Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Vallo della Lucania
n. 990/2011 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania
Il Giudice, dott. Carmine Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 990/2011 R.G.
TRA
(c.f. ), in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio;
Persona_1
(c.f. , tutti elettivamente domiciliati Parte_2 C.F._2 in Vallo della Lucania (SA) alla via G. Murat n. 34, presso lo studio dell'Avv. Luigi Cafaro, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
- ATTORI -
e c.f. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante , elettivamente domiciliata in OP EN (SA) CP_1 al Palazzo Ippocampo, presso lo studio dell'Avv. Elio Tortorelli e dell'Avv. Antonella Tortorelli, dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione;
(c.f. ), elettivamente domiciliato in San Controparte_2 C.F._3
NN a Piro fraz. Scario (SA) alla via Lungomare Marconi n. 48, presso lo studio dell'Avv. Francesco Maldonato, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione;
1
n. 990/2011 R.G. Affari Civili Contenziosi
(c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_3 C.F._4
OL (SA) alla via Marco Polo n. 28, presso lo studio dell'Avv. Rosaria Malandrino, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla relazione di notificazione dell'atto di citazione;
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Vallo della Parte_4 C.F._5
Lucania (SA) alla via L. Rinaldi n. 8, presso lo studio dell'Avv. Ottavio de Hippolitys, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce della comparsa di costituzione;
- CONVENUTI -
e
(c.f. ), con sede in Roma, via Leonida Bissolati n. Controparte_3 P.IVA_2
23, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore e CP_4 CP_5
rappresentanti della quest'ultima procuratrice e
[...] Controparte_6 rappresentante di elettivamente domiciliata in Salerno alla via F. Controparte_3
Conforti n. 10, presso lo studio dell'Avv. Gianluca de Divitiis, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti conferita per atto di notaio di Milano Persona_2 del 29/01/2010 rep. 6352, il quale dichiara di eleggere a sua volta il domicilio in Vallo della Lucania (SA), alla via Hippolitys n. 12, presso lo studio dell'Avv. Bartolo De Vita;
- CHIAMATO IN CAUSA –
e
COMUNE DI PERITO
- CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE–
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, (in proprio e nella Parte_1 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio ) e Persona_1 Parte_2
- tutti nella qualità di eredi del defunto (di cui erano
[...] Persona_3 rispettivamente coniuge e figli) - in seguito al decesso di questi dovuto ad incidente sui luoghi di lavoro, avvenuto in Perito (SA), Frazione di Ostigliano, agivano in giudizio nei confronti di (nella qualità di legale rappresentante della società CP_1 [...]
, , e , Controparte_1 Parte_4 Parte_3 Controparte_2 al fine di accertarsi e dichiararsi la loro responsabilità nella causazione del sinistro per cui è
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causa e, per l'effetto, condannarli al risarcimento del danno quantificato nella misura complessiva di € 2.000.000,00 (ovvero da liquidarsi sulla scorta di c.t.u. o anche equitativamente); con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In particolare, gli attori rappresentavano che il era dipendente Persona_3 della società di cui il era legale Controparte_1 CP_1 rappresentante (che si era aggiudicata l'appalto, per conto del Comune di Perito, per eseguire dei lavori di ristrutturazione, adeguamento e completamento della rete idrica e fognaria, volti alla realizzazione di un impianto di depurazione): “… alla guida della macchina operatrice (escavatore) New Holland Kobelco – E215, in seguito al ribaltamento della stessa (durante la traslazione di un albero di ulivo, tramite una cinghia assicurata alla relativa benna), rimaneva schiacciato dai montanti della cabina di guida in corrispondenza delle spalle e delle gambe”; che pendeva un procedimento penale (Proc. Pen. 799/2010 R.G.n.r.P.M. Mod. 21) presso il Tribunale di Vallo della Lucania per il reato di cui all'art. 589 c.p. e violazioni norme antinfortunistiche (omicidio colposo) a carico di e di (successivamente CP_1 Controparte_2 definitosi con sentenza definitiva di assoluzione;
n.d.r.); che, pertanto, chiedevano, in relazione al “fatto”, il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2087, 2043, 2029, 2050 e 2059 c.c., affermando la inconfutabilità della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei convenuti e l'incidente mortale. Precisavano che il decesso sarebbe avvenuto per esclusiva responsabilità della società datrice e dei tecnici addetti, ognuno per le mansioni di competenza – , quale responsabile unico del procedimento per conto Controparte_2 del Comune committente;
quale direttore responsabile del cantiere;
Parte_4
quale responsabile della sicurezza, per violazioni di norme per la Parte_3 sicurezza sul lavoro e, in ogni caso, per negligenza, imperizia e imprudenza.
Con distinte comparse si costituivano in giudizio la società Controparte_1
nonché tutti gli altri i convenuti, i quali contestavano le ragioni della domanda.
[...]
La società e chiedevano - ed ottenevano CP_1 Parte_4 Parte_3
- l'autorizzazione a chiamare in causa l' in virtù del contratto di Controparte_3 assicurazione sottoscritto dalla predetta società (anche in favore dei dipendenti della stessa).
Si costituiva in giudizio che sollevava, in via preliminare, Controparte_3 eccezioni in ordine alla regolarità della copertura assicurativa.
chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa il Comune di CP_2
Perito, quale committente dell'opera, al fine di esserne garantito nei confronti degli attori. Il Comune di Perito, benché regolarmente evocato, non si costituiva in giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, espletata l'istruttoria (esame dei testi ed interrogatori di , Parte_3 CP_7
, , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
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luogotenente, , , ), la Controparte_8 Persona_4 Persona_5 Persona_6 causa, ritenuta matura per la decisione, veniva assegnata a sentenza con i termini di legge entro i quali le parti depositavano le relative comparse.
Con provvedimento in data 8.11.2022 il G.I. rimetteva la causa sul ruolo “ritenuta la necessità ai fini della decisione di svolgere ulteriore attività istruttoria ed in particolare all'assunzione della testimonianza di residente ivi alla Via San Rocco, civ. 5, titolare del fondo Testimone_5 espropriato su cui edificare il depuratore”.
Successivamente, esaminato , si procedeva a sottoporre a confronto Testimone_5
e ; l'istruttoria si esauriva con l'assunzione della Testimone_5 Persona_6 testimonianza di Testimone_6
Parte attrice così concludeva: “….voglia provvedere come da primigenio atto introduttivo del presente giudizio in accoglimento integrale della domanda attorea, con ogni positiva e favorevole conseguenza di legge a favore di parte attrice ed a carico dei convenuti, nelle rispettive qualità, eppertanto, DICHIARATO E STATUITO che il decesso del sig. avvenuto in Perito, frazione Persona_3
Ostigliano, il 02\04\2010, è da ascriversi esclusivamente a responsabilità, fatto e colpa di CP_1 nato il 01\10\1957 a Rutino, residente in [...], alal Via Diaz, titolare della
[...]
(nato a [...], il 03\11\1958, ivi residente alla Vai Serrotola, civ. 31), Controparte_9 responsabile del procedimento, (nato il 27\01\1967, ad OL, ivi residente alla Via Parte_4
Tintoretto, civ. 19) Direttore responsabile del cantiere, (nato il 20\09\1981, ad Parte_3
OL, residente in Perdifumo, frazione Vatolla, Via Patria Augusto Cioffi, civ. 27) responsabile della sicurezza lavori, per inosservanza delle norme antinfortunistiche sul lavoro, negligenza, imperizia, e\o imprudenza per le causali in premessa compiutamente descritte, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, tutti in solido, per l'effetto CONDANNARE essi convenuti in solido fra loro, e nelle rispettive qualità e per quanto di loro competenza al pagamento della somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno per l'omicidio colposo di alle parti danneggiate, lese Persona_3 Pt_1
, anche quale esercente la potestà parentale sul figlio minore ed in vare di
[...] Persona_1 [...]
(danni da liquidarsi tramite idonea CTU o, in alternativa, anche equitativamente) che sin Parte_2 da adesso di indica nella somma di €. 2.000.000\00 (euro duemilioni), comprensiva di danno morale, patrimoniale, esistenziale, tanatologico (e di ogni altra forma di patimento anche qui non espressamente indicata) o in quella ritenuta di Giustizia. CONDANNARE, altresì, i convenuti, in solido alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo. EMETTERE ogni altro opportuno, necessario e consequenziale provvedimento in favore della parte attrice ed a carico dei convenuti….Rimettendosi al giudice per la prudente liquidazione, essa parte attrice pur riportandosi alla tabella dedotta nell'atto di citazione primigenio, qui da ritenersi richiamata, trascritta, ripetuta ed insistita, trattandosi di calcolo più aggiornato propone anche – in senso integrativo – la seguente ipotesi. Per "congiunto" si intende colui che è legittimato a chiedere il risarcimento del danno da perdita parentale. Il termine "Congiunto" è utilizzato in senso ampio, intendendosi anche la persona
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convivente non legata da rapporto di parentela. Il Danno da Perdita Parentale A seguito della morte di una persona verificatasi in conseguenza di un incidente causato dalla condotta illecita altrui, coloro che al momento del decesso si trovavano in una relazione affettiva con la vittima hanno diritto, ove ne provino l'esistenza, al risarcimento del danno alla propria integrità psico-fisica, patita a causa dell'evento luttuoso che li ha colpiti. Tale tipologia di danno viene comunemente detto "danno da perdita parentale" o "danno parentale". Fattori che determinano l'entità del risarcimento I criteri orientativi del Tribunale di Roma tengono in considerazione alcuni fattori che contribuiscono alla quantificazione economica del risarcimento. 1) il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, dovendosi presumere che, secondo l'id quod plaerunque accidit, il danno è tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto;
a tal proposito è bene precisare che il convivente che rivendica il diritto al risarcimento deve dare prova di avere avuto una relazione stabile e prolungata nel tempo con il defunto. 2) l'età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite;
tale danno infatti è destinato a protrarsi per un tempo maggiore, soprattutto quando si tratta di minori di età, la cui perdita di un familiare può pregiudicare il loro sviluppo psicofisico;
3) l'età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
4) la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite. Infine, un altro fattore che influisce sull'entità del risarcimento è la presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi (fino al 2° grado di parentela); infatti il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi. Danni iure successionis. In conseguenza della condotta illecita altrui, sorgono in capo alla vittima coinvolta in un sinistro una serie di danni che maturano direttamente nella sua sfera giuridica: in caso di morte della vittima, il diritto a chiedere il risarcimento di tali danni viene trasmesso iure successionis agli eredi secondo lo schema di cui all'art. 565 c.c. Naturalmente perchè si possa parlare di trasmissibilità agli eredi della pretesa risarcitoria è necessario, secondo la dottrina e giurisprudenza maggioritarie, che sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'evento causativo del danno e la morte della vittima, in quanto si è affermato che "occorre un lasso di tempo sufficiente perchè si concretizzi quella perdita di utilità, fonte dell'obbligazione risarcitoria" (Cass. Civ. 28/11/1998 n. 12083). Il Danno Tanatologico. Diverso è il concetto di danno tanatologico iure successionis, che viene definito come il danno derivante dalla morte in sè, nell'ipotesi in cui non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la morte: è il caso in cui la vittima dell'incidente muoia immediatamente sul colpo o a brevissima distanza di tempo (es: dopo qualche ora). La dottrina e la giurisprudenza maggioritarie tendono a escludere la risarcibilità di tale tipo di danno: la Suprema Corte ha precisato infatti che "la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo, non è configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venir meno del soggetto non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima, di un
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corrispondente diritto al risarcimento trasmissibile agli eredi..." (Cass. Civ. 23/02/2004 n. 3549) Di recente proprio in materia di danno tanatologico si è pronunciata nuovamente la Corte di Cassazione, la quale ha riconosciuto che nel caso di danno da morte immediata o tanatologico il giudice potrà liquidare solo il danno morale alla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine (Cass. civ. s.u. 11/11/2008 n. 26972). Calcolo Danno Non Patrimoniale da Perdita Parentale. QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare) La vittima aveva 46 anni al momento del decesso. Il congiunto ha 44 anni, è coniuge della vittima ed era convivente. Nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare fino al 2° grado di parentela. SVILUPPO del CALCOLO Tabella di riferimento 2019 Valore del Punto Base € 9.806,70 Punti riconosciuti per il grado di parentela 20 Punti in base all'età della vittima 3 Punti in base all'età del coniuge 3 Punti per la convivenza tra la vittima e il coniuge 4 Punti totali riconosciuti 30 IMPORTO del RISARCIMENTO € 294.201,00 NOTA: Non essendo presenti altri familiari fino al 2° grado di parentela, il punteggio complessivo può essere aumentato da 1/3 fino a 1/2; di conseguenza, sulla base dei dati inseriti, i punti riconosciuti possono variare da un minimo di 40 ad un massimo di 45, con l'importo del risarcimento che si colloca pertanto tra € 392.268,00 e € 441.301,50. In ultimo, ma non ultimo, per rispondere alle piccate ed ingiustificate (oltre che ingiustificabili) espressioni e rampogne di controparte (cfr. pag. 2 memoria II termine Sudappalti) “ i toni e lo stile utilizzati dagli attori. . . dolore vero non urlato ma è composto nella dignità tipica di chi cerca verità
– (cfr. memoria istruttoria ing. :“senza scendere in polemiche processuali . . . senza esacerbare gli Pt_4 animi . . . e non cercare a tuti i costi o di alterarla o di imporla in maniera assolutamente soggettiva ritenendo di essere portatori di verità incontestabili – i toni accesi utilizzati dagli attori sono assolutamente impropri e servono solo a suscitare polemiche e generare tensioni”, bisogna rispondere necessitate cogente et noblesse oblige - quanto segue, senza scendere in inutili, sterili e vuote polemiche: le controparti, che si sono erte a morali censori altrui - attività di arrogata docenza e pretesa eticità, che non si riconosce ad alcuno - abbiano il buon gusto di andare a rileggere – in ordine cronologico – l'atto di citazione degli attori, assolutamente asettico e privo di quale che sia intento polemico e guerrafondaio, nonché del benché minimo accento oltraggioso e, poi, però, si rileggano le loro primigenie difese, per rendersi conto – se dotati di onestà intellettuale – di chi “abbia scagliato la prima pietra”!!! La reazione è sempre legittima quando l'azione è palesemente illecita ed oltraggiosa! Non altro. CONCLUDE che l'On. le Tribunale adito, voglia provvedere come da primigenio atto introduttivo del presente giudizio in accoglimento integrale della domanda attorea, con ogni positiva e favorevole conseguenza di legge a favore di parte attrice ed a carico dei convenuti, nelle rispettive qualità, eppertanto, DICHIARATO E STATUITO che il decesso del sig. Persona_3 avvenuto in Perito, frazione Ostigliano, il 02\04\2010, è da ascriversi esclusivamente a responsabilità, fatto e colpa nato il 01\10\1957 a Rutino, residente in [...]
Diaz, titolare della (nato a [...], il 03\11\1958, ivi residente Controparte_9 Controparte_2 alla Vai Serrotola, civ. 31), responsabile del procedimento, (nato il 27\01\1967, ad Parte_4
OL, ivi residente a[...]) Direttore responsabile del cantiere, Parte_3
(nato il 20\09\1981, ad OL, residente in Perdifumo, frazione Vatolla, Via Patria Augusto Cioffi,
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civ. 27) responsabile della sicurezza lavori, per inosservanza delle norme antinfortunistiche sul lavoro, negligenza, imperizia, e\o imprudenza per le causali in premessa compiutamente descritte, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, tutti in solido, per l'effetto CONDANNARE essi convenuti in solido fra loro, e nelle rispettive qualità e per quanto di loro competenza al pagamento della somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno per l'omicidio colposo di alle parti Persona_3 danneggiate, lese , anche quale esercente la potestà parentale sul figlio minore Parte_1 Persona_1 ed in vare di (danni da liquidarsi tramite idonea CTU o, in alternativa, anche
[...] Parte_2 equitativamente) che sin da adesso di indica nella somma di €. 2.000.000\00 (euro duemilioni), comprensiva di danno morale, patrimoniale, esistenziale, tanatologico (e di ogni altra forma di patimento anche qui non espressamente indicata) o in quella ritenuta di Giustizia. CONDANNARE, altresì, i convenuti, in solido alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo….”. concludeva: “…eccepiva la carenza di Controparte_1 legittimazione passiva del Signor come convenuto in giudizio, atteso che legittimata passiva è CP_1 la di cui esso è legale rappresentante, Società Controparte_11 CP_1 della quale era dipendente il defunto . il stava svolgendo una attività Persona_7 Persona_3 che non era stata ordinata da nessuna figura responsabile dell'azienda meno che mai dai convenuti ovvero in particolare dal né in proprio né nella qualità. Inoltre, la specifica attività svolta dal CP_1 Per_3
non era prevista né dal capitolato speciale di appalto dei lavori del cantiere , né
[...] Parte_5 dal computo metrico allegato al progetto, né dal piano di Sicurezza e Coordinamento e né dal Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'Impresa, documenti che si producevano in copia in via istruttoria. Il
, come è emerso dagli atti di indagine compiuti dall'A.G., alla guida dell'escavato stava Persona_3 effettuando attività di sradicamento di piante di ulivo secolare per poi procedere al ripiantamento delle stesse in luogo diverso. Detta attività di ripiantamento cui stava attendendo il al momento del Persona_3 verificarsi del tragico incidente, come detto innanzi, non era prevista dai piani e progetti né era stata ordinata da alcun responsabile della rigettare la domanda attrice poiché infondata in fatto ed Controparte_12 in diritto, non provata;
in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare esclusiva obbligata al risarcimento dei danni, previa declaratoria di validità ed efficacia della polizza stipulata, la sempre in subordine ed in via gradata, in denegata ipotesi di Controparte_13 accoglimento della domanda attrice, dichiararsi e ritenersi la responsabilità dell'evento dannoso verificatosi, in concorso di colpa con prevalenza della condotta della vittima e per l'effetto ritenere comunque esclusiva obbligata la al risarcimento del danno in proporzione percentuale;
con condanna Controparte_13 degli attori in solido tra loro, e altresì della al pagamento delle spese e competenze di lite in CP_3 favore della convenuta .”. Controparte_14
concludeva: “…è evidente che la dinamica del sinistro sia incompatibile con l'utilizzo CP_2 delle cinture di sicurezza, atteso che le stesse, bloccando il conducente, avrebbero impedito la fuoriuscita dello stesso. Pur a voler immaginare (come fa il dott. che il , avendo Tes_1 Persona_3
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realizzato il pericolo, si fosse volontariamente catapultato fuori dalla cabina dell'escavatore (ancorché dalla parte sbagliata), nondimeno deve escludersi che lo stesso indossasse le cinture di sicurezza (atteso che certamente non avrebbe avuto il tempo di slacciarle). Vieppiù che il Consulente del P.M. nulla dice circa segni incontrovertibili dell'uso delle cinture e, per come risulta dalla documentazione fotografica eseguita dai Carabinieri in atti, le stesse appaiono integre e collocate nell'abitacolo in sede di inutilizzo. Ora, tale inosservanza non è certamente imputabile al – tenuto unicamente a rilevare che la società CP_2 appaltatrice avesse fornito mezzi meccanici dotati dei dispositivi di sicurezza, il che è incontroverso (anche con riferimento alla presenza dello sportello dotato di dispositivo di chiusura, riferita dal teste ) Per_6
– ma solo al , al quale peraltro, in quanto operaio specializzato, era richiesta una Persona_3 specifica e qualificata diligenza nell'eseguire le proprie mansioni (di escavatorista). Ma anche a voler tutto concedere, e cioè anche a voler ritenere, contro le evidenze, il contrario, tale elemento non sarebbe influente. Ed invero, in diritto, è giurisprudenza costante e consolidata che deve escludersi il concorso del datore di lavoro e dei soggetti che dovevano garantirne la sicurezza, quando, come nella specie, il comportamento del lavoratore non è prevedibile e comunque non rientra nelle sue mansioni (cfr., tra le tantissime: Cass. n. 11579 del 2010). Quanto innanzi esclude qualsiasi profilo risarcitorio….”.
concludeva: “….In seguito alla deposizione dei nuovi testi si rende necessario Parte_4 esaminare e valutare non solo la loro attendibilità ma anche la loro incidenza probatoria. I testi e Tes_5
sono reticenti, perché hanno testimoniato con la paura di essere in qualche modo ritenuti responsabili Tes_6 dell'incidente mortale per cui è processo. Infatti il teste non solo riferisce la circostanza inventata di Tes_5 una visita il sabato santo (giorno dell'evento) di un ingegnere. Tale visita non era affatto programmata perché, come risulta dagli atti di causa, i lavori erano sospesi ed il cantiere chiuso e, se fosse stata vera una presunta visita di un tecnico per controllare i confini, sicuramente doveva per forza di cose essere presente il tecnico del Comune di Perito ed il tecnico della società che doveva eseguire i lavori. Con tale falsa asserzione il ha cercato di giustificare la sua presenza sul cantiere proprio quel giorno. Invece, il teste Tes_5 Tes_6 negando anche le cose più evidenti, quali il controllare se l'impresa esecutrice dei lavori avesse potuto sconfinare, se ne è lavato le mani con un presunto disinteressamento all'occupazione della propria proprietà. In sede di confronto dei testi, e quest'ultimo dichiara di riconoscere in la persona che Tes_5 Per_6 Tes_5 gli diede l'incarico di espiantare le piante e ripiantarle altrove (si ricorda che secondo progetto esecutivo dei lavori le piante dovevano essere espiantate e portate in discarica). La richiesta del non fu comunicata Tes_5 all'impresa esecutrice dei lavori e non poteva essere altrimenti perché in netto contrasto con il progetto esecutivo, che prevedeva solo l'espianto e la distruzione in discarica degli alberi. ammette la sua Tes_5 presenza sul terreno il giorno dell'evento mortale e tale presenza era quasi giornaliera. Orbene, mentre il ha tutto l'interesse ad essere reticente e a non dire la verità perché DEVE COPRIRE una sua Tes_5 responsabilità non solo giuridica ma anche morale e psicologica, il non ha alcun interesse in tal Per_6 senso. In ogni caso l'ing. rinnova le impugnative e le contestazioni avverso l'atto introduttivo del Pt_4 giudizio, del quale ne ribadisce l'inammissibilità, l'improcedibilità e, nel merito, la totale infondatezza….La domanda è assolutamente infondata e va integralmente respinta, tanto più che non è affatto provato il nesso causale tra l'evento e la presunta condotta dei convenuti. Al convenuto ing. Pt_4
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nella sua qualità di direttore responsabile del cantiere, non può essere addebitata alcuna Pt_4 responsabilità, in quanto ha sempre operato nel pieno rispetto di tutta la normativa antinfortunistica e non ha mai impartito direttive ai dipendenti per l'esecuzione dei lavori che fossero in qualche modo in contrasto con tale normativa o a rischio infortuni, tanto più che – al momento del verificarsi dell'evento – il cantiere non era accessibile perché i lavori, per le festività pasquali, erano stati sospesi e lo stesso cantiere in fase di allestimento per consentire all'impresa di attivare le procedure di esproprio. E' evidente che nel cantiere l'operaio si sia introdotto in maniera illecita e non dovuta e di propria esclusiva Persona_3 iniziativa, ma certamente per non eseguire ordini eventualmente impartiti dal datore di lavori e/o dal direttore dei lavori….Va precisato che l'attività di messa a dimora di piante, evidenziata a pag. 131 del PSC ed a pag. 2 e 27 del POSS, datati rispettivamente 29 dic. 2009 e 15 marzo 2010, è tutt'altra cosa e si riferisce alla sistemazione finale, di piante nuove e non di quelle esistenti in loco che andavano abbattute, dell'intera area di depurazione al fine di mitigare l'impatto ambientale dei manufatti sull'ambiente circostante. A ciò devesi aggiungere che il sig. pur essendo munito del casco, delle Persona_3 scarpe antinfortunistiche e della tuta da lavoro, volontariamente e di sua iniziativa non indossava le cinture di sicurezza, violando le più elementari norme di diligenza, prudenza e perizia, peraltro richieste in maniera specifica alla figura di operaio specializzato, quale quella rivestita dal sig. . Persona_3
L'escavatore risultava regolarmente provvisto di cinture di sicurezza, che se fossero state indossate dal lavoratore, insieme alla chiusura della porta della cabina, sicuramente gli avrebbero salvato la vita, evitando che venisse sbalzato all'esterno. Le misure antinfortunistiche adottate erano adeguate alla tipologia dei lavori appaltati…..il comportamento del lavoratore non era prevedibile e comunque non rientrava nelle sue mansioni introdursi abusivamente nel cantiere chiuso e disattendere il progetto di costruzione, procedendo a lavori non rientranti nell'oggetto dell'appalto. Inoltre, come documentato dall'altro convenuto CP_2
non si era dato avvio alcun tipo di lavoro, in quanto le aree allo stato non erano disponibili,
[...] proprio perché la ditta doveva attivare le procedure di esproprio e di occupazione, e di fatto quindi non era stato avviato alcun tipo di lavoro materiale. Il giorno dell'evento mortale il cantiere era chiuso (vedi deposizione tra l'altro del teste . La prova testimoniale escussa ha confermato le tesi di tutti i Tes_7 convenuti e dell'ing. in particolare…. L'ing. chiaramente ha evidenziato che il progetto Pt_4 Tes_2 prevedeva l'abbattimento delle piante e sicuramente non prevedeva l'estirpazione delle piante con la finalità di rinpiantare le medesime, bensì la piantumazione di nuove piante e tale fase esecutiva, al momento della deposizione, e cioè dopo l'incidente per cui è causa, non era proprio iniziata. Il teste Testimone_3 redattore del progetto esecutivo cantierabile dei lavori in questione, precisa che nel Piano di Sicurezza e Coordinamento detto PSC non era assolutamente previsto lo spostamento delle piante di ulivo esistenti sui luoghi e la loro ripiantumazione in altra zona del fondo, bensì solo la loro distruzione e smaltimento in discarica….. Il processo penale, nel quale non era indagato o imputato l'ing. si è concluso con Parte_4
l'assoluzione ”perché il fatto non sussiste”. La sentenza del 15.7.2016 è divenuta cosa giudicata. Nella stessa sentenza è stabilito che le direttive del datore di lavoro, e quindi del direttore del cantiere ing. Pt_4 non prevedevano l'espianto degli alberi di ulivo bensì solo la loro eliminazione e che la richiesta di sradicare le piante, onde poterle piantumare altrove, non era pervenuta dal (datore di lavoro e quindi dalla sua CP_1
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struttura tecnica quale il direttore di cantiere ing. ma dal proprietario del fondo tale Parte_4 [...]
che voleva recuperare i suoi olivi secolari. Dalla predetta sentenza emerge anche la circostanza che Tes_5 il giorno, in cui si verificò il sinistro mortale, era venerdì santo , giorno in cui gli operai non avrebbero dovuto lavorare, con l'evidente conseguenza che sia sia andarono Persona_3 Persona_6 abusivamente sul cantiere senza che né il direttore del cantiere o il datore di lavoro lo sapessero….Conseguentemente è applicabile l'art. 652 cod. proc. pen., che statuisce il noto principio che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento, nel giudizio civile. Si deve precisare che l'espressione "fatto" va riferita al nucleo dell'imputazione materiale costituito dalla condotta materiale, dal nesso di causalità tra condotta ed evento e dall'evento: deve, cioè, essere preso in considerazione il fatto nella sua realtà oggettiva e fenomenica, così come esso è stato assunto. In definitiva il sig. di propria iniziativa si recava sul cantiere Persona_3 che era chiuso ed i lavori fermi e, senza dare comunicazione al datore di lavoro o ai suoi dirigenti tecnici, sempre di propria iniziativa, non avendo ricevuto specifico ordine dal direttore dei lavori, dal direttore di cantiere o dal datore di lavoro, procedeva a sradicare le piante che dovevano invece essere abbattute e purtroppo, per favorire il perdeva la vita per suo fatto e sua colpa non avendo neanche la Testimone_5 cintura di sicurezza allacciata e la porta della cabina chiusa, sebbene, insieme a tutti i dipendenti ed i tecnici della avesse partecipato a corsi di formazione per la prevenzione degli infortuni sul CP_1 lavoro…Infondatezza delle eccezioni prospettate dalla terza chiamata in causa Si deduce CP_3
l'infondatezza delle eccezioni formulate dalla terza chiamata in causa . In particolare, in CP_3 relazione all'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'ing. nei confronti dell' Parte_4 [...]
, che l'art. 1 delle “Norme che regolano l'assicu razione in generale” della polizza in questione CP_3 prevede che “La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile personale dei Titolari, Soci, Dirigenti, Quadri e Dipendenti dell'assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali. In relazione a tale estensione di garanzia sono compresi altresì i danni materiali a persone e/o cose conseguenti alla involontaria mancata osservanza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 626/1994 e successive modifiche. Nel caso in cui sia contestualmente prestata con la stessa polizza la garanzia R.C.O., ai fini della responsabilità personale dei Dirigenti, Quadri e Dipendenti dell'assicurato, sono considerati terzi i dipendenti stessi limitatamente ai danni subiti per morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore alla franchigia prevista etc. etc. ”. Di conseguenza la polizza in questione è operante anche per l'ing. Pt_4
dipendente della società assicurata, quale direttore responsabile del cantiere ove si verificò l'evento
[...] mortale. Infatti, l'ing. è dipendente della sin dal 31.5.2002 ed alla data dell'evento Pt_4 CP_1 mortale, per cui è causa, era sempre dipendente, come risulta dalla documentazione, che si esibisce: busta paga di gennaio 2012, busta paga di aprile 2010, copia lettera di assunzione del 31.5.2012 e numero quattro accordi circa il rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno o a tempo parziale). Sicchè l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del'ing. nei confronti della terza chiamata in Parte_4 causa ( ) è assolutamente infondata e va totalmente disattesa….. Previa revoca Controparte_3
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dell'ordinanza del 12.2.2019, disporsi consulenza tecnica di ufficio medico-legale allo scopo di accertare la compatibilità delle lesioni riportate da con la dinamica del sinistro nonché disporsi Persona_3
c.t.u. tecnico dinamica ovvero tecnico-modale al fine di accertare l'esatta dinamica del sinistro in relazione al corretto utilizzo degli strumenti di sicurezza ed in relazione allo stato dei luoghi teatro dell'incidente.
2. Per l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda e, nel merito, per il suo integrale rigetto.
3. In via subordinata, salvo gravame, per il riconoscimento del concorso di colpa, nella causazione dell'evento, in maniera prevalente e rilevante del sig. .
4. In via ancora più gradata, nella denegata Persona_3 ipotesi di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare unica obbligata al risarcimento dei danni, lamentati dall'attrice, l' , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_15 con sede in Roma al C.so D'Italia n.33. 5. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizi, oltre magg. del 15% nonché cnap ed iva…”.
concludeva: “…Sia in generale che, in particolar modo, in merito alla figura Parte_3 dell'RSSP, si ribadisce che alcuna inadempienza è emersa che possa addebitare la responsabilità ai convenuti, men che mai all'ing. in quanto è stato ampiamente provato che tutti gli adempimenti Parte_3 in tema di sicurezza sono stati assolti, così come analiticamente evidenziato nelle note conclusionali già depositate. Esiste per il RSPP, solo una responsabilità per negligenza, imperizia ed imprudenza in violazione di prescrizioni antifortunistiche specifiche, che nella fattispecie non sussiste!!! Né tantomeno può essere essere invocata una responsabilità oggettiva, atteso che: “In tema di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex 4 articolo16 del D.Lgs 81/2008 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco e investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa. (Trib. Potenza sez. penale-sentenza 10-14 febbraio 2024 n. 168) Nella fattispecie nessun atto di delega né alcuna autonomia gestionale sussisteva in capo all'ing. .”. Persona_8
veniva escusso all'udienza del 28.2.2023; all'udienza del 26.9.2023 Testimone_5 venivano sottoposti a confronto e;
all'udienza del 16.9.2024 Testimone_5 Persona_6 veniva escusso Testimone_6
La causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata per quanto di ragione.
Preliminarmente, va precisato che, nel merito, i convenuti hanno contestato la domanda attorea, affermando che il nesso causale tra l'evento morte e la condotta dei convenuti non
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era stato provato, segnatamente per non aver mai, nessuno di loro, ordinato l'espianto dell'albero e il reimpianto in altro luogo, che sarebbe avvenuto per esclusiva iniziativa del deceduto;
in buona sostanza i convenuti si richiamavano al nucleo sostanziale della sopra citata sentenza assolutoria, secondo cui: “….L'istruttoria dibattimentale, in altri termini, ha consentito di accertare che la morte del povero si verificava unicamente in Persona_3 ragione del fatto che quest'ultimo - di propria iniziativa e, sia pure in buona fede, contravvenendo alle direttive ricevute dal datore di lavoro, decideva di sradicare degli alberi che avrebbe dovuto limitarsi soltanto ad abbattere. A ciò si aggiunga che, dalla documentazione prodotta dalla difesa, risulta altresì provato che la vittima, al pari degli altri dipendenti della , aveva regolarmente partecipato ai CP_1 corsi di formazione professionale, ivi compreso quello relativo in maniera specifica all'uso dell'escavatore e alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Sicché, anche sotto tale profilo, nessun addebito può muoversi al datore di lavoro in relazione all'evento letale che, purtroppo, si è verificato. La mancanza di una condotta colposa ascrivibile al e la riconducibilità dell'evento mortale ad un comportamento CP_1 abnorme tenuto dalla stessa vittima impone la pronuncia di una sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste. Infine, quanto alla posizione del - a prescindere dal fatto che talune omissioni CP_2 contestate allo stesso non appaiono in alcun modo idonee, neanche in astratto, ad impedire la morte del povero eve dirsi che in capo allo stesso, per quanto si è sin qui detto, non vi era Persona_3 alcun obbligo legale di impedire l'utilizzo, di per sé corretto, dell'escavatore; né può ritenersi che lo stesso, al pari del , avrebbe potuto impedire, in concreto, che gli operai ponessero in essere l'attività, non CP_1 prevista nella documentazione tecnica, di espianto degli alberi. In conclusione, quindi, gli imputati CP_1
e devono essere mandati assolti dai reati agli stessi rispettivamente ascritti in
[...] Controparte_2 rubrica, perché il fatto non sussiste….”.
La principale prova, ma non l'esclusiva, su cui il giudice penale ha fondato la pronuncia assolutoria è la deposizione dell'unico teste oculare, , le cui Persona_6 dichiarazioni sono state dall'A.G. ritenute pienamente riscontrate (e, complessivamente, richiamate dai convenuti, nel presente procedimento).
