TRIB
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/12/2025, n. 12277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12277 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa MA SA ON, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26525/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad atto di precetto, e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Monica Mandico (C.F. C.F._2
in virtù di procura allegata agli atti C.F._3 opponenti
E
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale Dott. (C.F. ), nella qualità di mandataria di Controparte_2 C.F._4 [...]
(C.F. giusta procura speciale del 21.06.2019 rep. 15052 racc. 8049 a CP_3 P.IVA_2 rogito del Notaio Dott. di Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Persona_1
Arnaldi, in virtù di procura allegata agli atti opposta
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e si opponevano all'atto di precetto, con cui Parte_1 Parte_2 Controparte_1
(nella qualità di mandataria del Banco Popolare soc. coop., oggi
[...] Controparte_4 aveva intimato loro il pagamento della somma di euro 60.158,88 per le rate insolute del contratto di mutuo a rogito del notar Dott. del 9.01.2006 rep. n. 23394 e racc. n. 8618+4. In Persona_2 particolare, eccepiva la litispendenza/continenza ex art. 39 c.p.c. con il giudizio pendente innanzi al
Tribunale di Napoli iscritto al RG n. 15439/2018.
Deduceva, inoltre, nullità dell'atto di precetto per i seguenti motivi:
1 -ai sensi del combinato disposto degli artt. 480, 479 e 654 per la mancata indicazione delle singole voci del precetto (rate impagate, interessi corrispettivi, moratori, spese...),
- per la mancata allegazione al precetto della copia esecutiva del contratto di mutuo, per la mancanza dell'atto di erogazione a saldo e quietanza del 9.01.2006, per la mancata notifica di un titolo esecutivo
(dovendosi ritenere il contratto di mutuo azionato come ipotecario non come fondiario e, conseguentemente, inapplicabile l'art. 41 TUB) e per la mancata indicazione della formula esecutiva apposta al titolo azionato.
Deduceva, inoltre, la carenza di legittimazione sostanziale e processuale della società precettante;
l'illegittimità della pretesa creditoria, anche sul presupposto che era stato azionato un mutuo condizionato in cui non si era fatta conseguire alla parte mutuataria la libera ed immediata disponibilità della somma, essendovi stata solo una traditio fittizia;
la presenza di clausole abusive e vessatorie in danno del consumatore;
l'illegittima capitalizzazione degli interessi secondo il metodo Par alla francese;
l'errata indicazione del TAEG o che comporta l'applicazione degli artt. 117-125 bis TUB d.lgs. 385/1993, quindi l'applicazione di un tasso nominale pari al tasso minimo dei buoni del tesoro annuali emesso nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Pertanto, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e declaratoria di litispendenza ex art. 39
c.p.c. con il giudizio iscritto al RGn. 15439/2018, chiedevano, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione della a procedere esecutivamente nei loro Controparte_1 confronti, la nullità dell'atto di precetto e l'infondatezza della pretesa creditoria per le ragioni suesposte. Il tutto con vittoria delle spese di lite e competenze di causa.
Si costituiva la la quale, nell'impugnare e contestare l'avverso atto Controparte_1 di opposizione, eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di litispendenza di cui all'art. 39 c.p.c., attesa la definizione del giudizio iscritto al RG n. 15439/2018 con sentenza passata in giudicato n. 174/2024 emessa in data 31.12.2023, nonché la sua piena legittimazione sostanziale e processuale in ragione della procura speciale del 21.06.2019 (Rep. 15052-Racc. 8049) a rogito del Notaio Dott.
[...] di Milano a mezzo della quale la a nominava e costituiva quale propria Per_1 Controparte_4 mandataria. Nel merito, contestava l'infondatezza della domanda attorea, deducendo, tra l'altro, che
“Nella denegata ipotesi in cui, all'esito del presente giudizio, venisse accertato che il mutuo contratto dai Sigg.ri e non abbia natura fondiaria per violazione degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. Pt_1 Pt_2
385/1993 (T.U.B.), questa Difesa evidenzia che non potrà in ogni caso essere comminata la declaratoria di nullità del titolo esecutivo, anche alla luce del fatto che la norma di cui all'art. 1424
c.c. consentirebbe la conversione in un valido ed efficace contratto di mutuo ipotecario, con conservazione delle condizioni economiche pattuite e mantenimento della garanzia ipotecaria”.
