Art. 1. Articolo unico.
E' data facolta' all'Unione italiana ciechi di usare la somma di lire 182.290.549, residuo del fondo di cui alla legge 4 novembre 1953, n. 839 , e gli interessi bancari maturati e maturandi, per dotare dei necessari locali i servizi assistenziali della sede centrale e per il funzionamento del Centro nazionale donatori degli occhi "Don Carlo Gnocchi".
E' data facolta' all'Unione italiana ciechi di usare la somma di lire 182.290.549, residuo del fondo di cui alla legge 4 novembre 1953, n. 839 , e gli interessi bancari maturati e maturandi, per dotare dei necessari locali i servizi assistenziali della sede centrale e per il funzionamento del Centro nazionale donatori degli occhi "Don Carlo Gnocchi".