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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 30/09/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 274/2021 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 274/2021 R..G., posta in decisione con provvedimento dell'11.7.2025 emesso in esito alla udienza del 10.7.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, in persona del Ministro p.t., c.fisc. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso i locali dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO REGGIO CALABRIA, che lo rappresenta e difende ope legis
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Rosaria Saffioti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
, c.fisc. Controparte_2 C.F._1
APPELLATA
OGGETTO: Solo danni a cose - appello avverso la Sentenza n. 512/2021 del Tribunale di Reggio Calabria pubblicata in data 14/04/2021, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 683/2014 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 20/05/2021 il Parte_1 impugnava la sentenza n. 512/2021 emessa e pubblicata dal Tribunale di Reggio Calabria in data 14/04/2021 nel giudizio proposto da affinchè fosse Controparte_2 accertata e dichiarata la responsabilità del e del Controparte_1 [...]
per i danni subiti dal fabbricato di proprietà della stessa, sito in , Parte_1 CP_1 via Sarino Pugliese, nr. 100-102, a causa di un incendio avvenuto durante la notte tra il 23
1 e il 24 ottobre 2008. Esponeva parte appellante che il giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria, riscontrata l'esistenza di due incendi, a distanza di tre ore - che riteneva essere stati causati il primo dal fuoco appiccato da ignoti al cumulo di rifiuti posizionati sul marciapiede (per cui esonerava da responsabilità il ed il secondo dal CP_1 propagarsi del focolaio presente nello scantinato, non domato dai Vigili del Fuoco, per cui riconosceva la responsabilità dei medesimi e, dunque, del – aveva Parte_1 condannato quest'ultimo al risarcimento del danno, quantificato nella differenza tra il valore dell'immobile prima dell'incendio e quello attuale (differenza pari ad € 191.760,00), altresì detraendo il valore dei danneggiamenti riconducibili al primo insorgere delle fiamme. Ritenuta, per i motivi esposti nell'atto di appello, la erroneità della sentenza impugnata, chiedeva che, in accoglimento dell'appello, la domanda dell'attrice fosse rigettata, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata in data 17.6.2024 si costituiva il , con un Controparte_1 atto solo in parte riferibile all'odierno giudizio e privo di conclusioni (riportando detto atto conclusioni relative ad un giudizio di reclamo così formulate: “CHIEDE Che codesto
Ill.mo Tribunale voglia rigettare il reclamo e confermare l'ordinanza impugnata e l'opposizione proposta, da intendersi qui integralmente richiamata, con vittoria delle spese di lite.”).
Con ordinanza del 4.8.2024, la Corte, stante la mancata costituzione della appellata e rilevata la carenza della vocatio in ius nell'atto notificato, assegnava termine CP_2 perentorio sino al 30.9.2024 all'appellante per notificare atto di appello regolarizzato.
Con note depositate in data 28.11.2024 parte appellante depositava files attestanti le notifiche effettuate via pec ad entrambe le controparti presso i rispettivi procuratori costituiti in primo grado.
Con provvedimento dell'11.7.2025, emesso in esito alla udienza del 10.7.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc, la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini abbreviati di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
Tutto ciò premesso l'impugnazione proposta dal deve essere Parte_1 dichiarata improcedibile.
Risulta dagli atti del fascicolo che parte appellante, a seguito dell'ordine di rinnovazione, ha notificato atto di appello regolarizzato al difensore della costituito in primo CP_2 grado (oltre che al difensore del , già costituito nel presente Controparte_1 giudizio).
Tuttavia deve rilevarsi che detta notifica è intervenuta, seppur entro il termine concesso dalla Corte, in data 26.9.2024, ovvero ben oltre un anno la data di pubblicazione della sentenza impugnata (14.4.2021).
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art 330 cpc, qualora la notifica venga effettuata oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, la stessa deve eseguirsi personalmente a norma degli art. 137 e seguenti cpc e non già presso il procuratore costituito.
2 Ha chiarito la Suprema Corte, con principio che qui può essere richiamato, che nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, essendo nulla la notificazione al procuratore predetto. Peraltro, il termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria e non può, quindi, essere prorogato o rinnovato, e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, salvo che la parte onerata alleghi l'impossibilità di osservare il primo termine per causa ad essa non imputabile e chieda nuovo termine per provvedere alla notifica.
Nel presente giudizio era stato concesso all'appellante termine perentorio, in seguito al quale è stata effettuata una notifica nulla. Trattandosi di termine perentorio e nulla avendo allegato parte appellante in ordine a motivi che potessero giustificare la rimessione in termini, nessun altro termine può essere concesso.
Per questi motivi
l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
Tenuto conto che il appellato, pur costituendosi, non ha formulato conclusioni, CP_1 avendo depositato un atto le cui motivazioni e conclusioni appaiono, a tutta evidenza, riferibili ad un diverso fascicolo, ritiene la Corte che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la integrale compensazione delle spese.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
contro e Parte_1 Controparte_1 CP_2
così decide:
[...]
