Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 2833
TAR
Sentenza 12 marzo 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 8 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione artt. 43 e 70 c.p.a. e principio di economia processuale

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la riunione dei ricorsi connessi sia una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, insindacabile in appello, salvo casi di abnormità. Ha inoltre evidenziato che la strategia di frammentare i procedimenti è stata originariamente adottata dall'appellante stessa.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3, 24, 101, 104, 111 e 113 Cost. e lesione del diritto di difesa

    Il Consiglio di Stato ha ribadito la discrezionalità del giudice nella riunione dei procedimenti e ha affermato che la mancata riunione non costituisce un parametro assoluto per la decisione sulle spese, le quali sono regolate secondo il principio della soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 2833
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2833
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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