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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/06/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO –
n.1228/2023RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott. Pietro Mastrorilli Consigliere dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1228 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente
TRA
(P.I. ) con sede legale in Conversano alla via Del Parte_1 P.IVA_1
Melocotogno n.4, in persona del legale rappresentante pro tempore , Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Rosalba Acquaviva
Appellante -Appellata in via incidentale
E
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Enzo CP_1 C.F._1
Augusto
Appellato- Appellante in via incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 26.01.2018 innanzi al Tribunale del lavoro di Bari, conveniva in giudizio la chiedendo di: 1. CP_1 Controparte_2 accertare e dichiarare che tra il sig. e la è intercorso CP_1 Controparte_2 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time dal 01 aprile 1993 sino al 27.11.2014 con i giorni, le mansioni e gli orari specificati nel ricorso;
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti i crediti maturati durante il rapporto di lavoro a titolo di differenze retributive maturate con riferimento ai reali giorni di lavoro prestati, a titolo di indennità per il lavoro straordinario diurno prestato dal mese di maggio 2010 al 31.12.2013, a titolo di 14° mensilità 2014, a titolo di 13° mensilità 2014, a titolo di indennità per festività non godute, a titolo di tfr maturato ed accantonato in azienda o di quell'altra somma di giustizia;
3. per l'effetto condannare la al pagamento della complessiva somma di euro Controparte_2
66.991,36 di cui € 7.835,89 per differenze retributive maturate con riferimento ai reali giorni di lavoro prestati, euro 19.650,17 a titolo di indennità per il lavoro straordinario diurno prestato dal mese di maggio 2010 al 31.12.2013, euro 1.173,26 a titolo di 14° mensilità 2014, euro 703,15 a titolo di 13° mensilità 2014, euro 67,50 a titolo di indennità per festività non goduta, euro 38.042,09 a titolo di tfr maturato ed accantonato in azienda dovuta al ricorrente in virtù delle suddette causali, così come risulta dal conteggio analitico che si notifica contestualmente al presente atto o in ogni caso a quell'altra somma da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU di cui si fa sin d'ora richiesta”.
A sostegno delle domande avanzate deduceva:
-di aver lavorato alle dipendenze della dal 01.04.1993 al Controparte_2
27.11.2014 (data nella quale è stato licenziato), con un contratto a tempo indeterminato e qualifica di operaio – gelataio inquadrato nel 3° livello del CCNL Alimentari –
Industria;
-di aver osservato per il periodo compreso dal mese di maggio 2010 sino alla cessazione del rapporto lavorativo, il seguente orario di lavoro secondo i turni predisposti dalla società datrice di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 5:00 alle ore
13:00 e/o in alternativa dalle ore 6:00 alle 14:00 e/o dalle 7:00 alle 15:00, il sabato dalle ore 5:00 alle 12:00 e/o dalle ore 6:00 alle 13:00 e/o dalle ore 7:00 alle 14:00 ma che le buste paga consegnategli dalla società datrice di lavoro, riportavano un numero di giornate e di ore lavorative inferiori rispetto a quelle effettivamente prestate, nonché un trattamento economico inferiore rispetto a quello contrattualmente e legalmente dovuto, con conseguente riduzione ingiustificata della retribuzione spettante;
- di aver maturato a titolo di differenze retributive euro 7.835,89 in ragione dei giorni effettivamente lavorati (pari a 24 giorni mensili) e delle ore effettivamente prestate;
-di aver altresì diritto per il periodo lavorativo dal mese di maggio 2010 al 31 dicembre 2013, alla corresponsione dell'indennità per il lavoro straordinario diurno mai retribuito, pari a complessivi euro 19.650,17 lordi, di cui: euro 3.469,36 per il periodo maggio-dicembre 2010; euro 5.265,06 per l'anno 2011; euro 5.356,72 per l'anno 2012; euro 5.559,03 per l'anno 2013 come documentato dai conteggi analitici depositati in atti.
Aggiungeva che alla cessazione del rapporto di lavoro non gli erano state correttamente calcolate la 13° mensilità e la 14° mensilità per l'anno 2014, vantando così un credito rispettivamente di importo di €. 1.1732,26 e di €. 703,94;
pag. 2/13 -che, inoltre, era creditore di euro 38.042,09 di cui euro 25.158,43 come indicato nella certificazione unica 2015 consegnata dalla società al dipendente ed euro 12.883,66
a titolo di differenza retributive maturate sul TFR calcolato con riferimento ai reali orari e giorni di lavoro prestati dal dipendente come risultante da conteggio allegato in ricorso.
Tanto premesso, assumeva di aver maturato nei confronti della società una posta creditoria pari complessivamente a euro 66.991,36.
Si costituiva in giudizio (che nelle more aveva incorporato Parte_1 la con memoria depositata in data 18 settembre 2018, contestando Controparte_2 integralmente quanto dedotto e richiesto dal ricorrente.
In particolare, la società resistente eccepiva che, per vari periodi durante il lasso temporale compreso tra maggio 2010 e il 27 novembre 2014, il ricorrente era stato collocato in Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione totale dell'attività lavorativa (c.d. "a zero ore") per complessive 875 giornate di calendario. Contestava, inoltre, che, durante il restante periodo di attività lavorativa, il ricorrente avesse effettivamente svolto lavoro straordinario, come da questi dedotto.
Eccepiva altresì che una parte dei crediti azionati in giudizio erano già stati oggetto di richiesta nell'ambito della procedura di concordato preventivo cui la società era stata ammessa. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, ritenendo infondate le pretese avanzate.
2.Istruita la causa mediante interrogatorio formale del ricorrente ed escussione dei testi , e di parte ricorrente e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 del teste (consulente del lavoro) di parte resistente, il Tribunale di Testimone_4
Bari in data 21.05.2021 emetteva dispositivo con il quale respinta ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione tanto statuiva: 1)Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la società resistente, in favore del ricorrente alla complessiva somma di euro 41.159,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
compensa per la metà le spese processuali e condanna al pagamento parte resistente al pagamento della somma che liquida in euro 2500,00, oltre iva, cap e spese forfettarie nella misura del 15% da distrarsi in favore del procuratore antistatario; 2) Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione”.
Successivamente alla pubblicazione del dispositivo, non seguiva alcun deposito della sentenza per sopravvenuto impedimento del Giudice (dispensa dal servizio), sicché, in data 10.05.2023, il Presidente della Sezione Lavoro, dando seguito a quanto disposto mediante il decreto n. 79 del 2023 emesso dal Presidente del Tribunale, con il quale, al fine di tutelare e garantire i diritti delle parti, si invitava a considerare le cause decise mediante la sola pubblicazione del dispositivo alla stregua di sentenze prive di pag. 3/13 motivazioni (il cui vizio era deducibile come motivo di appello), dava disposizioni alla
Cancelleria affinché venisse pubblicata come sentenza il sopra riportato dispositivo, che veniva trasmesso alle parti unitamente ai menzionati provvedimenti.
3.Con ricorso depositato in data 23.10.2023, ha proposto Parte_1 appello chiedendo di dichiarare nulla e priva di effetti giuridici la sentenza del Tribunale di Bari sezione lavoro n. 1631/2021 pubblicata il 10.05.2023 perché priva di motivazione.
In particolare, con un unico motivo di gravame la società appellante rileva la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in quanto affetta da un difetto assoluto di motivazione.
In particolare, deduce che la pronuncia in esame, oltre a contenere una condanna al pagamento di una somma non corrispondente al quantum richiesto in domanda, risulta viziata poiché priva di qualsiasi esposizione argomentativa a supporto della decisione assunta, risolvendosi in una mera enunciazione del dictum giudiziale, in contrasto con il principio di motivazione che connota l'atto giurisdizionale quale espressione della funzione decisoria.
Conclude pertanto chiedendo di dichiarare nulla e priva di effetti giuridici la sentenza del Tribunale di Bari, sez. lav. n. 1631/2021 pubblicata il 10.05.2023 con vittoria di spese.
4.Con memoria depositata in data 15 aprile 2024, si è costituito CP_1 in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello proposto dalla società, rilevando che quest'ultimo si limitava a censurare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., senza tuttavia investire il merito della controversia.
In particolare, deduce che l'appellante non aveva contestato la decisione nella parte in cui il giudice di prime cure aveva accolto la domanda del ricorrente, ritenendo fondate le pretese dallo stesso avanzate, dovendosi conseguentemente ritenere incontestati e coperti dal giudicato tutti gli elementi del comando giudiziale contenuti nel dispositivo della sentenza, con particolare riferimento al riconoscimento di tutte le causali retributive ed economiche.
L'appellato richiama a tal riguardo l'orientamento della Suprema Corte seguita da copiosa giurisprudenza di merito, secondo la quale laddove la carenza di motivazione
“costituisca l'unico motivo di censura avverso la sentenza di primo grado, l'impugnazione va dichiarata inammissibile, atteso che il vizio dedotto in rito determina la nullità e non la giuridica inesistenza, in quanto non incide sulla configurabilità della sentenza medesima come atto di esercizio della funzione giurisdizionale nel caso concreto” (...) (Cass.
19026/2007).
pag. 4/13 Aggiunge che in ogni caso la conclusione dell'appellante, acchè la Corte
d'appello dichiari che la sentenza impugnata è priva di effetti giuridici, è infondata.
Trattasi, a dire della difesa del , di istanza contraria ai principi generali CP_1 che informano la giurisdizione ex art. 24 Cost, oltre che al consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “nel rito del lavoro, qualora il Giudice di primo grado che abbia letto in udienza il dispositivo della sentenza non possa redigerne la motivazione per sopravvenuto impedimento, non si ha inesistenza della sentenza, ma nullità per mancanza di motivazione, vizio che, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., comma 1, può essere fatto valere soltanto nei limiti e secondo le regole dei mezzi di impugnazione. In tal caso il giudice di appello, ove abbia rilevato dette nullità, deve decidere la causa nel merito” (Cass. 12372/2017) .
Secondo l'appellato, infatti, in considerazione della natura devolutiva dell'appello, anche qualora si ritenesse la sentenza n. 1631/2021 affetta da nullità per mancanza del requisito di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., ciò non potrebbe determinare la sua inefficacia, dovendo comunque il giudice di secondo grado pronunciarsi sul merito della controversia e sulla pretesa azionata.
Nel merito chiede il rigetto dell'appello poiché infondato, con conferma della sentenza impugnata e dell'accoglimento delle pretese del ricorrente, nonché delle emesse statuizioni di condanna, ove occorra con integrazione della motivazione, avuto riguardo tanto all'omesso gravame sui profili sostanziali della materia del contendere (e dunque al giudicato sula statuizione di accoglimento), quanto alle risultanze istruttorie in atti;
5.Condizionatamente alla verifica dell'ammissibilità dell'appello e, in caso di esame del merito, l'appellato propone appello incidentale, chiedendo la parziale riforma della sentenza di primo grado nella parte relativa alla quantificazione del credito.
In particolare, deduce che il Giudice del Lavoro aveva erroneamente determinato l'importo dovuto in misura inferiore di € 41.159,00 rispetto alla somma richiesta in ricorso, pari a € 66.991,36. Chiede di accertare e dichiarare il maggior credito spettante al per l'importo complessivo di € 66.991,36, in relazione a tutte le specifiche CP_1 causali indicate in narrativa e nell'allegato conteggio, ovvero, in subordine, per quell'altra somma che sarebbe stata determinata in corso di causa, anche mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
6.Sollecitate invano le parti a definire la controversia bonariamente, la Corte ha disposto consulenza tecnica di ufficio per il tramite della dott.ssa . Persona_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 27 maggio 2025, effettuata una integrazione pag. 5/13 alla consulenza tecnica, all'esito della discussione dei difensori delle parti, la causa è stata decisa come da separato ed infrascritto dispositivo
7. Gli appelli, principale ed incidentale, sono fondati per quanto di ragione nei termini di seguito esposti.
8. Il motivo di appello proposto dalla è fondato e merita Parte_1 accoglimento;
per ragioni di connessione logico-giuridica, lo stesso può essere trattato congiuntamente all'eccezione di inammissibilità del suddetto appello sollevata in via preliminare dalla difesa del sul presupposto che il gravame dell'appellante CP_1 principale non investa motivi di merito della controversia, eccezione da ritenersi infondata.
8.1. Invero, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui nel rito del lavoro, qualora il giudice di primo grado che abbia letto in udienza il dispositivo della sentenza non possa redigerne la motivazione per sopravvenuto impedimento, non si ha inesistenza della sentenza, ma nullità per mancanza di motivazione, vizio che, ai sensi dell'art. 161, co. I, c.p.c., può essere fatto valere soltanto nei limiti e secondo le regole dei mezzi di impugnazione.
A ciò consegue che il giudice d'appello, ove abbia rilevato detta nullità a seguito di gravame, non può rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna ipotesi di rimessione fra quelle tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., né limitarsi a dichiarare la nullità medesima, ma deve decidere le cause nel merito (cfr. Cass. n. 5277 del 2012).
Difatti, la Suprema Corte “…ha, del resto, ripetutamente affermato che la radicale mancanza della motivazione, per la sentenza che sia munita di tutti gli altri requisiti contemplati dall'art. 132 c.p.c., ivi compresa la sottoscrizione del giudice, e che sia pubblicata mediante deposito in cancelleria, determina nullità e non giuridica inesistenza, in quanto non incide sulla configurabilità della sentenza medesima come atto di esercizio della funzione giurisdizionale nel caso concreto” (cfr. Cass. n.
16581/2009, Cass. n. 18948/2006, Cass. n. 11975/97, Cass. n. 6354/88).
Ha altresì precisato (Cass. n. 19026/2007) che "la mancanza della motivazione, che, fra l'altro, adempie al compito di consentire (in relazione alle ulteriori fasi del giudizio) l'adeguato esercizio del diritto di difesa, certamente inficia la sentenza, ma il vizio ben può essere fatto valere dalla parte soccombente attraverso l'impugnazione la quale consentirà, a seguito dell'eliminazione del provvedimento in quanto affetto appunto da tale vizio, il riesame del merito. E che questo sia il sistema positivo della legge può desumersi, oltreché dalla fondamentale disposizione dell'art. 161 c.p.c., comma 2, che esclude l'assorbimento delle nullità nella impugnazione solo nell'ipotesi di mancanza di sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, altresì dall'art. 354,
pag. 6/13 comma 1 dello stesso codice che unicamente per tale ipotesi e non anche per quella del primo comma del detto art. 161 dispone la remissione della causa al primo giudice, nonché dal successivo art. 360, comma 1, n. 5, che prevede quale specifico mezzo di ricorso per cassazione, tra l'altro, la "omessa" motivazione, vizio riconducibile perciò, anche in relazione a tale profilo, unicamente nell'ambito del primo comma del ripetuto art. 161” (cfr. Cass. 25 novembre 1988 n. 6354)"” (v. Cass. n. 5277 del 2012 cit.).
8.2. Tale orientamento è stato confermato dalla successiva giurisprudenza della
Suprema Corte che, in riferimento alla decorrenza dei termini per proporre appello in fattispecie analoghe a quella di causa, ha avuto modo di precisare che “nel processo del lavoro, l'appello è proponibile prima del deposito della sentenza soltanto nell'ipotesi eccezionale di esecuzione iniziata in base al dispositivo, al solo scopo di investire il giudice del gravame della decisione in ordine all'istanza di sospensione dell'esecuzione; ne consegue che è inammissibile l'appello proposto anteriormente al deposito della sentenza, in difetto d'inizio di esecuzione della medesima in virtù del solo dispositivo (Sez. Un. 8/6/1998, n. 5617; Cass. 22/08/2003, n. 12364; Cass. 22/07/2004,
n. 13617)” (Cass. n. 12372 del 2017).
