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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/09/2025, n. 6144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6144 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Tribunale di Napoli , in funzione di giudice del lavoro , dr.ssa Maria Gallo , all'udienza di discussione del 10.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nel giudizio iscritto al n. RG 15393/2024 Lavoro ed in quella ad essa riunita n.
15395/2024 tra
, rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Galluccio Parte_1 Parte_2 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Aversa, alla Via Giotto, 87 giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
Ricorrente
e
in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa Controparte_1 dagli Avv.ti Luigia Mandes ed Isabella Selvaggi , giusta procura alle liti del 5.9.2019 per
Notar ed elettivamente domiciliati in alla Via Comunale Del Principe 13/A Per_1 CP_1 Cont presso il Servizio Affari Legali della predetta;
Convenuta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con separati ricorsi successivamente riuniti , il primo depositato l'1.7.2024 ciascun ricorrente in epigrafe, dipendente della , inquadrato come Controparte_1 rispettivamente indicato nei ricorsi , sul presupposto di aver prestato la propria attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, ha convenuto in giudizio l' datrice di CP_2 lavoro per l'accertamento e la dichiarazione del diritto alla corresponsione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34, commi 7-8 del CCNL del personale del comparto Sanità del
20.09.2001- così come sostituiti dagli artt. 29, comma 6, e art. 86, comma 13, del CCNL
2016/2018, che ha sostituito l'art. 44, comma 12, del CCNL dell'1 settembre 1995- del compenso per il lavoro straordinario, con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo o, in alternativa, all'indennità sostitutiva, a titolo di risarcimento del danno. 2
Cont Hanno dunque chiesto la conseguente condanna della resistente al pagamento della somma indicata in ricorso , oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo.
Si è costituita la che , in via preliminare, ha eccepito la prescrizione Controparte_1 quinquennale ex art. 2948 n. 4 del credito e la decadenza dall'esercizio del diritto scaturente dalla disciplina contrattuale;
nel merito , contestate le circostanze di fatto esposte, ha dedotto l'infondatezza della domanda . Ha concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare la decadenza dell'avversa domanda;
dichiarare comunque la parziale prescrizione intervenuta;
rigettare, in ogni caso, la domanda perché inammissibile e comunque totalmente infondata, in fatto ed in diritto, e, peraltro, non provata;
condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio.
All'odierna udienza , il Giudice sulla documentazione in atti , ha deciso la causa con sentenza a motivazione contestuale , allegata agli atti del fascicolo telematico .
2)Il ricorso è fondato e va accolto .
Il giudicante , invero, intende prestare convinta adesione alla giurisprudenza formatasi in Cont materia in virtù della quale analoghi ricorsi intentati dai dipendenti della aventi il medesimo oggetto , sono stati decisi , con motivazioni del tutto condivisibili, in senso favorevole ai lavoratori.
Sulla questione , peraltro, si è pronunciata la Suprema Corte con Ord. n. 20743/2023.
Ed invero la controversia verte sulla richiesta di parte ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali durante i quali ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del
CCNL 20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL 2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 e dalla stessa percepita, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni;
tale gravosità, secondo le deduzioni attoree , si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e tale indennità non sarebbe di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
Ai fini della soluzione delle questioni poste , dunque, appare utile richiamare le norme rilevanti.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che:
“12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a
L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, 3
con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato da parte ricorrente e riprodotto dall'art. 29, co. 6
C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede :“ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre
1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo.
Secondo le previsioni richiamate, dunque , è rimessa al lavoratore la scelta -libera e condizionata solo dalla sua tempistica- di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. Cont Tale scelta , contrariamente a quanto sostenuto dalla non è tuttavia soggetta ad un termine decadenziale tale da dar luogo alla perenzione del diritto di esercitare l'opzione. Ed invero, la decadenza è istituto eccezionale nonché di stretta applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato. Nel caso in esame, la locuzione
“da effettuarsi entro 30 gg” introduce invece un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali. Cont La convenuta si è difesa negando il diritto invocato dalla parte ricorrente, assumendo che nulla è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, poiché la norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale solo laddove esso espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro;
che altrimenti, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9, anche laddove la prestazione festiva fosse svolta in orario ordinario, si creerebbe una disparità di trattamento con il personale non turnista.
A parte la circostanza che dai cartellini delle presenze, prodotti dalla parte ricorrente si evince che, su base mensile, le ore lavorabili risultano sempre inferiori alle ore lavorate, la Cont tesi dell' non può essere condivisa . Non può infatti ritenersi che, attraverso la norma invocata, si sia inteso remunerare il lavoro straordinario se e in quanto prestato, con conseguente onere da parte della ricorrente di allegare di avere reso la prestazione nelle giornate festive, oltre l'orario ordinario di lavoro. 4
Tanto perché , in primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art
29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, è solo parametrato alle aliquote retributive previste per il lavoro straordinario, ma non è correlato alla prestazione resa oltre l'orario ordinario, potendo escludersi tale condizione sia in base al tenore testuale della norma sia in base alla sua finalità.
Tale trattamento, applicandosi pacificamente al personale non turnista, consente di escludere che realizzi un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare.
La cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende in realtà dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai
Giudici di legittimità, per cui può senz'altro ritenersi che l'art.9 riprodotto è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
A tale riguardo, va segnalato che, in senso favorevole alla tesi dei turnisti, sono intervenute molteplici pronunce della Cassazione, tra cui la sentenza del 01/08/2022 n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505;
Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021,
n. 33126; Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav.,
1/12/2015, n. 24439). Come innanzi ricordato è poi intervenuta ulteriore decisione della
Corte di Cassazione, confermativa di un orientamento ormai consolidato, l'ordinanza del
18/07/2023, n.20743 ai cui principi l'odierno giudicante intende conformarsi.
Deve , pertanto, richiamarsi , anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. , il percorso motivazionale dei Giudici di legittimità nella citata pronuncia n.20743/2023, laddove è stato ribadito che “la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici
e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5); il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto
a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto 5
ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il
"pagamento doppio della giornata festiva". In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire
30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al
30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
Infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile
1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo 3 compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima 6
collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario
e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di E 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall' , secondo cui CP_2
l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Deve aggiungersi che la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano l'applicazione
è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare
l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità
(lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto 7
a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
6.5. ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità
l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL
14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass.
n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019), atteso che in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.
Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati acompensare disagi di natura diversa.
Né può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il
24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo
a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n.
4878/2015)”.
I Giudici di legittimità hanno quindi elaborato il seguente principio di diritto:
“L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed
è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in 8
alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro, negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Cont 3)La sostiene di avere fatto fruire a parte ricorrente molteplici riposi compensativi ed anche di avere remunerato molte ore di lavoro straordinario, di cui una parte idonea ad avere carattere parzialmente satisfattorio della pretesa fatta valere.
In realtà, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro e di lavoro straordinario prestato durante l'esecuzione dei turni di lavoro.
Del resto, parte ricorrente ha negato di avere optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art.29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016- Cont 2018 (già art. 9) e la non ha provato che sia stata presentata tale istanza, così come non risulta avere formalizzato prima della messa in mora, la richiesta del compenso Cont contrattuale;
inoltre, non è ragionevole ipotizzare che l' pur avendo formalmente negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista o lo abbia remunerato spontaneamente per la prestazione resa nelle festività infrasettimanali.