1) Dichiara improcedibile l'appello;
2) Compensa le spese di giudizio;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
29/09/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito )
3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 274/2021 R..G., posta in decisione con provvedimento dell'11.7.2025 emesso in esito alla udienza del 10.7.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, in persona del Ministro p.t., c.fisc. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso i locali dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO REGGIO CALABRIA, che lo rappresenta e difende ope legis
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato Controparte_1 presso lo studio dell'avv. Rosaria Saffioti che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
, c.fisc. Controparte_2 C.F._1
APPELLATA
OGGETTO: Solo danni a cose - appello avverso la Sentenza n. 512/2021 del Tribunale di Reggio Calabria pubblicata in data 14/04/2021, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 683/2014 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 20/05/2021 il Parte_1 impugnava la sentenza n. 512/2021 emessa e pubblicata dal Tribunale di Reggio Calabria in data 14/04/2021 nel giudizio proposto da affinchè fosse Controparte_2 accertata e dichiarata la responsabilità del e del Controparte_1 [...]
per i danni subiti dal fabbricato di proprietà della stessa, sito in , Parte_1 CP_1 via Sarino Pugliese, nr. 100-102, a causa di un incendio avvenuto durante la notte tra il 23
1 e il 24 ottobre 2008. Esponeva parte appellante che il giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria, riscontrata l'esistenza di due incendi, a distanza di tre ore - che riteneva essere stati causati il primo dal fuoco appiccato da ignoti al cumulo di rifiuti posizionati sul marciapiede (per cui esonerava da responsabilità il ed il secondo dal CP_1 propagarsi del focolaio presente nello scantinato, non domato dai Vigili del Fuoco, per cui riconosceva la responsabilità dei medesimi e, dunque, del – aveva Parte_1 condannato quest'ultimo al risarcimento del danno, quantificato nella differenza tra il valore dell'immobile prima dell'incendio e quello attuale (differenza pari ad € 191.760,00), altresì detraendo il valore dei danneggiamenti riconducibili al primo insorgere delle fiamme. Ritenuta, per i motivi esposti nell'atto di appello, la erroneità della sentenza impugnata, chiedeva che, in accoglimento dell'appello, la domanda dell'attrice fosse rigettata, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata in data 17.6.2024 si costituiva il , con un Controparte_1 atto solo in parte riferibile all'odierno giudizio e privo di conclusioni (riportando detto atto conclusioni relative ad un giudizio di reclamo così formulate: “CHIEDE Che codesto
Ill.mo Tribunale voglia rigettare il reclamo e confermare l'ordinanza impugnata e l'opposizione proposta, da intendersi qui integralmente richiamata, con vittoria delle spese di lite.”).
Con ordinanza del 4.8.2024, la Corte, stante la mancata costituzione della appellata e rilevata la carenza della vocatio in ius nell'atto notificato, assegnava termine CP_2 perentorio sino al 30.9.2024 all'appellante per notificare atto di appello regolarizzato.
Con note depositate in data 28.11.2024 parte appellante depositava files attestanti le notifiche effettuate via pec ad entrambe le controparti presso i rispettivi procuratori costituiti in primo grado.
Con provvedimento dell'11.7.2025, emesso in esito alla udienza del 10.7.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc, la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini abbreviati di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
Tutto ciò premesso l'impugnazione proposta dal deve essere Parte_1 dichiarata improcedibile.
Risulta dagli atti del fascicolo che parte appellante, a seguito dell'ordine di rinnovazione, ha notificato atto di appello regolarizzato al difensore della costituito in primo CP_2 grado (oltre che al difensore del , già costituito nel presente Controparte_1 giudizio).
Tuttavia deve rilevarsi che detta notifica è intervenuta, seppur entro il termine concesso dalla Corte, in data 26.9.2024, ovvero ben oltre un anno la data di pubblicazione della sentenza impugnata (14.4.2021).
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art 330 cpc, qualora la notifica venga effettuata oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, la stessa deve eseguirsi personalmente a norma degli art. 137 e seguenti cpc e non già presso il procuratore costituito.
2 Ha chiarito la Suprema Corte, con principio che qui può essere richiamato, che nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, essendo nulla la notificazione al procuratore predetto. Peraltro, il termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria e non può, quindi, essere prorogato o rinnovato, e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, salvo che la parte onerata alleghi l'impossibilità di osservare il primo termine per causa ad essa non imputabile e chieda nuovo termine per provvedere alla notifica.
Nel presente giudizio era stato concesso all'appellante termine perentorio, in seguito al quale è stata effettuata una notifica nulla. Trattandosi di termine perentorio e nulla avendo allegato parte appellante in ordine a motivi che potessero giustificare la rimessione in termini, nessun altro termine può essere concesso.
Per questi motivi
l'appello deve essere dichiarato improcedibile.
Tenuto conto che il appellato, pur costituendosi, non ha formulato conclusioni, CP_1 avendo depositato un atto le cui motivazioni e conclusioni appaiono, a tutta evidenza, riferibili ad un diverso fascicolo, ritiene la Corte che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la integrale compensazione delle spese.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
contro e Parte_1 Controparte_1 CP_2
così decide:
[...]
1) Dichiara improcedibile l'appello;
2) Compensa le spese di giudizio;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
29/09/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito )
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