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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6847/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Mariaconcetta Piscione, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Serena Lombardo, rappresentante e difensore;
– resistente–
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 15/5/2025, scaduto il termine di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettive note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle domande delle parti.
1 Con ricorso depositato il 16/5/2023 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con (celebrato a Palermo, il 25/7/1984), in costanza del quale CP_1
sono nati i figli (il 9/11/1986) e (il 31/3/1990), entrambi Per_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti, ha esposto: che, dopo un periodo sereno, il matrimonio si è rivelato infelice a causa delle condotte poste in essere dal marito, sfociate anche in aggressioni fisiche;
di aver lasciato il lavoro di assistente presso un asilo su accordo col marito, dopo la nascita della figlia;
che il marito ha svolto la Per_1
professione di architetto ed ha espletato la propria attività presso l'Ufficio Urbanistica del
Comune di Palermo;
che, in costanza di matrimonio, il marito le ha precluso la partecipazione alle decisioni finanziarie;
di essere invalida permanente con riduzione della capacità lavorativa, con una percentuale del 67%; che il resistente è in pensione e percepisce € 1.900,00 mensili, con cui fa fronte ad una cessione del quinto di € 240,00 mensili (con scadenza nel 2027) ed al rimborso di un finanziamento Agos di € 539,00 (con scadenza nel 2024); che la casa coniugale, sita in Via Valerio Rosso 53, è abitata dal marito ed è condotta in locazione per un canone mensile di € 600,00; che il marito dopo la separazione di fatto le ha corrisposto € 50,00 mensili.
Sulla base delle circostanze esposte, ha chiesto: la pronuncia della separazione personale dal coniuge;
di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere in suo favore la somma mensile di € 600,00 a titolo di mantenimento personale.
Con memoria difensiva depositata il 24/7/2023, si è costituito , CP_1
contestando tutte le circostanze addotte dalla ricorrente e precisando: che la crisi del matrimonio è da attribuire alla moglie;
di aver avuto problemi di salute in costanza delle quali la ricorrente non l'ha sostenuto;
che la moglie ha lasciato la casa coniugale, trasferendosi in un immobile condotto in locazione;
che la ricorrente ha sempre lavorato, sia come baby sitter part time o come dama di compagnia, in diverse famiglie, percependo entrate mensili (in nero), oscillanti tra € 800,00 ed € 1.000,00, sia svolgendo attività di artigianato;
di percepire un trattamento pensionistico di € 1.600,00 mensili, con il quale fa fronte al pagamento dei prestiti indicati dalla ricorrente ed al canone di locazione.
Ha chiesto, pertanto, di pronunciare la separazione personale dalla moglie, senza prevedere l'obbligo a proprio carico di corrispondere alla stessa alcun assegno di mantenimento e, in subordine, di fissarlo in misura non superiore ad € 50,00 mensili.
All'udienza del 22/9/2023 le parti sono comparse personalmente innanzi al Giudice
2 delegato, che, dopo aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 29/9/2023, ha dettato i provvedimenti urgenti. In particolare, il giudice ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separati ed ha posto a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento personale.
Proseguito il giudizio, senza svolgimento di alcuna attività istruttoria orale (avendo il
Giudice delegato rigettato le relative richieste), la causa è stata trattenuta in decisione e rimessa al Collegio, sulla base delle conclusioni rispettivamente rassegnate dalle parti, all'udienza indicata in epigrafe, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,
2. Pronuncia sullo status.
Nel merito, va senz'altro accolta la domanda di separazione personale dei coniugi, considerata la comune volontà delle parti, le quali, già da prima della instaurazione del presente giudizio, avevano cessato di convivere.
Tale circostanza, unitamente al fallimento del tentativo di conciliazione ed a quanto emerso nel corso del procedimento, è sintomatica dell'impossibilità di sanare la frattura del consorzio familiare e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Di talché, ricorrono indubbiamente i presupposti normativi e fattuali per pronunciare la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
3. Domande di contenuto economico: mantenimento del coniuge.
Relativamente, poi, alle statuizioni di natura economica, va osservato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto, ai sensi del comma II del citato art. 156 c.c., oltre che dei redditi dell'obbligato, anche delle “circostanze”, consistenti in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass., 27.6.2006, n. 14840; più di recente, v. Cass. 1/3/2017 n.
5251).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se
3 i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
A tal fine, secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cass. 12.6.2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass. 25.6.2006, n. 18547).
Tanto premesso, in merito alla condizione economica delle parti, Parte_1
ha esposto di aver concordato con il marito, dopo la nascita della figlia , di Per_1
dedicarsi alla cura della casa e della famiglia, salvo lavorare occasionalmente come baby- sitter e dama di compagnia una volta cresciuti i figli. Ha aggiunto, inoltre, di non svolgere allo stato attività lavorativa, ma di badare qualche volta ai figli di un'amica percependo cifre modeste (attività che non svolgerebbe più, secondo quanto esposto in sede di memoria conclusionale), nonché di avere una riduzione permanente della capacità lavorativa del 67% e di essere aiutata economicamente dai figli. Infine, ha precisato di aver percepito dapprima il reddito di cittadinanza di € 780,00 e da gennaio 2024 l'assegno di inclusione di pari importo (per un periodo di 18 mesi). Dette circostanze hanno trovato riscontro nella produzione documentale offerta dalla ricorrente (da ultimo, v. all. prodotti il 13/9/2024).
, invece, ha esposto di percepire un trattamento pensionistico di € CP_1
1.600,00 e di aiutare il Rettore della , nel Parte_2 Per_3 servizio liturgico e, a far data dal settembre 2022, nell'accoglienza dei turisti presso la
Chiesa, ricevendo esigui rimborsi spese. Tuttavia, nel prosieguo, ha precisato che detto
4 ultimo rapporto sarebbe venuto meno. Inoltre, avendo percepito il TFR, ha provveduto all'estinzione anticipata dei finanziamenti di cui era gravato. A fondamento della propria condizione economica, ha prodotto la dichiarazione dei redditi: del 2023, CP_1 per il 2022, da cui risulta un reddito complessivo di € 27.877,00; del 2024, per il 2023, da cui risulta un reddito complessivo di € 27.754,00 (v. all.ti prodotti l'11/7/2024). Inoltre, il resistente ha prodotto gli estratti conto da cui risultano accrediti mediante lo sportello automatico e, dunque, ulteriori entrate.
Da quanto emerso nel corso del giudizio, risulta quindi che l'iniziale assetto economico delle parti, valutato ai fini dell'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., ha subito un mutamento. Invero, la ricorrente ha iniziato a percepire l'assegno di inclusione (sebbene sia una prestazione temporanea) e, inoltre, ha dichiarato di non svolgere più attività lavorativa nemmeno sporadicamente. , invece, CP_1
ha estinto i debiti di cui era gravato, conseguendo, quindi, una maggiore disponibilità economica mensile.
Peraltro, tenuto conto di quanto sopra evidenziato, continua ad emergere comunque una certa sperequazione economica tra le parti, tale per cui risulta equo confermare l'obbligo a carico di di corrispondere a la somma CP_1 Parte_1
mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento personale, entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
4. Spese di lite.
Le spese del giudizio, considerato l'esito della controversia e la parziale reciproca soccombenza di entrambe le parti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunziando:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Palermo il 23/1/1959, e , nato a [...] il [...], di cui al CP_1
matrimonio concordatario celebrato a Palermo il 25/7/1984, trascritto negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 479, parte II, serie A, dell'anno 1984;
b) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1
la somma mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento personale, entro il
[...]
5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5 c) compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 22 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6847/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Mariaconcetta Piscione, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Serena Lombardo, rappresentante e difensore;
– resistente–
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 15/5/2025, scaduto il termine di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettive note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle domande delle parti.
1 Con ricorso depositato il 16/5/2023 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con (celebrato a Palermo, il 25/7/1984), in costanza del quale CP_1
sono nati i figli (il 9/11/1986) e (il 31/3/1990), entrambi Per_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti, ha esposto: che, dopo un periodo sereno, il matrimonio si è rivelato infelice a causa delle condotte poste in essere dal marito, sfociate anche in aggressioni fisiche;
di aver lasciato il lavoro di assistente presso un asilo su accordo col marito, dopo la nascita della figlia;
che il marito ha svolto la Per_1
professione di architetto ed ha espletato la propria attività presso l'Ufficio Urbanistica del
Comune di Palermo;
che, in costanza di matrimonio, il marito le ha precluso la partecipazione alle decisioni finanziarie;
di essere invalida permanente con riduzione della capacità lavorativa, con una percentuale del 67%; che il resistente è in pensione e percepisce € 1.900,00 mensili, con cui fa fronte ad una cessione del quinto di € 240,00 mensili (con scadenza nel 2027) ed al rimborso di un finanziamento Agos di € 539,00 (con scadenza nel 2024); che la casa coniugale, sita in Via Valerio Rosso 53, è abitata dal marito ed è condotta in locazione per un canone mensile di € 600,00; che il marito dopo la separazione di fatto le ha corrisposto € 50,00 mensili.
Sulla base delle circostanze esposte, ha chiesto: la pronuncia della separazione personale dal coniuge;
di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere in suo favore la somma mensile di € 600,00 a titolo di mantenimento personale.
Con memoria difensiva depositata il 24/7/2023, si è costituito , CP_1
contestando tutte le circostanze addotte dalla ricorrente e precisando: che la crisi del matrimonio è da attribuire alla moglie;
di aver avuto problemi di salute in costanza delle quali la ricorrente non l'ha sostenuto;
che la moglie ha lasciato la casa coniugale, trasferendosi in un immobile condotto in locazione;
che la ricorrente ha sempre lavorato, sia come baby sitter part time o come dama di compagnia, in diverse famiglie, percependo entrate mensili (in nero), oscillanti tra € 800,00 ed € 1.000,00, sia svolgendo attività di artigianato;
di percepire un trattamento pensionistico di € 1.600,00 mensili, con il quale fa fronte al pagamento dei prestiti indicati dalla ricorrente ed al canone di locazione.