Per tali ragioni, risulta superflua l'ammissione di una CTU, dal momento che non viene in discussione la verifica dell'ammontare dei riposi compensativi goduti e/o la remunerazione del lavoro straordinario prestato in base ai turni di lavoro, bensì la loro imputazione che per le ragioni sopra enunciate, non risulta avvenuta per effetto dell'art. 29 cit. Parimenti, dall'ammontare del credito preteso, non deve essere portato in detrazione quanto da loro 9
riscosso per le ore di lavoro straordinario prestate, oltre il loro monte orario ordinario ripartito in turni settimanali. All'esito, sussiste il diritto di parte ricorrente all'applicazione nei suoi confronti dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del
CCNL 2001) e in base alla domanda formulata, va riconosciuta in suo favore, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, la maggiorazione al 50% e al 30%,
a seconda che le ore dell'attività resa siano, rispettivamente, notturne oppure diurne.
Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto, è possibile avere riguardo ai cartellini delle presenze, relativi ai periodi di causa. Per la quantificazione, è corretto il metodo adoperato da parte ricorrente che ha utilizzato la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 – 2018 al 1° gennaio
2016.
4)Non è fondata l'eccezione di prescrizione, da ritenersi quinquennale ex art. 2948, n.4 cc. dal momento che il corso della prescrizione è stato utilmente interrotto dalla diffida in atti del 26.2.2021 .
All'esito, assorbita ogni ulteriore valutazione, la domanda va accolta così come quantificata Cont in ricorso e va disposta la condanna dell' al pagamento in favore del ricorrente Pt_1 della somma di € 5.652,06 e in favore del ricorrente della somma di € 1.979,28, oltre Pt_2 interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n. 459/2000.
5)Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendosi conto, per la serialità del giudizio , dei minimi tariffari, oltre che del numero delle parti , ai sensi del
DM n. 55 /2014 come modificato da ultimo .
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo;
b)Condanna ,per l'effetto, la resistente al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 5.652,06 ed in favore del ricorrente Parte_1 [...]
della somma di € 1.979,28 oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, Pt_2 ex art. 22, 36° comma legge 724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità
n. 459/2000;
c)Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in complessivi
€ 2400,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e Cpa come per legge , con attribuzione al procuratore antistatario di parte ricorrente.
Così deciso in Napoli 10.9.2025 Il Giudice 10
Dr.ssa Maria Gallo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Tribunale di Napoli , in funzione di giudice del lavoro , dr.ssa Maria Gallo , all'udienza di discussione del 10.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nel giudizio iscritto al n. RG 15393/2024 Lavoro ed in quella ad essa riunita n.
15395/2024 tra
, rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Galluccio Parte_1 Parte_2 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Aversa, alla Via Giotto, 87 giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
Ricorrente
e
in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa Controparte_1 dagli Avv.ti Luigia Mandes ed Isabella Selvaggi , giusta procura alle liti del 5.9.2019 per
Notar ed elettivamente domiciliati in alla Via Comunale Del Principe 13/A Per_1 CP_1 Cont presso il Servizio Affari Legali della predetta;
Convenuta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con separati ricorsi successivamente riuniti , il primo depositato l'1.7.2024 ciascun ricorrente in epigrafe, dipendente della , inquadrato come Controparte_1 rispettivamente indicato nei ricorsi , sul presupposto di aver prestato la propria attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, ha convenuto in giudizio l' datrice di CP_2 lavoro per l'accertamento e la dichiarazione del diritto alla corresponsione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34, commi 7-8 del CCNL del personale del comparto Sanità del
20.09.2001- così come sostituiti dagli artt. 29, comma 6, e art. 86, comma 13, del CCNL
2016/2018, che ha sostituito l'art. 44, comma 12, del CCNL dell'1 settembre 1995- del compenso per il lavoro straordinario, con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo o, in alternativa, all'indennità sostitutiva, a titolo di risarcimento del danno. 2
Cont Hanno dunque chiesto la conseguente condanna della resistente al pagamento della somma indicata in ricorso , oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo.
Si è costituita la che , in via preliminare, ha eccepito la prescrizione Controparte_1 quinquennale ex art. 2948 n. 4 del credito e la decadenza dall'esercizio del diritto scaturente dalla disciplina contrattuale;
nel merito , contestate le circostanze di fatto esposte, ha dedotto l'infondatezza della domanda . Ha concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare la decadenza dell'avversa domanda;
dichiarare comunque la parziale prescrizione intervenuta;
rigettare, in ogni caso, la domanda perché inammissibile e comunque totalmente infondata, in fatto ed in diritto, e, peraltro, non provata;
condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio.
