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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/02/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1270/2023
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.SS MANUELA SARACINO Presidente dr. PIETRO MASTRORILLI Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1270 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
nato l'[...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Parte_1
Milani e Domenica Lenato, giusta procura depositate nel fascicolo telemati- co;
reclamante
e
già in persona Controparte_1 Controparte_2 dell'amministratore delegale e legale rappresentante pro tempore, rappre- sentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Rumolo e Romualdo Pecorella, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
reclamata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari ex art. 1, comma 47, della l. n. 92 del 2012, – dipendente della Parte_1 Controparte_2
dal 1979 in qualità, da ultimo, di Quadro Direttivo, assegnato
[...] CP_1 al Comparto Gestione Incassi, Direzione Operation – ha impugnato il licen- ziamento per giusta causa irrogatogli con lettera del 7 gennaio 2021 chie- dendone la declaratoria di illegittimità e la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro, oltre alla condanna del datore di lavoro al pagamento di tut-
- 1 - te le retribuzioni maturate dal giorno del recesso sino a quello dell'effettiva reintegra.
Pronunciando nel contraddittorio con la il Controparte_2
Tribunale, con ordinanza del 29 luglio 2022, ha rigettato la domanda e con- dannato al pagamento delle spese di lite. _1
Con sentenza del 5 ottobre 2023 il medesimo Tribunale, respinte le richieste istruttorie del lavoratore, ha rigettato l'opposizione dal medesimo proposta condannandolo alla refusione delle spese.
Avverso detta sentenza ha proposto reclamo mediante ri- _1 corso depositato il 3 novembre 2023.
La (già ha resistito depositando CP_1 Controparte_2 memoria.
Infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione, all'udienza dell'11 febbraio 2025, sentita la discussione dei procuratori presenti, la Cor- te si è riservata la decisione.
2. È utile premettere una breve sintesi dei fatti e del procedimento disciplinare che hanno condotto al licenziamento di Parte_1 all'epoca “Quadro Direttivo” e “Responsabile Gestione Incassi” della
[...]
Controparte_2
2.1. La vicenda oggetto di causa è conneSS al deferimento alla giu- stizia sportiva della s.p.a. “Football Club Bari 1908”, il cui presidente era
, per le inadempienze delle quali la steSS si era Controparte_3 resa responsabile nel versamento dei contributi fiscali e previdenziali.
È accaduto che il 16 marzo 2018 la Football Club Bari 1908 aveva inoltrato alla attraverso il canale telematico dell'Agenzia delle Entra- CP_2 te, quattro deleghe fiscali (F24) per il pagamento di contributi previdenziali e ritenute fiscali, mediante disposizione di addebito sul conto corrente inte- stato alla medesima società. Il 16 marzo era il termine ultimo per procedere al tempestivo versamento di tali somme. Tuttavia, poiché il conto corrente della società non presentava la neceSSria capienza, la non aveva dato CP_2 seguito alla disposizione, comunicando l'esito negativo dell'operazione all'Agenzia delle Entrate.
Lo stesso era accaduto anche il giorno 26 marzo 2018, allorquando la Banca non aveva dato corso alle deleghe di pagamento pervenute per via telematica perché sul conto della Football Club Bari 1908 non vi era la ne- ceSSria provvista. Anche in questo caso l'esito negativo delle richieste di addebito era stato comunicato all'Agenzia delle Entrate.
- 2 - Il giorno 6 aprile 2018 (come detto, Controparte_3 all'epoca presidente della Football Club Bari 1908) si era presentato presso gli sportelli della Filiale di Sede consegnando quattro deleghe di paga- CP_2 mento cartacee e chiedendo che si provvedesse al pagamento. L'addebito sul conto era stato operato lo stesso giorno 6 aprile (data in cui era stata ri- pristinata la disponibilità del conto) indicando come valuta il giorno 16 mar- zo 2018. Nel flusso informatico trasmesso dalla all'Agenzia delle En- CP_2 trate quale data della delega era stata indicata il 16 marzo 2018.
2.2. Con nota del 29 maggio 2018 la Banca aveva avviato a carico di un procedimento disciplinare contestandogli le condotte così bre- _1 vemente descrivibili:
A) innanzitutto, di aver fornito consulenza operativa nella fase degli accordi preliminari intercorsi tra l'ing. Responsabile della Fun- Per_1 zione Privati della Banca, e . Secondo la Banca, durante una riu- CP_3 nione avvenuta in una data non precisata tra da un lato, e Per_1 [...]
e tale dall'altro, al fine di esplorare possibili solu- Per_2 Persona_3 zioni per permettere il pagamento delle deleghe rispettando la scadenza del
16 marzo 2018, aveva evidenziato che la Banca avrebbe potuto _1 attivare l'eccezionale procedura di “tardivo inserimento deleghe” prevista dalla normativa interna in caso di errori formali relativi alla delega;
nel caso di specie, però, non vi erano i presupposti per l'utilizzo di tale procedura, perché la retrodatazione delle deleghe non serviva per correggere alcun erro- re di compilazione delle medesime;
B) in secondo luogo, di aver aderito acriticamente alla richiesta di
“tardivo inserimento delle deleghe”, confortato solo dall'intereSSmento alla vicenda dell'ing. e dalla sua autorizzazione, nonostante fosse a Per_1 conoscenza dei precedenti mancati pagamenti delle deleghe, dell'assenza di errori imputabili alla e delle irregolarità delle modalità operative di CP_2 accettazione delle deleghe cartacee. Le deleghe, difatti, dovevano essere ne- ceSSriamente presentate per via telematica, posto che quelle cartacee erano consentite solo per il pagamento di importi non superiori a 1.000 euro;
C) di aver consentito l'irregolare inserimento nella procedura dele- ghe anche con la registrazione di informazioni non rispondenti ai reali fatti aziendali. Una volta ottenute le neceSSrie autorizzazioni interne (richieste da della sede di da parte dell' Testimone_1 CP_2 Controparte_4
in data 6 aprile 2018 aveva provveduto
[...] _1 all'inserimento in procedura delle deleghe cartacce, indicando per tutte qua-
- 3 - le data della delega il 16 marzo, quale data di pagamento il 3 aprile e quale data dell'operazione il 6 aprile. Per effetto di tale operazione la con CP_2 flusso telematico del 10 aprile 2018, aveva comunicato all'Agenzia delle
Entrate che la data di accettazione delle deleghe era il 16 marzo;
D) di aver predisposto, su richiesta dell'ing. e invito di Per_1
(responsabile della Gestione Incassi), nonostante l'attività Persona_4 non rientrasse nell'ambito delle sue competenze, un elaborato che rappre- sentava in modo non veritiero la movimentazione registrata sul conto della
Football Club Bari 1908 con particolare riferimento alla data di contabiliz- zazione delle deleghe. Sulla scorta di quanto riferito da Testimone_2
(responsabile della Sede di , questi il 9 aprile 2018 era stato contattato CP_2 dall'ing. e da in quanto avrebbe dovuto ricevere un Per_1 _1 elaborato relativo alla movimentazione del conto della Football Club Bari
1908 da stampare e consegnare a . In data 10 aprile CP_3 Tes_2 aveva ricevuto da una prima mail (ore 16:24), in precedenza in- _1 viata dallo stesso all'ing. alla quale era allegato un _1 Per_1 elaborato che riportava delle difformità rispetto ai movimenti registrati in procedura, oltre che la non corretta indicazione della data contabile di adde- bito delle deleghe (cioè il 16 marzo anziché il 6 aprile 2018). Lo stesso aveva poi ricevuto da una seconda mail (ore 16:38) Tes_2 _1 con un nuovo elaborato che presentava nuovamente delle incongruenze, in quanto riportava gli stessi dati del primo con eliminazione della sola data contabile;
E) infine, di non aver effettuato nessuna segnalazione alla Funzione
Internal Auditing sia ex ante sia ex post.
2.3. Attraverso la nota di riscontro del 13 giugno 2018 ha _1 respinto tutti gli addebiti rappresentando, in sintesi, che:
I) quanto alla prima infrazione contestagli, egli aveva sempre opera- to sotto l'egida del suo diretto responsabile, A fronte delle Persona_4 richieste provenienti dai soggetti coinvolti, a partire dall'ing. si Per_1 era semplicemente limitato a descrivere la procedura di inserimento deleghe tardive, specificando comunque che tali procedure non erano pertinenti ri- spetto al caso di specie;
II) quanto alla seconda, egli aveva sempre reso edotti i propri inter- locutori delle proprie perplessità circa le operazioni in questione, per cui da parte sua non vi era stata alcuna “acritica adesione”. Peraltro, egli aveva in-
- 4 - serito le deleghe in questione solo dopo che l'Ufficio Presidi e Supporti Ge- stionali aveva reso la propria autorizzazione;
III) in merito alla terza violazione, aveva provveduto all'inserimento manuale del pagamento tardivo delle deleghe inserendo dati allineati alle circostanze di fatto, in quanto la retrodatazione della data della delega al 16 marzo 2018 era stata autorizzata;
IV) sulla quarta violazione, aveva agito sulla base di quanto disposto dal suo superiore, il quale gli aveva riferito che l'ing. Persona_4 [...]
per accordi intercorsi con il Direttore della Sede di aveva chie- Per_1 CP_2 sto la predisposizione di un elaborato della movimentazione registrata sul conto della società con l'indicazione del pagamento delle deleghe con data valuta 16 marzo 2018. Egli, peraltro, non era mai stato reso edotto dai suoi superiori del fine al quale era destinato il documento in questione, rispetto al quale nutriva delle perplessità comunicate alla collega Per_5
V) quanto all'ultima condotta, l'intera operazione era stata caldeg- giata, oltre che avallata, da soggetti a conoscenza dell'intera vicenda, talvol- ta di grado superiore al suo.
2.4. Avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 41, comma 2, del c.c.n.l. per i Quadri Direttivi delle imprese creditizie e finanziarie, mediante nota del 2 luglio 2018 la – preso atto della circostanza che CP_2 _1 aveva comunicato di aver assunto la qualità di indagato e di aver ricevuto dalla Procura della Repubblica di un invito a presentarsi dinanzi al CP_2
P.M. titolare delle indagini – ha fatto riserva di rinviare il procedimento di- sciplinare alle risultanze, anche non definitive, del procedimento penale, considerata la sostanziale coincidenza delle vicende oggetto dell'uno e dell'altro procedimento.
2.5. In data 25 ottobre 2019 è stato emesso nei confronti di CP_5
[..
, così come di altri soggetti coinvolti nella medesima vicenda oggetto del procedimento disciplinare attivato nei suoi riguardi, l'avviso di conclusioni delle indagini ex art. 415bis c.p.p. per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e
2368, secondo comma, c.c. (“ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”).
Pertanto, con nota del 15 ottobre 2020 la ha integrato la nota CP_2 di addebito del 29 maggio 2018 e disposto la sospensione cautelare del di- pendente dal lavoro e non dalla retribuzione. Ha considerato, difatti, che tramite la consultazione degli atti di indagine depositati presso la Procura della Repubblica di Roma (con particolare riguardo alla relazione peritale
- 5 - affidata a due commercialisti) erano emersi ulteriori elementi idonei a pro- vare i fatti già riportati nella nota di contestazione disciplinare del 29 mag- gio 2018.
In breve, nella nota integrativa si evidenzia innanzitutto che la do- cumentazione prodotta agli uffici della ederazione Italiana Giuoco CP_6
Calcio) era effettivamente idonea ad ostacolare la vigilanza della CP_7
[...
in quanto attestava una circostanza non veritiera, ossia l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fi- scali entro il termine perentorio del 16 marzo 2018.
In eSS sono poi riportati una serie elementi relativi alla posizione personale di tali da dimostrare – secondo l'assunto della Banca – _1 che questi aveva ideato e proposto la procedura di autorizzazione alla tardi- va registrazione delle deleghe fiscali, pur essendo consapevole che tale pro- cedura non era utilizzabile nel caso specifico. Tali ulteriori elementi sareb- bero consistiti in: a) documenti (segnatamente, alcune mail intercorse tra il 6
e il 10 aprile 2018); b) dichiarazioni rese da persone informate dei fatti e da altri indagati;
c) trascrizione di un'intercettazione telefonica intercorsa tra lo stesso e;
d) relazione della Guardia di Finanza, Nu- _1 CP_3 cleo di Polizia Economico Finanziaria di CP_2
2.6. Rispetto a tale integrazione ha reso le proprie ulteriori _1 giustificazioni tramite missiva del 12 novembre 2020, nella quale ha innan- zitutto ribadito di non essere mai stato titolare di alcun potere direttivo o au- torizzativo e di essersi limitato a rappresentare, nel corso di un incontro av- venuto il 26 marzo 2018 presso la stanza dell'ing. alla presenza di Per_1
e di (che peraltro non conosceva), la CP_3 Persona_3 _1 possibilità tecnica di procedere all'inserimento tardivo delle deleghe fiscali, sempre che la procedura fosse istruita nel merito, positivamente valutata ed espreSSmente autorizzata dagli organi preposti.
Ha nuovamente sottolineato, inoltre, di aver eseguito l'inserimento tardivo delle deleghe solo dopo aver ricevuto dapprima una mail del collega
(indirizzata anche a soggetti gerarchicamente sovraordinati) e poi le Tes_1 neceSSrie autorizzazioni (anch'esse indirizzati a tali soggetti), sicché – in sostanza – egli aveva proceduto nel senso richiesto dalla dirigenza della
Banca.
Ha affermato, infine, che il documento contenente la lista dei movi- menti relativi al conto corrente intestato alla Football Club Bari 1908 era stato predisposto previa esplicita richiesta e su precise indicazioni del pro-
- 6 - prio dirigente, e che egli non era mai stato reso edotto dai Persona_4 suoi superiori delle finalità alle quali esso era desinato, come ammesso dallo stesso nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. Per_4
2.7. Ritenute insufficienti le giustificazioni rese dal dipendente, con lettera del 7 gennaio 2021 la ha comunicato ad il suo licen- CP_2 _1 ziamento per giusta causa, impugnata per via stragiudiziale dal lavoratore tramite PEC del successivo 5 marzo.
3. Con il ricorso introduttivo della fase sommaria ha im- _1 pugnato il recesso intimatogli dalla sulla scorta di cinque motivi: 1) CP_2 infondatezza dei fatti posti alla base della contestazione disciplinare, in quanto egli non aveva alcun potere direttivo ma si era attenuto esclusiva- mente alle disposizioni dei propri superiori (in particolare, e Per_1 [...] Per_
, tanto più che la procedura di inserimento tardivo delle deleghe era sta- ta debitamente autorizzata;
2) assenza di giusta causa per insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento, in quanto l'operazione di inserimen- to delle deleghe F24 era stata materialmente eseguita da Parte_2 sulla scorta delle autorizzazioni rilasciate tramite mail del 6 aprile 2018 da parte degli uffici competenti, mentre il file excel relativo alla “lista dei mo- vimenti” riferito al conto corrente della Football Club Bari 1908 era stato materialmente predisposto da su richiesta del dirigente re- Controparte_8 sponsabile e dell'ing. 3) difetto di proporziona- Persona_4 Per_1 lità tra fatto contestato e sanzione disciplinare applicata, poiché tutti gli altri dipendenti intereSSti a vario titolo dalla vicenda in questione, pur essendosi resi autori di condotte ben più gravi di quella contestata al ricorrente, erano stati attinti da blande sanzioni disciplinari conservative;
4) e 5) tardività del- la contestazione disciplinare, violazione del principio di immediatezza e tempestività, del principio di immutabilità della contestazione disciplinare e dell'art. 41 c.c.n.l., posto che l'atto di integrazione della contestazione di- sciplinare era stato notificato il 15 ottobre 2020, ossia un anno dopo l'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, risalente al
25 ottobre 2019; inoltre, la Banca aveva riattivato il procedimento discipli- nare sospeso integrando la contestazione iniziale in forza del solo avviso di conclusione delle indagini preliminari, che pacificamente non implica l'esercizio dell'azione penale, operando così – tramite la nota di sospensione del 2 luglio 2018 – uno strumentale rinvio sine die del procedimento disci- plinare.
- 7 - 4. Nell'ordinanza conclusiva della fase sommaria il Tribunale ha af- fermato che la condotta tenuta da violava il rapporto fiduciario _1 che deve sussistere tra banca e dipendente e che eSS era grave al punto da giustificare la sanzione del licenziamento.
Secondo il Giudice, difatti, si sia reso responsabile di una _1 fattiva e rilevante cooperazione nella vicenda delle deleghe tardive. Egli era stato la “mente ideatrice” dell'operazione illegale, giacché in ragione delle sue competenze specifiche aveva suggerito la possibilità di forzare la proce- dura di immissione tardiva (prevista solo per eventuali errori della banca) illecitamente adattandola all'ipotesi in esame, in cui – rifiutata per carenza fondi l'operazione – non vi era alcun errore da correggere. Inoltre, egli si era prestato all'alterazione dell'estratto conto per far risultare anche da esso l'operazione.
Ancora, ad avviso del Tribunale non vi era stato alcun ritardo nella ripresa del procedimento disciplinare, perché la mole degli atti delle indagi- ni penali esigeva un tempo adeguato. Né vi era stata un'indebita integrazio- ne dell'incolpazione, perché la missiva del 25 ottobre 2000 conteneva uni- camente ulteriori elementi di prova relativi agli stessi fatti oggetto dell'iniziale addebito.
5. Con l'atto di opposizione ha nella sostanza reiterato i _1 motivi di impugnazione del recesso già articolati nel ricorso introduttivo della fase sommaria.
Ha innanzitutto ribadito che l'operazione contestata era stata ideata dalle figure apicali della e che egli era stato coinvolto in maniera del CP_2 tutto marginale per volontà del proprio responsabile, e a Persona_4 seguito di sue precise indicazioni.
Ha soggiunto ancora una volta di non essere mai stato a conoscenza di quali fossero le ragioni della richiesta avanzata dai vertici della Banca né delle vicende che avevano intereSSto la Football Club Bari 1908, sottoli- neando altresì che le operazioni di controllo degli addebiti delle deleghe F24 vengono effettuate dalla filiale sulla quale insiste il conto corrente e non cer- tamente dall'Ufficio Comparto Gestione Incassi (cioè il suo ufficio).
Ha negato di poter essere considerato come la “mente ideatrice” dell'operazione, dal momento che non sapeva affatto che si stesse ideando un'operazione, non conosceva alcuno dei soggetti coinvolti nella steSS, né aveva alcun interesse nella vicenda e non aveva alcun potere – né giuridico né di fatto – per concepirla o per autorizzarla.
- 8 - 6. La sentenza in questa sede impugnata ha, in prima battuta, richia- mato pedissequamente il contenuto della motivazione dell'ordinanza oppo- sta.
Il Tribunale di Bari ha poi aggiunto che: a) il fatto contestato sussi- steva ed era rilevante sul piano disciplinare;
b) non era ravvisabile alcuna sproporzione della sanzione comminata, a nulla rilevando la comparazione con le vicende degli altri dirigenti e/o dipendenti coinvolti nella vicenda;
senza il decisivo input offerto da con il ricorso alla procedura di _1 inserimento tardivo, difatti, gli altri soggetti coinvolti difficilmente sarebbe- ro pervenuti ad una “soluzione” del problema di conforme alle CP_3 sue necessità; c) non vi era alcuna tardività nella contestazione contenuta nella seconda nota di contestazione disciplinare, atteso che la Banca aveva potuto accedere agli atti della indagine penale solo il 30 giugno 2020 e – trattandosi di procedimento di alcune migliaia di pagine – aveva avuto biso- gno di tempo per estrapolare le parti relative alla posizione di d) _1 la sospensione del procedimento disciplinare era stata determinata proprio dall'esigenza di attendere ed acquisire gli esiti della indagine penale;
e) non vi era stata alcuna violazione del principio della immutabilità della contesta- zione disciplinare, poiché nella specie i fatti – nella loro storicità – non era- no mutati a seguito della seconda nota, ma erano stati semplicemente appro- fonditi e arricchiti di tutti quegli elementi di prova che erano stati attinti dall'indagine penale.
7. Il reclamante affida il gravame a cinque motivi di doglianza.
7.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. _1
132, secondo comma, c.p.c., e dell'art. 111 della Costituzione.
Lamenta che il Giudice di primo grado ha rigettato l'impugnativa di licenziamento “liquidando” in pochi righi la compleSS vicenda giuridica e di fatto, omettendo qualsivoglia motivazione e senza dar conto delle ragioni della decisione cui era pervenuto, delle valutazioni operate sulla prova do- cumentale offerta dalle parti e delle ragioni per le quali aveva ritenuto di non ammettere la prova testimoniale.
Sostiene che non è utile ad integrare le ragioni giuridiche della deci- sione il mero rinvio per relationem all'ordinanza conclusiva della fase sommaria, perché anch'eSS generica.
Deduce, quindi, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma n. 4), c.p.c.
- 9 - 7.2. Il secondo motivo attiene alla parte della sentenza con cui il Tri- bunale ha affermato che il ruolo rilevante delle figure apicali della Banca non era sufficiente ad escludere la responsabilità di al quale si _1 doveva il decisivo suggerimento di ricorrere alla procedura di inserimento tardivo delle deleghe pur nella consapevolezza che non si trattava di prassi appropriata, tanto più che lo stesso aveva fattivamente seguito lo _1 svolgersi dell'operazione assicurandosi del relativo buon fine.
Ripercorsi in dettaglio i fatti che avevano condotto al recesso, nell'atto di reclamo si citano ampi stralci della relazione redatta dal rag.
responsabile della Funzione Internal Auditing della Persona_7 CP_9
[..
, da cui emergeva che l'operatività oggetto di contestazione era stata idea- ta e autorizzata dalle figure apicali (cioè l'ing. e il dr. Per_1 Per_8
) e che su precisa richiesta dei propri superiori (cioè
[...] _1 [...]
, si era limitato a rappresentare quale fosse tecnicamente la Persona_9 procedura da seguire in caso di inserimento tardivo delle deleghe F24, senza tuttavia conoscere quali fossero le ragioni della richiesta.
Il reclamante addebita al Giudice di prime cure di non aver conside- rato che l'operazione in oggetto era stata sottoposta a svariate verifiche da parte degli Uffici competenti e che aveva ricevuto ben due autorizzazioni,
l'una dalla “CP Area Direzione Imprese” (mail del 6 aprile 2018, ore 14:48)
e l'altra della “CP Condirezione Generale Tassi e Condizioni” (mail del 6 aprile 2018, ore 14:54), sicché egli non poteva certamente essere considera- to quale “mente ideatrice” della steSS.
Con riferimento alla “lista movimenti” relativa al conto corrente in- testato alla Football Club Bari 1908, il reclamante ribadisce che la steSS era stata elaborata su esplicita richiesta e su indicazioni del proprio dirigente, dr.
Questi gli aveva riferito che l'ing. per accordi presi con Per_4 Per_1 il Direttore della sede di aveva chiesto la predispo- CP_2 Testimone_2 sizione di un elaborato della movimentazione registrata sul conto della so- cietà cliente tramite l'evidenziazione del pagamento delle deleghe in oggetto con data valuta 16 marzo 2018.
In definitiva, nel motivo si censura la sentenza impugnata per aver ascritto la responsabilità dell'operazione ad il quale in realtà non _1 aveva alcun potere direttivo e men che meno autorizzativo, senza peraltro considerare che egli era responsabile del “Comparto Gestione Incassi”, cioè della struttura gerarchicamente più baSS e con compiti strettamente operati-
- 10 - vi, a differenza degli “Uffici” e delle “Funzioni”, che hanno, invece, compiti decisionali.
7.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa ap- _1 plicazione dell'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, in quanto il Tribu- nale di Bari ha ritenuto l'esistenza della giusta causa di licenziamento senza considerare che, in realtà, il fatto contestato non sussisteva.
