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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda sezione civile riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Presidente
Dott.ssa Cecilia L.C. Bellucci Consigliere
Dott. Federico D'Incecco Cons. Aus. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.190 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 18.10.2023 e promossa
DA
, CF , e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce C.F._2 all'atto di appello, dall'Avv. Lorenzo Rossini, presso il cui studio sito in Pesaro alla
Via Barignani n. 64, sono elettivamente domiciliati,
Appellanti
CONTRO
nato ad [...] il [...] ed ivi residente in [...]
n. 94, C.F. già contumace in primo grado CodiceFiscale_3
Appellato contumace
NONCHE' CONTRO
(C.F. , P.Iva , in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Procuratore e Legale rappresentante pro tempore Dott.
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata Controparte_3 telematicamente alla comparsa di costituzione con appello incidentale, dall'Avv.
1 Enrico Bastianelli del Foro di Pesaro e domiciliata con lo stesso presso lo Studio dell'Avv. Antonio Squillace, in Ancona, V.le della Vittoria n. 7;
Appellata / Appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 542/2021 emessa dal Tribunale di Pesaro in data 19.07.2021 resa nel procedimento R.G. n. 717/2018 avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni: le parti costituite hanno concluso come da note telematiche depositate per l'udienza del 18.10.2023.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi e nei Parte_1 Parte_2
confronti di e della volta ad Controparte_1 Controparte_2
ottenere la condanna di detti convenuti al risarcimento, in solido tra loro, di tutti i danni da essi attori subiti, la a titolo di danno riflesso, a seguito del grave Parte_2
incidente stradale avvenuto in Pesaro il giorno 04.04.2013, allorchè Parte_1
, nell'attraversare sulle strisce pedonali poste su Viale della Vittoria, angolo
[...]
Via Leonardo Da Vinci, veniva investito dall'auto condotta dal proprietario ed assicurata per la r.c.a. con la la Controparte_1 Controparte_4
accoglieva parzialmente provvedendo a: 1) dichiarare che i danni riportati da
[...]
e in conseguenza dell'incidente di cui è causa Parte_1 Parte_2
erano imputabili a colpa esclusiva di 2) condannare, pertanto, Controparte_1
e in solido, al risarcimento dei Controparte_1 Controparte_2
danni medesimi mediante pagamento: - in favore di della Parte_1 somma di € 541.714,20, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, nonché di una rendita vitalizia pari ad €.1.296,35 annui, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT (per famiglie di operai ed impiegati), da pagare entro il giorno 5 gennaio di ogni anno;
- in favore di della somma di € Parte_2
200.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
3) condannare, altresì,
e in solido, a rifondere a Controparte_1 Controparte_2 [...]
e le spese di lite liquidate in €.1.696,50 per Parte_1 Parte_2 negoziazione assistita, €.36.144,03 per compenso professionale ed €.545,00 per
2 esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
ponendo, altresì, le spese di c.t.u. a carico delle parti convenute in solido tra loro.
Espletata istruttoria attraverso l'acquisizione delle produzioni documentali avutesi dalle parti ( in particolare del rapporto redatto dagli agenti della Polizia Municipale di Pesaro intervenuti a rilevare l'incidente, della relazione medico legale redatta dal
CTU Dr. nel giudizio di ATP n. 3525/2016 R.G. Tribunale di Pesaro), Persona_1
il giudice di primo grado, ritenuta la esclusiva responsabilità nella causazione dell'incidente in capo al conducente dell'auto investitrice, Controparte_1
perveniva, con riferimento al quantum debeatur, a riconoscere: A) in favore dell'attore : 1) a titolo di danno non patrimoniale, in Parte_1 applicazione delle Tabelle di Milano 2021, la somma di complessivi € 471.572,50, espressa ai valori attuali;
2) a titolo di danno da lesione della capacità lavorativa specifica la somma attualizzata di € 133.798,66 ottenuta sottraendo dall'importo ritenuto liquidabile a tale titolo (€.393.050,94) la somma corrisposta dall' CP_5 pari a € 259.252,28 anch'essa attualizzata;
3) a titolo di danno patrimoniale per spese mediche già sostenute € 37.943,04 compresa rivalutazione in base agli indici
Istat dalla data del sinistro (aprile 2013) alla data di sentenza;
4) a titolo di danno patrimoniale futuro, per spese necessarie a continuare i programmi di assistenza fisioterapica e di riabilitazione posturale ritenuti pertinenti a garantire la conservazione del grado di autonomia residuo impedendo peggioramenti, una rendita vitalizia, in misura corrispondente al costo medio annuo delle spese predette, pari ad €.1.296,35, somma da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT (per famiglie di operai ed impiegati); non veniva, invece, riconosciuta: - la personalizzazione del danno non patrimoniale da lesioni data la carenza dei presupposti legittimanti;
- il danno “pensionistico” e di quello da TFR tardivamente richiesti;
- il danno emergente costituito dalle “spese legali e tecniche di ATP”, poiché non costituenti un danno essendo, invece, soggette al regime proprio delle spese processuali;
B) in favore della 1) a titolo di lesione del Parte_2 rapporto parentale subito dall'attrice la somma di € 200.000,00, somma espressa ai valori attuali. Veniva, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per rette universitarie nonché per differenze retributive relative a periodi di aspettativa non pagati essendo, nel primo caso, mancata prova
3 dell'esistenza di nesso di causalità con l'evento di danno e, nel secondo caso, adeguata prova dell'asserita diminuzione patrimoniale.
Rigettata, quindi, anche la richiesta di condanna di parte convenuta per lite temeraria, non sussistendone i presupposti di diritto, il giudicante, sulla considerazione che la convenuta compagnia di assicurazioni aveva corrisposto in favore del acconti, rispettivamente nel maggio 2014, per € Parte_1
10.000,00 e, in data 28.6.2018, per € 90.000,00 somme che, al fine di rendere omogenee le entità del risarcimento e dell'acconto, venivano rivalutate rispettivamente in € 10.340,00 ed € 91.260,00, giungeva, effettuata la decurtazione degli acconti ricevuti, a riconoscere in favore del predetto attore la somma di complessivi € 541.714,20 (€.643.314,20 - €.10.340,00 - €.91.260,00), oltre alla rendita vitalizia di €.1.296,35.
Avverso l'anzidetta sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
prospettando i motivi di doglianza in seguito riportati.
[...]
Parte appellante conviene in giudizio e la Controparte_1 [...]
, chiedendo alla Corte adita: “in via principale, in riforma Controparte_2
parziale della sentenza di primo grado condannare e Controparte_1 [...]
in solido, al pagamento, nei confronti del Sig. , della Controparte_2 Pt_1
somma di Euro 111.322,00 a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale ,quale percentuale (almeno del 25%) sul danno dinamico-relazionale
e morale liquidato in sentenza di prime cure, e alla Sig.ra della ulteriore Parte_2
somma di Euro 131.920,00 (pari alla differenza con il massimo previsto per il danno al coniuge superstite o del macroleso secondo l'Osservatorio del Tribunale di Milano rispetto al danno già liquidato in sentenza e comunque anche per danno biologico), o a quella somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia: quanto sopra oltre interessi legali dalla sentenza di primo grado (o in subordine dalla sentenza di secondo grado) al saldo;
sempre in via principale, in riforma parziale della sentenza di primo grado condannare gli appellati, in solido, al pagamento, in favore del Sig a titolo di inabilità temporanea dell'ulteriore importo di Euro Pt_1
13.275,00 (ITT 60 gg. x € 149,00 + ITP al 75% 274 gg x 149,00) quale differenza con quanto liquidato in sentenza di prime cure (€ 26.284,50) per personalizzazione,
o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in subordine, in ragione
4 della storia clinica protrattasi per 1037 giorni, riconoscere una inabilità parziale al 50% per i giorni (703) non liquidati in sentenza;
ancora in via principale, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condannare gli appellati, in solido, al risarcimento per Euro 76.923,06 (70% inabilità lavorativa € 469.974,00 -
133.798,66 -259.252,28), nonché al pagamento di una indennità o risarcimento a titolo di TFR, pari ad una mensilità lorda per ogni anno di lavoro, dal 2013 al 2036
(età pensionabile prevedibile oggi) e così mediamente non meno di complessivi ulteriori Euro 52.800,00, o comunque a quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
ancora in via principale, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condannare gli appellati al rimborso delle spese di perizia di parte (allora) ricorrente nel procedimento di istruzione preventiva, per € 2.574,00 e delle spese legali di ATP, pari ad Euro 12.034,00, o in subordine delle sole spese tecniche e comunque a quella somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia;
sempre in via principale, in riforma parziale della sentenza di primogrado, condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento a favore di di Euro Parte_2
10.000,00 a titolo di risarcimento per danno patrimoniale o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
condannare comunque la convenuta per lite temeraria e responsabilità processuale alla somma ritenuta di CP_2
giustizia ed equitativamente determinata. Con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio e della differenza per le spese legali liquidate in primo grado nella parte in cui non viene riconosciuta la maggiorazione del 30% ex art. 4 comma
1 bis D.M. 55/0214 come mod. dal D.M. 37/2018 per l'utilizzo di tecniche informatiche nella redazione degli atti.”
Si costituiva in giudizio la la quale proponeva Controparte_2
appello incidentale, prospettando i motivi di doglianza in seguito riportati, chiedendo alla Corte adita di respingere l'appello proposto dagli attori, perché infondato, e in accoglimento del proposto appello incidentale;
nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese risarcitorie attoree, accertando e dichiarando in ogni caso l'insussistenza del nesso causale tra l'ex adverso asserito disturbo di conversione, con le relative asserite sequele fisiche e psichiche, ed il sinistro stradale del 4.04.2013 per cui è processo, ed in ogni caso la reversibilità di detta asserita patologia psichica e delle relative asserite sequele
5 fisiche e psichiche, accertando e dichiarando che con la corresponsione pro bono pacis da parte di in favore di parte attrice Controparte_2 [...] dei rispettivi importi di € 10.000,00, versato ante causam in data Parte_1
12.05.2014, e di € 90.000,00, offerto e versato banco iudicis alla prima udienza del primo grado del 28/06/2018, per un ammontare complessivo di € 100.000,00, entrambi così come debitamente rivalutati e maggiorati di interessi dalle date dei loro versamenti, e tenuto conto, in virtù del principio della compensatio lucri cum damno sancito, tra l'altro, nelle note sentenze nn. 12565 e 12566 del 2018 delle
Sezioni Unite della Cassazione, così come ribadito nella sentenza n. 4734/2019 della Corte di Cass. Sez. III, di tutti gli emolumenti ed in ogni caso ed in CP_5
particolare la pensione di invalidità, così come anch'essi rivalutati e maggiorati di interessi dalle date dei rispettivi versamenti, ogni denegato eventuale pregiudizio occorso a parte attrice in nesso causale con il sinistro per cui è causa, tenuto conto anche del pregresso ed in ogni caso dell'autonomo stato di salute attoreo, di altre cause / concause del danno, del caso fortuito e/o della forza maggiore, ha trovato integrale e satisfattiva tacitazione e ristoro e, per l'effetto, respingere ogni avversa domanda, anche per asserita responsabilità aggravata ex art. 96 C.P.C., nonché quella avanzata in proprio da in quanto infondata e non Parte_2
provata, con esonero delle parti convenute da ogni eventuale ulteriore esborso e/o debenza;
in via subordinata: accertare che il danno subito da parte attrice ed imputabile in via denegata a parte convenuta è inferiore rispetto a quanto ex adverso reclamato e, di conseguenza, liquidare in favore della prima il minore importo che risulterà di giustizia anche sulla base delle risultanze istruttorie in relazione al solo pregiudizio derivante dal comportamento di parte convenuta nell'evento e non ad altre cause / concause del danno, previa detrazione dell'importo di € 90.000,00 versato banco judicis da parte convenuta in favore di parte attrice Parte_1 alla prima udienza del primo grado del 28/06/2018, nonché dell'importo di
[...]
€ 10.000,00 già corrispostole ante causam in data 12.05.2014, per un ammontare complessivo da detrarsi di € 100.000,00, entrambi così come debitamente rivalutati e maggiorati di interessi dalle date dei rispettivi versamenti, nonché previo defalco, in virtù della necessaria compensatio lucri cum damno, di tutti gli emolumenti CP_5
ed in ogni caso ed in particolare la pensione di invalidità, così come anch'essi
6 rivalutati e maggiorati di interessi dalle date dei rispettivi versamenti. Rigettare, in ogni caso, la domanda risarcitoria attorea per asserita responsabilità aggravata ex art. 96 C.P.C. a carico della Compagnia Assicuratrice convenuta, in quanto infondata, non ricorrendone i presupposti di legge; in via istruttoria:in ogni caso, anche a parziale modifica delle ordinanze già emesse dal Tribunale di Pesaro e dell'appellata sentenza, e anche in accoglimento dell'appello incidentale interposto:
-accogliere le istanze istruttorie così come formulate in primo grado nella memoria ex art. 183, VI c., C.P.C. – II termine del 25/09/2018 depositata telematicamente;
- accertare e dichiarare come specificatamente contestate le circostanze di cui ai capitoli attorei da 1 a 14, 18, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 di cui all'avversa memoria ex art.183, VI c. C.P.C. -II termine- del primo grado, e punto C.
2. del foglio di precisazione delle conclusioni da considerarsi parte integrante del verbale di udienza del primo grado del 28/01/2021;- con opposizione alle richieste istruttorie avversarie sia perché inammissibili non avendo controparte esperito appello incidentale sul punto sia anche per tutte le ragioni illustrate nella memoria ex art. 183, VI c. C.P.C. – III termine - del primo grado del 2/10/2028 depositata telematicamente, e deducende e punto C.
3. del foglio di precisazione delle conclusioni da considerarsi parte integrante del verbale di udienza del primo grado del 28/01/2021 e in tutte le odierne conclusioni;
con contestazione di ogni valenza probatoria di quanto dichiarato da parte attrice in sede di interrogatorio libero alla prima udienza del 28/06/2018 nonché rilievo di tardività e comunque di inconferenza delle produzioni attoree sub docc. 93 e 94 del primo grado (ex punto
C.
