Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/06/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Valeria Albino Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di riassunzione ex artt. 383 e 392 e segg. c.p.c. iscritto al n. R.G. 674/2023, a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 12759 del 11.5.2023 che ha cassato con rinvio la Sentenza n' 570/2019 del 3.4.2019 della Corte d'Appello di Genova 2 sezione civile
Tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicla Tallone ed elettivamente domiciliate Parte_1 presso il suo studio in Imperia, Via Des Geneys n. 36
- ATTORE IN RIASSUNZIONE
Contro
e in persona del suo rappresentante Controparte_1 Controparte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Imperiale ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via L. Cibrario n' 14
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER Pt_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, previe le dichiate meglio viste ed in adempimento all'Ordinanza n. 12759/2023 pronunciata il 18 aprile 2013 e pubblicata il giorno 11 maggio 2023 dalla Suprema Corte di Cassazione (già doc. 2) nel presente procedimento;
- nel merito: ad integrale conferma della sentenza n. 78/2015, pronunciata il giorno 28 febbraio 2015 e pubblicata il successivo 5 marzo 2015 dal Tribunale di Imperia, in composizione monocratica, nella causa civile R.G n. 31/2010: • dichiarare il Sig. proprietario, per intervenuta usucapione, degli Parte_1 immobili già censiti al Comune di Costarainera (IM), foglio 4, particella 911 e 913 e attualmente rispettivamente così accatastati: porzione del mappale 924, nella parte confinante con l'attuale mappale 922 e 684, e mappale 922 (parte del precedente mappale 911, prima ancora mappale 397); • respingere ogni domanda avversaria, poiché infondata in fatto ed in diritto oltre che indimostrata;
• vittoria di spese e competenze di lite del Primo e del Secondo grado, del giudizio di Cassazione e di
PER CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale di Imperia data 28.02.2015, pubblicata il 05.03.2015 n. 78/15, disattesa ogni diversa e contraria eccezione e difesa, anche in via istruttoria e incidentale: In via preliminare - Rigettare l'istanza di sospensione e/o revoca della provvisoria esecutività della sentenza n. 570/2019 del 18/04/2019 della Corte d'Appello di Genova formulata dall'appellante in riassunzione, per i motivi descritti in narrativa;
In via istruttoria
- previa adozione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari e/o urgenti, ammettere le prove dedotte nella comparsa di costituzione del 14.04.2010, in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del
24.12.2010 che si ritrascrivono integralmente: - comparsa di costituzione del 14.04.2010: “a ammettere l'interrogatorio formale del Sig. sui seguenti capitoli da tramutarsi in prova Parte_1 per testimoni in caso di rispon 1) Vero che il Sig. , nato il 17 agosto Parte_1
1936 non è proprietario esclusivo di fondi posti nelle immediate vicinanze di quelli a suo tempo acquistati dalla comparente Società 2) Vero che il Sig. Controparte_2 Pt_1
, mai ha usufruito pubblicamente ed esclusivamente dei fondi divenuti di proprietà della
[...] comparente stessa;
3) Vero che il Sig. , mai ha utilizzato, per decenni e da oltre venti Parte_1 anni, esclusivamente ed “uti domino" i fondi siti: nel Comune Censuario di Costaraniera (IM) foglio 4, particella 911 (in precedenza individuato come del mappale 397 e formalmente intestato alla
[...]
; nel Comune di Costaraniera (IM) foglio 4, particella 913, Controparte_2
(in precedenza individuato come parte del mappale 396 e formalmente intestato a ); Controparte_1
4) Vero che il Sig- mai ha utilizzato i fondi appena descritti con la: sistematica pulizia;
Parte_1
l'estirpazione delle erbacce;
la potatura delle piante;
un "laboratorio aperto"; un deposito di legna;
il parcheggio dell'APE ed il deposito di attrezzi da lavoro;
5) Vero che la società Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, mai ha spostato la "catasta" di legna, buttandola
[...] in tratto di terreno diverso ed il motocarro, trascinandolo da una parte del terreno;
6) Vero che ignoti, da tempo» hanno abbandonato su di una particella di proprietà della comparente
[...]
in persona del legale rappresentante Sig. , un veicolo Controparte_3 Controparte_1 agricolo targato IM1779, di proprietario sconosciuto, oramai dismesso e non più utilizzabile, privo di certificato di assicurazione e di attestazione di pagamento della “tassa sulla proprietà” (bollo), accatastandovi, a fianco, del legname oramai dismesso da anni;
7) Vero che nessuna persona ha "in generale» utilizzato tale reliquato di terreno né, comunque, altro fondo attiguo di proprietà della comparente Società in persona del legale rappresentante Sig. Controparte_2
né, “in particolare” i seguenti fondi siti: - nel Comune Censuario di Costaraniera Controparte_1
(IM) foglio 4, particella 911 (in precedenza individuato come parte del mappale 397 e formalmente intestato alla , ora intestato sempre alla Controparte_2 [...]
e censito al Foglio I mappale 924; - nel Comune Censuario di Costarainera Controparte_2
(IM) foglio 4, particella 913 (in precedenza individuato come parte del mappale 396 e formalmente intestato a ), ora sempre alla e censito Controparte_1 Controparte_2 al Foglio 1 mappale 922. 8) Vero che recentemente, il Sig. , nella sua qualità ha Controparte_1 sporto “denuncia-querela”, sia in odio e nei confronti del Sig. e sia in odio e nei Parte_1 confronti del tecnico ME , poiché hanno dichiarato: il di essere il CP_4 Parte_1 proprietario dei fondi stessi e la geom. , poiché ha proposto il frazionamento di tali CP_4 fondi ottenendo delle illecite variazioni catastali;
9) Vero che: - il fondo sito nel Comune Censuario di Costarainera (IM) foglio 4, particella 911, in precedenza individuato come parte del mappale 397 ora divenuto porzione del mappate 924 è stato acquistato dalla Controparte_5
in persona del suo legale rappresentante con atto del 28 novembre 2005 redatto dal
[...]
Dott. , Notaio in Torino, registrato all'Ufficio delle Entrate di Torino il 29 novembre Persona_1
2005 al n. 21722/1T dalla Società Sorgente Srl in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante Sig. ; - il fondo sito nel Comune Censuario di Costaraniera (IM) foglio Parte_2 4, particella 913 in precedenza individuato come parte del mappale 396 ora divenuto porzione del mappale 922 è stato acquisto dal Sig. dal Tribunale di Torino Sezione Fallimenti in Controparte_1 forza di un decreto di trasferimento in data 19 settembre 1997 e da quest'ultimo ceduto alla Società
in forza dell'atto di compravendita del 22 gennaio 2009 Rep. n. Controparte_2
229192/20139, Registrato presso L'Agenzia delle Entrate di Torino il 16 febbraio 2009 al n. 3665 serie 1T, redatto dal Dott. Notaio in Torino;
10) Vero che successivamente, i Persona_1 suddetti fondi, cosi come in atti meglio individuati, sono stati sottoposti nel tempo da tecnici, terzi funzionari e persone incaricate: - alla progettazione, allo studio grafico, alla picchettatura;
- alla procedura di rivalutazione dei fondi, con la perizia di stima dei terreni;
- alla richiesta e successivo rilascio delle concessioni edilizie e dei permessi di costruire necessari sui fondi edificabili;
- alla progettazione, realizzazione, edificazione ed asfaltatura con apposizione di cordoli di protezione della strada di accesso;
- ed al successivo certificato di agibilità dei fabbricati;
e alcun tecnico, persona, incaricato od operaio ha rilevato la presenza del Sig. che occupava i suddetti fondi, Parte_1 con un "laboratorio aperto" nel quale estirpava le erbacce, piantava le colture, potava gli alberi, accatastava la legna e occupava i fondi con mezzi meccanici;
11) Vero che in alcuna delle rappresentazioni fotografiche ed anche grafiche effettuate sul luogo nell'ampio arco di tempo, risulta i! "laboratorio aperto" del Sig. ; 12) Vero che due testi, sempre gli stessi ed Parte_1 appartenenti alla stessa famiglia del Sig. hanno visto coltivare i fondi da quest'ultimo, mentre Pt_1 una moltitudine di altri testimoni, mai lo ha mai visto sui fondi estirpare le erbacce, piantare le colture, potare gli alberi, accatastare la legna e occupare i fondi con mezzi meccanici. Si indicano a testimoni:
- residente in [...] — Costarainera;
- , residente in [...]Testimone_1 Testimone_2
Via Collette 32; - , residente in [...], Costarainera;
- Testimone_3 [...]
, residente in [...]l, Costarainera;
- , residente i Costarainera;
- Tes_4 Testimone_5
, residente in [...]; - residente Testimone_6 Testimone_7 in Sestri Ponente ( GE ) in Via Casimiro Corradi 6/10; - , residente in [...]
Mazzini 83; - , residente in [...] Torino;
- , residente Testimone_9 Testimone_10 in Civezza, Strada prov. 12; - , residente in [...]; - Controparte_6 Per_2
residente in [...]; da sentirsi anche in controprova, salvo altri in
[...] termine prefiggendo”. - memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 24.12.2010: “In ogni caso, la convenuta società in persona del suo legale rappresentante, chiede Controparte_7 integrarsi la prova interrogatorio e per testimoni, già dedotta e capitolata nella comparsa di costituzione e risposta del 14 aprile 2010, con i seguenti: a) con riferimento alla contiguità dei fondi di cui il Sig. rivendica l'intervenuta usucapione con quelli di sua proprietà: 17) Vero Parte_1 che il Sig. è proprietario di un fondo con entro stante fabbricato destinato a garages Parte_1 peraltro non ancora regolarmente urbanizzato sito in Costarainera Strada Nuova S. Antonio e censito al C.T. al foglio 4 mappate 393; 18) Vero che il Sig. è comproprietario di una corte Parte_1 con entro stante fabbricato censito al foglio 4 mappale 593 e 626; 19) Vero che tra i fondi di proprietà della società in persona del suo legale rappresentante, di cui il Controparte_7
Sig. rivendica la usucapione e quelli di proprietà esclusiva del Sig. vi Parte_1 Parte_1 sono altri fondi di proprietà di terzi censiti al foglio 4 mappali 684, 683, strada, 916, 194, 195 e 394, come risulta dagli elaborati grafici che mi vengono mostrati;
b) con riferimento al presunto utilizzo dei fondi da parte del sig. : 20)Vero che il Sig. acquistava i fondi per Parte_1 Controparte_1 cui è causa dalla società La Sorgente srl e dal Tribunale di Torino sezione Fallimentare, in forza di specifico decreto di trasferimento, come risulta dagli atti che mi vengono mostrati;
21)Vero che per la consistenza di tali fondi il geom. di Imperia, redigeva specifica perizia di stima, CP_8 ritualmente asseverata dinnanzi il Tribunale di Imperia, nella quale li descriveva come semi abbandonati ed incolti, come risulta dal documento che mi viene mostrato;
22)Vero che nell'anno 2006 il Sig. faceva eseguire opera di decespugliazione, ripulitura e sfalcio dei Controparte_1 terreni siti in Costarainera, come risulta dal documento che mi viene mostrato;
23)Vero che in data
10 febbraio 2006 il Sig. nella sua qualità, comunicava al Comune di Costarainera Controparte_1
l'inizio dei lavori, come risulta dal documento che mi viene mostrato;
24)Vero che il Sig. CP_1 nella sua qualità riscontrava che in data 1° aprile 2008 il Sig. aveva dato inizio
[...] Parte_1
a pratiche di frazionamento relative ai suoi fondi sul presupposto di esserne il possessore, come risulta dal documento che mi viene mostrato;
25)Vero che il veicolo agricolo targato IM 1779 di proprietà sconosciuta, inutilizzabile è sempre stato privo di assicurazione e bollo e di attestazione di proprietà è presente sul terreno da circa 6 / 7 anni;
26)Vero che tale veicolo agricolo risulta posto sul “reliquato” ora censito al foglio 4 mappale 924; 27)Vero che il Sig. proponeva una prima Parte_1 procedura possessoria, poi accolta dal Tribunale di Imperia ed una seconda procedura possessoria respinta dal Tribunale di Imperia, come risulta dai documenti che mi vengono mostrati;
28)Vero che nell'anno 2008 Sig. veniva avvicinato dal Sig. che rivendicava la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 30.000,00= (trentamila euro) per evitargli danni e problemi relative all'edificazione di alcune villette a schiera già assentite dal Comune di Costarainera;
29)Vero che per tali fatti il Sig.
si rivolgeva all'Autorità Giudiziaria sporgeva denuncia querela sia il 18 aprile 2008 Controparte_1
e sia il 29 maggio 2008, come risulta dai documenti che mi vengono mostrati;
30)Vero che la Procura della Repubblica di Imperia avviava un procedimento penale, che poi veniva archiviato, come risulta dal documento che mi viene mostrato;
31)Vero che il Sig. contestava il fatto anche Controparte_1 con specifica opposizione attraverso l'avv. Ruggero Lopizzo e l'avv. Nigra di Torino, come risulta dai documenti che mi vengono mostrate;
32)Vero dalla data di acquisto dei fondi da parte della società Con
in persona del suo legale rappresentante essi sono sempre stati Controparte_7 utilizzati, ripuliti ed occupati dalla società stessa, ovvero dalla società costruttrice, ovvero dal Sig.
personalmente; 33)Vero che in quel periodo Sig. aveva accertato Controparte_1 Controparte_1 che il Sig. aveva provveduto ad inviare una pratica catastale volta a frazionare e Parte_1 modificare le particelle di numerosi terreni ed in particolare: - il fondo censito al foglio 4 mappale 397 nelle particelle 910 e 911; - il fondo censito al foglio 4 mappale 396 nelle particelle 912 e 913, come risulta dal documento che mi viene mostrato;
33)Vero che in quell'occasione il Sig. Pt_1
aveva modificato le tracciature del cantiere;
34)Vero che il Sig. in più
[...] Parte_1 Con occasioni ha cercato di occupare parte dei fondi di proprietà della società di , Controparte_1 promuovendo anche dei procedimenti possessori. in atti descritti;
35)Vero che all'epoca lo stato dei luoghi è quello descritto e raffigurato nelle fotografie che mi vengono mostrate;
c) con riferimento al risarcimento dei danni rivendicato dalla società : 36) Vero che all'epoca e, CP_2 Controparte_1 comunque, in tempi successivi all'anno 2008 la società era costretta CP_2 Controparte_7
a risolvere sei contratti di "preliminare di compravendita di immobili", restituendo la relativa caparra, poiché i contraenti acquirenti non potevano stipulare i contratti di mutuo sui cespiti compravenduti, in quanto il Sig. aveva modificato i dati catastali relativi ai fondi siti al foglio 4 Parte_1 mappale 397 e 396, dichiarandoli di sua proprietà esclusiva per intervenuta usucapione;
37)Vero che tali riscontri catastali impedivano ai terzi acquirenti la stipulazione e la regolarizzazione dei vari Con mutui necessari per il finanziamento degli acquisti;
38)Vero che la società di CP_9 dovette rinunciare alla vendita di numerosi atti di compravendita quali: - il Sig. Testimone_11 residente in [...]; - il Sig. residente in [...]; - la Sig.ra CP_10 CP_11 residente in [...]; - il Sig. , residente in [...], (V. documento n. Testimone_12 Test 16); - il Sig. residente in [...], (V. documento n. 17); - il sig. Controparte_12
, residente in [...]al Campo, (V. documento n. 18); come risulta dai documenti CP_13 che mi vengono mostrati;
Si indicano come testimoni;
- geom. con studio in Imperia;
CP_8
- dott. , domiciliata in Torino;
- dott. , domiciliato in Torino;
- Sig. Testimone_14 Tes_15
, residente in Torino;
- Sig. . residente in Imperia;
- Ing. Testimone_16 Testimone_17 Persona_3 residente in Torino;
- Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Costarainera;
- , Persona_4 domiciliato presso il Comando dei Carabinieri di Santo Stefano;
- , domiciliato presso Testimone_18 il Comando dei Carabinieri di Santo Stefano;
- , residente in Via Dante 13 — Testimone_1
Costarainera; - , residente in [...]; - , residente Testimone_2 Testimone_3 in Strada Provinciale 20, Costarainera;
- » residente in [...]1 Costarainera;
Testimone_4
- , residente i Costarainera;
- , residente in [...] Testimone_6
San Antonio 13; - residente in [...]\10; - Testimone_7 , residente in [...]; - , residente in [...] Tes_8 Testimone_9
Torino; - , residente Civezza, Strada prov. 12; - , residente in Testimone_10 Controparte_6
Volpiano, Via Anna Frank 12; - residente in [...];” - Persona_2 ammettere la documentazione depositata nel precedente giudizio d'appello (RG 1124/2015), posto l'impossibilità oggettiva di depositarla in data antecedente, trattandosi di documenti sopraggiunti;
Nel merito, in parziale riforma della sentenza impugnata, respingere le richieste formulate dal sig. per i motivi esposti in atti e, per l'effetto - riformare la sentenza di Primo Grado così Pt_1 come illustrato nella propria comparsa di costituzione 26/10/2023, - dichiarare non intervenuta l'usucapione sui terreni oggetto di causa, In ogni caso - con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario del 15 % sull'importo degli onorari e dei diritti del primo e secondo grado, del giudizio di Cassazione e di quello di appello in riassunzione”
MOTIVI
Con atto di citazione 8.1.2010, , conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Parte_1
Imperia, la e anche in proprio, chiedendo la dichiarazione di acquisto CP_2 Controparte_1
della proprietà per usucapione degli immobili già censiti al Comune di Costarainera (IM), foglio 4, particella 911 e 913 e attualmente rispettivamente così accatastati: porzione del mappale 924, nella parte confinante con l'attuale mappale 922 e 684, e mappale 922 (parte del precedente mappale 911, prima ancora mappale 397).
Si costituivano ed anche in proprio, contestando la domanda CP_2 Controparte_1 attorea. sosteneva, in particolare, che “la proprietà del mappale 922 fu acquistata nel CP_2
1996 dall' in virtù di trasferimento del Tribunale di Torino Sez. Fallimenti” (cfr sentenza CP_1
1 grado); che “In data 07.03.1997 il sig. acquistava il terreno dal Tribunale di Torino CP_1
mapp. 395 – 396 – 400 per mq.
1.473 del foglio 4; tali terreni risultavano essere totalmente liberi da qualsiasi eventuale pendenza. Successivamente, in data 28.11.2005, a seguito di numerosi sopralluoghi effettuati ove non è mai risultato alcun terreno coltivato e/o utilizzato da qualcuno, la
Con
acquistava un ulteriore terreno con permesso di costruzione (Comune di Costarainera, permesso
n. 10 del 2006) da La SORGENTE S.r.l. per Euro 160.000,00, pagando tutti i relativi oneri. I lavori
Con su entrambi i terreni incominciavano nel mese di gennaio 2006, allorquando la ed i relativi dipendenti provvedevano ad occupare il terreno in vista della futura costruzione di immobili.”
(costituzione in riassunzione RID). Chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna di al risarcimento dei danni subiti. Parte_1
Il giudizio di merito era preceduto da un ricorso per la reintegrazione del possesso (R. G. n.
577/08, dott. promosso da RID presso il Tribunale di Imperia, concluso con la sentenza del Per_5
09.09.2008 che rigettava il ricorso condannando RID alle spese legali di controparte e dal ricorso R.
G. n. 354/09, promosso dal sig. che aveva chiesto la reintegrazione del possesso, conclusosi Pt_1
con la sentenza del 03.08.2009, che rigettava il ricorso del sig. Pt_1 Nel giudizio di primo grado, con ordinanza 3.2.2011, dichiarate utilizzabili come elementi di prova le risultanze testimoniali raccolte nell'ambito del precedente giudizio possessorio concluso con provvedimento del Tribunale di Imperia del 9.9.2008, con la sentenza n. 78/2015, il Tribunale di
Imperia accoglieva la domanda di usucapione proposta da nei confronti di Parte_1 CP_2 rigettava “la domanda proposta nei confronti di in relazione al mappale n' 922 in Controparte_1
quanto dalla documentazione prodotta in atti risulta che l'immobile in questione era già stato trasferito all'altra convenuta con contratto stipulato in data 22.1.2009.” Rigettava la domanda riconvenzionale. Il Tribunale di Imperia, infine, condannava al pagamento delle spese di CP_2
causa in favore di , mentre le compensava integralmente fra e Parte_1 Parte_1 CP_1
in proprio.
[...]
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Controparte_1 Controparte_2
proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Imperia proponendo cinque
[...] motivi che venivano decisi dalla sentenza della Corte d'Appello di Genova 2 Sez. n' 570/2019 del
18.4.2019
Con il primo motivo gli appellanti lamentavano “l'erronea acquisizione nel giudizio petitorio delle prove testimoniali dedotte in un precedente giudizio possessorio intercorso fra le parti, considerata la diversità degli elementi costitutivi delle due azioni” (cfr sentenza appello), mentre, con il secondo, eccepivano “l'erronea valutazione del materiale istruttorio ed in particolare
l'erronea conclusione circa il raggiungimento della prova dell'intervenuta usucapione” (cfr sentenza appello). Tali motivi, trattati congiuntamente, venivano ritenuti fondati ed accolti, in quanto la Corte riteneva che la decisione del Tribunale fosse fondata “su un assunto errato circa l'utilizzabilità dei provvedimenti adottati e delle risultanze delle dichiarazioni rese, sia pure sotto il vincolo del giuramento, dai sommari informatori escussi nell'ambito di uno dei precedenti, reciproci procedimenti possessori che si erano svolte tra le odierne parti, nonostante che lo stesso attore, nel richiamare detta attività istruttoria, avesse qualificato “elementi indiziari” le deposizioni raccolte nel possessorio e senza neppure considerare che parte convenuta aveva richiesto, con la memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. depositata il 14.1.2011, la controprova sui capitoli dedotti dall'attore nel giudizio di usucapione e finalizzati alla prova degli elementi costitutivi di tale istituto” (cfr. sentenza appello). La Corte riteneva che la diversità delle azioni proposte in sede possessoria e petitoria, non consentivano l'utilizzo, nel giudizio petitorio, delle prove acquisite nel giudizio possessorio e, pertanto, riteneva non provata la domanda di usucapione.
Venivano altresì rigettati, perchè infondati: - il terzo motivo sul rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni, in quanto la strada a servizio delle costruzioni era stata realizzata e l'area edificata per cui non veniva ritenuto rilevante irrilevante il danno per
“l'occupazione di una modesta porzione di un mappale” (cfr sentenza appello), mentre per il danno da impossibilità di concludere contratti di vendita non era stata fornita prova;
- il quarto motivo sulle
Con spese processuali a carico di perché assorbito dall'accoglimento del primo e del secondo motivo;
- il quinto motivo sulla compensazione delle spese sul rigetto della domanda di usucapione del mappale 922 per la mancanza di trascrizione della domanda di cessione a favore di Controparte_1 che aveva impedito la conoscenza dell'intestataria del bene, in quanto nel giudizio di primo era stato prodotto l'atto notarile, ma non la nota di trascrizione, per cui il Giudice correttamente aveva dedotto la mancata prova della conoscenza da parte dell'attore della cessione da alla Controparte_1 CP_2
La Corte compensava integralmente le spese del giudizio di primo e secondo grado fra le parti.
[...]
Avverso la sentenza della Corte d'Appello, , in data 5.11.2019, proponeva Parte_1
ricorso per cassazione formulando cinque motivi, mentre e depositavano CP_2 Controparte_1
controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso proposto da per inammissibilità e/o Parte_1 infondatezza dei motivi proposti e la conferma della sentenza della Corte d'Appello di Genova, Sez.
II, n. 570 del 3.4.2019.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n' 12759 del 11.5.2023, accoglieva il primo: violazione e/o falsa applicazione degli artt.132 c.p.c. e 118 disp att cpc in relazione all'art. 360 1 c.
n' 3 cpc, formulando il seguente principio di diritto: “La Corte distrettuale, facendo leva sulla differenza strutturale esistente tra giudizi possessorio e petitorio, ha effettivamente affermato che le prove testimoniali rese nel primo, pur sotto il vincolo del giuramento, non possono essere utilizzate nel secondo. Il ricorrente evidenzia (cfr pag. 16 del ricorso) che il Tribunale aveva ritenuto superfluo richiamare testimoni già sentiti in sede possessoria, perché essi avrebbero deposto sulle medesime circostanze di fatto, ed aveva quindi utilizzato le prove acquisite in quel diverso e precedente giudizio.
Va ribadito, sul punto, che il giudice di merito è libero di fondare il su convincimento anche utilizzando le risultanze della prova formata in altro giudizio, sempre che esse siano state ritualmente acquisite agli atti di causa della cui cognizione egli è investito (Cass. sez 3 n' 31312 del 3.11.2012,
Rv 662952; conf. Cassa. Sez 3 n' 11555 del 14.5.2023, Rv 626416)”. All'esito dell'accoglimento del primo motivo, dichiarava assorbiti gli altri quattro e rinviava la causa alla Corte d'Appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. del 21.6.2023, riassumeva il Parte_1
procedimento e chiedeva che la Corte di Appello, quale giudice del rinvio, preliminarmente sospendesse o revocasse la sentenza n' 570 del 3.4.2019 della Corte d'Appello di Genova 2 sez. civile e nel merito accogliesse le conclusioni dirette alla conferma della sentenza di primo grado del
Tribunale di Imperia n' 78/2015 del 5.3.2015, con vittoria delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta 26.10.2023, si costituivano la ed CP_2 CP_1
, i quali chiedevano il rigetto della richiesta sospensione o revoca della sentenza n' 570 del
[...]
3.4.2019 della Corte d'Appello di Genova 2 sez civile;
in via istruttoria l'ammissione delle prove dedotte nelle comparse di costituzione del 14.04.2010, in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 24.12.2010 di primo grado, puntualmente ritrascritte e, nel merito, rigettare la domanda di usucapione accolta in primo grado, conferma nel resto la sentenza del Tribunale di Imperia n' 78/2015 del 5.3.2015, con vittoria delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
La Corte, con provvedimento di concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche, fissava l'udienza del 18.02.2025, tenuta in forma cartolare, nel corso della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Con AN dichiarate inammissibili le richieste istruttorie di in quanto la Corte rileva che non è stata specificatamente censurata né in primo grado, né in appello, l'ordinanza con cui non sono state Con ammesse le prove richieste dalle parti e, in ogni caso, si è limitato e riproporre la richiesta di ammissione senza però censurare, motivando, la decisione sul punto. Le istanze istruttorie, semplicemente riproposte, non possono essere ammesse (Cass. 21.11.1984 n' 5957-Cass. 9779/93-
Cass. III Sez. n. 18742/16).
In applicazione dei principi di diritto e delle statuizioni dell'ordinanza della Cassazione n' 12759 del
11.5.2023, in relazione all'accoglimento del primo e del secondo motivo, la Corte d'Appello deve procedere al riesame del materiale istruttorio in atti, ai fini della valutazione della fondatezza della domanda di usucapione proposta in primo grado dal , potendo utilizzare le Controparte_1 dichiarazioni rese, sotto il vincolo del giuramento, dai sommari informatori escussi nell'ambito di uno dei precedenti procedimenti possessori che si erano svolti tra le medesime parti in causa, così come stabilito dal principio di legittimità.
La Corte rileva che non è stato prodotto, in questo giudizio di rinvio, nel fascicolo di parte il documento n' 7 copia verbali dell'udienza del 5.9.2008, contenente le dichiarazioni dei sommari Con informatori escussi nel procedimento per reintegra nel possesso promosso da in data 22.5.2008, documento prodotto da con l'atto di citazione 8.1.2010 avanti al Tribunale di Parte_1 Pt_1
Imperia RG. 31/2010 e con la costituzione in appello 18.12.2015 (documento n' 2 fascicolo di primo grado ). Parte_1
La sentenza n' 6645/2024 del 13/03/2024 della Cassazione Civile terza civile ha chiarito che “I giudici di merito, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, premesso che è onere della parte appellante produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, ha rilevato che il mancato rinvenimento, nel fascicolo di parte, al momento della decisione della causa in secondo grado, dei documenti già prodotti nel giudizio di primo grado su cui la medesima parte assuma di aver basato la propria pretesa dedotta in controversia non preclude al giudice di appello di decidere nel merito sul gravame, qualora non si alleghi che gli stessi siano stati smarriti, essendo onere della parte stessa, quando non si versi nel caso dell'incolpevole perdita dì essi (con conseguente possibilità della loro ricostruzione previa autorizzazione giudiziale), assicurarne al giudice di appello la disponibilità in funzione della decisione (Cass. 15 maggio 2007, n. 11196; in termini, già Cass, 20 dicembre 2004,
n. 23598). Il principio di diritto sopra enunciato è stato ribadito da Cass. 19 maggio 2010, n. 12250.
Sulla base dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, i ricorrenti avrebbero quindi dovuto, prima che la causa fosse assunta in decisione, far rilevare la mancanza della sentenza della Corte dei Conti (e/o degli altri documenti) nel proprio fascicolo di parte, allegandone l'avvenuto incolpevole smarrimento e chiedendo, conseguentemente, di disporre le opportune ricerche in
Cancelleria e, se del caso, di essere autorizzati al nuovo deposito, in modo da assicurare alla corte
d'appello la disponibilità dei documenti in funzione della decisione. Non risulta, invece, che
l'appellante abbia posto in essere tale condotta processuale, con la conseguenza che legittimamente la Corte territoriale ha deciso il gravame sulla scorta dei documenti rinvenuti in atti.”
Sul punto già la Cassazione Civile Sez. Un. con sentenza n. 4835 del 16.02.2023 aveva confermato l'operatività del principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", per cui “Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado.”
Nel nostro caso, non essendo reperibile il documento costituito dai verbali degli informatori, sentiti sotto il vincolo del giuramento nel procedimento per reintegra nel possesso, ma essendo il contenuto di tali verbali riprodotto, sia pure non integralmente, nella motivazione della sentenza di primo grado n' 78/2015 del 5.3.2015 emessa dal Tribunale di Imperia, la Corte procede all'esame del contenuto Con di tali dichiarazioni al fine di poter decidere nel merito l'appello proposto da avverso tale sentenza.
Va premesso che le più recenti pronunce richiedono una prova rigorosa da parte di chi rivendica la proprietà a titolo di usucapione (Cassazione Civile, sez. II, sentenza 26/04/2011 n° 9325, Cass.
16.1.2014 n. 874). Da ultimo la Cassazione civile Sez. II, con l'ordinanza n. 7040 del 9 marzo 2023 ha confermato che “In tema di usucapione, la prova del possesso ad usucapionem deve essere rigorosa e non può fondarsi su elementi equivoci o atti clandestini. Il possesso utile ai fini dell'usucapione deve manifestarsi attraverso un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, esercitata in modo continuativo, non interrotto, pacifico, pubblico e non equivoco.”
Oltre alla prova rigorosa del possesso, per i fondi agricoli e per i terreni in generale, sempre la
Cassazione civile sez. II, con la sentenza n. 4931 del 15/02/2022, ha confermato che “Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus”.
Anche con l'ordinanza n. 1121/2024, la Corte di legittimità ha ribadito che la sola coltivazione di un fondo agricolo non integra possesso utile ai fini dell'usucapione del terreno in quanto tale attività potrebbe giustificarsi in virtù di un accordo tra le parti o della mera tolleranza del proprietario e, comunque, non costituisce un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. Secondo la recente sentenza della
Cassazione la prova dell'intervenuta recinzione del terreno costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile un potere tipico del titolare: cioè, quello di escludere gli estranei. Dunque, la realizzazione di una palizzata, un cancello, una sbarra o qualsiasi altra delimitazione del terreno privato può, al contrario della coltivazione del terreno, valere per l'usucapione.
Dall'esame della motivazione della sentenza primo grado n' 78/2015 del 5.3.2015 emessa dal
Tribunale di Imperia, si evince che il teste “ , residente vicino ai luoghi di causa, ha Testimone_19
riferito: - di transitare nei pressi dell'immobile rivendicato quasi tutti i giorni e di aver visto a partire dagli anni 80 tagliare e depositare la legna all'interno del fondo;
- per trasportare il Pt_1 materiale l'attore faceva uso d'un trattore o di un'Ape i quali venivano frequentemente parcheggiati in loco;
- il curava il fondo, pulendolo con zappe e on un decespugliatore;
” Il teste “ Pt_1 [...]
, anch'egli residente da più di 30 anni nei pressi dei luoghi di causa, ha narrato che nei Tes_20
12 anni precedenti (ossia dal 1996 circa) l'attore di recava a giorni alterni presso il fondo, pulendolo
e tagliando al suo interno la legna.” (cfr sentenza 1 gr. pag. 7) Anche il teste Testimone_21 vicino di casa da più di vent'anni, “ha confermato che l'attore ha fatto uso del terreno con continuità, ammucchiandovi la legna, parcheggiandovi il proprio motocarro e provvedendo a tenerlo in ordine.”
(cfr sentenza 1 gr. pag. 7-9) Le dichiarazioni di detti testimoni, in parte contrastate dalla teste “ , la quale ha Testimone_22 riferito che i terreni erano in più o meno puliti benchè c'erano dei rovi e degli arbusti”. La Tes_3 ha anche dichiarato d'aver visto parcheggiati in loco un trattore e un'Ape, i quali, però a suo dire non appartenevano al (cfr sentenza 1 gr. pag. 8), riferiscono al più un'attività di pulizia del Pt_1
fondo, neppure una coltivazione dello stesso, per cui non risultano sufficienti a provare il possesso uti dominus necessario per l'acquisto per usucapione del terreno.
Il teste “ha dichiarato che circa 1-2 anni prima dello svolgimento dell'udienza (ossia nel Tes_19
1996 o nel 1997) il aveva apposto una catena a delimitazione del terreno. Riascoltato su tale Pt_1
specifica circostanza ha precisato che la catena è sempre stata presente ma Testimone_19
risultava interrata, salvo essere sollevata circa un anno e mezzo prima”
Con Dal momento che il ricorso per reintegra nel possesso da parte di è stato introdotto in data
22.5.2008 (procedimento R.G. n. 577/08 Tribunale di Imperia) e che le dichiarazioni sopra riportate sono contenute nel verbale del 5.9.2008, se ne deduce che la catena è stata resa visibile solo nel 2007
o 2006, mentre prima, essendo interrata, non era visibile ai terzi. La chiusura del fondo è diventata percepibile dai terzi solo da tale periodo, con la conseguenza che, alla data di presentazione della domanda di usucapione 8.1.2010, non si era compiuto il termine ventennale necessario ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 cc di un possesso reso pubblico per oltre 20 anni
La domanda di è pertanto da rigettare, in quanto non adeguatamente provata. Pt_1
Le spese del primo grado, di quello di appello, di legittimità e della riassunzione seguono la soccombenza, con condanna di alla refusione a favore di Parte_1 Controparte_2
e spese processuali vengono liquidate, sulla base delle tariffe vigenti al momento
[...]
della decisione finale, come in dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, dello scaglione indicato dalle parti fin dal primo grado (inferiore a 1.100,00), tenuto conto del valore domenicale risultante dai documenti prodotti da parte ricorrente: 1) primo grado: Fase di studio: € 131,00; Fase introduttiva: €
131,000; Fase istruttoria/trattazione: € 200,00; Fase decisionale: € 200,00 = compenso € 662,00; 2) fase di appello;
Fase di studio: € 142,00; Fase introduttiva: € 142,000; Fase istruttoria/trattazione; €
179; Fase decisionale: € 210,00 = compenso € 673,00; 3) per la fase di legittimità: Fase di studio: €
252,00; Fase introduttiva: € 284,00; Fase decisionale: € 142,00 = € 678,00; 4) rinvio a seguito di riassunzione: Fase di studio: € 142,00; Fase introduttiva: € 142,000; Fase istruttoria/trattazione; €
179; Fase decisionale: € 210,00 = compenso € 673,00.
PQM
Definitivamente pronunciando procedimento di riassunzione ex artt. 383 e 392 e segg. c.p.c. iscritto al n. R.G. 674/2023, a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 12759 del 11.5.2023 che ha cassato con rinvio la Sentenza n' 570/2019 del 3.4.2019 della Corte d'Appello di
Genova 2 sezione civile così decide:
1. Rigetta la domanda di usucapione proposta da;
Parte_1
2. Condanna al pagamento delle spese di tutti i gradi a favore di Parte_1 [...] he liquida per il primo grado in € 662,00 oltre maggiorazione ed accessori Controparte_2 di Legge;
per la fase di appello in € 673,00 oltre maggiorazione ed accessori di Legge;
per la fase di legittimità in € 678,00 oltre maggiorazione ed accessori di Legge;
per fa fase di rinvio a seguito di riassunzione in € 673,00 oltre maggiorazione ed accessori di Legge.
Genova, 13 giugno 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Valeria Albino