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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 16/05/2024, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2190/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Pietracci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2190/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Parte_1 C.F._1
Belelli e Claudio Freddara presso lo studio dei quali sito in Ancona al Viale della Vittoria n. 1, ha eletto domicilio
ATTORE/I contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Controparte_1 C.F._2 Marinelli, dall'Avv. Irene Pastore e dall'Avv. Eleonora Bove presso lo studio di quest'ultima sito in Ancona alla via N, Matas 57, ha eletto domicilio
CONVENUTO/I
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto ed agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c., Pt_1
ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dichiararsi la nullità dell'atto di
[...] precetto notificatogli in data 17/4/2023 da in quanto non supportato da titoli Controparte_1 esecutivi idonei. L'opponente ha eccepito: 1) la nullità del precetto ritenendo che le spese straordinarie con esso richieste non fossero azionabili con i titoli in possesso dell'intimante non riportanti una condanna né somme determinate o facilmente determinabili.; 2) la non debenza delle somme richieste a titolo di mantenimento, di spese di abbigliamento , mediche , terapeutiche ed ortodontiche , per lezioni di inglese non autorizzate , per rilascio passaporto , per arbitraria decurtazione sky , sportive e scolastiche. L'opponente chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza rigettata, in via incidentale cautelare - sospendere anche inaudita altera parte l'esecutività dell'atto di precetto, stante la sussistenza dei gravi motivi -anche di nullità a causa della mancanza di un titolo esecutivo legittimante l'intimazione- di cui sopra o, in via subordinata, sospenderlo relativamente a quei crediti già pagati - come risulta dalle allegate contabili di bonifico - ed a quelli incontestabilmente non dovuti, come si evince agevolmente dagli stessi titoli azionati;
in via preliminare - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto in quanto non supportato da titoli esecutivi idonei;
in via subordinata - dichiarare l'infondatezza dell'atto di precetto per quanto esposto nella parte motiva;
- dichiarare che l'intimante non ha titolo per procedere in via esecutiva nei confronti del sig. relativamente ai crediti già pagati ed a quelli che risulteranno Pt_1 non dovuti all'esito dell'istruttoria. Con ogni più ampia riserva di chiedere il risarcimento di tutti gli pagina 1 di 4 eventuali danni causati dall'agire esecutivo, da quantificarsi nel giudizio di merito. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”. Si è costituita in giudizio , contestando in toto le difese dell'opponente, ribadendo la Controparte_1 legittimità dell'atto di precetto inerenti le spese straordinarie in virtù dei provvedimenti emessi sia dal Tribunale di Ancona in sede di omologa della separazione, sia nei provvedimenti presidenziali in sede di divorzio e sia dal decreto emesso dal Giudice Tutelare il 22/11/2022. Nel merito, l'opposta ha precisato che le somme richieste erano chiaramente individuate come da documenti allegati all'atto di precetto;
che le somme richieste erano dovute, trattandosi di spese straordinarie a carico del padre al 70%, previste nel protocollo del Tribunale di Ancona e rientranti imn quelle previste negli accordi giudiziali raggiunti. L'opponente, pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “l'Ill.mo Giudice adito voglia: 1) rigettare la formulata richiesta di sospensiva non sussistendone i presupposti di legge per tutti i suesposti motivi;
2) accertare la validità dei titoli azionati e la certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti e per l'effetto rigettare la richiesta declaratoria di nullità e infondatezza dell'atto di precetto per quanto esposto in parte motiva;
3) accertare e dichiarare come dovuti i crediti certi, liquidi ed esigibili per tutti i suesposti motivi e per l'effetto respingere la formulata richiesta di non debenza. A seguito del versamento di euro 3.500,00 in data 21.04.2023, quindi successiva alla notifica del secondo atto di precetto, il deve ancora versare la rimanente somma pari a euro 7.325,05 (10.825,05 - 3.500,00 Pt_1
- 7.325,05) e dunque condannarlo al pagamento di detta somma;
4) condannare ai sensi dell'art. 96
c.p.c. il al pagamento delle spese legali nonché al pagamento di una somma equitativamente Pt_1 determinata ai sensi del 3 comma del predetto disposto normativo oltre che ai sensi del successivo 4 comma la condanna al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00. In ogni caso si chiede la condanna alle spese e competenze di lite”.
Con provvedimento del 19.6.2023, il Giudice rilevata la insussistenza dei presupposti del fumus boni juris e del periculum e rilevato il parziale pagamento dell'importo portato nell'atto di precetto, segnatamente nella misura di € 3999,03 effettuato dall'opponente successivamente alla notificazione del precetto, sospendeva parzialmente, nei limiti del suddetto importo, l'efficacia esecutiva del titolo. All'esito del deposito delle memorie integrative, stante l'assenza di richieste istruttorie il Giudice ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 281 decies C.P.C. , disponeva la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e fissava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 23/4/24 nella quale il Giudice riservava la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma. Preliminarmente, in merito alla eccezione di nullità dell'atto di precetto per mancanza di specifico titolo esecutivo va rilevato che la giurisprudenza prevalente ha chiarito che il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi in toto o pro quota le spese straordinarie per il mantenimento dei figli, costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, a condizione però che il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità. L'azione esecutiva intrapresa dal genitore creditore può dunque essere considerata legittima se viene assolto dal procedente, in sede di precetto, un onere di allegazione e documentazione tale da consentire un pieno esercizio del diritto di difesa da parte del debitore, onde consentirgli un controllo sulla fondatezza della pretesa e, eventualmente, di contestarla in sede di opposizione all'esecuzione (ved.
Trib. Marsala 35/2021; Trib. Piacenza 254/2020). Si ritiene, pertanto, di condividere l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. I, Ord. n. 379 del 13 gennaio 2021) secondo la quale occorre distinguere tra spese straordinarie routinarie e spese straordinarie in senso stretto. Le prime sono esborsi che rispondono ad esigenze prevedibili del figlio e che quindi possono dirsi sostanzialmente certe nell'an ma indeterminate nel pagina 2 di 4 quantum, le seconde sono spese imprevedibili, eccezionali e in riferimento alla condizione patrimoniale dei coniugi anche economicamente rilevanti:
1)“gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento forfettizzato dal Giudice, possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio, limitandosi ad una mera allegazione/elencazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di determinarne l'esborso effettuato”;
2)“le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio”. La citata ordinanza della Corte di cassazione precisa anche che: “Le spese che pur qualificate come straordinarie finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio tanto da assumere nei loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento possono, tuttavia, essere richieste in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che insorga la necessità il fare accertare, nuovamente in sede giudiziale e per un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione”. Nel caso in esame le spese indicate in precetto riguardano le spese scolastiche, mediche, odontoiatriche, per fisioterapia e osteopatia, abbonamenti bus, sportive, per corsi di inglese, per abbigliamento e feste di compleanno , per patente, passaporto e carta di identità , e per decurtazione sky che sono comprovati dalla documentazione allegata allo stesso atto di precetto. Deve, quindi, ritenersi che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto fosse idoneo a fondare l'intimazione di pagamento senza ulteriori accertamenti giudiziari. Nel merito, va premesso che il delle somme di cui al precetto, ha spontaneamente versato Pt_1 l'importo di euro 3.999,03, circostanza non contestata Ciò posto, occorre esaminare ogni singola voce di spesa per verificarne la legittimità della richiesta di rimborso:
- Mancato contributo ordinario mesi luglio agosto 2021 : l'importo di €. 2000,00 è dovuto considerato che, come ha affermato la Suprema Corte (Cass. civile sez. III, 22/12/2021, n.41232)
“l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale consensuale in omologa di accordo che non ne preveda la decorrenza, è dovuto, sia pure a condizione che l'omologa intervenga e non disponga diversamente, fin dal momento del deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell'omologa” pertanto nel caso di specie è incontestato che in data 22.06.2021 venivano depositate note di trattazione scritte contenenti gli accordi della separazione poi confluiti nel decreto di omologa e, pertanto, è da tale data che deve essere corrisposto il contributo ordinario al mantenimento delle figlie;
