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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 233/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.r.g. 233/2022 promossa da:
(C.F. e P.IVA e, per essa nella sua qualità di mandataria, la società Parte_1 P.IVA_1
(P.IVA e c.f. ), rappresentata da Parte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. e P.IVA ), con il patrocinio dell'Avv. Daniela D'Orazio del Foro Parte_3 P.IVA_3 di Milano
APPELLANTE e APPELLATA INCIDENTALE contro
(c.f ), con il Controparte_1 P.IVA_4 patrocinio degli Avv.ti Francesco Montanari del foro di Ravenna e Matteo Di Pumpo del Foro di Roma
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: Giudizio di appello in materia di mutuo fondiario.
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del Parte_1 presente appello e in integrale riforma dell'impugnata sentenza nr. 7/2022 del Tribunale di Forlì: accertata e dichiarata la non corretta motivazione in ordine alla prova della sussistenza della titolarità attiva del credito in capo ad accertare e dichiarare la legittimazione attiva ad agire e la Parte_1 titolarità del credito in capo ad e, pertanto, la piena legittimità ad agire Parte_1
pagina 1 di 9 esecutivamente nei confronti della debitrice Parte_4
Con rigetto dell'appello incidentale di parte avversa. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di lite.”
Per a Responsabilità Limitata in Liq.: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Controparte_1 di Bologna adita, contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare ai sensi degli artt. 342 e 348 bis e ter cod. proc. civ. l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da per i motivi esposti
Parte_1 in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 7/2022 del 7/01/2022 del Tribunale di Forlì; in via principale, rigettare l'impugnazione proposta da e, in ogni caso, accertare e dichiarare
Parte_1 il difetto di legittimazione ad agire e di titolarità di e
Parte_1 Parte_2 per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, dichiarare nullo o comunque Parte_3 inefficace l'atto di precetto;
accertare e dichiarare l'omessa pronuncia sulle spese di lite delle due fasi cautelari svolte nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, condannare al pagamento
Parte_1 delle spese, competenze e onorari di lite del giudizio cautelare del giudizio di primo grado pari ad euro 9.653,00 oltre oneri di legge come da prospetto di liquidazione di cui al paragrafo 6 della comparsa di costituzione e risposta ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di lite del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il 29.01.2021 e, per essa nella sua qualità di mandataria, la società Parte_1 [...]
rappresentata da notificava a mezzo pec a Parte_2 Parte_3 [...]
un atto di precetto, con il quale le intimava Controparte_1 il pagamento della somma complessiva di € 521.360,64, di cui € 511.936,20 a titolo di capitale, €
7.986,18 per interessi di mora al 31.12.2016, € 972,00 per spese legali ed € 20,00 per spese di notifica.
Nello specifico, il credito di cui si intimava il pagamento traeva origine da un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 27.07.2008 tra Controparte_1
e per un importo di € 600.000,00, a
[...] Controparte_2 garanzia del cui puntuale adempimento la Società mutuataria aveva concesso a favore della CP_2 ipoteca volontaria, iscritta presso la Conservatoria RR.II. di Forlì in data 08.08.2008 su beni immobili di sua proprietà, come di seguito censiti al Catasto Terreni del Comune di Sogliano al Rubicone: Foglio
36, particelle: 37,60,290,291,293,293,294,295,296,297,298 e 299.
Al menzionato contratto di mutuo faceva poi seguito, in data 10.07.2009, la stipulazione tra le stesse parti di un atto di ricognizione di debito, quietanza e rinuncia, in cui a Controparte_1
pagina 2 di 9 dava quietanza e si riconosceva debitrice dell'intero importo Controparte_1 mutuato, obbligandosi a rimborsarlo nelle forme e nei modi già convenuti nello stesso contratto di mutuo fondiario.
A causa dell'inadempimento della mutuataria, con missiva del 1.9.2015, Controparte_3 comunicava l'intervenuta risoluzione di diritto del mutuo fondiario, intimava alla debitrice il pagamento di € 501.249,64, oltre ad accessori, spese ed interessi maturati e maturandi fino al saldo effettivo ed avvertiva la stessa ed i garanti che, in caso di mancato pagamento, avrebbe provveduto al passaggio a sofferenza della relativa posizione debitoria.
