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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2024, n. 3800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3800 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente est.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta al n. 608 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Zacheo, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: , rappresentato e difeso dagli avv.ti Leonardo Controparte_1 C.F._2
Maiorano e Antonio Carpinelli, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 16 ottobre 2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per le sue conclusioni, nulla ha opposto.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.1.2024, ha esposto: di aver contratto matrimonio Parte_1 secondo il rito concordatario con il 20.8.1994 in Martano (LE), in regime Controparte_1 economico di comunione dei beni;
che dalla loro unione erano nati i figli il 18.6.1997 e Per_1 Per_2 il 31.12.2009; che, dopo alcuni anni di matrimonio, era venuta meno l'affectio coniugalis, a causa anche di perduranti incomprensioni ed incompatibilità caratteriali, tanto che con decreto del Tribunale di Lecce, reso in data 2.8.2021, era stata omologata la separazione personale;
che vantava, inoltre, un diritto di credito sull'immobile adibito a casa coniugale, avendovi apportato notevoli modifiche e miglioramenti.
Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato.
, costituendosi con memoria depositata il 19.3.2024, ha aderito alla richiesta Controparte_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la conferma delle condizioni della separazione, riportate in memoria, ma con la rideterminazione in euro, rispettivamente, 250,00 e 200,00 mensili, del contributo, da porsi a carico della ricorrente, a titolo di mantenimento per i figli ancora minorenne, Per_2
e , maggiorenne ma non economicamente autonomo, entrambi conviventi con il padre nella Per_1 casa coniugale, di esclusiva proprietà del oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre alla CP_1 metà delle spese straordinarie. Ha chiesto, inoltre, il rigetto dell'avversa richiesta, contenuta in ricorso, di riconoscimento di un diritto di credito della ricorrente sull'immobile adibito a casa coniugale.
Le parti sono state ascoltate all'udienza di comparizione del 24.4.2024, nel corso della quale parte ricorrente ha dichiarato di vivere con il nuovo compagno e di non aver contribuito, in passato, al mantenimento del figlio all'esito, con ordinanza resa in udienza, la Presidente relatrice, in via Per_2 provvisoria e urgente, ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente alle stesse condizioni della separazione e ha demandato, in considerazione delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'udienza e della condizione di sofferenza del minore nei suoi rapporti con la madre, ai S.S. e al Per_2
C.F. di Martano, in collaborazione, ove necessario, con i Servizi d'Ambito, di attivare un percorso di supporto psicologico per il minore con riferimento al suo rapporto con la madre, verificando la Per_2 possibilità, ove in linea con la volontà e con l'interesse del minore, di avviare la ripresa di incontri madre- figlio, con sostegno alle funzioni genitoriali anche in favore della madre.
Nel corso del procedimento è stata acquisita la relazione dei Servizi delegati in data 26.9.2024, i quali hanno fatto presente che non era stato possibile attivare nessuno degli interventi disposti all'udienza del 24.4.2024 per impossibilità a contattare parte resistente all'utenza telefonica dello stesso indicata.
All'udienza del 16.10.2024, infine, il difensore della ricorrente ha chiesto di dichiarare con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
i difensori delle parti, quindi, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno precisato le proprie conclusioni, richiamando quelle in atti,
e la Presidente relatrice ha demandato ai Servizi delegati l'attivazione degli interventi di cui al verbale d'udienza del 24.4.2024, non ancora avviati per le ragioni illustrate dalle parti in udienza, e ha trattenuto la causa per la decisione in ordine allo status.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso in esame era stata omologata la separazione personale tra i coniugi ed era ampiamente decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione delle condizioni del divorzio, appare necessario rimettere la causa davanti all'istruttore al fine di verificare l'esito dei percorsi demandati ai Servizi delegati e vagliare le ulteriori richieste delle parti, provvedendo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 26.1.2024 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Martano (LE) il 20.8.1994 da e , iscritto nei registri di matrimonio di detto Comune Parte_1 Controparte_1 dell'anno 1994 n. 28 P. II S. A;
b) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'11.11.2024.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore