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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 18/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1005/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore
Dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1005 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Sestu nello studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Anna Lisa Carta, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrente contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Oristano nello CP_1 C.F._2 studio dell'avv. Antonella Mugheddu, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, resistente con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dell'08.12.2024, ha adito il Tribunale per ottenere la pronuncia di Parte_1
separazione dal marito (con addebito a quest'ultimo, responsabile del fallimento CP_1 dell'unione coniugale in quanto autore, ai suoi danni, di condotte di maltrattamento, sanzionate penalmente con sentenza del 31.10.2024 resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. civ.) e, decorsi i
1 termini di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato il 28.10.1989 in Arborea con rito concordatario.
2. Con comparsa del 13.03.2025, si è costituito in giudizio , il quale non si è CP_1 opposto all'accoglimento delle domande di separazione e divorzio proposte dalla ricorrente ma ha contestato la ricorrenza dei presupposti per la pronuncia di addebito, chiedendo il rigetto della relativa domanda.
3. All'udienza del 17.03.2025, le parti, comparse insieme ai rispettivi avvocati, hanno confermato l'impossibilità di una riconciliazione. La ricorrente ha, inoltre, rinunciato alla domanda Parte_1
di addebito al coniuge della separazione.
La causa, non necessitante di ulteriore istruzione in mancanza di domande su questioni economiche, è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione alla stessa udienza.
§§§
4. Emerge dagli atti di causa, ed è stato confermato dalle parti all'udienza del 17.03.2025, che non sussistono possibilità di riconciliazione fra i coniugi, i quali hanno da tempo interrotto la convivenza in ragione del deterioramento del loro legame sentimentale, oramai non più suscettibile di recupero.
La domanda di separazione merita, dunque, accoglimento, potendo da tali circostanze dedursi il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
5. Il giudizio, che deve proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è rimesso sul ruolo del giudice istruttore con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a parziale definizione del giudizio,
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. ); CP_1 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Arborea di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 27 – Parte II – Serie A – anno 1989, le annotazioni di legge;
3) rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore con separata ordinanza.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 17.03.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tania Scanu
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore
Dott. Gabriele Bordiga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1005 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Sestu nello studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Anna Lisa Carta, che la difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, ricorrente contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Oristano nello CP_1 C.F._2 studio dell'avv. Antonella Mugheddu, che lo difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, resistente con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dell'08.12.2024, ha adito il Tribunale per ottenere la pronuncia di Parte_1
separazione dal marito (con addebito a quest'ultimo, responsabile del fallimento CP_1 dell'unione coniugale in quanto autore, ai suoi danni, di condotte di maltrattamento, sanzionate penalmente con sentenza del 31.10.2024 resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. civ.) e, decorsi i
1 termini di legge, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato il 28.10.1989 in Arborea con rito concordatario.
2. Con comparsa del 13.03.2025, si è costituito in giudizio , il quale non si è CP_1 opposto all'accoglimento delle domande di separazione e divorzio proposte dalla ricorrente ma ha contestato la ricorrenza dei presupposti per la pronuncia di addebito, chiedendo il rigetto della relativa domanda.
3. All'udienza del 17.03.2025, le parti, comparse insieme ai rispettivi avvocati, hanno confermato l'impossibilità di una riconciliazione. La ricorrente ha, inoltre, rinunciato alla domanda Parte_1
di addebito al coniuge della separazione.
La causa, non necessitante di ulteriore istruzione in mancanza di domande su questioni economiche, è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione alla stessa udienza.
§§§
4. Emerge dagli atti di causa, ed è stato confermato dalle parti all'udienza del 17.03.2025, che non sussistono possibilità di riconciliazione fra i coniugi, i quali hanno da tempo interrotto la convivenza in ragione del deterioramento del loro legame sentimentale, oramai non più suscettibile di recupero.
La domanda di separazione merita, dunque, accoglimento, potendo da tali circostanze dedursi il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis.
5. Il giudizio, che deve proseguire per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è rimesso sul ruolo del giudice istruttore con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, a parziale definizione del giudizio,
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
(c.f. ); CP_1 C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Arborea di eseguire, a margine dell'atto di matrimonio n. 27 – Parte II – Serie A – anno 1989, le annotazioni di legge;
3) rimette la causa sul ruolo del giudice istruttore con separata ordinanza.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 17.03.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Tania Scanu
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
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