8.3. Ha proseguito, dunque, la Suprema Corte enunciando il presente principio di diritto: “la sentenza appellabile ai sensi dell'art. 339 c.p.c., comma 1, e art. 433
c.p.c., comma 1, anche, quindi, quella resa nel rito del lavoro, salva la particolare ipotesi prevista dal medesimo art. 433, comma 2, è quella che contiene tutti gli elementi elencati nell'art. 132 c.p.c., comma 1, e che è pubblicata a norma del successivo art.
133 c.p.c.; in caso di notificazione del solo dispositivo della sentenza (sempre che non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 433 c.p.c., comma 2), non decorre il termine breve per l'impugnazione; ove, peraltro, il dispositivo non sia seguito dalla motivazione bensì da un atto con cui si attesti il mancato deposito della motivazione per impedimento del giudicante, l'onere di impugnazione, con il conseguente avvio dei termini per impugnare, sorge solo in seguito alla comunicazione da parte della cancelleria del mancato deposito della motivazione” (v. Cass. precedentemente cit.).
8.4. Dagli atti di causa risulta che in data 21 maggio 2021 è stato pronunciato il solo dispositivo e che soltanto in data 10.05.2023 il Presidente del Tribunale, unitamente al Presidente della Sezione Lavoro, ha attestato, notiziandone le parti, che non era stata redatta la motivazione della sentenza in quanto il giudice era stato dispensato dal servizio dopo la lettura del dispositivo (pubblicato come sentenza nella suddetta data del 10.5.2023) sicchè è tempestivo l'appello proposto il 10 ottobre 2023.
Facendo applicazione dei principi sopra esposti, va, pertanto, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 161 c.p.c.
pag. 7/13 Tuttavia, va subito detto, come già anticipato in precedenza, che il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione (art. 132, secondo comma n. 4, c.p.c. ) non rientra fra quelli idonei a determinare la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente, per cui il giudice d'appello che rileva detto vizio deve decidere la causa nel merito e non può rimetterla al primo giudice, posto che le ipotesi di rimessione tassativamente previste dall' art. 354 c.p.c. si riferiscono solo ai casi di vizio nell'instaurazione del contraddittorio o di inesistenza della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice e che tale soluzione non risulta impedita dal principio del doppio grado di giurisdizione.
La nullità della decisione assunta mediante il solo dispositivo, tuttavia, impedisce, ad onta di quanto opinato da parte appellata, che in mancanza di specifici motivi di gravame sul decisum si possano ritenere “coperti da giudicato” gli “elementi del comando giudiziale” atteso che questi stessi sono stati travolti dalla nullità della decisione con conseguente necessità, come già evidenziato, di decisione della causa nel merito.
9.Passando dunque al contenuto della controversia, l'istruttoria svolta in primo grado ha consentito di ritenere provate, limitatamente a quanto di ragione, le circostanze addotte dal ricorrente a sostegno della sua originaria domanda.
Va preliminarmente evidenziato che la doglianza contenuta nel ricorso introduttivo relativa alla circostanza che “il datore di lavoro, nella compilazione delle buste paga consegnategli - contestate in toto già col ricorso in prime cure - ha riportato un numero di ore e giornate “lavorate” inferiori a quelle effettivamente prestate nonché una retribuzione inferiore rispetto a quella dovuta, con drastica riduzione del trattamento spettantegli” risulta affetta da assoluta genericità non esplicitando a quali periodi, giorni e spettanze mancanti o omesse si riferisca il ricorrente tenuto peraltro conto che il rapporto di lavoro si è protratto per oltre 21 anni (dal 1 aprile 1993 al 24 novembre 2014).
A ciò va aggiunto che il nell'interrogatorio formale reso all'udienza del CP_1
3 luglio 2019, ha ammesso di essere stato collocato in CIGS nei periodi e per i giorni
(875 giornate) indicate dalla società nella propria memoria di costituzione, circostanza che peraltro egli non aveva indicato in ricorso, (ADR: Confermo la circostanza sub 2 della comparsa di costituzione e risposta in relazione ai periodi ivi indicati) e ciò rende ancor più evanescente la predetta doglianza..
Ciò posto, deve invece rilevarsi che la prova delle ore effettivamente lavorate dal dal maggio 2010 alla cessazione del rapporto lavorativo è stata raggiunta CP_1 grazie alle testimonianze rese dai colleghi di lavoro che hanno tutti confermato l'orario di lavoro indicato in ricorso.
pag. 8/13 In particolare, il teste , escusso all'udienza del 3.07.2019, collega Testimone_1 del ricorrente e dipendente della società dal 1985 – ha dichiarato: ADR: “Ho lavorato dapprima in e poi in dal 1985 al 2014. Non ricordo i Parte_1 CP_2 periodi di assunzione nella singola azienda. La sede della società era la stessa.”
A.D.R.: “Dal 2010 al 2014 ho lavorato nel laboratorio del capannone di in CP_2 qualità di operaio;
confezionavo gelati insieme a .” ADR: preciso che CP_1 sono stato in Cassa integrazione da ottobre 2013 se non ricordo male.
Il teste ha poi confermato inoltre di aver lavorato con il ricorrente negli orari e giorni indicati in ricorso ADR: “Confermo la circostanza sub 4 del ricorso 414 cp.c. che mi viene letta con riferimento ai giorni ed orari di lavoro prestati dal sig. ; CP_1
a volte rimanevamo anche oltre gli orari di lavoro indicati nel capitolo sub 4). Tanto posso dire in quanto anche io ho lavorato con in laboratorio”). CP_1
Anche il teste sig. – collega del ricorrente ed occupato in Testimone_2 azienda sin dal 1983 - escusso all'udienza del 6.11.2019 ha dichiarato di aver lavorato a stretto contatto con il sig. e di averlo visto lavorare dal mese di maggio 2010 al CP_1 Testi 2013 dal lunedì al venerdì oltre al sabato negli orari indicati nel ricorso 414 c.p.c.
“Sono e mi chiamo ”. ADR “Conosco il ricorrente Testimone_6 per aver lavorato con lui. Io ho lavorato dal 1983 inizialmente per e poi Parte_1 in ma non ricordo da quando. ho lavorato in sino al 2013, CP_2 CP_2 ottobre 2013, da ottobre 2013 sono stato collocato in cassa integrazione. Ero addetto alla sola preparazione, mi occupavo della confezione. Preciso che le società erano la stessa cosa. Anche durante la Cassa integrazione sono rimasto in contatto con il ricorrente perché ci sentivamo.” ADR “Confermo che il ricorrente dal mese di maggio
2010 alla cessazione del rapporto ha lavorato ininterrottamente dal lunedì al venerdì.
Confermo gli orari che mi vengono letti e preciso che spesse volte rimanevamo di più, a volte anche un ora. Ciò succedeva tutte le volte in cui non finiva la miscela del gelato e bisognava consumarla in giornata. Anche il sabato si lavorava per sette ore con i turni che mi vengono letti. Preciso che io sono andato in Cassa integrazione dal 13 ottobre
2013 e ricordo che il ricorrente ha continuato a lavorare ma poco dopo ha smesso di lavorare”. Anche in questo caso il teste escusso ha confermato orari e giorni di lavoro effettivamente prestati dal e coincidenti con quanto indicato nel ricorso 414 CP_1
c.p.c. precisando, in alcuni casi, di essere rimasto a lavoro con lui oltre gli orari di lavoro fissati nei turni.