All'odierna udienza , il Giudice sulla documentazione in atti , ha deciso la causa con sentenza a motivazione contestuale , allegata agli atti del fascicolo telematico .
2)Il ricorso è fondato e va accolto .
Il giudicante , invero, intende prestare convinta adesione alla giurisprudenza formatasi in Cont materia in virtù della quale analoghi ricorsi intentati dai dipendenti della aventi il medesimo oggetto , sono stati decisi , con motivazioni del tutto condivisibili, in senso favorevole ai lavoratori.
Sulla questione , peraltro, si è pronunciata la Suprema Corte con Ord. n. 20743/2023.
Ed invero la controversia verte sulla richiesta di parte ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali durante i quali ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del
CCNL 20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL 2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 e dalla stessa percepita, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni;
tale gravosità, secondo le deduzioni attoree , si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e tale indennità non sarebbe di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
Ai fini della soluzione delle questioni poste , dunque, appare utile richiamare le norme rilevanti.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che:
“12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a
L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, 3
con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato da parte ricorrente e riprodotto dall'art. 29, co. 6
C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede :“ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre
1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo.
Secondo le previsioni richiamate, dunque , è rimessa al lavoratore la scelta -libera e condizionata solo dalla sua tempistica- di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. Cont Tale scelta , contrariamente a quanto sostenuto dalla non è tuttavia soggetta ad un termine decadenziale tale da dar luogo alla perenzione del diritto di esercitare l'opzione. Ed invero, la decadenza è istituto eccezionale nonché di stretta applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato. Nel caso in esame, la locuzione
“da effettuarsi entro 30 gg” introduce invece un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali. Cont La convenuta si è difesa negando il diritto invocato dalla parte ricorrente, assumendo che nulla è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, poiché la norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale solo laddove esso espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro;
che altrimenti, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9, anche laddove la prestazione festiva fosse svolta in orario ordinario, si creerebbe una disparità di trattamento con il personale non turnista.
A parte la circostanza che dai cartellini delle presenze, prodotti dalla parte ricorrente si evince che, su base mensile, le ore lavorabili risultano sempre inferiori alle ore lavorate, la Cont tesi dell' non può essere condivisa . Non può infatti ritenersi che, attraverso la norma invocata, si sia inteso remunerare il lavoro straordinario se e in quanto prestato, con conseguente onere da parte della ricorrente di allegare di avere reso la prestazione nelle giornate festive, oltre l'orario ordinario di lavoro. 4
Tanto perché , in primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art
29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, è solo parametrato alle aliquote retributive previste per il lavoro straordinario, ma non è correlato alla prestazione resa oltre l'orario ordinario, potendo escludersi tale condizione sia in base al tenore testuale della norma sia in base alla sua finalità.
Tale trattamento, applicandosi pacificamente al personale non turnista, consente di escludere che realizzi un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta è volta a compensare.
La cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende in realtà dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai
Giudici di legittimità, per cui può senz'altro ritenersi che l'art.9 riprodotto è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
A tale riguardo, va segnalato che, in senso favorevole alla tesi dei turnisti, sono intervenute molteplici pronunce della Cassazione, tra cui la sentenza del 01/08/2022 n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505;
Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021,
n. 33126; Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav.,
1/12/2015, n. 24439). Come innanzi ricordato è poi intervenuta ulteriore decisione della
Corte di Cassazione, confermativa di un orientamento ormai consolidato, l'ordinanza del
18/07/2023, n.20743 ai cui principi l'odierno giudicante intende conformarsi.
