Articolo 1 della Legge 5 luglio 1964, n. 549
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2 agosto 1964
Art. 1. Articolo unico.

E' data facolta' all'Unione italiana ciechi di usare la somma di lire 182.290.549, residuo del fondo di cui alla legge 4 novembre 1953, n. 839 , e gli interessi bancari maturati e maturandi, per dotare dei necessari locali i servizi assistenziali della sede centrale e per il funzionamento del Centro nazionale donatori degli occhi "Don Carlo Gnocchi".

Entrata in vigore il 2 agosto 1964