5. del foglio di precisazione delle conclusioni da considerarsi parte integrante del verbale di udienza del primo grado del 28/01/2021); in via riconvenzionale restitutoria: per l'effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale, in ogni caso, con ogni consequenziale statuizione, condannare gli appellanti principali
[...]
e alla restituzione in favore dell' CP_6 Parte_2 [...]
in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, degli interi CP_4
importi versati da quest'ultima rispettivamente ai primi in esecuzione della sentenza di primo grado de qua e cioè rispettivamente € 615.199,34 ed € 223.485,34, cosiccome maggiorati di interessi e rivalutazione dalla data del pagamento, ovvero in subordine, salvo gravame, quegli importi dagli stessi ricevuti in più rispetto a
7 quanto liquidando dalla sentenza di secondo grado, anch'essi così come rivalutati e maggiorati di interessi dalla data del pagamento; in via di mero ulteriore denegato subordineliquidare agli appellanti principali l'ulteriore denegata minore somma, e ciò rispetto a quanto accordato loro dal Giudice di prime cure, id est rispettivamente, per il € 615.199,34 (in aggiunta agli € 100.000,00 già Pt_1 corrisposti ante sentenza), e per la € 223.485,34. Con vittoria in tutti i Parte_2
casi di spese, competenze professionali giudiziali e spese generali al 15%. o, in subordine, con compensazione delle stesse.
Nessuno si costituiva per l'appellato nonostante la regolare Controparte_1 notifica dell'atto di appello.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.10.2023 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli appellanti principali deducevano i seguenti motivi d'appello:
1) Vizio di motivazione in punto alla denegata personalizzazione del danno per il
Sig. e per la Sig.ra Si censura il mancato riconoscimento di una Pt_1 Parte_2
personalizzazione del danno non patrimoniale biologico in favore del Parte_1
e in via riflessa sulla consorte ritenendo vi sia stata
[...] Parte_2
adeguata prova dello stato di inadeguatezza attuale, rispetto alla vita reale, indotta dalle gravi lesioni subite nell'occorso incidente che oltre a comportare la cessazione di tutte quelle attività (escursionismo, camminate in montagna e viaggi) che gli stessi condividevano ogni settimana dell'anno e nelle quali esprimevano la loro personalità hanno lasciato il in una condizione di sofferenza e dolore fisici Pt_1 che durano dalla data dell'incidente.
2) Vizio di motivazione in punto alla liquidazione della invalidità temporanea a favore di Parte appellante ritiene erroneamente liquidato il Parte_1
danno da inabilità temporanea dato che il giudicante pur dato atto delle forti e persistenti sofferenze fisiche subite dal danneggiato in conseguenza del sinistro limita immotivatamente il valore del punto base a quello minimo (€ 99,00) della forbice prevista.
8 3) Vizio di motivazione in ordine alla quantificazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica e per tardività della richiesta di liquidazione del danno pensionistico e del TFR. Parte appellante ritiene che nella liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica il giudicante avrebbe dovuto preferire alla valutazione fatta dal c.t.u. ( 70% di incidenza dei postumi invalidanti permanenti sulla capacità lavorativa specifica) la valutazione fatta dalla
Commissione medica dell' che riconosceva il danneggiato invalido al 100% CP_5
con necessità di assistenza continua. Contestata è anche la liquidazione effettuata sulla base del gradiente di incidenza (70% ) riconosciuto dal c.t.u. in sede di A.T.P. poiché effettuata, comunque, con riferimento ai “parametri diffusi dal CSM” nell'incontro di Trevi del 30 giugno 1989, ritenuti non più applicabili data la loro vetustà. Si censura, altresì, la ritenuta tardività della richiesta di danno collegata al
T.f.r., che il giudicante rileva avvenuta solo in comparsa conclusionale di primo grado, dato che la stessa poteva e doveva considerarsi ricompresa nella domanda di
“risarcimento di tutti i danni lamentati e provati in corso di causa”come contenuta nelle conclusioni rassegnate già in atto di citazione.
4) e carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del rimborso CP_7
per spese legali e tecniche di ATP. Parte appellante ritiene erroneo ed immotivato il mancato riconoscimento in proprio favore del rimborso delle spese legali, e di c.t.p. relative alla procedura di ATP promossa anteriormente al giudizio poiché da correlarsi all'accoglimento della domanda di risarcimento proposta.
5) Erronea e ingiustificata negazione del risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale a Parte appellante ritiene che il Parte_2 Parte_2
giudicante, nel liquidare il danno non patrimoniale parentale nei propri confronti, quale consorte del macroleso, avrebbe dovuto applicare il valore più alto della forbice prevista al riguardo nelle Tabelle di Milano ricorrendone nella fattispecie i presupposti di applicabilità data la notevole alterazione della vita coniugale conseguita alle gravi lesioni riportate dal marito a seguito dell'incidente che parte appellante ritiene incidenti anche sulla propria integrità psico fisica a titolo di vero e proprio danno biologico la cui richiesta non poteva ritenersi tardivamente attivata solo in comparsa conclusionale dato che la stessa poteva e doveva considerarsi
9 ricompresa nella domanda di “risarcimento di tutti i danni lamentati e provati in corso di causa”come contenuta nelle conclusioni rassegnate già in atto di citazione.
Si cesura, altresì, considerata la documentazione probatoria prodotta al riguardo in corso di giudizio di primo grado, il mancato riconoscimento del danno patrimoniale richiesto a titolo di maggiori spese per tasse di iscrizione universitaria, affrontate per l'incidenza del tempo dedicato alla cura ed assistenza del marito sullo studio e preparazione della tesi di laurea e di riduzione del reddito da lavoro, quale docente di scuola primaria, per ripetuti periodi di aspettativa di cui beneficiava solo parzialmente retribuiti.
6) Erronea motivazione della sentenza in ordine al mancato riconoscimento del danno per lite temeraria. Parte appellante ritiene che nel caso di specie ricorressero, contrariamente a quanto ritenuto da parte del giudicante, tutti i presupposti per addivenire ad una condanna della per lite temeraria dato il Controparte_4 contegno da quest'ultima tenuto volto a ritardare, nonostante già in data 7.11.2017 fosse stata depositata in procedimento di ATP apposita c.t.u. dalla scaturiva la chiara determinazione tanto del nesso di causalità quanto della stima dei danni, il risarcimento dei danni in favore degli attori.
7) Erronea motivazione della sentenza in ordine alla quantificazione delle spese di lite. Parte appellante pur non contestando la liquidazione delle spese di lite quanto allo scaglione di valore ex D.M. 55/2014 applicato si duole del fatto che il giudicante non abbia riconosciuto l'aumento del 30% delle competenze liquidate, previsto dall'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/0214 come mod. dal D.M.37/2018, dato l'utilizzo, da parte del legale di parte attorea, di tecniche informatiche nella redazione delle difese.
Parte appellante incidentale deduceva i seguenti motivi di gravame.