Successivamente, con contratto di cessione in blocco del 24.10.2018, il cui avviso veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n.128 del 03.11.2018, acquistava pro soluto da Parte_1 anche il credito de quo, la cui cessione veniva comunicata pure a Controparte_3 Controparte_1
Responsabilità Limitata in Liquidazione da con la missiva
[...] Parte_2 del 19.02.2019, nella quale si intimava altresì alla debitrice di pagare le somme ancora dovute, quantificate – alla data del 23.10.2018 – in € 519.922,38, oltre interessi, spese maturate e maturande, fino al completo ed effettivo soddisfo.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_4 proponeva innanzi al Tribunale di Forlì opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c., con istanza di
[...] sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo. Assumeva, per quanto qui d'interesse, la non debenza della somma intimata per difetto di titolarità del relativo credito in capo ad e chiedeva, Parte_1 quindi, che – concessa nelle more del giudizio la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo – fosse dichiarata la nullità o comunque l'inefficacia del precetto.
Si costituiva in giudizio sostenendo la titolarità del credito e concludendo per il rigetto Parte_1 dell'opposizione.
La causa era istruita mediante l'esame dei documenti prodotti dalle parti.
3. Con ordinanza cautelare del 19.04.2021, il Tribunale di Forlì accoglieva l'istanza proposta da con l'opposizione al precetto e Controparte_1 disponeva la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, limitatamente al precetto oggetto di opposizione. proponeva reclamo ex art 669 terdecies c.p.c. avverso la citata ordinanza, con Parte_1 conseguente apertura del procedimento cautelare in corso di causa sub R.G. 1297/2021, al cui esito il
Tribunale rigettava il reclamo, rimettendo al merito la definizione delle spese.
4. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e della discussione ex art.281 sexies c.p.c., con sentenza n. 7/2022 del 07.01.2022 il Tribunale di Forlì, accogliendo l'opposizione ex art. 615 pagina 3 di 9 c.p.c., dichiarava che non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti Parte_1 di e, per l'effetto, dichiarava la Controparte_1 nullità e conseguente inefficacia dell'atto di precetto, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure accoglieva la contestazione avanzata da
[...]
circa la titolarità del credito intimato nel precetto in Controparte_1 capo ad non reputando raggiunta la prova dell'inclusione dello stesso tra quelli oggetto Parte_1 della cessione in blocco intercorsa tra la e la medesima Società veicolo in data Controparte_3
24.10.2018.
Riteneva, difatti, che, non essendo stato prodotto in giudizio il contratto di cessione, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n.128 del 03.11.2018 non fosse di per sé idoneo a dimostrare il trasferimento del credito de quo dalla Banca mutuante ad “in quanto trattasi di Parte_1 adempimento che è nella piena disponibilità di colui che lo effettua e che dunque non può costituire prova del fatto pubblicizzato. Diversamente detto, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non è subordinata ad alcuna verifica dell'effettività del fatto o di rispondenza alla realtà di quanto pubblicato”.
Escludeva, poi, che la chiamata in causa di operata da nel corso del Parte_1 Controparte_3 procedimento sub R.G. 3194/2018, introdotto da Controparte_1
dinnanzi al Tribunale di Forlì o la sentenza resa all'esito dello stesso potessero costituire
[...] elementi a sostegno dell'avvenuta cessione del credito controverso, la prima essendo una mera dichiarazione di terzo e la seconda nulla specificando sul punto.
Reputava, infine, privo di rilievo probatorio l'elenco dei crediti ceduti ad presente sul Parte_1 sito di ed al quale rimandava l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dato che Controparte_3 lo stesso non poteva considerarsi alla stregua di un documento definitivamente acquisito al fascicolo del processo, dunque immodificabile, essendosi l'opposta limitata ad inserire – tra l'altro tardivamente
- il relativo collegamento ipertestuale nel corpo delle note conclusive.
5. Avverso la sentenza 7/2022 del Tribunale di Forlì ha proposto appello e per essa Parte_1 nella sua qualità di mandataria la società qui rappresentata da Parte_2 [...]
deducendo due motivi di appello: I) l'erroneità della motivazione in relazione Parte_3 alla questione della legittimazione attiva ad agire e della titolarità del credito in capo ad Parte_1
II) l'erroneità e l'omissione della motivazione in relazione alla liquidazione delle spese di lite.