Analoghe propalazioni sono state riferite anche dal teste – Testimone_3 anche egli collega del ricorrente nel laboratorio dell'azienda ed occupato in azienda dal
1995 ADR: “Sono e mi chiamo ”. ADR: “Conosco il Testimone_7 ricorrente perché siamo stati colleghi di lavoro presso la società resistente. Io ho
pag. 9/13 lavorato dal 1995 prima come stagionale e successivamente dal 2001 al 2014 con contratto a tempo indeterminato. Preciso che dal 2008 ho lavorato con il ricorrente Testi presso il laboratorio di produzione dei gelati”; “Confermo la circostanza sub 4) del ricorso introduttivo di cui mi viene data lettura. Preciso che io osservavo l'orario di lavoro dalle 7:00 alle 15:00 dal lunedì al venerdì; ma il sig. arrivava prima in CP_1 laboratorio per accendere le macchine. Confermo altresì gli orari di lavoro relativi alla giornata del sabato che mi vengono letti. Tanto posso dire perché io arrivavo alle 7 e il ricorrente era già in laboratorio”. ADR: “Preciso che nel corso del rapporto di lavoro, se non ricordo male nel 2009 parte dei dipendenti tra cui me e il ricorrente siamo stati messi in cassa integrazione per cui ci sono stati periodi di non lavoro”.
Rispetto a tale compendio probatorio, non sono emerse rilevanti circostanze di segno contrario dalla escussione dell'unico teste di parte resistente, il Testimone_4 quale ha dichiarato ADR: “Sono e mi chiamo , indifferente”. ADR: Testimone_4
“Sono consulente del lavoro della e della dal 1997 ed ho CP_2 Parte_3 conosciuto il ricorrente in quanto facevo le veci del responsabile del personale e ho seguito tutte le vicende societarie”. ADR: “la società sin dal 2008 ha fatto ricorso alla
Cassa integrazione, sia ordinaria, sia straordinaria che in deroga, sino a quando avendo esercitato tutti i periodi fruibili si è vista costretta ad avviare la procedura di licenziamento collettivo licenziando 36 unità nel novembre del 2014. Di fatto dagli anni
2008-2014 i lavoratori venivano sospesi eccezion fatta per i pochi mesi di produzione.
Confermo la circostanza di cui al n. 2 della memoria. ADR Con riferimento alla circostanza sub 3) della memoria di costituzione, posso riferire che sono a conoscenza del fatto che tutti i dipendenti lavorassero dal lunedì al sabato, ma nulla posso riferire sugli orari asseriti da ciascuno di essi. Io ero consulente del lavoro venivo a conoscenza dei report trasmessi dalla società per l'elaborazione delle paghe che non riportavano gli orari osservati ma solo assenze e presenze………..
10. è poi risultato il mancato pagamento del tfr. CP_3
Tanto premesso, allora, con riferimento al quantum debeatur, la Corte ha ritenuto di procedere, per il tramite di un consulente tecnico, al ricalcolo delle spettanze retributive dedotte in lite e ha affidato l'incarico al c.t.u. dott.ssa , cui è Persona_1 stato affidato il compito di rispondere - sulla scorta delle argomentazioni esposte negli atti di causa ed alla luce dell'istruttoria svolta - al seguente quesito: “Tentata la conciliazione della causa, il consulente, in conformità al C.C.N.L. di categoria applicabile pro tempore, ricalcoli, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, le somme retributive spettanti a alla stregua dei parametri generali di CP_1 seguito specificati:
pag. 10/13 PERIODO = dal maggio 2010 alla cessazione del rapporto esclusi i periodi di
CIGS indicati da parte resistente ed ammessi dal ricorrente nell'interrogatorio formale;
MANSIONI = operaio gelatiere 3 livello CCNL Alimentari;
ORARIO = 47 ore settimanali
STRAORDINARIO = in relazione all'orario come sopra indicato dal mese di maggio 2010 al 31.12.2013 (giusta richiesta del ricorrente di cui al ricorso di primo grado) tenuto conto dei periodi di CIGS sopra indicati
RETRIBUZIONE ORDINARIA E FESTIVA= come da CCNL;
TREDICESIMA anno 2014= come da CCNL se non corrisposta sulla base della documentazione in atti;
QUATTORDICESIMA anno 2014 = come da CCNL se non corrisposta sulla base della documentazione in atti;
T.F.R. maturato ed accantonato in azienda = come da CCNL;
IN DETRAZIONE = le somme lorde risultanti dalle buste paga o comunque risultanti corrisposte.
Il Consulente dopo aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, conclusosi con esito negativo per l'assenza della parte appellante, ha dato corso allo svolgimento delle operazioni peritali e ha concluso rispondendo al quesito del Collegio nei seguenti termini “Il ricalcolo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, delle somme retributive spettanti a alla stregua dei parametri generali CP_1 specificati è pari ad Euro 14.287,23 per differenze retributive ed Euro 1.040,58 per differenza TFR. Ogni importo si intende al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali, come per legge”.
La difesa del , tuttavia, ha contestato le conclusioni del ctu rilevando che non CP_1 erano chiaro se fossero stati conteggiati i compensi per 13 e 14 mensilità dell'anno 2014
e non risultava calcolato l'importo complessivo del tfr dovuto per l'intero rapporto lavorativo.
Rilevato che tali osservazioni risultavano fondate è stato chiesto al ctu di 1) chiarire - rettificando, se del caso, l'elaborato peritale - se nelle differenze retributive quantificate avesse, come da quesito demandato, incluso la tredicesima e la quattordicesima relative dell'anno 2014;
2) ricalcolare, coma da quesito demandato, l'intero importo del credito maturato/dovuto per TFR nel suo complessivo ammontare (considerando anche quello maturato ed accantonato in azienda per tutto il periodo lavorativo) e non solo le differenze spettanti per il lavoro straordinario accertato.
Il ctu, svolto tale supplemento di indagine, ha precisato:
pag. 11/13 1) che le differenze retributive quantificate nell'elaborato già depositato il 23/12/2024 includevano le mensilità supplementari (13' e 14' mensilità) per l'anno 2014;
2) che il totale delle differenze retributive al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali spettanti al ammantavano pertanto ad euro 14.287,23; CP_1
3) che l'intero importo del credito maturato/dovuto per TFR nel suo complessivo ammontare era pari ad euro 38.434,94, ovvero alla somma del TFR maturato riportato nella CU 2015 pari a euro 37.394,36 e il TFR calcolato nel presente conteggio delle differenze retributive spettanti, pari ad euro 1.040,58.
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, rispetto alle quali non sono state proposte osservazioni e che, anzi, ricalcano le conclusioni contabili illustrate dalla difesa del nelle note depositate telematicamente in data 3 febbraio 2025, CP_1 possono essere senz'altro recepite e poste a fondamento della presente decisione.
11.Ne consegue che la società va condannata al pagamento in favore Parte_1 di dell'importo lordo complessivo di € 52.722,17 (di cui € 14.287,23 per CP_1 differenze retributive ed € 38.434,94 per tfr) oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione del credito e sino al soddisfo;
12. Quanto alle spese del giudizio, è noto che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336
c.p.c. secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (cfr. Cass. n. 1775 del 2017; v. anche Cass. n. 11423 del 2016; Cass. n. 6259 del
2014).
Alla stregua di tale principio, le spese del doppio grado vanno, pertanto, poste a carico della secondo soccombenza, sulla scorta dei parametri di cui alla Parte_4 tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modificazioni (v. da ultimo d.m. n.
147 del 2022) tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata dalle parti.
