Articolo 20 della Legge 2 dicembre 1975, n. 576
Articolo 19Articolo 21
Versione
5 dicembre 1975
Art. 20.

L'imposta determinata ai sensi dell' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , per gli arretrati delle pensioni e' ridotta delle detrazioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 15 e al terzo comma dell'articolo 16 dello stesso decreto nella misura in cui i percipienti non ne abbiano fruito per ciascuno degli anni cui gli arretrati stessi si riferiscono.
Per gli arretrati delle pensioni di cui al comma precedente relativi agli anni 1974 e 1975 si tiene conto anche delle detrazioni previste nei commi secondo e terzo dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384 .
Per l'applicazione delle disposizioni dei precedenti commi coloro che devono percepire arretrati di pensione devono dichiarare al soggetto che gli corrisponde la misura delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati stessi si riferiscono.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1975
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