Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 20024/2017 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, XII Sezione Civile, nella persona del sottoscritto Giudice Unico dott.ssa Diana
Rotondaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20024/2017 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
contratto di assicurazione
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: ), rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Luciano Improta presso il cui studio in Napoli alla via Mergellina n. 205 è
elettivamente domiciliata
ATTRICE
E
(C.F. ), con sede legale in Roma al Viale Beethoven n. 11, in P_ P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore rapp.ta e difesa dall'avvocato Maria Stella Coccia in uno alla quale è elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Gramsci n. 14 presso lo studio Toffoletto De Luca Tamajo
CONVENUTA
NONCHE'
pagina 1 di 16
genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore , nata a [...] il Persona_1
17.01.2012, C.F. , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico C.F._3
Daniele Santaniello presso il quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Scipione
Bobbio n. 15
INTERVENTRICE VOLONTARIA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.7.2017, esponeva di Parte_1
essere la beneficiaria designata, unitamente alla minore , della polizza Persona_1
“Postapersona Affetti Protetti” n. 50008018838 stipulata da in data Parte_2
28.01.2013 con la L'attrice aggiungeva che tale polizza aveva durata di Controparte_1
anni 15 con decorrenza dal 28.01.2013 al 28.01.2028 e prevedeva l'obbligazione da parte di di corrispondere ai beneficiari, in caso di decesso dell'assicurato prima Controparte_1
della scadenza del contratto, il capitale assicurato pari ad euro 78.483,00; deduceva che in data 10.01.2015 l'assicurato era deceduto e che l'attrice aveva chiesto Parte_2
invano il pagamento della parte di capitale assicurato alla stessa spettante, aggiungendo che vano era stato pure il tentativo di mediazione promosso dalla stessa, conclusosi negativamente.
chiedeva quindi dichiararsi l'inadempimento contrattuale della Parte_1 P_
in riferimento alla polizza vita “Postapersona Affetti Protetti” n. 50008018838,
[...]
dichiararsi il suo diritto all'ottenimento della liquidazione del capitale assicurato con la polizza de qua, nella misura di euro 39.241,50 alla stessa spettante e per l'effetto condannarsi la al pagamento della predetta somma a titolo di liquidazione della quota Controparte_1
capitale ad essa spettante, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del decesso del pagina 2 di 16 al soddisfo, con vittoria di spese e compensi di avvocato, con attribuzione al Parte_2
procuratore antistatario.
Si costituiva la la quale contestava le domande avverse di cui chiedeva il Controparte_1
rigetto.
Con ordinanza del 7.5.2018 il Tribunale ordinava ex art. 210 cpc al Centro Nazionale
Amministrativo Carabinieri NURP in Chieti la produzione della documentazione afferente lo stato di servizio di e la cartella sanitaria relativa allo stesso. Parte_2
Prodotta detta documentazione, espletata CT medica, rigettate le istanze di prova testimoniale formulate dalle parti, con comparsa depositata in data 22.3.2023 interveniva volontariamente nel giudizio , nella qualità di genitore esercente la potestà Controparte_2
sulla minore (quest'ultima beneficiaria anch'essa della predetta polizza Persona_1
insieme a ) la quale deduceva che, atteso il decesso di Parte_1 Parte_2
avvenuto il 10.1.2015, aveva chiesto invano alla il pagamento della parte di P_
capitale assicurato spettante a in forza della polizza vita in questione. Persona_1
Chiedeva pertanto dichiararsi l'inadempimento contrattuale della in Controparte_1
riferimento alla polizza vita “Postapersona Affetti Protetti” n. 50008018838, dichiararsi il suo diritto all'ottenimento della liquidazione del capitale assicurato con la polizza de qua, nella misura di euro 39.241,50 alla stessa spettante e per l'effetto condannarsi la Controparte_1
al pagamento della predetta somma a titolo di liquidazione della quota capitale ad essa spettante, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del decesso del Parte_2
al soddisfo, con vittoria di spese e compensi di avvocato, con attribuzione al
[...]
procuratore antistatario.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
Ciò posto, preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità dell'intervento volontario proposto nel presente giudizio da , nella qualità di genitore esercente la potestà sulla Controparte_2
pagina 3 di 16 minore , con comparsa depositata in data 22.3.2023, un giorno prima Persona_1
dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.3.2023.
Ed infatti, l'art. 105 cpc prevede che ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che il diritto che, in base all'art. 105, primo comma, cpc il terzo può far valere in un giudizio pendente tra altre parti deve essere relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuare in relazione al petitum e alla causa petendi, ovvero dipendente dal medesimo titolo dedotto nel processo a fondamento della domanda giudiziale originaria (Cass.Civ. Sez.Un.
5.05.2009 n. 10274).
Orbene, nel presente giudizio , nella qualità di genitore esercente la Controparte_2
potestà sulla minore , è intervenuta volontariamente proponendo domanda Persona_1
di condanna della convenuta al pagamento della metà del capitale assicurato, spettante a
, quale beneficiaria insieme all'attrice , in forza della Persona_1 Parte_1
polizza in oggetto, essendo deceduto, facendo così valere, nei confronti Parte_2
della , un diritto dipendente dallo stesso titolo dedotto nel processo, ossia Controparte_1
dalla polizza vita in questione, titolo a base anche della domanda quivi formulata dall'attrice.
Va poi aggiunto che l'art. 268 cpc , nel testo previgente alla riforma Cartabia, applicabile nel caso in esame ratione temporis, prevede: “L'intervento può aver luogo sino a che non
vengano precisate le conclusioni. Il terzo non può compiere atti che al momento
dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, salvo che comparisca
volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio”.
Orbene l'intervento in esame, avendo ad oggetto un diritto dipendente dallo stesso titolo dedotto nel processo ed essendo avvenuto un giorno prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.3.2023, è sicuramente ammissibile.
pagina 4 di 16 Ciò posto, si osserva che le domande proposte dall'attrice sono fondate e pertanto vanno accolte.
Ed invero, giova preliminarmente evidenziare che l'attrice, premesso di essere la beneficiaria designata, unitamente alla minore , della polizza “Postapersona Persona_1
Affetti Protetti” n. 50008018838 stipulata da in data 28.01.2013 con la Parte_2
per la durata di anni 15 con decorrenza dal 28.01.2013 fino al 28.01.2028, Controparte_1
polizza secondo la quale si impegnava a corrispondere ai beneficiari in Controparte_1
caso di decesso dell'assicurato prima della scadenza del contratto il capitale assicurato pari ad euro 78.483,00, ha dedotto che in data 10.01.2015 era deceduto ed ha Parte_2
chiesto l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della convenuta e la condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore della somma alla stessa spettante di euro 39.241,50
a titolo di capitale assicurato.
La a fronte di dette domande, ha eccepito che al Controparte_1 Parte_2
momento della stipula della polizza vita aveva reso dichiarazioni inesatte in quanto , nella
“Dichiarazione di buono stato di salute” del 28.1.2013 dallo stesso sottoscritta, aveva dichiarato di non essere in sovrappeso mentre era affetto da obesità, patologia che, se fosse stata resa nota al momento della sottoscrizione della polizza, non avrebbe consentito la stipula della stessa, sicchè ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. nessun indennizzo era dovuto. In particolare la convenuta ha dedotto che, tenuto conto di quanto emergente dalla cartella clinica del 5.1.2015 di (decesso per insufficienza cardio- Parte_2
respiratoria in quadro anasarcatico legato a grave obesità, quantificata in cartella in 180 kg),
la condizione di obesità era preesistente da almeno due anni e quindi sussisteva al
28.1.2013, epoca della stipula della polizza.
Tanto premesso, osserva in primo luogo il Tribunale che è incontestato tra le parti- ed è
peraltro provato documentalmente (cfr. polizza in produzione attrice)- che Parte_2
pagina 5 di 16 in data 28.1.2013 stipulò con la la polizza vita in oggetto, “Postapersona Controparte_1
Affetti Protetti” n. 50008018838, per la durata di anni 15, con decorrenza dal 28.01.2013 fino al 28.01.2028, con cui si impegnava a corrispondere alle beneficiarie Controparte_1
e , in caso di decesso dell'assicurato prima della Parte_1 Persona_1
scadenza del contratto, il capitale assicurato pari ad euro 78.483,00. E' altresì pacifico in causa – ed è provato anche documentalmente (cfr. cartella clinica di in Parte_2
produzione attrice)- che è deceduto in data 10.1.2015. Parte_2
Al riguardo, come già sopra evidenziato, la ha eccepito l'inoperatività della Controparte_1
polizza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c. , avendo al momento della Parte_2
stipula della polizza vita reso dichiarazioni inesatte , in particolare avendo lo stesso dichiarato, nella “Dichiarazione di buono stato di salute” del 28.1.2013 dallo stesso sottoscritta, di non essere in sovrappeso mentre a detta data era affetto da obesità.
