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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 25/03/2024, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 976/2019 promossa da:
TRA
Contr (già C.F. che ha Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
modificato la denominazione a seguito della fusione per incorporazione), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. TOSI PAOLO, elettivamente domiciliato a Prato, via Traversa Fiorentina,10 presso l'avvocato Stefano Nanni;
ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del dott. Notaio in Persona_1
Roma, dall'avv. ELISA NANNUCCI ed elettivamente domiciliato in Prato, via Valentini, n. 1/B, presso il difensore;
resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Contr (di seguito, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_3
ingiuntivo 512/2019 emesso dal Tribunale di Prato il 21 novembre 2019 per euro 74.000, oltre interessi.
1 A sostegno della pretesa narra:
- che la ricorrente opera nell'ambito dei servizi di trasporto - con filiali dislocate su tutto il territorio nazionale – realizzati anche mediante contratti di appalto relativi a servizi di prese e consegne e prestazioni accessorie;
Contr
- che nel marzo 2013 ha stipulato con un contratto di servizi di CP_3
Contr Contr trasporto avente ad oggetto il ritiro dalle filiali le prese presso i clienti il trasporto e la
Contr consegna ai clienti di buste e/o collettame, con compensi correlati ai servizi resi;
- che con specifico riferimento al personale, le parti hanno previsto l'obbligo per il fornitore
Contr di tendere indenne da ogni responsabilità, domanda o pretesa;
- che da marzo 2013 a marzo 2015, per le filiali di Arezzo, ha affidato i servizi CP_3
di trasporto e facchinaggio a CP_4
- che alla ricorrente, nella sua qualità di debitore solidale, è stato notificato verbale di
Org accertamento elevato da e di Arezzo, con il quale sono state contestate CP_2 Org_1
irregolarità contributive per una serie di rilievi (vale a dire, la natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso con;
l'inquadramento nel 3° livello Persona_2 Organizzazione_3
di il mancato riconoscimento integrale di permessi, ferie, ROL, ex
[...] Controparte_5
festività, 13^ e 14^ mensilità, previsti dal la riduzione Organizzazione_3
dell'orario di lavoro contrattualmente previsto;
la stipulazione di contratti di lavoro part time a fronte di una prestazione resa a tempo pieno;
mancato riconoscimento di voci retributive - rinnovi contrattuali e una tantum- previsti dal CCNL di settore;
riconoscimento al personale con mansioni di autista di importi a titolo di trasferta eccedenti i valori contrattuali;
riconoscimento al personale con mansioni di magazzinieri di importi a titolo di trasferta;
mancato riconoscimento dell'indennità contrattuale di malattia).
La ricorrente contesta l'operato dell' sotto più profili. CP_2
In primo luogo, lamenta l'inutilizzabilità della procedura monitoria da parte dell' in casi – CP_2
come quello di specie – in cui può agire per il tramite della riscossione mediante ruolo (e, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 78/2010, mediante avviso di addebito) con conseguente inammissibilità del ricorso per ingiunzione.
2 Eccepisce, inoltre, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Prato in favore di quello di Torino,
luogo in cui la ricorrente ha optato per l'accentramento contributivo, nonché l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 29 D. Lgs. 276/2003, posto che, nel caso in esame, il contratto stipulato tra le parti è non è di appalto ma di trasporto, ed è stato concluso prima che entrasse in vigore la disciplina in materia di responsabilità solidale per questa tipologia di contratti (che, dunque, è inapplicabile al caso di specie).
Eccepisce, in ogni caso, la decadenza ex art. 29 D. Lgs. 276 cit., dal momento che il decreto ingiuntivo è stato notificato ben oltre il termine biennale dalla cessazione sia del contratto di
Contr appalto siglato tra e , sia dalla cessazione del contratto di subappalto concluso CP_3
da quest'ultima e CP_4
Lamenta poi che le modalità di azione utilizzate dall' (che, peraltro, neppure si è attivato nei CP_2
confronti di integrerebbero gli estremi dell'abuso del diritto Controparte_6
sostanziale o processuale, avendo imposto un sacrificio sproporzionato per la resistente.
Nel merito, rileva che l'art. 29 cit. limita la responsabilità solidale ai trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Ne consegue che non possono essere pretese quelle voci (ossia, indennità sostitutiva di ferie, ex festività e permessi non goduti) aventi natura risarcitoria.
CP_ Eccepisce, per il caso di accoglimento, il beneficio di escussione nei confronti di
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso avversario. CP_2
In particolare, rispetto alle eccezioni preliminari, osserva:
- che l'attivazione della procedura monitoria è coerente con le istruzioni fornite con circolare per i casi in cui si proceda nei confronti del debitore solidale ed è funzionale a non duplicare CP_2
le partite di credito quando l'avviso di addebito è già stato notificato al debitore principale;
- che la competenza è determinata dal luogo in cui si sono verificate le omissioni contributive (imputabili al debitore con sede a Prato), di modo che, stante CP_4
l'impossibilità – per le ragioni di cui sopra – della duplicazione delle partite di credito, la competenza è dello stesso ente che ha agito nei confronti dell'obbligato principale;
3 - che il termine biennale di decadenza ex art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003 non si applica agli istituti previdenziali (e, in generale, a soggetti diversi dagli imprenditori);
- che non è in alcun modo configurabile l'abuso del diritto, non avendo il legislatore imposto di agire, in prima battuta, nei confronti del debitore principale, rilevando come, in ogni caso, l' aveva agito anche nei confronti della che tuttavia si era nel frattempo CP_2 CP_4
cancellata dal registro delle imprese.
Nel merito, rileva come le difese avversarie siano del tutto generiche, dal momento che le omissioni contestate risultano inequivocabilmente dal verbale di accertamento e ha chiesto l'ammissione di prove a conferma della legittimità del proprio operato.
La causa è stata istruita per il tramite dei documenti e delle prove per testi richieste dalle parti e calendarizzata per la discussione all'udienza del 12 aprile 2023, sostituita dal deposito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalle parti costituite.
Si dà atto, per quanto riguarda il termine di deposito, che per ragioni organizzative dell'ufficio il ruolo della scrivente è stato interessato, nell'ultimo anno, da una serie di modifiche: insieme al contenzioso in materia lavoro, infatti, è stata disposta, in un primo momento, l'assegnazione di una quota di contenzioso civile;
poi, in sostituzione di questo, di quello in materia famiglia;
da ultimo, è stata prevista l'assegnazione al settore penale, quale componente del collegio 3: modifiche che hanno, inevitabilmente, inciso sul carico di lavoro e sulle tempistiche di definizione dei procedimenti.
***
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, quanto all'impossibilità di di agire in via monitoria, è opportuno CP_2
osservare che la disciplina in materia di riscossione mediante ruolo (di cui al D. Lgs. 46/1999 e
D.L. 78/2010) prevede una modalità aggiuntiva di riscossione del credito per gli istituti previdenziali, che non esclude la possibilità di utilizzare lo strumento monitorio, come, del resto si ritrae dalla lettera dell'art. 635, co. 2, c.p.c. (che prevede che, per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e/o assistenziali, costituiscono prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo anche gli accertamenti eseguiti dall' e Controparte_7
dai funzionari degli enti. Sull'utilizzabilità dello strumento cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15208 del
4 03/07/2014 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 26842 del 23/10/2018).
Deve essere poi disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale, dal momento che il procedimento monitorio ha avuto origine dalle omissioni contributive della per la CP_4
matricola aperta su Prato: di modo che è sulla base degli ordinari criteri dettati dall'art. 637 e 444
c.p.c. che deve essere determinata la competenza, essendo irrilevante, in tali evenienze, il luogo ove è stato attuato l'accentramento delle posizioni previdenziali e dei relativi adempimenti contributivi.
Infatti, il criterio speciale indicato dall'art. 444 c.p.c., volto ad attribuire preminente rilievo allo svolgimento di compiti di natura pubblicistica, presuppone comunque, per espressa previsione, che la pretesa abbia a oggetto “gli obblighi dei datori di lavoro”.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che tale qualifica non sussista in capo all'odierna opponente, con conseguenza rigetto dell'eccezione sollevata.
Destituita di fondamento è la dedotta inapplicabilità del regime di responsabilità in materia di appalti di cui all'art. 29 D. Lgs. 276/2003 per avere la società concluso con un CP_3
contratto di trasporto.
Invero, il discrimine tra i due contratti va colto nel fatto che in quello di appalto vi è un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, avente a oggetto l'esecuzione, in maniera sistematica, di una serie di trasporti, con previsione di corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, che consentono di desumere la volontà delle parti di realizzare un rapporto contrattuale unico e onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni (sul punto, tra le più recenti, cfr. Cass., sez. lav., 31 agosto 2023, n.25551e Cass., sez. lav., 31 marzo 2023, n. 9126).
Gli elementi che precedono sono inequivocabilmente ravvisabili nel contratto prodotto sub doc. 4 da parte ricorrente.
In particolare, già il titolo - “contratto di servizi di trasporto, prese, consegne ed operazioni accessorie”- evidenzia l'intenzione dei contraenti di stipulare un contratto unico, avente a oggetto il servizio di trasporto e gli adempimenti ad esso connessi.
Coerentemente con l'intestazione, l'art. 2 (“oggetto del contratto”) indica le attività e i servizi,
Contr funzionali a quelle di trasporto, che affida, nel suo complesso, a . CP_3
5 Unitaria è altresì la determinazione del compenso (mediante rinvio all'all. 2, non prodotto in giudizio), parametrato “per ciascuna unità operativa” e comprensivo di tutte le attività indicate nel contratto, del quale è altresì stabilità l'immutabilità per tutta la durata del rapporto, compreso il periodo del tacito rinnovo.
Non vi è dubbio, quindi, dell'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 29, co. 2, D. Lgs. 276 cit..
Del pari infondata è l'eccezione di decadenza per decorso del termine biennale previsto dalla richiamata disposizione, la quale fa espresso riferimento alla responsabilità solidale di committente e appaltatori nei confronti dei lavoratori.
Il tenore letterale della diposizione, dunque, nonché la sua funzione (da individuare nella responsabilizzazione dell'imprenditore che concluda contratti di appalto, in modo da evitare che la dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno del lavoratore) consentono di escludere che essa possa trovare applicazione nei confronti dell'istituto resistente (come peraltro affermato dalla giurisprudenza di legittimità: si veda, tra le tante, Cass. sez. L., sent. n. 18004 del 04/07/2019, Rv. 654482 – 01: “in tema di appalto di opere e
servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione”; nello stesso senso cfr. anche Cass. sez.
6 - L, Ordinanza n.
41373 del 23/12/2021, Rv. 663383 - 01).
Infondato è anche il lamentato abuso del diritto da parte di dal momento che l'istituto ha CP_2
svolto l'attività nel rispetto delle disposizioni che governano la materia e avendo comunque agito
(nonostante l'assenza di una previsione in tal senso) nei confronti dell'obbligato principale
[...]
mediante l'iscrizione a ruolo delle omissioni contributive;
recupero inibito per via della CP_4
cancellazione della cooperativa dal registro delle imprese.
Venendo al merito, l'istruttoria svolta ha confermato la correttezza dell'operato di CP_2
Preliminarmente deve rilevarsi come, nel ricorso, le censure mosse riguardano unicamente le
Contr pretese rivendicate nei confronti di a titolo di contributi sulle indennità sostitutive di ferie, ex festività e permessi non goduti, sia perché – a dire del ricorrente - non esigibili dal responsabile
6 solidale (stante la loro natura risarcitoria), sia perché le richiamate indennità esulano dall'imponibile contributivo.
Ora, se è pur vero che in materia di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere della prova grava in capo all'opposto (che dunque deve dimostrare l'esistenza del credito), è altrettanto vero che la parte che propone opposizione è chiamata a dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificati o estintivi dell'altrui pretesa.
Eccezioni che, nel caso di specie, hanno interessato solo alcune delle somme oggetto di ingiunzione da parte di (che, ad ogni modo, ha comunque dimostrato la sussistenza del CP_2
credito anche rispetto alle altre).
Procedendo con ordine, per quanto riguarda la lamentata erronea inclusione nell'imponibile previdenziale delle somme dovute a titolo di ferie permessi ROL ed ex festività, deve osservarsi come la censura mossa dalla ricorrente non sia pertinente al caso di specie.
Invero, nel paragrafo 4 del verbale ispettivo si evidenzia che, pur avendo previsto, CP_4
mediante accordo sindacale, l'erogazione degli istituti differiti relativi a permessi, ferie ROL, ex festività retribuite, tredicesima e quattordicesima mensilità attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria, dai LUL è emerso la loro retribuzione in misura inferiore al dovuto, senza che ciò trovasse giustificazione nel regolamento delle cooperative o nell'accordo sindacale esibito.
Si tratta di rilievo coerente con la lettera dell'art. 1, L. 338/1989, che prevede che l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Il principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva, che si ritrae dalla disposizione appena richiamata - consente di calcolare il richiamato obbligo su un importo superiore a quello effettivamente corrisposto dal datore di lavoro. In particolare, per quanto riguarda la questione che qui interessa, vale a dire, l'orario di lavoro, il parametro da utilizzare è quello dell'orario normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale, se superiore.
7 È onere del datore di lavoro che intenda derogare alla regola del minimale contributivo allegare e provare la sussistenza delle ipotesi di esclusione espressamente previste dalla legge (sul punto, cfr. Cass. n. 23360/2021: “in tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1,
comma 1, DL n. 338 del 1989 […] anche con riferimento all'orario di lavoro, è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo”).
Onere che non è stato assolto, nel caso di specie, con la conseguenza che non è possibile censurare l'operato di che ha preso come baso di calcolo la retribuzione che avrebbe dovuto essere CP_2
erogata sulla base dell'orario di lavoro normale, comprensivo, dunque, delle assenze non retribuite (anche in considerazione del fatto che le stesse sono state registrate anche quando i dipendenti potevano usufruire di ferie o permessi).
E, del resto, la correttezza dei rilievi è emersa anche dall'istruttoria svolta, ove i testi escussi hanno confermato che, quando hanno fruito di permessi, sono stati retribuiti o che hanno soddisfatto l'esigenza di assentarsi da lavoro chiedendo un giorno di ferie, escludendo di aver fruito di permessi non retribuiti (cfr. testi e – udienza del 9 febbraio 2021). Tes_1 Tes_2
Inconferente è il richiamo alla pronuncia n. 18413/2014 della Corte di Cassazione, effettuato da parte ricorrente a supporto delle sue allegazioni, posto che, in quel caso, l' aveva sottoposto CP_2
a recupero il controvalore monetario dei permessi retribuiti non goduti sebbene, secondo la prassi aziendale, avrebbero potuto essere fruiti (o monetizzati) oltre il termine previsto dal contratto collettivo;
ipotesi del tutto diversa dal caso di specie, ove la retribuzione è stata corrisposta (e, dunque, i contributi sono stati versati) per un numero inferiore di ore di lavoro rispetto a quelle previste dal contratto collettivo e dal regolamento applicato.
Del pari infondata è l'eccezione secondo cui l'indennità per ferie e festività non godute non rientrerebbero nell'alveo dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs.276/03.
A parte che il rilievo di cui si lamenta l'illegittimità non è stato contestato nei termini indicati dalla ricorrente.
Ma in ogni caso, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. 01/02/2018, n. 2496 e Cass. 21/4/2020 n. 7976), “dal mancato godimento delle ferie deriva - una volta divenuto impossibile per l'imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di
8 consentire la loro fruizione - il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura
retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 c.c., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica”.
Invero, “laddove il lavoratore non abbia usufruito delle ferie maturate…, e cioè sia stato impiegato anche
mentre avrebbe dovuto riposare, è certamente integrato il presupposto dell'obbligo contributivo richiesto dalla L n.153/1969, art.12, giacché la prestazione è stata resa in un periodo in cui la stessa non avrebbe dovuto essere resa, generandosi una maggiore capacità contributiva, quantificabile in termini economici quale indennità per le ferie non godute, che non può non incidere sugli oneri di finanziamento del sistema
previdenziale posti a carico dell'.impresa che di tale maggiore produzione si è avvantaggiata” (così, Cass.
17/11/2020, sentenza n. 26160).
Conclusione coerente con la funzione dell'art. 29 più volte citato, che è quella di evitare che il decentramento e la dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto, pregiudicandone il diritto ad ottenere quanto dovuto in relazione alla prestazione di lavoro, resa nel periodo che avrebbe dovuto essere destinato al godimento delle ferie annuali.
Per il resto, come si è detto, alcuna eccezione è stata formulata per paralizzare la pretesa di CP_2
Ma in ogni caso, l'istruttoria ha confermato l'indiscriminato riconoscimento delle trasferte per tutti i lavoratori, indipendentemente dalle mansioni svolte e dalla zona di destinazione per lo svolgimento dell'attività (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 9 febbraio 2021).
Del pari provato è il ruolo di all'interno dell'azienda. Pt_4
A parte le dichiarazioni del legale rappresentante e dai lavoratori sentiti in sede di Parte_5
accesso (liberamente apprezzabili dal giudice e utilizzabili ai fini della decisione – sul punto, tra le più recenti, Cass. Sez.
6-L, 22/01/2021, n. 1380 – tanto più in un caso, come quello di specie, in cui non vi è stata né allegazione di elementi o richiesta di acquisizione di prove di segno contrario), dalle quali emerge che egli impartiva direttive sull'organizzazione ai dipendenti, anche i testi
Contr escussi hanno confermato che egli era “il referente per la cooperativa sia per che per Org_4
CP_ aveva una figura di raccordo nell'area aretina rispetto alla cooperativa a (cfr. dichiarazioni Pt_6
9 non ne sono certo” ( escusso alla stessa udienza) in ragione dell'attività di Testimone_4
controllo svolta rispetto all'andamento del lavoro.
Con riferimento ad (per il quale l' ha provveduto a calcolare le Controparte_5 CP_2
differenze contributive dovute per via dell'inquadramento, di fatto, al terzo livello del CCNL) i testi e hanno confermato il suo ruolo di responsabile, che giustifica il superiore Tes_1 Tes_2
inquadramento, del resto incontestato dalla società.
Quanto al disconoscimento del lavoro intermittente per e , il Tes_1 Tes_2 Testimone_5
rilievo è stato formulato dagli ispettori sulla base dell'analisi dei LUL, dalla quale è emerso che i tre lavoratori, per il periodo in esame, hanno lavorato con continuità e senza interruzione, se non per le ferie;
circostanza peraltro emersa anche dalle dichiarazioni rese in udienza dei testi e e non scalfita da altre di segno contrario. Tes_1 Tes_2
Ad analoghe conclusioni deve giungersi per la correttezza del riconoscimento dell'orario a tempo pieno: tutti i testi hanno infatti confermato che i lavoratori interessati dalla contestazione non svolgevano il part time come invece previsto dal contratto: si vedano in proposito le dichiarazioni rese da e Tes_2 Tes_1
Da ultimo deve rilevarsi (avendo la parte sollevato la relativa eccezione) che, sulla base della disciplina applicabile al caso in esame, trova applicazione il regime della responsabilità sussidiaria prevista dall'art. 29 D. Lgs. 276/2003, nel testo antecedente alla riforma introdotta nel marzo 2017, che, a differenza di quella solidale in senso stretto, obbliga il debitore a rivolgersi prima a un debitore e, solo in caso di esito negativo, all'altro.
Tuttavia, si tratta di istituto destinato a produrre effetti solo nella fase esecutiva, con la conseguenza che in questa sede deve darsi atto della tempestiva proposizione dell'eccezione.
La domanda di manleva, attesa la mancata instaurazione nei confronti di (non CP_3
avendo il giudice ritenuto di autorizzare la chiamata in causa, con motivazione condivisibile, non vertendosi in un'ipotesi di litisconsorzio necessario;
sul punto, si veda, tra le più recenti, Cass., n.
10984 del 2022), non viene analizzata nel presente giudizio.
In conclusione, per tutte le ragioni sopra illustrate, si impone il rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura previdenziale della causa.
10
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi 12.228 euro per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, i.v.a., c.p.a. e rimborso contributo unificato se dovuti.
Prato, 25 marzo 2024
Il Giudice
Mariella Galano
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9 febbraio 2021), indicandolo addirittura come “uno dei soci della cooperativa ma Testimone_3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 976/2019 promossa da:
TRA
Contr (già C.F. che ha Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
modificato la denominazione a seguito della fusione per incorporazione), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. TOSI PAOLO, elettivamente domiciliato a Prato, via Traversa Fiorentina,10 presso l'avvocato Stefano Nanni;
ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del dott. Notaio in Persona_1
Roma, dall'avv. ELISA NANNUCCI ed elettivamente domiciliato in Prato, via Valentini, n. 1/B, presso il difensore;
resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Contr (di seguito, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_3
ingiuntivo 512/2019 emesso dal Tribunale di Prato il 21 novembre 2019 per euro 74.000, oltre interessi.
1 A sostegno della pretesa narra:
- che la ricorrente opera nell'ambito dei servizi di trasporto - con filiali dislocate su tutto il territorio nazionale – realizzati anche mediante contratti di appalto relativi a servizi di prese e consegne e prestazioni accessorie;
Contr
- che nel marzo 2013 ha stipulato con un contratto di servizi di CP_3
Contr Contr trasporto avente ad oggetto il ritiro dalle filiali le prese presso i clienti il trasporto e la
Contr consegna ai clienti di buste e/o collettame, con compensi correlati ai servizi resi;
- che con specifico riferimento al personale, le parti hanno previsto l'obbligo per il fornitore
Contr di tendere indenne da ogni responsabilità, domanda o pretesa;
- che da marzo 2013 a marzo 2015, per le filiali di Arezzo, ha affidato i servizi CP_3
di trasporto e facchinaggio a CP_4
- che alla ricorrente, nella sua qualità di debitore solidale, è stato notificato verbale di
Org accertamento elevato da e di Arezzo, con il quale sono state contestate CP_2 Org_1
irregolarità contributive per una serie di rilievi (vale a dire, la natura subordinata del rapporto lavorativo intercorso con;
l'inquadramento nel 3° livello Persona_2 Organizzazione_3
di il mancato riconoscimento integrale di permessi, ferie, ROL, ex
[...] Controparte_5
festività, 13^ e 14^ mensilità, previsti dal la riduzione Organizzazione_3
dell'orario di lavoro contrattualmente previsto;
la stipulazione di contratti di lavoro part time a fronte di una prestazione resa a tempo pieno;
mancato riconoscimento di voci retributive - rinnovi contrattuali e una tantum- previsti dal CCNL di settore;
riconoscimento al personale con mansioni di autista di importi a titolo di trasferta eccedenti i valori contrattuali;
riconoscimento al personale con mansioni di magazzinieri di importi a titolo di trasferta;
mancato riconoscimento dell'indennità contrattuale di malattia).
La ricorrente contesta l'operato dell' sotto più profili. CP_2
In primo luogo, lamenta l'inutilizzabilità della procedura monitoria da parte dell' in casi – CP_2
come quello di specie – in cui può agire per il tramite della riscossione mediante ruolo (e, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 78/2010, mediante avviso di addebito) con conseguente inammissibilità del ricorso per ingiunzione.
2 Eccepisce, inoltre, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Prato in favore di quello di Torino,
luogo in cui la ricorrente ha optato per l'accentramento contributivo, nonché l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 29 D. Lgs. 276/2003, posto che, nel caso in esame, il contratto stipulato tra le parti è non è di appalto ma di trasporto, ed è stato concluso prima che entrasse in vigore la disciplina in materia di responsabilità solidale per questa tipologia di contratti (che, dunque, è inapplicabile al caso di specie).
Eccepisce, in ogni caso, la decadenza ex art. 29 D. Lgs. 276 cit., dal momento che il decreto ingiuntivo è stato notificato ben oltre il termine biennale dalla cessazione sia del contratto di
Contr appalto siglato tra e , sia dalla cessazione del contratto di subappalto concluso CP_3
da quest'ultima e CP_4
Lamenta poi che le modalità di azione utilizzate dall' (che, peraltro, neppure si è attivato nei CP_2
confronti di integrerebbero gli estremi dell'abuso del diritto Controparte_6
sostanziale o processuale, avendo imposto un sacrificio sproporzionato per la resistente.
Nel merito, rileva che l'art. 29 cit. limita la responsabilità solidale ai trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Ne consegue che non possono essere pretese quelle voci (ossia, indennità sostitutiva di ferie, ex festività e permessi non goduti) aventi natura risarcitoria.
CP_ Eccepisce, per il caso di accoglimento, il beneficio di escussione nei confronti di
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso avversario. CP_2
In particolare, rispetto alle eccezioni preliminari, osserva:
- che l'attivazione della procedura monitoria è coerente con le istruzioni fornite con circolare per i casi in cui si proceda nei confronti del debitore solidale ed è funzionale a non duplicare CP_2
le partite di credito quando l'avviso di addebito è già stato notificato al debitore principale;
- che la competenza è determinata dal luogo in cui si sono verificate le omissioni contributive (imputabili al debitore con sede a Prato), di modo che, stante CP_4
l'impossibilità – per le ragioni di cui sopra – della duplicazione delle partite di credito, la competenza è dello stesso ente che ha agito nei confronti dell'obbligato principale;
3 - che il termine biennale di decadenza ex art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003 non si applica agli istituti previdenziali (e, in generale, a soggetti diversi dagli imprenditori);
- che non è in alcun modo configurabile l'abuso del diritto, non avendo il legislatore imposto di agire, in prima battuta, nei confronti del debitore principale, rilevando come, in ogni caso, l' aveva agito anche nei confronti della che tuttavia si era nel frattempo CP_2 CP_4
cancellata dal registro delle imprese.
Nel merito, rileva come le difese avversarie siano del tutto generiche, dal momento che le omissioni contestate risultano inequivocabilmente dal verbale di accertamento e ha chiesto l'ammissione di prove a conferma della legittimità del proprio operato.
La causa è stata istruita per il tramite dei documenti e delle prove per testi richieste dalle parti e calendarizzata per la discussione all'udienza del 12 aprile 2023, sostituita dal deposito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalle parti costituite.
Si dà atto, per quanto riguarda il termine di deposito, che per ragioni organizzative dell'ufficio il ruolo della scrivente è stato interessato, nell'ultimo anno, da una serie di modifiche: insieme al contenzioso in materia lavoro, infatti, è stata disposta, in un primo momento, l'assegnazione di una quota di contenzioso civile;
poi, in sostituzione di questo, di quello in materia famiglia;
da ultimo, è stata prevista l'assegnazione al settore penale, quale componente del collegio 3: modifiche che hanno, inevitabilmente, inciso sul carico di lavoro e sulle tempistiche di definizione dei procedimenti.
***
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, quanto all'impossibilità di di agire in via monitoria, è opportuno CP_2
osservare che la disciplina in materia di riscossione mediante ruolo (di cui al D. Lgs. 46/1999 e
D.L. 78/2010) prevede una modalità aggiuntiva di riscossione del credito per gli istituti previdenziali, che non esclude la possibilità di utilizzare lo strumento monitorio, come, del resto si ritrae dalla lettera dell'art. 635, co. 2, c.p.c. (che prevede che, per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e/o assistenziali, costituiscono prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo anche gli accertamenti eseguiti dall' e Controparte_7
dai funzionari degli enti. Sull'utilizzabilità dello strumento cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 15208 del
4 03/07/2014 e Cass. Sez. L, Sentenza n. 26842 del 23/10/2018).
Deve essere poi disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale, dal momento che il procedimento monitorio ha avuto origine dalle omissioni contributive della per la CP_4
matricola aperta su Prato: di modo che è sulla base degli ordinari criteri dettati dall'art. 637 e 444
c.p.c. che deve essere determinata la competenza, essendo irrilevante, in tali evenienze, il luogo ove è stato attuato l'accentramento delle posizioni previdenziali e dei relativi adempimenti contributivi.
Infatti, il criterio speciale indicato dall'art. 444 c.p.c., volto ad attribuire preminente rilievo allo svolgimento di compiti di natura pubblicistica, presuppone comunque, per espressa previsione, che la pretesa abbia a oggetto “gli obblighi dei datori di lavoro”.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che tale qualifica non sussista in capo all'odierna opponente, con conseguenza rigetto dell'eccezione sollevata.
Destituita di fondamento è la dedotta inapplicabilità del regime di responsabilità in materia di appalti di cui all'art. 29 D. Lgs. 276/2003 per avere la società concluso con un CP_3
contratto di trasporto.
Invero, il discrimine tra i due contratti va colto nel fatto che in quello di appalto vi è un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, avente a oggetto l'esecuzione, in maniera sistematica, di una serie di trasporti, con previsione di corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, che consentono di desumere la volontà delle parti di realizzare un rapporto contrattuale unico e onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni (sul punto, tra le più recenti, cfr. Cass., sez. lav., 31 agosto 2023, n.25551e Cass., sez. lav., 31 marzo 2023, n. 9126).
Gli elementi che precedono sono inequivocabilmente ravvisabili nel contratto prodotto sub doc. 4 da parte ricorrente.
In particolare, già il titolo - “contratto di servizi di trasporto, prese, consegne ed operazioni accessorie”- evidenzia l'intenzione dei contraenti di stipulare un contratto unico, avente a oggetto il servizio di trasporto e gli adempimenti ad esso connessi.
Coerentemente con l'intestazione, l'art. 2 (“oggetto del contratto”) indica le attività e i servizi,
Contr funzionali a quelle di trasporto, che affida, nel suo complesso, a . CP_3
5 Unitaria è altresì la determinazione del compenso (mediante rinvio all'all. 2, non prodotto in giudizio), parametrato “per ciascuna unità operativa” e comprensivo di tutte le attività indicate nel contratto, del quale è altresì stabilità l'immutabilità per tutta la durata del rapporto, compreso il periodo del tacito rinnovo.
Non vi è dubbio, quindi, dell'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 29, co. 2, D. Lgs. 276 cit..
Del pari infondata è l'eccezione di decadenza per decorso del termine biennale previsto dalla richiamata disposizione, la quale fa espresso riferimento alla responsabilità solidale di committente e appaltatori nei confronti dei lavoratori.
Il tenore letterale della diposizione, dunque, nonché la sua funzione (da individuare nella responsabilizzazione dell'imprenditore che concluda contratti di appalto, in modo da evitare che la dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno del lavoratore) consentono di escludere che essa possa trovare applicazione nei confronti dell'istituto resistente (come peraltro affermato dalla giurisprudenza di legittimità: si veda, tra le tante, Cass. sez. L., sent. n. 18004 del 04/07/2019, Rv. 654482 – 01: “in tema di appalto di opere e
servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione”; nello stesso senso cfr. anche Cass. sez.
6 - L, Ordinanza n.
41373 del 23/12/2021, Rv. 663383 - 01).
Infondato è anche il lamentato abuso del diritto da parte di dal momento che l'istituto ha CP_2
svolto l'attività nel rispetto delle disposizioni che governano la materia e avendo comunque agito
(nonostante l'assenza di una previsione in tal senso) nei confronti dell'obbligato principale
[...]
mediante l'iscrizione a ruolo delle omissioni contributive;
recupero inibito per via della CP_4
cancellazione della cooperativa dal registro delle imprese.
Venendo al merito, l'istruttoria svolta ha confermato la correttezza dell'operato di CP_2
Preliminarmente deve rilevarsi come, nel ricorso, le censure mosse riguardano unicamente le
Contr pretese rivendicate nei confronti di a titolo di contributi sulle indennità sostitutive di ferie, ex festività e permessi non goduti, sia perché – a dire del ricorrente - non esigibili dal responsabile
6 solidale (stante la loro natura risarcitoria), sia perché le richiamate indennità esulano dall'imponibile contributivo.
Ora, se è pur vero che in materia di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere della prova grava in capo all'opposto (che dunque deve dimostrare l'esistenza del credito), è altrettanto vero che la parte che propone opposizione è chiamata a dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificati o estintivi dell'altrui pretesa.
Eccezioni che, nel caso di specie, hanno interessato solo alcune delle somme oggetto di ingiunzione da parte di (che, ad ogni modo, ha comunque dimostrato la sussistenza del CP_2
credito anche rispetto alle altre).
Procedendo con ordine, per quanto riguarda la lamentata erronea inclusione nell'imponibile previdenziale delle somme dovute a titolo di ferie permessi ROL ed ex festività, deve osservarsi come la censura mossa dalla ricorrente non sia pertinente al caso di specie.
Invero, nel paragrafo 4 del verbale ispettivo si evidenzia che, pur avendo previsto, CP_4
mediante accordo sindacale, l'erogazione degli istituti differiti relativi a permessi, ferie ROL, ex festività retribuite, tredicesima e quattordicesima mensilità attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria, dai LUL è emerso la loro retribuzione in misura inferiore al dovuto, senza che ciò trovasse giustificazione nel regolamento delle cooperative o nell'accordo sindacale esibito.
Si tratta di rilievo coerente con la lettera dell'art. 1, L. 338/1989, che prevede che l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Il principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva, che si ritrae dalla disposizione appena richiamata - consente di calcolare il richiamato obbligo su un importo superiore a quello effettivamente corrisposto dal datore di lavoro. In particolare, per quanto riguarda la questione che qui interessa, vale a dire, l'orario di lavoro, il parametro da utilizzare è quello dell'orario normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale, se superiore.
7 È onere del datore di lavoro che intenda derogare alla regola del minimale contributivo allegare e provare la sussistenza delle ipotesi di esclusione espressamente previste dalla legge (sul punto, cfr. Cass. n. 23360/2021: “in tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1,
comma 1, DL n. 338 del 1989 […] anche con riferimento all'orario di lavoro, è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo”).
Onere che non è stato assolto, nel caso di specie, con la conseguenza che non è possibile censurare l'operato di che ha preso come baso di calcolo la retribuzione che avrebbe dovuto essere CP_2
erogata sulla base dell'orario di lavoro normale, comprensivo, dunque, delle assenze non retribuite (anche in considerazione del fatto che le stesse sono state registrate anche quando i dipendenti potevano usufruire di ferie o permessi).
E, del resto, la correttezza dei rilievi è emersa anche dall'istruttoria svolta, ove i testi escussi hanno confermato che, quando hanno fruito di permessi, sono stati retribuiti o che hanno soddisfatto l'esigenza di assentarsi da lavoro chiedendo un giorno di ferie, escludendo di aver fruito di permessi non retribuiti (cfr. testi e – udienza del 9 febbraio 2021). Tes_1 Tes_2
Inconferente è il richiamo alla pronuncia n. 18413/2014 della Corte di Cassazione, effettuato da parte ricorrente a supporto delle sue allegazioni, posto che, in quel caso, l' aveva sottoposto CP_2
a recupero il controvalore monetario dei permessi retribuiti non goduti sebbene, secondo la prassi aziendale, avrebbero potuto essere fruiti (o monetizzati) oltre il termine previsto dal contratto collettivo;
ipotesi del tutto diversa dal caso di specie, ove la retribuzione è stata corrisposta (e, dunque, i contributi sono stati versati) per un numero inferiore di ore di lavoro rispetto a quelle previste dal contratto collettivo e dal regolamento applicato.
Del pari infondata è l'eccezione secondo cui l'indennità per ferie e festività non godute non rientrerebbero nell'alveo dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs.276/03.
A parte che il rilievo di cui si lamenta l'illegittimità non è stato contestato nei termini indicati dalla ricorrente.
Ma in ogni caso, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. 01/02/2018, n. 2496 e Cass. 21/4/2020 n. 7976), “dal mancato godimento delle ferie deriva - una volta divenuto impossibile per l'imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di
8 consentire la loro fruizione - il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura
retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 c.c., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica”.
Invero, “laddove il lavoratore non abbia usufruito delle ferie maturate…, e cioè sia stato impiegato anche
mentre avrebbe dovuto riposare, è certamente integrato il presupposto dell'obbligo contributivo richiesto dalla L n.153/1969, art.12, giacché la prestazione è stata resa in un periodo in cui la stessa non avrebbe dovuto essere resa, generandosi una maggiore capacità contributiva, quantificabile in termini economici quale indennità per le ferie non godute, che non può non incidere sugli oneri di finanziamento del sistema
previdenziale posti a carico dell'.impresa che di tale maggiore produzione si è avvantaggiata” (così, Cass.
17/11/2020, sentenza n. 26160).
Conclusione coerente con la funzione dell'art. 29 più volte citato, che è quella di evitare che il decentramento e la dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto, pregiudicandone il diritto ad ottenere quanto dovuto in relazione alla prestazione di lavoro, resa nel periodo che avrebbe dovuto essere destinato al godimento delle ferie annuali.
Per il resto, come si è detto, alcuna eccezione è stata formulata per paralizzare la pretesa di CP_2
Ma in ogni caso, l'istruttoria ha confermato l'indiscriminato riconoscimento delle trasferte per tutti i lavoratori, indipendentemente dalle mansioni svolte e dalla zona di destinazione per lo svolgimento dell'attività (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 9 febbraio 2021).
Del pari provato è il ruolo di all'interno dell'azienda. Pt_4
A parte le dichiarazioni del legale rappresentante e dai lavoratori sentiti in sede di Parte_5
accesso (liberamente apprezzabili dal giudice e utilizzabili ai fini della decisione – sul punto, tra le più recenti, Cass. Sez.
6-L, 22/01/2021, n. 1380 – tanto più in un caso, come quello di specie, in cui non vi è stata né allegazione di elementi o richiesta di acquisizione di prove di segno contrario), dalle quali emerge che egli impartiva direttive sull'organizzazione ai dipendenti, anche i testi
Contr escussi hanno confermato che egli era “il referente per la cooperativa sia per che per Org_4
CP_ aveva una figura di raccordo nell'area aretina rispetto alla cooperativa a (cfr. dichiarazioni Pt_6
9 non ne sono certo” ( escusso alla stessa udienza) in ragione dell'attività di Testimone_4
controllo svolta rispetto all'andamento del lavoro.
Con riferimento ad (per il quale l' ha provveduto a calcolare le Controparte_5 CP_2
differenze contributive dovute per via dell'inquadramento, di fatto, al terzo livello del CCNL) i testi e hanno confermato il suo ruolo di responsabile, che giustifica il superiore Tes_1 Tes_2
inquadramento, del resto incontestato dalla società.
Quanto al disconoscimento del lavoro intermittente per e , il Tes_1 Tes_2 Testimone_5
rilievo è stato formulato dagli ispettori sulla base dell'analisi dei LUL, dalla quale è emerso che i tre lavoratori, per il periodo in esame, hanno lavorato con continuità e senza interruzione, se non per le ferie;
circostanza peraltro emersa anche dalle dichiarazioni rese in udienza dei testi e e non scalfita da altre di segno contrario. Tes_1 Tes_2
Ad analoghe conclusioni deve giungersi per la correttezza del riconoscimento dell'orario a tempo pieno: tutti i testi hanno infatti confermato che i lavoratori interessati dalla contestazione non svolgevano il part time come invece previsto dal contratto: si vedano in proposito le dichiarazioni rese da e Tes_2 Tes_1
Da ultimo deve rilevarsi (avendo la parte sollevato la relativa eccezione) che, sulla base della disciplina applicabile al caso in esame, trova applicazione il regime della responsabilità sussidiaria prevista dall'art. 29 D. Lgs. 276/2003, nel testo antecedente alla riforma introdotta nel marzo 2017, che, a differenza di quella solidale in senso stretto, obbliga il debitore a rivolgersi prima a un debitore e, solo in caso di esito negativo, all'altro.
Tuttavia, si tratta di istituto destinato a produrre effetti solo nella fase esecutiva, con la conseguenza che in questa sede deve darsi atto della tempestiva proposizione dell'eccezione.
La domanda di manleva, attesa la mancata instaurazione nei confronti di (non CP_3
avendo il giudice ritenuto di autorizzare la chiamata in causa, con motivazione condivisibile, non vertendosi in un'ipotesi di litisconsorzio necessario;
sul punto, si veda, tra le più recenti, Cass., n.
10984 del 2022), non viene analizzata nel presente giudizio.
In conclusione, per tutte le ragioni sopra illustrate, si impone il rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura previdenziale della causa.
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P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi 12.228 euro per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, i.v.a., c.p.a. e rimborso contributo unificato se dovuti.
Prato, 25 marzo 2024
Il Giudice
Mariella Galano
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9 febbraio 2021), indicandolo addirittura come “uno dei soci della cooperativa ma Testimone_3