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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/10/2025, n. 7924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7924 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano – Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al r.g.a.c. n. 6522 dell'anno 2025 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ARte_1 dagli avvocati Umberto La Commara e Stefania Lupini
- opponente - nei confronti di
, rappresentato e difeso dagli avvocati Fran- Controparte_1 cesco Giannese e Davide Vendramin
- opposta -
Oggetto: altri istituti relativi allo stato della persona e ai diritti della personalità
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del
21.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. proponeva opposizione avverso il ARte_1 decreto ingiuntivo n. 16916/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data
13.12.2024, con il quale le veniva ordinato di consegnare a Controparte_1
1 Pa
“copia della firma apposta sul contratto sottoscritto con per il numero 0332482004, intestato al ricorrente, e sotteso alla fattura RB06790901 emessa il 16.10.2024”.
Nelle proprie conclusioni l'opponente chiedeva in particolare: a) in via pregiudiziale, di dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione o, in subordine, di disporre l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione con onere a carico della parte opposta;
b) nel merito, di AR dichiarare cessata la materia del contendere stante l'assolvimento di all'obbligo di consegna dedotto in via monitoria;
c) di condannare parte opposta al pagamento delle spese di lite e al risarcimento dei danni per lite temeraria, da liquidarsi d'ufficio in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
costituitosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione perché tardiva e la necessità di disporre la comunicazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 10, comma 9, D.Lgs. 150/2011; chiedeva in ogni caso di dichiarare cessata la materia del contendere per intervenuta consegna del documento solo in corso di causa, con condanna dell'opponente alle spese di lite in base al criterio della soccombenza virtuale.
All'udienza del 21.10.2025 le parti discutevano la causa e chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con regolamentazione delle spese di lite se- condo il criterio della soccombenza virtuale.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
2. – Come noto, la cessazione della materia del contendere, ancorché non diretta- mente disciplinata nel codice di rito, individua una formula di definizione del giudizio costantemente adoperata dalla giurisprudenza nelle ipotesi in cui la ragion d'essere sostanziale della lite sia venuta meno per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, con la conseguenza che il giudice è tenuto a dichiararla ogni qualvolta i contendenti si diano reciprocamente at- to dell'intervenuto mutamento, ovvero della sopravvenuta caducazione, della situa- zione sostanziale oggetto della controversia e rassegnino conclusioni conformi in tal senso (Cass. n. 16150/2010; Cass. n. 11931/2006; Cass. n. 5974/2005; Cass. sez. un.
n. 13969/2004).
2 Nel caso di specie, le parti hanno chiesto congiuntamente di dichiarare cessata la ma- teria del contendere, essendo venuta meno ogni residua ragione di contrasto tra di lo- ro, il che impone di adottare una pronuncia in tal senso.
3. – La cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse non esime tuttavia il giudice dall'esaminare la vicenda processuale ai fini della rego- lamentazione delle spese di lite laddove le parti non si siano accordate per la loro compensazione;
e la relativa liquidazione andrà condotta secondo il criterio della
“soccombenza virtuale”, da individuarsi in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su de- libazione sommaria del merito (Cass. n. 24234/2016; Cass. n. 4483/2009; Cass. n.
11962/2005; Cass. n. 14775/2004).
4. – Nel caso di specie il Tribunale ritiene che, ad un esame sommario della vicenda AR dedotta in giudizio, l'opposizione proposta da sarebbe stata verosimilmente re- spinta.
4.1. – Le questioni sollevate in questa sede sono già state affrontate e risolte in modo convincente in un precedente del Tribunale di Siena (sentenza n. 46/2024) riguardan- te l'analoga fattispecie della consegna di copia del “vocal order”, di cui si riportano le principali argomentazioni:
«[…] la pretesa dedotta in giudizio riguard[a] esclusivamente l'accertamento del diritto dell'utente- consumatore alla consegna da parte della compagnia telefonica di copia del supporto durevole conte- nente il c.d. voice ordering in ipotesi di stipula di contratti a distanza, prodromica alla tutela dei di- ritti che egli assume essere lesi.
Ebbene che detto diritto sussista indipendentemente ed a prescindere da una controversia con il forni- tore del servizio è chiaramente indicato nei commi 1 e 6 dell'art. 51 del Codice del Consumo, allor- quando il Legislatore precisa che “Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista forni- sce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensi- bile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono es- sere leggibili. … “Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto;
in tali casi il documento informatico può essere sottoscritto con firma elet-
3 tronica […]. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un sup- porto durevole”.
La definizione di “supporto durevole” contenuta nel successivo art. 45 lettera l del Codice precisa che
è tale “ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazio- ni memorizzate”. Ulteriore dato che depone nel senso della sussistenza di un pieno diritto da parte del consumatore utente a ricevere copia del voice ordering contenuto in supporto durevole lo si rinviene proprio nel considerando 23 della direttiva 2011/83/UE che, oltre a contenere alcune esemplifica- zioni di tale strumento, specifica: “I supporti durevoli dovrebbero permettere al consumatore di con- servare le informazioni per il tempo ritenuto necessario ai fini della protezione dei suoi interessi deri- vanti dalla relazione con il professionista”. Accertato come sopra il diritto dell'utente ad ottenere la consegna del vocal order, deve poi precisarsi come la disciplina di formazione del contratto a distanza prevista dal comma 6 dell'art. 51 del Codice del Consumo, sia chiaramente evocativa della circo- stanza che ad esso non possa ritenersi equivalente il documento di sintesi contrattuale che il profes- sionista è tenuto ad inviare al consumatore. Come recentemente affermato dal Garante Privacy con provvedimento n. 379 del 2022 “il vocal order (...) deve essere considerato come l'unico elemento do- cumentale in grado di cristallizzare il momento decisionale dell'interessata sia in ordine al consenso per il trattamento dei propri dati personali, sia, più complessivamente, per ciò che riguarda la deci- sione di aderire alle offerte dell'operatore.”
Conseguentemente il documento di sintesi contrattuale, comunque inviato e sottoscritto digitalmente dall'utente (certamente necessario ai fini della stessa validità ed efficacia dell'accordo medesimo), non può considerarsi atto equipollente al voice ordering.
Pertanto la domanda giudiziale tesa ad ottenere copia integrale del contratto stipulato a distanza co- stituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione ex se ed è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l'anzidetta situazione ma anche dall'even- tuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta cono- sciuti gli atti, potrebbe proporre, non avendo carattere strumentale alla difesa in giudizio della posi- zione soggettiva del richiedente. L'obbligo di consegna che peraltro già discende dal più generale dove- re di buona fede e correttezza che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a pre- scindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza
4 rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte. Doveri, questi, tra i quali certamente vi è anche quello di fornire alla controparte la documen- tazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento.
In applicazione di questi principi, ritiene il Tribunale che la domanda monitoria tesa ad ottenere la consegna del c.d. vocal order non rientri tra le materie per le quali sia previsto il tentativo obbligato- rio di conciliazione proprio perché prodromica ed antecedente all'insorgere di una controversia, non avendo carattere necessariamente strumentale alla difesa in giudizio della posizione soggettiva del ri- chiedente.
Si osserva infatti che la legge n. 249 del 1997, rubricata “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, all'art. 1 co. 1 testualmente ha previsto: “L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giuri- sdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto auto- rizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro tenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di con- ciliazione. Il Regolamento AGCOM 173/2007/CONS, rubricato: “Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, ap- provato con delibera n. 173/07/CONS”: il capo 1 (artt. 1 e 2) stabilisce l'ambito di applicazione del regolamento, cioè per quali controversie è competente a conoscerne l'Autorità in sede di tentativo di conciliazione e di composizione, il capo 2 (artt. 3-13) regola il tentativo obbligatorio di concilia- zione ed il capo 3 (artt. 14-21) regola la procedura di composizione extragiudiziale facoltativa delle controversie.
Segnatamente l'art. 2, testualmente, prevede quanto segue: “1. Ai sensi dell'art. 1, co. 11 e 12, del- la legge, sono rimesse alla competenza dell'Autorità le controversie in materia di comunicazioni elet- troniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servi- zio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le controversie attinenti esclusivamente al recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate, qualora l'inadempimento non sia dipeso da contestazioni relative alle presta-
5 zioni medesime. In ogni caso, l'utente finale non è tenuto ad esperire il tentativo obbligatorio di conci- liazione previsto dall'articolo 3 per formulare eccezioni, proporre domande riconvenzionali ovvero op- posizione a norma degli articoli 645 c.p.c. e ss.
3. Sono, altresì, escluse dall'ambito applicativo del presente regolamento le controversie promosse ai sensi degli articoli 37, 139, 140 e 140 bis del Codi- ce del consumo, nonché le controversie attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali”».
Quanto poi alla sussistenza di un interesse ad agire per ottenere copia del “voice or- dering”, posto che il documento di sintesi contrattuale non può essere equiparato al
“vocal order” («l'unico a contenere il formarsi della volontà del contraente consumatore sull'offerta proposta, sui vantaggi della stessa rispetto alle precedenti») ed essendo evidente l'interesse del cliente ad ottenere copia del supporto durevole contenente il “voice ordering”,
«l'unico attestante l'effettiva e reale volontà espressa sulla proposta contrattuale», l'interesse ad agire sussiste ogni qualvolta l'operatore non ottemperi alla richiesta di consegna avanzata in via stragiudiziale (cfr. ancora Trib. Siena n. 46/2024 cit.).
4.2. – I principi appena esposti, enunciati con riguardo al diritto del cliente alla con- segna di copia del “vocal order”, trovano applicazione anche rispetto all'obbligo di consegna di copia della firma apposta sul contratto concluso con l'operatore, dal momento che anche la firma rappresenta un elemento indefettibile del contratto, in alcun modo sovrapponibile al semplice documento di sintesi contrattuale.
4.3. – In conclusione, il Tribunale ritiene, alla stregua di una valutazione necessaria- mente sommaria della vicenda, che con ogni probabilità l'opposizione proposta da AR
sarebbe stata respinta.
4.4. – L'opponente va quindi condannata al pagamento delle spese di lite che si liqui- dano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n.
55/2014, come modificati con d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore indetermi- nato della controversia, dell'attività difensiva concretamente svolta, della natura squi- sitamente giuridica e documentale della controversia nonché della modesta comples- sità delle questioni trattate.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Milano - Prima Sezione civile, in persona del giudice unico dott. Vin- cenzo Carnì, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigra- fe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 16916/2024 emesso ARte_1 dal Tribunale di Milano in data 13.12.2024;
b) condanna parte opponente a pagare alla parte opposta le spese del presente giudizio che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Davide Vendramin dichiaratosi antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempienti di competenza.
Milano, 21.10.2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
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