- Spese scolastiche e di istruzione e le spese di inglese : l'importo di € 940,64 e quello di €. 868,91 sono dovuti in quanto gli elenchi forniti da parte opposta ( doc. 18 e 19) giustificano pienamente le spese sostenute ed imputate a spese straordinarie con il relativo obbligo in capo al Pt_1 del rimborso pro quota;
- Spese mediche, fisioterapia , osteopatia e odontoiatriche : risulta agli atti ed è incontestabile che già in precedenza il Giudice Tutelare adito nonché il Giudice istruttore nel procedimento di pagina 3 di 4 ammonimento azionato dalla , hanno accertato che le spese sono state sostenute dietro CP_1 prescrizione medica e per le esigenze delle figlie ( dermatite atopica) e ( scoliosi); trattasi Per_1 Per_2 evidentemente di spese mediche necessarie, sostenute nell'interesse delle figlie, di importo certamente sostenibile dal (ved. Cass. ord. 6799/2022, sulla rimborsabilità, pur in assenza di accordo, delle Pt_1 spese mediche necessarie per i figli e sostenibili dai genitori, laddove non sia stato espresso un valido motivo di dissenso da parte del genitore non collocatario); pertanto, l'importo complessivo di €,. 3010,52 è sicuramente dovuto;
- Spese abbonamento trasporti : importo di €. 252,00 debitamente giustificato e dovuto in quanto rientrante nelle spese previste come straordinarie nel Protocollo d'Intesa richiamato negli accordi di separazione;
- Spese sportive : l'importo precettato è dovuto in quanto trattasi di spese relative alle attività sportive praticate dalle figlie anche precedentemente alla separazione e comunque giustificate anche dalle prescrizioni mediche per quanto riguarda la figlia ( doc. 24 parte opposta); Per_2
- Spese per l'abbigliamento : tale voce di spesa pur se non rientrante in quelle previste nel Protocollo d'Intesa, è stata, invero , convenuta in sede di accordo di separazione come spesa “ considerata la loro età e l'ambiente frequentato” al fine di preservare la dignità sociale acquisita dalle figlie fino al momento dell'allontanamento del padre, ma possono essere considerate come straordinarie quelle non di modica entità , così come anche rilevato dal Giudice Tutelare, per cui da un'analisi delle spese riportate nell'elenco prodotto da parte opposta ( doc. 25) devono essere ritenute rimborsabili spese pari ad €. 698,40 ( 70% di € 997,72); le spese per la festa di compleanno non risultano sufficientemente documentate in quanto la ricevuta dell' allegata all'atto di Org_1 precetto non è idonea a comprovare la effettiva spesa in quanto risulta “tagliata”;
- Spese per patente , passaporto e patente di guida rientrano nelle spese straordinarie volte a soddisfare un interesse delle figlie per cui il relativo importo è sicuramente dovuto;
Con
- Spese per arbitraria decurtazione sky: tale spesa non è dovuta in quanto l'utilizzo di rientra nelle spese ordinarie e conseguentemente non rimborsabile.
Per tutti i motivi esposti, deve dichiararsi parzialmente fondata l'opposizione, dovendosi ritenere che la somma da precettare doveva ammontare ad €. 9.385,34 invece che €. 10.480,69 per cui deve dichiararsi parzialmente inefficace il precetto, con riferimento all'importo di euro 3.999,03 (in quanto pagato dal contestualmente alla notifica del precetto), nonché con riferimento all'importo di euro 1.095,35 Pt_1
(in quanto genericamente documentato o non dovuto), per complessivi euro 5.094,38. La convenuta , in caso di mancato intervenuto pagamento nelle more del giudizio, può agire in via esecutiva in base al precetto opposto, per l'importo di €. 5386,31, oltre interessi e spese di precetto. Considerato l'esito del giudizio, il parziale accoglimento dell'opposizione, considerato che il ha Pt_1 provveduto al pagamento parziale solo successivamente alla notifica dell'atto di precetto , deve procedersi al parziale compensazione delle spese per 1/3 con condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta di 2/3 delle spese legali così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto Parte_1 notificato il 17/4/2023 da , considerato l'importo già versato dall'opponente e quello Controparte_1 decurtato in quanto non dovuto, accerta il diritto dell'opposta di agire in via esecutiva limitatamente al minor importo di € 5.094,38, oltre ad € 236,00 per spese del precetto, ed oltre ad interessi legali;
- compensa per 1/3 le spese di lite condannando l'opponente a versare i restanti 2/3 a favore dell'opposta liquidandole complessivamente in €. 5.077,00 , oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali. Ancona, 16 maggio 2024 Il Giudice dott. Patrizia Pietracci
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Pietracci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2190/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimo Parte_1 C.F._1
Belelli e Claudio Freddara presso lo studio dei quali sito in Ancona al Viale della Vittoria n. 1, ha eletto domicilio
ATTORE/I contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Controparte_1 C.F._2 Marinelli, dall'Avv. Irene Pastore e dall'Avv. Eleonora Bove presso lo studio di quest'ultima sito in Ancona alla via N, Matas 57, ha eletto domicilio
CONVENUTO/I
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto ed agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c., Pt_1
ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dichiararsi la nullità dell'atto di
[...] precetto notificatogli in data 17/4/2023 da in quanto non supportato da titoli Controparte_1 esecutivi idonei. L'opponente ha eccepito: 1) la nullità del precetto ritenendo che le spese straordinarie con esso richieste non fossero azionabili con i titoli in possesso dell'intimante non riportanti una condanna né somme determinate o facilmente determinabili.; 2) la non debenza delle somme richieste a titolo di mantenimento, di spese di abbigliamento , mediche , terapeutiche ed ortodontiche , per lezioni di inglese non autorizzate , per rilascio passaporto , per arbitraria decurtazione sky , sportive e scolastiche. L'opponente chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza rigettata, in via incidentale cautelare - sospendere anche inaudita altera parte l'esecutività dell'atto di precetto, stante la sussistenza dei gravi motivi -anche di nullità a causa della mancanza di un titolo esecutivo legittimante l'intimazione- di cui sopra o, in via subordinata, sospenderlo relativamente a quei crediti già pagati - come risulta dalle allegate contabili di bonifico - ed a quelli incontestabilmente non dovuti, come si evince agevolmente dagli stessi titoli azionati;
in via preliminare - accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto in quanto non supportato da titoli esecutivi idonei;
in via subordinata - dichiarare l'infondatezza dell'atto di precetto per quanto esposto nella parte motiva;
- dichiarare che l'intimante non ha titolo per procedere in via esecutiva nei confronti del sig. relativamente ai crediti già pagati ed a quelli che risulteranno Pt_1 non dovuti all'esito dell'istruttoria. Con ogni più ampia riserva di chiedere il risarcimento di tutti gli pagina 1 di 4 eventuali danni causati dall'agire esecutivo, da quantificarsi nel giudizio di merito. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”. Si è costituita in giudizio , contestando in toto le difese dell'opponente, ribadendo la Controparte_1 legittimità dell'atto di precetto inerenti le spese straordinarie in virtù dei provvedimenti emessi sia dal Tribunale di Ancona in sede di omologa della separazione, sia nei provvedimenti presidenziali in sede di divorzio e sia dal decreto emesso dal Giudice Tutelare il 22/11/2022. Nel merito, l'opposta ha precisato che le somme richieste erano chiaramente individuate come da documenti allegati all'atto di precetto;
che le somme richieste erano dovute, trattandosi di spese straordinarie a carico del padre al 70%, previste nel protocollo del Tribunale di Ancona e rientranti imn quelle previste negli accordi giudiziali raggiunti. L'opponente, pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “l'Ill.mo Giudice adito voglia: 1) rigettare la formulata richiesta di sospensiva non sussistendone i presupposti di legge per tutti i suesposti motivi;
2) accertare la validità dei titoli azionati e la certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti e per l'effetto rigettare la richiesta declaratoria di nullità e infondatezza dell'atto di precetto per quanto esposto in parte motiva;
3) accertare e dichiarare come dovuti i crediti certi, liquidi ed esigibili per tutti i suesposti motivi e per l'effetto respingere la formulata richiesta di non debenza. A seguito del versamento di euro 3.500,00 in data 21.04.2023, quindi successiva alla notifica del secondo atto di precetto, il deve ancora versare la rimanente somma pari a euro 7.325,05 (10.825,05 - 3.500,00 Pt_1
- 7.325,05) e dunque condannarlo al pagamento di detta somma;
4) condannare ai sensi dell'art. 96
c.p.c. il al pagamento delle spese legali nonché al pagamento di una somma equitativamente Pt_1 determinata ai sensi del 3 comma del predetto disposto normativo oltre che ai sensi del successivo 4 comma la condanna al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00. In ogni caso si chiede la condanna alle spese e competenze di lite”.
Con provvedimento del 19.6.2023, il Giudice rilevata la insussistenza dei presupposti del fumus boni juris e del periculum e rilevato il parziale pagamento dell'importo portato nell'atto di precetto, segnatamente nella misura di € 3999,03 effettuato dall'opponente successivamente alla notificazione del precetto, sospendeva parzialmente, nei limiti del suddetto importo, l'efficacia esecutiva del titolo. All'esito del deposito delle memorie integrative, stante l'assenza di richieste istruttorie il Giudice ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 281 decies C.P.C. , disponeva la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e fissava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 23/4/24 nella quale il Giudice riservava la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma. Preliminarmente, in merito alla eccezione di nullità dell'atto di precetto per mancanza di specifico titolo esecutivo va rilevato che la giurisprudenza prevalente ha chiarito che il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi in toto o pro quota le spese straordinarie per il mantenimento dei figli, costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, a condizione però che il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità. L'azione esecutiva intrapresa dal genitore creditore può dunque essere considerata legittima se viene assolto dal procedente, in sede di precetto, un onere di allegazione e documentazione tale da consentire un pieno esercizio del diritto di difesa da parte del debitore, onde consentirgli un controllo sulla fondatezza della pretesa e, eventualmente, di contestarla in sede di opposizione all'esecuzione (ved.
Trib. Marsala 35/2021; Trib. Piacenza 254/2020). Si ritiene, pertanto, di condividere l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. I, Ord. n. 379 del 13 gennaio 2021) secondo la quale occorre distinguere tra spese straordinarie routinarie e spese straordinarie in senso stretto. Le prime sono esborsi che rispondono ad esigenze prevedibili del figlio e che quindi possono dirsi sostanzialmente certe nell'an ma indeterminate nel pagina 2 di 4 quantum, le seconde sono spese imprevedibili, eccezionali e in riferimento alla condizione patrimoniale dei coniugi anche economicamente rilevanti:
1)“gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento forfettizzato dal Giudice, possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio, limitandosi ad una mera allegazione/elencazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di determinarne l'esborso effettuato”;
2)“le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio”. La citata ordinanza della Corte di cassazione precisa anche che: “Le spese che pur qualificate come straordinarie finiscono per rispondere ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio tanto da assumere nei loro verificarsi una connotazione di certezza, anche se non ricomprese nell'assegno forfettizzato e periodico di mantenimento possono, tuttavia, essere richieste in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione in precetto ed allegazione in sede esecutiva al titolo già ottenuto, senza che insorga la necessità il fare accertare, nuovamente in sede giudiziale e per un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione”. Nel caso in esame le spese indicate in precetto riguardano le spese scolastiche, mediche, odontoiatriche, per fisioterapia e osteopatia, abbonamenti bus, sportive, per corsi di inglese, per abbigliamento e feste di compleanno , per patente, passaporto e carta di identità , e per decurtazione sky che sono comprovati dalla documentazione allegata allo stesso atto di precetto. Deve, quindi, ritenersi che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto fosse idoneo a fondare l'intimazione di pagamento senza ulteriori accertamenti giudiziari. Nel merito, va premesso che il delle somme di cui al precetto, ha spontaneamente versato Pt_1 l'importo di euro 3.999,03, circostanza non contestata Ciò posto, occorre esaminare ogni singola voce di spesa per verificarne la legittimità della richiesta di rimborso:
- Mancato contributo ordinario mesi luglio agosto 2021 : l'importo di €. 2000,00 è dovuto considerato che, come ha affermato la Suprema Corte (Cass. civile sez. III, 22/12/2021, n.41232)
“l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale consensuale in omologa di accordo che non ne preveda la decorrenza, è dovuto, sia pure a condizione che l'omologa intervenga e non disponga diversamente, fin dal momento del deposito del ricorso per separazione e non solo dalla data di pronuncia dell'omologa” pertanto nel caso di specie è incontestato che in data 22.06.2021 venivano depositate note di trattazione scritte contenenti gli accordi della separazione poi confluiti nel decreto di omologa e, pertanto, è da tale data che deve essere corrisposto il contributo ordinario al mantenimento delle figlie;
- Spese scolastiche e di istruzione e le spese di inglese : l'importo di € 940,64 e quello di €. 868,91 sono dovuti in quanto gli elenchi forniti da parte opposta ( doc. 18 e 19) giustificano pienamente le spese sostenute ed imputate a spese straordinarie con il relativo obbligo in capo al Pt_1 del rimborso pro quota;
- Spese mediche, fisioterapia , osteopatia e odontoiatriche : risulta agli atti ed è incontestabile che già in precedenza il Giudice Tutelare adito nonché il Giudice istruttore nel procedimento di pagina 3 di 4 ammonimento azionato dalla , hanno accertato che le spese sono state sostenute dietro CP_1 prescrizione medica e per le esigenze delle figlie ( dermatite atopica) e ( scoliosi); trattasi Per_1 Per_2 evidentemente di spese mediche necessarie, sostenute nell'interesse delle figlie, di importo certamente sostenibile dal (ved. Cass. ord. 6799/2022, sulla rimborsabilità, pur in assenza di accordo, delle Pt_1 spese mediche necessarie per i figli e sostenibili dai genitori, laddove non sia stato espresso un valido motivo di dissenso da parte del genitore non collocatario); pertanto, l'importo complessivo di €,. 3010,52 è sicuramente dovuto;
- Spese abbonamento trasporti : importo di €. 252,00 debitamente giustificato e dovuto in quanto rientrante nelle spese previste come straordinarie nel Protocollo d'Intesa richiamato negli accordi di separazione;
- Spese sportive : l'importo precettato è dovuto in quanto trattasi di spese relative alle attività sportive praticate dalle figlie anche precedentemente alla separazione e comunque giustificate anche dalle prescrizioni mediche per quanto riguarda la figlia ( doc. 24 parte opposta); Per_2
- Spese per l'abbigliamento : tale voce di spesa pur se non rientrante in quelle previste nel Protocollo d'Intesa, è stata, invero , convenuta in sede di accordo di separazione come spesa “ considerata la loro età e l'ambiente frequentato” al fine di preservare la dignità sociale acquisita dalle figlie fino al momento dell'allontanamento del padre, ma possono essere considerate come straordinarie quelle non di modica entità , così come anche rilevato dal Giudice Tutelare, per cui da un'analisi delle spese riportate nell'elenco prodotto da parte opposta ( doc. 25) devono essere ritenute rimborsabili spese pari ad €. 698,40 ( 70% di € 997,72); le spese per la festa di compleanno non risultano sufficientemente documentate in quanto la ricevuta dell' allegata all'atto di Org_1 precetto non è idonea a comprovare la effettiva spesa in quanto risulta “tagliata”;
- Spese per patente , passaporto e patente di guida rientrano nelle spese straordinarie volte a soddisfare un interesse delle figlie per cui il relativo importo è sicuramente dovuto;
Con
- Spese per arbitraria decurtazione sky: tale spesa non è dovuta in quanto l'utilizzo di rientra nelle spese ordinarie e conseguentemente non rimborsabile.
Per tutti i motivi esposti, deve dichiararsi parzialmente fondata l'opposizione, dovendosi ritenere che la somma da precettare doveva ammontare ad €. 9.385,34 invece che €. 10.480,69 per cui deve dichiararsi parzialmente inefficace il precetto, con riferimento all'importo di euro 3.999,03 (in quanto pagato dal contestualmente alla notifica del precetto), nonché con riferimento all'importo di euro 1.095,35 Pt_1
(in quanto genericamente documentato o non dovuto), per complessivi euro 5.094,38. La convenuta , in caso di mancato intervenuto pagamento nelle more del giudizio, può agire in via esecutiva in base al precetto opposto, per l'importo di €. 5386,31, oltre interessi e spese di precetto. Considerato l'esito del giudizio, il parziale accoglimento dell'opposizione, considerato che il ha Pt_1 provveduto al pagamento parziale solo successivamente alla notifica dell'atto di precetto , deve procedersi al parziale compensazione delle spese per 1/3 con condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta di 2/3 delle spese legali così come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso l'atto di precetto Parte_1 notificato il 17/4/2023 da , considerato l'importo già versato dall'opponente e quello Controparte_1 decurtato in quanto non dovuto, accerta il diritto dell'opposta di agire in via esecutiva limitatamente al minor importo di € 5.094,38, oltre ad € 236,00 per spese del precetto, ed oltre ad interessi legali;
- compensa per 1/3 le spese di lite condannando l'opponente a versare i restanti 2/3 a favore dell'opposta liquidandole complessivamente in €. 5.077,00 , oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali. Ancona, 16 maggio 2024 Il Giudice dott. Patrizia Pietracci
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