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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 7341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7341 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 6009/2021, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, in proprio, e dall'Avv. C.F._1
IA EL
Appellante
E
nata a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._2
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2
, nato a [...] C.F._3 Controparte_3
(RI) il 03/10/1929, c.f. C.F._4
Appellati
1 OGGETTO: appello contro la sentenza n. 147/2021 resa, in data 08.03.2021, dal Tribunale Ordinario di Rieti.
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 01 ottobre 2025, ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato, Parte_1 impugnava la sentenza n. 147 dell'08.03.2021, con cui il Tribunale Ordinario di Rieti, pronunciandosi definitivamente, ha accolto parzialmente la domanda dell'attore, dichiarando l'inefficacia, nei confronti di dell'atto di Parte_1 compravendita a rogito notaio , rep. 32605, racc. 19464, stipulato Persona_1 in data 07.11.2016, tra e , nonché del successivo atto CP_1 Controparte_2 di costituzione, da parte di ed in favore di , del diritto Controparte_2 CP_1 di abitazione sui medesimi beni oggetto della precedente compravendita, stipulato in data 13.09.2018, a rogito notaio rep. 33829, racc. 20487, Persona_1 rigettando tutte le altre domande proposte dall'attore.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello, limitatamente Parte_1 ai punti della pronuncia che rigettavano l'azione di riduzione esperita dall'attore in surrogatoria, ai sensi degli artt. 2900 e 557 c.c., in riferimento alla disposizione testamentaria contenuta nel testamento olografo recante la data del 10 settembre 2004, pubblicato in Rieti il 30 giugno 2017, con atto per Notaio , rep. n. Persona_2
1827, racc. n. 1328, attraverso la quale , nonna della convenuta Parte_2 CP_2
, ha disposto in favore di quest'ultima l'attribuzione dell'immobile distinto al
[...]
NCEU del Comune di Rieti al foglio 96, particella 149, subalterni 8 e 21. Secondo la prospettazione dell'appellante, tale disposizione testamentaria avrebbe arrecato lesione alle quote di legittima spettanti alla figlia della de cuius, , ed al proprio CP_1 coniuge, , entrambi debitori dell'Avv. l'azione Controparte_3 Parte_1 proposta dall'impugnante, pertanto, era volta ad ottenere la condanna di CP_2
alla restituzione del predetto immobile.
[...]
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza:
2.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio , e , al fine di sentire CP_1 Controparte_2 Controparte_3 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Rieti adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per tutte le ragioni di fatto e di diritto e titoli indicati nel presente atto, senza inversione degli oneri di prova:
2 I) accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita di cui all'atto pubblico per Notaio del 7 novembre 2016 rep. 32605, con cui Per_1 CP_1
ha alienato alla propria figlia la piena proprietà
[...] Controparte_2 dell'immobile sito in Rieti, Via Belvedere n. 32/B, distinto al NCEU al foglio 96, particella 149, subalterni 11 e 13, e del successivo atto di retrovendita del diritto di abitazione per Notaio del 13 settembre 2018 rep. 33829, con cui Per_1 CP_2
ha venduto a il diritto di abitazione sul medesimo immobile sito
[...] CP_1 in Rieti, Via Belvedere n. 32/B, distinto al NCEU al foglio 96, particella 149, subalterni 11 e 13;
II) per effetto della dichiarazione della simulazione assoluta dell'atto di compravendita di cui all'atto pubblico per Notaio del 7 novembre 2016 rep. Per_1
32605, dichiarare comunque che tale simulazione pregiudica il successivo riacquisto da parte di del diritto di abitazione sull'immobile sito in Rieti, Via CP_1
Belvedere n. 32/B, distinto al NCEU al foglio 96, particella 149, subalterni 11 e 13, risultante dall'atto di retrovendita per Notaio del 13 settembre 2018 rep. Per_1
33829;
III) dichiarare comunque la nullità, per difetto di forma, delle donazioni delle dazioni di denaro eseguite da e in favore di CP_1 Controparte_3 CP_2
;
[...]
IV) dichiarare la nullità, per difetto di forma, della donazione da parte di CP_1 ed in favore di
della proprietà dell'immobile sito in Rieti, Via Belvedere n. 32/B, Controparte_2 distinto al NCEU al foglio 96, particella 149, subalterni 11 e 13, dissimulata nell'atto di compravendita per atto Notaio del 7 novembre 2016 rep. 32605; Per_1
V) per effetto della dichiarazione di nullità della donazione dissimulata nell'atto di compravendita per atto Notaio del 7 novembre 2016 rep. 32605, dichiarare Per_1 che tale nullità pregiudica il successivo riacquisto da parte di del diritto CP_1 di abitazione sull'immobile sito in Rieti, Via Belvedere n. 32/B, distinto al NCEU al foglio 96, particella 149, subalterni 11 e 13, risultante dall'atto di retrovendita per atto Notaio del 13 settembre 2018 rep. 33829; Per_1
VI) in ogni caso dichiarare, ai sensi degli artt. 2900 e 1483 del codice civile, una volta dichiarata la simulazione o la nullità dell'atto di compravendita per atto Notaio
del 7 novembre 2016 rep. 32605, la risoluzione del successivo atto di Per_1 retrovendita del diritto di abitazione per atto Notaio del 13 settembre 2018 Per_1 rep. 33829, condannando alla restituzione del prezzo di acquisto Controparte_2 versato da , così come risultante da tale atto di retrovendita;
CP_1
3 VII) in via subordinata, dichiarare nei confronti dell'Avv. Parte_1
l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901, co. 1, numero 2), del codice civile, dell'atto di compravendita di cui all'atto pubblico per Notaio del 7 novembre 2016 rep. Per_1
32605, con cui , successivamente al sorgere del credito, ha alienato alla CP_1 propria figlia la piena proprietà dell'immobile sito in Rieti, Via Controparte_2
Belvedere n. 32/B, distinto al NCEU al foglio 96, particella 149, subalterni 11 e 13;
VIII) per effetto della dichiarazione di inefficacia dell'atto di compravendita di cui all'atto pubblico per Notaio del 7 novembre 2016 rep. 32605, dichiarare ai Per_1 sensi dell'art. 2901, co. 4, del codice civile, che essa pregiudica il successivo riacquisto da parte di del diritto di abitazione dell'immobile sito in Rieti, Via CP_1
Belvedere n. 32/B, distinto al NCEU al foglio 96, particella 149, subalterni 11 e 13, per come risultante dall'atto per Notaio del 13 settembre 2018 rep. 33829; Per_1
IX) in accoglimento, ai sensi degli artt. 2900 e 557 del codice civile, dell'azione di riduzione, ridurre la disposizione testamentaria contenuta nel testamento olografo recante la data del 10 settembre 2004 e pubblicato in Rieti il 30 giugno 2017, con atto per Notaio rep. 1827 – racc. 1328, con cui ha disposto Persona_2 Parte_2
l'attribuzione dell'immobile distinto al NCEU del Comune di Rieti foglio 96 particella 149 subalterni 8 e 21 a , in tal modo arrecando lesione alle quote Controparte_2 di legittima spettanti alla propria figlia ed al proprio coniuge CP_1 [...]
, e disponendo in eccedenza della quota di cui ella poteva disporre, CP_3 condannando alla restituzione del predetto immobile. Controparte_2
Con vittoria di spese e di compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali e del contributo unificato, nonché degli oneri di legge”.
L'attore, a sostegno delle proprie domande, deduceva:
- di essere creditore di , in forza del vaglia cambiario dalla stessa emesso CP_1 in suo favore in data 05.12.2015, con scadenza 30.06.2017, per l'importo di € 16.000,00, - nonché di essere creditore di e di in forza CP_1 Controparte_3 di assegno emesso da quest'ultimo, e sottoscritto per avallo dalla prima, in data 30.06.2018, per l'importo di € 44.797,12, e di vaglia cambiario emesso da entrambi in data 05.2.2015, con scadenza 31.01.2017, per un importo di € 22.000,00;
- che, in data 23.05.2017, decedeva , moglie di e madre di Parte_2 Controparte_3
, la quale lasciava il proprio immobile, sito in Rieti, ed identificato al CP_1
NCEU di detto Comune al foglio 96, particelle 149 sub 8 e 21, alla OT CP_2
, in tal modo esaurendo il proprio patrimonio ereditario e ledendo la quota di
[...] legittima del marito e della figlia;
4 - che, con atto pubblico del 07.11.2016, vendeva il proprio immobile, sito CP_1 in Rieti, ed identificato al NCEU al foglio 96, particelle 149 sub 11 e 13, alla figlia per il prezzo dichiarato di € 200.000,00; Controparte_2
- che, a sua volta, , con atto del 13.09.2018, trasferiva alla madre Controparte_2
il diritto di abitazione su tali immobili;
CP_1
- che l'atto di compravendita del 07.11.2016 era simulato, non disponendo CP_2
di alcuna capacità economica per eseguire il pagamento del corrispettivo, non
[...] avendo l'alienante mai consegnato il bene all'acquirente ed avendo le parti, successivamente, posto in essere l'atto di trasferimento del diritto di abitazione dalla figlia alla madre sui medesimi beni immobili. Tale diritto non è suscettibile di essere sottoposto ad esecuzione forzata, per cui le parti avevano la sola intenzione di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori della CP_1
- che, in ogni caso, l'atto di compravendita del 07.11.2016 è nullo per difetto di forma, trattandosi di donazione dissimulata, e sono nulle le donazioni aventi ad oggetto le somme di denaro messe a disposizione della per acquistare l'immobile, in CP_2 quanto prive della forma prescritta dalla legge;
- in subordine, la revocabilità, ex art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita del 07.11.2016, in quanto posto in essere in pregiudizio del creditore, pregiudizio conosciuto tanto dall'alienante quanto dall'acquirente, e la conseguente inefficacia del successivo atto del 13.09.2018;
- la sussistenza dei presupposti per la riduzione della disposizione testamentaria di per lesione delle quote di legittima spettanti al coniuge ed alla figlia, ai sensi Parte_2 degli artt. 2900 e 577 c.c.
I convenuti, pur regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti, ed all'udienza dell'11.10.2019 ne è stata dichiarata la contumacia.
Come detto, il Tribunale di Rieti, con la sentenza oggetto di gravame, accoglieva esclusivamente i punti VII e VIII dell'atto di citazione, rigettando tutte le altre domande proposte dall'attore, il quale ha impugnato i capi della sentenza riferiti alla sola azione di riduzione esperita in surrogatoria.
3.- A sostegno della decisione relativa al rigetto dell'azione di riduzione esperita in surrogatoria, il Tribunale ha ritenuto che l'attore non avesse allegato e provato la consistenza del patrimonio relitto e, conseguentemente, la lesione della quota riservata ai propri debitori, esprimendosi nei seguenti termini:
5 “3.1 (…) La domanda di riduzione della disposizione testamentaria contenuta nel testamento olografo del 10.9.2004 redatto da per lesione delle quote di Parte_2 legittima facenti capo a e deve essere rigettata, non CP_1 Controparte_3 avendo l'attore allegato e provato la consistenza del patrimonio relitto e, conseguentemente, la lesione della quota riservata ai propri debitori. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonchè quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius"” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20830 del 14/10/2016; nella specie, la S.C ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non assolto l'onere di allegazione mediante la mera acquisizione delle risultanze degli estratti conto bancari del de cuius;
cfr. anche Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17926 del 27/08/2020: “La sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima.” e ancora Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11432 del 17/10/1992: “Il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta ed in quale misura la lesione della quota di riserva, e quindi anche l'inesistenza nel patrimonio del "de cuius" di altri beni oltre quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione, giacché in conformità del principio di cui all'art. 2697 cod. civ. anche i fatti negativi quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio debbono essere provati dall'attore come i fatti positivi”). Nel caso in esame l'attore, pur avendo dedotto che il bene oggetto della disposizione testamentaria in favore di costituiva l'unica posta attiva del patrimonio relitto da Controparte_2
, non ha offerto elementi di prova sufficienti a dimostrare tale deduzione, Parte_2 essendosi limitato a produrre in allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (cfr. allegati da 68 a 76) documentazione idonea a dimostrare la consistenza del solo patrimonio immobiliare della testatrice, mentre non ha svolto alcuna prova, e finanche alcuna deduzione, volta a dimostrare l'inesistenza di beni mobili (attraverso l'acquisizione – o la richiesta di acquisizione ex art. 210 c.p.c. – delle risultanze degli estratti conto bancari della de cuius, di documentazione comprovante l'eventuale possesso di titoli, ecc.) e di beni mobili registrati (mediante la produzione di apposita
6 visura del P.R.A.). Conseguentemente, l'attore, che ha agito ai sensi degli artt. 2900 e 557 c.c., non ha fornito una “rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17926 del 27/08/2020), avendo documentato, e comunque offerto di provare, soltanto la componente “immobiliare” di tale patrimonio. Neppure la lesione della quota di legittima spettante ai debitori del de cuius è ravvisabile sulla base della disposizione testamentaria impugnata, atteso che nella stessa la testatrice non ha provveduto a nominare unica erede universale (circostanza Controparte_2 che avrebbe di per sé determinato la lesione della quota di legittima spettante agli altri legittimari), ma si è limitata a disporre che dopo la propria morte “la casa situata a Rieti in Via Belvedere 32 B pal. A int. 8 vada a mia OT ”. Dalle Controparte_2 superiori considerazioni deriva il rigetto della domanda di cui al punto IX delle conclusioni di parte attrice, non avendo l'attore dimostrato la consistenza del patrimonio relitto e, conseguentemente, l'intervenuta lesione della quota di legittima facente capo ai propri debitori.
4.- Come dianzi accennato, proponeva appello avverso Parte_1 la sentenza 147\2021 del Tribunale di Rieti, per i motivi rubricati che vengono di seguito enunciati:
§.1. “Primo Motivo: 1) ERRATA AFFERMAZIONE DI PROFILI DI CARENZA NELLA ALLEGAZIONE DEI FATTI POSTI A FONDAMENTO DELLA DOMANDA DI RIDUZIONE”.
L'appellante censura la sentenza ritenendo di aver adempiuto all'onere di allegazione completa circa la composizione ed il valore della massa relitta, nonché di aver svolto deduzioni per ciò che concerne l'inesistenza, nella massa ereditaria, di beni mobili.