Si legge sul punto in sentenza: “…In ordine alla dinamica del sinistro mortale, in particolare, non sussiste alcun dubbio, atteso che la stessa è stata ricostruita in maniera precisa e puntuale dall'unico teste oculare, del quale sono state acquisite altresì le dichiarazioni rese Persona_6 nell'immediatezza dei fatti ai Carabinieri di Vallo della Lucania, intervenuti pochi minuti dopo il tragico evento. Il , infatti, ha riferito che, quella mattina, insieme al , Per_6 Persona_3 dovevano espiantare gli alberi di ulivo che si trovavano sul fondo, per permettere la successiva installazione del cantiere necessario all'esecuzione dei lavori oggetto di appalto;
che, in particolare, dopo che il collega aveva scavato intorno agli alberi, al fine di liberarne le radici dal terreno, lui provvedeva a tagliare i rami superiori con la motosega, in modo da consentirne più agevolmente il trasporto;
che, dopo aver provveduto a tali operazioni preliminari, il imbracava le piante con una fascia Persona_3 di tela che veniva, dapprima, avvolta a doppio giro intorno al tronco dell'albero e, poi, fissata con le estremità al gancio in dotazione all'escavatore; che, sollevando la benna posta all'estremità del braccio metallico dell'escavatore, si otteneva l'espianto dell'albero di ulivo;
che, dopo aver proceduto in tal modo con le prime due piante, "mentre stava trasportando una [terza] pianta d'olivo appena sradicata, Per_3
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assicurata come già detto con la fascia, la pianta stessa cedeva e si spezzava in due, nel punto nel quale era legata alla fascia" e, "per il contraccolpo, subito l'escavatore prendeva ad oscillare e faceva un movimento dapprima all'indietro e, poi, in avanti per poi capovolgersi (cfr. verbale di s.i.t. di del Persona_6
2.4.2010)"….”.
Ebbene, tali conclusioni devono necessariamente essere valutate in base all'istruttoria
– ed al “supplemento” di istruttoria- svolta in questa sede;
segnatamente, occorre tener conto del fatto che ha negato di aver incaricato e Testimone_5 Persona_6 [...]
di sradicare e spostare in altro luogo, per ripiantarli, gli alberi su cui si Persona_3 controverte;
così come ha escluso di aver conferito simile compito l'altro teste escusso,
I convenuti hanno, all'unisono, affermato la totale inattendibilità delle Testimone_6 dichiarazioni di , perché, in effetti, la versione dei fatti fornita sarebbe Testimone_5 strumentale ad allontanare da sé anche il minimo sospetto di responsabilità nella causazione dell'evento.
Per inquadrare in maniera compiuta la vicenda – sia dal punto di vista fattuale, che giuridico – occorre prendere le mosse dalla circostanza che, nel merito, si ribadisce, i convenuti hanno contestato la domanda attorea, affermando che il nesso causale tra l'evento morte e la condotta dei convenuti non sarebbe stato provato, segnatamente per non aver mai, alcuno dei medesimi, ordinato l'espianto degli alberi di cui si discute e il reimpianto in altro luogo, avvenuto per esclusiva iniziativa del deceduto;
in buona sostanza i convenuti si sono richiamati al nucleo sostanziale della sopra citata sentenza assolutoria, secondo cui, tra l'altro: “….L'istruttoria dibattimentale, in altri termini, ha consentito di accertare che la morte del povero si verificava unicamente in ragione del fatto che Persona_3 quest'ultimo - di propria iniziativa e, sia pure in buona fede, contravvenendo alle direttive ricevute dal datore di lavoro, decideva di sradicare degli alberi che avrebbe dovuto limitarsi soltanto ad abbattere. A ciò si aggiunga che, dalla documentazione prodotta dalla difesa, risulta altresì provato che la vittima, al pari degli altri dipendenti della " , aveva regolarmente partecipato ai corsi di formazione CP_1 professionale, ivi compreso quello relativo in maniera specifica all'uso dell'escavatore e alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Sicché, anche sotto tale profilo, nessun addebito può muoversi al datore di lavoro in relazione all'evento letale che, purtroppo, si è verificato. La mancanza di una condotta colposa ascrivibile al e la riconducibilità dell'evento mortale ad un comportamento abnorme tenuto dalla CP_1 stessa vittima impone la pronuncia di una sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste. Infine, quanto alla posizione del - a prescindere dal fatto che talune omissioni contestate allo stesso non CP_2 appaiono in alcun modo idonee, neanche in astratto, ad impedire la morte del povero Per_3 eve dirsi che in capo allo stesso, per quanto si è sin qui detto, non vi era alcun obbligo legale
[...] di impedire l'utilizzo, di per sé corretto, dell'escavatore; né può ritenersi che lo stesso, al pari del , CP_1 avrebbe potuto impedire, in concreto, che gli operai ponessero in essere l'attività, non prevista nella documentazione tecnica, di espianto degli alberi. In conclusione, quindi, gli imputati e DI CP_1
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devono essere mandati assolti dai reati agli stessi rispettivamente ascritti in rubrica, perché CP_2 il fatto non sussiste….”.
Prima di procedere alla disamina di tale testimoniale, va subito esaminata la rilevanza della sopra citata sentenza di assoluzione, emessa nei confronti di e di , nel CP_2 CP_1 presente giudizio.
Ebbene, come è noto, la giurisprudenza di legittimità (tra le altre vds. Sez. 3 Ordinanza n. 2426 del 25/01/2024- Rv. 670021 - 02) ha costantemente affermato il principio che il giudicato penale ha efficacia vincolante nel giudizio civile risarcitorio, in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile un autonomo accertamento, con pienezza di cognizione, del concorrente apporto causale alla produzione del danno da parte di terzi rimasti estranei al processo penale.
Vds. ancora Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30992 del 07/11/2023 (Rv. 669626 - 02), secondo cui il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: l'obbligo di rinnovazione (imposto dall'art. 6, par. 1, della CEDU, in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, come affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 21 settembre 2010, c. Italia), Persona_9 infatti, ha rilievo solo in ambito penalistico e non è applicabile ori civili, governati, in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno, dalle diverse regole probatorie del "più probabile che non" e della probabilità prevalente.
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 17316 del 03/07/2018 (Rv. 649457 - 01), afferma che la sentenza penale, pronunciata sui medesimi fatti oggetto del giudizio civile, non ha efficacia di giudicato in quest'ultimo quando esuli dalle ipotesi previste negli artt. 651 e 652 c.p.p. le quali, avendo contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile, non sono suscettibili di applicazione analogica. Ne consegue che il giudice civile deve interamente ed autonomamente rivalutare, nel rispetto del contraddittorio, il fatto in contestazione, sebbene possa tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, ripercorrendo lo stesso "iter" argomentativo del decidente.
Afferma la S.C.: “…Ne consegue che il giudizio civile deve interamente ed autonomamente rivalutare i fatti, nel rispetto del contraddittorio (in termini, Cass. 18 novembre 2014 n. 24475). Del resto, mentre il previgente sistema si fondava sul principio della prevalenza del processo penale su quello civile, l'attuale impostazione normativa è - al contrario - nel senso che l'inizio o la prosecuzione del procedimento penale non producono effetti sul giudizio civile pendente, il quale è sospeso - risultando quindi pregiudicato in senso tecnico da quello penale - esclusivamente se il danneggiato dal reato si sia tempestivamente costituito parte civile, se ancora in termini, con ciò manifestando una chiara estrinsecazione della preferenza del legislatore verso l'autonoma iniziativa in ambito esclusivamente civilistico da parte del pretendente al risarcimento del
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danno. Ne consegue che non è vero che vi sia stata violazione dell'art. 654 c.p.p., in quanto la corte distrettuale non ha assegnato valore di giudicato alla sentenza penale. Essa ha fatto corretta applicazione del principio, che va qui condiviso, per cui (Cass. Sez. Un. n. 1768 del 2011) ha interamente rivalutare il fatto, pur tenendo conto di tutti gli elementi di prova acquisiti, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, in sede penale, non essendogli vietato di ripercorrere lo stesso "iter" argomentativo del giudice penale e giungere alle medesime conclusioni….”.
Anche Cass. Sez. 4 , Sentenza n. 22691 del 25/02/2020 (dep. 28/07/2020) Rv. 279513 – 01 afferma che in tema di reati colposi omissivi impropri, l'effetto interruttivo del nesso causale può essere dovuto a qualunque circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare.
Prendendo le mosse da tale ultima sentenza, va detto che altro argomento su cui si è soffermata la difesa di parte convenuta è, come si è premesso, l'asserita assenza del rapporto di causalità tra la condotta ed il decesso della vittima. Occorre, pertanto, preliminarmente, soffermarsi sulla disamina della causalità omissiva, come elaborata dalla giurisprudenza, per valutare, all'esito della valutazione complessiva della prova acquisita, se tali asserzioni siano, o meno, corrette. Con Sentenza n. 21554 del 05/05/2021 (Rv. 281334 – 01) la S.C. ha affermato che la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso.
Sul punto - ed è particolarmente pertinente nel caso di specie - Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8096 del 06/04/2006 (Rv. 588863 - 01), sostiene che il giudice di merito, per stabilire se sussista il nesso di causalità materiale - richiesto dall'art. 2043 cod. civ. in tema di responsabilità extracontrattuale - tra un'azione o un'omissione ed un evento
- deve applicare il principio della "conditio sine qua non", temperato da quello della regolarità causale, sottesi agli artt. 40 e 41 cod. pen. Pertanto, alla stregua di ciò, se la condotta della vittima si inserisce in una serie causale avviata da altri, concorrendo alla produzione dell'evento dannoso, il suo apporto non vale ad interrompere quella serie in quanto non è possibile distinguere fra cause mediate o immediate, dirette o indirette, precedenti o successive e si deve riconoscere a tutte la medesima efficacia;
l'interruzione si verifica, invece, se la condotta della vittima, pur inserendosi nella serie causale già intrapresa, ponga in essere un'altra serie causale eccezionale ed atipica rispetto alla prima, idonea da sola a produrre l'evento dannoso, che sul piano giuridico assorbe ogni diversa serie causale e la riduce al ruolo di semplice occasione (vds. anche Cass.
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Sez. 4, Sentenza n. 17887 del 02/02/2022 -Rv. 283208 – 01- secondo cui in tema di omicidio colposo, allorquando l'obbligo di impedire l'evento ricada su più persone, che debbano intervenire od intervengano in tempi diversi, il nesso di causalità tra l'evento letale e la condotta omissiva o commissiva di uno dei soggetti titolari di una posizione di garanzia non viene meno per effetto del successivo mancato intervento di un altro garante, configurandosi, in tale ipotesi, un concorso di cause ai sensi dell'art. 41, comma primo, cod. pen.).
Cass. Sez. 4, Sentenza n. 36942 del 18/09/2024 (Rv. 287001 – 01) rileva che in tema di nesso di causalità, l'accertamento, in caso di condotta omissiva, deve essere effettuato mediante un preliminare giudizio cd. esplicativo, afferente alla ricostruzione, con certezza processuale, di ciò che è accaduto sul piano naturalistico e un successivo giudizio cd. controfattuale, implicativo o predittivo, volto ad accertare se la condotta doverosa omessa, ove tenuta, avrebbe potuto impedire l'evento, ostando l'esito negativo del giudizio esplicativo, pur in presenza di un comportamento colposo, all'affermazione di responsabilità.