Ugualmente a carico di detta società vanno poste in via definitiva le spese di ctu già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t. con ricorso Parte_1 depositato in data 23.10.2023 avverso il dispositivo reso in data 10.05.2023 dal
Tribunale di Bari, Giudice del Lavoro nei confronti di nonché CP_1 sull'appello incidentale condizionato da quest'ultimo proposto, così provvede:
pag. 12/13 1) dichiara nulla l'impugnata sentenza;
2) accoglie per quanto di ragione il ricorso di primo grado e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di dell'importo lordo di € Parte_1 CP_1
52.722,17 (di cui € 14.287,23 per differenze retributive ed € 38.434,94 per tfr) oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione del credito e sino al soddisfo;
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di Parte_1 giudizio in favore del , che liquida in € 7.000,00 per il primo CP_1 grado ed € 7.500,00 per il presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione. Pone definitivamente a carico di le spese Parte_1 relative alla espletata CTU
Bari, 27 maggio 2025
Il Presidente estensore
dott. ssa Vittoria Orlando
pag. 13/13
- SEZIONE LAVORO –
n.1228/2023RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott. Pietro Mastrorilli Consigliere dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1228 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente
TRA
(P.I. ) con sede legale in Conversano alla via Del Parte_1 P.IVA_1
Melocotogno n.4, in persona del legale rappresentante pro tempore , Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Rosalba Acquaviva
Appellante -Appellata in via incidentale
E
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Enzo CP_1 C.F._1
Augusto
Appellato- Appellante in via incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 26.01.2018 innanzi al Tribunale del lavoro di Bari, conveniva in giudizio la chiedendo di: 1. CP_1 Controparte_2 accertare e dichiarare che tra il sig. e la è intercorso CP_1 Controparte_2 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full time dal 01 aprile 1993 sino al 27.11.2014 con i giorni, le mansioni e gli orari specificati nel ricorso;
2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti i crediti maturati durante il rapporto di lavoro a titolo di differenze retributive maturate con riferimento ai reali giorni di lavoro prestati, a titolo di indennità per il lavoro straordinario diurno prestato dal mese di maggio 2010 al 31.12.2013, a titolo di 14° mensilità 2014, a titolo di 13° mensilità 2014, a titolo di indennità per festività non godute, a titolo di tfr maturato ed accantonato in azienda o di quell'altra somma di giustizia;
3. per l'effetto condannare la al pagamento della complessiva somma di euro Controparte_2
66.991,36 di cui € 7.835,89 per differenze retributive maturate con riferimento ai reali giorni di lavoro prestati, euro 19.650,17 a titolo di indennità per il lavoro straordinario diurno prestato dal mese di maggio 2010 al 31.12.2013, euro 1.173,26 a titolo di 14° mensilità 2014, euro 703,15 a titolo di 13° mensilità 2014, euro 67,50 a titolo di indennità per festività non goduta, euro 38.042,09 a titolo di tfr maturato ed accantonato in azienda dovuta al ricorrente in virtù delle suddette causali, così come risulta dal conteggio analitico che si notifica contestualmente al presente atto o in ogni caso a quell'altra somma da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU di cui si fa sin d'ora richiesta”.
A sostegno delle domande avanzate deduceva:
-di aver lavorato alle dipendenze della dal 01.04.1993 al Controparte_2
27.11.2014 (data nella quale è stato licenziato), con un contratto a tempo indeterminato e qualifica di operaio – gelataio inquadrato nel 3° livello del CCNL Alimentari –
Industria;
-di aver osservato per il periodo compreso dal mese di maggio 2010 sino alla cessazione del rapporto lavorativo, il seguente orario di lavoro secondo i turni predisposti dalla società datrice di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 5:00 alle ore
13:00 e/o in alternativa dalle ore 6:00 alle 14:00 e/o dalle 7:00 alle 15:00, il sabato dalle ore 5:00 alle 12:00 e/o dalle ore 6:00 alle 13:00 e/o dalle ore 7:00 alle 14:00 ma che le buste paga consegnategli dalla società datrice di lavoro, riportavano un numero di giornate e di ore lavorative inferiori rispetto a quelle effettivamente prestate, nonché un trattamento economico inferiore rispetto a quello contrattualmente e legalmente dovuto, con conseguente riduzione ingiustificata della retribuzione spettante;
- di aver maturato a titolo di differenze retributive euro 7.835,89 in ragione dei giorni effettivamente lavorati (pari a 24 giorni mensili) e delle ore effettivamente prestate;
-di aver altresì diritto per il periodo lavorativo dal mese di maggio 2010 al 31 dicembre 2013, alla corresponsione dell'indennità per il lavoro straordinario diurno mai retribuito, pari a complessivi euro 19.650,17 lordi, di cui: euro 3.469,36 per il periodo maggio-dicembre 2010; euro 5.265,06 per l'anno 2011; euro 5.356,72 per l'anno 2012; euro 5.559,03 per l'anno 2013 come documentato dai conteggi analitici depositati in atti.
Aggiungeva che alla cessazione del rapporto di lavoro non gli erano state correttamente calcolate la 13° mensilità e la 14° mensilità per l'anno 2014, vantando così un credito rispettivamente di importo di €. 1.1732,26 e di €. 703,94;
pag. 2/13 -che, inoltre, era creditore di euro 38.042,09 di cui euro 25.158,43 come indicato nella certificazione unica 2015 consegnata dalla società al dipendente ed euro 12.883,66
a titolo di differenza retributive maturate sul TFR calcolato con riferimento ai reali orari e giorni di lavoro prestati dal dipendente come risultante da conteggio allegato in ricorso.
Tanto premesso, assumeva di aver maturato nei confronti della società una posta creditoria pari complessivamente a euro 66.991,36.
Si costituiva in giudizio (che nelle more aveva incorporato Parte_1 la con memoria depositata in data 18 settembre 2018, contestando Controparte_2 integralmente quanto dedotto e richiesto dal ricorrente.
In particolare, la società resistente eccepiva che, per vari periodi durante il lasso temporale compreso tra maggio 2010 e il 27 novembre 2014, il ricorrente era stato collocato in Cassa Integrazione Guadagni in deroga con sospensione totale dell'attività lavorativa (c.d. "a zero ore") per complessive 875 giornate di calendario. Contestava, inoltre, che, durante il restante periodo di attività lavorativa, il ricorrente avesse effettivamente svolto lavoro straordinario, come da questi dedotto.
Eccepiva altresì che una parte dei crediti azionati in giudizio erano già stati oggetto di richiesta nell'ambito della procedura di concordato preventivo cui la società era stata ammessa. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, ritenendo infondate le pretese avanzate.
2.Istruita la causa mediante interrogatorio formale del ricorrente ed escussione dei testi , e di parte ricorrente e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 del teste (consulente del lavoro) di parte resistente, il Tribunale di Testimone_4
Bari in data 21.05.2021 emetteva dispositivo con il quale respinta ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione tanto statuiva: 1)Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la società resistente, in favore del ricorrente alla complessiva somma di euro 41.159,00 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
compensa per la metà le spese processuali e condanna al pagamento parte resistente al pagamento della somma che liquida in euro 2500,00, oltre iva, cap e spese forfettarie nella misura del 15% da distrarsi in favore del procuratore antistatario; 2) Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione”.
Successivamente alla pubblicazione del dispositivo, non seguiva alcun deposito della sentenza per sopravvenuto impedimento del Giudice (dispensa dal servizio), sicché, in data 10.05.2023, il Presidente della Sezione Lavoro, dando seguito a quanto disposto mediante il decreto n. 79 del 2023 emesso dal Presidente del Tribunale, con il quale, al fine di tutelare e garantire i diritti delle parti, si invitava a considerare le cause decise mediante la sola pubblicazione del dispositivo alla stregua di sentenze prive di pag. 3/13 motivazioni (il cui vizio era deducibile come motivo di appello), dava disposizioni alla
Cancelleria affinché venisse pubblicata come sentenza il sopra riportato dispositivo, che veniva trasmesso alle parti unitamente ai menzionati provvedimenti.
3.Con ricorso depositato in data 23.10.2023, ha proposto Parte_1 appello chiedendo di dichiarare nulla e priva di effetti giuridici la sentenza del Tribunale di Bari sezione lavoro n. 1631/2021 pubblicata il 10.05.2023 perché priva di motivazione.
In particolare, con un unico motivo di gravame la società appellante rileva la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., in quanto affetta da un difetto assoluto di motivazione.
In particolare, deduce che la pronuncia in esame, oltre a contenere una condanna al pagamento di una somma non corrispondente al quantum richiesto in domanda, risulta viziata poiché priva di qualsiasi esposizione argomentativa a supporto della decisione assunta, risolvendosi in una mera enunciazione del dictum giudiziale, in contrasto con il principio di motivazione che connota l'atto giurisdizionale quale espressione della funzione decisoria.
Conclude pertanto chiedendo di dichiarare nulla e priva di effetti giuridici la sentenza del Tribunale di Bari, sez. lav. n. 1631/2021 pubblicata il 10.05.2023 con vittoria di spese.