A sostegno di tali affermazioni, l'appellante riferisce di aver indicato, fin dall'atto di citazione, che la massa ereditaria era composta unicamente dall'appartamento oggetto della disposizione testamentaria. A suo dire, pertanto, l'allegazione era inequivocabilmente svolta, nel senso che il negozio testamentario aveva riguardato l'intera massa ereditaria, esaurendola. Tale allegazione traeva con sé anche la deduzione che, quindi, la massa era composta unicamente dal cespite indicato nel testamento. Secondo l'impugnante, il Tribunale di Rieti avrebbe dovuto riconoscere che la parte attrice, allegando che la massa relitta risultava composta da un unico cespite, aveva in tal modo anche escluso che la massa si componesse di ulteriori cespiti, con ciò allegando anche l'inesistenza di beni mobili.
Ancora, l'appellante ritiene che il Tribunale di Rieti abbia errato nel ritenere che la domanda giudiziale presenti, quale ulteriore carenza, l'omessa allegazione della massa
7 relitta. Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, tale indicazione non è necessaria ai fini della validità della domanda di riduzione. Per tali ragioni, dunque, il Tribunale di Rieti sarebbe incorso nella violazione dell'art. 163 c.p.c. e dell'art. 564 c.c.
§. 2. “SECONDO MOTIVO: IN VIA SUBORDINATA, ERRONEA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGOLANTE LA RILEVAZIONE D'UFFICIO DELLA NULLITÀ DELLA DOMANDA, PER CARENTE ALLEGAZIONE DEI FATTI COSTITUTIVI DELLA DOMANDA;
ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGOLANTE LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DELLA DOMANDA”.
L'appellante censura la sentenza deducendo che il Tribunale, nella propria pronuncia, oltre ad incorrere in errore nell'affermare che la domanda sarebbe stata svolta con allegazione carente, è anche incorso in ulteriore errore nel rilevare d'ufficio la predetta ed inesistente carenza assertiva, concretante un'ipotesi di nullità della editio actionis (secondo quanto chiarito da Cass. civ., Sez. II, sentenza 02/09/2020, n. 18199), senza provocare il contraddittorio sulla questione, e senza assegnare alla parte attrice il termine per l'eventuale integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. Secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale di Rieti, rilevando d'ufficio un profilo di nullità della domanda, avrebbe dovuto sottoporre la questione alle parti al fine di provocarne la trattazione, nonché assegnare un termine per integrare la domanda ritenuta carente, anziché definire il processo in rito. Pertanto, si sarebbe perpetrata una violazione degli artt. 164 e 183, commi 1 e 4 c.p.c., ragion per cui l'appellante richiede che la Corte d'Appello conceda un termine per l'integrazione della domanda nei punti in cui si rilevi una lacuna.
§. 3. “Terzo motivo: ERRONEA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI REGOLANTI L'ONERE DELLA PROVA NELL'AZIONE DI RIDUZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE LESIVE DELLA QUOTA DI LEGITTIMA SPETTANTE AI LEGITTIMARI INTEGRALMENTE PRETERMESSI”.
L'appellante lamenta che la sentenza del Tribunale di Rieti sarebbe del tutto errata nella parte in cui, dopo aver rilevato nella formulazione della domanda la suindicata carenza assertiva ed aver, su tale base, respinto la stessa con pronuncia in mero rito, ha anche rigettato nel merito per carenza di prova circa l'inesistenza di beni mobili quali ulteriori componenti della massa ereditaria relitta. Secondo la prospettazione dell'impugnante, la parte che abbia agito con l'azione di riduzione avrebbe l'onere di provare l'inesistenza di cespiti non indicati nella domanda solo nel caso in cui, all'esito della
8 trattazione della controversia risultino, anche per via delle allegazioni delle altre parti o per via della documentazione acquisita, indici di possibile esistenza di ulteriori cespiti, non indicati nella domanda di riduzione. Secondo parte appellante, nel caso de quo non risultano indici positivi di esistenza di ulteriori cespiti non indicati dall'attore nella propria domanda, per cui l'ipotesi di esistenza di ulteriori cespiti formulata dal Tribunale avrebbe base solo congetturale e meramente ipotetica. Ne conseguirebbe, dunque, che il Giudice di prime cure abbia del tutto errato nell'affermare che la parte attrice fosse onerata di provare negativamente l'esistenza di cespiti mobiliari, in totale assenza di circostanze indizianti che potessero disvelare indici circa la loro possibile esistenza. Pertanto, sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale di Rieti avrebbe violato l'art. 2697 c.c., non avendo la parte attrice alcun onere di provare l'inesistenza di cespiti per i quali, all'esito della trattazione, non risulti alcun positivo indice di esistenza.
§. 4. “Quarto motivo: ERRONEA RICOSTRUZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE, DA CUI EMERGEVA LA PROVA DELL'INESISTENZA NELLA MASSA RELITTA DI CESPITI ULTERIORI RISPETTO A QUELLO INDICATO NELLA DOMANDA DI RIDUZIONE”.
L'appellante lamenta che il Tribunale di Rieti abbia errato non solo nel ritenere che l'attore avesse l'onere di provare l'inesistenza di ulteriori cespiti non indicati nella domanda di riduzione ma, altresì, nel non rilevare che dal materiale istruttorio prodotto già emergesse la prova circa tale insussistenza. Secondo la ricostruzione operata dall'impugnante, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la parte attrice aveva prodotto, quale documento n. 86, la certificazione, del 16 ottobre 2019, dell'Agenzia delle Entrate di Rieti, di eseguita dichiarazione di successione di e di Parte_2 pagamento d'imposta, nella quale era indicato, quale unico cespite componente la massa ereditaria, l'appartamento sito in Rieti, censito al NCEU al foglio 96, particella 149 sub 008. Tale circostanza, a dire dell'appellante, dimostrerebbe che l'intera eredità era stata devoluta da alla OT , non essendo presenti Parte_2 Controparte_2 ulteriori beni. Conseguentemente, il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto accogliere anche la domanda di riduzione esperita in surrogatoria dall'avv.
[...]
Questi manterrebbe l'interesse a tale azione nei confronti dei convenuti Parte_1
e , sulla scorta della circostanza che quest'ultima risulta Controparte_3 CP_1 gravata da svariati debiti anche nei confronti di altri creditori. Inoltre, gli immobili oggetto dell'atto di compravendita revocato sono gravati da ipoteca, con la conseguenza che ove gli stessi venissero sottoposti ad esecuzione, nella distribuzione del ricavato della vendita verrebbe preferito il creditore ipotecario rispetto all'odierno appellante. Infine, l'impugnante riferisce che anche il Rag. ulteriore Persona_3 creditore di , ha utilmente esperito l'azione revocatoria ordinaria, ex art. CP_1
2901 c.c., sul medesimo atto di compravendita, tra e , Controparte_2 CP_1
9 dell'immobile sito in Rieti, identificato al NCEU al foglio 96, particelle 149 sub 11 e 13, del 07/11/2016, e del successivo atto di riacquisto del diritto di abitazione del 13/09/2018 da parte di e che, pertanto, il valore del suddetto bene non CP_1 sarebbe in grado di soddisfare le proprie ragioni creditizie.
L'appellante chiede, pertanto:
-senza inversione degli oneri di prova, in accoglimento dei motivi primo, terzo e quarto dell'atto di appello, ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rieti n. 147/2021, - e per quanto occorra previa fissazione di un termine per l'eventuale integrazione della domanda, come richiesto con il secondo motivo di impugnazione - , in accoglimento, ai sensi dell'articolo 2900 e 557 del codice civile, dell'azione di riduzione, proposta in via surrogatoria dal creditore Avv. ridurre Parte_1 la disposizione testamentaria contenuta nel testamento olografo recante la data del 10 settembre 2004, pubblicato in Rieti il 30 giugno 2017, con atto per Notaio Per_2
rep. n. 1827, racc. n. 1328, con cui ha disposto l'attribuzione
[...] Parte_2 dell'immobile distinto al NCEU del Comune di Rieti al foglio 96, particella 149, subalterni 8 e 21 a , in tal modo arrecando lesione alle quote di Controparte_2 legittima spettanti alla propria figlia ed al proprio coniuge CP_1 [...]
, entrambi debitori dell'Avv. e disponendo in CP_3 Parte_1 eccedenza della quota di cui ella poteva disporre, condannando alla Controparte_2 restituzione del predetto immobile.
Con vittoria di spese, compensi di avvocato, rimborso delle spese generali e contributo unificato, oltre IVA e Cpa come per legge.
5.- La Corte così ragiona.
6.- L'appello non è fondato.
In estrema sintesi, l'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure abbia basato il proprio convincimento, in riferimento all'azione di riduzione esperita in surrogatoria, sulla scorta della considerazione che egli non ha compiutamente provato che l'eredità della de cuius si componesse del solo cespite immobiliare Parte_2 oggetto di lascito testamentario in favore della OT . Ciò avrebbe Controparte_2 generato una pronuncia in rito sulla detta domanda di riduzione in surrogatoria che, pertanto, avrebbe determinato una lesione della disciplina regolante la rilevazione d'ufficio e la dichiarazione di nullità della domanda per carente allegazione dei fatti costitutivi della stessa.
6.1.-Non sussiste il dedotto vulnus, denunciato nel secondo motivo, inerente alla disciplina in tema di nullità dell'atto di citazione per carenza della domanda. Infatti, il 10 Tribunale di Rieti non ha assolutamente pronunciato una sentenza in rito, né ha ritenuto che la domanda di riduzione fosse carente sotto il profilo dell'editio actionis; piuttosto, il Giudice di primo grado ha rilevato, nel merito, come l'attore non avesse fornito la prova della consistenza della massa ereditaria, così non offrendo degli elementi sufficienti a disvelare l'asserita lesione della quota di legittima nei confronti dei convenuti e . Controparte_3 CP_1
6.2.- I motivi di cui ai punti I, III e IV lamentano tutti, sostanzialmente, la medesima circostanza, ossia che la sentenza di primo grado, erroneamente, abbia ritenuto non assolto l'onere di provare che l'unico bene costituente l'asse ereditario di Parte_2 fosse l'immobile oggetto del lascito testamentario e che, in realtà, dalla documentazione prodotta in giudizio si potesse evincere tale circostanza. In ragione di quanto appena rilevato, pertanto, tali motivi di impugnazione possono essere trattati unitamente.
Il Giudice di prime cure ha ricostruito la vicenda processuale senza errori e ha correttamente valutato le risultanze istruttorie, rigettando la domanda di riduzione esperita, in surrogatoria, da Infatti, la pronuncia di primo grado Parte_1 ha ben evidenziato la circostanza che è onere di chi agisce in riduzione provare la consistenza del patrimonio ereditario e, conseguentemente, la lesione della quota di legittima. La prova negativa dell'inesistenza di ulteriori beni costituenti la massa relitta, infatti, nell'ambito dell'azione di riduzione viene considerata una prova positiva, gravante interamente sull'attore. Sul punto, questa Corte d'Appello non può, pertanto, che ribadire quanto affermato dal Tribunale di Rieti, il quale ha fatto corretta applicazione dei principi regolatori della materia, nonché degli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione. L'attore avrebbe dovuto determinare con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata dal testatore o, perlomeno, offrire elementi dotati di una rilevante consistenza, tale da consentire l'operare del meccanismo delle presunzioni. A tal fine, l'odierno appellante avrebbe dovuto compiere un maggiore sforzo probatorio, producendo in giudizio, come indicato dalla sentenza di primo grado, a titolo esemplificativo, apposita visura del P.R.A. che provasse l'assenza di proprietà, in capo alla de cuius, di qualsiasi bene mobile registrato. Altresì, parte attrice avrebbe potuto formulare apposita istanza alla Banca d'Italia o alle al fine di conoscere la titolarità, in capo alla Controparte_4 defunta , di titoli di credito o di investimento. In tal modo, l'odierno Parte_2 appellante avrebbe assolto il proprio onere probatorio, offrendo al Tribunale di primo grado elementi sufficienti a determinare l'operatività di presunzioni semplici che consentissero di affermare la sussistenza della violazione della quota di legittima destinata ai convenuti e . Viceversa, l'attore si è limitato Controparte_3 CP_1
a produrre in giudizio la Dichiarazione di Successione dell'Agenzia delle Entrate di Rieti, afferente al cespite immobiliare oggetto del testamento. A dire dell'appellante, 11 tale documentazione dimostrerebbe che l'intero patrimonio ereditario della de cuius
era composto dall'immobile oggetto del legato in favore di Parte_2 CP_2
in realtà, tale dichiarazione non è esaustiva, attesa la possibile esistenza di
[...] ulteriori dichiarazioni di successione presentate dagli eredi. Sul punto, del resto, agli atti non è presente alcuna certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'assenza di ulteriori dichiarazioni di successione da parte dei legittimari.
Inoltre, non è nemmeno condivisibile quanto affermato dall'appellante, nell'atto di impugnazione, in relazione alla circostanza che la formulazione del testamento dimostrerebbe che l'unico bene presente nel patrimonio di fosse il cespite Parte_2 immobiliare di cui si è dianzi dato conto. Difatti, parte appellante, richiamando quanto già indicato illo tempore in atto di citazione, afferma che abbia disposto con Parte_2 testamento olografo di tutti i suoi beni in favore della OT , così Controparte_2 esaurendo integralmente l'asse ereditario. In verità, come già correttamente osservato dal Tribunale di Rieti, la defunta , nel proprio testamento, si è limitata a Parte_2 disporre che dopo la propria morte “la casa situata a Rieti in Via Belvedere 32 B pal. A int. 8 vada a mia OT ”. La formulazione della presente Controparte_2 disposizione testamentaria, evidentemente, non consente di ritenere che la de cuius abbia inteso trasferire l'intero patrimonio ereditario alla propria OT né, tantomeno, per le stesse ragioni, è possibile escludere la sussistenza di ulteriori beni, in capo alla al momento del decesso. Ne discende, con tutta evidenza, che agli atti non vi Pt_2 siano elementi concreti per poter affermare che si sia determinata una violazione della quota di riserva in favore dei legittimari e, dunque, che la domanda di riduzione esperita dal creditore possa trovare accoglimento. Quanto testé affermato, Parte_1 logicamente, esclude la necessità di formulare delle considerazioni sulla sussistenza dell'interesse e della legittimità dell'appellante ad agire in surrogatoria rispetto ai propri debitori e , per la tutela della loro quota di Controparte_3 CP_1 legittima.
In conclusione, l'appello è infondato e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
7.- La contumacia dei convenuti esime dalla pronuncia sulla condanna alle spese.
8.- Stante l'integrale rigetto dell'appello proposto, l'appellante è tenuto al versamento della somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
12 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6009 del 2021, avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 147/2021, così provvede:
- rigetta l'appello di Parte_1
- nulla per le spese considerata la contumacia dei convenuti;
-dichiara l'appellante tenuto al versamento della somma pari Parte_1 all'ammontare del contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT Dott. Claudio Novella
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 6009/2021, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso, in proprio, e dall'Avv. C.F._1
IA EL
Appellante
E
nata a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._2
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2
, nato a [...] C.F._3 Controparte_3
(RI) il 03/10/1929, c.f. C.F._4
Appellati
1 OGGETTO: appello contro la sentenza n. 147/2021 resa, in data 08.03.2021, dal Tribunale Ordinario di Rieti.
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 01 ottobre 2025, ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato, Parte_1 impugnava la sentenza n. 147 dell'08.03.2021, con cui il Tribunale Ordinario di Rieti, pronunciandosi definitivamente, ha accolto parzialmente la domanda dell'attore, dichiarando l'inefficacia, nei confronti di dell'atto di Parte_1 compravendita a rogito notaio , rep. 32605, racc. 19464, stipulato Persona_1 in data 07.11.2016, tra e , nonché del successivo atto CP_1 Controparte_2 di costituzione, da parte di ed in favore di , del diritto Controparte_2 CP_1 di abitazione sui medesimi beni oggetto della precedente compravendita, stipulato in data 13.09.2018, a rogito notaio rep. 33829, racc. 20487, Persona_1 rigettando tutte le altre domande proposte dall'attore.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello, limitatamente Parte_1 ai punti della pronuncia che rigettavano l'azione di riduzione esperita dall'attore in surrogatoria, ai sensi degli artt. 2900 e 557 c.c., in riferimento alla disposizione testamentaria contenuta nel testamento olografo recante la data del 10 settembre 2004, pubblicato in Rieti il 30 giugno 2017, con atto per Notaio , rep. n. Persona_2
1827, racc. n. 1328, attraverso la quale , nonna della convenuta Parte_2 CP_2
, ha disposto in favore di quest'ultima l'attribuzione dell'immobile distinto al
[...]
NCEU del Comune di Rieti al foglio 96, particella 149, subalterni 8 e 21. Secondo la prospettazione dell'appellante, tale disposizione testamentaria avrebbe arrecato lesione alle quote di legittima spettanti alla figlia della de cuius, , ed al proprio CP_1 coniuge, , entrambi debitori dell'Avv. l'azione Controparte_3 Parte_1 proposta dall'impugnante, pertanto, era volta ad ottenere la condanna di CP_2
alla restituzione del predetto immobile.
[...]
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza:
2.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio , e , al fine di sentire CP_1 Controparte_2 Controparte_3 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Rieti adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per tutte le ragioni di fatto e di diritto e titoli indicati nel presente atto, senza inversione degli oneri di prova:
2 I) accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita di cui all'atto pubblico per Notaio del 7 novembre 2016 rep. 32605, con cui Per_1 CP_1
ha alienato alla propria figlia la piena proprietà
[...] Controparte_2 dell'immobile sito in Rieti, Via Belvedere n. 32/B, distinto al NCEU al foglio 96, particella 149, subalterni 11 e 13, e del successivo atto di retrovendita del diritto di abitazione per Notaio del 13 settembre 2018 rep. 33829, con cui Per_1 CP_2
ha venduto a il diritto di abitazione sul medesimo immobile sito
[...] CP_1 in Rieti, Via Belvedere n. 32/B, distinto al NCEU al foglio 96, particella 149, subalterni 11 e 13;
II) per effetto della dichiarazione della simulazione assoluta dell'atto di compravendita di cui all'atto pubblico per Notaio del 7 novembre 2016 rep. Per_1
32605, dichiarare comunque che tale simulazione pregiudica il successivo riacquisto da parte di del diritto di abitazione sull'immobile sito in Rieti, Via CP_1
Belvedere n. 32/B, distinto al NCEU al foglio 96, particella 149, subalterni 11 e 13, risultante dall'atto di retrovendita per Notaio del 13 settembre 2018 rep. Per_1
33829;
III) dichiarare comunque la nullità, per difetto di forma, delle donazioni delle dazioni di denaro eseguite da e in favore di CP_1 Controparte_3 CP_2
;
[...]
IV) dichiarare la nullità, per difetto di forma, della donazione da parte di CP_1 ed in favore di
della proprietà dell'immobile sito in Rieti, Via Belvedere n. 32/B, Controparte_2 distinto al NCEU al foglio 96, particella 149, subalterni 11 e 13, dissimulata nell'atto di compravendita per atto Notaio del 7 novembre 2016 rep. 32605; Per_1
V) per effetto della dichiarazione di nullità della donazione dissimulata nell'atto di compravendita per atto Notaio del 7 novembre 2016 rep. 32605, dichiarare Per_1 che tale nullità pregiudica il successivo riacquisto da parte di del diritto CP_1 di abitazione sull'immobile sito in Rieti, Via Belvedere n. 32/B, distinto al NCEU al foglio 96, particella 149, subalterni 11 e 13, risultante dall'atto di retrovendita per atto Notaio del 13 settembre 2018 rep. 33829; Per_1
VI) in ogni caso dichiarare, ai sensi degli artt. 2900 e 1483 del codice civile, una volta dichiarata la simulazione o la nullità dell'atto di compravendita per atto Notaio
del 7 novembre 2016 rep. 32605, la risoluzione del successivo atto di Per_1 retrovendita del diritto di abitazione per atto Notaio del 13 settembre 2018 Per_1 rep. 33829, condannando alla restituzione del prezzo di acquisto Controparte_2 versato da , così come risultante da tale atto di retrovendita;
CP_1
3 VII) in via subordinata, dichiarare nei confronti dell'Avv. Parte_1
l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901, co. 1, numero 2), del codice civile, dell'atto di compravendita di cui all'atto pubblico per Notaio del 7 novembre 2016 rep. Per_1
32605, con cui , successivamente al sorgere del credito, ha alienato alla CP_1 propria figlia la piena proprietà dell'immobile sito in Rieti, Via Controparte_2
Belvedere n. 32/B, distinto al NCEU al foglio 96, particella 149, subalterni 11 e 13;
VIII) per effetto della dichiarazione di inefficacia dell'atto di compravendita di cui all'atto pubblico per Notaio del 7 novembre 2016 rep. 32605, dichiarare ai Per_1 sensi dell'art. 2901, co. 4, del codice civile, che essa pregiudica il successivo riacquisto da parte di del diritto di abitazione dell'immobile sito in Rieti, Via CP_1
Belvedere n. 32/B, distinto al NCEU al foglio 96, particella 149, subalterni 11 e 13, per come risultante dall'atto per Notaio del 13 settembre 2018 rep. 33829; Per_1
IX) in accoglimento, ai sensi degli artt. 2900 e 557 del codice civile, dell'azione di riduzione, ridurre la disposizione testamentaria contenuta nel testamento olografo recante la data del 10 settembre 2004 e pubblicato in Rieti il 30 giugno 2017, con atto per Notaio rep. 1827 – racc. 1328, con cui ha disposto Persona_2 Parte_2
l'attribuzione dell'immobile distinto al NCEU del Comune di Rieti foglio 96 particella 149 subalterni 8 e 21 a , in tal modo arrecando lesione alle quote Controparte_2 di legittima spettanti alla propria figlia ed al proprio coniuge CP_1 [...]
, e disponendo in eccedenza della quota di cui ella poteva disporre, CP_3 condannando alla restituzione del predetto immobile. Controparte_2
Con vittoria di spese e di compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali e del contributo unificato, nonché degli oneri di legge”.