[...]
Ha resistito , chiedendo dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello o comunque il suo rigetto nel merito e proponendo appello incidentale pagina 4 di 9 per un unico motivo, ossia per l'omessa pronuncia sulle spese di lite della fase cautelare del giudizio di primo grado in violazione dell'art. 91 cod. proc. civ..
All'esito dell'udienza cartolare del 24.06.2025, con ordinanza del 1.7.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e delle repliche.
6. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che fosse titolare del credito oggetto del precetto notificato il 29.01.2021, non ritenendo Parte_1 provato che questo rientrasse tra i crediti ceduti in blocco da alla Società veicolo Controparte_3 con il contratto del 24.10.2018.
Lamenta, in particolare, che il giudice di prime cure, errando, avrebbe reputato non provato il trasferimento del credito a causa della mera mancata produzione in giudizio del contratto di cessione in blocco, non ritenendo altrimenti sufficienti a tal fine: “i) la produzione dell'avviso della cessione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3.11.2018, Parte II, n. 128; ii) la dichiarazione confessoria della cedente dell'avvenuta cessione del credito ad nel procedimento RG n. CP_3 Pt_1
3194/2018, ove nessuna contestazione è stata mossa dalla , la quale ha pertanto riconosciuto CP_1 implicitamente la titolarità del credito in capo ad che - nella sua qualità di cessionaria - si Pt_1 costituiva, così come provato dalla sentenza emessa in data 10.11.2021; iii) la cessione del credito comunicata con la contestuale diffida al pagamento pari ad Euro 519.922,38 e iv) l'ulteriore dichiarazione ricognitiva della cessione, rilasciata da parte del creditore ceduto in data 21.12.2021”
(appello p. 11), elementi, questi, tutti idonei a raggiungere la piena prova della cessione del credito e che il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare, affermando la titolarità della pretesa creditoria in capo ad
Parte_1
Il motivo è fondato.
Ritiene, infatti, questa Corte di dover dar seguito a quella giurisprudenza di legittimità secondo cui “in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
pagina 5 di 9 In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo…)” (Cass. civ., Sez. III, sent. 22.06.2023, n.17944 – in motivazione).
Ora, non c'è dubbio che nel caso di specie debbano trovare applicazione i principi testé enunciati, dato che, come emerge dagli scritti difensivi delle parti, ad essere contestata non è l'esistenza della cessione in blocco in sé, ma la ricomprensione del credito oggetto di intimazione tra quelli trasferiti alla società veicolo.
Di conseguenza, la prova della titolarità della pretesa creditoria in capo ad potrà Parte_1 ritenersi raggiunta anche sulla base del solo avviso in Gazzetta Ufficiale, purché idoneo ad identificare in modo dettagliato l'oggetto della cessione in blocco, consentendo così di stabilire se ad esso possa essere ricondotto anche il credito de quo.
Ebbene, in tal senso, quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n.128 del 03.11.2018, permette di affermare una effettiva corrispondenza tra le caratteristiche dei crediti ceduti in blocco e quelle del credito controverso.
Nell'avviso, invero, si dà atto che con il menzionato contratto del 24.10.2018 ha Parte_1 acquistato pro soluto “(i) da tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, CP_3 spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle Banche Cedenti derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo compreso tra l'1 aprile 1988 e il 31 dicembre 2017,
i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 139/1991”.
Al contempo, risulta per tabulas – e non è nemmeno contestato tra le parti – che il credito azionato nel precetto deriva da un contratto di mutuo fondiario, garantito da ipoteca, stipulato tra l'allora CP_2
pagina 6 di 9 e l'odierna appellata in data 27.07.2008, cioè nel preciso arco temporale Controparte_2 ricompreso nella cessione.
Non si può, poi, dubitare della intervenuta classificazione a sofferenza del debitore. Ciò, infatti, era stato prospettato da all'odierna appellata come conseguenza del mancato saldo Controparte_3 delle somme ancora dovute, secondo quanto specificato nella missiva di risoluzione del 1.9.2015 (doc.
8, allegato all'appello) alla quale, tuttavia, non aveva fatto seguito nessun adempimento da parte di
, di tal che, come prospettato e Controparte_1 anticipato da aveva comportato il passaggio a sofferenza della suddetta posizione debitoria. CP_3
Pertanto, stante la dettagliata perimetrazione dell'oggetto della cessione in blocco nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e la perfetta collocazione all'interno dello stesso del credito controverso, deve ritenersi adeguatamente provata la titolarità di quest'ultimo in capo ad Parte_1
[...]
Questa Corte non può, poi, trascurare come, ad ogni buon conto, prova della suddetta titolarità vada rinvenuta anche nella missiva di del 19.02.2019 (doc.6, allegato Parte_2 all'appello), con cui si comunicava a Controparte_1
che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, il credito vantato da
[...] CP_3 nei suoi confronti era stato trasferito ad
[...] Parte_1
Difatti, sebbene l'oggetto della missiva non descriva in modo specifico il credito ceduto, plurimi elementi rendono evidente che si tratta esattamente del debito per cui è causa, atteso che: 1) in primo luogo, con la comunicazione veniva intimato il pagamento di una somma il cui importo, comprensivo di interessi, risulta coerente con quanto ancora dovuto da Controparte_1
a seguito della risoluzione del mutuo;
2) in secondo luogo, non risultano
[...] allegate e/o provate ulteriori posizioni debitorie dell'appellata nei confronti di tali Controparte_3 da indurre il destinatario in errore sull'esatta identificazione del credito ceduto, ragion per cui la comunicazione de qua non può che riguardare il rapporto oggetto della presente disamina, così provandone la titolarità in capo ad Parte_1
Il presente motivo d'impugnazione deve, quindi, essere accolto.
7. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata, dal momento che, malgrado la mancata produzione del contratto di cessione in blocco, sussistevano nel giudizio di prime cure elementi sufficienti, idonei ed adeguati a provare con certezza la titolarità del credito controverso in capo ad Parte_1
8. Restano assorbiti il secondo motivo di appello e l'unico motivo di appello incidentale, dovendo comunque questa Corte provvedere sulle spese dell'intero giudizio di primo e secondo grado. pagina 7 di 9 9. In considerazione dell'esito complessivo della lite, Controparte_1
risulta soccombente e, come tale, ai sensi dell'art.91 c.p.c., deve essere
[...] condannata alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, nonché a quelle del procedimento cautelare in corso di causa.
10. Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell' appellante incidentale. L'assorbimento, infatti, non è assimilabile né al rigetto né all'improcedibilità, ma si tratta di una forma di inammissibilità, sub specie di carenza di interesse sopravvenuta (ossia derivante dallo sviluppo della lite); ma la ratio della norma in commento - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose - induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità non originaria, ma sopravvenuta (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 15 settembre 2014, n. 19464; Cass., Sez. 6^-
2, 2 luglio 2015, n. 13636; Cass., Sez. 3^, 4 agosto 2016,n. 16305; Cass., Sez. 6^-3, 21 settembre 2016,
n. 18528; Cass., Sez. 6^-3, 12 febbraio 2018, n. 3288; Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2019, n. Cass., Sez.
6"-2, 15 dicembre 2020, n. 28449; Cass., Sez. 1^, 5 marzo 2021, n. 6242; Cass., Sez. 1^, 4 agosto 2021,
n. 22284; Cass.8704/2022).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitamente pronunciando, accogliendo l'appello proposto da e per essa nella sua qualità di mandataria dalla Parte_1 società qui rappresentata da Parte_2 Parte_3 riformando integralmente la sentenza n.7/2022 pronunciata il 07.01.2022 dal Tribunale di Forlì, accerta e dichiara che e per essa nella sua qualità di mandataria dalla società Parte_1 [...]
qui rappresentata da ha diritto di procedere ad Parte_2 Parte_3 esecuzione forzata nei confronti di Controparte_1
e, per l'effetto, dichiara la validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato in data 29.1.2021 per il pagamento di € 521.360,64, a titolo di residuo debito derivante dal mutuo, interessi, spese, competenze e onorari;
condanna al pagamento delle spese Controparte_1 di lite dell'intero giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 11.472,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA;
per il cautelare in € 9.653,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA
e CPA;
per l'appello in € 18.511,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
pagina 8 di 9 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
13.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.r.g. 233/2022 promossa da:
(C.F. e P.IVA e, per essa nella sua qualità di mandataria, la società Parte_1 P.IVA_1
(P.IVA e c.f. ), rappresentata da Parte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. e P.IVA ), con il patrocinio dell'Avv. Daniela D'Orazio del Foro Parte_3 P.IVA_3 di Milano
APPELLANTE e APPELLATA INCIDENTALE contro
(c.f ), con il Controparte_1 P.IVA_4 patrocinio degli Avv.ti Francesco Montanari del foro di Ravenna e Matteo Di Pumpo del Foro di Roma
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: Giudizio di appello in materia di mutuo fondiario.
