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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/09/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 24 settembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 4168/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1 dagli avv.ti Giovanni Gurnari e Francesca Gangemi, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Montevergine, n. 13, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario della Controparte_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio e Ettore Triolo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Paola Medici, con cui elettivamente domicilia in Marano di Napoli, alla Via IV Novembre n. 38, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: comunicazione preventiva di fermo amministrativo
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 16 agosto 2024, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202400011350000, notificatale dall'
[...]
, in data 07.08.2024, limitatamente agli avvisi di addebito n. Controparte_4
9420220001794628000 e n. 09420220004535603000, afferenti all'omesso versamento dei contributi IVS -anni 2021 e 2020- per l'importo di €. 13.648,46. Nello specifico, deduceva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica degli atti presupposti nonché l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria deducendo di non essere titolare di alcuna posizione CP_1 attiva. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' , e la Controparte_3 CP_1
chiedendo: “1) nel merito voglia annullare dichiarare illegittimi e privi Controparte_2 di efficacia gli atti impugnati in quanto illegittimi e la pretesa infondata sia per omessa notifica degli avvisi di addebito che per i motivi esposti”; vinte le distraende spese di lite. Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, la carenza CP_1 di legittimazione passiva della di cui chiedeva l'estromissione dal Controparte_2 giudizio. Deduceva, inoltre, l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva, il proprio difetto di legittimazione passiva, la regolare notifica degli avvisi di addebito in questione e l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Parimenti costituitasi l' eccepiva il Controparte_4 proprio difetto di legittimazione passiva nonché l'infondatezza del ricorso. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della trattandosi di crediti che, come rilevato dall' non sono stati Controparte_2 CP_1 oggetto di cessione alla stessa. 1.1 Sempre in via preliminare, va rilevato il difetto di legittimazione passiva dell' in omaggio ai principi elaborati Controparte_3 dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cassazione civile Sez. Un., 08.03.2022, n.7514) secondo cui “Ricondotta la questione oggetto di esame delle Sezioni Unite all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi, quindi, in forza della disciplina del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo”. Nel caso di specie, l'ente impositore è l'unico legittimato a contraddire rispetto all'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti e di fondatezza nel merito della pretesa creditoria.
2. Tanto premesso, va esaminata la tempestività dell'odierna opposizione. Sul punto, osserva il giudicante che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). In tale quadro giova precisare che l'opposizione risulta tempestiva anche per quanto concerne i vizi formali sollevati, essendo stato il ricorso depositato entro i termini di venti e quaranta giorni, previsti rispettivamente dall'art. 617 c.p.c. e dall'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/99.
3. Ciò chiarito, parte ricorrente deduce in primo luogo l'omessa notifica degli avvisi di addebito presupposti alla comunicazione preventiva di fermo oggi opposta. La doglianza è infondata. Invero, risulta documentalmente provato (cfr prod. che la CP_5 notifica della comunicazione preventiva di fermo oggetto della presente impugnativa sia stata preceduta dalla regolare notifica dell'avviso di addebito n. 39420220001794628000 in data 17.08.2022 e dell'avviso di addebito n. 09420220004535603000 in data 30.01.2023.
4. Ciò chiarito in ordine ai sollevati vizi formali, risultano inammissibili le censure relative al merito della pretesa creditoria. Orbene, la regolare notifica degli avvisi di addebito n. 9420220001794628000 e n. 09420220004535603000 determina il verificarsi della cd. irretrattabilità del carico contributivo conseguente alla mancata opposizione avverso gli stessi nei termini -perentori- di cui all'art. 24 co. 5 d.lgs. 46/1999 (cfr. Cass., 4506/2007). Gli avvisi di addebito di cui si è appena detto, regolarmente pervenuti alla ricorrente precedentemente all'atto ivi opposto, non impugnati nei termini di legge, rendono definitiva la pretesa tributaria in ossequio al principio dello stretto rapporto tra atto consequenziale e atto presupposto.
5. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, ridotte ai valori minimi stante la natura documentale della causa, seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono compensate nei confronti della S.C.C.I. che, di fatto, non ha svolto autonoma attività difensiva, essendo stata rappresentata dai medesimi difensori dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore delle resistenti ed liquidate nella somma di Controparte_4 CP_1
€ 1.865,00 in favore di ciascuna, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti della CP_2
[...]
Così deciso in Reggio Calabria, 24/09/2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Paola Gargano