Ha chiesto, pertanto, di pronunciare la separazione personale dalla moglie, senza prevedere l'obbligo a proprio carico di corrispondere alla stessa alcun assegno di mantenimento e, in subordine, di fissarlo in misura non superiore ad € 50,00 mensili.
All'udienza del 22/9/2023 le parti sono comparse personalmente innanzi al Giudice
2 delegato, che, dopo aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 29/9/2023, ha dettato i provvedimenti urgenti. In particolare, il giudice ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separati ed ha posto a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento personale.
Proseguito il giudizio, senza svolgimento di alcuna attività istruttoria orale (avendo il
Giudice delegato rigettato le relative richieste), la causa è stata trattenuta in decisione e rimessa al Collegio, sulla base delle conclusioni rispettivamente rassegnate dalle parti, all'udienza indicata in epigrafe, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,
2. Pronuncia sullo status.
Nel merito, va senz'altro accolta la domanda di separazione personale dei coniugi, considerata la comune volontà delle parti, le quali, già da prima della instaurazione del presente giudizio, avevano cessato di convivere.
Tale circostanza, unitamente al fallimento del tentativo di conciliazione ed a quanto emerso nel corso del procedimento, è sintomatica dell'impossibilità di sanare la frattura del consorzio familiare e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Di talché, ricorrono indubbiamente i presupposti normativi e fattuali per pronunciare la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
3. Domande di contenuto economico: mantenimento del coniuge.
Relativamente, poi, alle statuizioni di natura economica, va osservato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto, ai sensi del comma II del citato art. 156 c.c., oltre che dei redditi dell'obbligato, anche delle “circostanze”, consistenti in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass., 27.6.2006, n. 14840; più di recente, v. Cass. 1/3/2017 n.
5251).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se
3 i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, si deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
A tal fine, secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cass. 12.6.2006, n. 13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass. 25.6.2006, n. 18547).
Tanto premesso, in merito alla condizione economica delle parti, Parte_1
ha esposto di aver concordato con il marito, dopo la nascita della figlia , di Per_1
dedicarsi alla cura della casa e della famiglia, salvo lavorare occasionalmente come baby- sitter e dama di compagnia una volta cresciuti i figli. Ha aggiunto, inoltre, di non svolgere allo stato attività lavorativa, ma di badare qualche volta ai figli di un'amica percependo cifre modeste (attività che non svolgerebbe più, secondo quanto esposto in sede di memoria conclusionale), nonché di avere una riduzione permanente della capacità lavorativa del 67% e di essere aiutata economicamente dai figli. Infine, ha precisato di aver percepito dapprima il reddito di cittadinanza di € 780,00 e da gennaio 2024 l'assegno di inclusione di pari importo (per un periodo di 18 mesi). Dette circostanze hanno trovato riscontro nella produzione documentale offerta dalla ricorrente (da ultimo, v. all. prodotti il 13/9/2024).
, invece, ha esposto di percepire un trattamento pensionistico di € CP_1
1.600,00 e di aiutare il Rettore della , nel Parte_2 Per_3 servizio liturgico e, a far data dal settembre 2022, nell'accoglienza dei turisti presso la
Chiesa, ricevendo esigui rimborsi spese. Tuttavia, nel prosieguo, ha precisato che detto
4 ultimo rapporto sarebbe venuto meno. Inoltre, avendo percepito il TFR, ha provveduto all'estinzione anticipata dei finanziamenti di cui era gravato. A fondamento della propria condizione economica, ha prodotto la dichiarazione dei redditi: del 2023, CP_1 per il 2022, da cui risulta un reddito complessivo di € 27.877,00; del 2024, per il 2023, da cui risulta un reddito complessivo di € 27.754,00 (v. all.ti prodotti l'11/7/2024). Inoltre, il resistente ha prodotto gli estratti conto da cui risultano accrediti mediante lo sportello automatico e, dunque, ulteriori entrate.
Da quanto emerso nel corso del giudizio, risulta quindi che l'iniziale assetto economico delle parti, valutato ai fini dell'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c., ha subito un mutamento. Invero, la ricorrente ha iniziato a percepire l'assegno di inclusione (sebbene sia una prestazione temporanea) e, inoltre, ha dichiarato di non svolgere più attività lavorativa nemmeno sporadicamente. , invece, CP_1
ha estinto i debiti di cui era gravato, conseguendo, quindi, una maggiore disponibilità economica mensile.
Peraltro, tenuto conto di quanto sopra evidenziato, continua ad emergere comunque una certa sperequazione economica tra le parti, tale per cui risulta equo confermare l'obbligo a carico di di corrispondere a la somma CP_1 Parte_1
mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento personale, entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
4. Spese di lite.
Le spese del giudizio, considerato l'esito della controversia e la parziale reciproca soccombenza di entrambe le parti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunziando:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Palermo il 23/1/1959, e , nato a [...] il [...], di cui al CP_1
matrimonio concordatario celebrato a Palermo il 25/7/1984, trascritto negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 479, parte II, serie A, dell'anno 1984;
b) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1
la somma mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento personale, entro il
[...]
5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
5 c) compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 22 maggio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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