2 Pertanto, chiedeva di rigettare tutte le eccezioni formulate da parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite e competenze di causa.
Con ordinanza del 17/12/2025 questo giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
2. In via preliminare, va rigettata l'eccepita litispendenza/continenza ex art. 39 c.p.c. del presente giudizio con il giudizio iscritto al RG n. 15439/2018 . Invero, secondo orientamento giurisprudenziale costante, le questioni in tema di litispendenza devono essere decise con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia, dovendosi tenere conto anche delle vicende processuali sopravvenute;
da ciò consegue che, in caso di intervenuta definizione di uno dei due giudizi pendenti, cesserebbero le condizioni per l'applicabilità dell'art. 39 c.p.c. (Cass. Civ. n.
18252/2015). Ebbene, benché le due controversie presentino profili di connessione soggettiva ed oggettiva, le condizioni di cui all'art. 39, co. 1, c.p.c. non ricorrono nel caso di specie, atteso che il giudizio precedentemente instaurato è stato definito con sentenza n. 174/2024, emessa in data
31.12.2023 e pubblicata il 05.01.2024, nonché notificata in data 21.03.2024 ed attualmente passata in giudicato, come documentato in atti da parte opponente.
3. Sempre in via preliminare, va altresì rigettata la doglianza eccepita dalle parti opponenti relativamente alla carenza di legittimazione sostanziale e processuale della società precettante a procedere esecutivamente nei loro confronti. In particolare, giova rilevare che con procura speciale del 21.06.2019 (Rep. 15052 – Racc. 8049) a rogito del Notaio Dott. di Milano, il Persona_1 nominava e costituiva quale propria mandataria la Controparte_4 Controparte_1
prima denominata “affinché la medesima, a mezzo dei propri legali
[...] Controparte_1 rappresentanti pro-tempore, dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati, ponga in essere, in nome e per conto della mandante, in qualità di mandataria, tutto quanto necessario, utile e/od opportuno ai fini della gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti affidati in gestione alla mandataria”, nonché “intrattenere i rapporti necessari con i debitori (…) in ogni opportuna sede”, “compiere tutte le attività dirette a tutelare il credito, per il suo recupero tempestivo nonché per la migliore protezione degli interessi della Mandante, promuovendo, curando ed autorizzando azioni giudiziali, ivi comprese le opposizioni, in ogni competenze giurisdizione (…), nonché resistere, costituendosi nei relativi giudizi, alle azioni giudiziali promosse nei confronti della Mandante” ed infine “sottoscrivere atti di costituzione in mora, revoca e risoluzione dei contratti (…), fare precetti e ricorsi anche in materia di volontaria giurisdizione”. Appare evidente, alla luce di quanto sopra riportato, che la società odierna precettante sia pienamente legittimata ad agire per conto del in ragione del suddetto contratto Controparte_4
3 di mandato con rappresentanza, il quale espressamente include, tra le facoltà della prima, il potere precettare i soggetti debitori e di agire per il recupero tempestivo del credito della mandante. A ciò si aggiunge che la ha altresì dimostrato la titolarità del credito in capo Controparte_1 al er averlo quest'ultima acquisito in ragione delle vicende incorporatorie a titolo Controparte_4 universale che l'hanno coinvolta e, in particolare, una prima fusione, giusta atto del 20.12.2011 per notar di Verona, rep. 56754 racc. 20928, ed una seconda, giusta atto di Persona_3 fusione del 13.12.2016 per notar di Milano, rep. 13501 racc. 7087. Persona_1
4. Venendo all'eccezione di nullità del precetto per omessa notifica di un valido titolo esecutivo, parte attorea ha dedotto che, nel caso di specie, non può essere applicato l'art. 41 TUB, il quale esclude l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, sul presupposto che non si è in presenza di un contratto di mutuo fondiario ma di un mutuo ipotecario. Ebbene, va rilevato che la doglianza in esame era già stata esaminata da questo Tribunale nell'ambito del giudizio iscritto al RGn.