4.Con memoria depositata in data 15 aprile 2024, si è costituito CP_1 in giudizio eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello proposto dalla società, rilevando che quest'ultimo si limitava a censurare la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., senza tuttavia investire il merito della controversia.
In particolare, deduce che l'appellante non aveva contestato la decisione nella parte in cui il giudice di prime cure aveva accolto la domanda del ricorrente, ritenendo fondate le pretese dallo stesso avanzate, dovendosi conseguentemente ritenere incontestati e coperti dal giudicato tutti gli elementi del comando giudiziale contenuti nel dispositivo della sentenza, con particolare riferimento al riconoscimento di tutte le causali retributive ed economiche.
L'appellato richiama a tal riguardo l'orientamento della Suprema Corte seguita da copiosa giurisprudenza di merito, secondo la quale laddove la carenza di motivazione
“costituisca l'unico motivo di censura avverso la sentenza di primo grado, l'impugnazione va dichiarata inammissibile, atteso che il vizio dedotto in rito determina la nullità e non la giuridica inesistenza, in quanto non incide sulla configurabilità della sentenza medesima come atto di esercizio della funzione giurisdizionale nel caso concreto” (...) (Cass.
19026/2007).
pag. 4/13 Aggiunge che in ogni caso la conclusione dell'appellante, acchè la Corte
d'appello dichiari che la sentenza impugnata è priva di effetti giuridici, è infondata.
Trattasi, a dire della difesa del , di istanza contraria ai principi generali CP_1 che informano la giurisdizione ex art. 24 Cost, oltre che al consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale “nel rito del lavoro, qualora il Giudice di primo grado che abbia letto in udienza il dispositivo della sentenza non possa redigerne la motivazione per sopravvenuto impedimento, non si ha inesistenza della sentenza, ma nullità per mancanza di motivazione, vizio che, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., comma 1, può essere fatto valere soltanto nei limiti e secondo le regole dei mezzi di impugnazione. In tal caso il giudice di appello, ove abbia rilevato dette nullità, deve decidere la causa nel merito” (Cass. 12372/2017) .
Secondo l'appellato, infatti, in considerazione della natura devolutiva dell'appello, anche qualora si ritenesse la sentenza n. 1631/2021 affetta da nullità per mancanza del requisito di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., ciò non potrebbe determinare la sua inefficacia, dovendo comunque il giudice di secondo grado pronunciarsi sul merito della controversia e sulla pretesa azionata.
Nel merito chiede il rigetto dell'appello poiché infondato, con conferma della sentenza impugnata e dell'accoglimento delle pretese del ricorrente, nonché delle emesse statuizioni di condanna, ove occorra con integrazione della motivazione, avuto riguardo tanto all'omesso gravame sui profili sostanziali della materia del contendere (e dunque al giudicato sula statuizione di accoglimento), quanto alle risultanze istruttorie in atti;
5.Condizionatamente alla verifica dell'ammissibilità dell'appello e, in caso di esame del merito, l'appellato propone appello incidentale, chiedendo la parziale riforma della sentenza di primo grado nella parte relativa alla quantificazione del credito.
In particolare, deduce che il Giudice del Lavoro aveva erroneamente determinato l'importo dovuto in misura inferiore di € 41.159,00 rispetto alla somma richiesta in ricorso, pari a € 66.991,36. Chiede di accertare e dichiarare il maggior credito spettante al per l'importo complessivo di € 66.991,36, in relazione a tutte le specifiche CP_1 causali indicate in narrativa e nell'allegato conteggio, ovvero, in subordine, per quell'altra somma che sarebbe stata determinata in corso di causa, anche mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
6.Sollecitate invano le parti a definire la controversia bonariamente, la Corte ha disposto consulenza tecnica di ufficio per il tramite della dott.ssa . Persona_1
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 27 maggio 2025, effettuata una integrazione pag. 5/13 alla consulenza tecnica, all'esito della discussione dei difensori delle parti, la causa è stata decisa come da separato ed infrascritto dispositivo
7. Gli appelli, principale ed incidentale, sono fondati per quanto di ragione nei termini di seguito esposti.
8. Il motivo di appello proposto dalla è fondato e merita Parte_1 accoglimento;
per ragioni di connessione logico-giuridica, lo stesso può essere trattato congiuntamente all'eccezione di inammissibilità del suddetto appello sollevata in via preliminare dalla difesa del sul presupposto che il gravame dell'appellante CP_1 principale non investa motivi di merito della controversia, eccezione da ritenersi infondata.
8.1. Invero, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui nel rito del lavoro, qualora il giudice di primo grado che abbia letto in udienza il dispositivo della sentenza non possa redigerne la motivazione per sopravvenuto impedimento, non si ha inesistenza della sentenza, ma nullità per mancanza di motivazione, vizio che, ai sensi dell'art. 161, co. I, c.p.c., può essere fatto valere soltanto nei limiti e secondo le regole dei mezzi di impugnazione.
A ciò consegue che il giudice d'appello, ove abbia rilevato detta nullità a seguito di gravame, non può rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna ipotesi di rimessione fra quelle tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., né limitarsi a dichiarare la nullità medesima, ma deve decidere le cause nel merito (cfr. Cass. n. 5277 del 2012).
Difatti, la Suprema Corte “…ha, del resto, ripetutamente affermato che la radicale mancanza della motivazione, per la sentenza che sia munita di tutti gli altri requisiti contemplati dall'art. 132 c.p.c., ivi compresa la sottoscrizione del giudice, e che sia pubblicata mediante deposito in cancelleria, determina nullità e non giuridica inesistenza, in quanto non incide sulla configurabilità della sentenza medesima come atto di esercizio della funzione giurisdizionale nel caso concreto” (cfr. Cass. n.
16581/2009, Cass. n. 18948/2006, Cass. n. 11975/97, Cass. n. 6354/88).
Ha altresì precisato (Cass. n. 19026/2007) che "la mancanza della motivazione, che, fra l'altro, adempie al compito di consentire (in relazione alle ulteriori fasi del giudizio) l'adeguato esercizio del diritto di difesa, certamente inficia la sentenza, ma il vizio ben può essere fatto valere dalla parte soccombente attraverso l'impugnazione la quale consentirà, a seguito dell'eliminazione del provvedimento in quanto affetto appunto da tale vizio, il riesame del merito. E che questo sia il sistema positivo della legge può desumersi, oltreché dalla fondamentale disposizione dell'art. 161 c.p.c., comma 2, che esclude l'assorbimento delle nullità nella impugnazione solo nell'ipotesi di mancanza di sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, altresì dall'art. 354,
pag. 6/13 comma 1 dello stesso codice che unicamente per tale ipotesi e non anche per quella del primo comma del detto art. 161 dispone la remissione della causa al primo giudice, nonché dal successivo art. 360, comma 1, n. 5, che prevede quale specifico mezzo di ricorso per cassazione, tra l'altro, la "omessa" motivazione, vizio riconducibile perciò, anche in relazione a tale profilo, unicamente nell'ambito del primo comma del ripetuto art. 161” (cfr. Cass. 25 novembre 1988 n. 6354)"” (v. Cass. n. 5277 del 2012 cit.).
8.2. Tale orientamento è stato confermato dalla successiva giurisprudenza della
Suprema Corte che, in riferimento alla decorrenza dei termini per proporre appello in fattispecie analoghe a quella di causa, ha avuto modo di precisare che “nel processo del lavoro, l'appello è proponibile prima del deposito della sentenza soltanto nell'ipotesi eccezionale di esecuzione iniziata in base al dispositivo, al solo scopo di investire il giudice del gravame della decisione in ordine all'istanza di sospensione dell'esecuzione; ne consegue che è inammissibile l'appello proposto anteriormente al deposito della sentenza, in difetto d'inizio di esecuzione della medesima in virtù del solo dispositivo (Sez. Un. 8/6/1998, n. 5617; Cass. 22/08/2003, n. 12364; Cass. 22/07/2004,
n. 13617)” (Cass. n. 12372 del 2017).