Osserva, in particolare, che egli non aveva rivestito alcun ruolo atti- vo e di coordinamento alla realizzazione dell'illecita operazione, dal mo- mento che l'inserimento delle deleghe F24 era stata materialmente eseguita da sulla scorta delle autorizzazioni rilasciate dagli uffici Parte_2 competenti, mentre il file excel “lista movimenti” era stato materialmente predisposto da su richiesta del dirigente responsabile Mi- Controparte_8 chele e dell'ing. Per_4 Per_1
7.4. A mezzo del quarto motivo ci si duole della violazione dell'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, lamentando il difetto di proporziona- lità tra il fatto contestato e la sanzione disciplinare applicata.
In particolare, si censura la sentenza impugnata laddove ha affermato che non rileva la comparazione con gli alti dirigenti e/o dipendenti coinvolti nella steSS vicenda e ha sostenuto che senza il decisivo input di _1 gli altri soggetti coinvolti non avrebbero fatto ricorso alla procedura di inse- rimento tardivo delle deleghe.
Nella doglianza si richiamano le considerazioni già rassegnate in or- dine al fatto che l'operazione contestata era stata ideata e autorizzata dalle figure apicali e si ribadisce che gli altri soggetti coinvolti nella vicenda, pur essendosi resi protagonisti di condotte ben più gravi di quella contestata ad erano stati attinti da sanzioni disciplinari conservative blande o, _1 in alcuni casi, non erano stati intereSSti da alcun procedimento disciplinare.
7.5. Il quinto e ultimo motivo censura la sentenza reclamata laddove ha disatteso la lagnanza relativa alla violazione del principio di immediatez- za e tempestività, del principio di immutabilità della contestazione discipli- nare e dell'art. 41 del c.c.n.l. applicato.
Il reclamante ripropone le argomentazioni già spese nel precedente grado di giudizio ribadendo che: a) il potere disciplinare era stato esercitato dal datore di lavoro con grave ritardo;
b) la ripresa del procedimento disci- plinare era stata effettuata a seguito dell'emissione del solo avviso di con- clusione delle indagini preliminari, cioè di un atto che non implica neppure
- 11 - l'esercizio dell'azione penale;
c) era stato violato il principio di immutabili- tà della contestazione.
8. Il primo motivo di reclamo non è fondato, dovendosi senz'altro escludere la nullità della sentenza reclamata per difetto di motivazione. Seb- bene redatta in maniera sintetica, difatti, la pronuncia impugnata è certa- mente idonea a rendere evidenti le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione assunta dal Giudice di prime cure.
Come si è rilevato nella parte narrativa del presente provvedimento, il Giudice di prime cure ha respinto l'impugnativa di recesso proposta da ritenendo, sulla scorta delle prove documentali acquisite, che que- _1 sti fosse la “mente ideatrice” dell'operazione illecita, giacché senza le sue competenze specifiche e il suo suggerimento gli altri soggetti coinvolti non sarebbero pervenuti alla soluzione in concreto adottata. Lasciando in dispar- te il merito della decisione (di cui si dirà più diffusamente nel prosieguo), in relazione alla censura in esame ciò che conta è che, in questo modo, il Tri- bunale ha espresso in maniera chiara – per quanto succinta – le ragioni poste a base del suo convincimento.
Né rileva che il Tribunale non abbia partitamente esaminato gli ele- menti e le argomentazioni sottesi alla proposta impugnativa. È noto, invero, che l'accertamento di fatto da parte del giudice di merito non implica l'esame di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, in quanto il giudice ha il potere di selezionare le prove ritenute utili alla forma- zione del proprio convincimento e, quindi, la sentenza è sufficientemente motivata qualora contenga l'esposizione – per quanto concisa – degli ele- menti posti a base della decisione (v. Cass. n. 29730 del 2020: «Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risul- tanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al pro- cesso, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logi- camente adeguata – gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo repu- tarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, sep- pure non espreSSmente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto»).
Secondo il costante indirizzo della Suprema Corte, la conformità del- la sentenza al modello di cui all'art. 132, comma secondo n. 4), c.p.c., non
- 12 - richiede l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti significativi. Al fine di soddisfare l'esigenza di un'adeguata mo- tivazione è sufficiente che il raggiunto convincimento risulti da un riferi- mento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emer- genze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, in modo da evidenziare l'iter se- guito per pervenire alle assunte conclusioni, disattendendo anche per impli- cito quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata (così tra le tante Cass. n. 8294 del 2011).
Di contro, affinché sia integrato il vizio di “mancanza della motiva- zione” agli effetti di cui all'art. 132, n. 4), cit., occorre che la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premeSS dell'oggetto del decidere ri- sultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero che eSS formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo tal- mente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 20112 del 2009).
Non è quest'ultima la situazione che ricorre nel caso di specie, dal momento che la sintetica motivazione contenuta nella sentenza gravata è senz'altro idonea a suffragare non solo il convincimento in fatto, ma anche l'accertamento in diritto che hanno condotto il Giudice di prime cure a di- sattendere la domanda proposta da _1
A ciò si aggiunga che comunque, quand'anche si volesse accedere alla prospettazione di parte reclamante, il vizio di omeSS motivazione della sentenza di primo grado non determina di per sé alcuna regressione del pro- cesso, ma obbliga il giudice d'appello a decidere nel merito della domanda
(v. Cass. n. 13733 del 2014: «Il vizio di nullità della sentenza di primo gra- do per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, taSStivamente indi- cati, che ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., comportano la rimessione del- la causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è pri- vo di rilevanza costituzionale»).
Ne consegue che possono essere colmate in questa sede le prospetta- te lacune motivazionali che, secondo il reclamante, affliggono la pronuncia impugnata.
- 13 - 9. Non è fondato neppure il secondo e articolato motivo di censura, tramite il quale – come visto – il reclamante contesta l'affermazione del primo Giudice secondo cui egli sarebbe stato “la mente ideatrice” dell'operazione illegale compiuta dalla Banca. In particolare, _1 rimprovera al Tribunale di non aver escluso la sua responsabilità in ragione Per_1 del ruolo rivestito nella vicenda dai suoi superiori (in particolare l'ing. la e il dr. e in considerazione del fatto che Per_1 Persona_4
l'inserimento tardivo delle deleghe era stato debitamente autorizzato dagli uffici competenti.
Pur con le integrazioni e le precisazioni che seguono, deve nella so- stanza condividersi la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, ossia che ha in maniera consapevole offerto un contributo determinante per _1 la realizzazione dell'operazione di inserimento tardivo delle deleghe, a sua volta neceSSria al fine di consentire alla Football Club Bari 1908 di impedi- re alla organo di vigilanza della , di riscontrare il mancato Pt_3 CP_6 versamento dei contributi e delle ritenute fiscali entro il termine perentorio a tale fine previsto.
9.1. La premeSS da cui muovere è che all'epoca dei fatti Per_11 era responsabile del Comparto “Gestione Incassi”, ossia di una strut-
[...] tura di back office che – per quanto qui rileva – curava gli adempimenti rela- tivi al trattamento dei flussi informativi connessi alle deleghe fiscali e previ- denziali nell'ambito dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate, come si desu- me dalla relazione di Internal Audit del 24 maggio 2018, a pag. 15 (all. 23 del fascicolo della Banca).
A sua volta, il Comparto “Gestione Incassi” dipendeva dalla Funzio- ne “Centro Servizi”, il cui dirigente era il dr. L'ing. Persona_4 [...]
invece, era dirigente della Divisione “Privati” e – come ricono- Per_12 sciuto da ambo le parti – figurale apicale nell'organigramma dell'istituto in quanto stretto collaboratore del dr. Condirettore della Parte_4
(v. pag. 33 del reclamo: «… l'ing. , Controparte_2 Persona_12
Dirigente Responsabile della Divisione Privati, e il dott. , Testimone_3
Dirigente Crediti, all'epoca dei fatti … “numeri due” della Controparte_2
fidatissimi collaboratori del dott. ; v. altresì pag.
[...] Parte_4
3 della memoria difensiva della Banca).
9.2. Tanto chiarito, a giudizio della Corte dalla documentazione ac- quisita emerge con piena evidenza che era consapevole del fatto _1 che le deleghe di pagamento della Football Club Bari 1908 erano state re-
- 14 - spinte in occasione delle due precedenti presentazioni (avvenute per via te- lematica il 16 e 26 marzo 2018) e che il ricorso alla procedura di inserimen- to tardivo aveva il fine precipuo di consentire alla società di dimostrare di aver rispettato il termine per i versamenti che, nella realtà, non era stato os- servato.
Ciò si ricava in maniera incontrovertibile dalla lettura del verbale dell'interrogatorio reso da al P.M. della Procura di Bari, Parte_1 dr.SS , riportato a pagg. 41 e ss. dell'annotazione della Guar- Persona_13 dia di Finanza (all. 17 della produzione della Banca). Per la sua centralità ai fini della decisione è utile riportarne alcuni paSSggi essenziali, con la preci- sazione che l'interrogatorio è stato assunto nel mese di luglio del 2018, cioè
a breve distanza di tempo dai fatti oggetto di addebito disciplinare:
«Indagato V. Armenise: Perché non c'erano i fondi neceSSri per poter coprire questi importi. Dopodiché verso fine mese inizio di Aprile, fine mese Marzo, inizio di Aprile, fui contattato dal mio dirigente.
P.M. dr.SS : Nome? Per_13
Indagato V. Armenise: che mi disse: “Mi ha chia- Persona_4 mato l'ingegner per la vicenda della F.C. Bari 1908”, dissi: “Sì, Per_1 sono andate a rifiutate le deleghe, perché non c'era la provvista”, dice:
“Vedi che mi ha chiesto: che cosa si può fare?”, io dissi: “L'unica cosa che si può fare, sempre che essendo un'operazione straordinaria che esce fuori dai canoni, la direzione della lo vuole, se mi autorizza la CP_2 direzione, se mi crea la provvista contabile per evitare che io poSS avere un sospeso, e mi dà la valuta che vuole che si pagano queste deleghe si può fare un inserimento tardivo”, disse: “Va bene. Vai dall'ingegnere Tes_4
[.
, ti chiamerà l'ingegnere , vedi esattamente che cosa vuole, gli Per_1 spieghi questo fatto qua” L'ingegnere mi ha tempestato di telefo- Per_1 nate, non so se l'avete rilevato dai telefonini che mi avete sequestrato, mi tempestò di telefonate fino ad arrivare se non sbaglio o il 5 o il 6 Aprile, il giorno in cui dalle otto e mezza della mattina mi chiamò ripetutamente sul numero personale, di cui io non so da chi l'abbia avuto questo numero, per- ché io con fino a quel momento … lo conosco, ma non avevo mai Per_1 avuto in nessun modo nessun contatto”.
P.M. dr.SS : Mi scusi. Ma in queste telefonate cosa le diceva? Per_13
Indagato V. Armenise: Che siccome doveva arrivare … quella mat- tina aveva un appuntamento col Presidente del di intervenire per CP_2 spiegare al Presidente del per vedere che c'era un'esponente del CP_2
- 15 - comparto gestione incassi che doveva procedere all'inserimento di queste deleghe e quindi di essere presente per far vedere al Presidente del che CP_2
c'era un altro elemento, un altro responsabile del comparto che desse que- ste notizie, era un puro apparire. Io avevo rifiutato all'ingegnere Per_1
…
P.M. dr.SS : Ma cosa voleva sapere l'ingegner ? Per_13 Per_1
Cioè cosa voleva che facesse l'ingegner ? Cosa le aveva chiesto, Per_1 cosa le chiedeva?
Indagato V. Armenise: Di spiegare che le deleghe dovevano essere pagate un giorno successivo con la data pagamento delega 16 Marzo.
Quindi voleva la mia presenza giusto …
P.M. dr.SS : Cioè la data della delega doveva risultare 16 Per_13
Marzo.
Indagato V. Armenise: Data pagamento delega, dottoreSS.
P.M. dr.SS : Sì. Data pagamento 16 Marzo. Per_13
IS
P.M. dr.SS : Poi però andiamo un pochettino più su, perché Per_13 io fino ad un certo punto posso pensare o posso credere che nessuno sapes- se nulla di una retrodatazione e di una data che non corrisponde a quella reale, scusatemi. Allora arriviamo al giorno dell'incontro. Vi siete incontra- ti dove come quando e con chi?
Indagato V. Armenise: Via Piccinni, al 6° piano, nell'ufficio dell'ingegner . Questo era intorno a mezzogiorno e trenta. Per_1
P.M. dr.SS : È andato lei? Per_13
Indagato V. Armenise: Sono stato chiamato ripetutamente dalle otto
e mezza del mattino.
P.M. dr.SS : E il giorno preciso in cui vi siete incontrati? Per_13
Indagato V. Armenise: Penso che sia stato o il 5 o il 6, non ricordo.
CP_10
r.SS : Andate presso questo studio. Chi c'era? Chi era
[...] Per_13 presente?
Indagato V. Armenise: L'ingegner , il signor e Per_1 CP_3 un'altra persona che non so chi era.
IS
Indagato V. Armenise: L'ingegner mi chiese, davanti a Per_1 queste persone, a e a quest'altra persona, disse: “Possiamo in- CP_3 serire le deleghe e spiega che cosa si può fare” _1
- 16 - IS
Indagato V. Armenise: Inserire operativamente, inserire le deleghe con data retroattiva, antergata
IS
Indagato V. Armenise: … “si pagheranno gli interessi, che necessi- tà? Servirà al cliente, al contribuente una data del genere?” Dice: “No, perché per la OC io devo dimostrare che le date pagamento avvengono il 16 Marzo”
P.M. dr.SS : Scusi, questo glielo disse ? Per_13 CP_3
Indagato V. Armenise: Lo disse . CP_3
P.M. dr.SS : Quindi che disse? “Per la OC devo…” Per_13
Indagato V. Armenise: “Per la devo dimostrare che le dele- Pt_3 ghe hanno una data pagamento 16 Marzo”, dopodiché dissi: “Io non so…”».
In definitiva, dal riportato stralcio dell'interrogatorio si apprende con piena certezza che 1) era al corrente del fatto che le deleghe di _1 pagamento precedenti non erano andate a buon fine per mancanza di fondi sul conto corrente della società; 2) contattato da su incarico Persona_4 dell'ing. aveva prospettato la possibilità tecnica di far risultare il Per_1 pagamento delle deleghe in data anteriore (cioè il 16 marzo) attraverso la procedura di inserimento tardivo;
3) ripetutamente contattato per via telefo- nica dall'ing. sapeva che ci sarebbe stato un incontro con il pre- Per_1 sidente della società ( ) allo scopo di illustrare a quest'ultimo le CP_3 modalità con cui si sarebbe potuto far risultare il pagamento in data anterio- re;
4) nel corso dell'incontro con ed un altro soggetto (scono- CP_3 sciuto ad ma che dagli atti risulta essere tale altro _1 Persona_3 cliente della spiegò, su invito dell'ing. che operativamen- CP_2 Per_1 te era possibile l'inserimento con data retroattiva;
5) in quella circostanza seppe da , che lo rappresentò in modo esplicito ai soggetti pre- CP_3 senti all'incontro, dell'esigenza di dimostrare alla (l'organo di con- Pt_3 trollo della ) che il pagamento era intervenuto entro il 16 marzo. CP_6
Come anticipato, dalle dichiarazioni rese dallo stesso al _1
P.M. in epoca prossima agli accadimenti in questione emerge che l'odierno reclamante era consapevole che la soluzione prospettata durante l'incontro con (e ancor prima indicata nelle conversazioni telefoniche in- CP_3 tercorse con e aveva uno scopo bene preciso, ossia far Per_4 Per_1 risultare che il pagamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali
- 17 - (relativamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018) era avvenuto in data anteriore a quella effettiva al fine ultimo di impedire alla di Pt_3 accertare il rispetto del termine perentorio fiSSto per tale adempimento.
9.3. Questa conclusione contraddice seccamente uno degli assunti fondamentali sui quali poggia la prospettazione difensiva contenuta nel re- clamo, ossia che in realtà, si era limitato a dare un suggerimento _1 tecnico su richiesta dei propri superiori, ma non poteva essere rimproverato di nulla perché era ignaro del motivo per il quale tale richiesta gli era stata formulata (v. pag. 31 del reclamo: «Il sig. non era a conoscenza di _1 quali fossero le ragioni della richiesta avanzata dai vertici della Banca, non conosceva le vicende che avevano intereSSto la società F.C. BARI 1908
s.p.a., né tantomeno poteva sapere che le deleghe di pagamento F24 della medesima società fossero state respinte»).
Al contrario, era a conoscenza del fatto che le deleghe di _1 pagamento in precedenza presentate erano state respinte per mancanza di fondi sul conto corrente intestato alla società, come egli stesso ha ammesso di sapere allorquando ha riportato il contenuto della conversazione avuta con il dirigente («… che mi disse: “Mi ha chiama- Per_4 Persona_4 to l'ingegner per la vicenda della F.C. Bari 1908”, dissi: “Sì, Per_1 sono andate a rifiutate le deleghe, perché non c'era la provvista”, dice:
“Vedi che mi ha chiesto: che cosa si può fare?”, io dissi: “L'unica cosa che si può fare, sempre che essendo un'operazione straordinaria che esce fuori dai canoni …»).
Il reclamante era stato reso edotto non soltanto del problema insorto, ma anche della necessità di risolverlo facendo apparire che il pagamento era intervenuto in epoca antecedente a quella in cui era stato effettivamente ese- guito, come gli era stato rappresentato dall'ing. nel corso delle Per_1 numerose conversazioni telefoniche intercorse in vista dell'incontro con il presidente della Football Club Bari 1908 («Indagato V. Armenise: …
L'ingegnere mi ha tempestato di telefonate, non so se l'avete ri- Per_1 levato dai telefonini che mi avete sequestrato, mi tempestò di telefonate fino ad arrivare se non sbaglio o il 5 o il 6 Aprile, il giorno in cui dalle otto e mezza della mattina mi chiamò ripetutamente sul numero personale … P.M. dr.SS : Mi scusi. Ma in queste telefonate cosa le diceva? Indagato Per_13
V. Armenise: Che siccome doveva arrivare … quella mattina aveva un ap- puntamento col Presidente del di intervenire per spiegare al Presiden- CP_2 te del per vedere che c'era un'esponente del comparto gestione incas- CP_2
- 18 - si che doveva procedere all'inserimento di queste deleghe e quindi di essere presente per far vedere al Presidente del che c'era un altro elemento, CP_2 un altro responsabile del comparto che desse queste notizie, era un puro apparire. Io avevo rifiutato all'ingegnere … P.M. dr.SS : Per_1 Per_13
Ma cosa voleva sapere l'ingegner ? Cioè cosa voleva che facesse Per_1
l'ingegner ? Cosa le aveva chiesto, cosa le chiedeva? Indagato V. Per_1
Armenise: Di spiegare che le deleghe dovevano essere pagate un giorno successivo con la data pagamento delega 16 Marzo. Quindi voleva la mia presenza giusto … P.M. dr.SS : Cioè la data della delega doveva ri- Per_13 sultare 16 Marzo. Indagato V. Armenise: Data pagamento delega, dottores- sa. P.M. dr.SS : Sì. Data pagamento 16 Marzo»). Per_13
Infine, ha riconosciuto di aver appreso anche della finalità _1 alla quale era preordinata l'operazione di inserimento tardivo delle deleghe, ossia non consentire alla OC di verificare la tardività dei pagamenti.
Ciò è quanto fu chiaramente spiegato ai presenti da nel corso CP_3 dell'incontro svoltosi presso lo studio dell'ing. organizzato pro- Per_1 prio allo scopo di far sapere al presidente della Football Club Bari 1908 che, sul piano tenico-operativo, vi era il modo di “retrodatare” i pagamenti delle deleghe F24 («Indagato V. Armenise: L'ingegner mi chiese, da- Per_1 Per_ vanti a queste persone, a e a quest'altra persona, disse: “ CP_3 siamo inserire le deleghe e spiega che cosa si può fare” IS _1
Indagato V. Armenise: Inserire operativamente, inserire le deleghe con data retroattiva, antergata Indagato V. Armenise: … “si pagheranno gli CP_10 interessi, che necessità? Servirà al cliente, al contribuente una data del ge- nere?” Dice: “No, perché per la OC io devo dimostrare che le date pagamento avvengono il 16 Marzo” P.M. dr.SS : Scusi, questo glielo Per_13 disse ? Indagato V. Armenise: Lo disse . P.M. dr.SS CP_3 CP_3
: Quindi che disse? “Per la OC devo…” Indagato V. Armenise: Per_13
“Per la devo dimostrare che le deleghe hanno una data pagamento Pt_3
16 Marzo”, dopodiché dissi: “Io non so…”»).
Le riportate risultanze dell'interrogatorio reso al P.M. e le ammissio- ni in esso contenute rendono superflua la prova testimoniale chiesta dal re- clamante allo scopo di dimostrare che egli era all'oscuro della finalità cui erano preordinate le deleghe F24 e che, quindi, il suo contributo all'incontro tenutosi con fu solo quello di descrivere sul piano tecnico la CP_3 procedura di inserimento tardivo delle deleghe (v. pagg. 50 e ss. dell'atto di reclamo, con particolare riferimento ai capi da 1 a 7).
- 19 - 9.4. È neceSSrio evidenziare che la soluzione tecnica suggerita da era manifestamente contraria alle prescrizioni del Manuale di In- _1 casso Tributi (all. 9 del fascicolo di parte reclamante), il quale al punto 5.3.2 regolamenta la fase di “Gestione delle deleghe F/24 inviate in presenza di errori” descrivendo le attività di annullo delle deleghe F/24 risultate erronee.
È chiaro, difatti, che nella specie non ricorreva l'ipotesi che autorizzava il ricorso a tale specifica e particolare procedura, in quanto le deleghe della
Football Club Bari 1908 erano state rifiutate non già per la presenza di erro- ri, bensì per la carenza di provvista sul conto corrente di riferimento.
La contrarietà della procedura al Manuale operativo era senz'altro nota ad per tre concorrenti ragioni: 1) innanzitutto, perché era sta- _1 to lo stesso reclamante ad averlo elaborato insieme ad altri dipendenti, come affermato dal medesimo nel corso dell'interrogatorio libero reso all'udienza del 12 gennaio 2023 («… lo conosco bene perché l'ho realizzato io assieme ad altri colleghi del comparto ed a un'addetta dell'ufficio organizzazione
…»); 2) in secondo luogo, perché egli sapeva perfettamente in quali peculia- ri casi la procedura poteva essere utilizzata (v. nuovamente il verbale del 12 gennaio 2023: «… Posso dire che si ricorreva frequentemente all'inserimento tardivo per varie casistiche quali errori nelle indicazioni del tributo, dell'anno di riferimento, del codice del comune o l'assenza di uno di questi requisiti. Altre casistiche erano la mancanza di caricamento della delega fiscale…»); 3) infine perché – come detto in precedenza – il dipen- dente era consapevole del fatto che le deleghe in questione non presentava- no alcun errore, ma non erano state pagate per mancanza di provvista.
9.5. Tale rilievo permette di superare anche l'altra obiezione conte- nuta nell'atto di reclamo, ossia che le operazioni di controllo degli addebiti delle deleghe F24 vengono effettuate dalla filiale sulla quale insiste il conto corrente del cliente e non dall'ufficio al quale era preposto cioè il _1
Comparto Gestione Incassi (v. ancora pag. 31 del reclamo).
La circostanza che sapesse del mancato pagamento delle _1 deleghe in precedenza presentate e del motivo per cui esso si era verificato
(ossia per difetto di provvista) è sufficiente per poter affermare che il suo suggerimento tecnico finalizzato a consentire la retrodatazione del pagamen- to (indicazione resa prima a e poi a e infine allo stesso Per_4 Per_1
) è stato comunque determinate per l'avvio dell'operazione frau- CP_3 dolenta, quantunque di fatto l'addebito dei modelli di pagamento sia stato materialmente eseguito dal personale della filiale competente.
