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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/04/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
DO. Roberto Aponte -Presidente rel.
DO. Maria Grazia Federici - Consigliere
DO. Silvia Russo - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in sede di rinvio dalla CaSAzione iscritta al n. 1103/2024 r.g. promoSA da e, per eSA, la sua procuratrice (nuova de- Parte_1 CP_1
nominazione – giusta atto a rogito Notaio del 20.12.2021, Rep. Persona_1
18387/12230 depositato presso la di Roma in data 10.2.2022; doc. 1 – di CP_2 [...]
in persona del procuratore DO.SA , rappresentata e di- Controparte_3 CP_4 fesa dall'avv. Teodoro Carsillo (C.F. ) del Foro di Roma – domicilio C.F._1
digitle indirizo Pec Email_1
appellante – attrice in riasunzione contro
( PEC domiciliato Controparte_5 CodiceFiscale_2 Email_2
in via Cassolo, 2, 20122 Milano
e
(C.F. domiciliata in via di Villa Aquari, Controparte_6 C.F._3
5, Scala A, int. 2, 00179 Roma
e pagina 1 di 11 (C.F. ) ex art. 2495 c.c. quale socio di CP_7 C.F._4 CP_8
(C.F. , società cancellata dal Registro delle Imprese, res. in via Pistoia, 28,
[...] P.IVA_1
00040 AR (RM);
e
(C.F. ) ex art. 2495 c.c. quale socio di Rialto De- Controparte_9 C.F._5
sign S.r.l. (C.F. ) società cancellata dal Registro delle Imprese, res. a GeSAte P.IVA_1
(MI), via Matteotti 9 appellati contumaci
CONCLUSIONI
L'appellante attrice in riassunzione:
In integrale riforma dell'impugnata Sentenza n. 3142/2020 emeSA in data 4.6.2020 dal Tribu- nale di Milano all'esito del giudizio contraddistinto dal numero di R.G.A.C. 56226/2017 riget- tare l'opposizione ex art. 615, II comma, c.p.c. proposta dalla sig.ra con Parte_2
l'atto di citazione notificato in data 16.2.2009 ed introduttivo del giudizio contraddistinto dal numero di R.G.A.C. 11163/2009 dello stesso Tribunale di Milano, in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di compensi e spese, di tutti i gradi di giudizio di merito, oltre che di quelli dinan- zi la Corte di caSAzione, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. terza datrice di ipoteca, proponeva opposizione alla espropriazione Parte_2
immobiliare promoSA nei suoi confronti da , creditrice in forza di mutuo fon- Controparte_10
diario concesso dall'allora Banco Ambrosiano Veneto Spa alla società ga- Controparte_8
rantito dall'opponente, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito (indicato in precetto nell'importo compessivo di € 127.281,25, di cui € 58.136,48 per capitale, € 68.104,61 per inte- ressi convenzionali e il residuo per spese, diritti e onorari di precetto). Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 13151 del 2010, accoglieva l'opposizione, rilevando l'intervenuta prescrizione del credito azionato esecutivamente, per non avere la creditrice procedente offerto documenta- zione idonea a comprovare il compimento di validi atti interruttivi del termine.
2. proponeva appello, evidenziando che l'interruzione della prescrizione Controparte_10
risultava dagli atti del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare e, in particolare, dagli pagina 2 di 11 atti di precetto notificati alla e alla allegati all'atto di appello. La Cor- Controparte_8 Pt_2
te d'appello, con la sentenza n. 4095/2015, confermava la sentenza di primo grado, reputando tardiva la produzione documentale effettuata dalla creditrice procedente, a ciò ostando il divie- to posto dall'art. 345 cod. proc. civ..
3. A seguito di ricorso per caSAzione, la S.C., con sentenza n. 20173 del 2017, caSAva con rinvio la sentenza impugnata e rimetteva gli atti al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c, a causa della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di Rialto De- sign Srl.
4. Riassunto il procedimento, nella contumacia del litisconsorte pretermesso, il Tribunale di Milano, all'esito di giudizio nel corso del quale si costituivano e Controparte_5
quali eredi di (deceduta nelle more), con sen- Controparte_6 Parte_2
tenza n. 3142 del 2020 confermava la declaratoria di prescrizione del diritto di credito, osser- vando che la creditrice aveva depositato il fascicolo di parte relativo al giudizio di appello in- staurato nel 2011, contenente la documentazione a suo tempo allegata nella fase sommaria e volta a provare l'interruzione della prescrizione, ma che la documentazione era inutilizzabile perché prodotta solo nel giudizio di appello, poi dichiarato nullo, in difetto di giustificazione a supporto della mancata produzione in primo grado. Sottolineava, in particolare, che nel giudi- zio di rinvio cd. improprio il processo era destinato a riprendere il suo corso con piena facoltà di allegazioni e prove per le parti pretermesse, mentre per quelle che avevano partecipato alle precedenti fasi del giudizio il potere di svolgere nuove deduzioni, anche istruttorie, rimaneva strettamente correlato alle difese che il litisconsorte pretermesso aveva svolto nel giudizio riassunto.
5. Avverso tale sentenza proponeva appello (essendo stata nelle more Controparte_10 cancellata l'atto di appello era notificato ai due soci della società estinta), Controparte_8
che veniva rigettato dalla Corte d'appello di Milano con sentenza n. 1216/2022.
5.1 La Corte d'Appello osservava che era onere della parte creditrice produrre nel giudizio di cognizione piena gli atti ed i documenti già depositati nel processo esecutivo e ritenuti utili ai fini della decisione, non soggiacendo la produzione, proprio perché già effettuata nel pro- cesso esecutivo, ai termini perentori ed alle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c.; aggiungeva, tuttavia, che i documenti dovevano essere prodotti al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale affinché il giudice potesse tenerne conto ai fini della decisione. Nel
pagina 3 di 11 caso di specie risultava pacificamente acclarato che nel giudizio di primo grado CP_10
non aveva mai depositato il precetto notificato alla a riprova dell'inter-
[...] Controparte_8
venuta interruzione della prescrizione, cosicché l'atto, depositato nel primo giudizio di appello, non poteva essere considerato documento indispensabile “nuovo”, ai sensi dell'art. 345, 3° comma c.p.c., nella formulazione vigente prima della riforma del 2012.
6. nella qualità di procuratrice di proponeva ricorso per CP_1 Parte_1
CaSAzione affidato a quattro motivi.
6.1 Con il primo motivo denunziava “violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e
2697 cod. civ. e degli artt. 112 e ss. cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)”. Premesso che il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione decennale del credito vantato nei confronti della doveva farsi coincidere con la data di sca- Controparte_8
denza dell'ultima rata del piano di ammortamento, fiSAta nel caso di specie al 19/2/1998, e che il precetto notificato alla debitrice, quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, risul- tava depositato agli atti della procedura esecutiva immobiliare promoSA ai danni di
[...]
ed era stato poi allegato all'atto di appello avverso la sentenza n. 13151/2010, re- Parte_2
P
all'esito del giudizio di opposizione a precetto, evidenziava che l'eccezione di interruzione della prescrizione non costituisce un'eccezione in senso stretto, bensì una eccezione in senso lato. Deduceva, quindi, che posto che l'interruzione della prescrizione può essere rilevata d'uf- ficio dal giudice, anche a prescindere da una specifica e tempestiva contestazione della parte,
l'atto di precetto notificato alla debitrice, pacificamente presente agli atti della procedura ese- cutiva, avrebbe dovuto essere preso in considerazione dal giudice di merito, anche d'ufficio, ai fini della valutazione della fondatezza o meno dell'eccezione sollevata.
6.2 Con il secondo motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ., anche in rapporto agli artt. 112 e ss. c.p.c. e
2697 cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.)”, ribadiva che il giudice deve indivi- duare, anche d'ufficio, i fatti modificativi delle eccezioni in senso proprio e censurava la deci- sione gravata per avere affermato il divieto di introdurre nuovi documenti nel giudizio di rin- vio cd. “improprio” se non in replica alla parte estromeSA dalla precedente fase.
6.3 Con il terzo motivo lamentava “Violazione e falsa applicazione dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla riforma introdotta con d.l. n. 83 del 2012 e ss.mm. applicabile ratione temporis, per errata valutazione di inammissibilità della documen-
pagina 4 di 11 tazione prodotta in appello (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) nonché in rapporto agli artt. 2943 e 2697 cod. civ. e agli artt. 112 e ss. c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)”. Osservava che i documenti comprovanti il compimento di atti interruttivi della prescrizione non erano stati prodotti per la prima volta in sede di rinvio, ma erano già presenti nel fascicolo dell'esecuzione ed erano stati poi riversati nel primo giudizio di appello, nel qua- le il deposito documentale era governato dalle norme di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla novella del 2012. Aggiungeva che i documenti attestanti la fondatezza della interruzione della prescrizione erano sicuramente "indispensabili" a norma dell'art. 345, 3° comma, cod. proc. civ., in quanto volti a corroborare una contestazione tempe- stivamente avanzata.
6.4 Con il quarto motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.
e dell'art. 186 disp. att. c.p.c. in tema di struttura bifasica del giudizio di opposizione all'esecu- zione, anche in rapporto agli artt. 2943 e 2687 cod. civ., nonché agli art. 112 e ss. c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)", la ricorrente deduceva che la Corte d'Appello aveva omesso di considerare che la documentazione asseritamente mancante agli atti era presente nella fase sommaria del giudizio e, quindi, già acquisita al processo, anche alla stregua dei principi enunciati dalla sentenza di questa Corte n. 26116/2021.
7. Con sentenza n. 2827 del 30/1/2024, la S.C. ha accolto il quarto motivo, dichiarato as- sorbiti i restanti e, conseguentemente, caSAto la sentenza impugnata con rinvio a questa Corte di Appello, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legit- timità.
8. La causa è stata tempestivamente riassunta da con atto di citazione Parte_1
notificato a (13/4/2024 ricevuta dal coniuge e can 20/4/2024), Controparte_6 [...]
(12/4/2024), (20/4/2024 m.p.) e Parte_4 CP_7 Controparte_9
(13/4/2024 m.p.) quali soci della cancellata dal Registro delle Imprese. Controparte_8
9. Nella contumacia dei convenuti in riassunzione, la causa è stata rimeSA al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza 1/4/2025.
****
10. Va preliminarmente rilevato che in data 2/4/2025 i convenuti in riassunzione
[...]
e hanno depositato “memoria di costituzione” in CP_5 Controparte_6
giudizio corredata da procura alle liti. La costituzione degli appellati, peraltro recante pagina 5 di 11 l'indicazione del proc. n. 3103/2020 r.g. e riferita al giudizio di appello conclusosi con la sen- tenza poi annullata dalla Corte di CaSAzione, è inammissibile e tamquam non esset, in quanto avvenuta dopo la fiSAzione dell'udienza di rimessione in decisione (art. 293 c.p.c.; cfr. Cass.
n. 481/1994).
11. Ciò rilevato, deve osservarsi che la S.C., con la sentenza che ha disposto il rinvio, ha premesso che il procedimento di opposizione all'esecuzione, benché connotato da una struttura bifasica, che si articola in una prima fase, a carattere sommario, e in una seconda, a cognizione piena, costituisce un procedimento unitario, nel senso che la fase del merito è in stretto colle- gamento con quella sommaria. Ha richiamato, quindi, la propria ordinanza 27 settembre 2021,
n. 26116/2021, con la quale ha avuto modo di chiarire che “nei giudizi di opposizione all'ese- cuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione i documenti prodotti dalle parti nel corso della fase sommaria che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione, stante l'unitarietà dei predetti giudizi nonostante la loro struttura bifasica, devono senz'altro ritenersi già acquisiti al pro- cesso e vanno inseriti nel fascicolo del giudizio contenzioso dell'opposizione steSA, ai sensi dell'art. 186 disp. att. cod. proc. civ., sia che questo debba essere instaurato davanti ad un uf- ficio giudiziario diverso, sia che debba svolgersi davanti al medesimo ufficio giudiziario pres- so il quale pende il processo esecutivo;
di conseguenza, non è neceSArio a tal fine che le par- ti, in relazione a quei documenti, procedano ad una nuova formale attività di produzione nel corso della fase a cognizione piena, secondo le modalità e nei termini perentori previsti dall'art. 183 cod. proc. civ., né possono ritenersi sussistenti preclusioni di alcun tipo in rela- zione alla loro esibizione e al loro inserimento nel fascicolo processuale di parte, affinché il giudice del merito ne tenga conto ai fini della decisione”. Ha precisato, poi, che tali documen- ti, tuttavia, restando produzioni documentali di parte, “trovano allocazione nei fascicoli pro- cessuali delle parti stesse di cui all'art. 166 cod. proc. civ. (e non entrano direttamente a fare parte del fascicolo di ufficio di cui all'art. 168 c.p.c., in quanto tale) e seguono il regime di detti fascicoli che, essendo nella disponibilità delle parti stesse, come previsto dall'art. 169 cod. proc. civ., vanno depositati al momento dell'assegnazione della causa in decisione (e al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale), dovendosi presumere, nel caso in cui il fascicolo di parte non sia depositato o sia depositato privo di alcuni documenti, che la parte abbia rinunziato ad avvalersi dei documenti in esso non inclusi (o di tutti quelli già prodotti, in caso di mancato deposito dell'intero fascicolo), fatta sempre salva la facoltà
pagina 6 di 11 dell'altra parte di provvedere al deposito di qualunque documento comunque già acquisito al processo, anche se prodotto dalla controparte, affinché se ne tenga conto ai fini della decisio- ne. In sostanza, le parti non possono ritenersi esentate dall'onere di depositare i propri fascico- li, con tutti i documenti prodotti nel corso dell'intero giudizio (in entrambe le fasi di esso), al momento della decisione, perché il giudice poSA tenerne conto ai fini della decisione steSA, con le relative conseguenze (tra cui: obbligo del giudice di primo grado di procedere alla rico- struzione del fascicolo solo ove il mancato deposito dello stesso o di alcuni documenti non sia imputabile alle parti;
onere della parte, in mancanza, di proporre gravame, comunque produ- cendo nuovamente i documenti mancanti). Con l'ulteriore precisazione che, in sede di grava- me, la parte appellante ha l'onere di produrre nuovamente quei documenti, ove non presenti nel fascicolo, affinché poSAno essere esaminati e valutati dal giudice di secondo grado.
12. La S.C. ha, quindi, osservato che tali principi si pongono nel solco dell'insegnamento di legittimità, che, a partire da Cass. n. 11817 del 2011, occupandosi della sorte dei documenti prodotti a corredo del ricorso monitorio, non ridepositati dalla parte opposta nella successiva fase della opposizione ma solo nel giudizio di appello, ha avuto modo di chiarire che il proce- dimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo e si chiude con la notifica del decreto stesso non è autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione di cui all'art. 645 cod. proc. civ.; cosicché nel giudizio di opposizione, ove la parte opposta non abbia allegato al fascicolo, nel termine di cui all'art. 183 cod. proc. civ., la documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio, tale documentazione può essere utilmente prodotta nel giu- dizio di appello, non potendosi considerare come nuova. Ha richiamato, al riguardo, Cass. sez. un. n. 14475/2015 che, intervenendo a dirimere un contrasto di orientamenti insorto sulla que- stione nella giurisprudenza di legittimità, aveva avuto modo di puntualizzare che “i documenti prodotti in allegato alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della contropar- te (quanto meno) sino alla scadenza del termine per proporre opposizione (in base a quanto di- sposto dall'art. 638, terzo comma, cod. proc. civ.) e quindi esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati nuovi nei successivi sviluppi del processo”, sottolineando che un'interpretazione restrittiva che escluda, in caso di giudizio di primo grado bifasico, che i do- cumenti prodotti nella prima fase e non riprodotti nell'opposizione poSAno essere depositati nel successivo giudizio di secondo grado, comporterebbe una modifica del contenuto della norma non consentita all'interprete. Conseguentemente, secondo tale orientamento, “anche
pagina 7 di 11 qualora la fase di opposizione si sia conclusa con una decisione che non abbia potuto tener conto dei documenti prodotti con la richiesta di decreto ingiuntivo, tali documenti, se allegati all'atto di appello, non possono essere considerati nuovi e, quindi, non sono soggetti al divieto sancito dall'art. 345 cod. proc. civ. ed è ammissibile la loro produzione in secondo grado” (in senso conforme, Cass., sez. 2, 04/04/2017, n. 8693).
13. La S.C. ha affermato, quindi, che nel caso in esame la ricorrente, già nell'impugnare la statuizione del giudice di primo grado, che aveva accolto l'opposizione proposta della Pt_2
sul presupposto che agli atti del giudizio mancasse la documentazione idonea ad attestare il compimento di validi atti interruttivi del termine di prescrizione, aveva evidenziato di avere depositato l'atto di precetto notificato alla e a nel fasci- Controparte_8 Parte_2
colo della procedura esecutiva e aveva provveduto a ridepositarlo nel giudizio di appello, alle- gandolo all'atto introduttivo del giudizio di secondo grado. La Corte di merito, con la sentenza impugnata, pur dando atto di tale allegazione, aveva erroneamente ritenuto inammissibile la pretesa di di produrre l'atto di precetto in appello, sul rilievo che il documen- Controparte_10
to, non essendo stato prodotto dalla creditrice procedente nel giudizio di primo grado, non po- tesse essere considerato come “un documento indispensabile nuovo”, ai sensi dell'art. 345, ter- zo comma, cod. proc. civ., utilizzabile ai fini della decisione.