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del Parte_1 presente appello e in integrale riforma dell'impugnata sentenza nr. 7/2022 del Tribunale di Forlì: accertata e dichiarata la non corretta motivazione in ordine alla prova della sussistenza della titolarità attiva del credito in capo ad accertare e dichiarare la legittimazione attiva ad agire e la Parte_1 titolarità del credito in capo ad e, pertanto, la piena legittimità ad agire Parte_1
pagina 1 di 9 esecutivamente nei confronti della debitrice Parte_4
Con rigetto dell'appello incidentale di parte avversa. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di lite.”
Per a Responsabilità Limitata in Liq.: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Controparte_1 di Bologna adita, contrariis reiectis, in via preliminare: dichiarare ai sensi degli artt. 342 e 348 bis e ter cod. proc. civ. l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da per i motivi esposti
Parte_1 in atti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 7/2022 del 7/01/2022 del Tribunale di Forlì; in via principale, rigettare l'impugnazione proposta da e, in ogni caso, accertare e dichiarare
Parte_1 il difetto di legittimazione ad agire e di titolarità di e
Parte_1 Parte_2 per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, dichiarare nullo o comunque Parte_3 inefficace l'atto di precetto;
accertare e dichiarare l'omessa pronuncia sulle spese di lite delle due fasi cautelari svolte nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, condannare al pagamento
Parte_1 delle spese, competenze e onorari di lite del giudizio cautelare del giudizio di primo grado pari ad euro 9.653,00 oltre oneri di legge come da prospetto di liquidazione di cui al paragrafo 6 della comparsa di costituzione e risposta ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di lite del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il 29.01.2021 e, per essa nella sua qualità di mandataria, la società Parte_1 [...]
rappresentata da notificava a mezzo pec a Parte_2 Parte_3 [...]
un atto di precetto, con il quale le intimava Controparte_1 il pagamento della somma complessiva di € 521.360,64, di cui € 511.936,20 a titolo di capitale, €
7.986,18 per interessi di mora al 31.12.2016, € 972,00 per spese legali ed € 20,00 per spese di notifica.
Nello specifico, il credito di cui si intimava il pagamento traeva origine da un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 27.07.2008 tra Controparte_1
e per un importo di € 600.000,00, a
[...] Controparte_2 garanzia del cui puntuale adempimento la Società mutuataria aveva concesso a favore della CP_2 ipoteca volontaria, iscritta presso la Conservatoria RR.II. di Forlì in data 08.08.2008 su beni immobili di sua proprietà, come di seguito censiti al Catasto Terreni del Comune di Sogliano al Rubicone: Foglio
36, particelle: 37,60,290,291,293,293,294,295,296,297,298 e 299.
Al menzionato contratto di mutuo faceva poi seguito, in data 10.07.2009, la stipulazione tra le stesse parti di un atto di ricognizione di debito, quietanza e rinuncia, in cui a Controparte_1
pagina 2 di 9 dava quietanza e si riconosceva debitrice dell'intero importo Controparte_1 mutuato, obbligandosi a rimborsarlo nelle forme e nei modi già convenuti nello stesso contratto di mutuo fondiario.
A causa dell'inadempimento della mutuataria, con missiva del 1.9.2015, Controparte_3 comunicava l'intervenuta risoluzione di diritto del mutuo fondiario, intimava alla debitrice il pagamento di € 501.249,64, oltre ad accessori, spese ed interessi maturati e maturandi fino al saldo effettivo ed avvertiva la stessa ed i garanti che, in caso di mancato pagamento, avrebbe provveduto al passaggio a sofferenza della relativa posizione debitoria.
