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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
Cinzia Mondatore Presidente
Agnese Di Battista Componente
Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione dei coniugi iscritto al n. 7735/2017 R.G.
e pendente tra
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa da avv.ti Francesco Maria De Giorgi e Federica Montanaro,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Anna Laura Conte,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 7735/2017
1.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 aver contratto matrimonio con in data 18/09/1996. Dalla Controparte_1 loro unione sono nati i figli (Campi Salentina, 03/08/1997) Persona_1
e (Lecce, 29/06/2005). Persona_2
Ha allegato che la convivenza con il coniuge sarebbe divenuta intollerabile a causa del comportamento di questi, il quale avrebbe causato una brusca interruzione della coabitazione, decidendo unilateralmente di abbandonare il tetto coniugale. Ha allegato altresì di aver scoperto, in occasione di una visita presso la nuova abitazione e per il tramite di una sua vicina di casa, che il coniuge stesse frequentando una ragazza più giovane, scambiata dalla vicina per sua figlia.
Ha allegato altresì che il suo stipendio è gravato da oneri ricorrenti per la restituzione di debiti del coniuge e che la famiglia godeva di un elevato tenore di vita.
Ha concluso domandando: a) la separazione con addebito al coniuge;
b) l'affidamento esclusivo del figlio minore , con regolamentazione Per_2 del diritto di visita dell'altro genitore;
c) l'assegnazione a sé della casa familiare;
d) un contributo a carico dell'altro genitore per il mantenimento dei figli pari ad € 1.500,00 per ciascuno;
e) l'accollo in via esclusiva da parte dell'altro genitore delle spese universitarie del figlio;
f) la Per_1 ripartizione in egual misura delle spese straordinarie per i figli;
g) l'accollo in via esclusiva da parte del coniuge delle rate di restituzione di alcuni finanziamenti e del debito maturato nei confronti dell'erario; h) la ripartizione in egual misura delle spese per utenze e per manutenzione della casa familiare. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il
22/07/2017).
1.2.- si è costituito in giudizio sin dalla fase Controparte_1 presidenziale, non opponendosi alla pronuncia della separazione.
Per il resto ha contestato le avverse prospettazioni, allegando che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza sarebbe da addebitare al comportamento egoistico della coniuge, la quale avrebbe preteso l'intestazione a sé di alcuni beni immobili da lui acquistati nel corso della
2 R.G. 7735/2017
vita matrimoniale. Inoltre, ha allegato che i dissidi nella coppia fossero risalenti ed antecedenti rispetto alla separazione di fatto avvenuta nell'agosto 2016, per iniziativa della coniuge, che l'avrebbe costretto ad andare via da casa.
Ha contestato la riferibilità a sé dei debiti con l'erario, così come pure del finanziamento contratto per l'acquisto della macchina.
Ha riferito che, a far data dalla separazione di fatto, la coniuge avrebbe iniziato ad avere atteggiamenti manipolativi sul figlio , Per_2 ostacolando la relazione familiare con il padre.
Ha concluso domandando: a) la separazione con addebito alla coniuge;
b) l'affidamento congiunto del figlio minore, con regolamentazione del proprio diritto di visita;
c) l'assegnazione all'altro genitore della casa familiare, con collocamento del figlio presso la stessa;
d) la quantificazione del contributo a proprio carico per il mantenimento dei figli in € 300,00 ciascuno, con ripartizione in egual misura delle spese straordinarie a loro inerenti;
e) il rigetto delle altre domande proposte, ad eccezione della domanda volta alla ripartizione in egual misura della rata di restituzione del finanziamento contratto per la ristrutturazione della casa familiare.
Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il
19/01/2018).
1.3.- All'udienza del 05/02/2018, il Presidente del Tribunale, tentata invano la conciliazione tra i coniugi, ha provveduto in via temporanea ed urgente nell'interesse delle parti e dei figli e, in particolare, ha: i) preso atto dell'impegno di parte convenuta a farsi carico per intero delle esigenze economiche del figlio maggiorenne e delle spese Per_1 scolastiche e di abbigliamento del figlio minorenne;
ii) assegnato Per_2 la casa familiare alla parte attrice;
iii) affidato in modo condiviso il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la parte attrice e regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
iv) previsto un contributo a carico della parte convenuta per il mantenimento del figlio minore pari ad € 400,00 mensili;
v) precisato che gli oneri relativi alla casa familiare restano a carico del genitore assegnatario. Ha dunque
3 R.G. 7735/2017
nominato il giudice istruttore e disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per il suo intervento in giudizio.