8.3. Ha proseguito, dunque, la Suprema Corte enunciando il presente principio di diritto: “la sentenza appellabile ai sensi dell'art. 339 c.p.c., comma 1, e art. 433
c.p.c., comma 1, anche, quindi, quella resa nel rito del lavoro, salva la particolare ipotesi prevista dal medesimo art. 433, comma 2, è quella che contiene tutti gli elementi elencati nell'art. 132 c.p.c., comma 1, e che è pubblicata a norma del successivo art.
133 c.p.c.; in caso di notificazione del solo dispositivo della sentenza (sempre che non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 433 c.p.c., comma 2), non decorre il termine breve per l'impugnazione; ove, peraltro, il dispositivo non sia seguito dalla motivazione bensì da un atto con cui si attesti il mancato deposito della motivazione per impedimento del giudicante, l'onere di impugnazione, con il conseguente avvio dei termini per impugnare, sorge solo in seguito alla comunicazione da parte della cancelleria del mancato deposito della motivazione” (v. Cass. precedentemente cit.).
8.4. Dagli atti di causa risulta che in data 21 maggio 2021 è stato pronunciato il solo dispositivo e che soltanto in data 10.05.2023 il Presidente del Tribunale, unitamente al Presidente della Sezione Lavoro, ha attestato, notiziandone le parti, che non era stata redatta la motivazione della sentenza in quanto il giudice era stato dispensato dal servizio dopo la lettura del dispositivo (pubblicato come sentenza nella suddetta data del 10.5.2023) sicchè è tempestivo l'appello proposto il 10 ottobre 2023.
Facendo applicazione dei principi sopra esposti, va, pertanto, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 161 c.p.c.
pag. 7/13 Tuttavia, va subito detto, come già anticipato in precedenza, che il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione (art. 132, secondo comma n. 4, c.p.c. ) non rientra fra quelli idonei a determinare la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente, per cui il giudice d'appello che rileva detto vizio deve decidere la causa nel merito e non può rimetterla al primo giudice, posto che le ipotesi di rimessione tassativamente previste dall' art. 354 c.p.c. si riferiscono solo ai casi di vizio nell'instaurazione del contraddittorio o di inesistenza della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice e che tale soluzione non risulta impedita dal principio del doppio grado di giurisdizione.
La nullità della decisione assunta mediante il solo dispositivo, tuttavia, impedisce, ad onta di quanto opinato da parte appellata, che in mancanza di specifici motivi di gravame sul decisum si possano ritenere “coperti da giudicato” gli “elementi del comando giudiziale” atteso che questi stessi sono stati travolti dalla nullità della decisione con conseguente necessità, come già evidenziato, di decisione della causa nel merito.
9.Passando dunque al contenuto della controversia, l'istruttoria svolta in primo grado ha consentito di ritenere provate, limitatamente a quanto di ragione, le circostanze addotte dal ricorrente a sostegno della sua originaria domanda.
Va preliminarmente evidenziato che la doglianza contenuta nel ricorso introduttivo relativa alla circostanza che “il datore di lavoro, nella compilazione delle buste paga consegnategli - contestate in toto già col ricorso in prime cure - ha riportato un numero di ore e giornate “lavorate” inferiori a quelle effettivamente prestate nonché una retribuzione inferiore rispetto a quella dovuta, con drastica riduzione del trattamento spettantegli” risulta affetta da assoluta genericità non esplicitando a quali periodi, giorni e spettanze mancanti o omesse si riferisca il ricorrente tenuto peraltro conto che il rapporto di lavoro si è protratto per oltre 21 anni (dal 1 aprile 1993 al 24 novembre 2014).
A ciò va aggiunto che il nell'interrogatorio formale reso all'udienza del CP_1
3 luglio 2019, ha ammesso di essere stato collocato in CIGS nei periodi e per i giorni
(875 giornate) indicate dalla società nella propria memoria di costituzione, circostanza che peraltro egli non aveva indicato in ricorso, (ADR: Confermo la circostanza sub 2 della comparsa di costituzione e risposta in relazione ai periodi ivi indicati) e ciò rende ancor più evanescente la predetta doglianza..
Ciò posto, deve invece rilevarsi che la prova delle ore effettivamente lavorate dal dal maggio 2010 alla cessazione del rapporto lavorativo è stata raggiunta CP_1 grazie alle testimonianze rese dai colleghi di lavoro che hanno tutti confermato l'orario di lavoro indicato in ricorso.
pag. 8/13 In particolare, il teste , escusso all'udienza del 3.07.2019, collega Testimone_1 del ricorrente e dipendente della società dal 1985 – ha dichiarato: ADR: “Ho lavorato dapprima in e poi in dal 1985 al 2014. Non ricordo i Parte_1 CP_2 periodi di assunzione nella singola azienda. La sede della società era la stessa.”
A.D.R.: “Dal 2010 al 2014 ho lavorato nel laboratorio del capannone di in CP_2 qualità di operaio;
confezionavo gelati insieme a .” ADR: preciso che CP_1 sono stato in Cassa integrazione da ottobre 2013 se non ricordo male.
Il teste ha poi confermato inoltre di aver lavorato con il ricorrente negli orari e giorni indicati in ricorso ADR: “Confermo la circostanza sub 4 del ricorso 414 cp.c. che mi viene letta con riferimento ai giorni ed orari di lavoro prestati dal sig. ; CP_1
a volte rimanevamo anche oltre gli orari di lavoro indicati nel capitolo sub 4). Tanto posso dire in quanto anche io ho lavorato con in laboratorio”). CP_1
Anche il teste sig. – collega del ricorrente ed occupato in Testimone_2 azienda sin dal 1983 - escusso all'udienza del 6.11.2019 ha dichiarato di aver lavorato a stretto contatto con il sig. e di averlo visto lavorare dal mese di maggio 2010 al CP_1 Testi 2013 dal lunedì al venerdì oltre al sabato negli orari indicati nel ricorso 414 c.p.c.
“Sono e mi chiamo ”. ADR “Conosco il ricorrente Testimone_6 per aver lavorato con lui. Io ho lavorato dal 1983 inizialmente per e poi Parte_1 in ma non ricordo da quando. ho lavorato in sino al 2013, CP_2 CP_2 ottobre 2013, da ottobre 2013 sono stato collocato in cassa integrazione. Ero addetto alla sola preparazione, mi occupavo della confezione. Preciso che le società erano la stessa cosa. Anche durante la Cassa integrazione sono rimasto in contatto con il ricorrente perché ci sentivamo.” ADR “Confermo che il ricorrente dal mese di maggio
2010 alla cessazione del rapporto ha lavorato ininterrottamente dal lunedì al venerdì.
Confermo gli orari che mi vengono letti e preciso che spesse volte rimanevamo di più, a volte anche un ora. Ciò succedeva tutte le volte in cui non finiva la miscela del gelato e bisognava consumarla in giornata. Anche il sabato si lavorava per sette ore con i turni che mi vengono letti. Preciso che io sono andato in Cassa integrazione dal 13 ottobre
2013 e ricordo che il ricorrente ha continuato a lavorare ma poco dopo ha smesso di lavorare”. Anche in questo caso il teste escusso ha confermato orari e giorni di lavoro effettivamente prestati dal e coincidenti con quanto indicato nel ricorso 414 CP_1
c.p.c. precisando, in alcuni casi, di essere rimasto a lavoro con lui oltre gli orari di lavoro fissati nei turni.
