Art. 11.
Il personale di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, che abbia optato o che optera' per la pensione di Stato non avra' diritto alla rivalutazione dei fondi del trattamento di quiescenza di cui alla legge 7 febbraio 1951, n. 72 , a partire dalla data d'inizio della decorrenza del periodo di riscatto ai fini della pensione di Stato.
Il personale di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, che abbia optato o che optera' per la pensione di Stato non avra' diritto alla rivalutazione dei fondi del trattamento di quiescenza di cui alla legge 7 febbraio 1951, n. 72 , a partire dalla data d'inizio della decorrenza del periodo di riscatto ai fini della pensione di Stato.