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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/11/2025, n. 15237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15237 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LE BU, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 22077/2025 R.G. e vertente
TRA
P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Parte_1
Giulio Cesare n. 71, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppina Tenga e Fabio Calò, che la rappresentano e difendono per mandato in calce al ricorso.
Ricorrente
E
, con sede in Via Arenula n. 70 (C.F. Controparte_1
), in persona del p.t., rappresentato e difeso, ex lege, P.IVA_2 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici – siti in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 – è domiciliato.
Resistente
NONCHE'
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ROMA
E
nato in [...] il [...] (C.F. Parte_2 [...]
). C.F._1
Convenuti contumaci
1 OGGETTO: Opposizione avverso il decreto di liquidazione dell'indennità spettante al custode giudiziario.
CONCLUSIONI: per la “Voglia, il Tribunale, revocare il decreto di Parte_1 liquidazione opposto e provvedere a rideterminare quanto dovuto alla
[...]
per l'effetto, liquidare, in favore della società ricorrente, la Parte_1 complessiva somma di euro 899,50, oltre IVA, a titolo di indennità di custodia.
Con vittoria di spese di lite, da distrarre in favore degli Avv.ti Giuseppina Tenga e
Fabio Calò, in quanto antistatari”; per il : “Voglia il Tribunale, previo mutamento del Controparte_1 rito, da semplificato in ordinario, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e, comunque, rigettare l'avverso ricorso in opposizione dacché infondato in fatto ed in diritto, atteso che la domanda con lo stesso formulata è sfornita di prova sia nell'an che nel quantum, per i motivi esposti in atti. In via gradata, ridurre a quanto ritenuto di giustizia l'importo richiesto dalla società ricorrente a titolo di indennità di custodia. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 29 aprile 2025, la
[...]
in qualità di custode giudiziario di beni sottoposti a sequestro Parte_1 nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 22450/2018 R.G.N.R. e n.
11284/2019 R.G. GIP, ha proposto opposizione, ex art. 170 del D.P.R. n.
115/2002 ed art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011, avverso il decreto di liquidazione dei compensi, emesso dal GIP presso il Tribunale di Roma il 21 marzo 2025 e comunicato in data 1 aprile 2025.
La società ricorrente, a motivo della spiegata opposizione, ha allegato la violazione ed erronea applicazione delle previsioni del D.M. n. 265/2006 e dell'art. 58, II co., del Testo Unico sulle spese di giustizia, avendo, il GIP., ritenuto che per la quantificazione del compenso spettante al custode giudiziario dovesse farsi applicazione dei criteri e delle tariffe di cui al Protocollo d'Intesa a firma congiunta del Presidente del Tribunale di Roma e del Procuratore della
2 Repubblica presso il medesimo Tribunale, datato 17.07.2013, piuttosto che delle tariffe emanate dall' ed ormai assurte ad usi locali (sì da Controparte_3 essere applicabili, nel caso di specie, in forza delle previsioni dell'art. 58, II co., del D.Lgs. n. 115/2002 e dell'art. 5 del D.M. n. 265/2006).
Indi la illustrate le ragioni di diritto a fondamento Parte_1 dell'opposizione svolta, ha rassegnato le conclusioni richiamate in premessa.
All'esito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza si è costituito il , il quale ha contestato le Controparte_1 avverse ragioni di opposizione eccependo, in particolare, l'inapplicabilità, nella fattispecie concreta, delle tariffe di cui alle allegate Tabelle dell' CP_3
non potendosi riconoscere alle stesse la valenza di uso locale;
a tal
[...] proposito ha precisato che
➢ con il D.M. n. 265/2006 erano state previste tariffe specifiche per la sola liquidazione dell'indennità di custodia di veicoli e natanti;
➢ per i beni diversi da veicoli e natanti l'art. 5 del citato Decreto rinviava agli usi locali;
➢ nella Raccolta degli usi per la Provincia di Roma – a cura della Camera di
Commercio – non risultava alcun uso locale in materia di compensi di custodia;
➢ certamente, non poteva riconoscersi valenza di usi locali alle tariffe emanate dall' , posto che relativamente alle stesse Controparte_3 difettavano tanto il requisito oggettivo dell'applicazione generalizzata e costante, quanto l'elemento soggettivo della opinio iuris ac necessitatis;
➢ peraltro, le tariffe dell' di Roma, risalenti all'anno Controparte_3
2002, erano state emanate per una finalità specifica e circoscritta ed ormai non erano utilizzate neppure dall'Autorità da cui promanavano;
➢ pertanto, la lacuna dell'ordinamento non poteva che essere colmata facendo ricorso al criterio equitativo;
➢ ben a ragione, dunque, il GIP, nel provvedimento oggetto di opposizione, aveva fatto applicazione delle tariffe di cui al Protocollo di Intesa del
17.03.2013, a firma congiunta del Procuratore della Repubblica e del
Presidente del Tribunale di Roma.
3 Il ha, anche, lamentato che nella fattispecie concreta CP_1 Controparte_1 non sussistevano i presupposti di cui all'art. 281 decies c.p.c. onde doveva disporsi il mutamento del rito, da semplificato ad ordinario;
ha, quindi, rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c..
******************
In apertura di motivazione – trattandosi di questioni preliminari che vanno esaminate d'ufficio, anche in difetto di eccezione di parte – va rilevato che l'opposizione all'attenzione è tempestiva;
invero, a fronte di un decreto di liquidazione comunicato l'1 aprile 2025, l'opposizione è stata introdotta con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 29 aprile 2025 e, dunque, entro il termine di legge.
Va, poi, evidenziato che la ha regolarmente instaurato il Parte_1 contraddittorio nei confronti di tutte le “parti necessarie” del presente procedimento, avendo notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione d'udienza, oltre che al Ministero della Giustizia presso l'Avvocatura dello Stato, anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nonché ad
[...] imputato nel procedimento n. 22450/2018 R.G.N.R. e n. 11284/2019 Pt_2
R.G. GIP.
A tal proposito va rammentato, infatti, che – come evidenziato anche dalla
Suprema Corte – “nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il P.M. e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso” (Cass. Civ., Sez. II, 7 dicembre 2010, n. 24786; conf., Cass. Civ., Sez. VI – 2, 18 giugno 2020, n. 11795; Cass. Civ., Sez. VI, 2 maggio 2022, n. 13784).
4 In particolare, anche l'imputato va senz'altro ricompreso tra i contraddittori necessari nel giudizio in cui siano in discussione i compensi che, in seno al procedimento penale nei suoi confronti, siano stati liquidati in favore dell'ausiliare del giudice;
e ciò per l'eventualità che tali compensi possano venire a gravare, in via definitiva, proprio a suo carico.
Infine, sempre in via preliminare, giova rammentare che lo stesso Legislatore, con l'art. 15 del D.Lgs. n. 150/2011, prevede e prescrive che l'opposizione avverso il decreto di pagamento delle spese di giustizia si svolga nelle forme del rito semplificato di cognizione, onde – a tacer d'altro – appaiono del tutto prive di pregio le doglianze svolte dal convenuto in merito al rito asseritamente CP_1 prescelto della ricorrente.
**************
Passando, ora, al merito, ritiene questo Giudice che l'opposizione proposta dalla si palesi fondata e meritevole di accoglimento. Parte_1
Come noto, l'art. 58 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 prevede che al custode
- diverso dal proprietario o avente diritto - di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59 (ovvero con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 3 e 4), e, in via residuale, secondo gli usi locali.
In ottemperanza a quanto previsto dalle citate disposizioni del D.P.R. n.
115/2002 è stato, quindi, emanato il D.M. 2 settembre 2006, n. 265.
Tuttavia, il Decreto ministeriale da ultimo richiamato contiene la previsione di specifiche tariffe per la sola determinazione dell'indennità spettante per la custodia e conservazione di veicoli e natanti.
Ed invece, per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, l'art. 5 del D.M. n.
265/2006 dispone che debba farsi riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del Testo Unico Spese di Giustizia.
5 Nel caso di specie, dunque, risultando dagli atti – ed essendo, peraltro, incontestato – che l'incarico per cui è richiesta di compensi veniva affidato alla per la custodia di beni diversi da veicoli e natanti, nella Parte_1 liquidazione di quanto spettante alla predetta società ricorrente doveva e deve farsi applicazione della previsione dell'art. 5 del D.M. n. 265/2006 che, imponendo di far ricorso agli usi locali, esclude non solo l'applicazione, in via analogica, delle tariffe e degli ulteriori criteri previsti dai precedenti articoli per la liquidazione dei compensi al custode di veicoli e natanti, ma anche il riferimento a criteri alternativi, quale quello della liquidazione secondo equità.
Sotto tale profilo, dunque – contrariamente a quanto argomentato dal
[...]
- appaiono fondate le censure formulate dalla società opponente, Controparte_1 laddove ha lamentato l'erronea applicazione, da parte del P.M., delle tariffe previste dal Protocollo d'intesa siglato tra il Presidente del Tribunale di Roma ed il Procuratore della Repubblica.
Invero, posto che pacificamente siffatto Protocollo non ha né valenza normativa né valore negoziale – non risultando essere stato accettato o sottoscritto dalla odierna opponente – le tariffe nello stesso previste potrebbero venire in considerazione esclusivamente quali parametri per la liquidazione equitativa dell'indennità di custodia (“cristallizzati” con la finalità di assicurare uniformità in materia); senonché, le disposizioni sopra richiamate, imponendo di far riferimento agli usi locali per la liquidazione delle spettanze del custode giudiziario, escludono che possa farsi ricorso a parametri e criteri equitativi.
Né appare condivisibile l'affermazione del Giudice a quo – fatta propria dal resistente - secondo cui il ricorso ai criteri equitativi sarebbe imposto, CP_1 nel caso di specie, dall'esigenza di “colmare il vuoto” nel sistema, non risultando, dalla Raccolta degli usi a cura della locale Camera di Commercio, alcun uso concernente le tariffe per la custodia di merci.
Ed infatti, è certo noto che il recepimento, nella cennata Raccolta, non è elemento indefettibile perché, ad una pratica generalizzata e diffusa in un dato contesto, possa riconoscersi la valenza di uso locale.
Ed invece, gli elementi di giudizio offerti dalla società opponente ben consentono di riconoscere valenza di uso locale in materia alle tariffe emanate dall' di Roma. Controparte_3
6 In proposito, - ribadito che l'art. 8 disp. prel. c.c. gen., prevede che, nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti, gli usi hanno efficacia solo in quanto siano da essi richiamati (consuetudo secundum legem) e che detta situazione ricorre senz'altro nella fattispecie concreta, in forza dell'espresso richiamo agli usi contenuto nell'art. 58 del D.P.R. n. 115/2002 e nell'art. 5 del
D.M. n. 296/2006 – va osservato che è senz'altro vero che, posto che il Giudice ha l'obbligo di conoscere la legge ma non anche gli usi, questi ultimi debbono essere provati a cura della parte che li allega.
Nel caso di specie, tuttavia la ha adeguatamente assolto Parte_1 all'onere della prova gravante a suo carico, avendo allegato copia delle tabelle dell' , ed avendo, altresì, prodotto ulteriore documentazione Controparte_3 da cui è desumibile l'utilizzo abituale e generalizzato delle tariffe ivi previste, nelle liquidazioni effettuate tanto dalla che da altre “Autorità”. CP_4
Per i fini che ci occupano assume, poi, fondamentale rilievo la circostanza che anche la Suprema Corte si sia espressa nel senso della applicabilità, per la liquidazione dei compensi in favore del custode giudiziario nell'ambito territoriale che qui interessa, delle tariffe approvate dall' di Roma, Controparte_3 ritenendole corrispondenti agli usi locali cui fa riferimento l'art. 5 del D.M. n.
296/2006 (Cass. n. 11553/2019).
In particolare, secondo un condivisibile indirizzo consolidatosi presso la
Suprema Corte, “a seguito dell'emanazione del D.M. n. 265 del 2006, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. e del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58, comma 2, sulla base degli usi locali, senza che, per questi, occorra verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis, ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe, poiché il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. Infatti, poiché sono le stesse norme di legge
e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sé, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che
7 l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris” (in tal senso, da ultimo, Cass.
Civ., Sez. I, 18 aprile 2023, n. 10309; Cass. Civ., Sez. VI, 27 gennaio 2022, n.
2507; Cass. Civ., 6 novembre 2020, n. 24933; Cass. Civ., Sez. II, 14 ottobre 2020,
n. 22188; Cass. Civ., Sez. II, 2 maggio 2019, n. 11533; in precedenza, ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. II, 4 maggio 2018, n. 10622; Cass. Civ., Sez. II, 7 luglio 2017, n.
21649; Cass. Civ., Sez. II, 15 settembre 2017, n. 21388; Cass. Civ., Sez. VI, 18 gennaio 2016, n. 752).
Atteso, poi, il tenore delle contestazioni svolte dal e Controparte_1 della documentazione prodotta per comprovare la finalità sottesa alla emanazione, da parte dell' delle tabelle allegate dalla Controparte_5 [...]
par d'uopo richiamare, in proposito, quanto evidenziato dalla Parte_1
Suprema Corte con la citata Sentenza n. 11533/2019: “E' corretto attribuire valore di uso non al fatto che l' abbia predisposto il Controparte_3 tariffario in questione, ma invece al fatto storico osservato e ritenuto abituale che la applicava tali tariffe per compensare i custodi di beni sequestrati in CP_4 via amministrativa, che a loro volta, evidentemente recepivano tali compensi”. Il che vale a dire che, per i fini che ci occupano, non rileva la funzione cui erano destinate le tabelle approvate dall' di Roma bensì la Controparte_3 circostanza che le tariffe ivi previste, in forza dell'uso generalizzato ed abituale, siano ormai assurte ad uso locale nell'area geografica di interesse.
Infine, per completezza di argomentazione, par d'uopo precisare come, in sede di rideterminazione dell'indennità di custodia spettante alla società ricorrente, non possano neppure operarsi le riduzioni previste dall'art. 3 del D.M. 2 settembre
2006, n. 265.
Come noto l'art. 59 del D.Lgs. n. 115/2002, dopo aver previsto che “con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia”, al terzo comma così recita: “Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene”.
8 Dando attuazione alle disposizioni di cui agli artt. 58 e 59 del citato T.U., il
D.M. n. 265/2006, previste le tariffe per la liquidazione dell'indennità nel solo caso di custodia di veicoli e natanti, all'art. 3 ha anche specificato le riduzioni da apportare in considerazione dello stato di conservazione dei predetti beni.
Segnatamente, il citato art. 3 del D.M. n. 265/2006 così recita: “Per gli anni successivi al primo, gli importi dell'indennità giornaliera determinati in base alle tariffe di cui all'articolo 1, rispettivamente, alla lettera a) n. 2; alla lettera b) n. 2; alla lettera c) n. 2 e alla lettera d), nonché all'articolo 2, rispettivamente, alla lettera a) n. 2 e alla lettera b) n. 2, sono ridotti, in relazione allo stato di conservazione del bene, secondo le percentuali di seguito riportate a) per il secondo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera è ridotto nella misura del 20%; b) per il terzo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera a), è ulteriormente ridotto nella misura del 30%; c) per il quarto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera b),
è ulteriormente ridotto nella misura del 40%; d) per il quinto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera c),
è ulteriormente ridotto nella misura del 50%. Per il sesto anno o frazione di esso,
l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato alla lettera d) del comma 1
è ulteriormente ridotto nella misura del 50%. L'importo dell'indennità giornaliera determinato per il sesto anno è dovuto per ciascun anno, o frazione di esso, successivo al sesto”.
Orbene, dal tenore delle disposizioni da ultimo richiamate si ricava, all'evidenza, che le riduzioni ivi previste sono contemplate, specificamente, per le tariffe fissate con il D.M. n. 265/2006 per la liquidazione delle indennità di custodia dei veicoli e natanti.
Escluso – per le ragioni sopra esposte – che per la liquidazione dell'indennità di custodia di merci diverse possano applicarsi, in via analogica, le predette tariffe, va parimenti esclusa, per i medesimi motivi, l'applicazione analogica delle riduzioni di cui al citato art. 3.
In definitiva, dunque, ritenuto che la liquidazione dell'indennità di custodia in favore della odierna ricorrente vada operata applicando le tariffe di cui alle
Tabelle emanate dall' (con le sole riduzioni e decurtazioni Controparte_3
9 ivi previste), va rilevato come risulti corretta la quantificazione di detta indennità operata in seno al ricorso.
Invero, dalla documentazione allegata risulta che
- la merce affidata alla era costituita da nn. 5 colli Parte_1 contenenti nn. 2310 articoli, con un ingombro complessivo pari a metri cubi 0,5.
- i beni in questione venivano presi in consegna dalla società ricorrente il 19 giugno 2018 e la custodia si protraeva fino al 6 ottobre 2023;
- per quanto attestato dagli Operanti della P.G., le suindicate merci venivano custodite in area chiusa ed al coperto, per modo che, al momento del prelievo, risultavano nelle medesime condizioni in cui versavano al momento del relativo deposito (cfr. verbale di prelievo definitivo reperti, sub all. 1 del fascicolo di parte ricorrente).
Posti i cennati dati, va ora rilevato che le tabelle dell' di Controparte_3
Roma prevedono, per la custodia in locale chiuso, una indennità giornaliera al metro cubo pari a i) euro 1,82 dal 1° al 30° giorno di custodia;
ii) euro 1,20 dal
31° al 60° giorno di custodia;
iii) euro 0,90 dal 61° giorno in poi.
Ebbene, facendo applicazione delle tariffe in questione al caso in esame, il compenso per l'attività di custodia, effettivamente spettante alla Parte_1
può determinarsi in complessivi euro 899,50, oltre IVA (risultando, dunque,
[...] corretta la quantificazione operata dalla odierna ricorrente).
In conclusione, quindi, in accoglimento delle ragioni di opposizione svolte dalla l'indennità a quest'Ultima dovuta per l'attività di Parte_1 custodia svolta va quantificata in complessivi euro 899,50, oltre IVA come per legge.
Alla soccombenza consegue la condanna del alla Controparte_1 rifusione delle spese del presente procedimento, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività effettivamente svolte, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con
D.M. n. 147/2022; in particolare, si ritiene che i compensi possano liquidarsi, per
10 ciascuna fase, facendo applicazione dei minimi dello scaglione di riferimento, atteso il carattere “seriale” del contenzioso e la sommarietà del procedimento.
Gli importi liquidati a titolo di spese processuali dovute in rifusione vanno, poi, distratti in favore degli Avv.ti Giuseppina Tenga e Fabio Calò, Procuratori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa LE BU, definitivamente pronunciando nel procedimento ex art. 281 decies e ss. c.p.c., iscritto al N. 22077/2025 R.G., così provvede
- Accoglie la spiegata opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e, per l'effetto, in riforma del decreto opposto, determina in complessivi euro 899,50, oltre IVA, l'indennità spettante alla Parte_1 per l'attività espletata in esecuzione dell'incarico di custodia conferitole nell'ambito del procedimento penale avviato dalla Parte_3 presso il Tribunale di Roma ed iscritto al n. 22450/2018
[...]
R.G.N.R. e n. 11284/2019 R.G. GIP..
- Condanna il alla rifusione delle spese del Controparte_1 presente procedimento, che liquida in complessivi euro 402,00 – di cui euro 70,00 per spese vive documentate ed euro 332,00 per compensi professionali – oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
- Dispone che gli importi liquidati a titolo di spese processuali dovute in rifusione vengano distratti in favore degli Avv.ti Giuseppina Tenga e
Fabio Calò, Procuratori della società ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso, in Roma, il 31 ottobre 2025
Il Giudice
LE BU
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LE BU, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 22077/2025 R.G. e vertente
TRA
P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, al Viale Parte_1
Giulio Cesare n. 71, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppina Tenga e Fabio Calò, che la rappresentano e difendono per mandato in calce al ricorso.
Ricorrente
E
, con sede in Via Arenula n. 70 (C.F. Controparte_1
), in persona del p.t., rappresentato e difeso, ex lege, P.IVA_2 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici – siti in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 – è domiciliato.
Resistente
NONCHE'
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ROMA
E
nato in [...] il [...] (C.F. Parte_2 [...]
). C.F._1
Convenuti contumaci
1 OGGETTO: Opposizione avverso il decreto di liquidazione dell'indennità spettante al custode giudiziario.
CONCLUSIONI: per la “Voglia, il Tribunale, revocare il decreto di Parte_1 liquidazione opposto e provvedere a rideterminare quanto dovuto alla
[...]
per l'effetto, liquidare, in favore della società ricorrente, la Parte_1 complessiva somma di euro 899,50, oltre IVA, a titolo di indennità di custodia.
Con vittoria di spese di lite, da distrarre in favore degli Avv.ti Giuseppina Tenga e
Fabio Calò, in quanto antistatari”; per il : “Voglia il Tribunale, previo mutamento del Controparte_1 rito, da semplificato in ordinario, dichiarare inammissibile e/o improcedibile e, comunque, rigettare l'avverso ricorso in opposizione dacché infondato in fatto ed in diritto, atteso che la domanda con lo stesso formulata è sfornita di prova sia nell'an che nel quantum, per i motivi esposti in atti. In via gradata, ridurre a quanto ritenuto di giustizia l'importo richiesto dalla società ricorrente a titolo di indennità di custodia. Con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 29 aprile 2025, la
[...]
in qualità di custode giudiziario di beni sottoposti a sequestro Parte_1 nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 22450/2018 R.G.N.R. e n.
11284/2019 R.G. GIP, ha proposto opposizione, ex art. 170 del D.P.R. n.
115/2002 ed art. 15 del D. Lgs. n. 150/2011, avverso il decreto di liquidazione dei compensi, emesso dal GIP presso il Tribunale di Roma il 21 marzo 2025 e comunicato in data 1 aprile 2025.
La società ricorrente, a motivo della spiegata opposizione, ha allegato la violazione ed erronea applicazione delle previsioni del D.M. n. 265/2006 e dell'art. 58, II co., del Testo Unico sulle spese di giustizia, avendo, il GIP., ritenuto che per la quantificazione del compenso spettante al custode giudiziario dovesse farsi applicazione dei criteri e delle tariffe di cui al Protocollo d'Intesa a firma congiunta del Presidente del Tribunale di Roma e del Procuratore della
2 Repubblica presso il medesimo Tribunale, datato 17.07.2013, piuttosto che delle tariffe emanate dall' ed ormai assurte ad usi locali (sì da Controparte_3 essere applicabili, nel caso di specie, in forza delle previsioni dell'art. 58, II co., del D.Lgs. n. 115/2002 e dell'art. 5 del D.M. n. 265/2006).
Indi la illustrate le ragioni di diritto a fondamento Parte_1 dell'opposizione svolta, ha rassegnato le conclusioni richiamate in premessa.
All'esito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza si è costituito il , il quale ha contestato le Controparte_1 avverse ragioni di opposizione eccependo, in particolare, l'inapplicabilità, nella fattispecie concreta, delle tariffe di cui alle allegate Tabelle dell' CP_3
non potendosi riconoscere alle stesse la valenza di uso locale;
a tal
[...] proposito ha precisato che
➢ con il D.M. n. 265/2006 erano state previste tariffe specifiche per la sola liquidazione dell'indennità di custodia di veicoli e natanti;
➢ per i beni diversi da veicoli e natanti l'art. 5 del citato Decreto rinviava agli usi locali;
➢ nella Raccolta degli usi per la Provincia di Roma – a cura della Camera di
Commercio – non risultava alcun uso locale in materia di compensi di custodia;
➢ certamente, non poteva riconoscersi valenza di usi locali alle tariffe emanate dall' , posto che relativamente alle stesse Controparte_3 difettavano tanto il requisito oggettivo dell'applicazione generalizzata e costante, quanto l'elemento soggettivo della opinio iuris ac necessitatis;
➢ peraltro, le tariffe dell' di Roma, risalenti all'anno Controparte_3
2002, erano state emanate per una finalità specifica e circoscritta ed ormai non erano utilizzate neppure dall'Autorità da cui promanavano;
➢ pertanto, la lacuna dell'ordinamento non poteva che essere colmata facendo ricorso al criterio equitativo;
➢ ben a ragione, dunque, il GIP, nel provvedimento oggetto di opposizione, aveva fatto applicazione delle tariffe di cui al Protocollo di Intesa del
17.03.2013, a firma congiunta del Procuratore della Repubblica e del
Presidente del Tribunale di Roma.
3 Il ha, anche, lamentato che nella fattispecie concreta CP_1 Controparte_1 non sussistevano i presupposti di cui all'art. 281 decies c.p.c. onde doveva disporsi il mutamento del rito, da semplificato ad ordinario;
ha, quindi, rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c..
