Sentenza 20 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/07/2004, n. 13438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13438 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - rel. Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TR AR NI, difensore di se stessa, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DEGLI AMMIRAGLI 119, presso lo studio dell'avvocato STUDIO LEGALE FASSARI;
- ricorrente -
contro
LF AR;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2005/01 del Tribunale di LATINA, Sezione 2^ Civile, emessa il 07/10/01 e depositata il 05/11/01 (R.G. 7490/94);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 19/04/04 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. CONSOLO Santi che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge.
La Corte:
PREMESSO IN FATTO
che su ricorso dell'avv. AR NI TR il Pretore di Latina con decreto n. 3125 del 24/3/92 notificato il 7/4/92 aveva ingiunto a AR LF il pagamento della somma di L.
3.135.000 ed accessori per onorari professionali spettanti al professionista per l'opera prestata in un giudizio penale per bancarotta fraudolenta;
che con atto notificato il 24/4/92 l'ingiunta aveva proposto opposizione che, nella resistenza della TR, il suddetto Pretore, con sentenza 21 giugno 1994, accoglieva, revocando il decreto opposto e condannando l'opposta alla restituzione della somma di L. 2.997.500, con interessi dalla domanda al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali;
che l'appello proposto dall'avv. TR ed al quale aveva resistito la LF era rigettato dal Tribunale di Latina, con sentenza 5 novembre 2001, che condannava t'appellante alle spese del grado;
che avverso tale sentenza l'avv. TR ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati anche con memoria, mentre la LF non si è costituita in questo grado;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con i due mezzi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione delle rispettive censure, la ricorrente ha contestato la liquidazione degli onorari effettuata dai giudici di merito;
che al contrario tale liquidazione poggia su una motivazione ampia ed articolata, priva di errori giuridici e/o di vizi logici (sostanzialmente fondata sul rilievo che la causa curata dall'avv. TR non presentava quegli aspetti di estrema difficoltà con riguardo ai quali era stato fatto valere in parcella l'aumento ex art. 1 della Tariffa professionale), contro la quale si infrangono necessariamente le argomentazioni svolte dall'attuale ricorrente;
che, pertanto, il ricorso si pone ai limiti dell'inammissibilità ed è comunque manifestamente infondato, tale da essere deciso in camera di consiglio ex art. 375, 2 co., c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2004