Orbene, al riguardo va in primo luogo rilevato che detta eccezione è stata tempestivamente sollevata dalla convenuta, che si è costituita tempestivamente, nella sua comparsa di risposta, sicchè l'eccezione in esame è ammissibile.
Quanto poi alla decadenza della convenuta dal diritto di impugnare il contratto, eccepita dall'attrice ex art. 1892 c.c. per non avere, nei tre mesi dal giorno in cui l'assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, dichiarato al contraente di voler esercitare l'impugnazione, si rileva che la stessa è infondata.
Ed infatti, come affermato dalla giurisprudenza, ”In caso di dichiarazioni inesatte o di
reticenze dell'assicurato che siano rilevanti ai fini della manifestazione del consenso al
contratto da parte dell'assicuratore, questi ha la possibilità di chiedere l'annullamento del
contratto se tale reticenza venga scoperta prima che il sinistro si verifichi, oppure di «rifiutare
il pagamento dell'indennizzo, anche lasciando in vita il contratto, se la reticenza venga
scoperta dopo il sinistro, ovvero prima del sinistro, ma quando quest'ultimo si verifichi entro
pagina 6 di 16 tre mesi» (Cass. 11905/2020), come nel caso di specie in cui la convenuta - come dalla stessa assunto e non contestato dall'attrice – è venuta a conoscenza dell'assunta inesattezza delle dichiarazioni dopo il decesso del Pt_2
Tanto premesso, osserva il Tribunale che detta eccezione va rigettata perché non provata,
non avendo la convenuta provato o offerto di provare, come era suo onere ex art. 2697 c.c., il proprio assunto, contestato dalla controparte.
Ed invero, come è noto, “In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è
causa di annullamento allorché si verifichino simultaneamente tre condizioni: a) che la
dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa
grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso
dell'assicuratore. L'onere probatorio in ordine alla sussistenza di tali condizioni, che
costituiscono il presupposto di fatto e di diritto dell'inoperatività della garanzia assicurativa, è
a carico dell'assicuratore” (Cass. n. 16769 del 21/07/2006). Ed ancora: “In tema
di dichiarazioni inesatte o di reticenza dell'assicurato, agli effetti dell'art. 1892 cod. civ., spetta
all'assicuratore l'onere di provare l'inesattezza di dette dichiarazioni o la reticenza, nonché il
dolo e la colpa grave del contraente che le ha rese” (Cass. sent. n. 2815 del 25/03/1999).
Era dunque a carico della convenuta l'onere di provare l'assunta inesattezza delle dichiarazioni rese da al momento della stipula della polizza vita de qua, Parte_2
ossia l'onere di provare che alla data del 28.1.2013 quest'ultimo fosse in stato di sovrappeso,
diversamente da quanto dichiarato nella “Dichiarazione di buono stato di salute” del
28.1.2013 in atti (cfr. in produzione convenuta).
Ciò posto, rileva il Tribunale che la convenuta non ha fornito prova di detta circostanza.
Ed invero, è in atti la seguente documentazione:
1. Certificato medico rilasciato dalla Sezione Sanità del Comando Legione Carabinieri
Campania del 28/2/2011: “Per le risultanze clinico-diagnostiche apprezzate ed annotate agli
pagina 7 di 16 atti di questo Ente/Servizio il dipendente/militare interessato è riconosciuto con Per_2
prognosi clinica inabilitante fino al 18/4/2011. Lo stato di malattia è determinato
esclusivamente o in maniera prevalente da infermità/lesione che sulla base degli atti
disponibili risulta non determinante da causa di servizio. Diagnosi specifica del medico:
Severa obesità con riferito distiroidismo. Avvii tempestivo trattamento dietologico sotto
controllo medico e torni con la documentazione del caso compresa quella endocrinologica”.
2. Visita specialistica endocrinologica c/o dott. del 14/4/2011: “Affetto da Persona_3
obesità androide è attualmente in cura presso il mio ambulatorio a partire dal 2/3/2011. Nel
corso del periodo ha ottenuto con dietologia senza ausili farmacologici un calo ponderale di
circa 15 Kg. L'obiettivo finale è un calo ponderale complessivo di circa 40 Kg in
considerazione anche della predominante presenza di massa magra”.
