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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 917/24 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/04/1950 e residente in [...], rappresentato e difeso per mandato in atti dall'avv. Paolo Catra (C.F.
), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._2
Valeria Capriotti in Catania, Via Fusco n. 12;
- Appellante -
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), e residente in [...], C.F._3
elettivamente domiciliata in Ispica, via Massimo D'Azeglio 18, presso lo studio dell'Avv. Pietro Rustico, che la rappresenta e difende giusta mandato in atti;
-Appellata-
Oggetto: Opposizione a D.I.
A seguito di discussione orale, all'udienza del 21/1/25, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 1129/2020, emesso in data 08/09/2020, notificatole il
16/09/2020, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di
[...] la somma di € 45.000,00, oltre ad interessi e spese del Pt_1 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 2
procedimento di ingiunzione, “a titolo di rimborso prestiti personali senza interessi e rimborso spese e compensi per prestazioni e consulenza effettuate in favore della predetta”, in virtù di una scrittura privata di riconoscimento di debito del 20/09/2017. Chiedeva l'opponente accertarsi che nulla era dovuto dalla stessa in favore della controparte, e quindi revocarsi il decreto opposto, per le motivazioni meglio illustrate nel relativo atto costitutivo.
Si costituiva l'opposto, il quale chiedeva rigettarsi la Parte_1
proposta opposizione in quanto infondata, e confermarsi il decreto de quo, in virtù di quanto rappresentato nella propria comparsa responsiva.
Istruita la causa, a mezzo produzione documentale e prova per testi, con sentenza n.1022/2024 pubbl. il 07/06/2024, il Tribunale di Ragusa accoglieva l'opposizione revocando il D.I., con condanna dell'opposto al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 3/7/24, proponeva appello deducendo l'erroneità dei motivi decisionali, chiedendo la Parte_1 riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva resistendo all'appello del quale Controparte_1
chiedeva il rigetto, con il favore delle spese.
Disposta la discussione orale, all'udienza del 21/1/25, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte cui il giudice di prime cure ha ammesso le prove dedotte dall'opposta (rectius opponente) nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 cpc su fatti non dedotti entro il termine delle preclusioni assertive di cui all'art. 183 cpc n. 1 – violazione degli art. 183, comma VI cpc e 115 cpc e
116 cpc e del diritto al contraddittorio e di difesa dell'odierno appellante - conseguente erroneità dell'ordinanza ammissiva della prova del 17.6.2022.
1.1) Il motivo è infondato.
Sull'argomento la Suprema Corte ha recentemente ribadito che in tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 3
fondamento della domanda, e fatti secondari (dedotti per dimostrare i primi),
l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali (
Cass.21332/24).
Nel caso che ci occupa, l'opponente in sede di opposizione aveva dedotto di avere firmato un foglio in bianco: “ad eccezione di una crocetta a fianco della quale fu richiesta la sua firma per accettazione di una definizione transattiva del credito vantato nei confronti di ” e che “Tale CP_2 foglio, dopo l'apposizione della firma da parte dell'opponente, fu restituito sempre in bianco e con la sola firma tramite la figlia . Parte_2
Le superiori deduzioni costituiscono il fatto principale posto a fondamento dell'opposizione a D.I..
Successivamente, in seno alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., la ha articolato la seguente prova per testi:” 1) “Vero o non CP_1
che mio padre , nei primi giorni del mese di settembre Controparte_3
2017, portò a casa un foglio, consegnatogli da totalmente Parte_1
in bianco, ad eccezione di una crocetta a fianco della quale doveva fare apporre la firma di mia madre ”; 2) “Vero o non che Controparte_1 nell'occasione di cui al primo articolato mio padre disse alla mamma che quella firma era stata richiesta da per accettare una Parte_1 definizione transattiva del credito vantato nei confronti di ”; CP_2
3) “Vero o non che mia madre firmò quel foglio in Controparte_1 bianco nel punto indicato dalla crocetta”; 4) “Vero o non che quel foglio firmato in bianco fu da me restituito a presso il Caffè Parte_1
Sicilia di Ragusa alla presenza di e , che Testimone_1 Persona_1 si trovavano con me”;5) “Vero o non che, in quella circostanza,
[...]
mi confermò che quella firma sul foglio in bianco che stavo Pt_1
consegnando sarebbe servita a lui per accettare una definizione transattiva del credito vantato dalla mamma nei confronti di ”; 6) “Vero o CP_2
non di avere assistito alla consegna da parte di a Parte_3 Pt_1 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 4
di un foglio firmato in bianco”; 7) “Vero o non che, in quella Pt_1
circostanza, confermò a che quella firma Parte_1 Parte_3
sul foglio in bianco che gli stava consegnando sarebbe servita a lui per accettare una definizione transattiva del credito vantato dalla dott.ssa nei confronti di ”; 8) “Vero o non che CP_1 CP_2 CP_1
ha ricevuto in prestito somme di denaro da;
9)
[...] Parte_1
“Vero o non che ha ricevuto da Controparte_1 Parte_1 somme di denaro per crediti allo stesso affidati per il recupero”.
Appare chiaro, pertanto, che le circostanze inserite nell'articolato di prova, siano fatti secondari dedotti al fine di provare il fatto principale, posto a fondamento dell'opposizione, per i quali il termine preclusivo è rappresentato proprio dalla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c..
2.) Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte cui il giudice di prime cure ha ammesso la prova testimoniale dedotta dall'opposta ( rectius opponente), sebbene articolata su fatti assolutamente generici – violazione dell'art. 244 cpc – conseguente erroneità ed illegittimità dell'ordinanza ammissiva della prova del 17.6.2022.
2.1) Il motivo è infondato.
Sull'argomento la Cassazione ha, più volte ribadito che l'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne
l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un'adeguata prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori (Cass. civ. n. 11765/2019).
Ed ancora, l'art. 244 c.p.c., nell'esigere l'indicazione specifica dei fatti sui quali è dedotta la prova testimoniale, pur non imponendo alla parte l'onere di precisare in ogni dettaglio le circostanze articolate nei relativi capitoli, Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 5
richiede che la specificazione ponga il giudice in grado di stabilire se la prova sia influente e pertinente, consentendo altresì alla controparte di esercitare il diritto alla prova contraria (Cass. civ. n. 1874/2019).
Alla luce dei superiori arresti giurisprudenziali, non vi è dubbio che il capitolato di prova sopra trascritto, articolato dall'odierna appellata, si rappresenti specifico e circostanziato, consentendo al giudice di stabilire la pertinenza dello stesso ed alla controparte di formulare un'adeguata prova del contrario.
3) Con il terzo motivo di gravame si lamenta l'inconducenza ed inattendibilità della prova testimoniale ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie – violazione degli art. 2697 c.c. e dell' art. cpc 116 cpc – violazione artt. 2727 e 2729 c.c..
3.1) Il motivo è infondato.
A norma dell'art. 1988 c.c. la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria;
la suddetta prova contraria, ben può essere fornita anche per testimoni e può coprire non solo l'inesistenza ma anche l'invalidità,
l'inefficacia o la sopravvenuta estinzione del rapporto sottostante.
Dall'istruttoria espletata in primo grado è emerso che la non avesse CP_1 mai apposto la propria firma sull'asserito riconoscimento di debito, posto a fondamento del D.I., bensì su un foglio in bianco, consegnato dal al Pt_1
CP_ di lei marito, a definizione di una vertenza con certo
Infatti, i testi escussi, anche quelli indicati dal hanno confermato Pt_1
quanto asserito dalla (in relazione alla sottoscrizione, da parte della CP_1
CP_ stessa, di un foglio in bianco per la definizione della vertenza restituito al dalla figlia , in maniera puntuale e circostanziata senza Pt_1 Pt_3
alcuna contraddizione;
pertanto, gli stessi devono ritenersi attendibili.
Nulla è emerso circa i fatti dedotti dall'odierno appellante, cioè un prestito di denaro alla o l'espletamento di consulenze e prestazioni professionali CP_1
in favore della stessa. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 6
Per quanto fin qui esposto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, tutte le circostanze e i fatti, dedotti dall'appellante, riproposti anche in seno all'appello, sono rimasti privi di prova, non essendo desumibile dalle mere considerazioni svolte dallo stesso alcun argomento in senso contrario alla tesi sostenuta dall'appellata.
4.) Per quanto sopra, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese, seguono la soccombenza;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia ( da € 26.000,00 a €. 52.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, , secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri
(minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18,
19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1022/2024 pubbl. il Pt_1
07/06/2024, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese di giudizio del presente grado, nei confronti dell'appellata, che si liquidano in complessivi Euro
4.996,00, di cui €. 1.029,00 per la fase di studio, €. 709,00 fase introduttiva,
€. 1.523,00 fase di trattazione e €. 1.735,00 fase decisionale, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, se dovuti;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 7
Così deciso in Catania il giorno 28 gennaio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 917/24 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/04/1950 e residente in [...], rappresentato e difeso per mandato in atti dall'avv. Paolo Catra (C.F.
), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._2
Valeria Capriotti in Catania, Via Fusco n. 12;
- Appellante -
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), e residente in [...], C.F._3
elettivamente domiciliata in Ispica, via Massimo D'Azeglio 18, presso lo studio dell'Avv. Pietro Rustico, che la rappresenta e difende giusta mandato in atti;
-Appellata-
Oggetto: Opposizione a D.I.
A seguito di discussione orale, all'udienza del 21/1/25, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 1129/2020, emesso in data 08/09/2020, notificatole il
16/09/2020, con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore di
[...] la somma di € 45.000,00, oltre ad interessi e spese del Pt_1 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 2
procedimento di ingiunzione, “a titolo di rimborso prestiti personali senza interessi e rimborso spese e compensi per prestazioni e consulenza effettuate in favore della predetta”, in virtù di una scrittura privata di riconoscimento di debito del 20/09/2017. Chiedeva l'opponente accertarsi che nulla era dovuto dalla stessa in favore della controparte, e quindi revocarsi il decreto opposto, per le motivazioni meglio illustrate nel relativo atto costitutivo.
Si costituiva l'opposto, il quale chiedeva rigettarsi la Parte_1
proposta opposizione in quanto infondata, e confermarsi il decreto de quo, in virtù di quanto rappresentato nella propria comparsa responsiva.
Istruita la causa, a mezzo produzione documentale e prova per testi, con sentenza n.1022/2024 pubbl. il 07/06/2024, il Tribunale di Ragusa accoglieva l'opposizione revocando il D.I., con condanna dell'opposto al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 3/7/24, proponeva appello deducendo l'erroneità dei motivi decisionali, chiedendo la Parte_1 riforma per le ragioni esposte in seno all'appello, con il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva resistendo all'appello del quale Controparte_1
chiedeva il rigetto, con il favore delle spese.
Disposta la discussione orale, all'udienza del 21/1/25, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte cui il giudice di prime cure ha ammesso le prove dedotte dall'opposta (rectius opponente) nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 cpc su fatti non dedotti entro il termine delle preclusioni assertive di cui all'art. 183 cpc n. 1 – violazione degli art. 183, comma VI cpc e 115 cpc e
116 cpc e del diritto al contraddittorio e di difesa dell'odierno appellante - conseguente erroneità dell'ordinanza ammissiva della prova del 17.6.2022.
1.1) Il motivo è infondato.
Sull'argomento la Suprema Corte ha recentemente ribadito che in tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 3
fondamento della domanda, e fatti secondari (dedotti per dimostrare i primi),
l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali (
Cass.21332/24).
Nel caso che ci occupa, l'opponente in sede di opposizione aveva dedotto di avere firmato un foglio in bianco: “ad eccezione di una crocetta a fianco della quale fu richiesta la sua firma per accettazione di una definizione transattiva del credito vantato nei confronti di ” e che “Tale CP_2 foglio, dopo l'apposizione della firma da parte dell'opponente, fu restituito sempre in bianco e con la sola firma tramite la figlia . Parte_2
Le superiori deduzioni costituiscono il fatto principale posto a fondamento dell'opposizione a D.I..
Successivamente, in seno alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., la ha articolato la seguente prova per testi:” 1) “Vero o non CP_1
che mio padre , nei primi giorni del mese di settembre Controparte_3
2017, portò a casa un foglio, consegnatogli da totalmente Parte_1
in bianco, ad eccezione di una crocetta a fianco della quale doveva fare apporre la firma di mia madre ”; 2) “Vero o non che Controparte_1 nell'occasione di cui al primo articolato mio padre disse alla mamma che quella firma era stata richiesta da per accettare una Parte_1 definizione transattiva del credito vantato nei confronti di ”; CP_2
3) “Vero o non che mia madre firmò quel foglio in Controparte_1 bianco nel punto indicato dalla crocetta”; 4) “Vero o non che quel foglio firmato in bianco fu da me restituito a presso il Caffè Parte_1
Sicilia di Ragusa alla presenza di e , che Testimone_1 Persona_1 si trovavano con me”;5) “Vero o non che, in quella circostanza,
[...]
mi confermò che quella firma sul foglio in bianco che stavo Pt_1
consegnando sarebbe servita a lui per accettare una definizione transattiva del credito vantato dalla mamma nei confronti di ”; 6) “Vero o CP_2
non di avere assistito alla consegna da parte di a Parte_3 Pt_1 Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 4
di un foglio firmato in bianco”; 7) “Vero o non che, in quella Pt_1
circostanza, confermò a che quella firma Parte_1 Parte_3
sul foglio in bianco che gli stava consegnando sarebbe servita a lui per accettare una definizione transattiva del credito vantato dalla dott.ssa nei confronti di ”; 8) “Vero o non che CP_1 CP_2 CP_1
ha ricevuto in prestito somme di denaro da;
9)
[...] Parte_1
“Vero o non che ha ricevuto da Controparte_1 Parte_1 somme di denaro per crediti allo stesso affidati per il recupero”.