Di particolare interesse, infine, è Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10209 del 07/10/2020 (Rv. 281710 – 01), secondo cui ai fini del riconoscimento giudiziale del nesso di causalità tra condotta ed evento, non rilevano solo le leggi scientifiche universali e quelle statistiche che esprimano un coefficiente probabilistico prossimo alla "certezza", ma anche i coefficienti medio - bassi di probabilità c.d. frequentista per tipi di evento, se corroborati dal positivo riscontro probatorio, condotto secondo le cadenze tipiche della più aggiornata criteriologia medico legale - oltre che sulla base del ragionamento inferenziale dettato in tema di prova indiziaria dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e della regola generale in tema di valutazione della prova di cui al primo comma della medesima disposizione - circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa, di modo che, secondo un giudizio di alta probabilità logica, la condotta omissiva dell'imputato risulti condizione "necessaria" dell'evento.
La S.C., tra l'altro, evidenzia che: “…..Come è noto il giudizio non può essere il luogo nel quale si forma il sapere scientifico, che è processo di estrema complessità, di imprevedibile proiezione temporale e di necessaria dimensione universale, coinvolgendo l'intera comunità scientifica: il sapere scientifico, altrove formatosi, giunge dunque nel processo attraverso gli esperti, spettando al giudice il compito di assicurare la competenza e l'imparzialità di giudizio dell'esperto e di verificare con l'ausilio di questi, attraverso una documentata analisi della letteratura scientifica universale in materia, l'esistenza e l'apporto della legge scientifica di copertura, per cui il significato dell'espressione "iudex peritus peritorum" deve essere inteso nel senso che il giudice è portatore di una "legittima ignoranza" con riferimento alle conoscenze scientifiche, nel senso che egli non ha autorità per dare patenti di fondatezza a questa o a quella teoria, ma, al fine di determinare il grado di affidabilità delle informazioni scientifiche veicolate nel processo, è tenuto ad apprezzare innanzitutto la qualificazione professionale e l'indipendenza di giudizio dell'esperto, dovendo altresì verificare gli studi che sorreggono una determinata teoria, le basi fattuali su cui è stata condotta, le
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finalità della ricerca, l'autorità di chi la gestisce, l'ampiezza, il rigore e l'oggettività della ricerca e il grado di consenso raccolto nella comunità scientifica. E' altrettanto noto che il carattere universale della legge di copertura non può valere di per sé a fermare l'accertamento sul nesso causale;
la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che sentenza "Franzese" (Sez. Un. n. 30328 del 10/07/2002, Rv. 222138 sentenza "Franzese"; ex plurimis, Sez. 4, n. 17523 del 26/03/2008, Rv. 239542, Sez. 4, n. 33311 del 24/05/2012, Rv. 255585, Sez. 3, n. 5460 del 04/12/2013, dep. 2014, Rv. 258847 e Sez. 4, n. 9695 del 12/02/2014, Rv. 260159), il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo, ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o anche con minore intensità lesiva. Dunque, nulla esclude che anche coefficienti medio - bassi di probabilità c.d. frequentista per tipi di evento, rivelati dalla legge statistica, se corroborati dal positivo riscontro probatorio, condotto secondo le cadenze tipiche della più aggiornata criteriologia medico
- legale, circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti in via alternativa, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del necessario nesso di causalità tra condotta ed evento. Pertanto, escluso che si elevino a schemi di spiegazione del condizionamento necessario solo leggi scientifiche universali e quelle statistiche che esprimano un coefficiente probabilistico "prossimo a 1", cioè alla "certezza", occorre riferirsi al ragionamento inferenziale dettato in tema di prova indiziaria (nel processo penale ex dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen.) e alla regola generale in tema di valutazione della prova e alla ponderazione, in modo che, "esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta omissiva, risulti condizione "necessaria" dell'evento, attribuibile perciò all'agente come fatto proprio. Ciò che infatti interessa al diritto è l'individuazione della condizione necessaria dell'evento e non di quella sufficiente, cioè dell'insieme delle condizioni che rendono inevitabile un determinato risultato, condizione che nemmeno le leggi scientifiche sono in molte ipotesi in grado di esprimere, senza che per questo si dubiti della loro intrinseca razionalità; in definitiva, il giudizio di elevata probabilità logica non definisce il nesso causale, ma costituisce il criterio con il quale il giudice deve procedere all'accertamento probatorio di tale nesso causale, verificando se la legge statistica di riferimento trovi applicazione nel caso concreto di giudizio, stante l'alta probabilità logica che siano da escludere fattori causali alternativi. Il ragionevole dubbio (in materia penale) deve essere però reale, fondato cioè su specifici elementi di fatto che lo avvalorino, in concreto, circa l'effettiva inferenza causale del fattore alternativo, non potendosi escludere che, sulla base delle leggi scientifiche e di quelle statistiche, e dell'esame di tutte le evidenze probatorie disponibili, quel fattore interagente possa risultare non influente, eliminato mentalmente quello addebitabile alla condotta umana, all'esito di un giudizio di credibilità razionale…”.
Tanto precisato, tornando al caso in disamina, valutando complessivamente la prova acquisita, avendo segnatamente come riferimento criteri di valutazione di tipo logico, determinante è la considerazione dei dati obiettivi, considerando che, a ben vedere, di scarsa significatività è il testimoniale assunto. Il sopralluogo ed i rilievi della P.G. prontamente intervenuta e la conseguente acquisizione di puntuale documentazione fotografica (attestante la posizione del mezzo meccanico e del
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cadavere, unitamente alla descrizione dello stato dei luoghi;
vds. deposizione del luogotenente , che ha dichiarato: “…Sono luogotenente dei Per_10 CP_8 carabinieri in servizio e comandante del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Vallo della Lucania. Io sono intervenuto il 02/04/2010 in quanto era pervenuta presso i carabinieri di Vallo della Lucania la telefonata che informava dell'avvenuto decesso di una persona nel Comune di Perito all'interno di un terreno oggetto di lavori di movimentazione di terreno per lavori per conto del Comune di Perito. Giunto sul posto ho potuto verificare che vi era un mezzo di cantiere di grosse dimensioni capovolto. Nella cabina era rimasto il signor schiacciato e, pertanto, privo di vita. Preciso che il corpo Persona_3 del povero operaio era schiacciato al suolo dalla cabina dell'escavatore che aveva agganciato alla benna una cinghia con la quale stava spostando un tronco di albero. Tanto mi veniva riferito sul posto a seguito di indagini. Ho appurato che il signor lavorava alle dipendenze della Sud Appalti di Pizza Persona_3
Egidio, aggiudicataria dell'appalto per i lavori per conto del Comune di Perito. Preciso che l'operaio era regolarmente assunto con la ditta Sud Appalti da molti anni. Ribadisco che il signor era Persona_3 regolarmente assunto dal 1998. Per ciò che attiene alla sicurezza posso dire che degli accertamenti se ne è occupato lo Preciso che sul posto era presente al momento dell'incidente un altro operaio, sempre Pt_6 della Sud Appalti, tale Successivamente sono intervenuti sul posto Persona_6 CP_1
l'ingegnere ed altri. Preciso che l'accesso al terreno era effettivamente scosceso, mentre l'area su Parte_3 cui stava operando la vittima era quasi pianeggiante e a mio avviso non presentava situazioni di pericolo…”); la relazione degli Ispettori del Lavoro intervenuti (vds. deposizione di CP_7
, secondo cui: “….sono tecnico di prevenzione nell'ambito dei luoghi di lavoro per l'
[...] CP_16
1, ufficio di Vallo della Lucania. Nel giorno dell'infortunio per cui è causa, ho fatto un'ispezione sui luoghi
[...] perché chiamato dai Carabinieri di Vallo e ho redatto un verbale di accertamento e che riconosco come quello allegato alla produzione di parte attrice. Preciso che il citato verbale è stato redatto all'esito di tutti gli accertamenti da me effettuati anche nel periodo immediatamente successivo alla data dell'incidente. Mi riporto a quanto da me riferito nel verbale citato, preciso che nel redigere il citato verbale ho esaminato la dichiarazione CE di conformità del 27/01/05 allegata alla produzione dell'avvocato Tortorelli in cui si riporta che il mezzo escavatore era abilitato alla movimentazione dei carichi sospesi. Vale a dire che aveva gli strumenti tecnici per l'aggancio dei carichi che io ho riscontrato. Preciso che il manuale d'uso dell'escavatore, alla pagina S 17 e S 22 (da me indicata a pagina 6 del verbale) evidenzia che il sollevamento carichi non è possibile qualora si lavori su terreni in pendenza e che l'escavatore non deve stare trasversalmente alla pendenza del terreno se superiore a 15 °. Posso dire di aver richiesto e ottenuto dal Comune planimetria del luogo dell'incidente, per verificare la pendenza. Sull'ingegnere posso Parte_3 dire di non aver contestato alcuna violazione in quanto egli aveva l'incarico di responsabile servizio prevenzione e protezione, figura che collabora con il datore di lavoro e che non è sanzionato dal DLGS 81/08 in materia di sicurezza. Dal POS non si evince che era previsto lo spostamento piante, ma solo la messa a dimora. Nel computo metrico e nel programma generale da me esaminato al momento della redazione del verbale di cui sopra, se non ricordo male, non era previsto lo spostamento di piante….”.
Fondamentale è altresì la relazione autoptica (vds. deposizione del medico legale che ha dichiarato: “….sono intervenuto sui luoghi dell'incidente mortale in Testimone_1 quanto chiamato dai Carabinieri su disposizione della Procura di Vallo della Lucania. Giunto sul luogo,
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ho constatato che il signor si trovava sotto un mezzo escavatore ribaltato. Ho potuto Persona_3 constatare che lo stesso fosse deceduto. Si dispose il trasferimento della salma presso il presidio Pt_7 ospedaliero di Vallo della Lucania, presso l'obitorio, ove ho provveduto ad effettuare l'esame autoptico. Il terreno dove si è verificato l'evento mortale era scosceso. Preciso che l'intero fondo era scosceso. Il cadavere del signor era stato sbalzato fuori dall'escavatore, per cui non so se avesse la cintura di sicurezza. Persona_3
Per il resto confermo quanto dichiarato nella relazione tecnica depositata dalla Procura di Vallo della Lucania….”).
Meramente valutativo è il complesso delle altre dichiarazioni acquisite. Così : “…Lavoro per la ditta di Pizza Egidio Sud Appalti, svolgendo le mansioni di Parte_3 manovratore di macchine movimento terra. Non ero presente nel posto nel giorno in cui si è verificato l'incidente in cui è deceduto in quanto lavoravo a Cava de Tirreni. Ho saputo Persona_3 dell'incidente in quanto quel giorno siamo stati avvertiti e siamo rientrati in casa….”; NN OR:
“…in ordine ai lavori aventi ad oggetto adeguamento e trattamento delle reti fognarie e realizzazione di un impianto di depurazione alla frazione Ostigliano del Comune di Perito, sono stato e sono in associazione temporanea con l'ingegnere a partire dal giugno 2010, corresponsabile della sicurezza Testimone_3 in fase di esecuzione e direttore dei lavori. Il fondo interessato dall'impianto di depurazione presenta una pendenza più o meno omogenea, non accentuata. Sicuramente non ho redatto il progetto, ma lo conosco perché ho lavorato all'esecuzione dei lavori. Il progetto prevedeva solo lo scavo ed il livellamento dell'area e ciò comporta l'abbattimento delle piante. Il progetto non prevedeva l'estirpazione delle piante con finalità di reimpiantare le stesse, anche se nel progetto è prevista la piantumazione di nuove piante. Questa fase di lavorazione non è ancora iniziata….”; LA AN: “…Ho redatto il progetto esecutivo cantierabile per lavori di impianto di depurazione rete idrica e fognaria nel Comune di Perito, frazione Ostigliano. Non c'erano strapiombi e non c'era una pendenza elevata e non posso dire percentuali di pendenza e dai rilievi eseguiti in occasione dell'incarico conferitomi non mi risulta che ci fosse una pendenza particolarmente significativa e mi riferisco al luogo teatro dell'incidente. Non è stato mai previsto nel piano di sicurezza e coordinamento detto PSC, lo sradicamento delle piante esistenti e la ripiantumazione delle stesse in altra zona dello stesso fondo. Anzi, non era proprio previsto. Preciso che le piante di ulivo che venivano spostate dovevano essere frantumate e smaltite e portate alla discarica. Si, avevamo nel progetto previsto che dopo il completamento dei lavori venissero piantumate delle piante di altezza non superiore a 2 metri di tipo ornamentale, di modeste dimensioni e tanto per l'impatto ambientale…”; : Testimone_4
“….ero dipendente della convenuta società Sud Appalti all'epoca dei fatti di causa. Conoscevo il
[...]
e so dell'incidente occorsogli, tuttavia non ero presente all'incidente. Ricordo di essere stato Persona_3 sentito da un ufficio di Vallo. Il era conduttore macchine operatrici, movimento terra. Il giorno Persona_3 dell'incidente ero in Cava dei Tirreni su un altro cantiere….”; NC CR: “…Sono escavatorista. All'epoca dei fatti di causa ero dipendente della ditta Sud Appalti di Pizza Egidio. In ordine alla circostanza numero 1 della memoria 183 c.p.c. di parte convenuta depositata il 16/04/2012, Parte_3 posso riferire che è vero.
In ordine alla circostanza numero 2 confermo che è vera.
In ordine alla circostanza numero 3 confermo che è vera.
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In ordine alla circostanza numero 4 confermo che è vera.
In ordine alla circostanza numero 5 posso riferire che non ho assistito personalmente al sinistro mortale, ma sono intervenuto dopo l'accaduto perché mi ha chiamato il signor titolare della Sud Appalti CP_1
e sul posto, per quanto mi era concesso, ho anche collaborato con i vigili del fuoco per consentire il recupero della salma.
In ordine alla circostanza numero 6, confermo, ma preciso che l'accaduto mi è stato riferito sul posto quando sono giunto, in quanto non ho assistito all'incidente. Preciso che il punto del terreno dove si è verificato il sinistro aveva una pendenza più che regolare;
in ordine alla circostanze numero 7, 9 e 10 preciso che ho appreso dette circostanze sul luogo in quanto non ero presente al sinistro.
In ordine alla circostanza numero 11 posso riferire che il signor era munito di tutti i dispositivi Persona_3 di protezione al momento del sinistro.
In ordine alla circostanza numero 12, posso riferire solamente che quando sono giunto sul posto lo sportello dell'escavatore era aperto, non avendo assistito all'incidente non posso dire altro.
Confermo quanto alla circostanza numero 15….”; FE NN: “…Circa il capo 1 della memoria ex articolo 183, secondo termine, del convenuto : si è vero, precisando di essere stato Parte_3 all'epoca dipendente della L'ingegnere era il responsabile della sicurezza. Parte_8 Parte_3
Personalmente ho partecipato anche io ai corsi per la sicurezza.
Circa il capo 2 preciso che solitamente l'ing. si occupa di verificare i dispositivi. Ma non ero Parte_3 presente il giorno del sinistro, quindi non so se quel giorno l'ing. avesse verificato i dispositivi. Parte_3
In ogni caso, sono al corrente che l'ing. faceva dei rapporti semestrali di consegna dei dispositivi Parte_3 di sicurezza ai dipendenti.
Sul capo 3, il teste riferisce: è vero, ma non so riferire cosa sia accaduto in merito al giorno del sinistro.
Circa il capo 4 risponde che l'ing. il giorno del sinistro, che era venerdì Santo, si trovava in Parte_3 permesso per partecipare ad alcuni riti religiosi in varie parrocchie del EN. Anche io ero in permesso. Il permesso lo ha autorizzato il titolare delle impresa CP_1
Circa il capo 16 risponde: non è vero;
conosco la circostanza in quanto sono io il direttore tecnico dell'impresa. So di sicuro che quel giorno non è stato ordinato alcun lavoro sul terreno vicino di spiantonamento e messa a dimora di piante di ulivo. Io stesso so che quel giorno il cantiere era chiuso, mentre successivamente ho appreso dei tragici eventi che hanno interessato il . Il cantiere era in fase di
Persona_3 allestimento quel giorno e tutti gli operai potevano accedervi. So che si è recato sul cantiere, per
Persona_3 quello che ne so, di sua iniziativa, per recuperare dei giorni di lavoro che aveva in arretrato. Non so se quel giorno il avesse comunicato questa sua intenzione a qualche dirigente dell'impresa; a me
Persona_3 personalmente non ha comunicato nulla. So che in quel tempo si occupava della gestione del personale il Rag. , mentre le ferie venivano autorizzate dal titolare Sono al corrente della Parte_9 CP_1 circostanza che il doveva recuperare giorni arretrati per aver io parlato di ciò con
Persona_3 Parte_9
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prima e dopo i fatti. Il fatto che si sia recato quel giorno al lavoro volontariamente è una mia Persona_3 deduzione, non me lo ha riferito nessuno….”.
Da una disamina di tali dichiarazioni alcun elemento può trarsi ai fini della ricostruzione del fatto e della decisione del presente procedimento.
Come già si è premesso la tesi dei convenuti è che il progetto esecutivo dell'opera da realizzare prevedeva il solo abbattimento delle piante;
che «l'espianto degli alberi non era previsto dal capitolato speciale d'appalto né dal computo metrico allegato al progetto né tantomeno dal piano di sicurezza e coordinamento e nemmeno dal piano operativo di sicurezza»; che, pertanto, Parte_10
di sua iniziativa avrebbe eseguito l'espianto dell'ulivo, utilizzando impropriamente
[...]
l'escavatore.
Parimenti si è già detto che tale ricostruzione si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni dell'unico teste oculare, cioè che, nel corso del presente giudizio ha Persona_6 dichiarato: “…Nel 2010 lavoravo come dipendente presso la con mansioni di autista. Ero CP_1 personalmente presente il 02/04/2010 sul luogo del sinistro allorquando si verificò l'incidente mortale ai danni di Eravamo lì solo io e il . Non c'era più nessuno. Il giorno Persona_3 Persona_3
02/04/2010 era un giorno lavorativo. Quindi io e il eravamo intenti a pulire il cantiere. Il Persona_3
era escavatorista. Quel giorno il proprietario o il colono del terreno espropriato per i lavori, Persona_3 non ricordo bene, né ricordo il nome di questa persona, ci chiese la cortesia di spiantare e spostare gli alberi d'ulivo che erano nell'area interessata dal cantiere per ripiantarle nell'area non espropriata, sempre di sua proprietà. Il e io accettammo per quieto vivere e ci organizzammo in questo modo. Il Persona_3 Per_3
operava sullo scavatore, utilizzando la benna per scavare attorno alle radici per poi alzare l'albero
[...] con la fascia appoggiata dietro la benna dell'escavatore (che esce di serie con l'escavatore) io invece operavo da terra. Io invece da terra salivo sul fusto di ciascuna pianta per tagliare i rami, agevolando il lavoro. Mentre, dunque, era intento a trasportare, con lo escavatore e con la fascia di cui ho parlato, Persona_3 uno degli alberi di ulivo che avevamo spiantato, lo scavatore si è improvvisamente ribaltato finendo per schiacciare il . Appena accortomi dici ciò che era accaduto, ho subito chiamato il 118 e i soccorsi. Persona_3
Voglio precisare che l'intento nostro e del proprietario/colono di quel giorno era spiantare le piante e ricollocarle perché altrimenti dette piante erano destinate alla distruzione mediante taglio orizzontale alla base del tronco. I titolari della ditta presso cui lavoravo mi avevano ordinato di pulire il terreno interessato dai lavori. Proprio per evitare che le piante di ulivo di cui ho parlato fossero demolite, quindi uccise, accettammo la richiesta del proprietario/colono di salvarle, espiantandole e trasferendole altrove. Non ricordo se quel giorno, al momento del sinistro, il utilizzasse le cinture di sicurezza. Ricordo che lo
Persona_3 sportello dell'escavatore utilizzato dal quel giorno era munito di cabina con sportello, ma non
Persona_3 ricordo se detto sportello era aperto o chiuso. Ricordo che quella mattina eravamo lì io e per
Persona_3 eseguire il piacere di cui ho parlato al proprietario/colono. Piacere che ci era stato dallo stesso richiesto nei giorni antecedenti al 02/04/2010. Il aveva le chiavi dello scavatore, mentre io quelle del
Persona_3 camion per metterlo in moto. Quel giorno io e il non avvisammo nessuno dei dirigenti
Persona_3 dell'impresa della nostra presenza sul cantiere. Ricordo che il terreno in questione aveva Parte_8 una pendenza non molto rilevante in quanto anche lo scavatore gommato riusciva a salirci. Ricordo che
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subito dopo il sinistro, l'escavatore si è ribaltato dal lato della cabina facendola finire al di sotto. Il Per_3
si vedeva solo in parte, tanto che non riuscii a liberarlo dall'escavatore. non indossava
[...] Persona_3 il casco, ma ci hanno insegnato al corso che abbiamo seguito che non doveva indossarlo quando era alla guida dello scavatore. Sono stato sentito sul posto nell'immediatezza dei fatti, non ricordo chi era e come si chiamava il proprietario/colono che ci chiese di spostare le piante di ulivo. La ditta presso cui lavoravo ci ha sempre pagato a tariffa. Non ricordo se ho subito un procedimento disciplinare dal titolare di lavori per i fatti del 02/04/2010….”.