Analoghe propalazioni sono state riferite anche dal teste – Testimone_3 anche egli collega del ricorrente nel laboratorio dell'azienda ed occupato in azienda dal
1995 ADR: “Sono e mi chiamo ”. ADR: “Conosco il Testimone_7 ricorrente perché siamo stati colleghi di lavoro presso la società resistente. Io ho
pag. 9/13 lavorato dal 1995 prima come stagionale e successivamente dal 2001 al 2014 con contratto a tempo indeterminato. Preciso che dal 2008 ho lavorato con il ricorrente Testi presso il laboratorio di produzione dei gelati”; “Confermo la circostanza sub 4) del ricorso introduttivo di cui mi viene data lettura. Preciso che io osservavo l'orario di lavoro dalle 7:00 alle 15:00 dal lunedì al venerdì; ma il sig. arrivava prima in CP_1 laboratorio per accendere le macchine. Confermo altresì gli orari di lavoro relativi alla giornata del sabato che mi vengono letti. Tanto posso dire perché io arrivavo alle 7 e il ricorrente era già in laboratorio”. ADR: “Preciso che nel corso del rapporto di lavoro, se non ricordo male nel 2009 parte dei dipendenti tra cui me e il ricorrente siamo stati messi in cassa integrazione per cui ci sono stati periodi di non lavoro”.
Rispetto a tale compendio probatorio, non sono emerse rilevanti circostanze di segno contrario dalla escussione dell'unico teste di parte resistente, il Testimone_4 quale ha dichiarato ADR: “Sono e mi chiamo , indifferente”. ADR: Testimone_4
“Sono consulente del lavoro della e della dal 1997 ed ho CP_2 Parte_3 conosciuto il ricorrente in quanto facevo le veci del responsabile del personale e ho seguito tutte le vicende societarie”. ADR: “la società sin dal 2008 ha fatto ricorso alla
Cassa integrazione, sia ordinaria, sia straordinaria che in deroga, sino a quando avendo esercitato tutti i periodi fruibili si è vista costretta ad avviare la procedura di licenziamento collettivo licenziando 36 unità nel novembre del 2014. Di fatto dagli anni
2008-2014 i lavoratori venivano sospesi eccezion fatta per i pochi mesi di produzione.
Confermo la circostanza di cui al n. 2 della memoria. ADR Con riferimento alla circostanza sub 3) della memoria di costituzione, posso riferire che sono a conoscenza del fatto che tutti i dipendenti lavorassero dal lunedì al sabato, ma nulla posso riferire sugli orari asseriti da ciascuno di essi. Io ero consulente del lavoro venivo a conoscenza dei report trasmessi dalla società per l'elaborazione delle paghe che non riportavano gli orari osservati ma solo assenze e presenze………..
10. è poi risultato il mancato pagamento del tfr. CP_3
Tanto premesso, allora, con riferimento al quantum debeatur, la Corte ha ritenuto di procedere, per il tramite di un consulente tecnico, al ricalcolo delle spettanze retributive dedotte in lite e ha affidato l'incarico al c.t.u. dott.ssa , cui è Persona_1 stato affidato il compito di rispondere - sulla scorta delle argomentazioni esposte negli atti di causa ed alla luce dell'istruttoria svolta - al seguente quesito: “Tentata la conciliazione della causa, il consulente, in conformità al C.C.N.L. di categoria applicabile pro tempore, ricalcoli, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, le somme retributive spettanti a alla stregua dei parametri generali di CP_1 seguito specificati:
pag. 10/13 PERIODO = dal maggio 2010 alla cessazione del rapporto esclusi i periodi di
CIGS indicati da parte resistente ed ammessi dal ricorrente nell'interrogatorio formale;
MANSIONI = operaio gelatiere 3 livello CCNL Alimentari;
ORARIO = 47 ore settimanali
STRAORDINARIO = in relazione all'orario come sopra indicato dal mese di maggio 2010 al 31.12.2013 (giusta richiesta del ricorrente di cui al ricorso di primo grado) tenuto conto dei periodi di CIGS sopra indicati
RETRIBUZIONE ORDINARIA E FESTIVA= come da CCNL;
TREDICESIMA anno 2014= come da CCNL se non corrisposta sulla base della documentazione in atti;
QUATTORDICESIMA anno 2014 = come da CCNL se non corrisposta sulla base della documentazione in atti;
T.F.R. maturato ed accantonato in azienda = come da CCNL;
IN DETRAZIONE = le somme lorde risultanti dalle buste paga o comunque risultanti corrisposte.
Il Consulente dopo aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, conclusosi con esito negativo per l'assenza della parte appellante, ha dato corso allo svolgimento delle operazioni peritali e ha concluso rispondendo al quesito del Collegio nei seguenti termini “Il ricalcolo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, delle somme retributive spettanti a alla stregua dei parametri generali CP_1 specificati è pari ad Euro 14.287,23 per differenze retributive ed Euro 1.040,58 per differenza TFR. Ogni importo si intende al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali, come per legge”.
La difesa del , tuttavia, ha contestato le conclusioni del ctu rilevando che non CP_1 erano chiaro se fossero stati conteggiati i compensi per 13 e 14 mensilità dell'anno 2014
e non risultava calcolato l'importo complessivo del tfr dovuto per l'intero rapporto lavorativo.
Rilevato che tali osservazioni risultavano fondate è stato chiesto al ctu di 1) chiarire - rettificando, se del caso, l'elaborato peritale - se nelle differenze retributive quantificate avesse, come da quesito demandato, incluso la tredicesima e la quattordicesima relative dell'anno 2014;
2) ricalcolare, coma da quesito demandato, l'intero importo del credito maturato/dovuto per TFR nel suo complessivo ammontare (considerando anche quello maturato ed accantonato in azienda per tutto il periodo lavorativo) e non solo le differenze spettanti per il lavoro straordinario accertato.
Il ctu, svolto tale supplemento di indagine, ha precisato:
pag. 11/13 1) che le differenze retributive quantificate nell'elaborato già depositato il 23/12/2024 includevano le mensilità supplementari (13' e 14' mensilità) per l'anno 2014;
2) che il totale delle differenze retributive al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali spettanti al ammantavano pertanto ad euro 14.287,23; CP_1
3) che l'intero importo del credito maturato/dovuto per TFR nel suo complessivo ammontare era pari ad euro 38.434,94, ovvero alla somma del TFR maturato riportato nella CU 2015 pari a euro 37.394,36 e il TFR calcolato nel presente conteggio delle differenze retributive spettanti, pari ad euro 1.040,58.
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, rispetto alle quali non sono state proposte osservazioni e che, anzi, ricalcano le conclusioni contabili illustrate dalla difesa del nelle note depositate telematicamente in data 3 febbraio 2025, CP_1 possono essere senz'altro recepite e poste a fondamento della presente decisione.
11.Ne consegue che la società va condannata al pagamento in favore Parte_1 di dell'importo lordo complessivo di € 52.722,17 (di cui € 14.287,23 per CP_1 differenze retributive ed € 38.434,94 per tfr) oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione del credito e sino al soddisfo;
12. Quanto alle spese del giudizio, è noto che il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336
c.p.c. secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (cfr. Cass. n. 1775 del 2017; v. anche Cass. n. 11423 del 2016; Cass. n. 6259 del
2014).
Alla stregua di tale principio, le spese del doppio grado vanno, pertanto, poste a carico della secondo soccombenza, sulla scorta dei parametri di cui alla Parte_4 tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modificazioni (v. da ultimo d.m. n.
147 del 2022) tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata dalle parti.
Ugualmente a carico di detta società vanno poste in via definitiva le spese di ctu già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante p.t. con ricorso Parte_1 depositato in data 23.10.2023 avverso il dispositivo reso in data 10.05.2023 dal
Tribunale di Bari, Giudice del Lavoro nei confronti di nonché CP_1 sull'appello incidentale condizionato da quest'ultimo proposto, così provvede:
pag. 12/13 1) dichiara nulla l'impugnata sentenza;
2) accoglie per quanto di ragione il ricorso di primo grado e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di dell'importo lordo di € Parte_1 CP_1
52.722,17 (di cui € 14.287,23 per differenze retributive ed € 38.434,94 per tfr) oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione del credito e sino al soddisfo;
3) condanna l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di Parte_1 giudizio in favore del , che liquida in € 7.000,00 per il primo CP_1 grado ed € 7.500,00 per il presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione. Pone definitivamente a carico di le spese Parte_1 relative alla espletata CTU
Bari, 27 maggio 2025
Il Presidente estensore
dott. ssa Vittoria Orlando
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