- 20 - A ben vedere, del resto, dalla documentazione acquisita risulta in maniera evidente che ha offerto il proprio contributo anche alla _1 materiale realizzazione della condotta di inserimento tardivo.
Dagli atti emerge, in particolare, che tramite mail del 6 aprile 2018, ore 13:22, (Gestore Piccoli Operatori Economici presso la Testimone_1
Filiale di Sede) chiese all'Ufficio (il cui CP_2 Controparte_11 responsabile era ) l'autorizzazione all'inserimento tar- Persona_15 divo delle deleghe F24 («Con la presente siamo a richiedere, in via del tutto eccezionale, autr. all'inserimento tardivo deleghe F24 pagamento contributi tesserati F.C. Bari 1908 S.p.A. per un importo totale di € 1.146.986,37.
Precisiamo che la data di inserimento dovrà corrispondere al giorno
16/03/2018. Rapporto di conto corrente dedicato n. 01/1010/01063470 ca- piente»). Stando a quanto riferito dallo stesso nel corso _1 dell'interrogatorio sopra riportato, l'incontro con l'ing. e Per_1 Per_16
presso lo studio del primo era avvenuto intorno alle 12:30, quindi poco
[...] prima della mail in questione che, significativamente, fu indirizzata per co- noscenza anche ad _1
L'autorizzazione fu conceSS dalla Direzione Area Imprese mediante mail lo stesso 6 aprile, alle ore 14:48. Anche questa mail fu inviata per co- noscenza ad _1
Con mail del medesimo giorno, alle ore 15:14, inviò ad Tes_1 [...] quattro allegati con modelli F24 tutti con data 16 marzo 2018, il Per_11 timbro e il logo della società e la firma del legale rappresentante. Tale mail fu inoltrata da al Comparto Gestione Incassi a distanza di pochi _1 minuti, cioè alle ore 15:19.
Tramite mail delle ore 16:02 (sempre del 6 aprile 2018), infine,
[...] comunicò a , , Per_11 Tes_1 Per_1 Pt_5 Tes_2 Per_17 CP_12
e all'Ufficio Presidi e Supporti Gestionali di aver provveduto CP_13 all'inserimento delle deleghe («Buon pomeriggio, abbiamo provveduto co- me da autorizzazione in calce all'inserimento delle quattro deleghe F24 per la Società in oggetto. Nel dettaglio vi specifico che nell'operatività abbiamo riportato data delega 16/03/2018, data carico 06/04/2018 e data pagamento
03/04/2018, questo per tutte e quattro le deleghe»).
Il tenore di quest'ultima comunicazione rende quanto mai evidente che – e in generale l'ufficio del quale egli era responsabile – ha _1 contribuito in maniera determinante alla concreta realizzazione dell'attività di inserimento tardivo delle deleghe, come emerge dall'uso della prima per-
- 21 - sona plurale (“abbiamo provveduto”) e dalla precisazione che le deleghe erano state retrodatate («… Nel dettaglio vi specifico che nell'operatività abbiamo riportato data delega 16/03/2018, data carico 06/04/2018 e data pagamento 03/04/2018, questo per tutte e quattro le deleghe»).
A conferma dell'importanza dell'apporto fornito da vi so- _1 no poi le sommarie informazioni rese ai militari della Guardia di Finanza di in data 8 giugno 2018 da , dipendente della Banca as- CP_2 Persona_18 segnato alla Filiale di Sede che ha materialmente compilato le deleghe CP_2 cartacee siglandole e apponendo, quale data di valuta, il 16 marzo 2018 (all.
31 della produzione della Banca).
Per quanto qui intereSS ha riferito che inizialmente egli Pt_5 aveva compilato le deleghe indicando quale data operazione e valuta il 6 aprile 2018, ma la retrodatazione della valuta gli fu chiesta da il Tes_1 quale rappresentò che era neceSSrio addebitare le operazioni con valuta 16 marzo. Pur avendo ottenuto le neceSSrie autorizzazioni (anche dall'ufficio
“Gestione Sistemi e Sicurezza Informatica”), si risolse ad apporre Pt_5 sulle deleghe la data del 16 marzo solo dopo aver ricevuto rassicurazioni, oltre che da (che, come detto, era un dirigente apicale del- Testimone_3 la Banca), proprio da Questa la parte delle sue dichiarazioni che _1 rileva nel presente giudizio: «… Premetto che io nonostante le varie auto- rizzazioni ricevute, prima di apporre il timbro di quietanza con data
16/03/2018 e la mia firma, che riconosco come mia quella riportata sui predetti modelli, mi sono preoccupato prima di contattare il collega
[...]
, responsabile dell'ufficio Lavorazione accentrate (codice ufficio PE
527), al fine di sincerarmi che l'accredito delle somme in questione all'Agenzia delle Entrate sarebbe avvenuto con valuta in data 16/03/2018, il quale mi confermava tale circostanza e successivamente provvedevo a con- tattare sul cellulare aziendale il dott. , responsabile dire- Testimone_3 zione crediti che mi confermava che la data di quietanza da porre sui pre- detti modelli doveva essere il 16/03/2018».
È evidente, quindi, l'incidenza del contributo fornito da _1 anche nella fase di concreta realizzazione dell'operazione di inserimento tardivo delle deleghe di pagamento. Non è un caso che , Persona_18 ossia colui che ha materialmente eseguito la retrodatazione sulle deleghe cartacee, prima di apporre la data di valuta retrodatata (come richiestogli da abbia avvertito la necessità di rivolgersi per ottenere conferma non Tes_1 solo a un dirigente di altissimo livello all'interno dell'organizzazione azien-
- 22 - dale (ossia ), ma anche ad ricevendo da questi la rassi- Tes_3 _1 curazione sul fatto che l'accredito delle somme all'Agenzia delle Entrate sa- rebbe avvenuto con valuta del 16 marzo 2018, e cioè, in sostanza, che vi sa- rebbe stata corrispondenza tra il flusso trasmesso all'Agenzia (di cui si oc- cupava, come detto all'inizio, il Comparto di cui era responsabile _1
e l'indicazione apposta da sulle deleghe in formato cartaceo. Pt_5
9.6. PaSSndo alla condotta contestata avente ad oggetto la creazione di una “lista movimenti” relativa al conto corrente intestato alla Football
Club Bari 1908 e confezionata con modalità tali da consentire a CP_3 di ottenere documentazione utile per occultare all'autorità di vigilanza il ri- tardo nel versamento delle ritenute e dei contributi, non v'è dubbio che an- che in tale occasione il contributo fornito da fu consapevole e de- _1 cisivo.
Dalla consultazione degli atti di causa risulta che il 9 aprile 2018, al- le ore 12:05, inviò tramite mail al dirigente un file deno- _1 Per_4 minato “estratto conto Football Club Bari 1908”, nel quale i movimenti di addebito delle quattro deleghe F24 recavano l'indicazione della sola data valuta. Nel testo della mail si legge: in allegato quanto considera- Per_4 to. Ritieni poSS andare bene?? ». Parte_1
Vi è poi una mail del 9 aprile 2018, ore 12:35, inviata sempre da a tramite la quale il reclamante ritrasmise il me- _1 Persona_4 desimo file. Nella mail vi è la sola frase «dovrebbe andar bene».
Tramite mail del 10 aprile 2018, ore 15:32, trasmise a _1 un altro file. L'allegato trasmesso contiene un'elaborazione dei Per_4 movimenti sul conto corrente n. 1063470, intestato alla Football Club Bari
1908, nel periodo dal 16 marzo al 6 aprile 2018, con la particolarità di ripor- tare esclusivamente la data valuta e non anche la data contabile. Con riferi- mento agli addebiti concernenti le quattro deleghe di pagamento in questio- ne, la data valuta indicata è il 16 marzo 2018. Il testo della mail è il seguen- te: in allegato l'e/c di cui all'oggetto. Il primo è in PDF, il secon- Per_4 do in Excel modificabile e stampabile su carta intestata. è in Tes_2 attesa».
Lo stesso giorno, alle ore 16:21, comunicò a _1 Per_1
«vedi se va bene questo allegato, è una lista movimenti come da Te richiesto dall'1/03/2018 al 31/03/2018». Tramite mail delle 16:24 inviò lo _1 stesso allegato ad precisando quanto segue: co- Testimone_2 Tes_2 me da accordi con l'Ing. . Dai una controllata se va bene, mi Per_1
- 23 - sembra di aver capito, che insieme a questa lista movimenti, devi allegare su carta intestata una nostra missiva» (doc. 27 del fascicolo dell'opposizione della Banca).
Il senso di questa corrispondenza si trae dalle dichiarazioni rese da al P.M., dr.SS , nel corso dell'interrogatorio del 4 Persona_4 Per_13 luglio 2018 (all. 32 del fascicolo della Banca). ha innanzitutto riferito di aver ricevuto dall'ing. la Per_4 Per_1 richiesta di una lista movimenti del conto corrente relativo alla cliente F.C.
Bari con data valuta 16 marzo («… In merito invece al file che mi fu tra- smesso, io ricevetti una telefonata intorno al 9, 10 Aprile, non ricordo esat- tamente la data precisa, dall'Ingegnere , che mi chiedeva che la Per_1
F.C. Bari aveva richiesto di aver una evidenza dei movimenti contabili, con data valuta del 16 Marzo, del proprio conto corrente»).
Lo stesso ha poi soggiunto che per ottenere tale lista egli si Per_4 rivolte ad al quale peraltro comunicò che la richiesta iniziale _1 dell'ing. era mutata, giacché era neceSSrio che la lista riguardas- Per_1 se tutti i movimenti del mese di marzo («P.M. dr.SS : Da chi fu pro- Per_13 dotta questa lista movimenti del 16 Marzo? Indagato M.: Dal colle- Per_4 ga a cui io avevo telefonato, dicendo se mi produceva questa lista. _1
P.M. dr.SS : Quindi lei ha contattato e gli ha chiesto di Per_13 _1 produrre questa lista? Indagato Sì e lo informai pure che la ri- Per_20 chiesta perveniva dall'Ingegner che aveva fatto questa richiesta. Per_1
Nel frattempo che era stata prodotta questa lista mi ricontattò l'Ingegner
[...]
e mi precisò che la richiesta che era stata fatta, non mirava solo ad Per_1 avere i movimenti del 16 di Marzo, come invece mi aveva detto la prima volta, ma bensì voleva la movimentazione, con data valuta, sempre di tutto il mese di Marzo 2018. Quindi non solo i movimenti del 16, ma la movimen- tazione di tutto il mese di Marzo …»).
È del tutto evidente che ad non poteva sfuggire il fatto che _1 la compilazione di una lista di movimenti del conto corrente della Football
Club Bari 1908 recante l'indicazione della sola data valuta relativamente al solo 16 marzo – e poi, successivamente, all'intero mese di marzo – aveva il fine precipuo di attestare che i pagamenti delle deleghe concernenti i contri- buti previdenziali e le ritenute fiscali erano stati effettuati entro il termine perentorio imposto per tale adempimento. La richiesta di (prove- Per_4 niente da , difatti, seguiva di pochissimi giorni l'incontro presso Per_1 lo studio dell'ing. del quale si è detto in relazione alla prima con- Per_1
- 24 - dotta contestata al reclamante. Come visto, nel corso di tale incontro PE
ebbe piena contezza del fatto che la retrodatazione delle deleghe servi-
[...] va a allo scopo di dimostrare all'organo di vigilanza il tempesti- CP_3 vo versamento dei contributi e delle ritenute. Questa era la ragione per la quale la lista dei movimenti in questione doveva recare esclusivamente l'indicazione della data valuta.
In un certo senso può dirsi, dunque, che la predisposizione di tale li- sta rappresentava il neceSSrio completamento dell'operazione fraudolenta alla cui progettazione e realizzazione – come detto – aveva con- _1 tribuito in maniera determinante nei giorni immediatamente precedenti.
9.7. Non ha pregio la tesi difensiva secondo cui, in realtà, la respon- sabilità di tale compilazione sarebbe stata ascrivibile in via esclusiva a
[...]
addetta al Comparto Gestione Incassi che materialmente predi- Parte_6 spose la lista (v. dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio il 12 gen- naio 2023: «quanto alla lista movimenti di FC BARI ed il relativo carteggio mail, io mi sono solo reso tramite verso di quanto trasmessomi dal- Per_4 la addetta presso il mio comparto. aveva richiesto a me Per_5 Per_4 telefonicamente di estrarre la lista movimenti con determinate caratteristi- che. Siccome io non volevo farlo, anche perché poteva farlo chiunque, la si è resa disponibile ad accontentare il dirigente e ha fatto quanto Per_5 richiesto ed a me ha inviato ben tre mail, fino a che io le ho girate a Morel- li, senza esaminarne il contenuto e gli allegati e chiesi a se quanto Per_4 mandato era conforme a quanto desiderava»).
Dalle dichiarazioni rese da in sede di sommarie informazio- Per_5 ni testimoniali l'8 giugno 2018 (all. 34 del fasicolo della Banca) si apprende che la compilazione fu eseguita dalla steSS su precisa disposizione Per_5 di il quale le riferì che la richiesta proveniva da e le affi- _1 Per_4 dò tale incarico in considerazione delle capacità della dipendente di utilizza- re l'applicativo excel («Sono in possesso di questo carteggio in quanto sono stata incaricata dal mio responsabile di procedere al trasfe- Parte_1 rimento di dati dall'estratto conto a video del conto corrente intestato alla su un file tipo Excel. Tale richiesta mi è stata motivata in virtù delle CP_2 mie capacità ad utilizzare l'applicativo Office Excel. mi ha riferi- _1 to che tale richiesta era a lui pervenuta direttamente dal dirigente in linea
Centro Servizi, ). Persona_4
La spiegazione offerta da si palesa del tutto plausibile e Per_5 quindi senz'altro credibile, tenuto conto del ruolo rivestito da (re- _1
- 25 - sponsabile del comparto cui era assegnata e della sua posizione di Per_5
“intermediario” tra il comparto e la dirigenza della ( e CP_2 Per_4 CP_14
), come emerge dalla corrispondenza sopra esaminata e dalle riportate
[...] dichiarazioni di Per_4
Peraltro, ha altresì dichiarato che fu proprio Controparte_8 PE
a chiederle di eliminare dalla lista movimenti la data contabile («…
[...]
l'unica modifica da me effettuata, sempre su indicazione di , è Parte_1 stata quella di eliminare la colonna delle data contabile»). Si tratta di ri- chiesta che aveva evidentemente lo scopo di creare un documento che po- tesse essere utilizzato per far apparire tempestivo il versamento dei contri- buti e delle ritenute fiscali. Tale richiesta di modifica, quindi, non poteva che provenire da chi – come per l'appunto – era perfettamen- Parte_1 te consapevole del contesto in cui si inseriva la creazione della lista dei mo- vimenti e della sua specifica finalità.
Nel corso della discussione orale i difensori hanno assunto posizioni divergenti in ordine alla circostanza concernente l'effettiva consegna nelle mani di della lista in questione. A differenza di quanto sostenuto CP_3 dalla difesa della difatti, secondo la difesa del reclamante tale conse- CP_2 gna non vi sarebbe mai stata.
Al riguardo, va innanzitutto osservato che la prospettazione di parte reclamata appare senza dubbio maggiormente credibile. Dall'ordinanza resa nel procedimento di impugnativa di licenziamento proposto da Tes_2
direttore della Filiale Sede, emerge la prova che tale conse-
[...] CP_2 gna è realmente avvenuta, come può desumersi dall'intercettazione di una conversazione telefonica intercorsa fra e (v. pag. 42: Tes_2 CP_3
«Invece, il giorno 9 aprile 2018, rientrato in servizio, l'istante sottoscriveva
l'atipico documento riportante la data valuta dell'operazione e lo conse- gnava a . A conferma del coinvolgimento di poi, vale CP_3 Tes_2 stigmatizzare l'intercettazione finale, che riprende i due interlocutori il giorno dopo l'operazione e la consegna dell'estratto conto irrituale. In quest'occasione il , lieto per la realizzazione dell'operazione CP_3 confeSSva al “Ti volevo abbracciare” e il ricorrente, addirittu- Tes_2 ra orgoglioso della vicenda, rispondeva: “è un onore e un piacere …
l'importante che risolviamo … noi siamo più forti delle circostanze”»).
In ogni caso, anche a voler in thesi ritenere che tale consegna non vi sia mai stata, non ne esce sminuita l'importanza del contributo fornito da alla realizzazione dell'operazione anche in rapporto alla sua fase _1
- 26 - conclusiva, cioè alla predisposizione del documento utile per far apparire la tempestività di versamenti in realtà intempestivi. Come visto in precedenza, egli si è attivamente adoperato allo scopo di far predisporre da la Per_5 lista dei movimenti corrispondendo in maniera incondizionata alla richiesta di la quale era finalizzata a raggiungere uno scopo illecito che – per Per_4 tutte le ragioni prima illustrate – era senz'altro noto all'odierno reclamante.
Pertanto, quand'anche si volesse affermare che la consegna del documento in questione non sia di fatto mai avvenuta, ciò non si sarebbe verificato non già per intervento di che ha fatto quanto era in suo potere per la _1 realizzazione del disegno, ma per il sopraggiungere di fattori esterni al me- desimo non riconducibili.
9.8. Non ha pregio l'argomento del reclamante secondo cui la sen- tenza impugnata sarebbe incorsa in errore laddove ha attribuito ad _1 la responsabilità dell'inserimento tardivo delle deleghe, qualificandolo addi- rittura come “mente ideatrice” dell'operazione, senza però considerare che eSS, in realtà, fu ideata dalle figure apicali della Banca, ossia l'ing. CP_14 sola e il dr. , caldeggiata dal dirigente suo superiore, dr. e Tes_3 Per_4 comunque debitamente autorizzata dagli uffici competenti, ossia dal dr.
, responsabile dell' e Persona_15 Controparte_4 Controparte_15
[.
, dopo aver ottenuto il parere favorevole del Comparto “Direzione Area
Imprese” e del Comparto “Condizione Generale Tassi e Condizioni” (come da mail datate 6 aprile 2018, ore 14:48 e ore 14:54 – doc. 15 e 16 del fasci- colo di parte reclamante).
L'argomento è evidentemente volto a ridimensionare la responsabili- tà di riducendo il suo apporto a quello di mero “consulente” dei _1 dirigenti di vertice della Banca, cioè come colui che avrebbe dovuto, sul piano squisitamente tecnico, illustrare a in che modo sarebbe CP_3 stato possibile inserire tardivamente le deleghe di pagamento. Si tratta, del resto, di una prospettazione che ha tentato di accreditare anche nel _1 corso dell'interrogatorio reso al P.M. («… Indagato V. Armenise: Che sic- come doveva arrivare … quella mattina aveva un appuntamento col Presi- dente del Bari, di intervenire per spiegare al Presidente del per vedere CP_2 che c'era un'esponente del comparto gestione incassi che doveva procedere all'inserimento di queste deleghe e quindi di essere presente per far vedere al Presidente del che c'era un altro elemento, un altro responsabile del CP_2 comparto che desse queste notizie, era un puro apparire. Io avevo rifiutato all'ingegnere …»). Per_1
- 27 - La ricostruzione non persuade affatto in quanto, come ampiamente visto in precedenza, fin dal principio era consapevole del mancato _1 pagamento delle deleghe per carenza di fondi e della necessità per il cliente che il versamento risultasse eseguito entro una certa data onde superare il controllo dell'organo di vigilanza a ciò preposto. Si è anche detto che egli si
è attivamente adoperato affinché la retrodatazione del pagamento fosse in concreto attuata e quindi comunicata all'Agenzia delle Entrate. È stato altre- sì appurato che ha avuto un ruolo significativo anche nella fase _1 finale dell'operazione, ossia nella predisposizione del documento (la “lista dei movimenti”) che avrebbe dovuto essere utilizzato da per di- CP_3 mostrare il tempestivo adempimento degli obblighi contributivi e fiscali.
Valutati nel loro complesso, tutti questi elementi portano decisamen- te ad escludere che il ruolo assunto da sia stato quello di ignaro _1 esecutore di disposizioni promananti dai vertici aziendali o, comunque, di passivo ricettore di sollecitazioni provenienti da altri uffici della Banca.
È certamente vero che l'ing. ha giocato un ruolo impre- Per_1 scindibile nella fase genetica dell'operazione, come del resto il medesimo ha ammesso nell'interrogatorio reso durante le indagini preliminari (v. verbale del 12 luglio 2018 – doc. 26 del fascicolo di parte reclamante: «Ten. Col.
Rutigliano: quindi come fa la Banca ad accollarsi una questione, una pro- blematica che sa non essere sua? E soprattutto come fa la nelle per- CP_2 sone dei suoi Dirigenti, ad assumersi la responsabilità di affermare che è la responsabile di queste prove? Lei si è assunto questa responsabilità? CP_2
Indagato Di Cosola N.: In quel momento … Ten. Col. Rutigliano: Lo capi- sce. Indagato Di Cosola N.: Sì.»). D'altra parte, è evidente che un'operazione di questo genere non avrebbe potuto che essere promoSS e avallata dai massimi vertici della stante l'importanza del cliente (si CP_2 tratta della società calcistica della città di e soprattutto la sua evidente CP_2 anomalia, in quanto diretta a far risultare in maniera falsa che il versamento di imposte e contributi era avvenuto nel rispetto di una scadenza prefiSSta.
Ciò non toglie, però, che il contributo fornito da in tutte le _1 fasi è risultato – come si è appena detto – di fondamentale importanza, in quanto senza il suo apporto eSS non avrebbe potuto essere realizzata.
L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata (e sulla quale si appun- tano le critiche del reclamante) secondo cui aveva assunto il ruolo _1 di “mente ideatrice” dell'operazione, dunque, va correttamente intesa. Cer- tamente il reclamante non ha promosso – né avrebbe potuto farlo –
- 28 - l'assunzione, da parte della dell'impegno a venire incontro alle ne- CP_2 cessità del cliente, ma è altrettanto certo che egli ha dato l'indicazione tecni- ca idonea a consentire di raggiungere lo scopo avuto di mira da CP_3
e alla cui realizzazione la tramite i suoi vertici, si è prestata. CP_2
Come giustamente osserva il Tribunale, difatti, «… il ricorrente, co- me risulta dalle mail e dagli altri riscontri documentali e dalle dichiarazioni rese in sede penale dai coimputati e dalle persone a conoscenza dei fatti, è stato la mente ideatrice della operazione illegale, in quanto in ragione delle sue competenze specifiche ha suggerito la possibilità di forzare la procedu- ra di immissione tardiva – prevista solo per eventuali errori della banca – illecitamente adattandola alla ipotesi in esame, in cui – rifiutata per caren- za fondi l'operazione – non vi era alcun errore da correggere. Inoltre, come emerge dalle mail, si prestava alla alterazione dell'estratto conto, per far risultare anche da esso la operazione» (v. pag. 2 della sentenza impugnata).
Pur nel sintetico richiamo ai documenti e alle dichiarazioni rese in sede pe- nale, l'affermazione del primo Giudice è in sé del tutto condivisibile, perché proprio questo è l'apporto fornito da nella fase di progettazione e _1 realizzazione dell'attività illecita, indipendentemente dal fatto che, non rive- stendo il ruolo di dirigente apicale, egli non poteva certo ideare o avallare un'operazione del genere allo scopo di favorire un determinato cliente della
Pt_7 ale ad esimere da responsabilità ovvero da attenuarne
[...] _1 la colpevolezza, la circostanza che l'operazione fu promoSS e caldeggiata dai superiori e che, comunque, gli uffici preposti accordarono le neceSSrie autorizzazioni all'inserimento tardivo delle deleghe (v. mail del 6 aprile
2018, ore 14:48 e 14:54, provenienti dal comparto “Condirezione Generale
Tassi e Condizioni” – doc. 15 e 16 del fascicolo di parte reclamante).
La giurisprudenza di legittimità insegna che l'esecuzione di un ordi- ne illegittimo impartito dal superiore gerarchico non basta di per sé ad im- pedire la configurabilità di una giusta causa di recesso, non trovando appli- cazione nel rapporto di lavoro privato l'art. 51 c.p. in assenza di un potere di supremazia, inteso in senso pubblicistico, del superiore riconosciuto dalla legge (cfr. Cass. n. 23600 del 2018 e Cass. n. 13149 del 2016). Si è chiarito, inoltre, che la possibilità di sussumere nell'art. 2119 c.c. la condotta esecu- tiva di un ordine dato dal superiore gerarchico non può prescindere dal gra- do di divergenza dell'ordine rispetto ai principi e ai vincoli
- 29 - dell'ordinamento e dal carattere palese o meno di tale illegittimità (così in particolare Cass. n. 21437 del 2019, in motivazione).
Nella specie, non solo la condotta di non può dirsi scrimi- _1 nata per il sol fatto di essere stata avallata, richiesta o autorizzata dai suoi superiori, ma nell'ambito della valutazione della gravità della condotta non può non rimarcarsi la sussistenza, in capo all'odierno reclamante, del fine manifestamente illecito cui era preordinata l'operazione, ossia impedire alla di verificare il rispetto, da parte Football Club Bari 1908, del ter- Pt_3 mine imposto per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previ- denziali.
9.9. Non giova alla prospettazione difensiva del lavoratore neppure la sentenza del Gip di Roma del 4 luglio 2024, con la quale è stato dichiara- to il non luogo a procedere nei confronti, tra gli altri, proprio di PE
, ai sensi dell'art. 425, terzo comma, c.p.p. (come sostituito dall'art. 23
[...] del d.lgs. n. 150 del 2022), ossia perché gli elementi acquisiti non consenti- vano di formulare una ragionevole previsione di condanna.
Va innanzitutto sottolineato che la citata pronuncia non è affatto vin- colante nel presente giudizio di impugnativa della sanzione disciplinare, neppure sul piano del mero accertamento dei fatti posti a base dell'azione penale.
È risaputo (cfr., per la giurisprudenza di questa Corte, App. Bari, sent. 9 luglio 2024, n. 478, est. Spagnoletti) che, dal sistema normativo vi- gente e dalla giurisprudenza costituzionale sul tema dei rapporti tra giudizio civile e penale, emerge come l'attuale sistema si caratterizzi per la pressoché completa autonomia e separazione tra i due giudizi, per cui il giudizio civile inizia e procede senza essere condizionato da quello penale (cfr. Cass. n.
20090 del 2023). Ed infatti, il rapporto tra processo civile e penale si confi- gura in termini di quasi completa autonomia e separazione, nel senso che, ad eccezione di alcune e limitate ipotesi di sospensione del giudizio civile (v. art. 75, terzo comma, c.p.p.), quest'ultimo prosegue il proprio corso senza essere influenzato da quello penale. Il giudice civile, dunque, è chiamato ad accertare in maniera autonoma i fatti e la responsabilità con pienezza di co- gnizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giu- dice penale, sicché non è tenuto a sospendere il giudizio in attesa della defi- nizione del processo penale (così Cass. n. 36668 del 2022, Cass. n. 4758 del
2015 e Cass. n. 1721 del 2017).
- 30 - In quest'ottica si è ritenuto, per esempio, che la sospensione neceSS- ria del processo civile ex art. 295 c.p.c. in attesa del giudicato penale può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla com- missione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a con- dizione che la sentenza penale abbia, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Affinché si verifichi tale condizione di dipendenza tec- nica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, dunque, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla com- missione del reato che è oggetto dell'imputazione penale (cfr. Cass. n.
18553 del 2023; v. in termini Cass., nn. 2522 del 2021, 15248 del 2021,
18918 del 2019, 14151 del 2019 e 18202 del 2018).
Nel solco di tale consolidata giurisprudenza si è inoltre chiarito, con specifico riferimento alla materia disciplinare, che il giudice civile investito dell'impugnazione della sanzione inflitta dal datore di lavoro non è vincola- to né alla valutazione degli elementi istruttori compiuta in sede penale, né al dictum della sentenza di non luogo a procedere emeSS a seguito dell'udienza preliminare, perché tale decisione può essere revocata ai sensi dell'art. 434 c.p.p. e, dunque, non può essere equiparata alle pronunce irre- vocabili di assoluzione ex art. 653 c.p.p. (così in particolare Cass. n. 21607 del 2023, relativa peraltro ad una fattispecie in cui la sentenza di non luogo a procedere era stata pronunciata con la formula “perché il fatto non sussi- ste” e non già, come nella specie, per l'assenza di una ragionevole prevedi- bilità della condanna).
Poste tali premesse di ordine generale, nella specie deve dissentirsi dalla valutazione del Gip, secondo il quale la responsabilità della condotta contestata sarebbe stata ascrivibile, oltre che a , esclusivamente a CP_3
e a cioè le due dipendenti Controparte_16 Persona_21 alle quali erano riconducibili gli account da cui erano state inviate le mail di autorizzazione alla procedura di inserimento tardivo delle deleghe.
Lasciando in disparte ogni valutazione in merito agli eventuali profili di responsabilità delle due menzionate dipendenti, la valutazione operata dal
Gip non può essere condivisa – quanto meno in relazione alla posizione di
– perché si fonda su di una considerazione del tutto parziale degli _1 atti di indagine e degli elementi di giudizio dei quali dispone questa Corte nel presente giudizio. Al contrario, la disamina di tali atti ed elementi rende quanto mai palese – come visto – che l'inserimento tardivo delle deleghe è
- 31 - avvenuto con l'apporto determinante di che con la sua con- Parte_1 dotta ha reso possibile la progettazione e l'esecuzione di tale inserimento, nonché la comunicazione all'Agenzia delle Entrate della data (non corri- spondente al vero) in cui il versamento delle imposte e dei contributi sareb- be stato effettuato.
Anche ai fini della valutazione circa la gravità della condotta di
[...]
(di cui si dirà meglio nel prosieguo), qui preme rilevare in via inci- Per_11 dentale come il contributo da questi offerto abbia permesso, in concorso con altri dipendenti della Banca, la realizzazione di una condotta che integrava senz'altro sul piano materiale gli estremi del delitto di “ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza” previsto e punito dall'art. 2638 c.c. Ciò in quanto la FIGC, attraverso la commissione di vigilanza all'uopo istituita (cioè la , esercita l'attività di indubbio Pt_3 rilievo pubblicistico avente ad oggetto il controllo del rispetto, da parte delle società professionistiche, dei principi di corretta gestione dell'impresa.
Su questo versante è sufficiente richiamare la sentenza della CaSS- zione penale, sezione V, del 20 settembre 2024 (depositata il 6 novembre
2024), n. 40738, nella cui motivazione si legge: «In tale prospettiva si è af- fermato, ad esempio, che integra il delitto di ostacolo all'esercizio delle fun- zioni delle autorità pubbliche di vigilanza la dolosa omissione, da parte del presidente di una società di calcio professionistica di fornire informazioni obbligatorie alla Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), posto che a questa è riconosciuta la titolarità di un potere ispettivo e di controllo di ri- levanza pubblicistica attinente alla regolarità delle gestione delle società professionistiche di calcio (Sez. 5, n. 10108 del 31/10/2014, dep. , Tes_5 [...] CP_1
, Rv. 262629 - 01). Ciò in quanto lo Statuto del adottato dal Tes_6 CP_1 Consiglio nazionale del il 26 febbraio 2008, all'art. 23 afferma che ai sensi del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, hanno valenza pubblicistica, tra le altre, le attività delle federazioni sportive nazionali relative al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici, attività nelle quali le federazioni si conformano agli indi- rizzi e ai controlli del ente di natura pubblica – pur senza modifica CP_17 dell'ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giu- ridiche soggettive connesse;
e in quanto all'art. 19 dello statuto della CP_6 CP_1 è poi previsto il potere di controllo in capo a tale ente, per delega del sul rispetto dei principi della corretta gestione delle società professionisti- che, avvalendosi di un organismo tecnico di controllo denominato Commis-
- 32 - sione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (COVISOC): con ciò riconoscendosi alla FIGC un potere ispettivo e di controllo di rilevanza pubblicistica perché attinente alla regolare gestione delle società professio- nistiche di calcio, la cui tutela penale è stata rinvenuta ai sensi dell'art.
2638 cod. civ.».
Mette conto aggiungere che l'elemento soggettivo della fattispecie delittuosa contemplata dall'art. 2638 c.c. è il dolo generico diretto, come af- fermato CaSSzione penale, sezione V, sentenza del 16 marzo 2023 (deposi- tata il 22 maggio 2023), secondo cui «Il delitto di ostacolo all'esercizio del- le funzioni dell'autorità di vigilanza, di cui al secondo comma dell'art. 2638 cod. civ., è reato di evento a forma libera e a dolo generico diretto, doven- dosi escludere, tra le forme di dolo idonee a integrare la fattispecie incrimi- natrice, il dolo eventuale atteso l'utilizzo nella disposizione incriminatrice dell'avverbio “consapevolmente”».
Nella specie, non v'è dubbio che tale elemento soggettivo abbia qua- lificato anche la condotta di dal momento che egli – come rileva- _1 to in precedenza – era consapevole del mancato pagamento delle precedenti deleghe e, inoltre, era stato pienamente reso edotto dallo stesso CP_3 del motivo per il quale era indispensabile che il versamento risultasse ese- guito entro il 16 marzo 2018. Non c'è alcun dubbio, quindi, in ordine al fat- to che l'odierno reclamante abbia consapevolmente contributo alla realizza- zione della condotta delittuosa.
10. Non può trovare accoglimento il terzo motivo di reclamo, tramite il quale lamenta la violazione del quarto comma dell'art. 18 stat. _1 lav. a causa della materiale insussistenza della condotta addebitatagli, in quanto egli non era l'autore materiale né della lista movimenti relativa al conto corrente della società né dell'inserimento tardivo delle deleghe.
A giudizio di questa Corte, la circostanza che la lista movimenti sia stata materialmente predisposta da non esime affatto Controparte_8 [...] dalle sue responsabilità. Per_11
Come chiarito in precedenza, era addetta al comparto Ge- Per_5 stione Incassi, il cui responsabile era Fu proprio quest'ultimo a _1 chiederle di compilare la lista in oggetto, come riferito dalla steSS Per_5 in sede di sommarie informazioni testimoniali rendendo una spiegazione che
– per le ragioni prima illustrate – deve reputarsi senza dubbio credibile, con- siderati la posizione rivestita dall'odierno reclamante e il ruolo svolto dal
- 33 - medesimo nell'operazione di inserimento tardivo delle deleghe (v. punto 9.7 della motivazione della presente sentenza).
Non dissimili considerazioni valgono in merito all'attività di inseri- mento tardivo delle deleghe. Anche in relazione a tale segmento dell'operazione svolse un ruolo di primario rilievo data la posi- _1 zione che egli rivestiva nell'organigramma della Banca. Ciò è testimoniato dalla mail del 6 aprile 2018, ore 16:02, con cui egli comunicò di aver prov- veduto all'inserimento delle deleghe, e dalle dichiarazioni rese in sede di in- dagini da , che prima di compilare le deleghe cartacee ap- Persona_18 ponendo, quale data di pagamento, il 16 marzo 2018, volle ricevere rassicu- razioni da circa la data di accredito delle somme all'Agenzia delle _1
Entrate (v. punto 9.5 della motivazione).
11. Non è condivisibile la doglianza tramite la quale il reclamante lamenta l'illegittimità della sanzione espulsiva inflittagli perché sproporzio- nata rispetto alla violazione commeSS.
11.1. Innanzitutto, è noto – e non necessita, quindi, di puntuale ri- chiamo a specifici precedenti di legittimità – che, secondo l'interpretazione ormai consolidata, la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in par- ticolare, dell'elemento fiduciario. A tal fine il giudice deve valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata og- gettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionali- tà fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare.
Nel caso di specie, è innegabile l'oggettiva gravità della condotta po- sta in essere da Come ripetutamente detto, egli ha dato un contri- _1 buto essenziale alla realizzazione di una condotta illecita penalmente san- zionata, concorrendo al suo buon esito con il proprio determinante apporto sia nella fase della progettazione (tanto da poter essere considerato la “men- te ideatrice” dell'operazione, espressione da intendersi nel senso prima chia- rito), sia in quella di realizzazione sia, infine, in quella conclusiva.
Ad abundantiam si rileva altresì che il comportamento di _1 si pone in radicale contrasto anche con il Codice etico della Banca. Per quanto in questa sede intereSS il menzionato Codice dispone, in ordine ai rapporti con la p.a. (nel cui novero certamente rientra l'Agenzia delle Entra-
- 34 - te), che «I dirigenti, i responsabili delle unità e i soggetti che comunque ri- vestono una posizione apicale, i dipendenti nonché ogni altro soggetto le cui azioni poSSno essere riferite al Gruppo, dovranno seguire comporta- menti corretti negli affari di interesse del Gruppo e nei rapporti con la Pub- blica Amministrazione, indipendentemente dalla competitività del mercato e dalla importanza dell'affare trattato» (v. all. 57, pag. 10).
Sull'elemento intenzionale, inoltre, già si è osservato che _1 era pienamente consapevole del fine cui l'inserimento tardivo era preordina- to e che, ciononostante, egli aveva incondizionatamente aderito alle indica- zioni provenienti dai suoi superiori. Si è anche spiegato per quale ragione la sua responsabilità non è in alcun modo attenuata o elisa dalla circostanza che l'operazione fu avallata dalla dirigenza apicale della Banca.
Sul piano della proporzionalità, l'indiscutibile disvalore della con- dotta e l'elevata intensità del dolo rendono manifesto come il vincolo fidu- ciario sia stato compromesso in modo irrimediabile, sicché è immune da censure la decisione datoriale di recidere il rapporto di lavoro. Di certo non sfugge alla Corte l'oggettiva lunghezza di tale rapporto (è pacifico tra le parti che è stato assunto dalla Banca nel 1979), ma ciò non può _1 mitigare la scelta della misura sanzionatoria, considerate la manifesta ille- ceità dell'operazione cui ha contribuito il reclamante e l'entità del suo ap- porto.
Il licenziamento, quindi, è da considerarsi sicuramente proporzionato alla violazione compiuta da _1
11.2. Non può fondatamente sostenersi che la sanzione è illegittima perché inflitta in violazione dei principi di correttezza e buona fede per la dedotta disparità di trattamento con altri dipendenti coinvolti nella medesi- ma vicenda.
Deve qui richiamarsi il noto principio interpretativo a mente del qua- le per la sussistenza della giusta causa è irrilevante che analoga inadempien- za, commeSS da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro. Solamente l'identità delle situazioni può privare il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa, non potendo porsi a carico del datore di lavoro l'onere di fornire, per ciascun licenziamento, la motivazione del provvedimento adottato comparata a quelle assunte in fattispecie analoghe
(così Cass. n. 5546 del 2010; è conforme Cass. n. 10550 del 2013).
Al riguardo, la Suprema Corte ha altresì puntualizzato che «il princi- pio posto, letto nella sua interezza, evidenzia come la eventuale disparità di
- 35 - trattamento debba emergere nel corso del giudizio attraverso elementi a tal riguardo significativi e tali da non richiedere, nella esplicitazione delle ra- gioni del licenziamento, una contestuale ricognizione da parte del datore di lavoro diretta a giustificare la diversità di trattamenti adottati. La possibile valorizzazione da parte del giudice di situazioni similari, al fine di una valu- tazione di irragionevole disparità, non può che trovare presupposto in alle- gazioni presenti nella causa, tali da consentire una indagine di fatto ed una possibile comparazione. Il profilo allegatorio e probatorio assume quindi valore essenziale al fine di consentire al giudice del merito il concreto ap- prezzamento di similarità di situazioni trattate, irragionevolmente, in ma- niera differente» (v. Cass. n. 22115 del 2022, in motivazione).
Quanto al caso di specie, la ha applicato la sanzione espulsiva CP_2 nei confronti di tutti i dipendenti che hanno assunto un ruolo centrale nell'operazione di inserimento tardivo delle deleghe, ossia – oltre ad PE
– , e (doc. 47, 48 e
[...] Persona_12 Testimone_1 Testimone_2
49 del fascicolo di parte reclamata). Il licenziamento non è stato irrogato nei confronti di , ma egli è stato destinatario di lettere di conte- Testimone_3 stazione disciplinare (doc. 40 e 41) dalle quali, però, non è scaturita alcuna sanzione, posto che egli si è dimesso nel mese di novembre del 2018.
Nei riguardi di , e , invece, sono stati Pt_5 CP_12 Per_15 adottati provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni. La ha spiegato tale trattamento evidenziando che ini- CP_2 zialmente i citati dipendenti non risultavano sottoposti a indagini da parte della Procura della Repubblica di Bari. Si tratta di un criterio di valutazione oggettivo e, quindi, idoneo a smentire l'assunto del reclamante secondo cui dalla dedotta disparità di trattamento si poteva ricavare l'assenza di propor- zionalità della punizione inflittagli.
12. Anche l'ultimo motivo di reclamo non è fondato.
12.1. Quanto alla doglianza con cui si afferma la tardività dell'iniziativa disciplinare assunta dalla Banca, la sentenza impugnata è Cont senz'altro condivisibile laddove rileva che «… la ha potuto accedere agli atti della indagine penale solo il 30 giugno 2020 e – trattandosi di pro- cedimento di alcune migliaia di pagine – ha necessitato di tempo per estra- polare le parti di interesse per la posizione di », soggiungendo pe- _1 raltro che «… la sospensione del procedimento disciplinare era stata deter- minata proprio dalla esigenza di attendere ed acquisire gli esiti della inda- gine penale».
- 36 - Il reclamante non contesta i presupposti concreti su cui si fonda la decisione del Tribunale (e, in particolare, il fatto che la Banca ha avuto ac- cesso agli atti dell'indagine solo il 30 giugno 2020), ma si limita ad afferma- re che il ritardo nel quale è incorsa la datrice di lavoro avrebbe leso il pro- prio incolpevole affidamento.
In proposito, va considerato che il ritardo nella contestazione può co- stituire un vizio del procedimento disciplinare solo allorquando esso sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore. Si deve tener conto, altresì, che la ponderata e responsabile valutazione dei fatti da parte del datore di lavoro può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che altrimenti sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficien- te certezza (cfr. tra le tante Cass. n. 109 del 2024). Il principio di immedia- tezza della contestazione, difatti, ha la funzione di garantire il diritto di dife- sa del lavoratore e va neceSSriamente bilanciato con il tempo neceSSrio per l'accertamento dell'addebito (giurisprudenza costante: v. tra le tante Cass. n.
29627 del 2018).
Nel caso di specie, il reclamante si limita a lamentare la violazione del principio di immediatezza, ma la censura è manifestamente apodittica.
Egli, difatti, non ha minimamente allegato in che modo il suo diritto di dife- sa sarebbe stato leso in ragione del fatto che, a seguito di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, a distanza di qualche mese la ha integrato la prima lettera di addebito, accludendo peraltro CP_2 alla medesima tutta la documentazione richiamata. D'altra parte, una volta ricevuta la lettera di integrazione della contestazione disciplinare _1 ha chiesto e ottenuto la proroga del termine per presentare le proprie giusti- ficazioni, sicché davvero non si vede per quale ragione e in che termini la condotta della Banca avrebbe vulnerato il diritto di difesa del lavoratore.
12.2. Né appare condivisibile la tesi secondo cui la ripresa del proce- dimento disciplinare sarebbe stata illegittimamente ancorata alla notifica di un atto (quale l'avviso ex art. 415bis c.p.p.) che non è manifestazione di esercizio dell'azione disciplinare.
Al riguardo è sufficiente rilevare che l'art. 41 del c.c.n.l. Bancari ob- bliga l'impresa semplicemente a comunicare per iscritto al lavoratore inte- reSSto l'intenzione di rinviare la valutazione dei fatti alle risultanze «anche non definitive» del procedimento penale. Proprio il riferimento alla “non de- finitività” delle risultanze di tale procedimento rende legittima la scelta della
- 37 - di riprendere il procedimento disciplinare all'esito della notifica CP_2 dell'atto che contiene la (per lo meno tendenziale) cristallizzazione degli elementi posti a base del possibile promuovimento dell'azione penale. Già a partire da tale momento, difatti, il datore di lavoro è posto nelle condizioni di valutare le condotte ascritte al dipendente alla luce degli elementi di fatto emersi nel corso delle indagini svolte dalla pubblica accusa.
12.3. Infine, la pronuncia impugnata è senza dubbio condivisibile laddove afferma che nella specie non vi è stata alcuna violazione del princi- pio della immutabilità della contestazione disciplinare.
Esattamente il Tribunale osserva che «il principio di immutabilità della contestazione disciplinare concerne la neceSSria congruenza tra quanto contestato e quanto addebitato all'esito del procedimento discipli- nare, non potendosi pervenire a sanzione per fatti diversi da quelli resi noti all'incolpato con la contestazione disciplinare. Altra situazione è quella per cui – nell'iter procedimentale del disciplinare – emergono fatti che possono portare cambiamenti nella incolpazione, che sarà sicuramente possibile, dovendosi unicamente rispettare la coincidenza finale tra la incolpazione da ultimo formulata e quello che è oggetto delle valutazioni disciplinari, do- vendosi così intendere il principio di immutabilità. In ogni caso, nella ipote- si in esame i fatti – nella loro storicità – non sono mutati a seguito della se- conda nota, ma si sono semplicemente approfonditi e arricchiti di tutti que- gli elementi di prova che sono stati attinti dalla indagine penale».
A questa motivazione – in sé del tutto logica e congrua – il recla- mante si limita a contrapporre la tesi secondo cui la Banca, con la nota del
15 ottobre 2020, avrebbe introdotto elementi nuovi, ma senza far minimo cenno a quali sarebbero stati tali fatti in precedenza non portati a sua cono- scenza e che, quindi, avrebbero compromesso il suo diritto di difendersi.
Piuttosto, nella lettera di integrazione in esame la – come pun- CP_2 tualmente evidenzia il Giudice di prime cure – non ha fatto altro che allega- re ulteriori elementi con funzione puramente probatoria, fra cui numerosi documenti (mail intercorse tra il 6 e il 10 aprile 2018), le dichiarazioni rese da persone informate dei fatti e da altri indagati, le trascrizioni di un'intercettazione telefonica tra lo stesso e e, infine, _1 CP_3 la relazione della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico Finan- ziaria di È evidente, perciò, che la missiva di integrazione non ha de- CP_2 terminato alcuna modifica delle circostanze di fatto oggetto dell'originaria incolpazione.
- 38 - Anche sotto questo profilo, quindi, il motivo di reclamo si rivela in- fondato.
13. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, il reclamo proposto da va integralmente respinto, con la conseguente Parte_1 conferma della sentenza impugnata. Reta assorbita ogni altra questione.
14. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico di parte reclamante.
Le spese sono liquidate come da dispositivo sulla scorta dei parame- tri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività pro- cessuale in concreto espletata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri- buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da mediante ricorso depositato il Parte_1
3.11.2023 nei confronti della già Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza emeSS dal Tribunale di Bari, sezione lavoro,
[...] in data 5.10.2023, così provvede:
rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna al pagamento delle spese del presente grado di _1 giudizio, che liquida in € 5.000, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, l'11 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Manuela Saracino
- 39 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.SS MANUELA SARACINO Presidente dr. PIETRO MASTRORILLI Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1270 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
nato l'[...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Parte_1
Milani e Domenica Lenato, giusta procura depositate nel fascicolo telemati- co;
reclamante
e
già in persona Controparte_1 Controparte_2 dell'amministratore delegale e legale rappresentante pro tempore, rappre- sentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Rumolo e Romualdo Pecorella, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
reclamata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari ex art. 1, comma 47, della l. n. 92 del 2012, – dipendente della Parte_1 Controparte_2
dal 1979 in qualità, da ultimo, di Quadro Direttivo, assegnato
[...] CP_1 al Comparto Gestione Incassi, Direzione Operation – ha impugnato il licen- ziamento per giusta causa irrogatogli con lettera del 7 gennaio 2021 chie- dendone la declaratoria di illegittimità e la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro, oltre alla condanna del datore di lavoro al pagamento di tut-
- 1 - te le retribuzioni maturate dal giorno del recesso sino a quello dell'effettiva reintegra.
Pronunciando nel contraddittorio con la il Controparte_2
Tribunale, con ordinanza del 29 luglio 2022, ha rigettato la domanda e con- dannato al pagamento delle spese di lite. _1
Con sentenza del 5 ottobre 2023 il medesimo Tribunale, respinte le richieste istruttorie del lavoratore, ha rigettato l'opposizione dal medesimo proposta condannandolo alla refusione delle spese.
Avverso detta sentenza ha proposto reclamo mediante ri- _1 corso depositato il 3 novembre 2023.
La (già ha resistito depositando CP_1 Controparte_2 memoria.
Infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione, all'udienza dell'11 febbraio 2025, sentita la discussione dei procuratori presenti, la Cor- te si è riservata la decisione.
2. È utile premettere una breve sintesi dei fatti e del procedimento disciplinare che hanno condotto al licenziamento di Parte_1 all'epoca “Quadro Direttivo” e “Responsabile Gestione Incassi” della
[...]
Controparte_2
2.1. La vicenda oggetto di causa è conneSS al deferimento alla giu- stizia sportiva della s.p.a. “Football Club Bari 1908”, il cui presidente era
, per le inadempienze delle quali la steSS si era Controparte_3 resa responsabile nel versamento dei contributi fiscali e previdenziali.
È accaduto che il 16 marzo 2018 la Football Club Bari 1908 aveva inoltrato alla attraverso il canale telematico dell'Agenzia delle Entra- CP_2 te, quattro deleghe fiscali (F24) per il pagamento di contributi previdenziali e ritenute fiscali, mediante disposizione di addebito sul conto corrente inte- stato alla medesima società. Il 16 marzo era il termine ultimo per procedere al tempestivo versamento di tali somme. Tuttavia, poiché il conto corrente della società non presentava la neceSSria capienza, la non aveva dato CP_2 seguito alla disposizione, comunicando l'esito negativo dell'operazione all'Agenzia delle Entrate.
Lo stesso era accaduto anche il giorno 26 marzo 2018, allorquando la Banca non aveva dato corso alle deleghe di pagamento pervenute per via telematica perché sul conto della Football Club Bari 1908 non vi era la ne- ceSSria provvista. Anche in questo caso l'esito negativo delle richieste di addebito era stato comunicato all'Agenzia delle Entrate.
- 2 - Il giorno 6 aprile 2018 (come detto, Controparte_3 all'epoca presidente della Football Club Bari 1908) si era presentato presso gli sportelli della Filiale di Sede consegnando quattro deleghe di paga- CP_2 mento cartacee e chiedendo che si provvedesse al pagamento. L'addebito sul conto era stato operato lo stesso giorno 6 aprile (data in cui era stata ri- pristinata la disponibilità del conto) indicando come valuta il giorno 16 mar- zo 2018. Nel flusso informatico trasmesso dalla all'Agenzia delle En- CP_2 trate quale data della delega era stata indicata il 16 marzo 2018.
2.2. Con nota del 29 maggio 2018 la Banca aveva avviato a carico di un procedimento disciplinare contestandogli le condotte così bre- _1 vemente descrivibili:
A) innanzitutto, di aver fornito consulenza operativa nella fase degli accordi preliminari intercorsi tra l'ing. Responsabile della Fun- Per_1 zione Privati della Banca, e . Secondo la Banca, durante una riu- CP_3 nione avvenuta in una data non precisata tra da un lato, e Per_1 [...]
e tale dall'altro, al fine di esplorare possibili solu- Per_2 Persona_3 zioni per permettere il pagamento delle deleghe rispettando la scadenza del
16 marzo 2018, aveva evidenziato che la Banca avrebbe potuto _1 attivare l'eccezionale procedura di “tardivo inserimento deleghe” prevista dalla normativa interna in caso di errori formali relativi alla delega;
nel caso di specie, però, non vi erano i presupposti per l'utilizzo di tale procedura, perché la retrodatazione delle deleghe non serviva per correggere alcun erro- re di compilazione delle medesime;
B) in secondo luogo, di aver aderito acriticamente alla richiesta di
“tardivo inserimento delle deleghe”, confortato solo dall'intereSSmento alla vicenda dell'ing. e dalla sua autorizzazione, nonostante fosse a Per_1 conoscenza dei precedenti mancati pagamenti delle deleghe, dell'assenza di errori imputabili alla e delle irregolarità delle modalità operative di CP_2 accettazione delle deleghe cartacee. Le deleghe, difatti, dovevano essere ne- ceSSriamente presentate per via telematica, posto che quelle cartacee erano consentite solo per il pagamento di importi non superiori a 1.000 euro;
C) di aver consentito l'irregolare inserimento nella procedura dele- ghe anche con la registrazione di informazioni non rispondenti ai reali fatti aziendali. Una volta ottenute le neceSSrie autorizzazioni interne (richieste da della sede di da parte dell' Testimone_1 CP_2 Controparte_4
in data 6 aprile 2018 aveva provveduto
[...] _1 all'inserimento in procedura delle deleghe cartacce, indicando per tutte qua-
- 3 - le data della delega il 16 marzo, quale data di pagamento il 3 aprile e quale data dell'operazione il 6 aprile. Per effetto di tale operazione la con CP_2 flusso telematico del 10 aprile 2018, aveva comunicato all'Agenzia delle
Entrate che la data di accettazione delle deleghe era il 16 marzo;
D) di aver predisposto, su richiesta dell'ing. e invito di Per_1
(responsabile della Gestione Incassi), nonostante l'attività Persona_4 non rientrasse nell'ambito delle sue competenze, un elaborato che rappre- sentava in modo non veritiero la movimentazione registrata sul conto della
Football Club Bari 1908 con particolare riferimento alla data di contabiliz- zazione delle deleghe. Sulla scorta di quanto riferito da Testimone_2
(responsabile della Sede di , questi il 9 aprile 2018 era stato contattato CP_2 dall'ing. e da in quanto avrebbe dovuto ricevere un Per_1 _1 elaborato relativo alla movimentazione del conto della Football Club Bari
1908 da stampare e consegnare a . In data 10 aprile CP_3 Tes_2 aveva ricevuto da una prima mail (ore 16:24), in precedenza in- _1 viata dallo stesso all'ing. alla quale era allegato un _1 Per_1 elaborato che riportava delle difformità rispetto ai movimenti registrati in procedura, oltre che la non corretta indicazione della data contabile di adde- bito delle deleghe (cioè il 16 marzo anziché il 6 aprile 2018). Lo stesso aveva poi ricevuto da una seconda mail (ore 16:38) Tes_2 _1 con un nuovo elaborato che presentava nuovamente delle incongruenze, in quanto riportava gli stessi dati del primo con eliminazione della sola data contabile;
E) infine, di non aver effettuato nessuna segnalazione alla Funzione
Internal Auditing sia ex ante sia ex post.
2.3. Attraverso la nota di riscontro del 13 giugno 2018 ha _1 respinto tutti gli addebiti rappresentando, in sintesi, che:
I) quanto alla prima infrazione contestagli, egli aveva sempre opera- to sotto l'egida del suo diretto responsabile, A fronte delle Persona_4 richieste provenienti dai soggetti coinvolti, a partire dall'ing. si Per_1 era semplicemente limitato a descrivere la procedura di inserimento deleghe tardive, specificando comunque che tali procedure non erano pertinenti ri- spetto al caso di specie;
II) quanto alla seconda, egli aveva sempre reso edotti i propri inter- locutori delle proprie perplessità circa le operazioni in questione, per cui da parte sua non vi era stata alcuna “acritica adesione”. Peraltro, egli aveva in-
- 4 - serito le deleghe in questione solo dopo che l'Ufficio Presidi e Supporti Ge- stionali aveva reso la propria autorizzazione;
III) in merito alla terza violazione, aveva provveduto all'inserimento manuale del pagamento tardivo delle deleghe inserendo dati allineati alle circostanze di fatto, in quanto la retrodatazione della data della delega al 16 marzo 2018 era stata autorizzata;
IV) sulla quarta violazione, aveva agito sulla base di quanto disposto dal suo superiore, il quale gli aveva riferito che l'ing. Persona_4 [...]
per accordi intercorsi con il Direttore della Sede di aveva chie- Per_1 CP_2 sto la predisposizione di un elaborato della movimentazione registrata sul conto della società con l'indicazione del pagamento delle deleghe con data valuta 16 marzo 2018. Egli, peraltro, non era mai stato reso edotto dai suoi superiori del fine al quale era destinato il documento in questione, rispetto al quale nutriva delle perplessità comunicate alla collega Per_5
V) quanto all'ultima condotta, l'intera operazione era stata caldeg- giata, oltre che avallata, da soggetti a conoscenza dell'intera vicenda, talvol- ta di grado superiore al suo.
2.4. Avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 41, comma 2, del c.c.n.l. per i Quadri Direttivi delle imprese creditizie e finanziarie, mediante nota del 2 luglio 2018 la – preso atto della circostanza che CP_2 _1 aveva comunicato di aver assunto la qualità di indagato e di aver ricevuto dalla Procura della Repubblica di un invito a presentarsi dinanzi al CP_2
P.M. titolare delle indagini – ha fatto riserva di rinviare il procedimento di- sciplinare alle risultanze, anche non definitive, del procedimento penale, considerata la sostanziale coincidenza delle vicende oggetto dell'uno e dell'altro procedimento.
2.5. In data 25 ottobre 2019 è stato emesso nei confronti di CP_5
[..
, così come di altri soggetti coinvolti nella medesima vicenda oggetto del procedimento disciplinare attivato nei suoi riguardi, l'avviso di conclusioni delle indagini ex art. 415bis c.p.p. per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e
2368, secondo comma, c.c. (“ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”).
Pertanto, con nota del 15 ottobre 2020 la ha integrato la nota CP_2 di addebito del 29 maggio 2018 e disposto la sospensione cautelare del di- pendente dal lavoro e non dalla retribuzione. Ha considerato, difatti, che tramite la consultazione degli atti di indagine depositati presso la Procura della Repubblica di Roma (con particolare riguardo alla relazione peritale
- 5 - affidata a due commercialisti) erano emersi ulteriori elementi idonei a pro- vare i fatti già riportati nella nota di contestazione disciplinare del 29 mag- gio 2018.
In breve, nella nota integrativa si evidenzia innanzitutto che la do- cumentazione prodotta agli uffici della ederazione Italiana Giuoco CP_6
Calcio) era effettivamente idonea ad ostacolare la vigilanza della CP_7
[...
in quanto attestava una circostanza non veritiera, ossia l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fi- scali entro il termine perentorio del 16 marzo 2018.
In eSS sono poi riportati una serie elementi relativi alla posizione personale di tali da dimostrare – secondo l'assunto della Banca – _1 che questi aveva ideato e proposto la procedura di autorizzazione alla tardi- va registrazione delle deleghe fiscali, pur essendo consapevole che tale pro- cedura non era utilizzabile nel caso specifico. Tali ulteriori elementi sareb- bero consistiti in: a) documenti (segnatamente, alcune mail intercorse tra il 6
e il 10 aprile 2018); b) dichiarazioni rese da persone informate dei fatti e da altri indagati;
c) trascrizione di un'intercettazione telefonica intercorsa tra lo stesso e;
d) relazione della Guardia di Finanza, Nu- _1 CP_3 cleo di Polizia Economico Finanziaria di CP_2
2.6. Rispetto a tale integrazione ha reso le proprie ulteriori _1 giustificazioni tramite missiva del 12 novembre 2020, nella quale ha innan- zitutto ribadito di non essere mai stato titolare di alcun potere direttivo o au- torizzativo e di essersi limitato a rappresentare, nel corso di un incontro av- venuto il 26 marzo 2018 presso la stanza dell'ing. alla presenza di Per_1
e di (che peraltro non conosceva), la CP_3 Persona_3 _1 possibilità tecnica di procedere all'inserimento tardivo delle deleghe fiscali, sempre che la procedura fosse istruita nel merito, positivamente valutata ed espreSSmente autorizzata dagli organi preposti.
Ha nuovamente sottolineato, inoltre, di aver eseguito l'inserimento tardivo delle deleghe solo dopo aver ricevuto dapprima una mail del collega
(indirizzata anche a soggetti gerarchicamente sovraordinati) e poi le Tes_1 neceSSrie autorizzazioni (anch'esse indirizzati a tali soggetti), sicché – in sostanza – egli aveva proceduto nel senso richiesto dalla dirigenza della
Banca.
Ha affermato, infine, che il documento contenente la lista dei movi- menti relativi al conto corrente intestato alla Football Club Bari 1908 era stato predisposto previa esplicita richiesta e su precise indicazioni del pro-
- 6 - prio dirigente, e che egli non era mai stato reso edotto dai Persona_4 suoi superiori delle finalità alle quali esso era desinato, come ammesso dallo stesso nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. Per_4
2.7. Ritenute insufficienti le giustificazioni rese dal dipendente, con lettera del 7 gennaio 2021 la ha comunicato ad il suo licen- CP_2 _1 ziamento per giusta causa, impugnata per via stragiudiziale dal lavoratore tramite PEC del successivo 5 marzo.
3. Con il ricorso introduttivo della fase sommaria ha im- _1 pugnato il recesso intimatogli dalla sulla scorta di cinque motivi: 1) CP_2 infondatezza dei fatti posti alla base della contestazione disciplinare, in quanto egli non aveva alcun potere direttivo ma si era attenuto esclusiva- mente alle disposizioni dei propri superiori (in particolare, e Per_1 [...] Per_
, tanto più che la procedura di inserimento tardivo delle deleghe era sta- ta debitamente autorizzata;
2) assenza di giusta causa per insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento, in quanto l'operazione di inserimen- to delle deleghe F24 era stata materialmente eseguita da Parte_2 sulla scorta delle autorizzazioni rilasciate tramite mail del 6 aprile 2018 da parte degli uffici competenti, mentre il file excel relativo alla “lista dei mo- vimenti” riferito al conto corrente della Football Club Bari 1908 era stato materialmente predisposto da su richiesta del dirigente re- Controparte_8 sponsabile e dell'ing. 3) difetto di proporziona- Persona_4 Per_1 lità tra fatto contestato e sanzione disciplinare applicata, poiché tutti gli altri dipendenti intereSSti a vario titolo dalla vicenda in questione, pur essendosi resi autori di condotte ben più gravi di quella contestata al ricorrente, erano stati attinti da blande sanzioni disciplinari conservative;
4) e 5) tardività del- la contestazione disciplinare, violazione del principio di immediatezza e tempestività, del principio di immutabilità della contestazione disciplinare e dell'art. 41 c.c.n.l., posto che l'atto di integrazione della contestazione di- sciplinare era stato notificato il 15 ottobre 2020, ossia un anno dopo l'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, risalente al
25 ottobre 2019; inoltre, la Banca aveva riattivato il procedimento discipli- nare sospeso integrando la contestazione iniziale in forza del solo avviso di conclusione delle indagini preliminari, che pacificamente non implica l'esercizio dell'azione penale, operando così – tramite la nota di sospensione del 2 luglio 2018 – uno strumentale rinvio sine die del procedimento disci- plinare.
- 7 - 4. Nell'ordinanza conclusiva della fase sommaria il Tribunale ha af- fermato che la condotta tenuta da violava il rapporto fiduciario _1 che deve sussistere tra banca e dipendente e che eSS era grave al punto da giustificare la sanzione del licenziamento.
Secondo il Giudice, difatti, si sia reso responsabile di una _1 fattiva e rilevante cooperazione nella vicenda delle deleghe tardive. Egli era stato la “mente ideatrice” dell'operazione illegale, giacché in ragione delle sue competenze specifiche aveva suggerito la possibilità di forzare la proce- dura di immissione tardiva (prevista solo per eventuali errori della banca) illecitamente adattandola all'ipotesi in esame, in cui – rifiutata per carenza fondi l'operazione – non vi era alcun errore da correggere. Inoltre, egli si era prestato all'alterazione dell'estratto conto per far risultare anche da esso l'operazione.
Ancora, ad avviso del Tribunale non vi era stato alcun ritardo nella ripresa del procedimento disciplinare, perché la mole degli atti delle indagi- ni penali esigeva un tempo adeguato. Né vi era stata un'indebita integrazio- ne dell'incolpazione, perché la missiva del 25 ottobre 2000 conteneva uni- camente ulteriori elementi di prova relativi agli stessi fatti oggetto dell'iniziale addebito.
5. Con l'atto di opposizione ha nella sostanza reiterato i _1 motivi di impugnazione del recesso già articolati nel ricorso introduttivo della fase sommaria.
Ha innanzitutto ribadito che l'operazione contestata era stata ideata dalle figure apicali della e che egli era stato coinvolto in maniera del CP_2 tutto marginale per volontà del proprio responsabile, e a Persona_4 seguito di sue precise indicazioni.
Ha soggiunto ancora una volta di non essere mai stato a conoscenza di quali fossero le ragioni della richiesta avanzata dai vertici della Banca né delle vicende che avevano intereSSto la Football Club Bari 1908, sottoli- neando altresì che le operazioni di controllo degli addebiti delle deleghe F24 vengono effettuate dalla filiale sulla quale insiste il conto corrente e non cer- tamente dall'Ufficio Comparto Gestione Incassi (cioè il suo ufficio).
Ha negato di poter essere considerato come la “mente ideatrice” dell'operazione, dal momento che non sapeva affatto che si stesse ideando un'operazione, non conosceva alcuno dei soggetti coinvolti nella steSS, né aveva alcun interesse nella vicenda e non aveva alcun potere – né giuridico né di fatto – per concepirla o per autorizzarla.
- 8 - 6. La sentenza in questa sede impugnata ha, in prima battuta, richia- mato pedissequamente il contenuto della motivazione dell'ordinanza oppo- sta.
Il Tribunale di Bari ha poi aggiunto che: a) il fatto contestato sussi- steva ed era rilevante sul piano disciplinare;
b) non era ravvisabile alcuna sproporzione della sanzione comminata, a nulla rilevando la comparazione con le vicende degli altri dirigenti e/o dipendenti coinvolti nella vicenda;
senza il decisivo input offerto da con il ricorso alla procedura di _1 inserimento tardivo, difatti, gli altri soggetti coinvolti difficilmente sarebbe- ro pervenuti ad una “soluzione” del problema di conforme alle CP_3 sue necessità; c) non vi era alcuna tardività nella contestazione contenuta nella seconda nota di contestazione disciplinare, atteso che la Banca aveva potuto accedere agli atti della indagine penale solo il 30 giugno 2020 e – trattandosi di procedimento di alcune migliaia di pagine – aveva avuto biso- gno di tempo per estrapolare le parti relative alla posizione di d) _1 la sospensione del procedimento disciplinare era stata determinata proprio dall'esigenza di attendere ed acquisire gli esiti della indagine penale;
e) non vi era stata alcuna violazione del principio della immutabilità della contesta- zione disciplinare, poiché nella specie i fatti – nella loro storicità – non era- no mutati a seguito della seconda nota, ma erano stati semplicemente appro- fonditi e arricchiti di tutti quegli elementi di prova che erano stati attinti dall'indagine penale.
7. Il reclamante affida il gravame a cinque motivi di doglianza.
7.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. _1
132, secondo comma, c.p.c., e dell'art. 111 della Costituzione.
Lamenta che il Giudice di primo grado ha rigettato l'impugnativa di licenziamento “liquidando” in pochi righi la compleSS vicenda giuridica e di fatto, omettendo qualsivoglia motivazione e senza dar conto delle ragioni della decisione cui era pervenuto, delle valutazioni operate sulla prova do- cumentale offerta dalle parti e delle ragioni per le quali aveva ritenuto di non ammettere la prova testimoniale.
Sostiene che non è utile ad integrare le ragioni giuridiche della deci- sione il mero rinvio per relationem all'ordinanza conclusiva della fase sommaria, perché anch'eSS generica.
Deduce, quindi, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, secondo comma n. 4), c.p.c.
- 9 - 7.2. Il secondo motivo attiene alla parte della sentenza con cui il Tri- bunale ha affermato che il ruolo rilevante delle figure apicali della Banca non era sufficiente ad escludere la responsabilità di al quale si _1 doveva il decisivo suggerimento di ricorrere alla procedura di inserimento tardivo delle deleghe pur nella consapevolezza che non si trattava di prassi appropriata, tanto più che lo stesso aveva fattivamente seguito lo _1 svolgersi dell'operazione assicurandosi del relativo buon fine.
Ripercorsi in dettaglio i fatti che avevano condotto al recesso, nell'atto di reclamo si citano ampi stralci della relazione redatta dal rag.
responsabile della Funzione Internal Auditing della Persona_7 CP_9
[..
, da cui emergeva che l'operatività oggetto di contestazione era stata idea- ta e autorizzata dalle figure apicali (cioè l'ing. e il dr. Per_1 Per_8
) e che su precisa richiesta dei propri superiori (cioè
[...] _1 [...]
, si era limitato a rappresentare quale fosse tecnicamente la Persona_9 procedura da seguire in caso di inserimento tardivo delle deleghe F24, senza tuttavia conoscere quali fossero le ragioni della richiesta.
Il reclamante addebita al Giudice di prime cure di non aver conside- rato che l'operazione in oggetto era stata sottoposta a svariate verifiche da parte degli Uffici competenti e che aveva ricevuto ben due autorizzazioni,
l'una dalla “CP Area Direzione Imprese” (mail del 6 aprile 2018, ore 14:48)
e l'altra della “CP Condirezione Generale Tassi e Condizioni” (mail del 6 aprile 2018, ore 14:54), sicché egli non poteva certamente essere considera- to quale “mente ideatrice” della steSS.
Con riferimento alla “lista movimenti” relativa al conto corrente in- testato alla Football Club Bari 1908, il reclamante ribadisce che la steSS era stata elaborata su esplicita richiesta e su indicazioni del proprio dirigente, dr.
Questi gli aveva riferito che l'ing. per accordi presi con Per_4 Per_1 il Direttore della sede di aveva chiesto la predispo- CP_2 Testimone_2 sizione di un elaborato della movimentazione registrata sul conto della so- cietà cliente tramite l'evidenziazione del pagamento delle deleghe in oggetto con data valuta 16 marzo 2018.
In definitiva, nel motivo si censura la sentenza impugnata per aver ascritto la responsabilità dell'operazione ad il quale in realtà non _1 aveva alcun potere direttivo e men che meno autorizzativo, senza peraltro considerare che egli era responsabile del “Comparto Gestione Incassi”, cioè della struttura gerarchicamente più baSS e con compiti strettamente operati-
- 10 - vi, a differenza degli “Uffici” e delle “Funzioni”, che hanno, invece, compiti decisionali.
7.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa ap- _1 plicazione dell'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, in quanto il Tribu- nale di Bari ha ritenuto l'esistenza della giusta causa di licenziamento senza considerare che, in realtà, il fatto contestato non sussisteva.