L'attore, a sostegno delle proprie domande, deduceva:
- di essere creditore di , in forza del vaglia cambiario dalla stessa emesso CP_1 in suo favore in data 05.12.2015, con scadenza 30.06.2017, per l'importo di € 16.000,00, - nonché di essere creditore di e di in forza CP_1 Controparte_3 di assegno emesso da quest'ultimo, e sottoscritto per avallo dalla prima, in data 30.06.2018, per l'importo di € 44.797,12, e di vaglia cambiario emesso da entrambi in data 05.2.2015, con scadenza 31.01.2017, per un importo di € 22.000,00;
- che, in data 23.05.2017, decedeva , moglie di e madre di Parte_2 Controparte_3
, la quale lasciava il proprio immobile, sito in Rieti, ed identificato al CP_1
NCEU di detto Comune al foglio 96, particelle 149 sub 8 e 21, alla OT CP_2
, in tal modo esaurendo il proprio patrimonio ereditario e ledendo la quota di
[...] legittima del marito e della figlia;
4 - che, con atto pubblico del 07.11.2016, vendeva il proprio immobile, sito CP_1 in Rieti, ed identificato al NCEU al foglio 96, particelle 149 sub 11 e 13, alla figlia per il prezzo dichiarato di € 200.000,00; Controparte_2
- che, a sua volta, , con atto del 13.09.2018, trasferiva alla madre Controparte_2
il diritto di abitazione su tali immobili;
CP_1
- che l'atto di compravendita del 07.11.2016 era simulato, non disponendo CP_2
di alcuna capacità economica per eseguire il pagamento del corrispettivo, non
[...] avendo l'alienante mai consegnato il bene all'acquirente ed avendo le parti, successivamente, posto in essere l'atto di trasferimento del diritto di abitazione dalla figlia alla madre sui medesimi beni immobili. Tale diritto non è suscettibile di essere sottoposto ad esecuzione forzata, per cui le parti avevano la sola intenzione di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori della CP_1
- che, in ogni caso, l'atto di compravendita del 07.11.2016 è nullo per difetto di forma, trattandosi di donazione dissimulata, e sono nulle le donazioni aventi ad oggetto le somme di denaro messe a disposizione della per acquistare l'immobile, in CP_2 quanto prive della forma prescritta dalla legge;
- in subordine, la revocabilità, ex art. 2901 c.c., dell'atto di compravendita del 07.11.2016, in quanto posto in essere in pregiudizio del creditore, pregiudizio conosciuto tanto dall'alienante quanto dall'acquirente, e la conseguente inefficacia del successivo atto del 13.09.2018;
- la sussistenza dei presupposti per la riduzione della disposizione testamentaria di per lesione delle quote di legittima spettanti al coniuge ed alla figlia, ai sensi Parte_2 degli artt. 2900 e 577 c.c.
I convenuti, pur regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti, ed all'udienza dell'11.10.2019 ne è stata dichiarata la contumacia.
Come detto, il Tribunale di Rieti, con la sentenza oggetto di gravame, accoglieva esclusivamente i punti VII e VIII dell'atto di citazione, rigettando tutte le altre domande proposte dall'attore, il quale ha impugnato i capi della sentenza riferiti alla sola azione di riduzione esperita in surrogatoria.
3.- A sostegno della decisione relativa al rigetto dell'azione di riduzione esperita in surrogatoria, il Tribunale ha ritenuto che l'attore non avesse allegato e provato la consistenza del patrimonio relitto e, conseguentemente, la lesione della quota riservata ai propri debitori, esprimendosi nei seguenti termini:
5 “3.1 (…) La domanda di riduzione della disposizione testamentaria contenuta nel testamento olografo del 10.9.2004 redatto da per lesione delle quote di Parte_2 legittima facenti capo a e deve essere rigettata, non CP_1 Controparte_3 avendo l'attore allegato e provato la consistenza del patrimonio relitto e, conseguentemente, la lesione della quota riservata ai propri debitori. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonchè quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius"” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20830 del 14/10/2016; nella specie, la S.C ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non assolto l'onere di allegazione mediante la mera acquisizione delle risultanze degli estratti conto bancari del de cuius;
cfr. anche Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17926 del 27/08/2020: “La sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima.” e ancora Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11432 del 17/10/1992: “Il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta ed in quale misura la lesione della quota di riserva, e quindi anche l'inesistenza nel patrimonio del "de cuius" di altri beni oltre quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione, giacché in conformità del principio di cui all'art. 2697 cod. civ. anche i fatti negativi quando costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio debbono essere provati dall'attore come i fatti positivi”). Nel caso in esame l'attore, pur avendo dedotto che il bene oggetto della disposizione testamentaria in favore di costituiva l'unica posta attiva del patrimonio relitto da Controparte_2
, non ha offerto elementi di prova sufficienti a dimostrare tale deduzione, Parte_2 essendosi limitato a produrre in allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (cfr. allegati da 68 a 76) documentazione idonea a dimostrare la consistenza del solo patrimonio immobiliare della testatrice, mentre non ha svolto alcuna prova, e finanche alcuna deduzione, volta a dimostrare l'inesistenza di beni mobili (attraverso l'acquisizione – o la richiesta di acquisizione ex art. 210 c.p.c. – delle risultanze degli estratti conto bancari della de cuius, di documentazione comprovante l'eventuale possesso di titoli, ecc.) e di beni mobili registrati (mediante la produzione di apposita
6 visura del P.R.A.). Conseguentemente, l'attore, che ha agito ai sensi degli artt. 2900 e 557 c.c., non ha fornito una “rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 17926 del 27/08/2020), avendo documentato, e comunque offerto di provare, soltanto la componente “immobiliare” di tale patrimonio. Neppure la lesione della quota di legittima spettante ai debitori del de cuius è ravvisabile sulla base della disposizione testamentaria impugnata, atteso che nella stessa la testatrice non ha provveduto a nominare unica erede universale (circostanza Controparte_2 che avrebbe di per sé determinato la lesione della quota di legittima spettante agli altri legittimari), ma si è limitata a disporre che dopo la propria morte “la casa situata a Rieti in Via Belvedere 32 B pal. A int. 8 vada a mia OT ”. Dalle Controparte_2 superiori considerazioni deriva il rigetto della domanda di cui al punto IX delle conclusioni di parte attrice, non avendo l'attore dimostrato la consistenza del patrimonio relitto e, conseguentemente, l'intervenuta lesione della quota di legittima facente capo ai propri debitori.
4.- Come dianzi accennato, proponeva appello avverso Parte_1 la sentenza 147\2021 del Tribunale di Rieti, per i motivi rubricati che vengono di seguito enunciati:
§.1. “Primo Motivo: 1) ERRATA AFFERMAZIONE DI PROFILI DI CARENZA NELLA ALLEGAZIONE DEI FATTI POSTI A FONDAMENTO DELLA DOMANDA DI RIDUZIONE”.
L'appellante censura la sentenza ritenendo di aver adempiuto all'onere di allegazione completa circa la composizione ed il valore della massa relitta, nonché di aver svolto deduzioni per ciò che concerne l'inesistenza, nella massa ereditaria, di beni mobili.