Successivamente, con contratto di cessione in blocco del 24.10.2018, il cui avviso veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n.128 del 03.11.2018, acquistava pro soluto da Parte_1 anche il credito de quo, la cui cessione veniva comunicata pure a Controparte_3 Controparte_1
Responsabilità Limitata in Liquidazione da con la missiva
[...] Parte_2 del 19.02.2019, nella quale si intimava altresì alla debitrice di pagare le somme ancora dovute, quantificate – alla data del 23.10.2018 – in € 519.922,38, oltre interessi, spese maturate e maturande, fino al completo ed effettivo soddisfo.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_4 proponeva innanzi al Tribunale di Forlì opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c., con istanza di
[...] sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo. Assumeva, per quanto qui d'interesse, la non debenza della somma intimata per difetto di titolarità del relativo credito in capo ad e chiedeva, Parte_1 quindi, che – concessa nelle more del giudizio la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo – fosse dichiarata la nullità o comunque l'inefficacia del precetto.
Si costituiva in giudizio sostenendo la titolarità del credito e concludendo per il rigetto Parte_1 dell'opposizione.
La causa era istruita mediante l'esame dei documenti prodotti dalle parti.
3. Con ordinanza cautelare del 19.04.2021, il Tribunale di Forlì accoglieva l'istanza proposta da con l'opposizione al precetto e Controparte_1 disponeva la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, limitatamente al precetto oggetto di opposizione. proponeva reclamo ex art 669 terdecies c.p.c. avverso la citata ordinanza, con Parte_1 conseguente apertura del procedimento cautelare in corso di causa sub R.G. 1297/2021, al cui esito il
Tribunale rigettava il reclamo, rimettendo al merito la definizione delle spese.
4. All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e della discussione ex art.281 sexies c.p.c., con sentenza n. 7/2022 del 07.01.2022 il Tribunale di Forlì, accogliendo l'opposizione ex art. 615 pagina 3 di 9 c.p.c., dichiarava che non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti Parte_1 di e, per l'effetto, dichiarava la Controparte_1 nullità e conseguente inefficacia dell'atto di precetto, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure accoglieva la contestazione avanzata da
[...]
circa la titolarità del credito intimato nel precetto in Controparte_1 capo ad non reputando raggiunta la prova dell'inclusione dello stesso tra quelli oggetto Parte_1 della cessione in blocco intercorsa tra la e la medesima Società veicolo in data Controparte_3
24.10.2018.
Riteneva, difatti, che, non essendo stato prodotto in giudizio il contratto di cessione, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n.128 del 03.11.2018 non fosse di per sé idoneo a dimostrare il trasferimento del credito de quo dalla Banca mutuante ad “in quanto trattasi di Parte_1 adempimento che è nella piena disponibilità di colui che lo effettua e che dunque non può costituire prova del fatto pubblicizzato. Diversamente detto, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non è subordinata ad alcuna verifica dell'effettività del fatto o di rispondenza alla realtà di quanto pubblicato”.
Escludeva, poi, che la chiamata in causa di operata da nel corso del Parte_1 Controparte_3 procedimento sub R.G. 3194/2018, introdotto da Controparte_1
dinnanzi al Tribunale di Forlì o la sentenza resa all'esito dello stesso potessero costituire
[...] elementi a sostegno dell'avvenuta cessione del credito controverso, la prima essendo una mera dichiarazione di terzo e la seconda nulla specificando sul punto.
Reputava, infine, privo di rilievo probatorio l'elenco dei crediti ceduti ad presente sul Parte_1 sito di ed al quale rimandava l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dato che Controparte_3 lo stesso non poteva considerarsi alla stregua di un documento definitivamente acquisito al fascicolo del processo, dunque immodificabile, essendosi l'opposta limitata ad inserire – tra l'altro tardivamente
- il relativo collegamento ipertestuale nel corpo delle note conclusive.
5. Avverso la sentenza 7/2022 del Tribunale di Forlì ha proposto appello e per essa Parte_1 nella sua qualità di mandataria la società qui rappresentata da Parte_2 [...]
deducendo due motivi di appello: I) l'erroneità della motivazione in relazione Parte_3 alla questione della legittimazione attiva ad agire e della titolarità del credito in capo ad Parte_1
II) l'erroneità e l'omissione della motivazione in relazione alla liquidazione delle spese di lite.