1.4.- Entrambe le parti hanno depositato memoria integrativa reiterando le difese già prospettate nei rispettivi scritti difensivi. Inoltre, la parte convenuta ha parzialmente modificato le proprie conclusioni, domandando che la casa familiare sia divisa in pari misura tra i coniugi ed assegnata parzialmente a ciascuno di essi.
1.5.- Con la sentenza non definitiva n. 333 pubblicata il 04/02/2020, il
Tribunale ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi, disponendo con ordinanza la prosecuzione del giudizio per le questioni accessorie.
1.6.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti,
i loro interrogatori formali e con l'escussione di numerosi testimoni.
1.7.- Con ordinanza del 18/08/2023, in accoglimento dell'istanza di modifica formulata ex art. 709 co. 4 c.p.c. dalla parte convenuta, la
Presidente ha revocato l'assegnazione della casa familiare.
1.8.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
24/05/2024, le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: insistendo nelle richieste già formulate e in particolare nella domanda di addebito alla parte convenuta tanto della separazione che del successivo divorzio (note scritte del 21/05/2024);
b) parte convenuta: a) dare atto che alcun aspetto economico può essere delibato dal Tribunale stante l'intervenuta sentenza di divorzio n.
3294/2023 pubblicata il 04/12/2023, divenuta definitiva in data
22/02/2024, che ha regolamentato unicamente il mantenimento dei figli maggiorenni;
b) pronunciarsi l'addebito della separazione in capo alla con condanna della stessa alle spese e competenze di Parte_1 lite (note scritte del 23/05/2025);
c) P.M. (con nota del 21/01/2020): ha espresso parere favorevole.
All'esito, il giudice istruttore ha rimesso la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale mentre soltanto la parte convenuta ha depositato memorie di replica.
4 R.G. 7735/2017
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
2.1.- Preliminarmente, occorre prendere atto che la separazione personale tra i coniugi è stata già dichiarata con sentenza non definitiva, sicché il giudizio ha ad oggetto soltanto le questioni accessorie.
2.2.- Sempre in via preliminare, occorre rilevare che, come allegato dalle parti, con sentenza n. 3294 pubblicata il 04/12/2023, il Tribunale di
Lecce ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, regolamentando le relative condizioni in base all'intesa tra loro raggiunta e, in particolare:
1. il padre continuerà a farsi carico interamente delle spese per il figlio , studente universitario Per_1 all'estero;
2. l'assegno mensile per il figlio è rideterminato in euro Per_2
700,00 mensili e sarà corrisposto direttamente al figlio, ormai maggiorenne;
3. il padre continuerà a farsi carico delle spese scolastiche del figlio (come stabilito in sede di separazione), comprese le Per_2 spese universitarie (tasse universitarie, spese per alloggio e per gli spostamenti se l'Università sarà fuori sede, testi di studio); le altre spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori;
4. se la sede universitaria di (che intende attualmente iscriversi a Medicina) Per_2 non sarà Lecce, l'assegno mensile in suo favore sarà rideterminato in euro
600 mensili a decorrere dall'inizio della frequenza universitaria;
5. resta inteso che la madre continuerà a contribuire al mantenimento del figlio
, per le sue esigenze quotidiane e per le spese straordinarie Per_2 diverse da quelle universitarie, sia per i periodi in cui abiterà con lei, sia nei periodi di vita universitaria fuori sede.
6. ciascuna delle parti rinuncia alle richieste ulteriori formulate in atti, spese processuali compensate.
Tale circostanza sopravvenuta determina che la competenza decisionale del giudice della separazione sia limitata all'arco temporale intercorrente tra la proposizione del ricorso di separazione e l'entrata in vigore della nuova regolamentazione resa in sede divorzile. A norma dell'art. 189 disp. att. c.p.c., infatti, i provvedimenti provvisori adottati nelle controversie familiari conservano la loro efficacia fintanto che non
5 R.G. 7735/2017
sono sostituiti dalle successive statuizioni (definitive o provvisorie) assunte nell'ambito del giudizio successivamente instaurato. Pertanto, la proposizione del giudizio di divorzio allorché la separazione sia ancora pendente non comporta la cessazione della materia del contendere, avendo le parti interesse alla decisione da parte del Collegio in ordine alle domande proposte e non assorbite nella successiva regolamentazione (cfr.
Cass. civ. Sez. I, sentenza n. 7547 del 27/03/2020).
Infine, il pronunciamento del divorzio tra le parti non determina alcuna conseguenza in ordine alla domanda di addebito della separazione.
3.- Le domande di addebito della separazione non meritano accoglimento.
3.1.- Quanto ai motivi di addebito dedotti dalla parte attrice, occorre evidenziare che, all'esito dell'istruttoria, è emerso che l'abbandono del tetto coniugale da parte del coniuge convenuto nell'agosto del 2016 non sia stato frutto di una decisione improvvisa e unilaterale di questi ma una soluzione “concordata” da entrambi i coniugi per far fronte alla crisi che il rapporto matrimoniale stava attraversando già da diverso tempo. E infatti, diversi testimoni hanno riferito che sin dal 2015 la coppia stesse attraversando un momento di crisi irreversibile, tanto da spingere la coniuge a dichiarare agli amici di essere intenzionata ad ottenere la separazione dal coniuge perché non lo sopportava più (cfr. testimonianza di «posso dire che la sig.ra stessa Testimone_1 Parte_1 mi ha riferito di essersi rivolta ad un legale per la separazione e che ha aggiunto di aver deciso di separarsi perché non sopportava più il marito e non accettava che lo stesso avesse la passione del tennis […] dopo le lettere del 2015 il ha tentato di ricucire il rapporto con la moglie CP_1 ma la moglie continuava a ripetergli che doveva andare bia da casa finché un giorno tornando a casa il ha trovato la moglie pronta con le CP_1 valigie sue e dei figli per potersi allontanare. Il a quel punto, per CP_1 non far uscire i figli da casa, si è allontanato»; testimonianza di
[...]
«il 20/06/2015 la coppia era attesa da me in un locale Testimone_2 dove si festeggiava il compleanno del mio bambino;
arrivarono in ritardo e
6 R.G. 7735/2017
scuri in volto e dopo la festa mia moglie mi riferì che la sig.ra le Parte_1 aveva detto di essersi rivolta ad un avv.to perché non tollerava più la situazione matrimoniale […] tra di loro vi erano sempre momenti di altissima tensione»; testimonianza di «la Testimone_3 Parte_1 mi disse che voleva separarsi, ricordo che me lo disse il 20/05/2015 – compleanno di mio figlio e me lo ribadì il 29/06/2015 al compleanno di suo figlio, mi disse che voleva rivolgersi ad un avvocato per questo motivo
[…] ricordo che nella primavera del 2016 mi riferì che era stato CP_1 cacciato di casa dalla »; testimonianza di Parte_1 Testimone_4
«posso dire che un giorno, a Leuca, mentre ero con la signora , Parte_1 unitamente a mia moglie, la detta disse testualmente che Parte_1 voleva separarsi e che si era rivolta ad un avvocato. Tanto disse direttamente a mia moglie ed io ero vicino a loro nella conversazione»).
La parte attrice, insomma, non è riuscita a dimostrare né l'unilateralità della scelta del coniuge di andare via da casa né il rapporto di causalità sussistente tra tale comportamento e il determinarsi di una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza, essendo invece la controparte riuscita a dimostrare l'anteriorità della crisi irreversibile rispetto alla separazione. In proposito è, infatti, necessario evidenziare che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa sufficiente di addebito, in quanto comporta l'impossibilità della convivenza, a meno che il coniuge allontanatosi, e che ne è onerato, non provi che l'abbandono è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero che sia intervenuto allorché si era già manifestata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, anche se la domanda di separazione non era stata già proposta (in termini, Cass. civ. Sez. I, sentenza n. 15212 del
30/05/2023).
In merito alla presunta relazione extraconiugale della parte convenuta,
è sufficiente evidenziare -per un verso- che essa anche all'esito dell'istruttoria è rimasta del tutto indimostrata e -per altro verso- che anche con riferimento all'infedeltà varrebbero in ogni caso le
7 R.G. 7735/2017
considerazioni già esposte in punto di anteriorità della crisi coniugale, vieppiù ove si consideri la genericità delle allegazioni di parte in proposito.
3.2.- Sulla domanda di addebito proposta dalla parte convenuta, si osserva anzitutto la genericità delle allegazioni (atteggiamento egoista e vessatorio della coniuge, procurato allontanamento dalla famiglia di origine), che sembrano riferirsi all'intera vita matrimoniale tra i coniugi e non riguardano singoli episodi prossimi alla separazione, sicché è impossibile delibare la loro incidenza concreta sulla crisi del rapporto. È rimasto, pertanto, sfornito di supporto probatorio il nesso di casualità tra i motivi dedotti e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
E ciò al netto degli ulteriori comportamenti allegati che, essendo prospettati dalla parte stessa come successivi alla separazione, sono certamente irrilevanti ai fini della pronuncia di addebito.
In definitiva, le domande di addebito reciprocamente avanzate dalle parti sono infondate e devono essere rigettate.
4.- La domanda della parte attrice di riconoscimento di un assegno per sé deve intendersi abbandonata.
In sede di precisazione delle conclusioni, infatti, la parte ha operato soltanto un generico riferimento alle richieste già formulate ma si evince, dal tenore complessivo dell'atto, che l'unica domanda rispetto alla quale conserva interesse (e che infatti è espressamente riprodotta) è quella relativa all'addebito. Allo stesso modo devono intendersi abbandonate tutte quelle domande relative alla composizione qualitativa del contributo al mantenimento del coniuge, sub specie di accollo dei debiti pregressi.
4.1- In ogni caso, considerate la parziale e incompleta documentazione economica prodotta dalle parti e le sostanze economiche e patrimoniali dei coniugi emerse nel corso del giudizio, avuto riguardo al valore dell'assegnazione della casa familiare e agli oneri di contribuzione familiare incombenti sulla parte convenuta, può essere confermato il provvedimento presidenziale nella parte in cui non ha previsto alcun contributo al mantenimento della parte.
8 R.G. 7735/2017
5.- Relativamente ai figli e deve confermarsi quanto già Per_1 Per_2 disposto in via temporanea e urgente in sede presidenziale, che appare congruo rispetto all'età dei figli, alle loro esigenze ordinarie comparate rispetto alla situazione economico-patrimoniale dei genitori e al tenore di vita verosimilmente goduto in costanza di matrimonio.
Nella stessa prospettiva e alla luce dell'assenza di qualsivoglia contestazione sul punto, deve essere confermata la revoca dell'assegnazione della casa familiare, disposta nel subprocedimento a fronte del trasferimento della coniuge assegnataria in altro immobile.
6.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza reciproca tra le parti e devono essere tra loro integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 7735/2017 introdotto con ricorso del 22/07/2017 da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del P.M., preso atto della Controparte_1 sentenza non definitiva n. 333 del 04/02/2020 che ha pronunciato la separazione tra i coniugi, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) RIGETTA le domande di addebito;
2) PRENDE ATTO dell'impegno di , per il periodo Controparte_1 intercorrente tra il 05/02/2018 e il 14/09/2023, di farsi carico in via esclusiva delle esigenze economiche del figlio e delle Persona_1 spese scolastiche e di abbigliamento del figlio;
Persona_1
3) DISPONE l'obbligo, per il periodo intercorrente tra il 05/02/2018 e il
14/09/2023, di versare, in favore di , la somma Parte_1 mensile pari ad € 400,00, a titolo di mantenimento per il figlio
; Per_2
4) CONFERMA la revoca dell'assegnazione della casa familiare;
5) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 18/02/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
Cinzia Mondatore Presidente
Agnese Di Battista Componente
Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione dei coniugi iscritto al n. 7735/2017 R.G.
e pendente tra
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa da avv.ti Francesco Maria De Giorgi e Federica Montanaro,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Anna Laura Conte,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 7735/2017
1.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di Parte_1 aver contratto matrimonio con in data 18/09/1996. Dalla Controparte_1 loro unione sono nati i figli (Campi Salentina, 03/08/1997) Persona_1
e (Lecce, 29/06/2005). Persona_2
Ha allegato che la convivenza con il coniuge sarebbe divenuta intollerabile a causa del comportamento di questi, il quale avrebbe causato una brusca interruzione della coabitazione, decidendo unilateralmente di abbandonare il tetto coniugale. Ha allegato altresì di aver scoperto, in occasione di una visita presso la nuova abitazione e per il tramite di una sua vicina di casa, che il coniuge stesse frequentando una ragazza più giovane, scambiata dalla vicina per sua figlia.
Ha allegato altresì che il suo stipendio è gravato da oneri ricorrenti per la restituzione di debiti del coniuge e che la famiglia godeva di un elevato tenore di vita.
Ha concluso domandando: a) la separazione con addebito al coniuge;
b) l'affidamento esclusivo del figlio minore , con regolamentazione Per_2 del diritto di visita dell'altro genitore;
c) l'assegnazione a sé della casa familiare;
d) un contributo a carico dell'altro genitore per il mantenimento dei figli pari ad € 1.500,00 per ciascuno;
e) l'accollo in via esclusiva da parte dell'altro genitore delle spese universitarie del figlio;
f) la Per_1 ripartizione in egual misura delle spese straordinarie per i figli;
g) l'accollo in via esclusiva da parte del coniuge delle rate di restituzione di alcuni finanziamenti e del debito maturato nei confronti dell'erario; h) la ripartizione in egual misura delle spese per utenze e per manutenzione della casa familiare. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il
22/07/2017).
1.2.- si è costituito in giudizio sin dalla fase Controparte_1 presidenziale, non opponendosi alla pronuncia della separazione.
Per il resto ha contestato le avverse prospettazioni, allegando che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza sarebbe da addebitare al comportamento egoistico della coniuge, la quale avrebbe preteso l'intestazione a sé di alcuni beni immobili da lui acquistati nel corso della
2 R.G. 7735/2017
vita matrimoniale. Inoltre, ha allegato che i dissidi nella coppia fossero risalenti ed antecedenti rispetto alla separazione di fatto avvenuta nell'agosto 2016, per iniziativa della coniuge, che l'avrebbe costretto ad andare via da casa.
Ha contestato la riferibilità a sé dei debiti con l'erario, così come pure del finanziamento contratto per l'acquisto della macchina.
Ha riferito che, a far data dalla separazione di fatto, la coniuge avrebbe iniziato ad avere atteggiamenti manipolativi sul figlio , Per_2 ostacolando la relazione familiare con il padre.
Ha concluso domandando: a) la separazione con addebito alla coniuge;
b) l'affidamento congiunto del figlio minore, con regolamentazione del proprio diritto di visita;
c) l'assegnazione all'altro genitore della casa familiare, con collocamento del figlio presso la stessa;
d) la quantificazione del contributo a proprio carico per il mantenimento dei figli in € 300,00 ciascuno, con ripartizione in egual misura delle spese straordinarie a loro inerenti;
e) il rigetto delle altre domande proposte, ad eccezione della domanda volta alla ripartizione in egual misura della rata di restituzione del finanziamento contratto per la ristrutturazione della casa familiare.
Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il
19/01/2018).
1.3.- All'udienza del 05/02/2018, il Presidente del Tribunale, tentata invano la conciliazione tra i coniugi, ha provveduto in via temporanea ed urgente nell'interesse delle parti e dei figli e, in particolare, ha: i) preso atto dell'impegno di parte convenuta a farsi carico per intero delle esigenze economiche del figlio maggiorenne e delle spese Per_1 scolastiche e di abbigliamento del figlio minorenne;
ii) assegnato Per_2 la casa familiare alla parte attrice;
iii) affidato in modo condiviso il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la parte attrice e regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
iv) previsto un contributo a carico della parte convenuta per il mantenimento del figlio minore pari ad € 400,00 mensili;
v) precisato che gli oneri relativi alla casa familiare restano a carico del genitore assegnatario. Ha dunque
3 R.G. 7735/2017
nominato il giudice istruttore e disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per il suo intervento in giudizio.
1.4.- Entrambe le parti hanno depositato memoria integrativa reiterando le difese già prospettate nei rispettivi scritti difensivi. Inoltre, la parte convenuta ha parzialmente modificato le proprie conclusioni, domandando che la casa familiare sia divisa in pari misura tra i coniugi ed assegnata parzialmente a ciascuno di essi.
1.5.- Con la sentenza non definitiva n. 333 pubblicata il 04/02/2020, il
Tribunale ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi, disponendo con ordinanza la prosecuzione del giudizio per le questioni accessorie.
1.6.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti,
i loro interrogatori formali e con l'escussione di numerosi testimoni.
1.7.- Con ordinanza del 18/08/2023, in accoglimento dell'istanza di modifica formulata ex art. 709 co. 4 c.p.c. dalla parte convenuta, la
Presidente ha revocato l'assegnazione della casa familiare.
1.8.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
24/05/2024, le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: insistendo nelle richieste già formulate e in particolare nella domanda di addebito alla parte convenuta tanto della separazione che del successivo divorzio (note scritte del 21/05/2024);
b) parte convenuta: a) dare atto che alcun aspetto economico può essere delibato dal Tribunale stante l'intervenuta sentenza di divorzio n.
3294/2023 pubblicata il 04/12/2023, divenuta definitiva in data
22/02/2024, che ha regolamentato unicamente il mantenimento dei figli maggiorenni;
b) pronunciarsi l'addebito della separazione in capo alla con condanna della stessa alle spese e competenze di Parte_1 lite (note scritte del 23/05/2025);
c) P.M. (con nota del 21/01/2020): ha espresso parere favorevole.
All'esito, il giudice istruttore ha rimesso la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale mentre soltanto la parte convenuta ha depositato memorie di replica.
4 R.G. 7735/2017
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
2.1.- Preliminarmente, occorre prendere atto che la separazione personale tra i coniugi è stata già dichiarata con sentenza non definitiva, sicché il giudizio ha ad oggetto soltanto le questioni accessorie.
2.2.- Sempre in via preliminare, occorre rilevare che, come allegato dalle parti, con sentenza n. 3294 pubblicata il 04/12/2023, il Tribunale di
Lecce ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, regolamentando le relative condizioni in base all'intesa tra loro raggiunta e, in particolare:
1. il padre continuerà a farsi carico interamente delle spese per il figlio , studente universitario Per_1 all'estero;
2. l'assegno mensile per il figlio è rideterminato in euro Per_2
700,00 mensili e sarà corrisposto direttamente al figlio, ormai maggiorenne;
3. il padre continuerà a farsi carico delle spese scolastiche del figlio (come stabilito in sede di separazione), comprese le Per_2 spese universitarie (tasse universitarie, spese per alloggio e per gli spostamenti se l'Università sarà fuori sede, testi di studio); le altre spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori;
4. se la sede universitaria di (che intende attualmente iscriversi a Medicina) Per_2 non sarà Lecce, l'assegno mensile in suo favore sarà rideterminato in euro
600 mensili a decorrere dall'inizio della frequenza universitaria;
5. resta inteso che la madre continuerà a contribuire al mantenimento del figlio
, per le sue esigenze quotidiane e per le spese straordinarie Per_2 diverse da quelle universitarie, sia per i periodi in cui abiterà con lei, sia nei periodi di vita universitaria fuori sede.
6. ciascuna delle parti rinuncia alle richieste ulteriori formulate in atti, spese processuali compensate.
Tale circostanza sopravvenuta determina che la competenza decisionale del giudice della separazione sia limitata all'arco temporale intercorrente tra la proposizione del ricorso di separazione e l'entrata in vigore della nuova regolamentazione resa in sede divorzile. A norma dell'art. 189 disp. att. c.p.c., infatti, i provvedimenti provvisori adottati nelle controversie familiari conservano la loro efficacia fintanto che non
5 R.G. 7735/2017
sono sostituiti dalle successive statuizioni (definitive o provvisorie) assunte nell'ambito del giudizio successivamente instaurato. Pertanto, la proposizione del giudizio di divorzio allorché la separazione sia ancora pendente non comporta la cessazione della materia del contendere, avendo le parti interesse alla decisione da parte del Collegio in ordine alle domande proposte e non assorbite nella successiva regolamentazione (cfr.
Cass. civ. Sez. I, sentenza n. 7547 del 27/03/2020).
Infine, il pronunciamento del divorzio tra le parti non determina alcuna conseguenza in ordine alla domanda di addebito della separazione.
3.- Le domande di addebito della separazione non meritano accoglimento.
3.1.- Quanto ai motivi di addebito dedotti dalla parte attrice, occorre evidenziare che, all'esito dell'istruttoria, è emerso che l'abbandono del tetto coniugale da parte del coniuge convenuto nell'agosto del 2016 non sia stato frutto di una decisione improvvisa e unilaterale di questi ma una soluzione “concordata” da entrambi i coniugi per far fronte alla crisi che il rapporto matrimoniale stava attraversando già da diverso tempo. E infatti, diversi testimoni hanno riferito che sin dal 2015 la coppia stesse attraversando un momento di crisi irreversibile, tanto da spingere la coniuge a dichiarare agli amici di essere intenzionata ad ottenere la separazione dal coniuge perché non lo sopportava più (cfr. testimonianza di «posso dire che la sig.ra stessa Testimone_1 Parte_1 mi ha riferito di essersi rivolta ad un legale per la separazione e che ha aggiunto di aver deciso di separarsi perché non sopportava più il marito e non accettava che lo stesso avesse la passione del tennis […] dopo le lettere del 2015 il ha tentato di ricucire il rapporto con la moglie CP_1 ma la moglie continuava a ripetergli che doveva andare bia da casa finché un giorno tornando a casa il ha trovato la moglie pronta con le CP_1 valigie sue e dei figli per potersi allontanare. Il a quel punto, per CP_1 non far uscire i figli da casa, si è allontanato»; testimonianza di
[...]
«il 20/06/2015 la coppia era attesa da me in un locale Testimone_2 dove si festeggiava il compleanno del mio bambino;
arrivarono in ritardo e
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scuri in volto e dopo la festa mia moglie mi riferì che la sig.ra le Parte_1 aveva detto di essersi rivolta ad un avv.to perché non tollerava più la situazione matrimoniale […] tra di loro vi erano sempre momenti di altissima tensione»; testimonianza di «la Testimone_3 Parte_1 mi disse che voleva separarsi, ricordo che me lo disse il 20/05/2015 – compleanno di mio figlio e me lo ribadì il 29/06/2015 al compleanno di suo figlio, mi disse che voleva rivolgersi ad un avvocato per questo motivo
[…] ricordo che nella primavera del 2016 mi riferì che era stato CP_1 cacciato di casa dalla »; testimonianza di Parte_1 Testimone_4
«posso dire che un giorno, a Leuca, mentre ero con la signora , Parte_1 unitamente a mia moglie, la detta disse testualmente che Parte_1 voleva separarsi e che si era rivolta ad un avvocato. Tanto disse direttamente a mia moglie ed io ero vicino a loro nella conversazione»).
La parte attrice, insomma, non è riuscita a dimostrare né l'unilateralità della scelta del coniuge di andare via da casa né il rapporto di causalità sussistente tra tale comportamento e il determinarsi di una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza, essendo invece la controparte riuscita a dimostrare l'anteriorità della crisi irreversibile rispetto alla separazione. In proposito è, infatti, necessario evidenziare che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa sufficiente di addebito, in quanto comporta l'impossibilità della convivenza, a meno che il coniuge allontanatosi, e che ne è onerato, non provi che l'abbandono è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero che sia intervenuto allorché si era già manifestata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, anche se la domanda di separazione non era stata già proposta (in termini, Cass. civ. Sez. I, sentenza n. 15212 del
30/05/2023).
In merito alla presunta relazione extraconiugale della parte convenuta,
è sufficiente evidenziare -per un verso- che essa anche all'esito dell'istruttoria è rimasta del tutto indimostrata e -per altro verso- che anche con riferimento all'infedeltà varrebbero in ogni caso le
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considerazioni già esposte in punto di anteriorità della crisi coniugale, vieppiù ove si consideri la genericità delle allegazioni di parte in proposito.
3.2.- Sulla domanda di addebito proposta dalla parte convenuta, si osserva anzitutto la genericità delle allegazioni (atteggiamento egoista e vessatorio della coniuge, procurato allontanamento dalla famiglia di origine), che sembrano riferirsi all'intera vita matrimoniale tra i coniugi e non riguardano singoli episodi prossimi alla separazione, sicché è impossibile delibare la loro incidenza concreta sulla crisi del rapporto. È rimasto, pertanto, sfornito di supporto probatorio il nesso di casualità tra i motivi dedotti e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
E ciò al netto degli ulteriori comportamenti allegati che, essendo prospettati dalla parte stessa come successivi alla separazione, sono certamente irrilevanti ai fini della pronuncia di addebito.
In definitiva, le domande di addebito reciprocamente avanzate dalle parti sono infondate e devono essere rigettate.
4.- La domanda della parte attrice di riconoscimento di un assegno per sé deve intendersi abbandonata.
In sede di precisazione delle conclusioni, infatti, la parte ha operato soltanto un generico riferimento alle richieste già formulate ma si evince, dal tenore complessivo dell'atto, che l'unica domanda rispetto alla quale conserva interesse (e che infatti è espressamente riprodotta) è quella relativa all'addebito. Allo stesso modo devono intendersi abbandonate tutte quelle domande relative alla composizione qualitativa del contributo al mantenimento del coniuge, sub specie di accollo dei debiti pregressi.
4.1- In ogni caso, considerate la parziale e incompleta documentazione economica prodotta dalle parti e le sostanze economiche e patrimoniali dei coniugi emerse nel corso del giudizio, avuto riguardo al valore dell'assegnazione della casa familiare e agli oneri di contribuzione familiare incombenti sulla parte convenuta, può essere confermato il provvedimento presidenziale nella parte in cui non ha previsto alcun contributo al mantenimento della parte.
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5.- Relativamente ai figli e deve confermarsi quanto già Per_1 Per_2 disposto in via temporanea e urgente in sede presidenziale, che appare congruo rispetto all'età dei figli, alle loro esigenze ordinarie comparate rispetto alla situazione economico-patrimoniale dei genitori e al tenore di vita verosimilmente goduto in costanza di matrimonio.
Nella stessa prospettiva e alla luce dell'assenza di qualsivoglia contestazione sul punto, deve essere confermata la revoca dell'assegnazione della casa familiare, disposta nel subprocedimento a fronte del trasferimento della coniuge assegnataria in altro immobile.
6.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza reciproca tra le parti e devono essere tra loro integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 7735/2017 introdotto con ricorso del 22/07/2017 da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del P.M., preso atto della Controparte_1 sentenza non definitiva n. 333 del 04/02/2020 che ha pronunciato la separazione tra i coniugi, disattesa ogni altra questione, così provvede:
1) RIGETTA le domande di addebito;
2) PRENDE ATTO dell'impegno di , per il periodo Controparte_1 intercorrente tra il 05/02/2018 e il 14/09/2023, di farsi carico in via esclusiva delle esigenze economiche del figlio e delle Persona_1 spese scolastiche e di abbigliamento del figlio;
Persona_1
3) DISPONE l'obbligo, per il periodo intercorrente tra il 05/02/2018 e il
14/09/2023, di versare, in favore di , la somma Parte_1 mensile pari ad € 400,00, a titolo di mantenimento per il figlio
; Per_2
4) CONFERMA la revoca dell'assegnazione della casa familiare;
5) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 18/02/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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