******************
In apertura di motivazione – trattandosi di questioni preliminari che vanno esaminate d'ufficio, anche in difetto di eccezione di parte – va rilevato che l'opposizione all'attenzione è tempestiva;
invero, a fronte di un decreto di liquidazione comunicato l'1 aprile 2025, l'opposizione è stata introdotta con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 29 aprile 2025 e, dunque, entro il termine di legge.
Va, poi, evidenziato che la ha regolarmente instaurato il Parte_1 contraddittorio nei confronti di tutte le “parti necessarie” del presente procedimento, avendo notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione d'udienza, oltre che al Ministero della Giustizia presso l'Avvocatura dello Stato, anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nonché ad
[...] imputato nel procedimento n. 22450/2018 R.G.N.R. e n. 11284/2019 Pt_2
R.G. GIP.
A tal proposito va rammentato, infatti, che – come evidenziato anche dalla
Suprema Corte – “nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il P.M. e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso” (Cass. Civ., Sez. II, 7 dicembre 2010, n. 24786; conf., Cass. Civ., Sez. VI – 2, 18 giugno 2020, n. 11795; Cass. Civ., Sez. VI, 2 maggio 2022, n. 13784).
4 In particolare, anche l'imputato va senz'altro ricompreso tra i contraddittori necessari nel giudizio in cui siano in discussione i compensi che, in seno al procedimento penale nei suoi confronti, siano stati liquidati in favore dell'ausiliare del giudice;
e ciò per l'eventualità che tali compensi possano venire a gravare, in via definitiva, proprio a suo carico.
Infine, sempre in via preliminare, giova rammentare che lo stesso Legislatore, con l'art. 15 del D.Lgs. n. 150/2011, prevede e prescrive che l'opposizione avverso il decreto di pagamento delle spese di giustizia si svolga nelle forme del rito semplificato di cognizione, onde – a tacer d'altro – appaiono del tutto prive di pregio le doglianze svolte dal convenuto in merito al rito asseritamente CP_1 prescelto della ricorrente.
**************
Passando, ora, al merito, ritiene questo Giudice che l'opposizione proposta dalla si palesi fondata e meritevole di accoglimento. Parte_1
Come noto, l'art. 58 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 prevede che al custode
- diverso dal proprietario o avente diritto - di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59 (ovvero con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 3 e 4), e, in via residuale, secondo gli usi locali.
In ottemperanza a quanto previsto dalle citate disposizioni del D.P.R. n.
115/2002 è stato, quindi, emanato il D.M. 2 settembre 2006, n. 265.
Tuttavia, il Decreto ministeriale da ultimo richiamato contiene la previsione di specifiche tariffe per la sola determinazione dell'indennità spettante per la custodia e conservazione di veicoli e natanti.
Ed invece, per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, l'art. 5 del D.M. n.
265/2006 dispone che debba farsi riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del Testo Unico Spese di Giustizia.
5 Nel caso di specie, dunque, risultando dagli atti – ed essendo, peraltro, incontestato – che l'incarico per cui è richiesta di compensi veniva affidato alla per la custodia di beni diversi da veicoli e natanti, nella Parte_1 liquidazione di quanto spettante alla predetta società ricorrente doveva e deve farsi applicazione della previsione dell'art. 5 del D.M. n. 265/2006 che, imponendo di far ricorso agli usi locali, esclude non solo l'applicazione, in via analogica, delle tariffe e degli ulteriori criteri previsti dai precedenti articoli per la liquidazione dei compensi al custode di veicoli e natanti, ma anche il riferimento a criteri alternativi, quale quello della liquidazione secondo equità.
Sotto tale profilo, dunque – contrariamente a quanto argomentato dal
[...]
- appaiono fondate le censure formulate dalla società opponente, Controparte_1 laddove ha lamentato l'erronea applicazione, da parte del P.M., delle tariffe previste dal Protocollo d'intesa siglato tra il Presidente del Tribunale di Roma ed il Procuratore della Repubblica.
Invero, posto che pacificamente siffatto Protocollo non ha né valenza normativa né valore negoziale – non risultando essere stato accettato o sottoscritto dalla odierna opponente – le tariffe nello stesso previste potrebbero venire in considerazione esclusivamente quali parametri per la liquidazione equitativa dell'indennità di custodia (“cristallizzati” con la finalità di assicurare uniformità in materia); senonché, le disposizioni sopra richiamate, imponendo di far riferimento agli usi locali per la liquidazione delle spettanze del custode giudiziario, escludono che possa farsi ricorso a parametri e criteri equitativi.
Né appare condivisibile l'affermazione del Giudice a quo – fatta propria dal resistente - secondo cui il ricorso ai criteri equitativi sarebbe imposto, CP_1 nel caso di specie, dall'esigenza di “colmare il vuoto” nel sistema, non risultando, dalla Raccolta degli usi a cura della locale Camera di Commercio, alcun uso concernente le tariffe per la custodia di merci.
Ed infatti, è certo noto che il recepimento, nella cennata Raccolta, non è elemento indefettibile perché, ad una pratica generalizzata e diffusa in un dato contesto, possa riconoscersi la valenza di uso locale.
Ed invece, gli elementi di giudizio offerti dalla società opponente ben consentono di riconoscere valenza di uso locale in materia alle tariffe emanate dall' di Roma. Controparte_3
6 In proposito, - ribadito che l'art. 8 disp. prel. c.c. gen., prevede che, nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti, gli usi hanno efficacia solo in quanto siano da essi richiamati (consuetudo secundum legem) e che detta situazione ricorre senz'altro nella fattispecie concreta, in forza dell'espresso richiamo agli usi contenuto nell'art. 58 del D.P.R. n. 115/2002 e nell'art. 5 del
D.M. n. 296/2006 – va osservato che è senz'altro vero che, posto che il Giudice ha l'obbligo di conoscere la legge ma non anche gli usi, questi ultimi debbono essere provati a cura della parte che li allega.
Nel caso di specie, tuttavia la ha adeguatamente assolto Parte_1 all'onere della prova gravante a suo carico, avendo allegato copia delle tabelle dell' , ed avendo, altresì, prodotto ulteriore documentazione Controparte_3 da cui è desumibile l'utilizzo abituale e generalizzato delle tariffe ivi previste, nelle liquidazioni effettuate tanto dalla che da altre “Autorità”. CP_4
Per i fini che ci occupano assume, poi, fondamentale rilievo la circostanza che anche la Suprema Corte si sia espressa nel senso della applicabilità, per la liquidazione dei compensi in favore del custode giudiziario nell'ambito territoriale che qui interessa, delle tariffe approvate dall' di Roma, Controparte_3 ritenendole corrispondenti agli usi locali cui fa riferimento l'art. 5 del D.M. n.
296/2006 (Cass. n. 11553/2019).
In particolare, secondo un condivisibile indirizzo consolidatosi presso la
Suprema Corte, “a seguito dell'emanazione del D.M. n. 265 del 2006, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. e del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58, comma 2, sulla base degli usi locali, senza che, per questi, occorra verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis, ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe, poiché il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. Infatti, poiché sono le stesse norme di legge
e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sé, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che
7 l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris” (in tal senso, da ultimo, Cass.
Civ., Sez. I, 18 aprile 2023, n. 10309; Cass. Civ., Sez. VI, 27 gennaio 2022, n.
2507; Cass. Civ., 6 novembre 2020, n. 24933; Cass. Civ., Sez. II, 14 ottobre 2020,
n. 22188; Cass. Civ., Sez. II, 2 maggio 2019, n. 11533; in precedenza, ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. II, 4 maggio 2018, n. 10622; Cass. Civ., Sez. II, 7 luglio 2017, n.
21649; Cass. Civ., Sez. II, 15 settembre 2017, n. 21388; Cass. Civ., Sez. VI, 18 gennaio 2016, n. 752).
Atteso, poi, il tenore delle contestazioni svolte dal e Controparte_1 della documentazione prodotta per comprovare la finalità sottesa alla emanazione, da parte dell' delle tabelle allegate dalla Controparte_5 [...]
par d'uopo richiamare, in proposito, quanto evidenziato dalla Parte_1
Suprema Corte con la citata Sentenza n. 11533/2019: “E' corretto attribuire valore di uso non al fatto che l' abbia predisposto il Controparte_3 tariffario in questione, ma invece al fatto storico osservato e ritenuto abituale che la applicava tali tariffe per compensare i custodi di beni sequestrati in CP_4 via amministrativa, che a loro volta, evidentemente recepivano tali compensi”. Il che vale a dire che, per i fini che ci occupano, non rileva la funzione cui erano destinate le tabelle approvate dall' di Roma bensì la Controparte_3 circostanza che le tariffe ivi previste, in forza dell'uso generalizzato ed abituale, siano ormai assurte ad uso locale nell'area geografica di interesse.
Infine, per completezza di argomentazione, par d'uopo precisare come, in sede di rideterminazione dell'indennità di custodia spettante alla società ricorrente, non possano neppure operarsi le riduzioni previste dall'art. 3 del D.M. 2 settembre
2006, n. 265.
Come noto l'art. 59 del D.Lgs. n. 115/2002, dopo aver previsto che “con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell'indennità di custodia”, al terzo comma così recita: “Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene”.
8 Dando attuazione alle disposizioni di cui agli artt. 58 e 59 del citato T.U., il
D.M. n. 265/2006, previste le tariffe per la liquidazione dell'indennità nel solo caso di custodia di veicoli e natanti, all'art. 3 ha anche specificato le riduzioni da apportare in considerazione dello stato di conservazione dei predetti beni.
Segnatamente, il citato art. 3 del D.M. n. 265/2006 così recita: “Per gli anni successivi al primo, gli importi dell'indennità giornaliera determinati in base alle tariffe di cui all'articolo 1, rispettivamente, alla lettera a) n. 2; alla lettera b) n. 2; alla lettera c) n. 2 e alla lettera d), nonché all'articolo 2, rispettivamente, alla lettera a) n. 2 e alla lettera b) n. 2, sono ridotti, in relazione allo stato di conservazione del bene, secondo le percentuali di seguito riportate a) per il secondo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera è ridotto nella misura del 20%; b) per il terzo anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera a), è ulteriormente ridotto nella misura del 30%; c) per il quarto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera b),
è ulteriormente ridotto nella misura del 40%; d) per il quinto anno o frazione di esso, l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato secondo la lettera c),
è ulteriormente ridotto nella misura del 50%. Per il sesto anno o frazione di esso,
l'importo dell'indennità giornaliera, come determinato alla lettera d) del comma 1
è ulteriormente ridotto nella misura del 50%. L'importo dell'indennità giornaliera determinato per il sesto anno è dovuto per ciascun anno, o frazione di esso, successivo al sesto”.
Orbene, dal tenore delle disposizioni da ultimo richiamate si ricava, all'evidenza, che le riduzioni ivi previste sono contemplate, specificamente, per le tariffe fissate con il D.M. n. 265/2006 per la liquidazione delle indennità di custodia dei veicoli e natanti.
Escluso – per le ragioni sopra esposte – che per la liquidazione dell'indennità di custodia di merci diverse possano applicarsi, in via analogica, le predette tariffe, va parimenti esclusa, per i medesimi motivi, l'applicazione analogica delle riduzioni di cui al citato art. 3.
In definitiva, dunque, ritenuto che la liquidazione dell'indennità di custodia in favore della odierna ricorrente vada operata applicando le tariffe di cui alle
Tabelle emanate dall' (con le sole riduzioni e decurtazioni Controparte_3
9 ivi previste), va rilevato come risulti corretta la quantificazione di detta indennità operata in seno al ricorso.
Invero, dalla documentazione allegata risulta che
- la merce affidata alla era costituita da nn. 5 colli Parte_1 contenenti nn. 2310 articoli, con un ingombro complessivo pari a metri cubi 0,5.
- i beni in questione venivano presi in consegna dalla società ricorrente il 19 giugno 2018 e la custodia si protraeva fino al 6 ottobre 2023;
- per quanto attestato dagli Operanti della P.G., le suindicate merci venivano custodite in area chiusa ed al coperto, per modo che, al momento del prelievo, risultavano nelle medesime condizioni in cui versavano al momento del relativo deposito (cfr. verbale di prelievo definitivo reperti, sub all. 1 del fascicolo di parte ricorrente).
Posti i cennati dati, va ora rilevato che le tabelle dell' di Controparte_3
Roma prevedono, per la custodia in locale chiuso, una indennità giornaliera al metro cubo pari a i) euro 1,82 dal 1° al 30° giorno di custodia;
ii) euro 1,20 dal
31° al 60° giorno di custodia;
iii) euro 0,90 dal 61° giorno in poi.
Ebbene, facendo applicazione delle tariffe in questione al caso in esame, il compenso per l'attività di custodia, effettivamente spettante alla Parte_1
può determinarsi in complessivi euro 899,50, oltre IVA (risultando, dunque,
[...] corretta la quantificazione operata dalla odierna ricorrente).
In conclusione, quindi, in accoglimento delle ragioni di opposizione svolte dalla l'indennità a quest'Ultima dovuta per l'attività di Parte_1 custodia svolta va quantificata in complessivi euro 899,50, oltre IVA come per legge.
Alla soccombenza consegue la condanna del alla Controparte_1 rifusione delle spese del presente procedimento, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività effettivamente svolte, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con
D.M. n. 147/2022; in particolare, si ritiene che i compensi possano liquidarsi, per
10 ciascuna fase, facendo applicazione dei minimi dello scaglione di riferimento, atteso il carattere “seriale” del contenzioso e la sommarietà del procedimento.
Gli importi liquidati a titolo di spese processuali dovute in rifusione vanno, poi, distratti in favore degli Avv.ti Giuseppina Tenga e Fabio Calò, Procuratori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa LE BU, definitivamente pronunciando nel procedimento ex art. 281 decies e ss. c.p.c., iscritto al N. 22077/2025 R.G., così provvede
- Accoglie la spiegata opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 e, per l'effetto, in riforma del decreto opposto, determina in complessivi euro 899,50, oltre IVA, l'indennità spettante alla Parte_1 per l'attività espletata in esecuzione dell'incarico di custodia conferitole nell'ambito del procedimento penale avviato dalla Parte_3 presso il Tribunale di Roma ed iscritto al n. 22450/2018
[...]
R.G.N.R. e n. 11284/2019 R.G. GIP..
- Condanna il alla rifusione delle spese del Controparte_1 presente procedimento, che liquida in complessivi euro 402,00 – di cui euro 70,00 per spese vive documentate ed euro 332,00 per compensi professionali – oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
- Dispone che gli importi liquidati a titolo di spese processuali dovute in rifusione vengano distratti in favore degli Avv.ti Giuseppina Tenga e
Fabio Calò, Procuratori della società ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso, in Roma, il 31 ottobre 2025
Il Giudice
LE BU
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