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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/05/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2137/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da
Parte_1
con sede in Pojana Maggiore (Vi) (c.f. e p. iva n.
[...]
), in persona del presidente , difesa dagli P.IVA_1 Parte_2
avv.ti Paola Strada del foro di e Tommaso Fantuz del foro di Pt_1
Padova, domiciliata in presso lo studio dei difensori Pt_1
(appellante principale)
nei confronti di
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(c.f. ) e (c.f. C.F._2 CP_3
1
Gloria Formenti del foro di Verona, domiciliata in San Bonifacio (Vr), presso lo studio del primo difensore
(appellati e appellanti incidentali)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante principale:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria o diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata, giudicare come segue.
Nel merito, in via principale:
- si chiede che la Ecc.ma Corte di Appello adita, a parziale riforma della sentenza impugnata n. 713/2023 e pubblicata il 18/04/2023, emessa all'esito del procedimento civile n. 781/20 R.G., dichiarare legittime, valide ed efficaci, per l'intero importo garantito, le fideiussioni sottoscritte in data 22.03.2016 dai Sig.ri , CP_3 CP_1
e in favore della
[...] Controparte_2 [...]
. Controparte_4
In ogni caso:
- con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, compenso professionale, IVA e CPA di legge, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%.
In via istruttoria:
- si chiede alla cancelleria dell'adita Corte d'Appello di Venezia di acquisire dalla competente Cancelleria civile del Tribunale di Vicenza il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio n. 781/20 R.G..
- Con richiamo alla documentazione prodotta in atti.
2 per gli appellati e appellanti incidentali:
Per le ragioni sopra espresse, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, in via incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 713/2023 del Tribunale di Vicenza, dichiarare la nullità delle fideiussioni omnibus sottoscritte il 22.03.2016 dai Sig.ri CP_1
, e , nella parte eccedente la
[...] Controparte_2 CP_3
somma di € 57.000 (anziché € 76.000 indicato nella sentenza appellata).
In ogni caso: vittoria di spese, oltre al rimborso forfettario delle spese generali (15%) sull'importo delle competenze liquidate ai sensi del D.M.
147/2022, oltre IVA e CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 25 gennaio 2020, Controparte_1
e si opponevano al decreto n. 3166/2019 Controparte_2 CP_3
emesso dal Tribunale di Vicenza, con cui era loro ingiunto, in solido con la debitrice principale di pagare a Parte_3 [...]
la somma di Euro Controparte_5
129.368,87, oltre interessi e spese, di cui Euro 65.440,92 quale debito risultante dal saldo negativo del conto corrente n. 763984 ed Euro
63.927,95 quale debito residuo del mutuo stipulato il 4 ottobre 2016
(mutuo dell'importo di Euro 95.000 che avrebbe dovuto essere restituito in 72 rate mensili).
Gli opponenti eccepivano la nullità, per violazione delle norme antitrust, delle fideiussioni omnibus da loro rilasciate alla banca, l'erronea determinazione del saldo del conto corrente (in cui erano stati compiuti addebiti illegittimi per interessi e commissioni) e la nullità del mutuo, in quanto usurario.
3 e deducevano inoltre Controparte_1 Controparte_2 CP_3
che la banca si fosse comportata in mala fede sia durante l'esecuzione dei rapporti, sia recedendo dagli stessi, e chiedevano che il decreto ingiuntivo fosse revocato, con dichiarazione di nullità delle fideiussioni e condanna della banca al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la banca opposta, domandando il rigetto dell'opposizione.
La convenuta affermava che il mutuo non fosse usurario, negava che gli addebiti fossero illegittimi e di essersi comportata in mala fede.
Nel corso del giudizio era disposta ed espletata consulenza tecnica contabile.
Con sentenza n. 713/2023 depositata il 18 aprile 2023, il Tribunale di
Vicenza revocava il decreto ingiuntivo e condannava Controparte_1
e a corrispondere alla banca “la somma Controparte_2 CP_3
di Euro 24.173,20 oltre interessi dalla debenza al saldo”. Inoltre, il
Tribunale dichiarava la nullità parziale delle fideiussioni “per la parte eccedente l'importo garantito di Euro 76.000,00 ciascuna”. Le spese processuali erano interamente compensate, mentre il compenso del c.t.u. era posto a carico dell'opposta.
Il giudice recepiva il ricalcolo del saldo del conto compiuto dal consulente tecnico, il quale aveva altresì tenuto conto di pagamenti intervenuti in corso di causa. Il debito del mutuo veniva rideterminato, con applicazione degli interessi nella misura indicata dall'art. 117 t.u.b., poiché il consulente aveva “appurato l'applicazione del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi sul capitale erogato, pur in assenza di specifica ed espressa pattuizione”, il che costituiva “un profilo di indeterminatezza che viola il dovere di trasparenza imposto agli enti bancari dalla citata normativa di settore”.
4 Era esclusa la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, mentre era rilevata la violazione del d.m. 23 settembre 2005
(“Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”), in quanto i rapporti erano garantiti da fino al 60%, il che impediva di richiedere Controparte_6
fideiussioni per tale parte di debito, con conseguente nullità delle garanzie personali nella misura eccedente il valore di Euro 38.000 per il conto corrente affidato e il valore di Euro 38.000 per il rapporto di mutuo.
Infine, il giudice escludeva che la banca si fosse comportata in mala fede e riteneva che nessun danno fosse dimostrato.
Con atto di citazione notificato il 20 novembre 2023,
[...]
appellava la sentenza, Parte_1
lamentandosi della declaratoria di parziale nullità delle fideiussioni.
Secondo l'appellante non era precluso alla banca, che pur beneficiava della garanzia del Fondo pubblico, ottenere fideiussioni da persone fisiche.
La banca chiedeva che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, fosse dichiarata la validità, per l'intero importo garantito, delle fideiussioni sottoscritte il 22 marzo 2016 da e CP_3 Controparte_1
Controparte_2
Si costituivano in giudizio gli appellati, chiedendo il rigetto dell'appello principale, poiché le fideiussioni omnibus erano da qualificarsi come garanzie bancarie a tutti gli effetti, e perciò Parte_1
non avrebbe potuto richiederle relativamente
[...]
al debito già garantito da Controparte_6
5 e proponevano poi CP_3 Controparte_1 Controparte_2
appello incidentale, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle fideiussioni per la parte eccedente Euro 57.000 e non Euro
76.000. Infatti, il mutuo era garantito nella misura del 80% e non del
60%, come risultava da documenti prodotti in causa.
e chiedevano che, in CP_3 Controparte_1 Controparte_2
parziale riforma dell'impugnata sentenza, fosse dichiarata la nullità delle fideiussioni omnibus da loro sottoscritte il 22 marzo 2016 nella parte eccedente la somma di Euro 57.000.
Con ordinanza 8 marzo 2024, erano assegnati i termini previsti dall'art. 352 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 22 maggio 2025.
1. Si rileva, preliminarmente, che la sentenza n. 713/2023 pronunciata dal
Tribunale di Vicenza è divenuta definitiva sulla determinazione dell'ammontare del debito residuo del saldo negativo del conto corrente n. 763984 e del contratto di mutuo stipulato il 4 ottobre 2016.
La sentenza è altresì divenuta definitiva sul rigetto delle domande risarcitorie proposte da e CP_3 Controparte_1 CP_2
ed ancora sul rigetto dell'eccezione di nullità delle fideiussioni
[...]
per asserita violazione della normativa antitrust.
Infatti, su tutte le predette statuizioni non vi sono motivi d'impugnazione.
La controversia permane unicamente sulla decisione di nullità parziale delle fideiussioni per violazione, da parte della banca, del d.m. 23 settembre 2005 del Ministero delle . Controparte_7
L'appellante principale sostiene che, malgrado la garanzia ottenuta dal
Fondo pubblico, non le era precluso richiedere il rilascio di fideiussioni.
Gli appellanti incidentali sostengono che, relativamente al mutuo, aveva garantito l'80% del capitale e non il Controparte_6
6 60%, sicché la nullità doveva essere dichiarata per la parte eccedente
Euro 57.000, anziché Euro 76.000 come ritenuto dal Tribunale di
Vicenza.
2. Il d.m. 23 settembre 2005 del Ministero delle Attività Produttive regola l'amministrazione del fondo di garanzia e al punto 4.4 del suo Allegato prevede che “Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.
Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto
4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”.
Per “garanzia bancaria” non può che intendersi, secondo il significato inequivoco delle parole impiegate, garanzia rilasciata da una banca.
L'aggettivo “bancaria” qualifica, infatti, la natura della “garanzia” e non il soggetto che viene garantito. Le fideiussioni richieste dalla mutuante ai soci o amministratori della mutuataria sono senz'altro contratti bancari, in quanto conclusi con una banca, ma non possono qualificarsi “garanzie bancarie”.
La questione è già stata affrontata dalla Suprema Corte, la quale ha condivisibilmente affermato che “la lettera della norma secondaria invocata non comprende anche le garanzie personali, come sottolineato dal giudice di merito, e comunque, la violazione del precetto di cui del D.M. 20 giugno 2005, art. 2, comma 4, e del D.M. 23 settembre 2005,
a prescindere da ogni questione sull'idoneità della fonte normativa in esame ad incidere su rapporti fra i privati in ragione del suo rango, non
è sanzionato con la nullità della garanzia eventualmente prestata, di
7 talché non può configurarsi nullità dell'atto fideiussorio, ai sensi dell'art.
1418 c.c.” (Cass. civ. 29 dicembre 2023, n. 36513).
Ed invero solo la norma di legge e non anche la norma amministrativa, quale quella emanata dal Ministero Attività Produttive, può prevedere la nullità di un negozio giuridico, e comunque nella specie non è stata prevista.
In ogni caso, il mancato rispetto delle norme regolamentari può esplicare effetti esclusivamente sull'operatività della garanzia statale. Altrimenti detto, se vi fosse stata l'inosservanza del suddetto d.m., le conseguenze atterrebbero esclusivamente ai rapporti tra il gestore del Fondo di garanzia e . Parte_1 Parte_1
L'appello principale merita pertanto accoglimento.
3. La statuizione di validità delle fideiussioni comporta il rigetto dell'appello incidentale di e CP_3 Controparte_1 CP_2
con cui hanno domandato una maggiore estensione del giudizio
[...]
d'invalidità parziale delle medesime fideiussioni.
4. In conclusione, l'appello incidentale dev'essere respinto, mentre in accoglimento dell'appello principale deve dichiararsi la piena validità delle fideiussioni rilasciate da e CP_3 Controparte_1
Controparte_2
Le spese di giudizio sono interamente compensate, considerato che la questione esaminata in appello rimane marginale nella controversia già risolta dal Tribunale di Vicenza, e che il debito, al cui pagamenti i fideiussori sono stati condannati (con decisione divenuta sul punto definitiva), è ampiamente inferiore alle garanzie (anche nella misura in cui il Tribunale le aveva riconosciute valide).
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti incidentali
8 di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civile n. 2137/2023 r.g.a. promosso con atto di citazione da Parte_1
(appellante principale) nei confronti di e CP_3 Controparte_1
(appellati e appellanti incidentali), ogni contraria Controparte_2
domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accerta la piena validità delle fideiussioni rilasciate il 22 marzo 2016 da e CP_3 Controparte_1
a favore di Controparte_2 Parte_1
;
[...]
2) rigetta l'appello incidentale;
3) compensa le spese processuali anche del presente grado di giudizio;
4) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo agli appellanti incidentali di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 23 maggio 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
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