Art. 3. Stato giuridico del personale operaio
Al personale operaio, di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 7 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480 .
Al personale operaio, di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 7 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480 .