A sostegno di tali affermazioni, l'appellante riferisce di aver indicato, fin dall'atto di citazione, che la massa ereditaria era composta unicamente dall'appartamento oggetto della disposizione testamentaria. A suo dire, pertanto, l'allegazione era inequivocabilmente svolta, nel senso che il negozio testamentario aveva riguardato l'intera massa ereditaria, esaurendola. Tale allegazione traeva con sé anche la deduzione che, quindi, la massa era composta unicamente dal cespite indicato nel testamento. Secondo l'impugnante, il Tribunale di Rieti avrebbe dovuto riconoscere che la parte attrice, allegando che la massa relitta risultava composta da un unico cespite, aveva in tal modo anche escluso che la massa si componesse di ulteriori cespiti, con ciò allegando anche l'inesistenza di beni mobili.
Ancora, l'appellante ritiene che il Tribunale di Rieti abbia errato nel ritenere che la domanda giudiziale presenti, quale ulteriore carenza, l'omessa allegazione della massa
7 relitta. Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, tale indicazione non è necessaria ai fini della validità della domanda di riduzione. Per tali ragioni, dunque, il Tribunale di Rieti sarebbe incorso nella violazione dell'art. 163 c.p.c. e dell'art. 564 c.c.
§. 2. “SECONDO MOTIVO: IN VIA SUBORDINATA, ERRONEA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGOLANTE LA RILEVAZIONE D'UFFICIO DELLA NULLITÀ DELLA DOMANDA, PER CARENTE ALLEGAZIONE DEI FATTI COSTITUTIVI DELLA DOMANDA;
ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGOLANTE LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DELLA DOMANDA”.
L'appellante censura la sentenza deducendo che il Tribunale, nella propria pronuncia, oltre ad incorrere in errore nell'affermare che la domanda sarebbe stata svolta con allegazione carente, è anche incorso in ulteriore errore nel rilevare d'ufficio la predetta ed inesistente carenza assertiva, concretante un'ipotesi di nullità della editio actionis (secondo quanto chiarito da Cass. civ., Sez. II, sentenza 02/09/2020, n. 18199), senza provocare il contraddittorio sulla questione, e senza assegnare alla parte attrice il termine per l'eventuale integrazione della domanda, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. Secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale di Rieti, rilevando d'ufficio un profilo di nullità della domanda, avrebbe dovuto sottoporre la questione alle parti al fine di provocarne la trattazione, nonché assegnare un termine per integrare la domanda ritenuta carente, anziché definire il processo in rito. Pertanto, si sarebbe perpetrata una violazione degli artt. 164 e 183, commi 1 e 4 c.p.c., ragion per cui l'appellante richiede che la Corte d'Appello conceda un termine per l'integrazione della domanda nei punti in cui si rilevi una lacuna.
§. 3. “Terzo motivo: ERRONEA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI REGOLANTI L'ONERE DELLA PROVA NELL'AZIONE DI RIDUZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE LESIVE DELLA QUOTA DI LEGITTIMA SPETTANTE AI LEGITTIMARI INTEGRALMENTE PRETERMESSI”.
L'appellante lamenta che la sentenza del Tribunale di Rieti sarebbe del tutto errata nella parte in cui, dopo aver rilevato nella formulazione della domanda la suindicata carenza assertiva ed aver, su tale base, respinto la stessa con pronuncia in mero rito, ha anche rigettato nel merito per carenza di prova circa l'inesistenza di beni mobili quali ulteriori componenti della massa ereditaria relitta. Secondo la prospettazione dell'impugnante, la parte che abbia agito con l'azione di riduzione avrebbe l'onere di provare l'inesistenza di cespiti non indicati nella domanda solo nel caso in cui, all'esito della
8 trattazione della controversia risultino, anche per via delle allegazioni delle altre parti o per via della documentazione acquisita, indici di possibile esistenza di ulteriori cespiti, non indicati nella domanda di riduzione. Secondo parte appellante, nel caso de quo non risultano indici positivi di esistenza di ulteriori cespiti non indicati dall'attore nella propria domanda, per cui l'ipotesi di esistenza di ulteriori cespiti formulata dal Tribunale avrebbe base solo congetturale e meramente ipotetica. Ne conseguirebbe, dunque, che il Giudice di prime cure abbia del tutto errato nell'affermare che la parte attrice fosse onerata di provare negativamente l'esistenza di cespiti mobiliari, in totale assenza di circostanze indizianti che potessero disvelare indici circa la loro possibile esistenza. Pertanto, sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale di Rieti avrebbe violato l'art. 2697 c.c., non avendo la parte attrice alcun onere di provare l'inesistenza di cespiti per i quali, all'esito della trattazione, non risulti alcun positivo indice di esistenza.
§. 4. “Quarto motivo: ERRONEA RICOSTRUZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE, DA CUI EMERGEVA LA PROVA DELL'INESISTENZA NELLA MASSA RELITTA DI CESPITI ULTERIORI RISPETTO A QUELLO INDICATO NELLA DOMANDA DI RIDUZIONE”.
L'appellante lamenta che il Tribunale di Rieti abbia errato non solo nel ritenere che l'attore avesse l'onere di provare l'inesistenza di ulteriori cespiti non indicati nella domanda di riduzione ma, altresì, nel non rilevare che dal materiale istruttorio prodotto già emergesse la prova circa tale insussistenza. Secondo la ricostruzione operata dall'impugnante, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che la parte attrice aveva prodotto, quale documento n. 86, la certificazione, del 16 ottobre 2019, dell'Agenzia delle Entrate di Rieti, di eseguita dichiarazione di successione di e di Parte_2 pagamento d'imposta, nella quale era indicato, quale unico cespite componente la massa ereditaria, l'appartamento sito in Rieti, censito al NCEU al foglio 96, particella 149 sub 008. Tale circostanza, a dire dell'appellante, dimostrerebbe che l'intera eredità era stata devoluta da alla OT , non essendo presenti Parte_2 Controparte_2 ulteriori beni. Conseguentemente, il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto accogliere anche la domanda di riduzione esperita in surrogatoria dall'avv.
[...]
Questi manterrebbe l'interesse a tale azione nei confronti dei convenuti Parte_1
e , sulla scorta della circostanza che quest'ultima risulta Controparte_3 CP_1 gravata da svariati debiti anche nei confronti di altri creditori. Inoltre, gli immobili oggetto dell'atto di compravendita revocato sono gravati da ipoteca, con la conseguenza che ove gli stessi venissero sottoposti ad esecuzione, nella distribuzione del ricavato della vendita verrebbe preferito il creditore ipotecario rispetto all'odierno appellante. Infine, l'impugnante riferisce che anche il Rag. ulteriore Persona_3 creditore di , ha utilmente esperito l'azione revocatoria ordinaria, ex art. CP_1
2901 c.c., sul medesimo atto di compravendita, tra e , Controparte_2 CP_1
9 dell'immobile sito in Rieti, identificato al NCEU al foglio 96, particelle 149 sub 11 e 13, del 07/11/2016, e del successivo atto di riacquisto del diritto di abitazione del 13/09/2018 da parte di e che, pertanto, il valore del suddetto bene non CP_1 sarebbe in grado di soddisfare le proprie ragioni creditizie.
L'appellante chiede, pertanto:
-senza inversione degli oneri di prova, in accoglimento dei motivi primo, terzo e quarto dell'atto di appello, ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rieti n. 147/2021, - e per quanto occorra previa fissazione di un termine per l'eventuale integrazione della domanda, come richiesto con il secondo motivo di impugnazione - , in accoglimento, ai sensi dell'articolo 2900 e 557 del codice civile, dell'azione di riduzione, proposta in via surrogatoria dal creditore Avv. ridurre Parte_1 la disposizione testamentaria contenuta nel testamento olografo recante la data del 10 settembre 2004, pubblicato in Rieti il 30 giugno 2017, con atto per Notaio Per_2
rep. n. 1827, racc. n. 1328, con cui ha disposto l'attribuzione
[...] Parte_2 dell'immobile distinto al NCEU del Comune di Rieti al foglio 96, particella 149, subalterni 8 e 21 a , in tal modo arrecando lesione alle quote di Controparte_2 legittima spettanti alla propria figlia ed al proprio coniuge CP_1 [...]
, entrambi debitori dell'Avv. e disponendo in CP_3 Parte_1 eccedenza della quota di cui ella poteva disporre, condannando alla Controparte_2 restituzione del predetto immobile.
Con vittoria di spese, compensi di avvocato, rimborso delle spese generali e contributo unificato, oltre IVA e Cpa come per legge.
5.- La Corte così ragiona.
6.- L'appello non è fondato.
In estrema sintesi, l'appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure abbia basato il proprio convincimento, in riferimento all'azione di riduzione esperita in surrogatoria, sulla scorta della considerazione che egli non ha compiutamente provato che l'eredità della de cuius si componesse del solo cespite immobiliare Parte_2 oggetto di lascito testamentario in favore della OT . Ciò avrebbe Controparte_2 generato una pronuncia in rito sulla detta domanda di riduzione in surrogatoria che, pertanto, avrebbe determinato una lesione della disciplina regolante la rilevazione d'ufficio e la dichiarazione di nullità della domanda per carente allegazione dei fatti costitutivi della stessa.
6.1.-Non sussiste il dedotto vulnus, denunciato nel secondo motivo, inerente alla disciplina in tema di nullità dell'atto di citazione per carenza della domanda. Infatti, il 10 Tribunale di Rieti non ha assolutamente pronunciato una sentenza in rito, né ha ritenuto che la domanda di riduzione fosse carente sotto il profilo dell'editio actionis; piuttosto, il Giudice di primo grado ha rilevato, nel merito, come l'attore non avesse fornito la prova della consistenza della massa ereditaria, così non offrendo degli elementi sufficienti a disvelare l'asserita lesione della quota di legittima nei confronti dei convenuti e . Controparte_3 CP_1
6.2.- I motivi di cui ai punti I, III e IV lamentano tutti, sostanzialmente, la medesima circostanza, ossia che la sentenza di primo grado, erroneamente, abbia ritenuto non assolto l'onere di provare che l'unico bene costituente l'asse ereditario di Parte_2 fosse l'immobile oggetto del lascito testamentario e che, in realtà, dalla documentazione prodotta in giudizio si potesse evincere tale circostanza. In ragione di quanto appena rilevato, pertanto, tali motivi di impugnazione possono essere trattati unitamente.
Il Giudice di prime cure ha ricostruito la vicenda processuale senza errori e ha correttamente valutato le risultanze istruttorie, rigettando la domanda di riduzione esperita, in surrogatoria, da Infatti, la pronuncia di primo grado Parte_1 ha ben evidenziato la circostanza che è onere di chi agisce in riduzione provare la consistenza del patrimonio ereditario e, conseguentemente, la lesione della quota di legittima. La prova negativa dell'inesistenza di ulteriori beni costituenti la massa relitta, infatti, nell'ambito dell'azione di riduzione viene considerata una prova positiva, gravante interamente sull'attore. Sul punto, questa Corte d'Appello non può, pertanto, che ribadire quanto affermato dal Tribunale di Rieti, il quale ha fatto corretta applicazione dei principi regolatori della materia, nonché degli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione. L'attore avrebbe dovuto determinare con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata dal testatore o, perlomeno, offrire elementi dotati di una rilevante consistenza, tale da consentire l'operare del meccanismo delle presunzioni. A tal fine, l'odierno appellante avrebbe dovuto compiere un maggiore sforzo probatorio, producendo in giudizio, come indicato dalla sentenza di primo grado, a titolo esemplificativo, apposita visura del P.R.A. che provasse l'assenza di proprietà, in capo alla de cuius, di qualsiasi bene mobile registrato. Altresì, parte attrice avrebbe potuto formulare apposita istanza alla Banca d'Italia o alle al fine di conoscere la titolarità, in capo alla Controparte_4 defunta , di titoli di credito o di investimento. In tal modo, l'odierno Parte_2 appellante avrebbe assolto il proprio onere probatorio, offrendo al Tribunale di primo grado elementi sufficienti a determinare l'operatività di presunzioni semplici che consentissero di affermare la sussistenza della violazione della quota di legittima destinata ai convenuti e . Viceversa, l'attore si è limitato Controparte_3 CP_1
a produrre in giudizio la Dichiarazione di Successione dell'Agenzia delle Entrate di Rieti, afferente al cespite immobiliare oggetto del testamento. A dire dell'appellante, 11 tale documentazione dimostrerebbe che l'intero patrimonio ereditario della de cuius
era composto dall'immobile oggetto del legato in favore di Parte_2 CP_2
in realtà, tale dichiarazione non è esaustiva, attesa la possibile esistenza di
[...] ulteriori dichiarazioni di successione presentate dagli eredi. Sul punto, del resto, agli atti non è presente alcuna certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'assenza di ulteriori dichiarazioni di successione da parte dei legittimari.
Inoltre, non è nemmeno condivisibile quanto affermato dall'appellante, nell'atto di impugnazione, in relazione alla circostanza che la formulazione del testamento dimostrerebbe che l'unico bene presente nel patrimonio di fosse il cespite Parte_2 immobiliare di cui si è dianzi dato conto. Difatti, parte appellante, richiamando quanto già indicato illo tempore in atto di citazione, afferma che abbia disposto con Parte_2 testamento olografo di tutti i suoi beni in favore della OT , così Controparte_2 esaurendo integralmente l'asse ereditario. In verità, come già correttamente osservato dal Tribunale di Rieti, la defunta , nel proprio testamento, si è limitata a Parte_2 disporre che dopo la propria morte “la casa situata a Rieti in Via Belvedere 32 B pal. A int. 8 vada a mia OT ”. La formulazione della presente Controparte_2 disposizione testamentaria, evidentemente, non consente di ritenere che la de cuius abbia inteso trasferire l'intero patrimonio ereditario alla propria OT né, tantomeno, per le stesse ragioni, è possibile escludere la sussistenza di ulteriori beni, in capo alla al momento del decesso. Ne discende, con tutta evidenza, che agli atti non vi Pt_2 siano elementi concreti per poter affermare che si sia determinata una violazione della quota di riserva in favore dei legittimari e, dunque, che la domanda di riduzione esperita dal creditore possa trovare accoglimento. Quanto testé affermato, Parte_1 logicamente, esclude la necessità di formulare delle considerazioni sulla sussistenza dell'interesse e della legittimità dell'appellante ad agire in surrogatoria rispetto ai propri debitori e , per la tutela della loro quota di Controparte_3 CP_1 legittima.
In conclusione, l'appello è infondato e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
7.- La contumacia dei convenuti esime dalla pronuncia sulla condanna alle spese.
8.- Stante l'integrale rigetto dell'appello proposto, l'appellante è tenuto al versamento della somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
12 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6009 del 2021, avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 147/2021, così provvede:
- rigetta l'appello di Parte_1
- nulla per le spese considerata la contumacia dei convenuti;
-dichiara l'appellante tenuto al versamento della somma pari Parte_1 all'ammontare del contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT Dott. Claudio Novella
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