Ebbene, anche alla luce del supplemento istruttorio svolto, tali dichiarazioni non possono essere ritenute determinanti, anche perché non collimanti con gli elementi obiettivi cui si è fatto cenno in precedenza. Non vi è tuttavia prova della falsità di tali propalazioni, ma neppure può escludersi che le stesse siano state in qualche modo concordate per far ricadere la responsabilità esclusiva sulla condotta della vittima ( ha reso Per_6 dichiarazioni ai CC alle ore 12,55; la telefonata al 112 è pervenuta alle ore 9,50 dello stesso giorno;
in tali s.i.t. non ha fatto cenno alla richiesta del . Per_6 Tes_5
Le dichiarazioni del , invero, sono in contrasto con quelle di che Per_6 Testimone_5 ha dichiarato: “….la mattina dei fatti che la S.V. mi dice essere il 02/04/2010, io non c'ero. Il proprietario del luogo ove è successa la disgrazia è un mio confinante e si chiama Il Persona_11 giorno prima, cioè il giovedì, mi disse che mi dovevo far trovare il giorno seguente sul Persona_3 terreno in quanto sarebbe venuto un ingegnere da Salerno e la mia presenza era indispensabile perché io conosco bene i confini e avrei avuto il compito di aiutare l'ingegnere. L'appuntamento era alle 09:40 del giorno seguente. Soltanto io aspettai quel giorno fino alle 10, ma l'ingegnere non venne e me ne andai. Poi, un paio di giorni dopo, fui contattato da un amico, tale che non abita nei luoghi di causa e mi Per_12 chiese “hai visto che è successo?” Io risposi che non sapevo niente, è la moglie aggiunse che erano passati i mezzi delle forze dell'ordine ed ambulanze, senza specificare altro. Comunque io, dopo circa 15 minuti, tornai nel mio terreno ed appresi quanto era occorso. Escludo nella maniera più categorica che fui io ad incaricare e l'altro operaio di fare dei lavori per me in ordine agli alberi da Per_3 Persona_6 sradicare, in quanto tra l'altro io non avevo alcun interesse non tratto i vari alberi presenti sul fondo del vicino. La S.V. mi dà lettura di parte della relazione, ove è indicato che è stato a dire che io detti Per_6
a lui ed a l'incarico in ordine agli alberi ed io le rispondo che lo escludo categoricamente. L'Ufficio Per_3 dà atto che si è fatto riferimento alla sentenza penale in atti. Io, e li ho conosciuti in Per_3 Per_6 occasione dei lavori svolti per conto di Sud Appalti, io ho ricevuto un indennizzo per l'esproprio e per l'occupazione temporanea da una ditta subentrata in seguito a Sud Appalti, ma non ricordo il nome, mi sembra di Polla. A domanda della difesa: Non era assolutamente mia intenzione procedere alla raccolta delle olive nel fondo del vicino, perché già ne ho troppe. Tra il fondo e il punto ove si è verificato il disastro dista circa 15 m. Sul mio fondo sono state spiantate alcune piante di olivo, ma ciò è avvenuto prima della disgrazia. Almeno un mese prima. A domanda della difesa di parte attrice: quando sono arrivato sul luogo, l'area era recintata dal nastro che pone la P.G. ed io ho visto l'escavatrice caduta ad una distanza di circa 40 m. Qualche giorno fa mi ha telefonato la signora che mi ha detto se ci potevamo vedere. Ci siamo Pt_1
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visti fuori l'ospedale nel bar del figlio. La mi ha detto che sarei stato io ad ordinare i lavori al Pt_1 marito, ma io ho risposto che non era così. A domanda dell'avvocato Cafaro risponde: ho chiamato due volte al suo studio, ma lei non mi ha mai risposto….”; nel successivo confronto: “….tra i testi e : “….Si dà atto che sono presenti già in atti generalizzato e Tes_5 Per_6 Testimone_5 Per_6
. Il Giudice, preliminarmente, dà lettura a delle dichiarazioni rese all'udienza del
[...] Testimone_5
28/02/2023 e a delle dichiarazioni rese all'udienza del 12/04/2018. dichiara Persona_6 Tes_5 di confermare integralmente le dichiarazioni già rese. conferma integralmente le dichiarazioni rese Per_6
e dichiara di riconoscere in colui che l'Ufficio gli indica come nella persona che gli diede Testimone_5
l'incarico di espiantare le piante. Il Giudice a questo punto pone a confronto i due testi, rilevata la diversità delle dichiarazioni in un punto decisivo della controversia e le parti rimangono sulle loro posizioni.
Non è vero che io chiesi ad e all'altro operaio la cortesia di espiantare le piante e mi riporto Tes_5 Per_6 alle dichiarazioni già rese.
Ribadisco di aver detto la verità, o il giorno prima o qualche giorno prima, ci chiese di Per_6 Tes_5 espiantare gli alberi di ulivo e noi non comunicammo la richiesta di lavoro in quanto si trattava di lavori semplici che non richiedono autorizzazioni.
A domanda della difesa di dichiara: In ordine a questi lavori non ho spiantato alberi Parte_3 Per_6 per nessun altro proprietario. Per noi era più semplice non espiantare le piante.
A domanda della difesa di parte attrice, risponde: Ribadisco che non chiedemmo alcuna Per_6 autorizzazione al datore di lavoro per spiantare le piante, ma stavamo pulendo il terreno.
La mattina del fatto, prima delle 10, effettivamente mi sono recato sul terreno e ho visto i due Tes_5 operai. Inoltre ricordo che era nervoso perché era venerdì Santo. Persona_3
Cafasso: È vero che negli anni precedenti non aveva lavorato il venerdì Santo ed era un po' Persona_3 contrariato perché non poteva partecipare alla cerimonia della congrega e mandò il figlio. Tuttavia non consento al di parlare di una persona morta. Tes_5
A domanda dell'avvocato Maldonato, difensore di risponde: E' vero che non sono CP_2 Tes_5 né proprietario né colono del terreno ove si è verificato il fatto, ma io ogni tanto mi sono recato per guardare. A domanda dell'Ufficio: controllavo che gli operai non andassero al di fuori dei terreni per i quali era stato dato l'esproprio. A domanda della difesa di è vero che non avevo titolo, ma ero cordiale ed ospitale CP_2 con gli operai a titolo di cortesia e peraltro lavoravano anche nella mia proprietà. Tengo a precisare che il caffè agli operai lo portavo solo in occasione dei lavori sulla mia proprietà e non anche allorquando lavoravano sul terreno in cui si è verificato il fatto.
Non è vero. Per_6
A domanda della difesa di parte attrice, risponde: Assolutamente no, non ho detto di spiantare le Tes_5 piante e di piantarle in un altro terreno….”.
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Tale essendo il contenuto delle dichiarazioni, va detto che non sono stati acquisiti elementi – né diversamente possono acquisirsi – per concludere quale delle dichiarazioni corrisponda a verità; ma, a ben vedere, per quanto si è premesso, esse sono irrilevanti ai fini del presente procedimento, in considerazione degli elementi obiettivi agli atti di causa.
Invero, dalla documentazione anche fotografica acquisita, innanzi tutto si ricava che il luogo del sinistro è privo di alberi, essendo già pienamente attivo il cantiere (le foto ritraggono l'albero appena espiantato legato con una cinghia ad un anello della benna dell'escavatore); che il terreno è scosceso e presenta, all'evidenza, una pendenza (che senza alcun dubbio è stata la causa principale del ribaltamento dell'escavatore di cui si tratta;
nella nota dell' di Salerno del 19.11.2010 si legge: “….è plausibile presumere che, al momento del ribaltamento, la macchina si stesse spostando perpedicolarmente al naturale declivio del terreno con una pianta di ulivo agganciata alla benna per mezzo di una cinghia. La situazione di precario equilibrio assunta dall'escavatore, a causa del braccio completamente esteso, aggravata dal movimento in direzione perpendicolare al naturale declivio del terreno e dalle oscillazioni della pianta, in occasione della rottura della stessa, degenerava concludendosi nella destabilizzazione del mezzo. Il conseguente ribaltamento del mezzo causava lo schiacciamento del conducente….”); non emerge dagli atti che la vittima abbia proceduto a sradicare la pianta di ulivo effigiata nelle foto e che abbia tentato, al contempo, di spostarla in altro luogo (dal sopralluogo emerge, invero, esclusivamente, che per effetto dello sradicamento della pianta il mezzo meccanico si è rovesciato, senza alcun dubbio per la pendenza del terreno); per l'espianto degli alberi non risulta messo a disposizione altro mezzo meccanico – dai responsabili della ditta - motosega, gru, o autogru, o altro.
Le parti convenute hanno ribadito che il capitolato di appalto non prevedeva l'espianto degli alberi di ulivo, bensì solo la loro eliminazione e che la richiesta di sradicare le piante, onde poterle piantumare altrove, non era venuta dai responsabili della ditta appaltatrice.
Ritiene l'A.G. che la differenza tra “espianto” ed “eliminazione” non è stata affatto provata;
e, tra l'altro, l'abbattimento come sarebbe dovuto avvenire, con l'escavatore o con una motosega? Ed erano stati messi a disposizione degli operai la gru o l'autogru necessari per lo spostamento in altro luogo (dove?) degli alberi una volta abbattuti?
Parti convenute affermano, tra l'altro: “….Nella sua relazione, del resto, il geom. CP_7 sottolinea – a riprova dell'incauta scelta del mezzo meccanico affidato agli operai – che nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (cd. PSC), predisposto dal datore di lavoro, era stato previsto invece che, per il sollevamento carichi, si sarebbe dovuta utilizzare una gru o un'autogru….”; ebbene, anche sotto tale aspetto, valgono le stesse considerazioni già svolte (peraltro nella sopracitata relazione dell' di Salerno proprio alla gru si fa riferimento che, si ribadisce, è assente sul luogo del sinistro).
Tra l'altro, i convenuti hanno affermato: “….Infatti l'espianto degli alberi non era previsto dal capitolato speciale d'appalto né dal computo metrico allegato al progetto né tantomeno dal piano di sicurezza e coordinamento e nemmeno dal piano operativo di sicurezza (documentazione questa che viene esibita
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dall'altro convenuto ing. e della quale l'ing. dichiara di volersene avvalere) ed il sig. Parte_3 Pt_4 si è presentato senza alcun preavviso sul cantiere ed, in assenza dei Responsabili Persona_3 dell'azienda e senza alcuna comunicazione al datore di lavoro ed ai dirigenti tecnici, ha eseguito arbitrariamente e di sua iniziativa una lavorazione (l'espianto dell'albero al posto del suo abbattimento) che non gli era stata ordinata di eseguire e del tutto inusuale alle attività del cantiere, tanto è vero che nei giorni precedenti tali attività non erano mai state eseguite. Va precisato che l'attività di messa a dimora di piante, evidenziata a pag. 131 del PSC ed a pag. 2 e 27 del POSS, datati rispettivamente 29 dic. 2009 e 15 marzo 2010, è tutt'altra cosa e si riferisce alla sistemazione finale, di piante nuove e non di quelle esistenti in loco che andavano abbattute, dell'intera area di depurazione al fine di mitigare l'impatto ambientale dei manufatti sull'ambiente circostante. A ciò devesi aggiungere che il sig. Persona_3 pur essendo munito del casco, delle scarpe antinfortunistiche e della tuta da lavoro, volontariamente e di sua iniziativa non indossava le cinture di sicurezza, violando le più elementari norme di diligenza, prudenza e perizia, peraltro richieste in maniera specifica alla figura di operaio specializzato, quale quella rivestita dal sig. . L'escavatore risultava regolarmente provvisto di cinture di sicurezza, che se Persona_3 fossero state indossate dal lavoratore, insieme alla chiusura della porta della cabina, sicuramente gli avrebbero salvato la vita, evitando che venisse sbalzato all'esterno. Le misure antinfortunistiche adottate erano adeguate alla tipologia dei lavori appaltati…Deve escludersi, in ogni caso, il concorso dei convenuti dal momento che il comportamento del lavoratore non era prevedibile e comunque non rientrava nelle sue mansioni introdursi abusivamente nel cantiere chiuso e disattendere il progetto di costruzione, procedendo a lavori non rientranti nell'oggetto dell'appalto. Inoltre, come documentato dall'altro convenuto CP_2
non si era dato avvio alcun tipo di lavoro, in quanto le aree allo stato non erano disponibili,
[...] proprio perché la ditta doveva attivare le procedure di esproprio e di occupazione, e di fatto quindi non era stato avviato alcun tipo di lavoro materiale. Il giorno dell'evento mortale il cantiere era chiuso (vedi deposizione tra l'altro del teste ….”. Tes_7
Che l'attività esecutiva non fosse ancora iniziata, peraltro, trova smentita nella chiara ed univoca presenza del cantiere (vds, rilevi dei CC e relazione sopra citata dell' ).
La realtà è che, applicando, come parametri di giudizio, criteri di tipo logico-deduttivi (gli unici in grado di consentire la corretta ricostruzione dei fatti), non vi è alcun dubbio che causa del decesso della vittima sono sia la messa a disposizione di mezzi meccanici insufficienti – e/o inidonei – al tipo di lavorazioni da eseguire, che le insufficienti direttive impartite dai responsabili della ditta appaltatrice (altre ricostruzioni, tra cui quella propugnata dai convenuti, sono, all'evidenza, prive di ogni logica e del tutto prive di riscontri obiettivi): e ciò, univocamente, fa emergere profili di responsabilità colposa omissiva per violazioni di norme antinfortunistiche;
la cui violazione ha, nella fattispecie, determinato l'evento; non aver ottemperato a tali norme – e la conseguente inosservanza della relativa posizione di garanzia assunta – è stata causa del decesso.
In ordine alla individualizzazione delle condotte l'istruttoria ha escluso profili di responsabilità a carico di nella sua qualità di R.U.P.; l'evento, invero – ed è CP_2 ampiamente provato – si è verificato per esclusiva responsabilità della società appaltatrice
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e dei tecnici addetti, ognuno per le mansioni di competenza: in particolare , Parte_4 quale direttore responsabile del cantiere e quale responsabile della Parte_3 sicurezza.
Circa la liquidazione del danno, va detto che in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 16/02/2023, n. 4980) mentre nel caso di specie anzitutto non risulta la prova che abbia autonomamente deciso di intraprendere le lavorazioni di cui trattasi, considerato, altresì, che il dedotto mancato uso del caschetto protettivo non esonererebbe dalla responsabilità, alla luce dei principi sopra ricordati.
Ciò premesso, merita accoglimento la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale consistente nella sofferenza morale patita dagli attori per la morte del congiunto, e nella perdita del rapporto parentale e conseguente lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che ordinariamente caratterizza la vita familiare.
Tale danno può ritenersi provato in via presuntiva e in base all'id quod plerumque accidit, in ragione dello stretto vincolo di parentela che legava gli attori alla vittima primaria (cfr., tra le altre, Cass. 5452/20, 25541/22), non emergendo dagli atti la ricorrenza di situazioni idonee a compromettere l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (cfr. Cass. 9231/13).
Ai fini della monetizzazione del pregiudizio devono essere applicati i criteri trasfusi nelle tabelle predisposte presso il Tribunale di Milano, e, in particolare, in quelle pubblicate nel 2024, elaborate, in coerenza con i principi di diritto enunciati dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 10579/21, 20292/22), in base al sistema c.d. a punti.
Tra le tante, infatti, “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le
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quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (Cass. 26300/2021).
Tenendosi, dunque, conto del legame di parentela (rispettivamente, moglie convivente ed i due figli), dell'età della vittima al momento del fatto (45 anni) dell'età dei congiunti superstiti al momento del fatto (rispettivamente, 43 anni la moglie, 11 anni il figlio , Per_1
17 anni il figlio ), dell'attualità della convivenza con la vittima al momento Pt_2 dell'evento (circostanza affermata negli scritti difensivi e non contestata); che non si evince l'assenza di altri parenti conviventi;
il danno da perdita del rapporto parentale può essere così quantificato.
Per (moglie convivente) muovendo dal valore del punto di 3.911,00, Parte_1 tenuto conto dell'età della vittima primaria al momento del decesso (45 anni, equivalente a 20 punti), dell'età di lei alla stessa data (43 anni, equivalente a 20 punti), dell'attualità della convivenza al momento dell'evento infausto (equivalente a 16 punti), dell'esistenza di numero tre familiari superstiti (equivalente a 9 punti), considerato il tenore delle deduzioni in ordine all'intensità del rapporto, tali da consentire l'attribuzione del punteggio di 15 previsto dal par. E) delle dette Tabelle, si ritiene equo liquidare la somma complessiva di € 312.880,00 (€ 3.911,00 x 65 punti), all'attualità.
Per (figlio convivente) muovendo dal valore del punto di 3.911,00, Persona_1 tenuto conto dell'età della vittima primaria al momento del decesso (45 anni, equivalente a 20 punti), dell'età della medesima vittima secondaria alla stessa data (11 anni, equivalente a 26 punti), dell'attualità della convivenza al momento dell'evento infausto (equivalente a 16 punti), dell'esistenza di numero tre familiari superstiti (equivalente a 9 punti), considerato il tenore delle deduzioni in ordine all'intensità del rapporto, tali da consentire l'attribuzione del punteggio di 15 previsto dal par. E) delle dette Tabelle, si ritiene equo liquidare la somma complessiva di € 336.346,00 (€ 3.911,00 x 71 punti).
Per (figlio convivente) muovendo dal valore del punto di Parte_2
3.911,00, tenuto conto dell'età della vittima primaria al momento del decesso (45 anni, equivalente a 20 punti), dell'età della medesima vittima secondaria alla stessa data (17 anni, equivalente a 26 punti), dell'attualità della convivenza al momento dell'evento infausto (equivalente a 16 punti), dell'esistenza di numero tre familiari superstiti (equivalente a 9 punti), considerato il tenore delle deduzioni in ordine all'intensità del rapporto, tali da consentire l'attribuzione del punteggio di 15 previsto dal par. E) delle dette Tabelle, si ritiene equo liquidare la somma complessiva di € 336.346,00 (€ 3.911,00 x 71 punti).
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Non può trovare accoglimento la domanda volta all'accertamento del danno biologico invocato dagli attori, atteso che dall'istruttoria non è emerso che gli attori abbiano necessitato di costante supporto psicoterapico o psichiatrico, né tanto meno di mirata terapia farmacologica. Una valutazione globale della vicenda consente di ritenere che il trauma rappresentato dal decesso del prossimo congiunto non abbia causato un danno psichico inquadrabile come un'infermità mentale caratterizzata da una modificazione qualitativa e quantitativa delle componenti primarie psichiche. I fatti per cui è causa, quindi, non hanno causato dei postumi a carattere permanente, da ritenersi stabilizzati e non suscettibili di miglioramento. In buona sostanza, quindi, dalla dalle difese profuse da parte attrice non risulta che gli stessi abbiano ad esempio necessitato di costante supporto psicoterapico o psichiatrico, né tanto meno di mirata terapia farmacologica.
Parimenti, non può trovare accoglimento la domanda di liquidazione autonoma del danno morale, atteso che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale - non altrimenti specificato -, del danno biologico e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita, e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente ristorato (Corte di Cassazione, sentenza n. 25351 del 17/12/2015).
Quanto al danno patrimoniale, premesso che non è risultata la prova, peraltro neanche richiesta in modo circostanziato, in ordine al fatto che contribuiva ai bisogni della famiglia con il proprio lavoro, nulla può liquidarsi per assenza di prova.
In definitiva, dunque, devono essere condannati al pagamento della complessiva somma di € 985.572,00 in favore di parte attrice, nelle quote sopra specificate a titolo di danno non patrimoniale.
Le somme indicate vengono liquidate all'attualità e su essa, trattandosi di debito di valore, dovranno essere calcolati gli interessi sulla somma devalutata all'epoca del fatto (02/04/2010) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U. 17.02.1995, n. 1712). Successivamente alla pubblicazione e fino all'effettivo soddisfo, decorreranno invece gli interessi al tasso legale.
Vanno, a questo punto, esaminate le domande di garanzia formulate dai convenuti
, e Controparte_1 Parte_4 CP_1
Parte_3
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Pienamente condivisibili sono le deduzioni di parte convenuta secondo cui: “…Il premio della polizza in questione, contratta dalla nel suo interesse e nell'interesse anche del suo CP_1 titolare e quadri dirigente, è determinato, anche all'epoca dell'incidente mortale per cui si controverte, una parte in misura fissa ed una parte in misura variabile pari al 2,50 per mille in relazione alla differenza del fatturato relativo all'anno al quale si riferisce la regolazione del premio. La polizza ha, come parametro sul quale calcolare il premio, il fatturato preventivato pari ad €uro 3.000.000,00, sul quale si calcola il 2,40 per mille. Sulla differenza in più di tale fatturato preventivato si regola il premio. Nel caso di specie per l'anno 2010, anno dell'accadimento del sinistro, sul fatturato preventiva la ha pagato CP_1 il premio in misura fissa, per il periodo 16 nov. 2009 – 16 maggio 2010 per € bonifico del 4 dic. 2009 ed ha regolato lo stesso premio (per il periodo 16 nov. 2009 – 16 nov. 2010) con bonifico di
€. 2.292,49 del 10 dic. 2010, cioè nel pieno rispetto dei termini contrattuali, cioè il 2,50 per mille sull'eccedenza di €uro 917.000,00 del fatturato preventivo di €uro 3.000.000,00, dal momento che, per l'anno 2010, il fatturato complessivo della è stato di €uro 3.917.000,00. All'uopo si CP_1 depositano in copia i seguenti documenti: quieta ento del premio dal 16.11.2009 al 16.5.2010 per €. 3.708,01; copia bonifico MPS del 4.12.2009 di €. 3.708,01 C.R.O. n. 18017627607; quietanza di pagamento del premio dal 16.5.2010 al 16.11.2010 per €. 3.708,01; copia bonifico MPS del 3.6.20109 di €. 3.708,01 C.R.O. n.17069389609; quietanza di appendice del regolamento del premio del 25.11.2010; denuncia della all' di consuntivo per regolazione del CP_1 CP_3 premio del 22 nov. 2010; copia bonifico del MPS del 10.12.2010 di €uro 2292,49 C.R.O. n. 18891199701. Duplice obbligo della terza chiamata in causa. Con la stessa polizza l' CP_3 assicura, nei confronti dei terzi, da ritenersi tali anche i dipendenti, la responsabilità civile d la responsabilità civile personale del titolare e dei dirigenti o dipendenti dell'assicurato, per cui il massimale di €uro 350.000,00 indicato dalla terza chiamata in causa. Infatti l , nel caso che la CP_3 domanda attrice fosse accolta, è tenuta, in forza del fatto che ha assicurato sicurato, a tenere indenne la e, quindi, a pagare somme sino al massimale di €uro 750.000,00 per ogni persona CP_1 da conside ra cui gli operai, ed è tenuta, in forza del fatto che assicura la R.C. del titolare, dei dirigenti e dei dipendenti dell'assicurato, a tenere indenni il titolare, i dirigenti ed i dipendenti della e,quindi, a pagare somme sino al massimale di €uro 350.000,00; con la conseguenza che il CP_1 dell'assicurazione è di €uro 750.000,00 se fosse ritenuta solo la di €uro CP_1
350.000,00 se fossero ritenuti responsabili solo il suo titolare o i suoi dirigenti, di € 00,00 se fossero ritenuti responsabili quest'ultimi e la ”. CP_12
Ne segue che deve essere disposta la condanna di , a tenere indenne Controparte_3
, , e Controparte_1 CP_1 Parte_4
di quanto dagli stessi dovuto agli attori, a titolo di capitale, interessi Parte_3
e spese processuali.
Sulle spese liquidate - in applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modif - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della
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controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Carmine Esposito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , in proprio e nella qualità di esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sul figlio e da Persona_1 Parte_2
, nei confronti di
[...] Controparte_2 Parte_3
, COMUNE Parte_4 in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda nei confronti di e di COMUNE DI PERITO, Controparte_2 in persona del legale rappresentante
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la responsabilità di
, e di Parte_3 Parte_4 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante, in relazione al decesso di
[...] Persona_3
condanna i predetti convenuti, in solido tra di loro, a pagare,
[...]
, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale Parte_1
e di , a titolo di Persona_1 Parte_2 risarcimento del danno iure proprio, l'importo di euro € 312.880,00 a favore di Pt_1
, di € 336.346,00 a favore di e di € 3
[...] Persona_1
, ol ll'art. 1284 co. 1 c.c., Parte_2 da calcol porti previamente devalutati secondo indici Istat al 02/04/2010 ed anno per anno rivalutati sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre i successivi interessi legali, sul totale della sorta capitale rivalutata e degli interessi a quella data maturati, dalla data della pubblicazione e sino al soddisfo;
- accoglie la domanda di manleva e, per l'effetto, condanna in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenn , Parte_3
e di quanto dagli Parte_4 Controparte_1 att i, in forza della presente sentenza;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in Controparte_3 favore di parte attrice delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente, per spese e compensi, in € 16.000,00, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al difensore antistatario, avv. CAFARO LUIGI.
Vallo Lucania. 9/2/2025 Il Giudice
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