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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 05/12/2024, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 879/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a Aschaffenburg in [...] il [...] – c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Filippone C.F._1
e
(nata a [...] il [...] - c.f. ), rappresentata _1 C.F._2
e difesa dall'avv. Marco Cassone
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/11/2024 e hanno Parte_1 _1 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/12/2009 in EN (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 60, part II, serie A anno 2009) e che dall'unione è nato il figlio (7/05/2010), hanno dedotto che Per_1 nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, già di proprietà della IG.ra unitamente _1 all'arredamento che la compone, rimane assegnata alla stessa che continuerà
a viverci unitamente al figlio . Persona_2
3. Il figlio minore è affidato in regime di affido condiviso ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago del minore, oltre che compatibilmente con la volontà del minore medesimo. In particolare, il padre potrà tenere con sé il figlio ogni fine settimana dal venerdì alla domenica sera. Durante le vacanze natalizie, il padre potrà tenere con sé il figlio, ad anni alterni, dal giorno 23 al giorno 29 dicembre oppure dal giorno 30 dicembre al giorno 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre ed il giorno del Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa. Nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore due settimane (anche non consecutive), da stabilirsi di comune accordo. Per tutte le altre festività e per il giorno del compleanno del minore sarà applicato il criterio dell'alternanza annuale.
5. Il Padre verserà a titolo di mantenimento concorsuale per il Parte_1 figlio minore un assegno mensile pari ad € 400,00 (quattrocento), la cui corresponsione avverrà mediante bonifico bancario ogni giorno 5 del mese.
L'assegno verrà rivalutato annualmente secondo l'indice Istat. Inoltre,
l'assegno unico, ad oggi percepito dal IG. , sarà dallo stesso Parte_1 corrisposto in favore della moglie sino a quando a partire dall'anno 2025
l'assegno medesimo unico sarà percepito direttamente dalla IG.ra . _1
Il padre corrisponderà, altresì, le spese straordinarie Parte_1 sostenute per le eIGenze del figlio minore, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo i libri scolastici ed altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive- didattico musicali, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal
SSN, nella misura del 50% (la residua quota resterà a carico della madre _1
, purchè previamente concordate tra i coniugi e debitamente
[...] documentaste dalla IG.ra . _1
6. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti con rinuncia alla fissazione di assegno di mantenimento.
7. I costi relativi alle utenze (ad esempio luce, gas, servizio idrico, ecc.) dell'abitazione assegnata alla IG.ra rimarranno ad esclusivo _1 carico di quest'ultima.
8. Relativamente ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, non sussistono somme di denaro in comunione e pertanto in riferimento a tale aspetto non si rende necessaria alcuna regolamentazione. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno in data 26/12/2009 in
EN (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 60, part II, serie A anno 2009) e che dall'unione è nato il figlio (7/05/2010). Per_1
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 _1
1. I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, già di proprietà della IG.ra unitamente _1 all'arredamento che la compone, rimane assegnata alla stessa che continuerà
a viverci unitamente al figlio . Persona_2
3. Il figlio minore è affidato in regime di affido condiviso ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago del minore, oltre che compatibilmente con la volontà del minore medesimo. In particolare, il padre potrà tenere con sé il figlio ogni fine settimana dal venerdì alla domenica sera. Durante le vacanze natalizie, il padre potrà tenere con sé il figlio, ad anni alterni, dal giorno 23 al giorno 29 dicembre oppure dal giorno 30 dicembre al giorno 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre ed il giorno del Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa. Nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore due settimane (anche non consecutive), da stabilirsi di comune accordo. Per tutte le altre festività e per il giorno del compleanno del minore sarà applicato il criterio dell'alternanza annuale.
5. Il Padre verserà a titolo di mantenimento concorsuale per il Parte_1 figlio minore un assegno mensile pari ad € 400,00 (quattrocento), la cui corresponsione avverrà mediante bonifico bancario ogni giorno 5 del mese.
L'assegno verrà rivalutato annualmente secondo l'indice Istat. Inoltre,
l'assegno unico, ad oggi percepito dal IG. , sarà dallo stesso Parte_1 corrisposto in favore della moglie sino a quando a partire dall'anno 2025
l'assegno medesimo unico sarà percepito direttamente dalla IG.ra . _1
Il padre corrisponderà, altresì, le spese straordinarie Parte_1 sostenute per le eIGenze del figlio minore, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo i libri scolastici ed altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive- didattico musicali, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal
SSN, nella misura del 50% (la residua quota resterà a carico della madre _1
, purchè previamente concordate tra i coniugi e debitamente
[...] documentaste dalla IG.ra . _1
6. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti con rinuncia alla fissazione di assegno di mantenimento.
7. I costi relativi alle utenze (ad esempio luce, gas, servizio idrico, ecc.) dell'abitazione assegnata alla IG.ra rimarranno ad esclusivo _1 carico di quest'ultima.
8. Relativamente ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, non sussistono somme di denaro in comunione e pertanto in riferimento a tale aspetto non si rende necessaria alcuna regolamentazione.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di conIGlio del 4 dicembre 2024
Il Presidente
dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a Aschaffenburg in [...] il [...] – c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Filippone C.F._1
e
(nata a [...] il [...] - c.f. ), rappresentata _1 C.F._2
e difesa dall'avv. Marco Cassone
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/11/2024 e hanno Parte_1 _1 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/12/2009 in EN (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 60, part II, serie A anno 2009) e che dall'unione è nato il figlio (7/05/2010), hanno dedotto che Per_1 nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, già di proprietà della IG.ra unitamente _1 all'arredamento che la compone, rimane assegnata alla stessa che continuerà
a viverci unitamente al figlio . Persona_2
3. Il figlio minore è affidato in regime di affido condiviso ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago del minore, oltre che compatibilmente con la volontà del minore medesimo. In particolare, il padre potrà tenere con sé il figlio ogni fine settimana dal venerdì alla domenica sera. Durante le vacanze natalizie, il padre potrà tenere con sé il figlio, ad anni alterni, dal giorno 23 al giorno 29 dicembre oppure dal giorno 30 dicembre al giorno 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre ed il giorno del Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa. Nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore due settimane (anche non consecutive), da stabilirsi di comune accordo. Per tutte le altre festività e per il giorno del compleanno del minore sarà applicato il criterio dell'alternanza annuale.
5. Il Padre verserà a titolo di mantenimento concorsuale per il Parte_1 figlio minore un assegno mensile pari ad € 400,00 (quattrocento), la cui corresponsione avverrà mediante bonifico bancario ogni giorno 5 del mese.
L'assegno verrà rivalutato annualmente secondo l'indice Istat. Inoltre,
l'assegno unico, ad oggi percepito dal IG. , sarà dallo stesso Parte_1 corrisposto in favore della moglie sino a quando a partire dall'anno 2025
l'assegno medesimo unico sarà percepito direttamente dalla IG.ra . _1
Il padre corrisponderà, altresì, le spese straordinarie Parte_1 sostenute per le eIGenze del figlio minore, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo i libri scolastici ed altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive- didattico musicali, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal
SSN, nella misura del 50% (la residua quota resterà a carico della madre _1
, purchè previamente concordate tra i coniugi e debitamente
[...] documentaste dalla IG.ra . _1
6. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti con rinuncia alla fissazione di assegno di mantenimento.
7. I costi relativi alle utenze (ad esempio luce, gas, servizio idrico, ecc.) dell'abitazione assegnata alla IG.ra rimarranno ad esclusivo _1 carico di quest'ultima.
8. Relativamente ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, non sussistono somme di denaro in comunione e pertanto in riferimento a tale aspetto non si rende necessaria alcuna regolamentazione. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno in data 26/12/2009 in
EN (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 60, part II, serie A anno 2009) e che dall'unione è nato il figlio (7/05/2010). Per_1
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 _1
1. I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, già di proprietà della IG.ra unitamente _1 all'arredamento che la compone, rimane assegnata alla stessa che continuerà
a viverci unitamente al figlio . Persona_2
3. Il figlio minore è affidato in regime di affido condiviso ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago del minore, oltre che compatibilmente con la volontà del minore medesimo. In particolare, il padre potrà tenere con sé il figlio ogni fine settimana dal venerdì alla domenica sera. Durante le vacanze natalizie, il padre potrà tenere con sé il figlio, ad anni alterni, dal giorno 23 al giorno 29 dicembre oppure dal giorno 30 dicembre al giorno 6 gennaio. Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre ed il giorno del Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa. Nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore due settimane (anche non consecutive), da stabilirsi di comune accordo. Per tutte le altre festività e per il giorno del compleanno del minore sarà applicato il criterio dell'alternanza annuale.
5. Il Padre verserà a titolo di mantenimento concorsuale per il Parte_1 figlio minore un assegno mensile pari ad € 400,00 (quattrocento), la cui corresponsione avverrà mediante bonifico bancario ogni giorno 5 del mese.
L'assegno verrà rivalutato annualmente secondo l'indice Istat. Inoltre,
l'assegno unico, ad oggi percepito dal IG. , sarà dallo stesso Parte_1 corrisposto in favore della moglie sino a quando a partire dall'anno 2025
l'assegno medesimo unico sarà percepito direttamente dalla IG.ra . _1
Il padre corrisponderà, altresì, le spese straordinarie Parte_1 sostenute per le eIGenze del figlio minore, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo i libri scolastici ed altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive- didattico musicali, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal
SSN, nella misura del 50% (la residua quota resterà a carico della madre _1
, purchè previamente concordate tra i coniugi e debitamente
[...] documentaste dalla IG.ra . _1
6. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti con rinuncia alla fissazione di assegno di mantenimento.
7. I costi relativi alle utenze (ad esempio luce, gas, servizio idrico, ecc.) dell'abitazione assegnata alla IG.ra rimarranno ad esclusivo _1 carico di quest'ultima.
8. Relativamente ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, non sussistono somme di denaro in comunione e pertanto in riferimento a tale aspetto non si rende necessaria alcuna regolamentazione.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di conIGlio del 4 dicembre 2024
Il Presidente
dott. Piero Viola