Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 01/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
239/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto in composizione collegiale, riunito in Camera di ConIGlio, composta dai
Magistrati
Dott. Silvio Magrini Alunno Presidente
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott.ssa Martina Marini Giudice Rel.
riunito in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 239/2024, promossa da:
(c.f. ) nata a [...], il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...], con il patrocinio dall'Avv. Cristina Valentini con studio in Perugia (PG) Via Francesco Briganti n.73 presso cui è eletto il domicilio;
RICORRENTE contro
(c.f. ) nato a [...], il [...] e residente CP_1 C.F._2
in Marsciano (PG), Via Riccieri n.
1-2 con il patrocinio dall'Avv. Alessandra Settimi con studio in Todi (PG), Fraz. Ponterio, Via Tiberina
n. 75/27 presso cui è eletto il domicilio;
RESISTENTE
Atti trasmessi al Pubblico Ministero in sede
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: come da note congiunte depositate dalle parti il 03/12/2024
Con ricorso del 1302/2024, si è rivolta al Tribunale di Spoleto, esponendo in sintesi Parte_1
e per quanto interessa:
- che ha intrattenuto dal 2013 una relazione sentimentale con dalla quale è nata la IG CP_1
in data 08/07/2015; Per_1
- che a causa dell'incompatibilità caratteriale tra i due genitori veniva meno l'unione familiare e che la stessa riteneva opportuno adire codesto Tribunale per l'emissione di un provvedimento volto a regolare in via definitiva le modalità di affidamento collocamento e mantenimento dei figli minori.
La stessa ha illustrato le condizioni economiche delle parti e ha concluso chiedendo l'assegnazione della casa familiare, l'affidamento della IG minore ad entrambi i genitori, con collocamento dei minori presso la casa materna, diritto all'assegno unico interamente in capo alla madre, diritto di visita del padre e con obbligo in capo a quest'ultimo di versare un assegno di mantenimento in favore della IG, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il 08/04/2024 è pervenuta la memoria di costituzione di , nella quale vi è una diversa CP_1 ricostruzione dell'avvenuta crisi familiare e della situazione economica delle parti.
Lo stesso ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto della richiesta di assegnazione della casa familiare, l'affidamento ad entrambi i genitori della IG minore, con collocamento presso la madre, diritto di visita del padre e obbligo di mantenimento in capo a questo.
All'udienza del 15/05/2024 le parti sono comparse personalmente ed hanno chiesto un rinvio per intraprendere un percorso di mediazione familiare.
All'udienza del 23/11/2024 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e, visto l'esito negativo delle trattative, il Giudice ha concesso un ulteriore rinvio.
Con note del 03/12/2024 le parti hanno depositato l'accordo congiunto, il quale prevede:
Dopo ampia discussione sulle prospettazioni difensive, il Giudice ha formulato alle parti la presente proposta conciliativa, accettata congiuntamente dalle parti:
Per_
“1. La IG minore sarà affidata, in modo condiviso, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre, in Fratta Todina, Via del progresso n. 8/A.
