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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 04/04/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, in esito all'udienza del 5/3/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti e lette le note sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 870/2022 del Ruolo Generale Affari Civili
e promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Antonio De Benedittis e Felice Raimondo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito a Vasto (CH) alla via Pitagora n. 39;
attrice
contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro
Referza, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a
Teramo al corso Cerulli n. 31;
convenuta
OGGETTO: MUTUO
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, Parte_1
1 per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: «1) ACCERTARE che, a causa della applicazione del piano di ammortamento “alla francese” al contratto di mutuo di cui è causa, il tasso di interesse pattuito contrattualmente (T.A.N.) non è stato rispettato dalla banca in conseguenza di un tasso effettivo applicato superiore e diverso, determinando, di fatto, un maggior esborso di interessi da parte della mutuataria e, per l'effetto, 2) DICHIARARE illegittimo, in violazione degli artt.821 e 117 4° comma t.u.b, il sistema di calcolo così detto “alla francese” del piano di ammortamento di rimborso rateale applicato al contratto di mutuo, in conseguenza della applicazione dell'interesse composto e della conseguente capitalizzazione degli interessi;
3) DICHIARARE nulla, ai sensi degli artt.1418,1346,1419,2°comma,e 1284 c.c., art 117 4° comma TUB per indeterminatezza, in conseguenza della applicazione del tasso ultra-legale, la clausola relativa alla pattuizione del saggio di interessi del suddetto contratto di mutuo originario e di quelli successivamente frazionati;
4) DICHIARARE che, a causa della indeterminatezza della clausola di previsione degli interessi di cui al punto precedente per effetto della applicazione del tasso ultra- legale, è dovuto alla convenuta il solo tasso sostitutivo di cui all'art. 117 7° comma TUB e, per l'effetto, 5) CONDANNARE la soc.
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 alla percezione del solo tasso previsto ai sensi dell'art. 117 TUB, calcolato in capitalizzazione semplice, in luogo di quello contrattuale indeterminato, per tutto l'ammortamento delle rate e, per gli effetti, 6) Condannare la soc. in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t. a rimborsare in favore dell'attrice la complessiva somma di € 6.950,13 ,o della maggiore o minore somma accertata, fino all'ultima rata pagata e accertata del piano di ammortamento, quale differenza degli interessi pagati in più sino alla concorrenza del tasso legale, per effetto della applicazione dell'ammortamento “alla francese” al contratto di mutuo di cui è causa, riconoscendo, ququindi, alla banca la percezione del solo tasso di cui all'art. 117 TUB , calcolato in capitalizzazione semplice, in luogo di quello contrattuale indeterminato;
7)
2 Accertare ,a seguito del ricalcolo degli interessi corrispettivi eseguito al tasso di cui all'art 117 TUB, la sorte capitale effettivamente dovuta dall'attrice alla banca convenuta, tenuto conto del capitale già restituito fino all'ultima rata pagata . 8)
CONDANNARE la soc. in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento degli interessi legali dalla domanda sulle somme in restituzione;
9) Condannare la banca
[...]
al risarcimento dei danni ex art 2043 c.c. e art 2059 c.c. CP_1 in favore dell'attrice, derivanti dalla sua condotta inadempiente in violazione degli artt. 1175 e 1176 c.c. 10) CONDANNARE la soc.
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze di causa, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e cap come per Legge».
A sostegno della domanda, l'attrice ha allegato di avere stipulato, in qualità di titolare della ditta individuale Terry BI di MIRCO
Martina, in data 27/8/2013 con (poi Controparte_2 incorporata per fusione in un contratto di Controparte_1 finanziamento chirografario all'impresa su nominata per la somma di
€ 29.325,00 della durata di 5 anni, da rimborsarsi in 60 rate mensili al tasso fisso dell'11,20% giusta piano di ammortamento elaborato con il c.d. sistema alla francese;
maturato nell'ottobre dell'anno
2017 un debito complessivo per mancato pagamento delle rate successive alla decima pari ad € 35.703,87 (di cui € 18.878,26 per capitale insoluto, € 5.017,44 per interessi relativi a rate scadute ed € 6.698,84 per capitale residuo a scadere) le parti hanno rinegoziato il finanziamento con fissazione di ulteriore durata di anni 8 circa (per un totale di 13 anni), prima rata con scadenza
27/10/2017 e nuovo tasso di interesse fisso del 6,20%.
Ravvisando nelle pattuizioni del contratto di mutuo e nel piano di ammortamento l'applicazione del sistema “alla francese” elaborato secondo il regime finanziario dell'interesse composto e invocandone l'illegittimità sulla scorta di taluna giurisprudenza di merito pedissequamente ed integralmente riportata in atto introduttivo,
l'attrice ha assunto la mancanza di corrispondenza tra il tasso di interesse contrattualmente pattuito e quello effettivamente
3 applicato (perché superiore e diverso), la nullità della clausola relativa al tasso di interesse per indeterminatezza ex artt. 1346-
1418, II comma, c.c. e per violazione della forma scritta prevista ad substantiam dall'art. 117, comma 4, TUB per gli interessi ultralegali, con conseguente richiesta di sostituzione degli stessi al tasso da determinarsi ai sensi dell'art. 117, comma 7, TUB nonché di determinazione del capitale residuo (a mezzo di espletanda CTU)
e risarcimento danni.
La convenuta ritualmente costituitasi in Controparte_1 giudizio, ripercorsa la vicenda contrattuale di stipulazione del mutuo originario e del successivo atto di rinegoziazione, ha contestato le avverse pretese, affermando la legittimità del metodo di calcolo adottato nel piano di ammortamento - allegato al contratto di mutuo quale parte integrante dello stesso e sottoscritto da ambo le parti contraenti – in ragione degli arresti giurisprudenziali maggioritari testualmente richiamati nell'atto difensivo, facendone conseguire l'infondatezza delle richieste discendenti dalla pretesa sussistenza di capitalizzazione degli interessi (in ragione della non sovrapponibilità di tali interessi anatocistici con gli interessi composti); quindi, contestata la richiesta CTU perché esplorativa e perché ultronea in riferimento a violazioni di legge da ritenersi insussistenti, la convenuta ha concluso per la reiezione della domanda attorea siccome inammissibile o, comunque, radicalmente infondata, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
La controversia, implicando esclusivamente la soluzione di questioni giuridiche, non ha necessitato di attività istruttoria, potendo essere decisa sulla base degli atti e dei documenti prodotti dalle parti.
* * *
1. La domanda attorea è infondata e va, pertanto, respinta.
2. Dall'istruttoria documentale nonché dalle concordi deduzioni difensive delle parti, deve ritenersi comprovata, in fatto, la
4 stipula tra le parti in lite del contratto di finanziamento n.
09743/13/00101 in data 27/8/2013 avente ad oggetto l'erogazione della somma di € 30.000,00, della durata di 60 mesi, con ammortamento nel numero di 60 rate costanti mensili da € 640,52 ciascuna, comprensive di capitale ed interessi calcolati al tasso fisso pari al 10,21% nominale annuo (T.A.E.G. 12,11%, esplicitamente indicante l'inclusione del premio di polizza assicurativa abbinata al finanziamento). È parimenti comprovata la sottoscrizione, da parte della finanziata, del piano di ammortamento relativo al suddetto finanziamento (doc. 6 produzioni convenuta).
Allo stesso modo, è comprovato e non contestato che il saldo passivo del suddetto finanziamento, ammontante al 5/10/2017 a circa €
19.000,00, è stato rinegoziato – su richiesta dell'attrice – attraverso il pagamento di 36 rate dell'ammontare degli interessi relativi alle rate scadute pari ad € 5.181,53, il pagamento dell'arretrato pari ad € 18.878,26 mediante nuovo piano di ammortamento comprensivo anche del capitale a scadere e il prolungamento della durata complessiva del mutuo da 5 anni a 13 anni, per un totale di ulteriori 106 rate mensili ad importo fisso al nuovo tasso di interesse del 6,20% annuo, onorate dall'attrice fino alla rata del 27/3/2020, cui è poi seguito il passaggio a sofferenza del rapporto.
3. Incontestati e documentalmente comprovati i predetti fatti, il thema decidendum della presente controversia si inserisce in quello – più generale e noto – relativo alla legittimità del calcolo del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione (o regime finanziario) composto in relazione al divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. – art. 120, II comma TUB, risolvendosi nella questione della sussistenza o insussistenza dell'equiparabilità tra detti interessi anatocistici e gli interessi composti derivanti dal suddetto metodo di calcolo.
4. Detta questione è stata risolta da questo Tribunale – in
5 concordanza con la giurisprudenza maggioritaria1 – in senso negativo
(cfr. ex pluribus Trib. Vasto 03/10/2019, n. 293, Trib. Vasto
13/05/2021 n. 139, Trib. Vasto 01/10/2021, n.282), essendosi affermato che l'ammortamento alla francese non determina ex se effetti anatocistici, atteso che la quota decrescente degli interessi dovuta per il periodo di rateizzazione viene calcolata esclusivamente sul capitale residuo. Invero, in tale tipo di ammortamento, con rate di importo costante, gli interessi che compongono la singola quota sono calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che rimane da pagare del capitale dopo ogni pagamento di rata;
quindi, ogni volta il debitore paga interessi calcolati su un importo di capitale decrescente e in relazione al periodo cui la rata si riferisce. Il meccanismo di computo specificamente illustrato nel piano di ammortamento, attraverso l'indicazione dell'importo della rata, della quota capitale e della quota interessi, esclude la denunciata indeterminabilità e risponde alle esigenze del cliente mutuatario che non si trova esposto al pagamento di un importo fluttuante della rata. L'ammontare complessivo degli interessi è maggiore rispetto al c.d. piano 1 Tribunale sez. I - Imperia, 06/10/2023, n. 634, Tribunale sez. III - Pavia, 30/08/2023, n. 1060, Tribunale - Alessandria,
10/05/2023, n. 405, Corte appello - Taranto, 17/04/2023, n. 157, Corte appello - Campobasso, 17/04/2023, n. 124,
Tribunale sez. II - Roma, 27/02/2023, n. 3228, Tribunale - Pordenone, 06/02/2023, n. 118, Tribunale sez. I - Pistoia, 01/02/2023, n. 78, Tribunale - Tivoli, 10/01/2023, n. 4, Tribunale sez. I - Terni, 25/02/2022, n. 195, Tribunale sez. II -
Taranto, 01/02/2022, n. 233, Corte appello sez. II - Venezia, 25/11/2021, n. 2955, Tribunale sez. XVII - Roma, 18/01/2021, n. 868, Corte appello sez. I - Perugia, 15/01/2021, n. 33, Tribunale sez. XVII - Roma, 06/11/2020, n. 15551,
Tribunale - Civitavecchia, 25/09/2020, n. 818, Tribunale sez. III - Bergamo, 26/06/2020, n. 837, Tribunale - Patti, 18/06/2020, n. 329, Tribunale - Trani, 03/06/2020, n. 880, Tribunale sez. XVII - Roma, 05/05/2020, n. 6897, Tribunale -
Pordenone, 24/04/2020, n. 222, Tribunale sez. VI - Milano, 26/02/2020, n. 1785, Corte appello sez. III - Napoli, 19/02/2020, n. 772, Corte appello sez. IV - Roma, 30/01/2020, n. 731, Tribunale - Pisa, 30/01/2020, n. 112, Tribunale -
Belluno, 30/01/2020, n. 20, Tribunale sez. II - Brescia, 28/01/2020, n. 189, Tribunale - Rimini, 11/01/2020, n. 13, Tribunale - Lucca, 07/11/2019, n. 1566, Corte appello sez. I - Brescia, 06/11/2019, n. 1597, Tribunale sez. II - Brescia, 03/10/2019, n. 2635, Tribunale - Siena, 29/07/2019, n. 824, Tribunale sez. VI - Milano, 27/06/2019, n. 6299, Tribunale -
Savona, 11/06/2019,, Tribunale sez. VI - Milano, 14/03/2019, n. 2490, Tribunale sez. XVII - Roma, 14/03/2019, n. 5583,
Tribunale sez. II - Parma, 21/02/2019, n. 305, Tribunale sez. II - Parma, 29/01/2019, n. 154, Tribunale sez. II - Parma, 10/01/2019, n. 57, Tribunale - Livorno, 03/01/2019, n. 5, Tribunale sez. I - Torino, 20/12/2018,, Tribunale - Cassino,
04/12/2018, n. 1340, Tribunale - Brquindisi, 18/10/2018, n. 1518, Tribunale sez. IV - Catania, 11/07/2018, n. 2948, Tribunale - Lucca, 04/04/2018, n. 575, Tribunale sez. XVII - Roma, 14/03/2018, n. 5765, Tribunale - Terni, 03/01/2018, n. 6, Tribunale - Brescia, 11/10/2017,, Tribunale sez. I - S. Maria Capua V., 25/07/2017, n. 2408, Tribunale sez. IV -
Bologna, 24/06/2017, n. 1292, Tribunale sez. IV - Bologna, 24/06/2017, n. 1292, Tribunale sez. IX - Roma, 13/04/2017,
n. 7495, Tribunale - Lucca, 18/02/2017, n. 407, Tribunale - Teramo, 25/01/2017, n. 47, Tribunale sez. III - Treviso, 27/10/2016, n. 2646, Tribunale sez. II - Padova, 05/10/2016,, Tribunale - Padova, 29/05/2016,, Tribunale sez. II - Padova,
12/01/2016,, Tribunale sez. II - Mantova, 21/10/2015, n. 985, Tribunale sez. III - Verona, 24/03/2015, n. 758, Tribunale
- Lucca, 08/01/2015, n. 30, Tribunale - Lucca, 01/10/2014, n. 1439, Tribunale sez. II - Lecce, 16/09/2014,, Tribunale - Pescara, 10/04/2014,, Tribunale - Benevento, 19/11/2012, n. 1936, Tribunale - Bari, 29/10/2008, n. 113;
6 all'italiana, ma ciò non significa che il TAN sia più elevato né che ci sia composizione degli interessi. Al contrario, tale maggiore interesse dipende dal fatto che durante tutto il periodo di durata del contratto, il debitore dispone di una maggiore quantità di capitale (debito residuo) e, conseguentemente, paga un prezzo superiore in termini di interessi corrispettivi.
Alla luce dell'intervenuto pronunciamento delle Sezioni Unite
(sentenza n. 15130 del 29/5/2024), parte attrice – con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 5/3/2025 – ha testualmente dichiarato che «la domanda dell'attrice ad oggi risulta incompatibile con la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite che
è intervenuta nel corso del presente giudizio», chiedendo di porre tale pronunciamento quale motivo di compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma II, c.p.c.
Il principio di diritto espresso dal Supremo Consesso, infatti, risolve la controversia in esame in senso contrario alla domanda attorea, essendosi ivi affermato che «in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti».
Detto pronunciamento, tuttavia, non rappresenta affatto né caso di assoluta novità né tantomeno di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, utile alla compensazione delle spese di giudizio.
Infatti, detta sentenza n. 15130 del 29/5/2024 si pone, nel suo svolgimento argomentativo, in chiave sostanzialmente confermativa del già richiamato orientamento giurisprudenziale prevalente cui
7 questo Tribunale aderisce, atteso che le SS.UU. – nella valutazione della questione di diritto posta al Supremo Consesso in relazione alle conseguenze giuridiche derivanti dalla omissione, in contratto, di espressa indicazione dell'adozione del calcolo dell'ammortamento secondo il metodo alla francese in regime di capitalizzazione composta (ovvero indeterminatezza e/o indeterminabilità del relativo oggetto, con conseguente nullità strutturale in forza del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, comma II, c.c., nonché violazione dell'art. 117, comma 4, TUB in tema di trasparenza bancaria, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo “B.O.T.” (art. 117, comma 7, TUB) – richiamando il precedente (Cass. n. 13144/2023) in ragione del quale «(…) gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nelle singole rate e sono calcolati sul capitale residuo, non ancora restituito, senza quindi che si verifichi l'addebito di interessi sugli interessi maturati, che è l'ipotesi disciplinata dall'art.
1283 cod. civ.», afferma come debba «escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi
a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo» e come – mutuando le osservazioni della Procura Generale - sia «(…) anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi».
L'ulteriore richiamo al precedente (Cass. n. 27823/2023) per cui «la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» conferma, in via definitiva, una distinzione ontologica tra i concetti di capitalizzazione in regime «composto» e anatocismo già enucleata e valorizzata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità,
8 conseguendone che – non potendosi configurare l'elemento di novità della questione, né un revirement della giurisprudenza di vertice che, anzi e nel caso del pronunciamento delle SS.UU. in esame cristallizza l'interpretazione maggioritaria – il pur legittimo esperimento dell'azione giudiziale, in funzione dell'interpretazione minoritaria, rientra nella normale alea processuale in conseguenza della quale la soccombenza comporta il necessario assolvimento dell'onere delle spese in favore della parte vittoriosa.
A ciò si aggiunga che, poiché la domanda attorea trae fondamento unicamente dalla mera tesi astratta afferente alla produzione di interessi anatocistici dall'applicazione del sistema di ammortamento alla francese in regime di capitalizzazione composta, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni utili a dimostrare, non solo sul piano generale ma nella specificità del caso concreto, la concreta produzione di tale effetto (sostanzialmente rimessa – in violazione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. - all'esecuzione di una CTU) il rigetto della stessa, anche sotto tale profilo, giustifica ulteriormente la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
5. Dette spese processuali vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 - avuto riguardo alle fasi di studio, introduttiva e decisionale
(esclusa la fase istruttoria) sulla base dei valori minimi dei parametri tabellari attesa la prossimità del valore della domanda al limite inferiore dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 870/2022, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna al pagamento, in favore diParte_1 Controparte_3
[...
[...] , delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.700,00
[...] per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Vasto, il 4/4/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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