Deve , pertanto, richiamarsi , anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. , il percorso motivazionale dei Giudici di legittimità nella citata pronuncia n.20743/2023, laddove è stato ribadito che “la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici
e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5); il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto
a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto 5
ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il
"pagamento doppio della giornata festiva". In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire
30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al
30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
Infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile
1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo 3 compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo". All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima 6
collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario
e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di E 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall' , secondo cui CP_2
l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Deve aggiungersi che la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano l'applicazione
è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare
l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità
(lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto 7
a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
6.5. ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità
l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL
14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass.
n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019), atteso che in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.
Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati acompensare disagi di natura diversa.
Né può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il
24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo
a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n.
4878/2015)”.
I Giudici di legittimità hanno quindi elaborato il seguente principio di diritto:
“L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed
è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in 8
alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro, negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Cont 3)La sostiene di avere fatto fruire a parte ricorrente molteplici riposi compensativi ed anche di avere remunerato molte ore di lavoro straordinario, di cui una parte idonea ad avere carattere parzialmente satisfattorio della pretesa fatta valere.
In realtà, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro e di lavoro straordinario prestato durante l'esecuzione dei turni di lavoro.
Del resto, parte ricorrente ha negato di avere optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art.29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016- Cont 2018 (già art. 9) e la non ha provato che sia stata presentata tale istanza, così come non risulta avere formalizzato prima della messa in mora, la richiesta del compenso Cont contrattuale;
inoltre, non è ragionevole ipotizzare che l' pur avendo formalmente negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista o lo abbia remunerato spontaneamente per la prestazione resa nelle festività infrasettimanali.
Per tali ragioni, risulta superflua l'ammissione di una CTU, dal momento che non viene in discussione la verifica dell'ammontare dei riposi compensativi goduti e/o la remunerazione del lavoro straordinario prestato in base ai turni di lavoro, bensì la loro imputazione che per le ragioni sopra enunciate, non risulta avvenuta per effetto dell'art. 29 cit. Parimenti, dall'ammontare del credito preteso, non deve essere portato in detrazione quanto da loro 9
riscosso per le ore di lavoro straordinario prestate, oltre il loro monte orario ordinario ripartito in turni settimanali. All'esito, sussiste il diritto di parte ricorrente all'applicazione nei suoi confronti dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del
CCNL 2001) e in base alla domanda formulata, va riconosciuta in suo favore, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, la maggiorazione al 50% e al 30%,
a seconda che le ore dell'attività resa siano, rispettivamente, notturne oppure diurne.
Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto, è possibile avere riguardo ai cartellini delle presenze, relativi ai periodi di causa. Per la quantificazione, è corretto il metodo adoperato da parte ricorrente che ha utilizzato la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 – 2018 al 1° gennaio
2016.
4)Non è fondata l'eccezione di prescrizione, da ritenersi quinquennale ex art. 2948, n.4 cc. dal momento che il corso della prescrizione è stato utilmente interrotto dalla diffida in atti del 26.2.2021 .
All'esito, assorbita ogni ulteriore valutazione, la domanda va accolta così come quantificata Cont in ricorso e va disposta la condanna dell' al pagamento in favore del ricorrente Pt_1 della somma di € 5.652,06 e in favore del ricorrente della somma di € 1.979,28, oltre Pt_2 interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità n. 459/2000.
5)Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendosi conto, per la serialità del giudizio , dei minimi tariffari, oltre che del numero delle parti , ai sensi del
DM n. 55 /2014 come modificato da ultimo .
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo;
b)Condanna ,per l'effetto, la resistente al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 5.652,06 ed in favore del ricorrente Parte_1 [...]
della somma di € 1.979,28 oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, Pt_2 ex art. 22, 36° comma legge 724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità
n. 459/2000;
c)Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese del giudizio liquidate in complessivi
€ 2400,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e Cpa come per legge , con attribuzione al procuratore antistatario di parte ricorrente.
Così deciso in Napoli 10.9.2025 Il Giudice 10
Dr.ssa Maria Gallo