2. Il IG. potrà vedere la IG quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e Parte_2 ricreativi della minore e previo accordo con la madre;
in ogni caso il padre potrà tenere con sé la IG a settimane alterne, dalle ore 12.00/13.00 del venerdì, prelevandola all'uscita di scuola o dalla casa materna e sino alla domenica alle 19.00 (in periodo extrascolastico alle 22.00), nonché:
- nella settimana in cui la minore trascorrerà con il padre il week-end dalle h. 13.00 del martedì (o comunque dall'uscita da scuola) sino alle 20.30 del mercoledì, quando a seguito della cena avrà cura di riaccompagnare Per_
dalla madre;
Per_ 3. salvo diverso accordo tra i genitori, trascorrerà:
- ad anni alterni, con il padre o con la madre dalla Vigilia di Natale fino al pranzo compreso del giorno di
Natale, e dal pomeriggio del giorno di Natale (h. 1630) alla cena del S. Stefano, l'ultimo (con l'uno) e primo dell'anno (con l'altra), l'Epifania (ad anni alterni) il pranzo di Pasqua con l'una e la cena di Pasqua con l'altro fino al pranzo del Lunedì e la vena del Lunedì dell'Angelo con l'altro, i Compleanni con antrambi i genitori, i compleanni dei genitori con ciascun genitore, le altre Festività ad anni alterni con l'uno e con l'altro, fatti salvi diversi accordi;
Per_
- per il corrente anno si precisa che passerà dalla Vigilia di Natale alle 16.30del giorno di Natale con il IG. visto che il precedente anno la minore è stata in detta festività con la madre;
CP_1
- 15 giorni con ciascun genitore anche non consecutivi durante le vacanze estive, previo accordo circa il periodo di competenza da effettuarsi entro il mese di giugno, avendo cura di comunicare all'altro: la data della partenza, la durata della vacanza nonché l'indirizzo ed il numero telefonico della struttura prescelta;
4. La casa sita in Fratta Todina, Via del Progresso n. 8/A, unitamente agli arredi ivi presenti, sarà assegnata alla IG.ra , quale genitore convivente con la IG minore che vi rimarrà ad abitare insieme. Parte_1
5. Il IG. verserà in favore della IG.ra quale contributo per il mantenimento CP_1 Parte_1 Per_ della IG , un assegno mensile dell'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) soggetto annualmente a rivalutazione ISTAT come per legge.
6. I genitori si impegnano, altresì, a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che risulteranno necessarie nell'interesse della IG, spese che, a titolo meramente esemplificativo e on esaustivo, vengono di seguito indicate:
a) spese mediche e sanitarie: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco);
b) spese scolastiche: acquisto dei testi scolastici, pagamento di tasse scolastiche, computer e/o simili, spese relative a visite di istruzione e/o g7o gite scolastiche e/o viaggi di studio in Italia o all'estero, mensa;
c) spese educative, ricreative e sportive: costi per l'esercizio di attività sportiva, acquisto di materiale necessario per la pratica dello sport, corsi di lingua straniera, di informatica, di musica e simili.
7) L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla IG.ra con l'impegno del IG. Parte_1 CP_1
a sottoscrivere eventuali autorizzazioni dovessero essere successivamente necessarie per il rinnovo
[...] della domanda di assegno unico da parte della IG.ra . Parte_1
8) Il IG. si obbliga ad acquistare dalle un Buono fruttifero Postale dedicato ai CP_1 CP_2 minori, quindi intestato alla minore , dell'importo di € 5.000,00 entro la data del 31.12.2024. Persona_2 9) Come richiesto dalla IG.ra il IG. si impegna inoltre a costruire presso la Parte_1 CP_1 Per_ propria abitazione un corredo di abbigliamento per la minore .
10) Le spese legali del presente procedimento saranno compensate tra le parti.”
* * * * *
L'accordo appare congruo alle attuali condizioni economico-sociali delle parti e della IG minore.
Le spese, alla luce della natura e dell'esito della controversia, sostanzialmente conclusasi con un accodo tra le parti, sono compensate tra le parti.
Atti trasmessi al PM.
PQM
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
1) Affida la IG minore ad entrambi i genitori e , con Per_1 Parte_1 CP_1
collocazione prevalente degli stessi presso la casa materna;
2) Prende atto del diritto di visita del padre e degli ulteriori obblighi in capo allo CP_1
stesso, come accordato tra le parti;
3) Dispone in capo al padre l'obbligo di versare la somma di € 250,00 a titolo di CP_1
mantenimento per la IG minore;
4) Dispone che ciascuno dei genitori è obbligato al 50% delle spese straordinarie;
5) Spese compensate
Così deciso nella camera di conIGlio del Tribunale di Spoleto, il 27.12.2024
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Martina Marini dott.ssa Sara Trabalza