Articolo 687 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 697Articolo 699
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19 dicembre 2018
Art. 687. Commissione d'esame 1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi di cui all'articolo 684, e' composta da:
a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;
c) un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;
d) un luogotenente, segretario senza diritto al voto.
2. Se il numero dei concorrenti ammessi ai concorsi previsti ((dagli articoli 684 e 685)) e' rilevante, la commissione di cui al comma 1 puo' essere integrata da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria.
3. La commissione e le sottocommissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate con decreto ministeriale.
Entrata in vigore il 19 dicembre 2018
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