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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/07/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1313 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 14 luglio 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Loria;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Mariafrancesca Colistra
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge , Parte_1 Controparte_1
con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in data 12 luglio 2003 in Luzzi (CS), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune atto N. 4 P. 2 S. A Vol. I Uff. 7 anno 2003, dal quale sono nati i figli in data 12.02.2002, in data Per_1 Per_2
23.10.2004 e in data 03.01.2011. Per_3 La ricorrente ha dedotto che la convivenza è divenuta intollerabile ed ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi, chiedendo l'adozione dei provvedimenti accessori.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha aderito alla domanda principale di separazione e a quella di assegnazione della casa familiare, opponendosi alla richiesta di mantenimento formulata dalla ricorrente e contestando il quantum chiesto per il mantenimento dei figli.
All'udienza del 14 luglio 2025, i procuratori delle parti chiedevano emettersi sentenza parziale di separazione e all'esito rimettersi la causa sul ruolo per le ulteriori domande.
La comune volontà manifestata dai coniugi di addivenire alla separazione e le reciproche accuse che essi si sono rivolti in merito alle ragioni della crisi coniugale consentono di ritenere che la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile.
Deve essere, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio sulle questioni accessorie, come da separata ordinanza.
Alla sentenza definitiva è riservata anche la regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di Luzzi (CS);
- dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 23.07.2025.
Il giudice est. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1313 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 14 luglio 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Loria;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Mariafrancesca Colistra
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge , Parte_1 Controparte_1
con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in data 12 luglio 2003 in Luzzi (CS), trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune atto N. 4 P. 2 S. A Vol. I Uff. 7 anno 2003, dal quale sono nati i figli in data 12.02.2002, in data Per_1 Per_2
23.10.2004 e in data 03.01.2011. Per_3 La ricorrente ha dedotto che la convivenza è divenuta intollerabile ed ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi, chiedendo l'adozione dei provvedimenti accessori.
Costituitosi in giudizio, il resistente ha aderito alla domanda principale di separazione e a quella di assegnazione della casa familiare, opponendosi alla richiesta di mantenimento formulata dalla ricorrente e contestando il quantum chiesto per il mantenimento dei figli.
All'udienza del 14 luglio 2025, i procuratori delle parti chiedevano emettersi sentenza parziale di separazione e all'esito rimettersi la causa sul ruolo per le ulteriori domande.
La comune volontà manifestata dai coniugi di addivenire alla separazione e le reciproche accuse che essi si sono rivolti in merito alle ragioni della crisi coniugale consentono di ritenere che la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile.
Deve essere, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi.
La causa deve essere rimessa sul ruolo per il prosieguo istruttorio sulle questioni accessorie, come da separata ordinanza.
Alla sentenza definitiva è riservata anche la regolamentazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di Luzzi (CS);
- dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 23.07.2025.
Il giudice est. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma