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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
8^ SEZ. CIV. riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2816/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura da intendersi in calce all'atto di appello, dall'avv. Ubaldo Greco, (C.F. ; CodiceFiscale_1
APPELLANTE
E
Avv. AS UC (C.F. , rappresentato e difeso, in C.F._2 virtù di procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Claudia Milone;
APPELLATO
Oggetto: pagamento prestazione professionale dell'avvocato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di S. Maria C.V., con ordinanza del 19.05.2022, accoglieva per quanto di ragione la domanda proposta dall'avv. AS UC, intesa ad ottenere la condanna dell'originaria resistente, al pagamento di Parte_1 compensi professionali non versati, e condannava la medesima a corrispondere, al ricorrente, la somma di € 45.039,51, oltre accessori. Con atto notificato in data 17/06/2022, interponeva Parte_1 appello avverso l'indicata ordinanza, sollecitandone l'integrale riforma.
Si costituiva l'avv. AS UC, resistendo al gravame e sollecitandone il rigetto.
Con ordinanza del 28/10/2022, emessa all'esito della prima udienza tenutasi in modalità cartolare, la Corte, ritenuta la causa matura per la decisione, così disponeva: “Rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
22.11.2024”.
Disposta, con provvedimento ritualmente comunicato alle parti il 6.11.2024, la sostituzione di tale udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine per deposito di note scritte, la Corte, con ordinanza depositata il 27.11.2024 e ritualmente comunicata alle parti in pari data, poiché entrambe le parti omettevano di depositare note di trattazione scritta, concedeva alle stesse, ai sensi dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c., nuovo termine perentorio, per deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle 09.30 del giorno
10.1.2025.
Entro la scadenza di tale termine nessuna delle parti depositava note e, quindi, il fascicolo veniva riservato alla decisione del Collegio.
In siffatta ipotesi, ai sensi dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c., il Giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, nei confronti di AS UC,
[...] così provvede: letto l'art. 127 ter c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso, nella camera di consiglio, in data 24/01/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Massimiliano Sacchi Alessandro Cocchiara
pag. 2/3 pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
8^ SEZ. CIV. riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente –
-dr. Antonio Quaranta - Consigliere –
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2816/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(P.IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura da intendersi in calce all'atto di appello, dall'avv. Ubaldo Greco, (C.F. ; CodiceFiscale_1
APPELLANTE
E
Avv. AS UC (C.F. , rappresentato e difeso, in C.F._2 virtù di procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.
Claudia Milone;
APPELLATO
Oggetto: pagamento prestazione professionale dell'avvocato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di S. Maria C.V., con ordinanza del 19.05.2022, accoglieva per quanto di ragione la domanda proposta dall'avv. AS UC, intesa ad ottenere la condanna dell'originaria resistente, al pagamento di Parte_1 compensi professionali non versati, e condannava la medesima a corrispondere, al ricorrente, la somma di € 45.039,51, oltre accessori. Con atto notificato in data 17/06/2022, interponeva Parte_1 appello avverso l'indicata ordinanza, sollecitandone l'integrale riforma.
Si costituiva l'avv. AS UC, resistendo al gravame e sollecitandone il rigetto.
Con ordinanza del 28/10/2022, emessa all'esito della prima udienza tenutasi in modalità cartolare, la Corte, ritenuta la causa matura per la decisione, così disponeva: “Rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
22.11.2024”.
Disposta, con provvedimento ritualmente comunicato alle parti il 6.11.2024, la sostituzione di tale udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante la concessione alle parti del termine per deposito di note scritte, la Corte, con ordinanza depositata il 27.11.2024 e ritualmente comunicata alle parti in pari data, poiché entrambe le parti omettevano di depositare note di trattazione scritta, concedeva alle stesse, ai sensi dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c., nuovo termine perentorio, per deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle 09.30 del giorno
10.1.2025.
Entro la scadenza di tale termine nessuna delle parti depositava note e, quindi, il fascicolo veniva riservato alla decisione del Collegio.
In siffatta ipotesi, ai sensi dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c., il Giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, nei confronti di AS UC,
[...] così provvede: letto l'art. 127 ter c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso, nella camera di consiglio, in data 24/01/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Massimiliano Sacchi Alessandro Cocchiara
pag. 2/3 pag. 3/3