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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/12/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1064/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1064/2025, promossa con ricorso depositato in data 7 maggio
2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Claudio Tasin
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
resistente
Oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio
Rimessa in decisione all'udienza del 30 settembre 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7 maggio 2025, la parte ricorrente in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio con la sig.ra in Pucioasa (Romania) in CP_1 data 31 luglio 2004, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
1 RO (TN), atto N. 1, Parte II, Serie C, Anno 2005, dalla cui unione non sono nati figli -, ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, dando atto che tra i coniugi è intervenuta separazione personale omologata con decreto di questo
Tribunale di data 1 luglio 2009, depositato il 10 luglio 2009, con udienza innanzi al
Presidente di data 10 giugno 2009, e che da allora non è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Il ricorrente ha chiesto confermarsi le seguenti condizioni di cui al decreto di omologa: “1) I coniugi vivranno separati, fermi i reciproci obblighi di legge;
2) I loro rapporti economici e patrimoniali vengono definiti come segue: attualmente fra i coniugi esiste la costituzione di una società in accomandita semplice della quale la signora è legale rappresentante. La Controparte_1 signora ha intenzione di rinunciare alla sua quota di società cedendo al CP_1 coniuge la carica di legale rappresentante e rinunciando a qualsiasi Parte_1 quota della società stessa avendo intenzione di espatriare dall'Italia. Rinuncia altresì a qualsiasi tipo di risarcimento per la cessione di cui sopra.
3) Per quanto riguarda l'abitazione già coniugale poiché la stessa è di proprietà della madre del sig. e non dei coniugi si conviene che la residenza verrà Parte_1 cambiata da parte della signora mentre il signor Controparte_1 Parte_1 continuerà ad abitare nella stessa”.
Il sig. ha dato atto di vivere presso la sua abitazione a RO, fraz. San Pt_1
Felice Maso Zimeti n. 5/A, mentre la sig.ra risulta cancellata dall'anagrafe CP_1 della popolazione residente in Italia dal 19 settembre 2011 per emigrazione in
Brasile.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente non si è costituita in giudizio e con ordinanza resa a verbale di udienza del 30 settembre 2025 è stata dichiarata la sua contumacia. Alla predetta udienza è comparsa la sola parte ricorrente, che ha confermato la volontà di divorziare dando atto di non aver più visto né sentito la moglie.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui le parti sono comparse innanzi al Presidente del
2 Tribunale di Trento (in data 10 giugno 2009) nella procedura di separazione personale definita con decreto di questo Tribunale di data 1 luglio 2009, senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
In presenza dei presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), e 5 della legge
1.12.1970 n. 898, va dunque dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti alle condizioni di cui al decreto di omologa di data 1 luglio 2009.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto della natura del procedimento, vertente unicamente sulla domanda relativa allo status, nonché considerato che la convenuta non si è costituita, così non aggravando la trattazione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (c.f. Parte_1
) e (c.f. C.F._1 Controparte_1
) in Pucioasa (Romania) in data 31 luglio 2004, trascritto C.F._2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RO (TN), atto N. 1,
Parte II, Serie C, Anno 2005;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio al passaggio in giudicato;
3) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1064/2025, promossa con ricorso depositato in data 7 maggio
2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Claudio Tasin
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
resistente
Oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio
Rimessa in decisione all'udienza del 30 settembre 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7 maggio 2025, la parte ricorrente in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio con la sig.ra in Pucioasa (Romania) in CP_1 data 31 luglio 2004, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
1 RO (TN), atto N. 1, Parte II, Serie C, Anno 2005, dalla cui unione non sono nati figli -, ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, dando atto che tra i coniugi è intervenuta separazione personale omologata con decreto di questo
Tribunale di data 1 luglio 2009, depositato il 10 luglio 2009, con udienza innanzi al
Presidente di data 10 giugno 2009, e che da allora non è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Il ricorrente ha chiesto confermarsi le seguenti condizioni di cui al decreto di omologa: “1) I coniugi vivranno separati, fermi i reciproci obblighi di legge;
2) I loro rapporti economici e patrimoniali vengono definiti come segue: attualmente fra i coniugi esiste la costituzione di una società in accomandita semplice della quale la signora è legale rappresentante. La Controparte_1 signora ha intenzione di rinunciare alla sua quota di società cedendo al CP_1 coniuge la carica di legale rappresentante e rinunciando a qualsiasi Parte_1 quota della società stessa avendo intenzione di espatriare dall'Italia. Rinuncia altresì a qualsiasi tipo di risarcimento per la cessione di cui sopra.
3) Per quanto riguarda l'abitazione già coniugale poiché la stessa è di proprietà della madre del sig. e non dei coniugi si conviene che la residenza verrà Parte_1 cambiata da parte della signora mentre il signor Controparte_1 Parte_1 continuerà ad abitare nella stessa”.
Il sig. ha dato atto di vivere presso la sua abitazione a RO, fraz. San Pt_1
Felice Maso Zimeti n. 5/A, mentre la sig.ra risulta cancellata dall'anagrafe CP_1 della popolazione residente in Italia dal 19 settembre 2011 per emigrazione in
Brasile.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente non si è costituita in giudizio e con ordinanza resa a verbale di udienza del 30 settembre 2025 è stata dichiarata la sua contumacia. Alla predetta udienza è comparsa la sola parte ricorrente, che ha confermato la volontà di divorziare dando atto di non aver più visto né sentito la moglie.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui le parti sono comparse innanzi al Presidente del
2 Tribunale di Trento (in data 10 giugno 2009) nella procedura di separazione personale definita con decreto di questo Tribunale di data 1 luglio 2009, senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
In presenza dei presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), e 5 della legge
1.12.1970 n. 898, va dunque dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti alle condizioni di cui al decreto di omologa di data 1 luglio 2009.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto della natura del procedimento, vertente unicamente sulla domanda relativa allo status, nonché considerato che la convenuta non si è costituita, così non aggravando la trattazione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (c.f. Parte_1
) e (c.f. C.F._1 Controparte_1
) in Pucioasa (Romania) in data 31 luglio 2004, trascritto C.F._2 nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RO (TN), atto N. 1,
Parte II, Serie C, Anno 2005;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio al passaggio in giudicato;
3) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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