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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 518/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 518/2018 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 9 gennaio 2025, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti difensivi finali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 31.03.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
allegata a margine dell'atto di citazione, dall'avv.to Francesco Manzo unitamente al quale elettivamente domicilio in Saviano (NA), al Corso Vittorio Emanuele III n. 144-146;
ATTORE-
CONTRO
(P.I. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e delibera della giunta comunale n. 22 del 31.01.2018 depositata con la comparsa di costituzione, dall'avv.to Vincenzo
Andreoli unitamente al quale elettivamente domicilio in San Giuseppe Vesuviano (NA) presso la sede dell'Avvocatura Municipale, alla Piazza Elena D'Aosta n. 1;
- CONVENUTO –
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
Procedimento n. 518/2018 – Sentenza - Pag. 1 Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 9 gennaio 2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
condannare il convenuto al risarcimento del danno correlato alle lesioni personali riportate CP_1
in occasione di un sinistro verificatosi in il giorno 20 novembre 2009, Controparte_1
quantificato in euro 24.513,30, oltre interessi e rivalutazione, e in aggiunta al risarcimento dei danni di cui all'art 96 c.p.c e al pagamento di spese, diritti ed onorari sia della fase giudiziale che di quella stragiudiziale.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto a sostegno della domanda ha esposto che nella suddetta data, alle ore 21,00 circa, mentre camminava in via Passanti, per rientrare a casa, in prossimità dell'angolo con la via I° Cortile Casilli inciampò in una griglia mal riposta della caditoia, non segnalata e non visibile, ivi presente.
L'odierno attore ha dedotto, dunque, che a seguito delle lesioni riportate era stato trasportato presso l'unità operativa di pronto soccorso del presidio ospedaliero “Mauro Scarlato” di Scafati, dove gli era stata diagnosticata una frattura composta al malleolo peroniero della caviglia destra.
2. Costituitosi in giudizio, il , ha impugnato estensivamente la Controparte_1 domanda, lamentando l'estrema genericità dell'allegazione dei fatti costitutivi della pretesa, in guisa da impedire una compiuta difesa da parte dell'ente; ha escluso la configurabilità di qualsiasi responsabilità a suo carico, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., in ragione della prevedibilità dell'insidia (di cui contestava in ogni caso l'esistenza) da parte del soggetto danneggiato, abituale frequentatore dei luoghi poiché residente nelle immediate vicinanze del luogo del sinistro e delle condizioni di piena visibilità nelle quali si sarebbe verificato l'evento avvenuto in una strada fornita di pubblica illuminazione.
Invocata la responsabilità esclusiva del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
3. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa è stata istruita con l'ascolto dei testi ammessi, e ritenuta superflua la CTU medico-legale richiesta, è stata spedita dal giudice allora assegnatario del procedimento per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 ottobre 2021. Differita per ragioni di ruolo al 16 gennaio 2024 e chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato – insediatosi solo a far data dal 14 giugno 2022 – è stata rinviata (a seguito di un periodo di assenza dal lavoro per congedo per maternità) al 9 gennaio 2025. Indi, sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti mediante l'autorizzato scambio di
Procedimento n. 518/2018 – Sentenza - Pag. 2 memorie scritte, è stata riservata a sentenza previa concessione alle parti del duplice termine di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione.
1. La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
1.1. L'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto in un'area di proprietà dell'ente comunale
(via Passanti), va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea che, in più passaggi degli atti difensivi, ha invocato la posizione di proprietario-custode dell'ente comunale in relazione al bene de quo.
Come è noto si tratta di una responsabilità oggettiva, con la conseguenza che, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, il danneggiato deve dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando -una volta che ciò sia asseverato- una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, presunzione che quest'ultima potrà, a propria volta, superare solo fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito.
Il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ordinanze 3 maggio 2024
n. 11942, 3 novembre 2020 n. 234416 e 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483), sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
1.2. Applicando questi principi al caso concreto, il tribunale ritiene che, nella fattispecie in esame, il comportamento tenuto dall'attore danneggiato, assuma valenza tale da integrare un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità, ove pure ritenuto sussistente.
Procedimento n. 518/2018 – Sentenza - Pag. 3 Ed invero, dalle produzioni di parte e dall'espletata istruttoria è emerso che l'incidente è avvenuto in pieno centro cittadino - come asserito dalla stessa parte attrice nelle memorie 183 VI comm. n.1)
: “… Via Passanti e Via I° Cortile Casilli sono strade del Comune di ed a Controparte_1 pochi passi dal centro…”, - erano le 21.00, orario in cui è ragionevole presumere che le condizioni di luce fossero buone per la presenza di pubblica illuminazione - come confermato anche dalle dichiarazioni della teste , escussa in data 10 dicembre 2019 : “… preciso che il palo Testimone_1 dell'illuminazione è situato a circa 4/5 metri dal luogo del sinistro;
”- e neppure è stato dedotto che ci fossero condizioni metereologiche avverse. Dalla espletata istruttoria è emerso inoltre che il ben conosceva il luogo del sinistro perché residente in [...]
punto in cui si verificava l'evento - come si evince dalle dichiarazioni della medesima teste, zia dell'attore, che a domanda rispondeva: …”il fatto si è verificato di fronte alla , Controparte_2 in prossimità dell'abitazione di mio nipote;
” - Invero, nelle stesse allegazioni di parte attrice, confermate da entrambi i testi escussi, l'insidia che si assume causatrice del sinistro è costituita da una caditoia danneggiata con le griglie deformate e disomogenee.
Effettivamente, le fotografie allegate alla produzione attorea, rappresentano una caditoia a livello strada posta nel mezzo del transito pedonale, ben visibile così come ben visibili ne erano le condizioni, e pertanto, sarebbe stata immediatamente percepibile, e quindi opportunamente evitata, ad opera di una persona dotata di media diligenza ed attenzione.
Tali dati fattuali inducono a ritenere che la caduta sia da ricondurre in via esclusiva al comportamento disattento del che, ben conoscendo lo stato dei luoghi e la presenza Pt_1 dell'insidia, avrebbe potuto, usando la dovuta diligenza, opportunamente evitarla.
In definitiva, la possibilità per il danneggiato di percepire agevolmente l'esistenza della situazione di pericolo incide sulla concreta configurabilità di un nesso eziologico tra la cosa e il danno, ponendo correlativamente in risalto il rilievo causale attribuibile al comportamento colposo dello stesso.
Va dunque esclusa la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 Controparte_1
cc.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore (art. 91 c.p.c.). Alla liquidazione delle stesse si provvede, in assenza del deposito della specifica notula da parte del patrono della parte convenuta vittoriosa, coma da dispositivo, secondo la regolamentazione prevista dal D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00
(così determinato in base al valore della domanda criterio del cd. disputatum), applicati i parametri
Procedimento n. 518/2018 – Sentenza - Pag. 4 minimi in ragione della non particolare difficoltà delle questioni di fatto e di diritto affrontate e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 518 R.G.A.C. dell'anno 2018, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attore , al pagamento in favore del convenuto Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco p.t., delle spese di lite liquidate in euro 2.540,00 (di cui Controparte_1
euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria ed euro 851,00 per la fase decisionale) per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, iva e cpa se dovute come per legge.
Così deciso in Nola, il 1 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo
Procedimento n. 518/2018 – Sentenza - Pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 518/2018 R.Gen.Aff.Cont., riservata in decisione all'udienza del 9 gennaio 2025, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti difensivi finali, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 31.03.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
allegata a margine dell'atto di citazione, dall'avv.to Francesco Manzo unitamente al quale elettivamente domicilio in Saviano (NA), al Corso Vittorio Emanuele III n. 144-146;
ATTORE-
CONTRO
(P.I. ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e delibera della giunta comunale n. 22 del 31.01.2018 depositata con la comparsa di costituzione, dall'avv.to Vincenzo
Andreoli unitamente al quale elettivamente domicilio in San Giuseppe Vesuviano (NA) presso la sede dell'Avvocatura Municipale, alla Piazza Elena D'Aosta n. 1;
- CONVENUTO –
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
Procedimento n. 518/2018 – Sentenza - Pag. 1 Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 9 gennaio 2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
condannare il convenuto al risarcimento del danno correlato alle lesioni personali riportate CP_1
in occasione di un sinistro verificatosi in il giorno 20 novembre 2009, Controparte_1
quantificato in euro 24.513,30, oltre interessi e rivalutazione, e in aggiunta al risarcimento dei danni di cui all'art 96 c.p.c e al pagamento di spese, diritti ed onorari sia della fase giudiziale che di quella stragiudiziale.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto a sostegno della domanda ha esposto che nella suddetta data, alle ore 21,00 circa, mentre camminava in via Passanti, per rientrare a casa, in prossimità dell'angolo con la via I° Cortile Casilli inciampò in una griglia mal riposta della caditoia, non segnalata e non visibile, ivi presente.
L'odierno attore ha dedotto, dunque, che a seguito delle lesioni riportate era stato trasportato presso l'unità operativa di pronto soccorso del presidio ospedaliero “Mauro Scarlato” di Scafati, dove gli era stata diagnosticata una frattura composta al malleolo peroniero della caviglia destra.
2. Costituitosi in giudizio, il , ha impugnato estensivamente la Controparte_1 domanda, lamentando l'estrema genericità dell'allegazione dei fatti costitutivi della pretesa, in guisa da impedire una compiuta difesa da parte dell'ente; ha escluso la configurabilità di qualsiasi responsabilità a suo carico, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., in ragione della prevedibilità dell'insidia (di cui contestava in ogni caso l'esistenza) da parte del soggetto danneggiato, abituale frequentatore dei luoghi poiché residente nelle immediate vicinanze del luogo del sinistro e delle condizioni di piena visibilità nelle quali si sarebbe verificato l'evento avvenuto in una strada fornita di pubblica illuminazione.