[...]
Ha resistito , chiedendo dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello o comunque il suo rigetto nel merito e proponendo appello incidentale pagina 4 di 9 per un unico motivo, ossia per l'omessa pronuncia sulle spese di lite della fase cautelare del giudizio di primo grado in violazione dell'art. 91 cod. proc. civ..
All'esito dell'udienza cartolare del 24.06.2025, con ordinanza del 1.7.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e delle repliche.
6. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che fosse titolare del credito oggetto del precetto notificato il 29.01.2021, non ritenendo Parte_1 provato che questo rientrasse tra i crediti ceduti in blocco da alla Società veicolo Controparte_3 con il contratto del 24.10.2018.
Lamenta, in particolare, che il giudice di prime cure, errando, avrebbe reputato non provato il trasferimento del credito a causa della mera mancata produzione in giudizio del contratto di cessione in blocco, non ritenendo altrimenti sufficienti a tal fine: “i) la produzione dell'avviso della cessione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3.11.2018, Parte II, n. 128; ii) la dichiarazione confessoria della cedente dell'avvenuta cessione del credito ad nel procedimento RG n. CP_3 Pt_1
3194/2018, ove nessuna contestazione è stata mossa dalla , la quale ha pertanto riconosciuto CP_1 implicitamente la titolarità del credito in capo ad che - nella sua qualità di cessionaria - si Pt_1 costituiva, così come provato dalla sentenza emessa in data 10.11.2021; iii) la cessione del credito comunicata con la contestuale diffida al pagamento pari ad Euro 519.922,38 e iv) l'ulteriore dichiarazione ricognitiva della cessione, rilasciata da parte del creditore ceduto in data 21.12.2021”
(appello p. 11), elementi, questi, tutti idonei a raggiungere la piena prova della cessione del credito e che il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare, affermando la titolarità della pretesa creditoria in capo ad
Parte_1
Il motivo è fondato.
Ritiene, infatti, questa Corte di dover dar seguito a quella giurisprudenza di legittimità secondo cui “in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
pagina 5 di 9 In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo…)” (Cass. civ., Sez. III, sent. 22.06.2023, n.17944 – in motivazione).
Ora, non c'è dubbio che nel caso di specie debbano trovare applicazione i principi testé enunciati, dato che, come emerge dagli scritti difensivi delle parti, ad essere contestata non è l'esistenza della cessione in blocco in sé, ma la ricomprensione del credito oggetto di intimazione tra quelli trasferiti alla società veicolo.
Di conseguenza, la prova della titolarità della pretesa creditoria in capo ad potrà Parte_1 ritenersi raggiunta anche sulla base del solo avviso in Gazzetta Ufficiale, purché idoneo ad identificare in modo dettagliato l'oggetto della cessione in blocco, consentendo così di stabilire se ad esso possa essere ricondotto anche il credito de quo.
Ebbene, in tal senso, quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n.128 del 03.11.2018, permette di affermare una effettiva corrispondenza tra le caratteristiche dei crediti ceduti in blocco e quelle del credito controverso.
Nell'avviso, invero, si dà atto che con il menzionato contratto del 24.10.2018 ha Parte_1 acquistato pro soluto “(i) da tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, CP_3 spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) delle Banche Cedenti derivanti da finanziamenti e linee di credito ipotecari o chirografari sorti nel periodo compreso tra l'1 aprile 1988 e il 31 dicembre 2017,
i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n.
272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 139/1991”.
Al contempo, risulta per tabulas – e non è nemmeno contestato tra le parti – che il credito azionato nel precetto deriva da un contratto di mutuo fondiario, garantito da ipoteca, stipulato tra l'allora CP_2
pagina 6 di 9 e l'odierna appellata in data 27.07.2008, cioè nel preciso arco temporale Controparte_2 ricompreso nella cessione.
Non si può, poi, dubitare della intervenuta classificazione a sofferenza del debitore. Ciò, infatti, era stato prospettato da all'odierna appellata come conseguenza del mancato saldo Controparte_3 delle somme ancora dovute, secondo quanto specificato nella missiva di risoluzione del 1.9.2015 (doc.
8, allegato all'appello) alla quale, tuttavia, non aveva fatto seguito nessun adempimento da parte di
, di tal che, come prospettato e Controparte_1 anticipato da aveva comportato il passaggio a sofferenza della suddetta posizione debitoria. CP_3
Pertanto, stante la dettagliata perimetrazione dell'oggetto della cessione in blocco nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale e la perfetta collocazione all'interno dello stesso del credito controverso, deve ritenersi adeguatamente provata la titolarità di quest'ultimo in capo ad Parte_1
[...]
Questa Corte non può, poi, trascurare come, ad ogni buon conto, prova della suddetta titolarità vada rinvenuta anche nella missiva di del 19.02.2019 (doc.6, allegato Parte_2 all'appello), con cui si comunicava a Controparte_1
che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, il credito vantato da
[...] CP_3 nei suoi confronti era stato trasferito ad
[...] Parte_1
Difatti, sebbene l'oggetto della missiva non descriva in modo specifico il credito ceduto, plurimi elementi rendono evidente che si tratta esattamente del debito per cui è causa, atteso che: 1) in primo luogo, con la comunicazione veniva intimato il pagamento di una somma il cui importo, comprensivo di interessi, risulta coerente con quanto ancora dovuto da Controparte_1
a seguito della risoluzione del mutuo;
2) in secondo luogo, non risultano
[...] allegate e/o provate ulteriori posizioni debitorie dell'appellata nei confronti di tali Controparte_3 da indurre il destinatario in errore sull'esatta identificazione del credito ceduto, ragion per cui la comunicazione de qua non può che riguardare il rapporto oggetto della presente disamina, così provandone la titolarità in capo ad Parte_1
Il presente motivo d'impugnazione deve, quindi, essere accolto.
7. Alla luce di tali considerazioni, la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata, dal momento che, malgrado la mancata produzione del contratto di cessione in blocco, sussistevano nel giudizio di prime cure elementi sufficienti, idonei ed adeguati a provare con certezza la titolarità del credito controverso in capo ad Parte_1
8. Restano assorbiti il secondo motivo di appello e l'unico motivo di appello incidentale, dovendo comunque questa Corte provvedere sulle spese dell'intero giudizio di primo e secondo grado. pagina 7 di 9 9. In considerazione dell'esito complessivo della lite, Controparte_1
risulta soccombente e, come tale, ai sensi dell'art.91 c.p.c., deve essere
[...] condannata alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, nonché a quelle del procedimento cautelare in corso di causa.
10. Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell' appellante incidentale. L'assorbimento, infatti, non è assimilabile né al rigetto né all'improcedibilità, ma si tratta di una forma di inammissibilità, sub specie di carenza di interesse sopravvenuta (ossia derivante dallo sviluppo della lite); ma la ratio della norma in commento - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose - induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità non originaria, ma sopravvenuta (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 15 settembre 2014, n. 19464; Cass., Sez. 6^-
2, 2 luglio 2015, n. 13636; Cass., Sez. 3^, 4 agosto 2016,n. 16305; Cass., Sez. 6^-3, 21 settembre 2016,
n. 18528; Cass., Sez. 6^-3, 12 febbraio 2018, n. 3288; Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2019, n. Cass., Sez.
6"-2, 15 dicembre 2020, n. 28449; Cass., Sez. 1^, 5 marzo 2021, n. 6242; Cass., Sez. 1^, 4 agosto 2021,
n. 22284; Cass.8704/2022).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitamente pronunciando, accogliendo l'appello proposto da e per essa nella sua qualità di mandataria dalla Parte_1 società qui rappresentata da Parte_2 Parte_3 riformando integralmente la sentenza n.7/2022 pronunciata il 07.01.2022 dal Tribunale di Forlì, accerta e dichiara che e per essa nella sua qualità di mandataria dalla società Parte_1 [...]
qui rappresentata da ha diritto di procedere ad Parte_2 Parte_3 esecuzione forzata nei confronti di Controparte_1
e, per l'effetto, dichiara la validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato in data 29.1.2021 per il pagamento di € 521.360,64, a titolo di residuo debito derivante dal mutuo, interessi, spese, competenze e onorari;
condanna al pagamento delle spese Controparte_1 di lite dell'intero giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 11.472,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA;
per il cautelare in € 9.653,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA
e CPA;
per l'appello in € 18.511,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
pagina 8 di 9 Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
13.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
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