1) Erroneità della sentenza per aver omesso di rinnovare la c.t.u. svolta in sede di a.t.p., e comunque per essersi il giudicante erroneamente basato sulle erronee risultanze di detta ctu, omettendo di accogliere le altre istanze istruttorie, come richieste dalla difesa della odierna convenuta anche ribadite in sede di precisazione delle conclusioni. Parte appellante incidentale reitera la richiesta di rinnovo della c.t.u. e di ammissione delle istanze istruttorie non accolte dal giudicante di primo grado.
10 2) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il nesso di causalità tra il sinistro de quo e le lesioni cosi come indicate dal c.t.u. dell' e in ogni caso il CP_8
“danno psichico” quantificato nel gradiente del 35 % di i.p. e relativa i.t. e consequenzialmente nella liquidazione del danno attoreo. Si censura come erronea la ritenuta esistenza di nesso causale tra l'investimento subito dal e Pt_1
l'insorgenza, a carico dello stesso, di un danno psichico derivato dalle lesioni subite che, a parere dell'appellante incidentale, hanno comportato unicamente un danno permanente di natura fisica.
3) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha liquidato al il “danno da Pt_1 lucro cessante da i.p. “specifica”. Si contesta l'avvenuto riconoscimento e liquidazione di un danno da perdita della capacità lavorativa specifica ritenendo che parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio, sulla stessa gravante, circa l'aver subito una contrazione reddituale, una riduzione della capacità di guadagno, una mancanza di persistenza dell'attitudine lavorativa confacente alle pregresse condizioni lavorative. Oggetto di contestazione sono anche i criteri di calcolo effettuati dal giudicante, la base di calcolo, assunta nel presunto reddito lordo ante sinistro anziché del netto, come pure la mancata applicazione dello scarto tra vita fisica e lavorativa (20%) previsto nelle Tabelle del 1922.
4) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha liquidato al le spese mediche. Pt_1
Si contesta la liquidazione come effettuata in sentenza, ritenendo debbano essere riconosciute solo le spese per trattamenti diagnostici e/o terapeutici pertinenti rispetto alle lesioni riportate dal nel sinistro stradale del 04/04/2013, con Pt_1
esclusione di quelle riferibili ed imputabili ad altre cause e/o al trauma successivo del 10/12/2013 e/o al quadro clinico pregresso e/o a patologie autonome di cui era portatore l'attore. Si contesta, altresì, il riconoscimento delle spese per la relazione medico-legale del CTP attoreo e per le altre perizie specialistiche in quanto non rientranti nella categoria delle spese per cure a trattamenti diagnostici.
5) erroneità della sentenza nella parte in cui ha liquidato al le spese di Pt_1
assistenza fisioterapica e riabilitazione posturale future. Si contesta l'avvenuta liquidazione di spese fisioterapiche e riabilitative future poiché ritenuta infondata e generica.
11 6) erroneità della sentenza nella parte in cui ha liquidato alla il danno Parte_2
non patrimoniale. Parte appellante ritiene infondata e, in ogni caso, esorbitante la liquidazione effettuata in sentenza in favore della del c.d. danno riflesso, Parte_2 per le gravi lesioni residuate a carico del marito a seguito dell'investimento stradale subito, evidenziando come nell'applicare i criteri liquidatori previsti nella Tabella del Tribunale di Milano il giudice abbia liquidato una somma di solito attribuita ai familiari superstiti in caso di decesso della vittima di incidente stradale.
7) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha liquidato le spese giudiziali degli attori e in ogni caso non ha liquidato le spese giudiziali di a carico di CP_2 questi ultimi. Sul presupposto della fondatezza dell'appello incidentale si chiede che gli attori vengano condannati alla spese di giudizio di primo grado in luogo di essa parte appellante incidentale con restituzione delle somme versate antecedentemente all'introduzione del giudizio e successivamente alla pubblicazione della sentenza appellata il tutto oltre interessi e rivalutazione dal giorno dei relativi esborsi.
L'appello principale merita solo parziale accoglimento mentre deve essere rigettato l'appello incidentale.
Preliminarmente deve dichiararsi, non essendosi provveduto a ciò in udienza, la contumacia del il quale pur regolarmente citato in giudizio non Controparte_1
si costituiva.
Sempre in via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità come sollevata da parte appellante principale nei confronti dell'appello incidentale proposto da Controparte_4
La giurisprudenza in materia della Suprema Corte, dopo un lungo periodo in cui aveva imposto rigorosi confini oggettivi alla possibilità di esperire l'impugnazione incidentale tardiva, ritenendola ammissibile solo in quanto rimanesse nell'ambito del capo di sentenza investita dall'impugnazione principale o riguardasse un capo connesso con quest'ultimo o da questo dipendente, è oggi, già a partire da (Cass.
Civ. S.U. n. 4640/1989) orientata a ritenere che "…l'art. 334 c.p.c. che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione, di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della
12 sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale". Per effetto della sentenza appena ricordata, cadde, infatti, il limite all'impugnazione incidentale tardiva rappresentato dalla medesimezza o dipendenza tra il capo di sentenza impugnato dall'impugnante principale e quello impugnato dall'impugnante incidentale;
a quest'ultimo, di conseguenza, è consentito impugnare qualsiasi capo della sentenza, anche se diverso da quello investito dall'impugnazione principale
(cfr. Cass. Civ. n. 14596/2020) e anche se autonomo rispetto a questo (Cfr. Cass.
Civ. n. 26139/2022).
Passando al merito, il primo motivo di appello principale relativo al mancato riconoscimento in favore degli attori e di Parte_1 Parte_2
un aumento percentuale, a titolo di personalizzazione, della liquidazione del danno non patrimoniale già riconosciuto non merita accoglimento.
In realtà la c.t.u. medico legale ha chiarito che la percentuale del 55% di i.p. è stata determinata tenendo conto di tutte le componenti proprie delle lesioni patite dal ivi comprese le limitazioni funzionali e gli aspetti psichici Parte_1
connessi alla menomazione subita ( cfr. c.t.u. medico legale Dr. Persona_1
pagg.13-16 in atti).
Come noto, le Tabelle del Tribunale di Milano, utilizzate dal giudicante per giungere alla liquidazione del danno non patrimoniale, sono state realizzate includendo in un valore onnicomprensivo di danno non patrimoniale una componente di danno biologico ed una componente standard di danno non patrimoniale inteso come danno morale o esistenziale, normalmente connesso all'entità delle lesioni costituenti il danno biologico.
Le Tabelle in esame, dunque, nella determinazione del danno liquidabile includono le conseguenze di carattere morale, esistenziale, da vita di relazione normalmente riportate da coloro che vivono la medesima situazione del . Parte_1
La gravità delle lesioni, pertanto, non è in sé sufficiente a creare una presunzione di danno ulteriormente personalizzabile, essendo al contrario necessario che il Pt_1
dimostri che la sua situazione personale assume caratteristiche specifiche, ulteriori
13 rispetto a quelle normalmente patite da chi ha subito lesioni (“trauma cranico non commotivo e un trauma vertebrale dorso lombare con frattura amielica instabile della D12” con residuata sintomatologia dolorosa dorso lombare ed associato un
Disturbo Depressivo e Disturbo da Conversione) quali quelle dallo stesso subite.