Invocata la responsabilità esclusiva del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
3. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa è stata istruita con l'ascolto dei testi ammessi, e ritenuta superflua la CTU medico-legale richiesta, è stata spedita dal giudice allora assegnatario del procedimento per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 ottobre 2021. Differita per ragioni di ruolo al 16 gennaio 2024 e chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato – insediatosi solo a far data dal 14 giugno 2022 – è stata rinviata (a seguito di un periodo di assenza dal lavoro per congedo per maternità) al 9 gennaio 2025. Indi, sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti mediante l'autorizzato scambio di
Procedimento n. 518/2018 – Sentenza - Pag. 2 memorie scritte, è stata riservata a sentenza previa concessione alle parti del duplice termine di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione.
1. La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
1.1. L'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto in un'area di proprietà dell'ente comunale
(via Passanti), va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea che, in più passaggi degli atti difensivi, ha invocato la posizione di proprietario-custode dell'ente comunale in relazione al bene de quo.
Come è noto si tratta di una responsabilità oggettiva, con la conseguenza che, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, il danneggiato deve dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando -una volta che ciò sia asseverato- una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, presunzione che quest'ultima potrà, a propria volta, superare solo fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito.
Il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ordinanze 3 maggio 2024
n. 11942, 3 novembre 2020 n. 234416 e 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483), sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
1.2. Applicando questi principi al caso concreto, il tribunale ritiene che, nella fattispecie in esame, il comportamento tenuto dall'attore danneggiato, assuma valenza tale da integrare un caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalità, ove pure ritenuto sussistente.
Procedimento n. 518/2018 – Sentenza - Pag. 3 Ed invero, dalle produzioni di parte e dall'espletata istruttoria è emerso che l'incidente è avvenuto in pieno centro cittadino - come asserito dalla stessa parte attrice nelle memorie 183 VI comm. n.1)
: “… Via Passanti e Via I° Cortile Casilli sono strade del Comune di ed a Controparte_1 pochi passi dal centro…”, - erano le 21.00, orario in cui è ragionevole presumere che le condizioni di luce fossero buone per la presenza di pubblica illuminazione - come confermato anche dalle dichiarazioni della teste , escussa in data 10 dicembre 2019 : “… preciso che il palo Testimone_1 dell'illuminazione è situato a circa 4/5 metri dal luogo del sinistro;
”- e neppure è stato dedotto che ci fossero condizioni metereologiche avverse. Dalla espletata istruttoria è emerso inoltre che il ben conosceva il luogo del sinistro perché residente in [...]
punto in cui si verificava l'evento - come si evince dalle dichiarazioni della medesima teste, zia dell'attore, che a domanda rispondeva: …”il fatto si è verificato di fronte alla , Controparte_2 in prossimità dell'abitazione di mio nipote;
” - Invero, nelle stesse allegazioni di parte attrice, confermate da entrambi i testi escussi, l'insidia che si assume causatrice del sinistro è costituita da una caditoia danneggiata con le griglie deformate e disomogenee.
Effettivamente, le fotografie allegate alla produzione attorea, rappresentano una caditoia a livello strada posta nel mezzo del transito pedonale, ben visibile così come ben visibili ne erano le condizioni, e pertanto, sarebbe stata immediatamente percepibile, e quindi opportunamente evitata, ad opera di una persona dotata di media diligenza ed attenzione.
Tali dati fattuali inducono a ritenere che la caduta sia da ricondurre in via esclusiva al comportamento disattento del che, ben conoscendo lo stato dei luoghi e la presenza Pt_1 dell'insidia, avrebbe potuto, usando la dovuta diligenza, opportunamente evitarla.
In definitiva, la possibilità per il danneggiato di percepire agevolmente l'esistenza della situazione di pericolo incide sulla concreta configurabilità di un nesso eziologico tra la cosa e il danno, ponendo correlativamente in risalto il rilievo causale attribuibile al comportamento colposo dello stesso.
Va dunque esclusa la responsabilità del ai sensi dell'art. 2051 Controparte_1
cc.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore (art. 91 c.p.c.). Alla liquidazione delle stesse si provvede, in assenza del deposito della specifica notula da parte del patrono della parte convenuta vittoriosa, coma da dispositivo, secondo la regolamentazione prevista dal D.M. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022 per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00
(così determinato in base al valore della domanda criterio del cd. disputatum), applicati i parametri
Procedimento n. 518/2018 – Sentenza - Pag. 4 minimi in ragione della non particolare difficoltà delle questioni di fatto e di diritto affrontate e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 518 R.G.A.C. dell'anno 2018, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attore , al pagamento in favore del convenuto Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco p.t., delle spese di lite liquidate in euro 2.540,00 (di cui Controparte_1
euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria ed euro 851,00 per la fase decisionale) per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, iva e cpa se dovute come per legge.
Così deciso in Nola, il 1 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo
Procedimento n. 518/2018 – Sentenza - Pag. 5