TAR
Sentenza 27 giugno 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 17 marzo 2026
Accoglimento
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/03/2026, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06822/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02263 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06822/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6822 del 2025, proposto da OL PO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, OL Zampieri e Walter
Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione
Seconda) n. 00771/2025, resa tra le parti; N. 06822/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il Cons. Marco
RG;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. L'odierna parte appellante ha proposto ricorso innanzi al TAR Liguria per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 77/2024 del Tribunale di
Imperia con la quale il Ministero dell'istruzione e del merito è stato condannato a costituire in favore della ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015.
Il primo giudice ha accolto il ricorso, condannando l'amministrazione a dare esecuzione alla sentenza sopra indicata, stabilendo, nell'ipotesi di perdurante inottemperanza del Ministero, la nomina del Commissario ad acta nella persona del
Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione (o dirigente o funzionario dallo stesso delegato).
Quanto alla statuizione sulle spese, con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR, in considerazione del carattere seriale della causa, ha stabilito la liquidazione in euro 500.
2. L'appellante critica la sentenza impugnata in relazione alla statuizione sulle spese di lite, deducendo, in sintesi, che la liquidazione è avvenuta per un importo inferiore ai parametri tariffari minimi. Più in particolare, secondo l'appellante la sentenza è censurabile in quanto, pur accogliendo integralmente la domanda formulata, ha riconosciuto solo euro 500. L'appellante ha, quindi, conclusivamente richiesto di accogliere il ricorso e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, N. 06822/2025 REG.RIC.
condannare l'amministrazione appellata a versare alla ricorrente originaria, a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado, l'importo complessivo di Euro 1.189 oltre
IVA e CPA, spese generali e contributo unificato, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 del c.p.c., in favore dei procuratori che hanno anticipato le spese e si sono dichiarati antistatari.
3. L'appello è fondato, per le ragioni e nei termini di seguito esposti, ritenendo il
Collegio di non doversi discostare e di condividere recenti decisioni della Sezione relative a casi uguali a quello qui in esame (cfr., fra tutti, Cons. Stato, VII, n. 7649,
7655, 7656 del 1° ottobre 2025).
Richiama il Collegio, preliminarmente, il principio secondo il quale il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese processuali solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza
(Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024).
Pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cassazione civile, Sezione II, n.
34842/2023).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi non corretta la quantificazione delle spese operata dal primo giudice, che si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022, pur tenendo conto della riduzione prevista dall'art. 4, comma 4 del medesimo decreto, dovendosi, comunque, rilevare che – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - la motivazione posta a fondamento della liquidazione disposta nella sentenza impugnata non può ritenersi apodittica, venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente non connotato di profili di complessità e, inoltre, seriale, stanti i “numerosi, analoghi, precedenti”.
In conclusione, il Collegio ritiene che, in accoglimento parziale dell'appello, per le ragioni sopra esposte, la sentenza di primo grado debba essere riformata, N. 06822/2025 REG.RIC.
determinando - in coerenza con i citati precedenti - l'importo di euro 800,00
(ottocento/00) quale equa liquidazione delle spese processuali, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione e del non accoglimento integrale della domanda in relazione alla differente quantificazione delle spese effettuata dal ricorrente, si valutano sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, fermo il diritto della parte appellante e, per essa, dei difensori dichiaratisi antistatari, alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, determina in euro 800,00 (ottocento/00) le spese da liquidare in favore dei difensori dell'appellante dichiaratisi antistatari, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato.
Spese del presente appello compensate, fermo il diritto della parte appellante e, per essa, dei difensori dichiaratisi antistatari, alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 06822/2025 REG.RIC.
Marco RI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco RG, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE
Marco RG
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Marco RI
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02263 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06822/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6822 del 2025, proposto da OL PO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, OL Zampieri e Walter
Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione
Seconda) n. 00771/2025, resa tra le parti; N. 06822/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il Cons. Marco
RG;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. L'odierna parte appellante ha proposto ricorso innanzi al TAR Liguria per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 77/2024 del Tribunale di
Imperia con la quale il Ministero dell'istruzione e del merito è stato condannato a costituire in favore della ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015.
Il primo giudice ha accolto il ricorso, condannando l'amministrazione a dare esecuzione alla sentenza sopra indicata, stabilendo, nell'ipotesi di perdurante inottemperanza del Ministero, la nomina del Commissario ad acta nella persona del
Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione (o dirigente o funzionario dallo stesso delegato).
Quanto alla statuizione sulle spese, con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR, in considerazione del carattere seriale della causa, ha stabilito la liquidazione in euro 500.
2. L'appellante critica la sentenza impugnata in relazione alla statuizione sulle spese di lite, deducendo, in sintesi, che la liquidazione è avvenuta per un importo inferiore ai parametri tariffari minimi. Più in particolare, secondo l'appellante la sentenza è censurabile in quanto, pur accogliendo integralmente la domanda formulata, ha riconosciuto solo euro 500. L'appellante ha, quindi, conclusivamente richiesto di accogliere il ricorso e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, N. 06822/2025 REG.RIC.
condannare l'amministrazione appellata a versare alla ricorrente originaria, a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado, l'importo complessivo di Euro 1.189 oltre
IVA e CPA, spese generali e contributo unificato, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 del c.p.c., in favore dei procuratori che hanno anticipato le spese e si sono dichiarati antistatari.
3. L'appello è fondato, per le ragioni e nei termini di seguito esposti, ritenendo il
Collegio di non doversi discostare e di condividere recenti decisioni della Sezione relative a casi uguali a quello qui in esame (cfr., fra tutti, Cons. Stato, VII, n. 7649,
7655, 7656 del 1° ottobre 2025).
Richiama il Collegio, preliminarmente, il principio secondo il quale il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese processuali solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza
(Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024).
Pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cassazione civile, Sezione II, n.
34842/2023).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi non corretta la quantificazione delle spese operata dal primo giudice, che si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022, pur tenendo conto della riduzione prevista dall'art. 4, comma 4 del medesimo decreto, dovendosi, comunque, rilevare che – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - la motivazione posta a fondamento della liquidazione disposta nella sentenza impugnata non può ritenersi apodittica, venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente non connotato di profili di complessità e, inoltre, seriale, stanti i “numerosi, analoghi, precedenti”.
In conclusione, il Collegio ritiene che, in accoglimento parziale dell'appello, per le ragioni sopra esposte, la sentenza di primo grado debba essere riformata, N. 06822/2025 REG.RIC.
determinando - in coerenza con i citati precedenti - l'importo di euro 800,00
(ottocento/00) quale equa liquidazione delle spese processuali, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione e del non accoglimento integrale della domanda in relazione alla differente quantificazione delle spese effettuata dal ricorrente, si valutano sussistenti i presupposti per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, fermo il diritto della parte appellante e, per essa, dei difensori dichiaratisi antistatari, alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, determina in euro 800,00 (ottocento/00) le spese da liquidare in favore dei difensori dell'appellante dichiaratisi antistatari, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato.
Spese del presente appello compensate, fermo il diritto della parte appellante e, per essa, dei difensori dichiaratisi antistatari, alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 06822/2025 REG.RIC.
Marco RI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco RG, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE
Marco RG
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Marco RI