3. Certificato medico rilasciato dalla Sezione Sanità del Comando Legione Carabinieri
Campania del 19/4/2011: “Per le risultanze clinico-diagnostiche apprezzate ed annotate agli
atti di questo Ente/Servizio il dipendente/militare interessato è riconosciuto in condizioni
psico-fisiche tali da poter confermare l'idoneità al servizio già posseduta. Lo stato di malattia
è determinato esclusivamente o in maniera prevalente da infermità/lesione che sulla base
degli atti disponibili risulta non determinante da causa di servizio. Diagnosi specifica del
medico: Obesità in decremento a grado non esimente in eutiroideo.
4. Certificato medico rilasciato dalla Sezione Sanità del Comando Legione Carabinieri
Campania del 30/5/2011: “Per le risultanze clinico-diagnostiche apprezzate ed annotate agli
atti di questo Ente/Servizio il dipendente/militare interessato è riconosciuto in condizioni
psico-fisiche tali da poter confermare l'idoneità al servizio già posseduta. Lo stato di malattia
è determinato esclusivamente o in maniera prevalente da infermità/lesione che sulla base
degli atti disponibili risulta non determinante da causa di servizio. Diagnosi specifica del
medico: Obesità ancora in trattamento dietologico a grado non esimente in eutiroideo.
pagina 8 di 16 5. Cartella Clinica n° 301 c/o Ospedale S. Giovanni Bosco di Napoli relativa al ricovero di dal 5/1/2015 al 10/1/2015: Parte_2
“Diagnosi di Ingresso: Paziente affetto da obesità grave. Riferita linfangite arto inferiore,
toracoalgia, dispnea”.
Orbene, l'ultima documentazione in atti attestante lo stato di salute di Parte_2
anteriore al 28.1.2013 (data di stipula della polizza vita) risale al 30.5.2011, ossia ben 20 mesi prima del 28 gennaio 2013 (cfr. Certificato medico rilasciato dalla Sezione Sanità del
Comando Legione Carabinieri Campania del 30/5/2011, di cui al punto n. 4 di cui sopra),
certificato da cui risulta che il predetto , a detta data, era affetto da “ Obesità Pt_2
ancora in trattamento dietologico a grado non esimente”, che non gli impediva l'esercizio delle sue funzioni di carabiniere, per le quali era stato ritenuto nuovamente idoneo già in data
19.4.2011.
Dalla cartella clinica in atti, poi, risulta che alla data del suo ricovero del Parte_2
5.1.2015 – e dunque ben due anni dopo la data di stipula della polizza vita (28.1.2013)- era affetto da obesità grave.
Vi è quindi un periodo di tempo che va dal giugno 2011 al dicembre 2014 in cui non risulta documentalmente quale fosse il peso di ed in particolare se lo stesso fosse Parte_2
in sovrappeso, difatti in atti non vi è documentazione attestante detta circostanza per il predetto periodo.
Al riguardo va poi evidenziato che il CT nominato prof. Dott. nella Persona_4
relazione tecnica in atti ha riferito che “sia la pressione che la tipologia di respiro riscontrata
al paziente al suo ingresso in ospedale” , avvenuto il 5.1.2015, “ così come i riportati
parametri ecocardiografici, non sono assolutamente compatibili, sotto il profilo
patognomonico, con una condizione di obesità del paziente intervenuta da lunga data” (cfr.
relazione tecnica del in atti), sicchè l'obesità accertata in data 5.1.2015 in ospedale non può
pagina 9 di 16 ritenersi sussistente anche due anni prima, ossia al 28.1.2013, data della polizza vita de qua.
Conseguentemente, osserva il Tribunale che, che alla stregua della documentazione in atti
(che, per l'appunto, riguarda il solo periodo febbraio /maggio 2011 e successivamente,
direttamente, gennaio 2015 , epoca del decesso) nonché alla stregua della relazione tecnica del CT , per la parte sopra riportata, e delle considerazioni sopra esposte, non può
affermarsi che al 28.1.2013 fosse in sovrappeso e quindi non vi è prova Parte_2
in atti dell'assunto della convenuta, ossia della inesattezza delle dichiarazioni rese dal contraente al momento della stipula della polizza vita, ribadendosi che il Parte_2
relativo onere probatorio era a carico della . P_
Né la convenuta ha provato o offerto di provare in altro modo detto suo assunto.
Peraltro, osserva il Tribunale che trattasi di circostanza che, ove effettivamente sussistente,
sarebbe balzata agli occhi anche della stessa convenuta al momento della sottoscrizione della polizza, atteso che , come è noto, l'obesità è una patologia assolutamente evidente,
anche agli occhi di una persona comune.
In definitiva , l'eccezione di inoperatività dell'assicurazione in oggetto , sollevata dalla
[...]
, va rigettata perché non provata. P_
Né vale invocare, ai fini della dedotta inoperatività della polizza de qua - come invece operato da parte convenuta - le condizioni generali di polizza, secondo cui l'assicurato non avrà
diritto alla riscossione dell'indennizzo a fronte di “patologie o condizioni patologiche
predisponenti, preesistenti alla data di decorrenza delle polizze assicurative”, atteso che le richiamate condizioni generali di polizza non sono state prodotte agli atti - come eccepito tempestivamente nella memoria ex art. 183, 6^ comma n. 1 c.p.c. del 6.2.2018 dall'attrice, in tal modo implicitamente contestandole – e quindi non possono essere esaminate dal
Tribunale, evidenziandosi che in ogni caso, alla luce di quanto sopra esposto, la convenuta pagina 10 di 16 non ha provato, come era suo onere, che fosse affetto da obesità al Parte_2
momento della stipula del contratto di assicurazione per cui è causa e che quindi si tratti di patologia preesistente alla data di decorrenza della polizza.
Conseguentemente, alla luce di quanto sopra esposto, la domanda proposta da Parte_1
va accolta e per l'effetto va dichiarato l'inadempimento contrattuale della convenuta
[...]
per non avere adempiuto alla sua obbligazione di pagamento del capitale dovuto all'attrice in forza della polizza vita in oggetto e pertanto va condannata al pagamento in P_
favore di della somma richiesta di € 39.241,50 (pari alla metà del capitale Parte_1
assicurato, essendo due le beneficiarie della polizza, e ), Parte_1 Persona_1
a titolo di capitale dovuto per il decesso dell'assicurato in forza della polizza Parte_2
vita in oggetto.
Su detta somma, poi, trattandosi , come è noto, di debito di valuta, sono dovuto gli interessi legali ex artt. 1224 e 1219, 2^ comma n. 3 c.c. dal 10.1.2015 (data del decesso dell'assicurato ) al soddisfo, mentre non è dovuta la rivalutazione monetaria, Parte_2
non essendo provato il maggior danno di cui all'art. 1224, 2^ comma c.c.
Parimenti va accolta la domanda proposta dall'interventrice , nella qualità di Controparte_2
genitore esercente la potestà sulla minore . Persona_1
Al riguardo, preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità della domanda, proposta dall'interventrice, di condanna della convenuta al pagamento in suo favore della somma di €
39.241,50 a titolo di capitale dovuto per il decesso dell'assicurato in forza Parte_2
della polizza vita in oggetto.
Ed infatti, come affermato in giurisprudenza, “Chi interviene volontariamente in un processo
ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia
spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale
interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il
pagina 11 di 16 diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il
processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa
preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione,
né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie
non abbiano potuto debitamente contrastare” (Cass. ord. n. 31939 del 06/12/2019).
“La formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e
litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. non si estende all'attività
assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non opera il divieto di
proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento "fino all'udienza di
precisazione delle conclusioni", configurandosi solo l'obbligo, per l'interventore stesso ed
avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in
relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie “ (Cass. sent. n.
25798 del 22/12/2015).
“La preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che al momento dell'intervento non
sono più consentiti ad alcuna parte, ai sensi dell'art. 268, secondo comma, cod. proc. civ.,
opera esclusivamente sul piano istruttorio, e non anche su quello assertivo, attesa la facoltà
di intervento, attribuita dal primo comma della stessa disposizione, sino a che non vengano
precisate le conclusioni. Ne consegue che è ammissibile la formulazione da parte del terzo
di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto
attività coessenziale all'intervento stesso” (Cass. sent. n. 11681 del 26/05/2014).
Conseguentemente, alla luce della giurisprudenza sopra riportata, la domanda proposta dall'interventrice volontaria è sicuramente ammissibile.
Tuttavia, la documentazione depositata dall'interventrice in data 22.3.23 è inammissibile,
perché prodotta tardivamente, oltre il termine perentorio del 9.3.2018 all'uopo concesso ex art. 183, 6^ comma n. 2 cpc (nel testo previgente alla riforma Cartabia, applicabile ratione
pagina 12 di 16 temporis), dovendo l'interventrice, come sopra evidenziato, accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie avuto riguardo al momento della sua costituzione , sicchè di detta documentazione non può tenersi conto ai fini del decidere.
Ciò posto, va poi dichiarata inammissibile l'eccezione di improcedibilità della suddetta domanda per mancato previo esperimento della mediazione obbligatoria, sollevata dalla convenuta, perché formulata tardivamente, solo nella comparsa conclusionale del
22.5.2023, laddove, come è noto, ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, così
come inserito dal d.l. 69/2013, c.d. "Decreto del fare", convertito, con modificazioni, in L.
98/2013, “L''improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o
rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”, e dunque , nel caso in esame -
tenuto conto del deposito della comparsa di intervento da parte di , nella Controparte_2
qualità di genitore esercente la potestà sulla minore , in data 22.3.23 - non Persona_1
oltre l'udienza del 23.3.23, tenutasi peraltro in presenza, laddove in detta udienza nulla è
stato invece eccepito da parte della convenuta.
Nel merito si osserva che la domanda dell'interventrice è fondata, tenuto conto della polizza in atti, già prodotta da , da cui risulta beneficiaria anche , Parte_1 Persona_1
e del decesso di , già provato in atti e comunque pacifico in causa. Parte_2
Va poi evidenziato che anche la sussistenza della qualità di genitore esercente la potestà
sulla minore in capo a non è stata tempestivamente e Persona_1 Controparte_2
specificamente contestata dalla convenuta, che difatti, a fronte dell'intervento volontario di quest'ultima, nella qualità, avvenuto con comparsa di intervento depositata in data 22.3.23,
nulla ha obiettato o contestato specificamente alla successiva udienza del 23.3.23, peraltro tenutasi in presenza, ma solo in comparsa conclusionale e quindi tardivamente.
pagina 13 di 16 Conseguentemente va condannata al pagamento in favore dell'interventrice P_
, nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore Controparte_2 Per_1
, della somma richiesta di € 39.241,50 (pari alla metà del capitale assicurato), a
[...]
titolo di capitale dovuto per il decesso dell'assicurato in forza della polizza Parte_2
vita in oggetto.
Su detta somma, poi, trattandosi di debito di valuta, sono dovuto gli interessi legali dal
10.1.2015 al soddisfo, mentre non è dovuta la rivalutazione monetaria, non essendo stato provato il maggior danno di cui all'art. 1224, 2^ comma c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto delle rispettive attività difensive svolte, in favore di e di , nella Parte_1 Controparte_2
qualità di genitore esercente la potestà sulla minore , con attribuzione in Persona_1
favore dei rispettivi procuratori, avv. to Luciano Improta e avv. to Domenico Daniele
Santaniello, per richiesta fattane.
Parimenti, per il principio della soccombenza, le spese di CT, come già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del sottoscritto Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla causa civile come innanzi proposta, così provvede:
A) dichiara l'inadempimento contrattuale della rispetto all'obbligazione di Controparte_1
pagamento, in favore di e , del capitale dovuto in forza Parte_1 Persona_1
della polizza “Postapersona Affetti Protetti” n. 50008018838 stipulata in data 28.01.2013 con
; Parte_2
B) condanna la al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1
di € 39.241,50 a titolo di capitale dovuto per il decesso dell'assicurato in Parte_2
forza della polizza anzidetta, oltre interessi legali dal 10.1.2015 al soddisfo;
pagina 14 di 16 C) condanna la al pagamento in favore di , nella qualità Controparte_1 Controparte_2
di genitore esercente la potestà sulla minore , della somma di € 39.241,50 Persona_1
a titolo di capitale dovuto per il decesso dell'assicurato in forza della polizza Parte_2
anzidetta, oltre interessi legali dal 10.1.2015 al soddisfo;
D) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_1
favore di delle spese di lite che liquida in euro 560,00 per spese ed euro Parte_1
7.600,00 per compenso di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dell'attrice, avvocato Luciano Improta,
per richiesta fattane;
E) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in Controparte_1
favore della sig.ra , nella qualità di genitore esercente la potestà sulla Controparte_2
minore , delle spese di lite che liquida in euro 3.810,00 per compenso di Persona_1
avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dell'interventrice, avvocato Domenico Daniele Santaniello, per richiesta fattane;
F) pone definitivamente le spese di CT, come già liquidate con separato decreto, a carico della Controparte_1
Così deciso in Napoli il 3.1.2025 Il Giudice
dott. Diana Rotondaro
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