In definitiva, perché il giudice possa procedere alla personalizzazione aumentando la liquidazione del complessivo danno già liquidato con le aliquote di personalizzazione previste dalla Tabella milanese, bisogna che nel processo risulti provata la sussistenza di "specifici aspetti dinamico-relazionali personali" tempestivamente allegati (di regola desumibili dalla considerevole quantità di tempo dedicato prima dell'evento lesivo all'attività in parola) e il C.T.U. abbia accertato che tale attività sia stata in tutto o in parte pregiudicata in maniera rilevante dalla menomazione psico-fisica. ( cfr. Cass. Civ. n. 6378/2023).
Nel caso di specie tale prova è mancata;
la documentazione ( attestati di iscrizione ad associazioni sportive dilettantistiche (Asd “Il Ponticello” – Asd “Camminando
Monti e Valli” – ODV “Lupus in Fabula”) riproduzioni fotografie ritraenti gita/e escursionistiche, tessere alberghiere o di volo) prodotta da parte attrice nel corso del giudizio di primo grado non è, di per sé, utile ad individuare il quale Pt_1 soggetto dedito in maniera più che saltuaria o hobbistica all'attività escursionistica.
L'infondatezza della richiesta di personalizzazione vantata, in via indiretta e riflessa dalla deriva, invece, dalla circostanza che la personalizzazione del Parte_2
danno da lesioni spetta al solo danneggiato diretto ( ) e non al coniuge che è, Pt_1
invece, titolato a chiedere la corresponsione del danno da lesione del rapporto parentale come, infatti, riconosciuto in primo grado.
Fondato è, invece, il secondo motivo di appello principale.
Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese prevede quale importo standard la somma di euro 72,00 a titolo di danno biologico dinamico relazionale e di euro 27,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile per un totale pro die di € 99,00 con possibilità di personalizzare il danno nella misura massima del 50%.
Nella fattispecie concreta ricorrono i presupposti per personalizzare la componente del danno da sofferenza interiore siccome accertata dal C.t.u “Le iniziali lesioni con ospedalizzazione, intervento chirurgico, immobilizzazione, protratte terapie
14 mediche e fisiche, nuovo intervento, ulteriori trattamenti medici e fisici hanno certamente determinato nel soggetto sofferenza e dolore, aspetti che ritroviamo anche nella condizione attuale, su base organica o funzionale, con un'intensità che ritengo possa definirsi elevata.” ( cfr. relazione c.t.u. Dr. in atti, pag. Persona_1
17) risposta a quesito di parte attrice ). Pt_3
Si ritiene, quindi, di condividere la liquidazione del danno dinamico relazionale nella misura standard di € 72,00 e di liquidare il danno da sofferenza interiore (€
27,00) maggiorato del 50% e quindi nell'importo complessivo di € 40,00 per giungere ad una quantificazione giornaliera della inabilità temporanea corrispondente ad € 112,00 e conseguente liquidazione, rispetto a quanto già liquidato a titolo di danno da inabilità temporanea, dell'ulteriore somma di €
3.451,50 secondo il seguente calcolo ( € 112,00 x 60 gg ITT + € 84,00 x 274 gg ITP al 75% = € 29.736,00 - € 26.284,50, liquidati in primo grado, = € 3.451,50).
Su tale somma vengono riconosciuti, in applicazione del costante insegnamento dettato dalla Suprema Corte quanto al ritardo nel pagamento nelle obbligazioni risarcitorie, i c.d. interessi compensativi “diretti a compensare la perdita patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità del bene patrimoniale perduto
(che viene ripristinato mediante corresponsione del relativo valore attuale)” (Cass.
Civ. n.1712/1995, nonché, ex multis Cass. Civ. 4010/2006), calcolati secondo gli indici istat, dal giorno del sinistro sino a quello della sentenza riconoscendo, infine, sull'importo complessivo così liquidato interessi legali dalla data della sentenza sino al soddisfo.
Il terzo motivo di appello, tanto principale quanto incidentale da trattarsi in maniera congiunta per motivi di connessione, è infondato.
Precisato, infatti, che <<…non esiste una correlazione diretta tra la percentuale di invalidità e la percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica;
dato che il grado di invalidità non si riflette in maniera automatica sulla riduzione della capacità lavorativa specifica, ma spetta al giudice di merito valutarne l'incidenza in concreto…>> (Cfr Cass. Civ. n. 19537/2007 e, da ultimo, Cass. Civ. n.
14241/2023) considerando le caratteristiche del lavoro precedentemente svolto (o delle aspettative lavorative realisticamente apprezzabili, sulla base della formazione del danneggiato e delle esperienze maturate), e la possibile idoneità della invalidità
15 permanente conseguente al sinistro di pregiudicare in concreto la situazione lavorativa preesistente e le prospettive future;
deve dirsi che il giudicante, ha correttamente e condivisibilmente valutato i documenti reddituali prodotti dall'attore ( cfr. dichiarazioni dei redditi ante sinistro ( anni 2012-2011-2010) e
CUD post sinistro (anni 2013-2014) sub doc. n.19 , 33 e 34 in fasc. primo grado attore) alla luce del criterio fornito dalla costante giurisprudenza di legittimità che nel caso, quale quello di specie, di lesione riguardante lavoratore dipendente espressamente prevede risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina…per il lavoro dipendente, sulla base del reddito da lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge>>.( cfr. Cass. Civ. n.
5958/2023 Cass. Civ. n. 11759/2018; Cass. Civ. n. 18855/2008, Cass. Civ. n.
5680/1996, Cass. Civ.n. 2822/1994) 209 del 2005), giungendo ad individuare nel reddito per l'anno 2012, pari ad €.25.889,00 ( cfr. dich. redditi anno 2012 sub doc.
19 in fasc. primo grado attore), quello da porre a base dei relativi calcoli liquidatori, né ha errato nello sviluppare detti calcoli facendo riferimento “…ai parametri diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989…” considerato che, alla data della decisione, quelli erano i criteri cui, in aderenza all'interpretazione giurisprudenziale di legittimità, si faceva riferimento per giungere alla liquidazione del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica ( Cfr. Cass. Civ. n. 20615/2015, Cass. Civ. n. 18093/2020).
Quanto alla statuita tardività delle richieste di risarcimento del danno
“pensionistico” e da “T.F.R.”, poiché introdotte solo in comparsa conclusionale e, quindi, al di fuori del termine ultimo previsto per la precisazione e modifica della domanda, coincidente con la prima memoria ex art. 183 6° comma c.p.c., si ritiene che la stessa sia esente da censure dato che l'aver parte attrice concluso, in sede di atto di citazione e, poi, giusto richiamo, anche in prime memorie 183 6° comma c.p.c., invocando il “…risarcimento di tutti i danni lamentati e provati in corso di causa…”non permettere di ritenere ricompresa nella predetta richiesta anche quella relativa il risarcimento di danno pensionistico” e da “T.F.R.” considerato che
16 l'interpretazione giurisprudenziale di legittimità è, invece, orientata a ritenere che solo << … la domanda di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, proposta dal danneggiato nei confronti del soggetto responsabile, comprende necessariamente tutte le voci che compongono il danno ed in particolare il lucro cessante, pur se non contiene alcuna precisazione in tal senso, in quanto la domanda stessa, per la sua onnicomprensività, esprime la volontà di riferirsi ad ogni possibile voce di danno ( C.f.r. Cass. Civ. n. 2869/2003; Cass. Civ.
n. 14456/2006, Cass. Civ. n. 21680/2009, Cass. Civ. n. 7193/2015).
D'altra parte, nel caso di specie, l'accoglibilità della domanda è osteggiata dal fatto che la stessa è rimasta del tutto sfornita di prova il cui onere, ricadente su parte attrice, certamente non poteva dirsi adempiuto mediante la semplice richiesta di c.t.u. contabile da ritenersi del tutto esplorativa e, quindi, inammissibile.
Il quarto motivo di appello principale, volto ad ottenere la condanna degli appellati al rimborso delle spese di c.t.p. e legali affrontate in relazione al procedimento di a.t.p. promosso ante causam, è fondato.
La costante, anche recente, interpretazione giurisprudenziale di legittimità è, infatti, orientata a ritenere che "…le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e
92 c.p.c." ed ancora che “… la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cfr Cass. Civ. n. 84/2013; Cass.
Civ. n. 3380/2015, Cass. Civ. n. 14268/2017, Cass. Civ n. 9735/2020; Cass. Civ.
n.21085/2023).
Alla luce dei predetti principi giurisprudenziali, considerata la soccombenza di parti convenute in primo grado e ritenute le spese di c.t.p. affrontate dal Parte_1
in relazione al procedimento di A.t.p., quantificabili giuste fatture prodotte
[...]
(cfr. doc.ti 47) e 48) in fasc. primo grado attore) in € 2.574,00, non superflue né eccessive;
la sentenza di primo grado deve essere sul punto emendata condannando
17 i convenuti, odierni appellati, e , Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro, a rimborsare in favore del la somma di € Parte_1
2.574,00, a titolo di spese di c.t.p. relative il procedimento di a.t.p. promosso ante causam, oltre interessi legali dalle date portate dalle singole fatture al saldo effettivo.
Merita, altresì, accoglimento, in virtù dei predetti richiamati principi e vista la soccombenza di parti convenute, odierne appellate, e Controparte_1 [...]
, la richiesta volta ad ottenere la condanna, in solido, di queste Controparte_2
ultime al rimborso delle spese legali affrontate con riferimento al procedimento di a.t.p.. che vengono liquidate, in riforma sul punto della sentenza di primo grado e con riferimento al quantum effettivamente riconosciuto a titolo risarcitorio, in complessivi € 6.505,00 di cui € 870,00 per esborsi, € 2.025,00 per la fase di studio,
€ 1.385,00 per la fase introduttiva e € 2.225,00 per la fase istruttoria oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Il quinto motivo di appello principale e sesto di appello incidentale, da trattarsi in maniera congiunta per motivi di connessione, sono infondati.
La Suprema Corte è da tempo orientata a riconoscere il risarcimento del danno anche in favore dei prossimi congiunti di persona che, pur sopravvissuta a seguito di sinistro stradale, abbia tuttavia patito un danno grave da comportare immediati riflessi anche sulle persone a sè più vicine. Sotto questo profilo, è ovviamente essenziale che la parte attrice dia prova – anche presuntiva – del danno patito, dovendosi evitare qualsiasi forma di automatismo.
A tal proposito il Giudice di Legittimità ha avuto modo di precisare che <<… in tema di danno da lesione del rapporto parentale… …traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi
e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità (già Cass. n. 8546 del 2008). In tema di danni conseguenti a sinistro stradale, si è detto che il danno "iure proprio" subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d'animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali
18 assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto.>> (Cfr Cass. Civ.
n. 11212/ 2019; Cass. Civ. n.2788/2019 Cass. Civ. n. 7748/2020) ed ancora che
<L'esistenza stessa del rapporto di parentela può far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare
l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd.
"danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione – danno che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento, giusta l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte.>>
(Cfr Cass. Civ. S.U. n. 26492 /2008; Cass. Civ. n. 25541/2022) nonchè, di recente, che < … non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati >> (Cfr Cass.
Civ.n. 1752/2023).
Orbene, nel caso di specie, il giudice di primo grado nel riconoscere in favore della consorte del danneggiato diretto , la Parte_2 Parte_1 somma di € 200.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale ha fatto corretta applicazione dei criteri liquidatori contenuti al riguardo nella Tabella predisposta dal Tribunale di Milano, in vigore all'epoca dell'avvenuta liquidazione, dato che ritenuta, condivisibilmente, raggiunta la prova di un profondo sconvolgimento delle abitudini di vita della per doversi confrontare, nella quotidiana convivenza, con un uomo Parte_2
profondamente mutato dal punto di vista dinamico relazionale e comportamentale a causa delle macro lesioni subite all'esito dell'incidente, ha riconosciuto il valore monetario base indicato in tabella (€ 168.250,00) procedendo ad una personalizzazione in aumento dello stesso di circa il 20% giungendo, così, a riconoscere la somma di € 200.000,00 da ritenersi congrua considerato che, nella fattispecie, non si è giunti al massimo sconvolgimento della vita familiare visto che la ha potuto continuare il percorso di studi universitari e lavorativo in Parte_2
essere al momento del sinistro.
19 Da confermare è anche lo statuito rigetto: a) della richiesta di risarcimento del danno patrimoniale avanzata dalla collegata a sopportate maggiori Parte_2
spese universitarie e ridotto reddito per usufruiti periodi di aspettativa dal lavoro di docente di scuola dell'infanzia, dato che in entrambe i casi, come correttamente e condivisibilmente ritenuto dal giudice di primo grado, è mancata la prova che le stesse fossero collegate da nesso causale con il sinistro occorso al consorte considerato, altresì, che nella richiesta di aspettativa si fa riferimento quale causale a motivi di studio;
b) della richiesta di risarcimento di danno non patrimoniale biologico avanzato dalla con riferimento a lesione della propria integrità Parte_2
psico -fisica, che oltre ad essere stata compiutamente avanzata solo in sede di conclusionali, quindi al di fuori dei termini concessi per la modifica della domanda originariamente proposta, risulta del tutto sprovvista di prova mancando in atti una qualunque documentazione medica che possa avvalorare la tesi della sopportazione da parte della di un danno di natura biologica causalmente connesso con Parte_2
quanto accaduto al consorte.
Parimenti infondato è il sesto motivo di appello principale relativo la mancata condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. Controparte_4
Secondo il costante insegnamento della S.C. presupposto legittimante la condanna ex art. 96 c.p.c. è la riscontrata mala fede o colpa grave del soccombente ( cfr. Cass.
Civ. S.U. n. 9915/2018 Cass. Civ. S.U. n. 22405/2018) che, nel caso di specie, non può dirsi esistente se si considera che la resistenza in giudizio da parte della
è stata preceduta dal versamento, in favore del danneggiato Controparte_4
, di somme in acconto sia prima dell'instaurarsi del procedimento di a.t.p. Pt_1 volto all'accertamento delle lesioni subite (€ 10.000,00 nel maggio 2014 cfr doc.
13 in fasc. primo grado parte attrice) sia successivamente al deposito della relazione del c.t.u. medico legale avvenuta il 7.11.2017 ( € 90.000,00 il 28.06.2018 in sede di udienza cfr verbale di udienza del 28.06.2028 in atti) ed era basata su contestazioni relative ad an e quantum del risarcimento richiesto, avanzate già in sede di procedimento di a.t.p., solo parzialmente rigettate dal giudice di prime cure.
Infondato è, infine, il settimo motivo di appello principale volto ad ottenere, ex art. 4 comma 2 d.m. n. 55/2014, la maggiorazione del 30% di quanto liquidato a titolo di competenze legali di primo grado per aver la difesa di parte attrice, odierna
20 appellante principale, utilizzato nella redazione degli atti difensivi tecniche informatiche.
Dall'esame della parte motiva della sentenza di primo grado “ Le spese di lite, liquidate come in dispositivo nei limiti di quanto esposto nella nota depositata (cfr. sul punto Cass. 2020 n. 6345), seguono la soccombenza. Si liquida in base alla somma attribuita (art. 5 comma 2 d.m. 55/2014) la somma di €.1.696,50 per la fase di negoziazione assistita (attivazione: v. doc. 56 attori); €.36.144,03 per compenso professionale del giudizio (fase studio €.4.387,50 + fase introduttiva €.2.895,10 + fase istruttoria €.12.889,50 + fase decisionale €.7.631,00 + 30% ex art. 4 comma
2 d.m. n. 55/2014), oltre €.545,00 per esborsi.” (Cfr sentenza di primo grado in atti pagg. 25/26) si evince, infatti, come il giudicante, preso a riferimento quale valore della causa il quantum riconosciuto a titolo di risarcimento, abbia concesso il chiesto aumento percentuale correttamente limitandolo alla sola fase decisoria cui si riferiva l'atto (comparsa conclusionale) redatta con l'uso di tecniche informatiche
(collegamenti ipertestuali).
Quanto all'appello incidentale deve dirsi che il primo e secondo motivo di doglianza, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro connessione, sono rispettivamente inammissibile, per difetto del requisito di specificità di cui all'art. 342 c.p.c., e, comunque, infondati.
In tema di giudizio d'appello, che non è un "judicium novum" ma una "revisio prioris instantiae", la giurisprudenza di legittimità è, infatti, costante nel ritenere che “…il requisito della specificità dei motivi dettato dall'art. 342 c.p.c. esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinarne il fondamento logico giuridico, ciò risolvendosi in una valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, ispirata ad un principio di simmetria e condotta alla luce del raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto di gravame, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultino le argomentazioni del primo, tanto più puntuali devono profilarsi quelle utilizzate nel secondo per confutare l'impianto motivazionale del giudice di prime cure.” con la conseguenza che “…risulta inammissibile il motivo di appello con cui la parte, nel riproporre una domanda disattesa dal Giudice di primo grado, non prenda in esame la
21 motivazione del rigetto e non ne fornisca adeguata critica.” (Cfr. Cass. Civ. Sez.
Un., n.16/2000; Cass. Civ. n. 12218/2003; Cass. Civ. n. 18229/2003; Cass. Civ. n.
23742/2004; Cass. Civ. n. 8926/2004; Cass. Civ. n. 2041/2005; Cass. Civ. S.U. n.
28498/2005; nonché da ultimo Cass. Civ. S.U. n.27199/2017, Cass. Civ.
n.97/2019).
Orbene, nel caso in esame, parte appellante incidentale, come si evince dall'esame della comparsa di costituzione con appello incidentale ( cfr comparsa di costituzione pagg. da 8 a 18), si limita a riproporre a Controparte_4
fondamento della censura in questione osservazioni e rilievi ( ruolo causale determinante sull'accertato disturbo psichico a carico dell'attore delle lesioni patite dallo stesso in sinistro stradale subito in data successiva a quello di causa - asserita familiarità dell'attore rispetto alla patologia psichiatrica riscontrata – esclusione di nesso causale con il sinistro data insorgenza tardiva della patologia psichica) già confutate e rigettate dal giudice di primo grado con argomentazioni specifiche, contenute in parte motiva di sentenza ove è dato testualmente leggere <Riguardo al danno biologico, si rileva che il consulente d'ufficio ha accertato che il , Pt_1 in conseguenza dei fatti per cui è causa, ha patito lesioni consistenti in “trauma cranico non commotivo e un trauma vertebrale dorso-lombare con frattura amielica instabile della D12. Alla sintomatologia dolorosa si è associato un disturbo depressivo e, infine, un disturbo da conversione che, unitamente agli esiti dell'iniziale frattura vertebrale, domina l'attuale quadro clinico”. Si richiamano, sul punto, integralmente le valutazioni del consulente d'ufficio quanto al nesso causale ed alla permanenza (“strutturazione”) della patologia psichiatrica (v. relazione pg. 16 ss., 18 ss., doc. 36 attore). Le conclusioni dell'ausiliare sono condivisibili, considerato che: a) le lesioni patite dall'attore in occasione del secondo sinistro, cui la difesa convenuta attribuisce “un ruolo causale determinante” sull'accertato disturbo psichico (v. comparsa di risposta pg. 7), furono in realtà assolutamente modeste e temporanee, essendosi risolte, nel contesto di un semplice tamponamento, in “disturbi dolorosi al rachide cervicale” ossia in patologia che, “in carenza di una dimostrazione strumentale lesiva è sostanzialmente priva di “dignità risarcitoria” (v. relazione c.t.u. pg. 14); b)
l'asserita “familiarità” dell'attore rispetto alla patologia psichiatrica, ipotizzata
22 dalla difesa conventa (v. comparsa di risposta pg. 8) è smentita dai dati obiettivi, segnatamente dalla documentazione clinica, che “fornisce l'immagine di un soggetto senza precedenti psichiatrici o altri precedenti” (v. relazione c.t.u. pg.
16); c) l'assunto per cui insorgenza tardiva della patologia psichica escluderebbe il nesso causale (v. comparsa di risposta pg. 9) non tiene conto della natura della lesione, psichica appunto, ove “la consapevolezza del danno può essere più tardiva, talvolta anche molto più tardiva rispetto al momento lesivo” (v. relazione
c.t.u. pg. 21).>> ( cfr. sentenza impugnata pagg.10/11).
Ebbene, detta trama argomentativa, non è stata, per quanto sopra detto, specificamente censurata dall'appellante e ciò non può che condurre alla declaratoria di inammissibilità del motivo di censura da considerarsi, comunque, infondato considerato che questa Corte ritiene esente da censure, data la completezza e validità dal punto di vista logico giuridico che la caratterizza, la confutazione fornita dal giudicante a tutti i rilievi di merito avanzati da parte attrice alla svolta c.t.u.. che risulta, d'altra parte, pienamente condivisibile poiché esente da vizi logico – giuridici nonché supportata da approfondite indagini anche in risposta alle osservazioni sollevate dai consulenti tecnici di parte.
Parimenti inammissibili, per difetto di specifica impugnazione al riguardo, sono le richieste di ammissione dei mezzi istruttori cosi come articolata da parte appellata/appellante incidentale nella propria comparsa di costituzione.