Appare chiaro, pertanto, che le circostanze inserite nell'articolato di prova, siano fatti secondari dedotti al fine di provare il fatto principale, posto a fondamento dell'opposizione, per i quali il termine preclusivo è rappresentato proprio dalla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c..
2.) Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte cui il giudice di prime cure ha ammesso la prova testimoniale dedotta dall'opposta ( rectius opponente), sebbene articolata su fatti assolutamente generici – violazione dell'art. 244 cpc – conseguente erroneità ed illegittimità dell'ordinanza ammissiva della prova del 17.6.2022.
2.1) Il motivo è infondato.
Sull'argomento la Cassazione ha, più volte ribadito che l'esigenza di specificazione dei fatti sui quali i testimoni devono deporre è soddisfatta se, ancorché non precisati in tutti i loro minuti dettagli, tali fatti siano esposti nei loro elementi essenziali, per consentire al giudice di controllarne
l'influenza e la pertinenza e mettere in grado la parte, contro la quale essa è diretta, di formulare un'adeguata prova contraria, giacché la verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli formulati va condotta non soltanto alla stregua della loro letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni delle parti, nonché tenendo conto della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi da parte del giudice e dei difensori (Cass. civ. n. 11765/2019).
Ed ancora, l'art. 244 c.p.c., nell'esigere l'indicazione specifica dei fatti sui quali è dedotta la prova testimoniale, pur non imponendo alla parte l'onere di precisare in ogni dettaglio le circostanze articolate nei relativi capitoli, Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 5
richiede che la specificazione ponga il giudice in grado di stabilire se la prova sia influente e pertinente, consentendo altresì alla controparte di esercitare il diritto alla prova contraria (Cass. civ. n. 1874/2019).
Alla luce dei superiori arresti giurisprudenziali, non vi è dubbio che il capitolato di prova sopra trascritto, articolato dall'odierna appellata, si rappresenti specifico e circostanziato, consentendo al giudice di stabilire la pertinenza dello stesso ed alla controparte di formulare un'adeguata prova del contrario.
3) Con il terzo motivo di gravame si lamenta l'inconducenza ed inattendibilità della prova testimoniale ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie – violazione degli art. 2697 c.c. e dell' art. cpc 116 cpc – violazione artt. 2727 e 2729 c.c..
3.1) Il motivo è infondato.
A norma dell'art. 1988 c.c. la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria;
la suddetta prova contraria, ben può essere fornita anche per testimoni e può coprire non solo l'inesistenza ma anche l'invalidità,
l'inefficacia o la sopravvenuta estinzione del rapporto sottostante.
Dall'istruttoria espletata in primo grado è emerso che la non avesse CP_1 mai apposto la propria firma sull'asserito riconoscimento di debito, posto a fondamento del D.I., bensì su un foglio in bianco, consegnato dal al Pt_1
CP_ di lei marito, a definizione di una vertenza con certo
Infatti, i testi escussi, anche quelli indicati dal hanno confermato Pt_1
quanto asserito dalla (in relazione alla sottoscrizione, da parte della CP_1
CP_ stessa, di un foglio in bianco per la definizione della vertenza restituito al dalla figlia , in maniera puntuale e circostanziata senza Pt_1 Pt_3
alcuna contraddizione;
pertanto, gli stessi devono ritenersi attendibili.
Nulla è emerso circa i fatti dedotti dall'odierno appellante, cioè un prestito di denaro alla o l'espletamento di consulenze e prestazioni professionali CP_1
in favore della stessa. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 6
Per quanto fin qui esposto, come correttamente ritenuto dal primo giudice, tutte le circostanze e i fatti, dedotti dall'appellante, riproposti anche in seno all'appello, sono rimasti privi di prova, non essendo desumibile dalle mere considerazioni svolte dallo stesso alcun argomento in senso contrario alla tesi sostenuta dall'appellata.
4.) Per quanto sopra, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
Le spese, seguono la soccombenza;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia ( da € 26.000,00 a €. 52.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, , secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri
(minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18,
19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1022/2024 pubbl. il Pt_1
07/06/2024, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese di giudizio del presente grado, nei confronti dell'appellata, che si liquidano in complessivi Euro
4.996,00, di cui €. 1.029,00 per la fase di studio, €. 709,00 fase introduttiva,
€. 1.523,00 fase di trattazione e €. 1.735,00 fase decisionale, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, se dovuti;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115. Corte di Appello di Catania –seconda sezione civile 7
Così deciso in Catania il giorno 28 gennaio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro