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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/09/2025, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2502/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI Prima CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Prisca Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2502/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1 MAZZONI CLAUDIO;
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 5 marzo 2025 Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 21.4.22 ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge, con il quale aveva contratto CP_1 matrimonio a Roma il 2.10.82, precisando che dalla detta unione erano nati due figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che il marito si era allontanato dall'abitazione familiare sin dal 2007. Disposti due rinvii per rinnovare la notifica, all'udienza presidenziale del 16 gennaio 2024 è comparsa solo la parte ricorrente;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c. Dinanzi al giudice istruttore, la parte ricorrente ha ribadito le proprie domande e ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale;
disposta la rinnovazione della notifica, all'udienza del 28 ottobre 2024 la parte resistente, nonostante la rituale notifica degli atti del processo, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. All'udienza del 5 marzo 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali. La domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
1 Nulla deve essere disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale, visto che i figli della coppia sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Considerata la natura della decisione e la contumacia del resistente, le spese di lite devono considerarsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 CP_1 quali hanno contratto matrimonio in Roma il 2.10.1982; dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1982, atto 1416, parte II, serie A02); dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data 24 settembre 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Prisca Picalarga dott. Riccardo Massera
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI Prima CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Prisca Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2502/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1 MAZZONI CLAUDIO;
RICORRENTE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 5 marzo 2025 Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 21.4.22 ha chiesto la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge, con il quale aveva contratto CP_1 matrimonio a Roma il 2.10.82, precisando che dalla detta unione erano nati due figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che il marito si era allontanato dall'abitazione familiare sin dal 2007. Disposti due rinvii per rinnovare la notifica, all'udienza presidenziale del 16 gennaio 2024 è comparsa solo la parte ricorrente;
non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c. Dinanzi al giudice istruttore, la parte ricorrente ha ribadito le proprie domande e ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale;
disposta la rinnovazione della notifica, all'udienza del 28 ottobre 2024 la parte resistente, nonostante la rituale notifica degli atti del processo, non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. All'udienza del 5 marzo 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali. La domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente deve essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
1 Nulla deve essere disposto in ordine all'assegnazione della casa coniugale, visto che i figli della coppia sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Considerata la natura della decisione e la contumacia del resistente, le spese di lite devono considerarsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 CP_1 quali hanno contratto matrimonio in Roma il 2.10.1982; dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1982, atto 1416, parte II, serie A02); dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri, in data 24 settembre 2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Prisca Picalarga dott. Riccardo Massera
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