Parte appellante incidentale si limita, infatti, come è dato cogliere dal raffronto della comparsa di costituzione in appello con le memorie istruttorie ex art. 183, 6 comma n.2 c.p.c., depositate in primo grado (cfr. memoria istruttoria in atti), a riproporre l'ammissione di mezzi istruttori già motivatamente non ammessi dal Giudice di primo grado, giusta ordinanza del 6.12.2019 (Cfr. Ordinanza in atti), senza, tuttavia, proporre una specifica impugnazione motivando le ragioni per le quali si ritiene di ravvisare nell'esclusione un “error in procedendo” del primo Giudice.
Al riguardo si osserva che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, affinchè si possa devolvere al Giudice di appello la questione relativa all'ammissione di una mezzo istruttorio già motivatamente non ammesso in primo grado occorre “…illustrare le ragioni per le quali si ritiene che la prova esclusa sia invece rilevante ai fini della decisione della controversia, in modo tale da
23 dimostrare l'errore procedurale attribuibile al Giudice che quella rilevanza non ha invece riconosciuto.” ( c.f.r. ex multis Cass. Civ. n. 18742/2016).
Infondato è, invece, il quarto motivo di appello incidentale che vorrebbe erroneamente liquidato in favore dell'attore il rimborso delle spese mediche poiché esteso a quelle di c.t.p. medico legale e non fondato su documentazione quietanzata.
Dall'esame della parte motiva di sentenza si evince, infatti, che il giudicante ha escluso dal computo delle spese rimborsabili il costo della consulenza medica di parte attrice ed ha riconosciuto solo l'importo ( complessivi €.36.553,99) dato dalla sommatoria delle spese per terapie mediche e riabilitative, come portate dalla documentazione di spesa prodotta da parte attrice debitamente quietanzata (cfr doc.
31, 32, 93, 64, 94 in fasc. primo grado parte attrice), ritenute dal c.t.u. “…congrue, motivate, utili e pertinenti al fine di garantire la conservazione del grado di autonomia residuo…” (cfr. c.t.u. in atti pag.17).
Inammissibile è, invece, per carenza anche in questo caso del requisito di specificità, il quinto motivo di appello incidentale che vorrebbe erroneamente riconosciuta al una rendita vitalizia per le spese di assistenza fisioterapica e Pt_1
riabilitazione posturale future.
Come è dato, infatti, evincere dall'esame della comparsa di costituzione con appello incidentale ( cfr comparsa di costituzione pag.31) l'appellante Controparte_2
incidentale, pur di fronte ad approfondite e dettagliate argomentazioni poste dal giudicante a fondamento dell'intervenuto riconoscimento di danno futuro << Il consulente tecnico ha indicato le spese sostenute come “pertinenti a garantire la conservazione del grado di autonomia residuo impedendo ulteriori peggioramenti”
(v. relazione pg. 17). Costituisce, dunque, danno futuro quello per spese dovute per assistenza fisioterapica e di riabilitazione posturale, in relazione alla quale sono documentate spese già sostenute di €.2.145,00 per l'anno 2013, €.4.905,02 per il
2014, €.1.330,80 per il 2015, €.320,00 per il 2016, €.430,00 per il 2017, €.560,00 per il 2018, €.680,00 per il 2019, 0,00 per il 2020. Ai fini liquidativi, premesso che
“si tratta di un danno futuro, di cui è impossibile fornire la prova rigorosa, ma che invece è suscettibile solo di una liquidazione equitativa prognostica” (cfr. Cass.
2011 n. 19128), e che “non può essere liquidato attraverso la semplice moltiplicazione della spesa annua per il numero di anni di vita stimata della
24 vittima, ma va liquidato o in forma di rendita, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e, quindi, abbattendo il risultato in base ad coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione” (Cass. 2016 n. 7774), si reputa equo liquidare il danno in esame mediante costituzione di una rendita vita natural durante (art. 2057 c.c.), in misura corrispondente al costo medio annuo delle spese predette, pari ad €.1.296,35, somma da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT (per famiglie di operai ed impiegati).>> non fornisce alcuna adeguata critica al percorso motivazionale reso dal giudicante limitandosi a richiamare le motivazioni poste a fondamento del precedente motivo di appello “Valgano le stesse considerazioni di cui al paragrafo precedente e le medesime richieste di modifica, in relazione questa volta alle pagg. da 19 a 21” del tutto inconferenti visto che erano rivolte unicamente a contestare il quantum riconosciuto in favore dell'attore a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute.
Il rigetto dei precedenti motivi di appello incidentale determina l'assorbimento del settimo motivo di appello relativo alla condanna alle spese di giudizio di primo grado.
In considerazione del solo parziale accoglimento dell'appello principale e dell'integrale rigetto dell'appello incidentale le spese legali del grado di giudizio, aumentate in favore di parte appellante principale di un 30% rispetto al valore base tabellare, ex art. 4 comma 1/bis D.M. 55/2014 per l'uso di tecniche informatiche ( collegamenti ipertestuali) nella redazione degli atti difensivi, vengono compensate tra le parti nella misura del 50% e liquidate per il residuo in favore di parti appellanti principali come in dispositivo.
Stante la proposizione dell'impugnativa incidentale successivamente al 30 gennaio
2013, nonché il relativo rigetto, ricorrono i presupposti processuali per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del Testo Unico di cui al D.P.R. 30.05.2002
n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_4
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.
P.Q.M.
25 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e della nonché sull'appello incidentale proposto da Controparte_2
contro e e Controparte_2 Pt_1 Parte_1 Parte_2
nei confronti di entrambe avverso la sentenza n. 542/2021 Controparte_1
emessa dal Tribunale di Pesaro in data 19.07.2021 resa nel procedimento R.G. n.
717/2018, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta ed istanza disattese o assorbite così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello principale, rigetta quello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 542/2021 emessa dal Tribunale di
Pesaro in data 19.07.2021 resa nel procedimento R.G. n. 717/2018, dispone:
- la condanna della e di in via solidale Controparte_4 Controparte_1 tra loro, all'ulteriore pagamento in favore di , per le ragioni di Parte_1 cui in motivazione: a) della somma di € 3.451,50 oltre interessi compensativi secondo il calcolo di cui in parte motiva;
b) della somma di € 2.574,00, a titolo di spese di c.t.p. relative il procedimento di a.t.p. promosso ante causam, oltre interessi legali dalle date portate dalle singole fatture al saldo effettivo;
c) della somma di €
6.505,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge a titolo di rimborso spese legali affrontate con riferimento al procedimento di a.t.p.;
- la condanna della e di in via solidale Controparte_4 Controparte_1
tra loro, a rimborsare agli appellanti le spese di lite del grado che, compensate tra le parti al 50%, data la parziale soccombenza, vengono liquidate per il residuo in complessivi € 5.324,00 = di cui € 924,00 per esborsi, € 1.300,00 per la fase di studio,
€ 900,00 per la fase introduttiva ed € 2.200,00 per la fase decisionale, oltre al 15%
a titolo di rimborso spese generali, I.v.a. e C.a.p., come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, Controparte_4
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
il proposto appello incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
- fermo il resto.
Così deciso in Ancona, lì 17 gennaio 2024
26 Il G. A. Relatore
Dott. Federico D'Incecco
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
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