Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 30/05/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 598/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 598/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Cecinelli ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso lo studio del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno concluso come da note scritte congiuntamente depositate in data
9.05.2025.
Pubblico Ministero: «Visto» del 5.05.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2.05.2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, dando atto di essersi pagina 1 di 5
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore , nata il [...], al suo collocamento e mantenimento, e all'assegnazione della Per_1
casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse della figlia a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali della stessa, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto della minore, che appare manifestamente superfluo e contrario al suo interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Parte_2
sposati in data 3.07.2005 a Stalettì (CZ), con atto trascritto nel Registro di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Stalettì (CZ) all'atto n. 15, parte 2, serie
A, dell'anno 2005;
B) omologa l'accordo di seguito trascritto:
1) coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
pagina 2 di 5 2) La casa coniugale sita nel Comune di Prato (PO), in Via Alessandro Volta n. 54
– interno 10, in comproprietà tra i coniugi, è assegnata alla sig.ra che vi Pt_2
continuerà ad abitare unitamente alla figlia minore. Il sig. se ne allontanerà Pt_3
non appena avrà trovato un immobile idoneo ad ospitare anche la figlia minore e, comunque, entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
3) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre, e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della figlia saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogni qual volta vorrà, compatibilmente con le esigenze della minore e previa comunicazione ed accordo con la madre. In ogni caso, quale regime minimo di frequentazione, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore:
a) Due giorni infrasettimanali con possibilità di pernotto ed a week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
b) per 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da concordarsi entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
c) per 7 giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Natale e la successiva il giorno di Capodanno;
d) per 3 giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, in modo da comprendere una volta il giorno di Pasqua e la successiva il lunedì dell'Angelo.
Per le specifiche modalità di frequentazione della minore e per le modalità di esercizio delle funzioni genitoriali i ricorrenti rimandano al piano genitoriale, allegato al presente ricorso, e che ne costituisce parte integrante;
5) Considerate le rispettive capacità economiche, il sig. corrisponderà alla Pt_3
sig.ra , quale contributo al mantenimento della figlia minore, l'assegno Pt_2 mensile di € 300,00 (trecento/00) con decorrenza dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ricorso, da versare sul conto corrente bancario della pagina 3 di 5 madre, a lui ben noto, entro il giorno 28 di ogni mese. Detto importo è soggetto alla rivalutazione annuale automatica secondo le variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai;
6) Le spese straordinarie per la figlia, purché previamente concordate, saranno a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno. Per l'individuazione delle spese straordinarie, i Ricorrenti, rinviano al Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Prato, da intendersi qui integralmente riportato (cfr. doc. 9);
7) I coniugi convengono che l'assegno unico per figli a carico, erogato dall'INPS,
sarà percepito integralmente dalla madre;
8) I coniugi si danno, sin d'ora, il reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti e del passaporto valido per l'espatrio della figlia minore Per_2
;
[...]
9) Infine, i sig.ri e , a titolo di definizione dei rapporti Parte_2 Parte_4
patrimoniali tra loro, convengono quanto segue:
- Presso l'Istituto di Credito risulta attivo il deposito titoli n. CP_1
3196726 cointestato ad entrambi i coniugi, nel quale risultano detenuti titoli di
Stato Italiani – BTP ITALIA CUM MAR28, codice ISIN [...], per un controvalore nominale complessivo pari ad € 25.000,00 (venticinquemila/00), in regime di comproprietà in misura pari al 50% ciascuno. Il sig. Parte_4
trasferisce a titolo gratuito alla sig.ra la propria quota di Parte_2
comproprietà sui predetti titoli, pari al 50%, attribuendole la piena ed esclusiva titolarità dell'intero deposito titoli regolato sul conto corrente Banco Posta n.
39079457 e dei relativi strumenti finanziari in esso contenuti. Entrambe le parti si impegnano a sottoscrivere, presso l'intermediario finanziario, ogni eventuale atto necessario a perfezionale il suddetto trasferimento.
- Il sig. , altresì, trasferisce a titolo gratuito alla sig.ra Parte_4 Parte_2
la propria quota di comproprietà pari al 50% del Controparte_2
per un controvalore nominale pari ad € 13.000,00 (tredicimila/00) depositato sul libretto postale cointestato n. 39079457 e dei Parte_5
3X2 per un controvalore nominale pari ad € 8.000,00 (ottomila/00) depositati sul libretto postale cointestato n. 39079457, attribuendole la piena ed esclusiva titolarità del libretto postale menzionato e dei relativi strumenti finanziari in esso contenuti. Entrambe le parti si impegnano a sottoscrivere, presso l'intermediario pagina 4 di 5 finanziario, ogni eventuale atto necessario a perfezionale il suddetto trasferimento.
- Entrambi i coniugi si impegnano a trasferire, alla figlia minore , previa Per_1
autorizzazione del Giudice Tutelare, le rispettive quote di proprietà pari al 50% ciascuno, dell'immobile adibito a casa coniugale censito al Catasto Fabbricati del Comune di Prato (PO) al foglio 84, particella 81, subalterno 508, categoria
A/2, classe 3°, vani 5, rendita catastale Euro 477,72 e foglio 84, particella 81, subalterno, 46, categoria C/6, classe 4°, mq. 13, rendita catastale Euro 72,51;
Le parti chiedono espressamente l'applicazione alle cessioni immobiliari di cui al punto sopra dei benefici fiscali di cui all'art. 19 l. 06/03/1987 in materia di imposte catastali e ipotecarie, così come modificate in virtù della pronuncia della Corte Costituzionale del 29/4-10/05/1999
n.154 e confermate dalle successive pronunce della Suprema Corte (e applicarle alla cd.
Negoziazione assistita come confermato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.65/ E del 16/07/2015), avendo la cessione stessa funzione essenziale ed indispensabile, ai fini della risoluzione della crisi coniugale, nell'economia degli accordi raggiunti dalle parti al fine di prevenire un ulteriore contenzioso familiare in merito alle condizioni di separazione e divorzio;
C) prende atto che i coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto;
D) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Stalettì (CZ) di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
E) spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 28/05/2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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