Osserva, in particolare, che egli non aveva rivestito alcun ruolo atti- vo e di coordinamento alla realizzazione dell'illecita operazione, dal mo- mento che l'inserimento delle deleghe F24 era stata materialmente eseguita da sulla scorta delle autorizzazioni rilasciate dagli uffici Parte_2 competenti, mentre il file excel “lista movimenti” era stato materialmente predisposto da su richiesta del dirigente responsabile Mi- Controparte_8 chele e dell'ing. Per_4 Per_1
7.4. A mezzo del quarto motivo ci si duole della violazione dell'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, lamentando il difetto di proporziona- lità tra il fatto contestato e la sanzione disciplinare applicata.
In particolare, si censura la sentenza impugnata laddove ha affermato che non rileva la comparazione con gli alti dirigenti e/o dipendenti coinvolti nella steSS vicenda e ha sostenuto che senza il decisivo input di _1 gli altri soggetti coinvolti non avrebbero fatto ricorso alla procedura di inse- rimento tardivo delle deleghe.
Nella doglianza si richiamano le considerazioni già rassegnate in or- dine al fatto che l'operazione contestata era stata ideata e autorizzata dalle figure apicali e si ribadisce che gli altri soggetti coinvolti nella vicenda, pur essendosi resi protagonisti di condotte ben più gravi di quella contestata ad erano stati attinti da sanzioni disciplinari conservative blande o, _1 in alcuni casi, non erano stati intereSSti da alcun procedimento disciplinare.
7.5. Il quinto e ultimo motivo censura la sentenza reclamata laddove ha disatteso la lagnanza relativa alla violazione del principio di immediatez- za e tempestività, del principio di immutabilità della contestazione discipli- nare e dell'art. 41 del c.c.n.l. applicato.
Il reclamante ripropone le argomentazioni già spese nel precedente grado di giudizio ribadendo che: a) il potere disciplinare era stato esercitato dal datore di lavoro con grave ritardo;
b) la ripresa del procedimento disci- plinare era stata effettuata a seguito dell'emissione del solo avviso di con- clusione delle indagini preliminari, cioè di un atto che non implica neppure
- 11 - l'esercizio dell'azione penale;
c) era stato violato il principio di immutabili- tà della contestazione.
8. Il primo motivo di reclamo non è fondato, dovendosi senz'altro escludere la nullità della sentenza reclamata per difetto di motivazione. Seb- bene redatta in maniera sintetica, difatti, la pronuncia impugnata è certa- mente idonea a rendere evidenti le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione assunta dal Giudice di prime cure.
Come si è rilevato nella parte narrativa del presente provvedimento, il Giudice di prime cure ha respinto l'impugnativa di recesso proposta da ritenendo, sulla scorta delle prove documentali acquisite, che que- _1 sti fosse la “mente ideatrice” dell'operazione illecita, giacché senza le sue competenze specifiche e il suo suggerimento gli altri soggetti coinvolti non sarebbero pervenuti alla soluzione in concreto adottata. Lasciando in dispar- te il merito della decisione (di cui si dirà più diffusamente nel prosieguo), in relazione alla censura in esame ciò che conta è che, in questo modo, il Tri- bunale ha espresso in maniera chiara – per quanto succinta – le ragioni poste a base del suo convincimento.
Né rileva che il Tribunale non abbia partitamente esaminato gli ele- menti e le argomentazioni sottesi alla proposta impugnativa. È noto, invero, che l'accertamento di fatto da parte del giudice di merito non implica l'esame di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, in quanto il giudice ha il potere di selezionare le prove ritenute utili alla forma- zione del proprio convincimento e, quindi, la sentenza è sufficientemente motivata qualora contenga l'esposizione – per quanto concisa – degli ele- menti posti a base della decisione (v. Cass. n. 29730 del 2020: «Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risul- tanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al pro- cesso, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logi- camente adeguata – gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo repu- tarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, sep- pure non espreSSmente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto»).
Secondo il costante indirizzo della Suprema Corte, la conformità del- la sentenza al modello di cui all'art. 132, comma secondo n. 4), c.p.c., non
- 12 - richiede l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti significativi. Al fine di soddisfare l'esigenza di un'adeguata mo- tivazione è sufficiente che il raggiunto convincimento risulti da un riferi- mento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emer- genze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, in modo da evidenziare l'iter se- guito per pervenire alle assunte conclusioni, disattendendo anche per impli- cito quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata (così tra le tante Cass. n. 8294 del 2011).
Di contro, affinché sia integrato il vizio di “mancanza della motiva- zione” agli effetti di cui all'art. 132, n. 4), cit., occorre che la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premeSS dell'oggetto del decidere ri- sultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero che eSS formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo tal- mente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (cfr. Cass. n. 20112 del 2009).
Non è quest'ultima la situazione che ricorre nel caso di specie, dal momento che la sintetica motivazione contenuta nella sentenza gravata è senz'altro idonea a suffragare non solo il convincimento in fatto, ma anche l'accertamento in diritto che hanno condotto il Giudice di prime cure a di- sattendere la domanda proposta da _1
A ciò si aggiunga che comunque, quand'anche si volesse accedere alla prospettazione di parte reclamante, il vizio di omeSS motivazione della sentenza di primo grado non determina di per sé alcuna regressione del pro- cesso, ma obbliga il giudice d'appello a decidere nel merito della domanda
(v. Cass. n. 13733 del 2014: «Il vizio di nullità della sentenza di primo gra- do per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, taSStivamente indi- cati, che ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., comportano la rimessione del- la causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio pronunciando nel merito della domanda, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è pri- vo di rilevanza costituzionale»).
Ne consegue che possono essere colmate in questa sede le prospetta- te lacune motivazionali che, secondo il reclamante, affliggono la pronuncia impugnata.
- 13 - 9. Non è fondato neppure il secondo e articolato motivo di censura, tramite il quale – come visto – il reclamante contesta l'affermazione del primo Giudice secondo cui egli sarebbe stato “la mente ideatrice” dell'operazione illegale compiuta dalla Banca. In particolare, _1 rimprovera al Tribunale di non aver escluso la sua responsabilità in ragione Per_1 del ruolo rivestito nella vicenda dai suoi superiori (in particolare l'ing. la e il dr. e in considerazione del fatto che Per_1 Persona_4
l'inserimento tardivo delle deleghe era stato debitamente autorizzato dagli uffici competenti.
Pur con le integrazioni e le precisazioni che seguono, deve nella so- stanza condividersi la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, ossia che ha in maniera consapevole offerto un contributo determinante per _1 la realizzazione dell'operazione di inserimento tardivo delle deleghe, a sua volta neceSSria al fine di consentire alla Football Club Bari 1908 di impedi- re alla organo di vigilanza della , di riscontrare il mancato Pt_3 CP_6 versamento dei contributi e delle ritenute fiscali entro il termine perentorio a tale fine previsto.
9.1. La premeSS da cui muovere è che all'epoca dei fatti Per_11 era responsabile del Comparto “Gestione Incassi”, ossia di una strut-
[...] tura di back office che – per quanto qui rileva – curava gli adempimenti rela- tivi al trattamento dei flussi informativi connessi alle deleghe fiscali e previ- denziali nell'ambito dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate, come si desu- me dalla relazione di Internal Audit del 24 maggio 2018, a pag. 15 (all. 23 del fascicolo della Banca).
A sua volta, il Comparto “Gestione Incassi” dipendeva dalla Funzio- ne “Centro Servizi”, il cui dirigente era il dr. L'ing. Persona_4 [...]
invece, era dirigente della Divisione “Privati” e – come ricono- Per_12 sciuto da ambo le parti – figurale apicale nell'organigramma dell'istituto in quanto stretto collaboratore del dr. Condirettore della Parte_4
(v. pag. 33 del reclamo: «… l'ing. , Controparte_2 Persona_12
Dirigente Responsabile della Divisione Privati, e il dott. , Testimone_3
Dirigente Crediti, all'epoca dei fatti … “numeri due” della Controparte_2
fidatissimi collaboratori del dott. ; v. altresì pag.
[...] Parte_4
3 della memoria difensiva della Banca).
9.2. Tanto chiarito, a giudizio della Corte dalla documentazione ac- quisita emerge con piena evidenza che era consapevole del fatto _1 che le deleghe di pagamento della Football Club Bari 1908 erano state re-
- 14 - spinte in occasione delle due precedenti presentazioni (avvenute per via te- lematica il 16 e 26 marzo 2018) e che il ricorso alla procedura di inserimen- to tardivo aveva il fine precipuo di consentire alla società di dimostrare di aver rispettato il termine per i versamenti che, nella realtà, non era stato os- servato.
Ciò si ricava in maniera incontrovertibile dalla lettura del verbale dell'interrogatorio reso da al P.M. della Procura di Bari, Parte_1 dr.SS , riportato a pagg. 41 e ss. dell'annotazione della Guar- Persona_13 dia di Finanza (all. 17 della produzione della Banca). Per la sua centralità ai fini della decisione è utile riportarne alcuni paSSggi essenziali, con la preci- sazione che l'interrogatorio è stato assunto nel mese di luglio del 2018, cioè
a breve distanza di tempo dai fatti oggetto di addebito disciplinare:
«Indagato V. Armenise: Perché non c'erano i fondi neceSSri per poter coprire questi importi. Dopodiché verso fine mese inizio di Aprile, fine mese Marzo, inizio di Aprile, fui contattato dal mio dirigente.
P.M. dr.SS : Nome? Per_13
Indagato V. Armenise: che mi disse: “Mi ha chia- Persona_4 mato l'ingegner per la vicenda della F.C. Bari 1908”, dissi: “Sì, Per_1 sono andate a rifiutate le deleghe, perché non c'era la provvista”, dice:
“Vedi che mi ha chiesto: che cosa si può fare?”, io dissi: “L'unica cosa che si può fare, sempre che essendo un'operazione straordinaria che esce fuori dai canoni, la direzione della lo vuole, se mi autorizza la CP_2 direzione, se mi crea la provvista contabile per evitare che io poSS avere un sospeso, e mi dà la valuta che vuole che si pagano queste deleghe si può fare un inserimento tardivo”, disse: “Va bene. Vai dall'ingegnere Tes_4
[.
, ti chiamerà l'ingegnere , vedi esattamente che cosa vuole, gli Per_1 spieghi questo fatto qua” L'ingegnere mi ha tempestato di telefo- Per_1 nate, non so se l'avete rilevato dai telefonini che mi avete sequestrato, mi tempestò di telefonate fino ad arrivare se non sbaglio o il 5 o il 6 Aprile, il giorno in cui dalle otto e mezza della mattina mi chiamò ripetutamente sul numero personale, di cui io non so da chi l'abbia avuto questo numero, per- ché io con fino a quel momento … lo conosco, ma non avevo mai Per_1 avuto in nessun modo nessun contatto”.
P.M. dr.SS : Mi scusi. Ma in queste telefonate cosa le diceva? Per_13
Indagato V. Armenise: Che siccome doveva arrivare … quella mat- tina aveva un appuntamento col Presidente del di intervenire per CP_2 spiegare al Presidente del per vedere che c'era un'esponente del CP_2
- 15 - comparto gestione incassi che doveva procedere all'inserimento di queste deleghe e quindi di essere presente per far vedere al Presidente del che CP_2
c'era un altro elemento, un altro responsabile del comparto che desse que- ste notizie, era un puro apparire. Io avevo rifiutato all'ingegnere Per_1
…
P.M. dr.SS : Ma cosa voleva sapere l'ingegner ? Per_13 Per_1
Cioè cosa voleva che facesse l'ingegner ? Cosa le aveva chiesto, Per_1 cosa le chiedeva?
Indagato V. Armenise: Di spiegare che le deleghe dovevano essere pagate un giorno successivo con la data pagamento delega 16 Marzo.
Quindi voleva la mia presenza giusto …
P.M. dr.SS : Cioè la data della delega doveva risultare 16 Per_13
Marzo.
Indagato V. Armenise: Data pagamento delega, dottoreSS.
P.M. dr.SS : Sì. Data pagamento 16 Marzo. Per_13
IS
P.M. dr.SS : Poi però andiamo un pochettino più su, perché Per_13 io fino ad un certo punto posso pensare o posso credere che nessuno sapes- se nulla di una retrodatazione e di una data che non corrisponde a quella reale, scusatemi. Allora arriviamo al giorno dell'incontro. Vi siete incontra- ti dove come quando e con chi?
Indagato V. Armenise: Via Piccinni, al 6° piano, nell'ufficio dell'ingegner . Questo era intorno a mezzogiorno e trenta. Per_1
P.M. dr.SS : È andato lei? Per_13
Indagato V. Armenise: Sono stato chiamato ripetutamente dalle otto
e mezza del mattino.
P.M. dr.SS : E il giorno preciso in cui vi siete incontrati? Per_13
Indagato V. Armenise: Penso che sia stato o il 5 o il 6, non ricordo.
CP_10
r.SS : Andate presso questo studio. Chi c'era? Chi era
[...] Per_13 presente?
Indagato V. Armenise: L'ingegner , il signor e Per_1 CP_3 un'altra persona che non so chi era.
IS
Indagato V. Armenise: L'ingegner mi chiese, davanti a Per_1 queste persone, a e a quest'altra persona, disse: “Possiamo in- CP_3 serire le deleghe e spiega che cosa si può fare” _1
- 16 - IS
Indagato V. Armenise: Inserire operativamente, inserire le deleghe con data retroattiva, antergata
IS
Indagato V. Armenise: … “si pagheranno gli interessi, che necessi- tà? Servirà al cliente, al contribuente una data del genere?” Dice: “No, perché per la OC io devo dimostrare che le date pagamento avvengono il 16 Marzo”
P.M. dr.SS : Scusi, questo glielo disse ? Per_13 CP_3
Indagato V. Armenise: Lo disse . CP_3
P.M. dr.SS : Quindi che disse? “Per la OC devo…” Per_13
Indagato V. Armenise: “Per la devo dimostrare che le dele- Pt_3 ghe hanno una data pagamento 16 Marzo”, dopodiché dissi: “Io non so…”».
In definitiva, dal riportato stralcio dell'interrogatorio si apprende con piena certezza che 1) era al corrente del fatto che le deleghe di _1 pagamento precedenti non erano andate a buon fine per mancanza di fondi sul conto corrente della società; 2) contattato da su incarico Persona_4 dell'ing. aveva prospettato la possibilità tecnica di far risultare il Per_1 pagamento delle deleghe in data anteriore (cioè il 16 marzo) attraverso la procedura di inserimento tardivo;
3) ripetutamente contattato per via telefo- nica dall'ing. sapeva che ci sarebbe stato un incontro con il pre- Per_1 sidente della società ( ) allo scopo di illustrare a quest'ultimo le CP_3 modalità con cui si sarebbe potuto far risultare il pagamento in data anterio- re;
4) nel corso dell'incontro con ed un altro soggetto (scono- CP_3 sciuto ad ma che dagli atti risulta essere tale altro _1 Persona_3 cliente della spiegò, su invito dell'ing. che operativamen- CP_2 Per_1 te era possibile l'inserimento con data retroattiva;
5) in quella circostanza seppe da , che lo rappresentò in modo esplicito ai soggetti pre- CP_3 senti all'incontro, dell'esigenza di dimostrare alla (l'organo di con- Pt_3 trollo della ) che il pagamento era intervenuto entro il 16 marzo. CP_6
Come anticipato, dalle dichiarazioni rese dallo stesso al _1
P.M. in epoca prossima agli accadimenti in questione emerge che l'odierno reclamante era consapevole che la soluzione prospettata durante l'incontro con (e ancor prima indicata nelle conversazioni telefoniche in- CP_3 tercorse con e aveva uno scopo bene preciso, ossia far Per_4 Per_1 risultare che il pagamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali
- 17 - (relativamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018) era avvenuto in data anteriore a quella effettiva al fine ultimo di impedire alla di Pt_3 accertare il rispetto del termine perentorio fiSSto per tale adempimento.
9.3. Questa conclusione contraddice seccamente uno degli assunti fondamentali sui quali poggia la prospettazione difensiva contenuta nel re- clamo, ossia che in realtà, si era limitato a dare un suggerimento _1 tecnico su richiesta dei propri superiori, ma non poteva essere rimproverato di nulla perché era ignaro del motivo per il quale tale richiesta gli era stata formulata (v. pag. 31 del reclamo: «Il sig. non era a conoscenza di _1 quali fossero le ragioni della richiesta avanzata dai vertici della Banca, non conosceva le vicende che avevano intereSSto la società F.C. BARI 1908
s.p.a., né tantomeno poteva sapere che le deleghe di pagamento F24 della medesima società fossero state respinte»).
Al contrario, era a conoscenza del fatto che le deleghe di _1 pagamento in precedenza presentate erano state respinte per mancanza di fondi sul conto corrente intestato alla società, come egli stesso ha ammesso di sapere allorquando ha riportato il contenuto della conversazione avuta con il dirigente («… che mi disse: “Mi ha chiama- Per_4 Persona_4 to l'ingegner per la vicenda della F.C. Bari 1908”, dissi: “Sì, Per_1 sono andate a rifiutate le deleghe, perché non c'era la provvista”, dice:
“Vedi che mi ha chiesto: che cosa si può fare?”, io dissi: “L'unica cosa che si può fare, sempre che essendo un'operazione straordinaria che esce fuori dai canoni …»).
Il reclamante era stato reso edotto non soltanto del problema insorto, ma anche della necessità di risolverlo facendo apparire che il pagamento era intervenuto in epoca antecedente a quella in cui era stato effettivamente ese- guito, come gli era stato rappresentato dall'ing. nel corso delle Per_1 numerose conversazioni telefoniche intercorse in vista dell'incontro con il presidente della Football Club Bari 1908 («Indagato V. Armenise: …
L'ingegnere mi ha tempestato di telefonate, non so se l'avete ri- Per_1 levato dai telefonini che mi avete sequestrato, mi tempestò di telefonate fino ad arrivare se non sbaglio o il 5 o il 6 Aprile, il giorno in cui dalle otto e mezza della mattina mi chiamò ripetutamente sul numero personale … P.M. dr.SS : Mi scusi. Ma in queste telefonate cosa le diceva? Indagato Per_13
V. Armenise: Che siccome doveva arrivare … quella mattina aveva un ap- puntamento col Presidente del di intervenire per spiegare al Presiden- CP_2 te del per vedere che c'era un'esponente del comparto gestione incas- CP_2
- 18 - si che doveva procedere all'inserimento di queste deleghe e quindi di essere presente per far vedere al Presidente del che c'era un altro elemento, CP_2 un altro responsabile del comparto che desse queste notizie, era un puro apparire. Io avevo rifiutato all'ingegnere … P.M. dr.SS : Per_1 Per_13
Ma cosa voleva sapere l'ingegner ? Cioè cosa voleva che facesse Per_1
l'ingegner ? Cosa le aveva chiesto, cosa le chiedeva? Indagato V. Per_1
Armenise: Di spiegare che le deleghe dovevano essere pagate un giorno successivo con la data pagamento delega 16 Marzo. Quindi voleva la mia presenza giusto … P.M. dr.SS : Cioè la data della delega doveva ri- Per_13 sultare 16 Marzo. Indagato V. Armenise: Data pagamento delega, dottores- sa. P.M. dr.SS : Sì. Data pagamento 16 Marzo»). Per_13
Infine, ha riconosciuto di aver appreso anche della finalità _1 alla quale era preordinata l'operazione di inserimento tardivo delle deleghe, ossia non consentire alla OC di verificare la tardività dei pagamenti.
Ciò è quanto fu chiaramente spiegato ai presenti da nel corso CP_3 dell'incontro svoltosi presso lo studio dell'ing. organizzato pro- Per_1 prio allo scopo di far sapere al presidente della Football Club Bari 1908 che, sul piano tenico-operativo, vi era il modo di “retrodatare” i pagamenti delle deleghe F24 («Indagato V. Armenise: L'ingegner mi chiese, da- Per_1 Per_ vanti a queste persone, a e a quest'altra persona, disse: “ CP_3 siamo inserire le deleghe e spiega che cosa si può fare” IS _1
Indagato V. Armenise: Inserire operativamente, inserire le deleghe con data retroattiva, antergata Indagato V. Armenise: … “si pagheranno gli CP_10 interessi, che necessità? Servirà al cliente, al contribuente una data del ge- nere?” Dice: “No, perché per la OC io devo dimostrare che le date pagamento avvengono il 16 Marzo” P.M. dr.SS : Scusi, questo glielo Per_13 disse ? Indagato V. Armenise: Lo disse . P.M. dr.SS CP_3 CP_3
: Quindi che disse? “Per la OC devo…” Indagato V. Armenise: Per_13
“Per la devo dimostrare che le deleghe hanno una data pagamento Pt_3
16 Marzo”, dopodiché dissi: “Io non so…”»).
Le riportate risultanze dell'interrogatorio reso al P.M. e le ammissio- ni in esso contenute rendono superflua la prova testimoniale chiesta dal re- clamante allo scopo di dimostrare che egli era all'oscuro della finalità cui erano preordinate le deleghe F24 e che, quindi, il suo contributo all'incontro tenutosi con fu solo quello di descrivere sul piano tecnico la CP_3 procedura di inserimento tardivo delle deleghe (v. pagg. 50 e ss. dell'atto di reclamo, con particolare riferimento ai capi da 1 a 7).
- 19 - 9.4. È neceSSrio evidenziare che la soluzione tecnica suggerita da era manifestamente contraria alle prescrizioni del Manuale di In- _1 casso Tributi (all. 9 del fascicolo di parte reclamante), il quale al punto 5.3.2 regolamenta la fase di “Gestione delle deleghe F/24 inviate in presenza di errori” descrivendo le attività di annullo delle deleghe F/24 risultate erronee.
È chiaro, difatti, che nella specie non ricorreva l'ipotesi che autorizzava il ricorso a tale specifica e particolare procedura, in quanto le deleghe della
Football Club Bari 1908 erano state rifiutate non già per la presenza di erro- ri, bensì per la carenza di provvista sul conto corrente di riferimento.
La contrarietà della procedura al Manuale operativo era senz'altro nota ad per tre concorrenti ragioni: 1) innanzitutto, perché era sta- _1 to lo stesso reclamante ad averlo elaborato insieme ad altri dipendenti, come affermato dal medesimo nel corso dell'interrogatorio libero reso all'udienza del 12 gennaio 2023 («… lo conosco bene perché l'ho realizzato io assieme ad altri colleghi del comparto ed a un'addetta dell'ufficio organizzazione
…»); 2) in secondo luogo, perché egli sapeva perfettamente in quali peculia- ri casi la procedura poteva essere utilizzata (v. nuovamente il verbale del 12 gennaio 2023: «… Posso dire che si ricorreva frequentemente all'inserimento tardivo per varie casistiche quali errori nelle indicazioni del tributo, dell'anno di riferimento, del codice del comune o l'assenza di uno di questi requisiti. Altre casistiche erano la mancanza di caricamento della delega fiscale…»); 3) infine perché – come detto in precedenza – il dipen- dente era consapevole del fatto che le deleghe in questione non presentava- no alcun errore, ma non erano state pagate per mancanza di provvista.
9.5. Tale rilievo permette di superare anche l'altra obiezione conte- nuta nell'atto di reclamo, ossia che le operazioni di controllo degli addebiti delle deleghe F24 vengono effettuate dalla filiale sulla quale insiste il conto corrente del cliente e non dall'ufficio al quale era preposto cioè il _1
Comparto Gestione Incassi (v. ancora pag. 31 del reclamo).
La circostanza che sapesse del mancato pagamento delle _1 deleghe in precedenza presentate e del motivo per cui esso si era verificato
(ossia per difetto di provvista) è sufficiente per poter affermare che il suo suggerimento tecnico finalizzato a consentire la retrodatazione del pagamen- to (indicazione resa prima a e poi a e infine allo stesso Per_4 Per_1
) è stato comunque determinate per l'avvio dell'operazione frau- CP_3 dolenta, quantunque di fatto l'addebito dei modelli di pagamento sia stato materialmente eseguito dal personale della filiale competente.
- 20 - A ben vedere, del resto, dalla documentazione acquisita risulta in maniera evidente che ha offerto il proprio contributo anche alla _1 materiale realizzazione della condotta di inserimento tardivo.
Dagli atti emerge, in particolare, che tramite mail del 6 aprile 2018, ore 13:22, (Gestore Piccoli Operatori Economici presso la Testimone_1
Filiale di Sede) chiese all'Ufficio (il cui CP_2 Controparte_11 responsabile era ) l'autorizzazione all'inserimento tar- Persona_15 divo delle deleghe F24 («Con la presente siamo a richiedere, in via del tutto eccezionale, autr. all'inserimento tardivo deleghe F24 pagamento contributi tesserati F.C. Bari 1908 S.p.A. per un importo totale di € 1.146.986,37.
Precisiamo che la data di inserimento dovrà corrispondere al giorno
16/03/2018. Rapporto di conto corrente dedicato n. 01/1010/01063470 ca- piente»). Stando a quanto riferito dallo stesso nel corso _1 dell'interrogatorio sopra riportato, l'incontro con l'ing. e Per_1 Per_16
presso lo studio del primo era avvenuto intorno alle 12:30, quindi poco
[...] prima della mail in questione che, significativamente, fu indirizzata per co- noscenza anche ad _1
L'autorizzazione fu conceSS dalla Direzione Area Imprese mediante mail lo stesso 6 aprile, alle ore 14:48. Anche questa mail fu inviata per co- noscenza ad _1
Con mail del medesimo giorno, alle ore 15:14, inviò ad Tes_1 [...] quattro allegati con modelli F24 tutti con data 16 marzo 2018, il Per_11 timbro e il logo della società e la firma del legale rappresentante. Tale mail fu inoltrata da al Comparto Gestione Incassi a distanza di pochi _1 minuti, cioè alle ore 15:19.
Tramite mail delle ore 16:02 (sempre del 6 aprile 2018), infine,
[...] comunicò a , , Per_11 Tes_1 Per_1 Pt_5 Tes_2 Per_17 CP_12
e all'Ufficio Presidi e Supporti Gestionali di aver provveduto CP_13 all'inserimento delle deleghe («Buon pomeriggio, abbiamo provveduto co- me da autorizzazione in calce all'inserimento delle quattro deleghe F24 per la Società in oggetto. Nel dettaglio vi specifico che nell'operatività abbiamo riportato data delega 16/03/2018, data carico 06/04/2018 e data pagamento
03/04/2018, questo per tutte e quattro le deleghe»).
Il tenore di quest'ultima comunicazione rende quanto mai evidente che – e in generale l'ufficio del quale egli era responsabile – ha _1 contribuito in maniera determinante alla concreta realizzazione dell'attività di inserimento tardivo delle deleghe, come emerge dall'uso della prima per-
- 21 - sona plurale (“abbiamo provveduto”) e dalla precisazione che le deleghe erano state retrodatate («… Nel dettaglio vi specifico che nell'operatività abbiamo riportato data delega 16/03/2018, data carico 06/04/2018 e data pagamento 03/04/2018, questo per tutte e quattro le deleghe»).
A conferma dell'importanza dell'apporto fornito da vi so- _1 no poi le sommarie informazioni rese ai militari della Guardia di Finanza di in data 8 giugno 2018 da , dipendente della Banca as- CP_2 Persona_18 segnato alla Filiale di Sede che ha materialmente compilato le deleghe CP_2 cartacee siglandole e apponendo, quale data di valuta, il 16 marzo 2018 (all.
31 della produzione della Banca).
Per quanto qui intereSS ha riferito che inizialmente egli Pt_5 aveva compilato le deleghe indicando quale data operazione e valuta il 6 aprile 2018, ma la retrodatazione della valuta gli fu chiesta da il Tes_1 quale rappresentò che era neceSSrio addebitare le operazioni con valuta 16 marzo. Pur avendo ottenuto le neceSSrie autorizzazioni (anche dall'ufficio
“Gestione Sistemi e Sicurezza Informatica”), si risolse ad apporre Pt_5 sulle deleghe la data del 16 marzo solo dopo aver ricevuto rassicurazioni, oltre che da (che, come detto, era un dirigente apicale del- Testimone_3 la Banca), proprio da Questa la parte delle sue dichiarazioni che _1 rileva nel presente giudizio: «… Premetto che io nonostante le varie auto- rizzazioni ricevute, prima di apporre il timbro di quietanza con data
16/03/2018 e la mia firma, che riconosco come mia quella riportata sui predetti modelli, mi sono preoccupato prima di contattare il collega
[...]
, responsabile dell'ufficio Lavorazione accentrate (codice ufficio PE
527), al fine di sincerarmi che l'accredito delle somme in questione all'Agenzia delle Entrate sarebbe avvenuto con valuta in data 16/03/2018, il quale mi confermava tale circostanza e successivamente provvedevo a con- tattare sul cellulare aziendale il dott. , responsabile dire- Testimone_3 zione crediti che mi confermava che la data di quietanza da porre sui pre- detti modelli doveva essere il 16/03/2018».
È evidente, quindi, l'incidenza del contributo fornito da _1 anche nella fase di concreta realizzazione dell'operazione di inserimento tardivo delle deleghe di pagamento. Non è un caso che , Persona_18 ossia colui che ha materialmente eseguito la retrodatazione sulle deleghe cartacee, prima di apporre la data di valuta retrodatata (come richiestogli da abbia avvertito la necessità di rivolgersi per ottenere conferma non Tes_1 solo a un dirigente di altissimo livello all'interno dell'organizzazione azien-
- 22 - dale (ossia ), ma anche ad ricevendo da questi la rassi- Tes_3 _1 curazione sul fatto che l'accredito delle somme all'Agenzia delle Entrate sa- rebbe avvenuto con valuta del 16 marzo 2018, e cioè, in sostanza, che vi sa- rebbe stata corrispondenza tra il flusso trasmesso all'Agenzia (di cui si oc- cupava, come detto all'inizio, il Comparto di cui era responsabile _1
e l'indicazione apposta da sulle deleghe in formato cartaceo. Pt_5
9.6. PaSSndo alla condotta contestata avente ad oggetto la creazione di una “lista movimenti” relativa al conto corrente intestato alla Football
Club Bari 1908 e confezionata con modalità tali da consentire a CP_3 di ottenere documentazione utile per occultare all'autorità di vigilanza il ri- tardo nel versamento delle ritenute e dei contributi, non v'è dubbio che an- che in tale occasione il contributo fornito da fu consapevole e de- _1 cisivo.
Dalla consultazione degli atti di causa risulta che il 9 aprile 2018, al- le ore 12:05, inviò tramite mail al dirigente un file deno- _1 Per_4 minato “estratto conto Football Club Bari 1908”, nel quale i movimenti di addebito delle quattro deleghe F24 recavano l'indicazione della sola data valuta. Nel testo della mail si legge: in allegato quanto considera- Per_4 to. Ritieni poSS andare bene?? ». Parte_1
Vi è poi una mail del 9 aprile 2018, ore 12:35, inviata sempre da a tramite la quale il reclamante ritrasmise il me- _1 Persona_4 desimo file. Nella mail vi è la sola frase «dovrebbe andar bene».
Tramite mail del 10 aprile 2018, ore 15:32, trasmise a _1 un altro file. L'allegato trasmesso contiene un'elaborazione dei Per_4 movimenti sul conto corrente n. 1063470, intestato alla Football Club Bari
1908, nel periodo dal 16 marzo al 6 aprile 2018, con la particolarità di ripor- tare esclusivamente la data valuta e non anche la data contabile. Con riferi- mento agli addebiti concernenti le quattro deleghe di pagamento in questio- ne, la data valuta indicata è il 16 marzo 2018. Il testo della mail è il seguen- te: in allegato l'e/c di cui all'oggetto. Il primo è in PDF, il secon- Per_4 do in Excel modificabile e stampabile su carta intestata. è in Tes_2 attesa».
Lo stesso giorno, alle ore 16:21, comunicò a _1 Per_1
«vedi se va bene questo allegato, è una lista movimenti come da Te richiesto dall'1/03/2018 al 31/03/2018». Tramite mail delle 16:24 inviò lo _1 stesso allegato ad precisando quanto segue: co- Testimone_2 Tes_2 me da accordi con l'Ing. . Dai una controllata se va bene, mi Per_1
- 23 - sembra di aver capito, che insieme a questa lista movimenti, devi allegare su carta intestata una nostra missiva» (doc. 27 del fascicolo dell'opposizione della Banca).
Il senso di questa corrispondenza si trae dalle dichiarazioni rese da al P.M., dr.SS , nel corso dell'interrogatorio del 4 Persona_4 Per_13 luglio 2018 (all. 32 del fascicolo della Banca). ha innanzitutto riferito di aver ricevuto dall'ing. la Per_4 Per_1 richiesta di una lista movimenti del conto corrente relativo alla cliente F.C.
Bari con data valuta 16 marzo («… In merito invece al file che mi fu tra- smesso, io ricevetti una telefonata intorno al 9, 10 Aprile, non ricordo esat- tamente la data precisa, dall'Ingegnere , che mi chiedeva che la Per_1
F.C. Bari aveva richiesto di aver una evidenza dei movimenti contabili, con data valuta del 16 Marzo, del proprio conto corrente»).
Lo stesso ha poi soggiunto che per ottenere tale lista egli si Per_4 rivolte ad al quale peraltro comunicò che la richiesta iniziale _1 dell'ing. era mutata, giacché era neceSSrio che la lista riguardas- Per_1 se tutti i movimenti del mese di marzo («P.M. dr.SS : Da chi fu pro- Per_13 dotta questa lista movimenti del 16 Marzo? Indagato M.: Dal colle- Per_4 ga a cui io avevo telefonato, dicendo se mi produceva questa lista. _1
P.M. dr.SS : Quindi lei ha contattato e gli ha chiesto di Per_13 _1 produrre questa lista? Indagato Sì e lo informai pure che la ri- Per_20 chiesta perveniva dall'Ingegner che aveva fatto questa richiesta. Per_1
Nel frattempo che era stata prodotta questa lista mi ricontattò l'Ingegner
[...]
e mi precisò che la richiesta che era stata fatta, non mirava solo ad Per_1 avere i movimenti del 16 di Marzo, come invece mi aveva detto la prima volta, ma bensì voleva la movimentazione, con data valuta, sempre di tutto il mese di Marzo 2018. Quindi non solo i movimenti del 16, ma la movimen- tazione di tutto il mese di Marzo …»).
È del tutto evidente che ad non poteva sfuggire il fatto che _1 la compilazione di una lista di movimenti del conto corrente della Football
Club Bari 1908 recante l'indicazione della sola data valuta relativamente al solo 16 marzo – e poi, successivamente, all'intero mese di marzo – aveva il fine precipuo di attestare che i pagamenti delle deleghe concernenti i contri- buti previdenziali e le ritenute fiscali erano stati effettuati entro il termine perentorio imposto per tale adempimento. La richiesta di (prove- Per_4 niente da , difatti, seguiva di pochissimi giorni l'incontro presso Per_1 lo studio dell'ing. del quale si è detto in relazione alla prima con- Per_1
- 24 - dotta contestata al reclamante. Come visto, nel corso di tale incontro PE
ebbe piena contezza del fatto che la retrodatazione delle deleghe servi-
[...] va a allo scopo di dimostrare all'organo di vigilanza il tempesti- CP_3 vo versamento dei contributi e delle ritenute. Questa era la ragione per la quale la lista dei movimenti in questione doveva recare esclusivamente l'indicazione della data valuta.
In un certo senso può dirsi, dunque, che la predisposizione di tale li- sta rappresentava il neceSSrio completamento dell'operazione fraudolenta alla cui progettazione e realizzazione – come detto – aveva con- _1 tribuito in maniera determinante nei giorni immediatamente precedenti.
9.7. Non ha pregio la tesi difensiva secondo cui, in realtà, la respon- sabilità di tale compilazione sarebbe stata ascrivibile in via esclusiva a
[...]
addetta al Comparto Gestione Incassi che materialmente predi- Parte_6 spose la lista (v. dichiarazioni rese in sede di libero interrogatorio il 12 gen- naio 2023: «quanto alla lista movimenti di FC BARI ed il relativo carteggio mail, io mi sono solo reso tramite verso di quanto trasmessomi dal- Per_4 la addetta presso il mio comparto. aveva richiesto a me Per_5 Per_4 telefonicamente di estrarre la lista movimenti con determinate caratteristi- che. Siccome io non volevo farlo, anche perché poteva farlo chiunque, la si è resa disponibile ad accontentare il dirigente e ha fatto quanto Per_5 richiesto ed a me ha inviato ben tre mail, fino a che io le ho girate a Morel- li, senza esaminarne il contenuto e gli allegati e chiesi a se quanto Per_4 mandato era conforme a quanto desiderava»).
Dalle dichiarazioni rese da in sede di sommarie informazio- Per_5 ni testimoniali l'8 giugno 2018 (all. 34 del fasicolo della Banca) si apprende che la compilazione fu eseguita dalla steSS su precisa disposizione Per_5 di il quale le riferì che la richiesta proveniva da e le affi- _1 Per_4 dò tale incarico in considerazione delle capacità della dipendente di utilizza- re l'applicativo excel («Sono in possesso di questo carteggio in quanto sono stata incaricata dal mio responsabile di procedere al trasfe- Parte_1 rimento di dati dall'estratto conto a video del conto corrente intestato alla su un file tipo Excel. Tale richiesta mi è stata motivata in virtù delle CP_2 mie capacità ad utilizzare l'applicativo Office Excel. mi ha riferi- _1 to che tale richiesta era a lui pervenuta direttamente dal dirigente in linea
Centro Servizi, ). Persona_4
La spiegazione offerta da si palesa del tutto plausibile e Per_5 quindi senz'altro credibile, tenuto conto del ruolo rivestito da (re- _1
- 25 - sponsabile del comparto cui era assegnata e della sua posizione di Per_5
“intermediario” tra il comparto e la dirigenza della ( e CP_2 Per_4 CP_14
), come emerge dalla corrispondenza sopra esaminata e dalle riportate
[...] dichiarazioni di Per_4
Peraltro, ha altresì dichiarato che fu proprio Controparte_8 PE
a chiederle di eliminare dalla lista movimenti la data contabile («…
[...]
l'unica modifica da me effettuata, sempre su indicazione di , è Parte_1 stata quella di eliminare la colonna delle data contabile»). Si tratta di ri- chiesta che aveva evidentemente lo scopo di creare un documento che po- tesse essere utilizzato per far apparire tempestivo il versamento dei contri- buti e delle ritenute fiscali. Tale richiesta di modifica, quindi, non poteva che provenire da chi – come per l'appunto – era perfettamen- Parte_1 te consapevole del contesto in cui si inseriva la creazione della lista dei mo- vimenti e della sua specifica finalità.
Nel corso della discussione orale i difensori hanno assunto posizioni divergenti in ordine alla circostanza concernente l'effettiva consegna nelle mani di della lista in questione. A differenza di quanto sostenuto CP_3 dalla difesa della difatti, secondo la difesa del reclamante tale conse- CP_2 gna non vi sarebbe mai stata.
Al riguardo, va innanzitutto osservato che la prospettazione di parte reclamata appare senza dubbio maggiormente credibile. Dall'ordinanza resa nel procedimento di impugnativa di licenziamento proposto da Tes_2
direttore della Filiale Sede, emerge la prova che tale conse-
[...] CP_2 gna è realmente avvenuta, come può desumersi dall'intercettazione di una conversazione telefonica intercorsa fra e (v. pag. 42: Tes_2 CP_3
«Invece, il giorno 9 aprile 2018, rientrato in servizio, l'istante sottoscriveva
l'atipico documento riportante la data valuta dell'operazione e lo conse- gnava a . A conferma del coinvolgimento di poi, vale CP_3 Tes_2 stigmatizzare l'intercettazione finale, che riprende i due interlocutori il giorno dopo l'operazione e la consegna dell'estratto conto irrituale. In quest'occasione il , lieto per la realizzazione dell'operazione CP_3 confeSSva al “Ti volevo abbracciare” e il ricorrente, addirittu- Tes_2 ra orgoglioso della vicenda, rispondeva: “è un onore e un piacere …
l'importante che risolviamo … noi siamo più forti delle circostanze”»).
In ogni caso, anche a voler in thesi ritenere che tale consegna non vi sia mai stata, non ne esce sminuita l'importanza del contributo fornito da alla realizzazione dell'operazione anche in rapporto alla sua fase _1
- 26 - conclusiva, cioè alla predisposizione del documento utile per far apparire la tempestività di versamenti in realtà intempestivi. Come visto in precedenza, egli si è attivamente adoperato allo scopo di far predisporre da la Per_5 lista dei movimenti corrispondendo in maniera incondizionata alla richiesta di la quale era finalizzata a raggiungere uno scopo illecito che – per Per_4 tutte le ragioni prima illustrate – era senz'altro noto all'odierno reclamante.
Pertanto, quand'anche si volesse affermare che la consegna del documento in questione non sia di fatto mai avvenuta, ciò non si sarebbe verificato non già per intervento di che ha fatto quanto era in suo potere per la _1 realizzazione del disegno, ma per il sopraggiungere di fattori esterni al me- desimo non riconducibili.
9.8. Non ha pregio l'argomento del reclamante secondo cui la sen- tenza impugnata sarebbe incorsa in errore laddove ha attribuito ad _1 la responsabilità dell'inserimento tardivo delle deleghe, qualificandolo addi- rittura come “mente ideatrice” dell'operazione, senza però considerare che eSS, in realtà, fu ideata dalle figure apicali della Banca, ossia l'ing. CP_14 sola e il dr. , caldeggiata dal dirigente suo superiore, dr. e Tes_3 Per_4 comunque debitamente autorizzata dagli uffici competenti, ossia dal dr.
, responsabile dell' e Persona_15 Controparte_4 Controparte_15
[.
, dopo aver ottenuto il parere favorevole del Comparto “Direzione Area
Imprese” e del Comparto “Condizione Generale Tassi e Condizioni” (come da mail datate 6 aprile 2018, ore 14:48 e ore 14:54 – doc. 15 e 16 del fasci- colo di parte reclamante).
L'argomento è evidentemente volto a ridimensionare la responsabili- tà di riducendo il suo apporto a quello di mero “consulente” dei _1 dirigenti di vertice della Banca, cioè come colui che avrebbe dovuto, sul piano squisitamente tecnico, illustrare a in che modo sarebbe CP_3 stato possibile inserire tardivamente le deleghe di pagamento. Si tratta, del resto, di una prospettazione che ha tentato di accreditare anche nel _1 corso dell'interrogatorio reso al P.M. («… Indagato V. Armenise: Che sic- come doveva arrivare … quella mattina aveva un appuntamento col Presi- dente del Bari, di intervenire per spiegare al Presidente del per vedere CP_2 che c'era un'esponente del comparto gestione incassi che doveva procedere all'inserimento di queste deleghe e quindi di essere presente per far vedere al Presidente del che c'era un altro elemento, un altro responsabile del CP_2 comparto che desse queste notizie, era un puro apparire. Io avevo rifiutato all'ingegnere …»). Per_1
- 27 - La ricostruzione non persuade affatto in quanto, come ampiamente visto in precedenza, fin dal principio era consapevole del mancato _1 pagamento delle deleghe per carenza di fondi e della necessità per il cliente che il versamento risultasse eseguito entro una certa data onde superare il controllo dell'organo di vigilanza a ciò preposto. Si è anche detto che egli si
è attivamente adoperato affinché la retrodatazione del pagamento fosse in concreto attuata e quindi comunicata all'Agenzia delle Entrate. È stato altre- sì appurato che ha avuto un ruolo significativo anche nella fase _1 finale dell'operazione, ossia nella predisposizione del documento (la “lista dei movimenti”) che avrebbe dovuto essere utilizzato da per di- CP_3 mostrare il tempestivo adempimento degli obblighi contributivi e fiscali.
Valutati nel loro complesso, tutti questi elementi portano decisamen- te ad escludere che il ruolo assunto da sia stato quello di ignaro _1 esecutore di disposizioni promananti dai vertici aziendali o, comunque, di passivo ricettore di sollecitazioni provenienti da altri uffici della Banca.
È certamente vero che l'ing. ha giocato un ruolo impre- Per_1 scindibile nella fase genetica dell'operazione, come del resto il medesimo ha ammesso nell'interrogatorio reso durante le indagini preliminari (v. verbale del 12 luglio 2018 – doc. 26 del fascicolo di parte reclamante: «Ten. Col.
Rutigliano: quindi come fa la Banca ad accollarsi una questione, una pro- blematica che sa non essere sua? E soprattutto come fa la nelle per- CP_2 sone dei suoi Dirigenti, ad assumersi la responsabilità di affermare che è la responsabile di queste prove? Lei si è assunto questa responsabilità? CP_2
Indagato Di Cosola N.: In quel momento … Ten. Col. Rutigliano: Lo capi- sce. Indagato Di Cosola N.: Sì.»). D'altra parte, è evidente che un'operazione di questo genere non avrebbe potuto che essere promoSS e avallata dai massimi vertici della stante l'importanza del cliente (si CP_2 tratta della società calcistica della città di e soprattutto la sua evidente CP_2 anomalia, in quanto diretta a far risultare in maniera falsa che il versamento di imposte e contributi era avvenuto nel rispetto di una scadenza prefiSSta.
Ciò non toglie, però, che il contributo fornito da in tutte le _1 fasi è risultato – come si è appena detto – di fondamentale importanza, in quanto senza il suo apporto eSS non avrebbe potuto essere realizzata.
L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata (e sulla quale si appun- tano le critiche del reclamante) secondo cui aveva assunto il ruolo _1 di “mente ideatrice” dell'operazione, dunque, va correttamente intesa. Cer- tamente il reclamante non ha promosso – né avrebbe potuto farlo –
- 28 - l'assunzione, da parte della dell'impegno a venire incontro alle ne- CP_2 cessità del cliente, ma è altrettanto certo che egli ha dato l'indicazione tecni- ca idonea a consentire di raggiungere lo scopo avuto di mira da CP_3
e alla cui realizzazione la tramite i suoi vertici, si è prestata. CP_2
Come giustamente osserva il Tribunale, difatti, «… il ricorrente, co- me risulta dalle mail e dagli altri riscontri documentali e dalle dichiarazioni rese in sede penale dai coimputati e dalle persone a conoscenza dei fatti, è stato la mente ideatrice della operazione illegale, in quanto in ragione delle sue competenze specifiche ha suggerito la possibilità di forzare la procedu- ra di immissione tardiva – prevista solo per eventuali errori della banca – illecitamente adattandola alla ipotesi in esame, in cui – rifiutata per caren- za fondi l'operazione – non vi era alcun errore da correggere. Inoltre, come emerge dalle mail, si prestava alla alterazione dell'estratto conto, per far risultare anche da esso la operazione» (v. pag. 2 della sentenza impugnata).
Pur nel sintetico richiamo ai documenti e alle dichiarazioni rese in sede pe- nale, l'affermazione del primo Giudice è in sé del tutto condivisibile, perché proprio questo è l'apporto fornito da nella fase di progettazione e _1 realizzazione dell'attività illecita, indipendentemente dal fatto che, non rive- stendo il ruolo di dirigente apicale, egli non poteva certo ideare o avallare un'operazione del genere allo scopo di favorire un determinato cliente della
Pt_7 ale ad esimere da responsabilità ovvero da attenuarne
[...] _1 la colpevolezza, la circostanza che l'operazione fu promoSS e caldeggiata dai superiori e che, comunque, gli uffici preposti accordarono le neceSSrie autorizzazioni all'inserimento tardivo delle deleghe (v. mail del 6 aprile
2018, ore 14:48 e 14:54, provenienti dal comparto “Condirezione Generale
Tassi e Condizioni” – doc. 15 e 16 del fascicolo di parte reclamante).
La giurisprudenza di legittimità insegna che l'esecuzione di un ordi- ne illegittimo impartito dal superiore gerarchico non basta di per sé ad im- pedire la configurabilità di una giusta causa di recesso, non trovando appli- cazione nel rapporto di lavoro privato l'art. 51 c.p. in assenza di un potere di supremazia, inteso in senso pubblicistico, del superiore riconosciuto dalla legge (cfr. Cass. n. 23600 del 2018 e Cass. n. 13149 del 2016). Si è chiarito, inoltre, che la possibilità di sussumere nell'art. 2119 c.c. la condotta esecu- tiva di un ordine dato dal superiore gerarchico non può prescindere dal gra- do di divergenza dell'ordine rispetto ai principi e ai vincoli
- 29 - dell'ordinamento e dal carattere palese o meno di tale illegittimità (così in particolare Cass. n. 21437 del 2019, in motivazione).
Nella specie, non solo la condotta di non può dirsi scrimi- _1 nata per il sol fatto di essere stata avallata, richiesta o autorizzata dai suoi superiori, ma nell'ambito della valutazione della gravità della condotta non può non rimarcarsi la sussistenza, in capo all'odierno reclamante, del fine manifestamente illecito cui era preordinata l'operazione, ossia impedire alla di verificare il rispetto, da parte Football Club Bari 1908, del ter- Pt_3 mine imposto per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previ- denziali.
9.9. Non giova alla prospettazione difensiva del lavoratore neppure la sentenza del Gip di Roma del 4 luglio 2024, con la quale è stato dichiara- to il non luogo a procedere nei confronti, tra gli altri, proprio di PE
, ai sensi dell'art. 425, terzo comma, c.p.p. (come sostituito dall'art. 23
[...] del d.lgs. n. 150 del 2022), ossia perché gli elementi acquisiti non consenti- vano di formulare una ragionevole previsione di condanna.
Va innanzitutto sottolineato che la citata pronuncia non è affatto vin- colante nel presente giudizio di impugnativa della sanzione disciplinare, neppure sul piano del mero accertamento dei fatti posti a base dell'azione penale.
È risaputo (cfr., per la giurisprudenza di questa Corte, App. Bari, sent. 9 luglio 2024, n. 478, est. Spagnoletti) che, dal sistema normativo vi- gente e dalla giurisprudenza costituzionale sul tema dei rapporti tra giudizio civile e penale, emerge come l'attuale sistema si caratterizzi per la pressoché completa autonomia e separazione tra i due giudizi, per cui il giudizio civile inizia e procede senza essere condizionato da quello penale (cfr. Cass. n.
20090 del 2023). Ed infatti, il rapporto tra processo civile e penale si confi- gura in termini di quasi completa autonomia e separazione, nel senso che, ad eccezione di alcune e limitate ipotesi di sospensione del giudizio civile (v. art. 75, terzo comma, c.p.p.), quest'ultimo prosegue il proprio corso senza essere influenzato da quello penale. Il giudice civile, dunque, è chiamato ad accertare in maniera autonoma i fatti e la responsabilità con pienezza di co- gnizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giu- dice penale, sicché non è tenuto a sospendere il giudizio in attesa della defi- nizione del processo penale (così Cass. n. 36668 del 2022, Cass. n. 4758 del
2015 e Cass. n. 1721 del 2017).
- 30 - In quest'ottica si è ritenuto, per esempio, che la sospensione neceSS- ria del processo civile ex art. 295 c.p.c. in attesa del giudicato penale può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla com- missione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a con- dizione che la sentenza penale abbia, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Affinché si verifichi tale condizione di dipendenza tec- nica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, dunque, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla com- missione del reato che è oggetto dell'imputazione penale (cfr. Cass. n.
18553 del 2023; v. in termini Cass., nn. 2522 del 2021, 15248 del 2021,
18918 del 2019, 14151 del 2019 e 18202 del 2018).
Nel solco di tale consolidata giurisprudenza si è inoltre chiarito, con specifico riferimento alla materia disciplinare, che il giudice civile investito dell'impugnazione della sanzione inflitta dal datore di lavoro non è vincola- to né alla valutazione degli elementi istruttori compiuta in sede penale, né al dictum della sentenza di non luogo a procedere emeSS a seguito dell'udienza preliminare, perché tale decisione può essere revocata ai sensi dell'art. 434 c.p.p. e, dunque, non può essere equiparata alle pronunce irre- vocabili di assoluzione ex art. 653 c.p.p. (così in particolare Cass. n. 21607 del 2023, relativa peraltro ad una fattispecie in cui la sentenza di non luogo a procedere era stata pronunciata con la formula “perché il fatto non sussi- ste” e non già, come nella specie, per l'assenza di una ragionevole prevedi- bilità della condanna).
Poste tali premesse di ordine generale, nella specie deve dissentirsi dalla valutazione del Gip, secondo il quale la responsabilità della condotta contestata sarebbe stata ascrivibile, oltre che a , esclusivamente a CP_3
e a cioè le due dipendenti Controparte_16 Persona_21 alle quali erano riconducibili gli account da cui erano state inviate le mail di autorizzazione alla procedura di inserimento tardivo delle deleghe.
Lasciando in disparte ogni valutazione in merito agli eventuali profili di responsabilità delle due menzionate dipendenti, la valutazione operata dal
Gip non può essere condivisa – quanto meno in relazione alla posizione di
– perché si fonda su di una considerazione del tutto parziale degli _1 atti di indagine e degli elementi di giudizio dei quali dispone questa Corte nel presente giudizio. Al contrario, la disamina di tali atti ed elementi rende quanto mai palese – come visto – che l'inserimento tardivo delle deleghe è
- 31 - avvenuto con l'apporto determinante di che con la sua con- Parte_1 dotta ha reso possibile la progettazione e l'esecuzione di tale inserimento, nonché la comunicazione all'Agenzia delle Entrate della data (non corri- spondente al vero) in cui il versamento delle imposte e dei contributi sareb- be stato effettuato.
Anche ai fini della valutazione circa la gravità della condotta di
[...]
(di cui si dirà meglio nel prosieguo), qui preme rilevare in via inci- Per_11 dentale come il contributo da questi offerto abbia permesso, in concorso con altri dipendenti della Banca, la realizzazione di una condotta che integrava senz'altro sul piano materiale gli estremi del delitto di “ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza” previsto e punito dall'art. 2638 c.c. Ciò in quanto la FIGC, attraverso la commissione di vigilanza all'uopo istituita (cioè la , esercita l'attività di indubbio Pt_3 rilievo pubblicistico avente ad oggetto il controllo del rispetto, da parte delle società professionistiche, dei principi di corretta gestione dell'impresa.
Su questo versante è sufficiente richiamare la sentenza della CaSS- zione penale, sezione V, del 20 settembre 2024 (depositata il 6 novembre
2024), n. 40738, nella cui motivazione si legge: «In tale prospettiva si è af- fermato, ad esempio, che integra il delitto di ostacolo all'esercizio delle fun- zioni delle autorità pubbliche di vigilanza la dolosa omissione, da parte del presidente di una società di calcio professionistica di fornire informazioni obbligatorie alla Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC), posto che a questa è riconosciuta la titolarità di un potere ispettivo e di controllo di ri- levanza pubblicistica attinente alla regolarità delle gestione delle società professionistiche di calcio (Sez. 5, n. 10108 del 31/10/2014, dep. , Tes_5 [...] CP_1
, Rv. 262629 - 01). Ciò in quanto lo Statuto del adottato dal Tes_6 CP_1 Consiglio nazionale del il 26 febbraio 2008, all'art. 23 afferma che ai sensi del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, hanno valenza pubblicistica, tra le altre, le attività delle federazioni sportive nazionali relative al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici, attività nelle quali le federazioni si conformano agli indi- rizzi e ai controlli del ente di natura pubblica – pur senza modifica CP_17 dell'ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giu- ridiche soggettive connesse;
e in quanto all'art. 19 dello statuto della CP_6 CP_1 è poi previsto il potere di controllo in capo a tale ente, per delega del sul rispetto dei principi della corretta gestione delle società professionisti- che, avvalendosi di un organismo tecnico di controllo denominato Commis-
- 32 - sione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (COVISOC): con ciò riconoscendosi alla FIGC un potere ispettivo e di controllo di rilevanza pubblicistica perché attinente alla regolare gestione delle società professio- nistiche di calcio, la cui tutela penale è stata rinvenuta ai sensi dell'art.
2638 cod. civ.».
Mette conto aggiungere che l'elemento soggettivo della fattispecie delittuosa contemplata dall'art. 2638 c.c. è il dolo generico diretto, come af- fermato CaSSzione penale, sezione V, sentenza del 16 marzo 2023 (deposi- tata il 22 maggio 2023), secondo cui «Il delitto di ostacolo all'esercizio del- le funzioni dell'autorità di vigilanza, di cui al secondo comma dell'art. 2638 cod. civ., è reato di evento a forma libera e a dolo generico diretto, doven- dosi escludere, tra le forme di dolo idonee a integrare la fattispecie incrimi- natrice, il dolo eventuale atteso l'utilizzo nella disposizione incriminatrice dell'avverbio “consapevolmente”».
Nella specie, non v'è dubbio che tale elemento soggettivo abbia qua- lificato anche la condotta di dal momento che egli – come rileva- _1 to in precedenza – era consapevole del mancato pagamento delle precedenti deleghe e, inoltre, era stato pienamente reso edotto dallo stesso CP_3 del motivo per il quale era indispensabile che il versamento risultasse ese- guito entro il 16 marzo 2018. Non c'è alcun dubbio, quindi, in ordine al fat- to che l'odierno reclamante abbia consapevolmente contributo alla realizza- zione della condotta delittuosa.
10. Non può trovare accoglimento il terzo motivo di reclamo, tramite il quale lamenta la violazione del quarto comma dell'art. 18 stat. _1 lav. a causa della materiale insussistenza della condotta addebitatagli, in quanto egli non era l'autore materiale né della lista movimenti relativa al conto corrente della società né dell'inserimento tardivo delle deleghe.
A giudizio di questa Corte, la circostanza che la lista movimenti sia stata materialmente predisposta da non esime affatto Controparte_8 [...] dalle sue responsabilità. Per_11
Come chiarito in precedenza, era addetta al comparto Ge- Per_5 stione Incassi, il cui responsabile era Fu proprio quest'ultimo a _1 chiederle di compilare la lista in oggetto, come riferito dalla steSS Per_5 in sede di sommarie informazioni testimoniali rendendo una spiegazione che
– per le ragioni prima illustrate – deve reputarsi senza dubbio credibile, con- siderati la posizione rivestita dall'odierno reclamante e il ruolo svolto dal
- 33 - medesimo nell'operazione di inserimento tardivo delle deleghe (v. punto 9.7 della motivazione della presente sentenza).
Non dissimili considerazioni valgono in merito all'attività di inseri- mento tardivo delle deleghe. Anche in relazione a tale segmento dell'operazione svolse un ruolo di primario rilievo data la posi- _1 zione che egli rivestiva nell'organigramma della Banca. Ciò è testimoniato dalla mail del 6 aprile 2018, ore 16:02, con cui egli comunicò di aver prov- veduto all'inserimento delle deleghe, e dalle dichiarazioni rese in sede di in- dagini da , che prima di compilare le deleghe cartacee ap- Persona_18 ponendo, quale data di pagamento, il 16 marzo 2018, volle ricevere rassicu- razioni da circa la data di accredito delle somme all'Agenzia delle _1
Entrate (v. punto 9.5 della motivazione).
11. Non è condivisibile la doglianza tramite la quale il reclamante lamenta l'illegittimità della sanzione espulsiva inflittagli perché sproporzio- nata rispetto alla violazione commeSS.
11.1. Innanzitutto, è noto – e non necessita, quindi, di puntuale ri- chiamo a specifici precedenti di legittimità – che, secondo l'interpretazione ormai consolidata, la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in par- ticolare, dell'elemento fiduciario. A tal fine il giudice deve valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata og- gettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionali- tà fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare.
Nel caso di specie, è innegabile l'oggettiva gravità della condotta po- sta in essere da Come ripetutamente detto, egli ha dato un contri- _1 buto essenziale alla realizzazione di una condotta illecita penalmente san- zionata, concorrendo al suo buon esito con il proprio determinante apporto sia nella fase della progettazione (tanto da poter essere considerato la “men- te ideatrice” dell'operazione, espressione da intendersi nel senso prima chia- rito), sia in quella di realizzazione sia, infine, in quella conclusiva.
Ad abundantiam si rileva altresì che il comportamento di _1 si pone in radicale contrasto anche con il Codice etico della Banca. Per quanto in questa sede intereSS il menzionato Codice dispone, in ordine ai rapporti con la p.a. (nel cui novero certamente rientra l'Agenzia delle Entra-
- 34 - te), che «I dirigenti, i responsabili delle unità e i soggetti che comunque ri- vestono una posizione apicale, i dipendenti nonché ogni altro soggetto le cui azioni poSSno essere riferite al Gruppo, dovranno seguire comporta- menti corretti negli affari di interesse del Gruppo e nei rapporti con la Pub- blica Amministrazione, indipendentemente dalla competitività del mercato e dalla importanza dell'affare trattato» (v. all. 57, pag. 10).
Sull'elemento intenzionale, inoltre, già si è osservato che _1 era pienamente consapevole del fine cui l'inserimento tardivo era preordina- to e che, ciononostante, egli aveva incondizionatamente aderito alle indica- zioni provenienti dai suoi superiori. Si è anche spiegato per quale ragione la sua responsabilità non è in alcun modo attenuata o elisa dalla circostanza che l'operazione fu avallata dalla dirigenza apicale della Banca.
Sul piano della proporzionalità, l'indiscutibile disvalore della con- dotta e l'elevata intensità del dolo rendono manifesto come il vincolo fidu- ciario sia stato compromesso in modo irrimediabile, sicché è immune da censure la decisione datoriale di recidere il rapporto di lavoro. Di certo non sfugge alla Corte l'oggettiva lunghezza di tale rapporto (è pacifico tra le parti che è stato assunto dalla Banca nel 1979), ma ciò non può _1 mitigare la scelta della misura sanzionatoria, considerate la manifesta ille- ceità dell'operazione cui ha contribuito il reclamante e l'entità del suo ap- porto.
Il licenziamento, quindi, è da considerarsi sicuramente proporzionato alla violazione compiuta da _1
11.2. Non può fondatamente sostenersi che la sanzione è illegittima perché inflitta in violazione dei principi di correttezza e buona fede per la dedotta disparità di trattamento con altri dipendenti coinvolti nella medesi- ma vicenda.
Deve qui richiamarsi il noto principio interpretativo a mente del qua- le per la sussistenza della giusta causa è irrilevante che analoga inadempien- za, commeSS da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro. Solamente l'identità delle situazioni può privare il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa, non potendo porsi a carico del datore di lavoro l'onere di fornire, per ciascun licenziamento, la motivazione del provvedimento adottato comparata a quelle assunte in fattispecie analoghe
(così Cass. n. 5546 del 2010; è conforme Cass. n. 10550 del 2013).
Al riguardo, la Suprema Corte ha altresì puntualizzato che «il princi- pio posto, letto nella sua interezza, evidenzia come la eventuale disparità di
- 35 - trattamento debba emergere nel corso del giudizio attraverso elementi a tal riguardo significativi e tali da non richiedere, nella esplicitazione delle ra- gioni del licenziamento, una contestuale ricognizione da parte del datore di lavoro diretta a giustificare la diversità di trattamenti adottati. La possibile valorizzazione da parte del giudice di situazioni similari, al fine di una valu- tazione di irragionevole disparità, non può che trovare presupposto in alle- gazioni presenti nella causa, tali da consentire una indagine di fatto ed una possibile comparazione. Il profilo allegatorio e probatorio assume quindi valore essenziale al fine di consentire al giudice del merito il concreto ap- prezzamento di similarità di situazioni trattate, irragionevolmente, in ma- niera differente» (v. Cass. n. 22115 del 2022, in motivazione).
Quanto al caso di specie, la ha applicato la sanzione espulsiva CP_2 nei confronti di tutti i dipendenti che hanno assunto un ruolo centrale nell'operazione di inserimento tardivo delle deleghe, ossia – oltre ad PE
– , e (doc. 47, 48 e
[...] Persona_12 Testimone_1 Testimone_2
49 del fascicolo di parte reclamata). Il licenziamento non è stato irrogato nei confronti di , ma egli è stato destinatario di lettere di conte- Testimone_3 stazione disciplinare (doc. 40 e 41) dalle quali, però, non è scaturita alcuna sanzione, posto che egli si è dimesso nel mese di novembre del 2018.
Nei riguardi di , e , invece, sono stati Pt_5 CP_12 Per_15 adottati provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni. La ha spiegato tale trattamento evidenziando che ini- CP_2 zialmente i citati dipendenti non risultavano sottoposti a indagini da parte della Procura della Repubblica di Bari. Si tratta di un criterio di valutazione oggettivo e, quindi, idoneo a smentire l'assunto del reclamante secondo cui dalla dedotta disparità di trattamento si poteva ricavare l'assenza di propor- zionalità della punizione inflittagli.
12. Anche l'ultimo motivo di reclamo non è fondato.
12.1. Quanto alla doglianza con cui si afferma la tardività dell'iniziativa disciplinare assunta dalla Banca, la sentenza impugnata è Cont senz'altro condivisibile laddove rileva che «… la ha potuto accedere agli atti della indagine penale solo il 30 giugno 2020 e – trattandosi di pro- cedimento di alcune migliaia di pagine – ha necessitato di tempo per estra- polare le parti di interesse per la posizione di », soggiungendo pe- _1 raltro che «… la sospensione del procedimento disciplinare era stata deter- minata proprio dalla esigenza di attendere ed acquisire gli esiti della inda- gine penale».
- 36 - Il reclamante non contesta i presupposti concreti su cui si fonda la decisione del Tribunale (e, in particolare, il fatto che la Banca ha avuto ac- cesso agli atti dell'indagine solo il 30 giugno 2020), ma si limita ad afferma- re che il ritardo nel quale è incorsa la datrice di lavoro avrebbe leso il pro- prio incolpevole affidamento.
In proposito, va considerato che il ritardo nella contestazione può co- stituire un vizio del procedimento disciplinare solo allorquando esso sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore. Si deve tener conto, altresì, che la ponderata e responsabile valutazione dei fatti da parte del datore di lavoro può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che altrimenti sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficien- te certezza (cfr. tra le tante Cass. n. 109 del 2024). Il principio di immedia- tezza della contestazione, difatti, ha la funzione di garantire il diritto di dife- sa del lavoratore e va neceSSriamente bilanciato con il tempo neceSSrio per l'accertamento dell'addebito (giurisprudenza costante: v. tra le tante Cass. n.
29627 del 2018).
Nel caso di specie, il reclamante si limita a lamentare la violazione del principio di immediatezza, ma la censura è manifestamente apodittica.
Egli, difatti, non ha minimamente allegato in che modo il suo diritto di dife- sa sarebbe stato leso in ragione del fatto che, a seguito di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, a distanza di qualche mese la ha integrato la prima lettera di addebito, accludendo peraltro CP_2 alla medesima tutta la documentazione richiamata. D'altra parte, una volta ricevuta la lettera di integrazione della contestazione disciplinare _1 ha chiesto e ottenuto la proroga del termine per presentare le proprie giusti- ficazioni, sicché davvero non si vede per quale ragione e in che termini la condotta della Banca avrebbe vulnerato il diritto di difesa del lavoratore.
12.2. Né appare condivisibile la tesi secondo cui la ripresa del proce- dimento disciplinare sarebbe stata illegittimamente ancorata alla notifica di un atto (quale l'avviso ex art. 415bis c.p.p.) che non è manifestazione di esercizio dell'azione disciplinare.
Al riguardo è sufficiente rilevare che l'art. 41 del c.c.n.l. Bancari ob- bliga l'impresa semplicemente a comunicare per iscritto al lavoratore inte- reSSto l'intenzione di rinviare la valutazione dei fatti alle risultanze «anche non definitive» del procedimento penale. Proprio il riferimento alla “non de- finitività” delle risultanze di tale procedimento rende legittima la scelta della
- 37 - di riprendere il procedimento disciplinare all'esito della notifica CP_2 dell'atto che contiene la (per lo meno tendenziale) cristallizzazione degli elementi posti a base del possibile promuovimento dell'azione penale. Già a partire da tale momento, difatti, il datore di lavoro è posto nelle condizioni di valutare le condotte ascritte al dipendente alla luce degli elementi di fatto emersi nel corso delle indagini svolte dalla pubblica accusa.
12.3. Infine, la pronuncia impugnata è senza dubbio condivisibile laddove afferma che nella specie non vi è stata alcuna violazione del princi- pio della immutabilità della contestazione disciplinare.
Esattamente il Tribunale osserva che «il principio di immutabilità della contestazione disciplinare concerne la neceSSria congruenza tra quanto contestato e quanto addebitato all'esito del procedimento discipli- nare, non potendosi pervenire a sanzione per fatti diversi da quelli resi noti all'incolpato con la contestazione disciplinare. Altra situazione è quella per cui – nell'iter procedimentale del disciplinare – emergono fatti che possono portare cambiamenti nella incolpazione, che sarà sicuramente possibile, dovendosi unicamente rispettare la coincidenza finale tra la incolpazione da ultimo formulata e quello che è oggetto delle valutazioni disciplinari, do- vendosi così intendere il principio di immutabilità. In ogni caso, nella ipote- si in esame i fatti – nella loro storicità – non sono mutati a seguito della se- conda nota, ma si sono semplicemente approfonditi e arricchiti di tutti que- gli elementi di prova che sono stati attinti dalla indagine penale».
A questa motivazione – in sé del tutto logica e congrua – il recla- mante si limita a contrapporre la tesi secondo cui la Banca, con la nota del
15 ottobre 2020, avrebbe introdotto elementi nuovi, ma senza far minimo cenno a quali sarebbero stati tali fatti in precedenza non portati a sua cono- scenza e che, quindi, avrebbero compromesso il suo diritto di difendersi.
Piuttosto, nella lettera di integrazione in esame la – come pun- CP_2 tualmente evidenzia il Giudice di prime cure – non ha fatto altro che allega- re ulteriori elementi con funzione puramente probatoria, fra cui numerosi documenti (mail intercorse tra il 6 e il 10 aprile 2018), le dichiarazioni rese da persone informate dei fatti e da altri indagati, le trascrizioni di un'intercettazione telefonica tra lo stesso e e, infine, _1 CP_3 la relazione della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico Finan- ziaria di È evidente, perciò, che la missiva di integrazione non ha de- CP_2 terminato alcuna modifica delle circostanze di fatto oggetto dell'originaria incolpazione.
- 38 - Anche sotto questo profilo, quindi, il motivo di reclamo si rivela in- fondato.
13. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, il reclamo proposto da va integralmente respinto, con la conseguente Parte_1 conferma della sentenza impugnata. Reta assorbita ogni altra questione.
14. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico di parte reclamante.
Le spese sono liquidate come da dispositivo sulla scorta dei parame- tri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività pro- cessuale in concreto espletata.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri- buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da mediante ricorso depositato il Parte_1
3.11.2023 nei confronti della già Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza emeSS dal Tribunale di Bari, sezione lavoro,
[...] in data 5.10.2023, così provvede:
rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna al pagamento delle spese del presente grado di _1 giudizio, che liquida in € 5.000, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, l'11 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Manuela Saracino
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