14. Tale soluzione, ha concluso la S.C., si pone in evidente contrasto con la giurispruden- za sopra richiamata, che impone, al contrario, di ritenere, in ipotesi di giudizio caratterizzato da una struttura bifasica ma da considerarsi unitario, che i documenti una volta depositati nella fase sommaria devono intendersi ormai acquisiti al giudizio, di talché deve ritenersi consentita la relativa produzione in appello anche nel caso in cui la parte intereSAta abbia omesso di de- positarli nel giudizio di primo grado. La Corte d'appello, quindi, “non avrebbe dovuto ritenere la parte appellante … decaduta dalla possibilità di allegare in appello l'atto di precetto notifi- cato alla debitrice ed alla ma avrebbe piuttosto dovuto verificare l'avvenuto deposito di Pt_2
detto documento nella fase sommaria del giudizio di opposizione e, in caso positivo, ritenerne consentita la produzione in appello per poi valutarne la sua idoneità a contrastare l'eccezione di prescrizione del credito fatta valere dalla terza datrice di ipoteca;
risultando, invece, su- perflua, ai fini dell'ammissibilità della produzione in appello, ogni valutazione sulla questione concernente il concetto di prova “indispensabile” per la decisione, ai sensi del terzo comma dell'art. 345 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla novella del 2012, ove per avventura effet-
pagina 8 di 11 tivamente applicabile ratione temporis, visto che il documento andava comunque qualificato non nuovo e, per ciò solo, suscettibile di essere prodotto in quella sede.
15. Questo collegio, quale giudice di rinvio, ha l'obbligo di uniformarsi al principio di di- ritto e comunque a quanto statuito dalla Corte di legittimità (art. 384 c.p.c.). Deve, pertanto, valutare se i documenti che, secondo l'assunto dell'appellante, provano gli atti interruttivi del- la prescrizione, fossero e meno già contenuti nel fascicolo della fase sommaria del giudizio di opposizione, in tale caso essendone consentita la produzione in appello a prescindere da ogni valutazione in ordine all'indispensabilità ai fini della decisione.
16. Orbene, dagli atti risulta che ha prodotto, già nel primo giudizio di appel- CP_10
lo (n. 222/2011), gli atti del fascicolo dell'esecuzione n. 2498/08 r.g.e. del Tribunale di Milano
(doc. 5 D), contenente l'atto di pignoramento notificato alla e gli atti di precetto notifi- Pt_2
cati il 30/10-19/11/2007 alla e a (doc. n. 5D1). D'altro Controparte_8 Parte_2
canto, che gli atti precetto notificati prodotti nel giudizio di appello fossero compresi nel fasci- colo della fase sommaria non ha mai costituito oggetto di contestazione. Oggetto di controver- sia sono state le questioni, risolte dalla S.C. con la sentenza che ha disposto il rinvio, in ordine al potere del giudice dell'opposizione all'esecuzione di acquisire o comunque utilizzare d'ufficio i documenti prodotti nella fase sommaria (potere negato dal S.C.) e dalla possibilità, per la parte intereSAta, di produrre per la prima in volta in appello detti documenti in quanto documenti “non nuovi” stante la struttura bifasica del procedimento (possibilità affermata dal
S.C.).
17. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi che la creditrice proce- dente (nella cui posizione è subentrata ) ha provato il compimento di atti in- Parte_1
terruzione prima del compimento del termine decennale di prescrizione decorrente dalla sca- denza dell'ultima rata del piano di ammortamento, fiSAta nel caso di specie al 19/2/1998. So- no prodotti in giudizio, infatti l'atto di precetto notificato a (notificato a Parte_2
mezzo compiuta giacenza il 16/11/2007) e a (per compiuta giacenza il Controparte_8
19/11/2007). Ne consegue che, essendo provata l'interruzione della prescrizione del diritto di credito eccepita dall'opponente, la creditrice ha diritto di procedere ad esecuzione forzata:
l'opposizione deve pertanto essere respinta.
18. Ai fini della regolamentazione delle spese deve tenersi conto, per un verso, del fatto che la creditrice ha prodotto i documenti comprovanti l'interruzione della prescrizione per la pagina 9 di 11 prima volta nel giudizio di appello, per altro verso, che la nullità per violazione dell'integrità del contraddittorio che ha determinato l'annullamento della prima sentenza di appello e la re- stituzione della causa al giudice di primo grado è imputabile ad entrambe le parti. Ricorrono pertanto, ad avviso del collegio, i presupposti per compensare tra le parti le spese di tutti i gra- di e fasi del giudizio per metà, con condanna di e Controparte_5 Controparte_6
in solido, alla rifusione della residua metà. Le spese sono liquidate nella misura già
[...]
decurtata di un mezzo, in dispositivo. Devono invece essere compensate le spese relative al rapporto processuale tra l'attrice in riassunzione e i soci di convenuti in Controparte_8
giudizio esclusivamente ai fini dell'integrità del contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte definitivamente decidendo in sede di rinvio, così provvede:
a) rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da Parte_2
b) dichiara compensate tra da un lato, e e Parte_1 Controparte_5
, dall'altro, le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio nella Controparte_6
misura della metà e condanna e , Controparte_5 Controparte_6
quali eredi di a rimborsare a e per eSA alla Parte_2 Parte_1
sua procuratrice la residua metà delle spese che liquida, già operata la CP_1
compensazione:
- quanto al giudizio di primo grado (Trib. Milano n. 11163/2009 r.g.), in € 2.900,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), iva e cpa;
- quanto al giudizio di appello (n. 222/2011 r.g.) in € 3.200,00, oltre rimborso forfet- tario spese generali (15%), iva e cpa;
- quanto al giudizio di CaSAzione (n. 1132/2016) in € 3.800,00 per compensi profes-
sionali, oltre rimborso spese forfettarie (15), iva e cpa;
- quanto al giudizio di rinvio restitutorio davanti al Tribunale (n. 56226/2017) in €
3.350,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa;
- quanto al giudizio di appello n. 3103/2020 r.g. in € 4.750,00 per compensi profes- sionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa;
pagina 10 di 11 - quanto al giudizio di CaSAzione n. 15757/2022 r.g., in 3.800,00 per compensi pro- fessionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa;
- quanto al presente giudizio di rinvio in € 3.900,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa;
c) dichiara compensate tra le parti le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio relative al rapporto processuale tra e . Parte_1 CP_7 Controparte_9
Milano, 8 aprile 2025
Il Presidente est.
Roberto Aponte
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
DO. Roberto Aponte -Presidente rel.
DO. Maria Grazia Federici - Consigliere
DO. Silvia Russo - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in sede di rinvio dalla CaSAzione iscritta al n. 1103/2024 r.g. promoSA da e, per eSA, la sua procuratrice (nuova de- Parte_1 CP_1
nominazione – giusta atto a rogito Notaio del 20.12.2021, Rep. Persona_1
18387/12230 depositato presso la di Roma in data 10.2.2022; doc. 1 – di CP_2 [...]
in persona del procuratore DO.SA , rappresentata e di- Controparte_3 CP_4 fesa dall'avv. Teodoro Carsillo (C.F. ) del Foro di Roma – domicilio C.F._1
digitle indirizo Pec Email_1
appellante – attrice in riasunzione contro
( PEC domiciliato Controparte_5 CodiceFiscale_2 Email_2
in via Cassolo, 2, 20122 Milano
e
(C.F. domiciliata in via di Villa Aquari, Controparte_6 C.F._3
5, Scala A, int. 2, 00179 Roma
e pagina 1 di 11 (C.F. ) ex art. 2495 c.c. quale socio di CP_7 C.F._4 CP_8
(C.F. , società cancellata dal Registro delle Imprese, res. in via Pistoia, 28,
[...] P.IVA_1
00040 AR (RM);
e
(C.F. ) ex art. 2495 c.c. quale socio di Rialto De- Controparte_9 C.F._5
sign S.r.l. (C.F. ) società cancellata dal Registro delle Imprese, res. a GeSAte P.IVA_1
(MI), via Matteotti 9 appellati contumaci
CONCLUSIONI
L'appellante attrice in riassunzione:
In integrale riforma dell'impugnata Sentenza n. 3142/2020 emeSA in data 4.6.2020 dal Tribu- nale di Milano all'esito del giudizio contraddistinto dal numero di R.G.A.C. 56226/2017 riget- tare l'opposizione ex art. 615, II comma, c.p.c. proposta dalla sig.ra con Parte_2
l'atto di citazione notificato in data 16.2.2009 ed introduttivo del giudizio contraddistinto dal numero di R.G.A.C. 11163/2009 dello stesso Tribunale di Milano, in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di compensi e spese, di tutti i gradi di giudizio di merito, oltre che di quelli dinan- zi la Corte di caSAzione, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. terza datrice di ipoteca, proponeva opposizione alla espropriazione Parte_2
immobiliare promoSA nei suoi confronti da , creditrice in forza di mutuo fon- Controparte_10
diario concesso dall'allora Banco Ambrosiano Veneto Spa alla società ga- Controparte_8
rantito dall'opponente, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito (indicato in precetto nell'importo compessivo di € 127.281,25, di cui € 58.136,48 per capitale, € 68.104,61 per inte- ressi convenzionali e il residuo per spese, diritti e onorari di precetto). Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 13151 del 2010, accoglieva l'opposizione, rilevando l'intervenuta prescrizione del credito azionato esecutivamente, per non avere la creditrice procedente offerto documenta- zione idonea a comprovare il compimento di validi atti interruttivi del termine.
2. proponeva appello, evidenziando che l'interruzione della prescrizione Controparte_10
risultava dagli atti del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare e, in particolare, dagli pagina 2 di 11 atti di precetto notificati alla e alla allegati all'atto di appello. La Cor- Controparte_8 Pt_2
te d'appello, con la sentenza n. 4095/2015, confermava la sentenza di primo grado, reputando tardiva la produzione documentale effettuata dalla creditrice procedente, a ciò ostando il divie- to posto dall'art. 345 cod. proc. civ..
3. A seguito di ricorso per caSAzione, la S.C., con sentenza n. 20173 del 2017, caSAva con rinvio la sentenza impugnata e rimetteva gli atti al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c, a causa della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di Rialto De- sign Srl.
4. Riassunto il procedimento, nella contumacia del litisconsorte pretermesso, il Tribunale di Milano, all'esito di giudizio nel corso del quale si costituivano e Controparte_5
quali eredi di (deceduta nelle more), con sen- Controparte_6 Parte_2
tenza n. 3142 del 2020 confermava la declaratoria di prescrizione del diritto di credito, osser- vando che la creditrice aveva depositato il fascicolo di parte relativo al giudizio di appello in- staurato nel 2011, contenente la documentazione a suo tempo allegata nella fase sommaria e volta a provare l'interruzione della prescrizione, ma che la documentazione era inutilizzabile perché prodotta solo nel giudizio di appello, poi dichiarato nullo, in difetto di giustificazione a supporto della mancata produzione in primo grado. Sottolineava, in particolare, che nel giudi- zio di rinvio cd. improprio il processo era destinato a riprendere il suo corso con piena facoltà di allegazioni e prove per le parti pretermesse, mentre per quelle che avevano partecipato alle precedenti fasi del giudizio il potere di svolgere nuove deduzioni, anche istruttorie, rimaneva strettamente correlato alle difese che il litisconsorte pretermesso aveva svolto nel giudizio riassunto.
5. Avverso tale sentenza proponeva appello (essendo stata nelle more Controparte_10 cancellata l'atto di appello era notificato ai due soci della società estinta), Controparte_8
che veniva rigettato dalla Corte d'appello di Milano con sentenza n. 1216/2022.
5.1 La Corte d'Appello osservava che era onere della parte creditrice produrre nel giudizio di cognizione piena gli atti ed i documenti già depositati nel processo esecutivo e ritenuti utili ai fini della decisione, non soggiacendo la produzione, proprio perché già effettuata nel pro- cesso esecutivo, ai termini perentori ed alle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c.; aggiungeva, tuttavia, che i documenti dovevano essere prodotti al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale affinché il giudice potesse tenerne conto ai fini della decisione. Nel
pagina 3 di 11 caso di specie risultava pacificamente acclarato che nel giudizio di primo grado CP_10
non aveva mai depositato il precetto notificato alla a riprova dell'inter-
[...] Controparte_8
venuta interruzione della prescrizione, cosicché l'atto, depositato nel primo giudizio di appello, non poteva essere considerato documento indispensabile “nuovo”, ai sensi dell'art. 345, 3° comma c.p.c., nella formulazione vigente prima della riforma del 2012.
6. nella qualità di procuratrice di proponeva ricorso per CP_1 Parte_1
CaSAzione affidato a quattro motivi.
6.1 Con il primo motivo denunziava “violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e
2697 cod. civ. e degli artt. 112 e ss. cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)”. Premesso che il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione decennale del credito vantato nei confronti della doveva farsi coincidere con la data di sca- Controparte_8
denza dell'ultima rata del piano di ammortamento, fiSAta nel caso di specie al 19/2/1998, e che il precetto notificato alla debitrice, quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, risul- tava depositato agli atti della procedura esecutiva immobiliare promoSA ai danni di
[...]
ed era stato poi allegato all'atto di appello avverso la sentenza n. 13151/2010, re- Parte_2
P
all'esito del giudizio di opposizione a precetto, evidenziava che l'eccezione di interruzione della prescrizione non costituisce un'eccezione in senso stretto, bensì una eccezione in senso lato. Deduceva, quindi, che posto che l'interruzione della prescrizione può essere rilevata d'uf- ficio dal giudice, anche a prescindere da una specifica e tempestiva contestazione della parte,
l'atto di precetto notificato alla debitrice, pacificamente presente agli atti della procedura ese- cutiva, avrebbe dovuto essere preso in considerazione dal giudice di merito, anche d'ufficio, ai fini della valutazione della fondatezza o meno dell'eccezione sollevata.
6.2 Con il secondo motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ., anche in rapporto agli artt. 112 e ss. c.p.c. e
2697 cod. civ. (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.)”, ribadiva che il giudice deve indivi- duare, anche d'ufficio, i fatti modificativi delle eccezioni in senso proprio e censurava la deci- sione gravata per avere affermato il divieto di introdurre nuovi documenti nel giudizio di rin- vio cd. “improprio” se non in replica alla parte estromeSA dalla precedente fase.
6.3 Con il terzo motivo lamentava “Violazione e falsa applicazione dell'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla riforma introdotta con d.l. n. 83 del 2012 e ss.mm. applicabile ratione temporis, per errata valutazione di inammissibilità della documen-
pagina 4 di 11 tazione prodotta in appello (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) nonché in rapporto agli artt. 2943 e 2697 cod. civ. e agli artt. 112 e ss. c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)”. Osservava che i documenti comprovanti il compimento di atti interruttivi della prescrizione non erano stati prodotti per la prima volta in sede di rinvio, ma erano già presenti nel fascicolo dell'esecuzione ed erano stati poi riversati nel primo giudizio di appello, nel qua- le il deposito documentale era governato dalle norme di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla novella del 2012. Aggiungeva che i documenti attestanti la fondatezza della interruzione della prescrizione erano sicuramente "indispensabili" a norma dell'art. 345, 3° comma, cod. proc. civ., in quanto volti a corroborare una contestazione tempe- stivamente avanzata.
6.4 Con il quarto motivo, denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.
e dell'art. 186 disp. att. c.p.c. in tema di struttura bifasica del giudizio di opposizione all'esecu- zione, anche in rapporto agli artt. 2943 e 2687 cod. civ., nonché agli art. 112 e ss. c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)", la ricorrente deduceva che la Corte d'Appello aveva omesso di considerare che la documentazione asseritamente mancante agli atti era presente nella fase sommaria del giudizio e, quindi, già acquisita al processo, anche alla stregua dei principi enunciati dalla sentenza di questa Corte n. 26116/2021.
7. Con sentenza n. 2827 del 30/1/2024, la S.C. ha accolto il quarto motivo, dichiarato as- sorbiti i restanti e, conseguentemente, caSAto la sentenza impugnata con rinvio a questa Corte di Appello, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legit- timità.
8. La causa è stata tempestivamente riassunta da con atto di citazione Parte_1
notificato a (13/4/2024 ricevuta dal coniuge e can 20/4/2024), Controparte_6 [...]
(12/4/2024), (20/4/2024 m.p.) e Parte_4 CP_7 Controparte_9
(13/4/2024 m.p.) quali soci della cancellata dal Registro delle Imprese. Controparte_8
9. Nella contumacia dei convenuti in riassunzione, la causa è stata rimeSA al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza 1/4/2025.
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10. Va preliminarmente rilevato che in data 2/4/2025 i convenuti in riassunzione
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e hanno depositato “memoria di costituzione” in CP_5 Controparte_6
giudizio corredata da procura alle liti. La costituzione degli appellati, peraltro recante pagina 5 di 11 l'indicazione del proc. n. 3103/2020 r.g. e riferita al giudizio di appello conclusosi con la sen- tenza poi annullata dalla Corte di CaSAzione, è inammissibile e tamquam non esset, in quanto avvenuta dopo la fiSAzione dell'udienza di rimessione in decisione (art. 293 c.p.c.; cfr. Cass.
n. 481/1994).
11. Ciò rilevato, deve osservarsi che la S.C., con la sentenza che ha disposto il rinvio, ha premesso che il procedimento di opposizione all'esecuzione, benché connotato da una struttura bifasica, che si articola in una prima fase, a carattere sommario, e in una seconda, a cognizione piena, costituisce un procedimento unitario, nel senso che la fase del merito è in stretto colle- gamento con quella sommaria. Ha richiamato, quindi, la propria ordinanza 27 settembre 2021,
n. 26116/2021, con la quale ha avuto modo di chiarire che “nei giudizi di opposizione all'ese- cuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione i documenti prodotti dalle parti nel corso della fase sommaria che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione, stante l'unitarietà dei predetti giudizi nonostante la loro struttura bifasica, devono senz'altro ritenersi già acquisiti al pro- cesso e vanno inseriti nel fascicolo del giudizio contenzioso dell'opposizione steSA, ai sensi dell'art. 186 disp. att. cod. proc. civ., sia che questo debba essere instaurato davanti ad un uf- ficio giudiziario diverso, sia che debba svolgersi davanti al medesimo ufficio giudiziario pres- so il quale pende il processo esecutivo;
di conseguenza, non è neceSArio a tal fine che le par- ti, in relazione a quei documenti, procedano ad una nuova formale attività di produzione nel corso della fase a cognizione piena, secondo le modalità e nei termini perentori previsti dall'art. 183 cod. proc. civ., né possono ritenersi sussistenti preclusioni di alcun tipo in rela- zione alla loro esibizione e al loro inserimento nel fascicolo processuale di parte, affinché il giudice del merito ne tenga conto ai fini della decisione”. Ha precisato, poi, che tali documen- ti, tuttavia, restando produzioni documentali di parte, “trovano allocazione nei fascicoli pro- cessuali delle parti stesse di cui all'art. 166 cod. proc. civ. (e non entrano direttamente a fare parte del fascicolo di ufficio di cui all'art. 168 c.p.c., in quanto tale) e seguono il regime di detti fascicoli che, essendo nella disponibilità delle parti stesse, come previsto dall'art. 169 cod. proc. civ., vanno depositati al momento dell'assegnazione della causa in decisione (e al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale), dovendosi presumere, nel caso in cui il fascicolo di parte non sia depositato o sia depositato privo di alcuni documenti, che la parte abbia rinunziato ad avvalersi dei documenti in esso non inclusi (o di tutti quelli già prodotti, in caso di mancato deposito dell'intero fascicolo), fatta sempre salva la facoltà
pagina 6 di 11 dell'altra parte di provvedere al deposito di qualunque documento comunque già acquisito al processo, anche se prodotto dalla controparte, affinché se ne tenga conto ai fini della decisio- ne. In sostanza, le parti non possono ritenersi esentate dall'onere di depositare i propri fascico- li, con tutti i documenti prodotti nel corso dell'intero giudizio (in entrambe le fasi di esso), al momento della decisione, perché il giudice poSA tenerne conto ai fini della decisione steSA, con le relative conseguenze (tra cui: obbligo del giudice di primo grado di procedere alla rico- struzione del fascicolo solo ove il mancato deposito dello stesso o di alcuni documenti non sia imputabile alle parti;
onere della parte, in mancanza, di proporre gravame, comunque produ- cendo nuovamente i documenti mancanti). Con l'ulteriore precisazione che, in sede di grava- me, la parte appellante ha l'onere di produrre nuovamente quei documenti, ove non presenti nel fascicolo, affinché poSAno essere esaminati e valutati dal giudice di secondo grado.
12. La S.C. ha, quindi, osservato che tali principi si pongono nel solco dell'insegnamento di legittimità, che, a partire da Cass. n. 11817 del 2011, occupandosi della sorte dei documenti prodotti a corredo del ricorso monitorio, non ridepositati dalla parte opposta nella successiva fase della opposizione ma solo nel giudizio di appello, ha avuto modo di chiarire che il proce- dimento che si apre con la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo e si chiude con la notifica del decreto stesso non è autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione di cui all'art. 645 cod. proc. civ.; cosicché nel giudizio di opposizione, ove la parte opposta non abbia allegato al fascicolo, nel termine di cui all'art. 183 cod. proc. civ., la documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio, tale documentazione può essere utilmente prodotta nel giu- dizio di appello, non potendosi considerare come nuova. Ha richiamato, al riguardo, Cass. sez. un. n. 14475/2015 che, intervenendo a dirimere un contrasto di orientamenti insorto sulla que- stione nella giurisprudenza di legittimità, aveva avuto modo di puntualizzare che “i documenti prodotti in allegato alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della contropar- te (quanto meno) sino alla scadenza del termine per proporre opposizione (in base a quanto di- sposto dall'art. 638, terzo comma, cod. proc. civ.) e quindi esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati nuovi nei successivi sviluppi del processo”, sottolineando che un'interpretazione restrittiva che escluda, in caso di giudizio di primo grado bifasico, che i do- cumenti prodotti nella prima fase e non riprodotti nell'opposizione poSAno essere depositati nel successivo giudizio di secondo grado, comporterebbe una modifica del contenuto della norma non consentita all'interprete. Conseguentemente, secondo tale orientamento, “anche
pagina 7 di 11 qualora la fase di opposizione si sia conclusa con una decisione che non abbia potuto tener conto dei documenti prodotti con la richiesta di decreto ingiuntivo, tali documenti, se allegati all'atto di appello, non possono essere considerati nuovi e, quindi, non sono soggetti al divieto sancito dall'art. 345 cod. proc. civ. ed è ammissibile la loro produzione in secondo grado” (in senso conforme, Cass., sez. 2, 04/04/2017, n. 8693).
13. La S.C. ha affermato, quindi, che nel caso in esame la ricorrente, già nell'impugnare la statuizione del giudice di primo grado, che aveva accolto l'opposizione proposta della Pt_2
sul presupposto che agli atti del giudizio mancasse la documentazione idonea ad attestare il compimento di validi atti interruttivi del termine di prescrizione, aveva evidenziato di avere depositato l'atto di precetto notificato alla e a nel fasci- Controparte_8 Parte_2
colo della procedura esecutiva e aveva provveduto a ridepositarlo nel giudizio di appello, alle- gandolo all'atto introduttivo del giudizio di secondo grado. La Corte di merito, con la sentenza impugnata, pur dando atto di tale allegazione, aveva erroneamente ritenuto inammissibile la pretesa di di produrre l'atto di precetto in appello, sul rilievo che il documen- Controparte_10
to, non essendo stato prodotto dalla creditrice procedente nel giudizio di primo grado, non po- tesse essere considerato come “un documento indispensabile nuovo”, ai sensi dell'art. 345, ter- zo comma, cod. proc. civ., utilizzabile ai fini della decisione.
14. Tale soluzione, ha concluso la S.C., si pone in evidente contrasto con la giurispruden- za sopra richiamata, che impone, al contrario, di ritenere, in ipotesi di giudizio caratterizzato da una struttura bifasica ma da considerarsi unitario, che i documenti una volta depositati nella fase sommaria devono intendersi ormai acquisiti al giudizio, di talché deve ritenersi consentita la relativa produzione in appello anche nel caso in cui la parte intereSAta abbia omesso di de- positarli nel giudizio di primo grado. La Corte d'appello, quindi, “non avrebbe dovuto ritenere la parte appellante … decaduta dalla possibilità di allegare in appello l'atto di precetto notifi- cato alla debitrice ed alla ma avrebbe piuttosto dovuto verificare l'avvenuto deposito di Pt_2
detto documento nella fase sommaria del giudizio di opposizione e, in caso positivo, ritenerne consentita la produzione in appello per poi valutarne la sua idoneità a contrastare l'eccezione di prescrizione del credito fatta valere dalla terza datrice di ipoteca;
risultando, invece, su- perflua, ai fini dell'ammissibilità della produzione in appello, ogni valutazione sulla questione concernente il concetto di prova “indispensabile” per la decisione, ai sensi del terzo comma dell'art. 345 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla novella del 2012, ove per avventura effet-
pagina 8 di 11 tivamente applicabile ratione temporis, visto che il documento andava comunque qualificato non nuovo e, per ciò solo, suscettibile di essere prodotto in quella sede.
15. Questo collegio, quale giudice di rinvio, ha l'obbligo di uniformarsi al principio di di- ritto e comunque a quanto statuito dalla Corte di legittimità (art. 384 c.p.c.). Deve, pertanto, valutare se i documenti che, secondo l'assunto dell'appellante, provano gli atti interruttivi del- la prescrizione, fossero e meno già contenuti nel fascicolo della fase sommaria del giudizio di opposizione, in tale caso essendone consentita la produzione in appello a prescindere da ogni valutazione in ordine all'indispensabilità ai fini della decisione.
16. Orbene, dagli atti risulta che ha prodotto, già nel primo giudizio di appel- CP_10
lo (n. 222/2011), gli atti del fascicolo dell'esecuzione n. 2498/08 r.g.e. del Tribunale di Milano
(doc. 5 D), contenente l'atto di pignoramento notificato alla e gli atti di precetto notifi- Pt_2
cati il 30/10-19/11/2007 alla e a (doc. n. 5D1). D'altro Controparte_8 Parte_2
canto, che gli atti precetto notificati prodotti nel giudizio di appello fossero compresi nel fasci- colo della fase sommaria non ha mai costituito oggetto di contestazione. Oggetto di controver- sia sono state le questioni, risolte dalla S.C. con la sentenza che ha disposto il rinvio, in ordine al potere del giudice dell'opposizione all'esecuzione di acquisire o comunque utilizzare d'ufficio i documenti prodotti nella fase sommaria (potere negato dal S.C.) e dalla possibilità, per la parte intereSAta, di produrre per la prima in volta in appello detti documenti in quanto documenti “non nuovi” stante la struttura bifasica del procedimento (possibilità affermata dal
S.C.).
17. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi che la creditrice proce- dente (nella cui posizione è subentrata ) ha provato il compimento di atti in- Parte_1
terruzione prima del compimento del termine decennale di prescrizione decorrente dalla sca- denza dell'ultima rata del piano di ammortamento, fiSAta nel caso di specie al 19/2/1998. So- no prodotti in giudizio, infatti l'atto di precetto notificato a (notificato a Parte_2
mezzo compiuta giacenza il 16/11/2007) e a (per compiuta giacenza il Controparte_8
19/11/2007). Ne consegue che, essendo provata l'interruzione della prescrizione del diritto di credito eccepita dall'opponente, la creditrice ha diritto di procedere ad esecuzione forzata:
l'opposizione deve pertanto essere respinta.
18. Ai fini della regolamentazione delle spese deve tenersi conto, per un verso, del fatto che la creditrice ha prodotto i documenti comprovanti l'interruzione della prescrizione per la pagina 9 di 11 prima volta nel giudizio di appello, per altro verso, che la nullità per violazione dell'integrità del contraddittorio che ha determinato l'annullamento della prima sentenza di appello e la re- stituzione della causa al giudice di primo grado è imputabile ad entrambe le parti. Ricorrono pertanto, ad avviso del collegio, i presupposti per compensare tra le parti le spese di tutti i gra- di e fasi del giudizio per metà, con condanna di e Controparte_5 Controparte_6
in solido, alla rifusione della residua metà. Le spese sono liquidate nella misura già
[...]
decurtata di un mezzo, in dispositivo. Devono invece essere compensate le spese relative al rapporto processuale tra l'attrice in riassunzione e i soci di convenuti in Controparte_8
giudizio esclusivamente ai fini dell'integrità del contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte definitivamente decidendo in sede di rinvio, così provvede:
a) rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da Parte_2
b) dichiara compensate tra da un lato, e e Parte_1 Controparte_5
, dall'altro, le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio nella Controparte_6
misura della metà e condanna e , Controparte_5 Controparte_6
quali eredi di a rimborsare a e per eSA alla Parte_2 Parte_1
sua procuratrice la residua metà delle spese che liquida, già operata la CP_1
compensazione:
- quanto al giudizio di primo grado (Trib. Milano n. 11163/2009 r.g.), in € 2.900,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), iva e cpa;
- quanto al giudizio di appello (n. 222/2011 r.g.) in € 3.200,00, oltre rimborso forfet- tario spese generali (15%), iva e cpa;
- quanto al giudizio di CaSAzione (n. 1132/2016) in € 3.800,00 per compensi profes-
sionali, oltre rimborso spese forfettarie (15), iva e cpa;
- quanto al giudizio di rinvio restitutorio davanti al Tribunale (n. 56226/2017) in €
3.350,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa;
- quanto al giudizio di appello n. 3103/2020 r.g. in € 4.750,00 per compensi profes- sionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa;
pagina 10 di 11 - quanto al giudizio di CaSAzione n. 15757/2022 r.g., in 3.800,00 per compensi pro- fessionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa;
- quanto al presente giudizio di rinvio in € 3.900,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%), iva e cpa;
c) dichiara compensate tra le parti le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio relative al rapporto processuale tra e . Parte_1 CP_7 Controparte_9
Milano, 8 aprile 2025
Il Presidente est.
Roberto Aponte
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