15439/2018 tra gli odierni opponenti e la anch'essa in qualità di mandataria della Controparte_5
e definito con sentenza passata n. 174/2024, notificata in data 21.03.2024 e Controparte_4 passata in giudicato. Più precisamente, questo Tribunale così statuiva: “è evidente che nella fattispecie in esame non siamo in presenza di un mutuo qualificabile come fondiario atteso che l'ipoteca costituita a garanzia del mutuo de quo non è di primo grado, come si evince dall'art.8 del contratto di mutuo del 9.01.2006, in cui è espressamente previsto che l' ipoteca concessa dal terzo datore di ipoteca “dovrà conseguire il secondo grado”, essendo l'immobile concesso in ipoteca già gravato da una precedente iscrizione (nn.11918/2469 del 21.5.20003) a favore della per CP_6 Parte_4 euro 52.500,00. Va, pertanto, accolta l'opposizione stante la mancanza di un valido titolo esecutivo”.
Ordunque, sebbene la suddetta sentenza non sia stata emessa nei confronti dell'odierna
[...]
e nonostante il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “In tema Controparte_1 di giudicato, qualora due giudizi facciano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due si sia concluso con sentenza definitiva, il principio, secondo il quale l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorché tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo” (Cass., Sez. 5, Decreto n. 3187 del 18/02/2015), non si trascura come l'accertamento in essa contenuto faccia riferimento al medesimo contratto di mutuo e che sussistano comunque profili di connessione soggettiva, atteso che anche la agiva per conto Controparte_5 della Pertanto, i principi espressi nella sentenza n. 174/2024 sono condivisibili, Controparte_4 nonché applicabili, rispetto al caso di specie. Ne deriva che non va discussa in questa sede la natura
4 del contratto di mutuo de quo, il quale certamente non può essere ricondotto alla fattispecie del cd. mutuo fondiario.
Va, pertanto, accolta l'opposizione attesa la carenza di un valido titolo esecutivo.
5. Va evidenziato, inoltre, che, quand'anche si voglia considerare la conversione del contratto di mutuo de quo in un valido ed efficace contratto di mutuo ipotecario, come eccepito dalla parte convenuta, deve ritenersi la nullità del precetto per l'omessa notifica del titolo esecutivo. In particolare, l'art. 41, co. 1, T.U.B. (“nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”) introduce una vera e propria deroga alla regola generale di cui all'art. 479 c.p.c. in virtù del quale l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notifica del titolo esecutivo che, dunque, al pari della notifica del precetto, costituisce una formalità preliminare indispensabile ossia una condizione di procedibilità per l'esercizio dell'azione esecutiva. Poiché l'art. 41 T.U.B. rappresenta una lex specialis¸ applicabile ai soli creditori fondiari, ne deriva che, nel caso di specie, in cui è stata espressamente esclusa la natura del contratto di mutuo azionato a sostegno della pretesa creditoria come “mutuo fondiario”, trova applicazione la regola generale di cui all'art. 479 c.p.c. Ebbene, al netto di qualsivoglia prova in ordine alla regolare notifica del contratto di mutuo quale titolo esecutivo, il precetto risulta, ad ogni buon conto, viziato da nullità.
6.Circa il governo delle spese di lite, esse vengono poste a carico di parte opposta in virtù della sua totale soccombenza e sono liquidate in favore di parte opponente per il vaglio cautelare in complessivi euro 900,00 (per la sola fase decisionale stante la coincidenza delle altre fasi con il merito) nonché per il merito in complessivi euro 7052,00 (di cui euro 1276,00 fase studio, euro 814,00 fase introduttiva, euro 2835,00 fase istruttoria, euro 2127,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, ridotti al minimo in considerazione del contenuto della decisione che comunque non esclude la sussistenza di una posizione debitoria in capo a parte opponente, nonché in considerazione del valore della causa vicino al limite minimo dello scaglione. Va precisato, infine, che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022
(cioè posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
5 1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto;
2. condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, che si liquidano complessivamente in euro 7952,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli il 27.12.2025
Il Giudice
MA SA ON
Firma digitale
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa MA SA ON, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26525/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad atto di precetto, e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Monica Mandico (C.F. C.F._2
in virtù di procura allegata agli atti C.F._3 opponenti
E
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1 speciale Dott. (C.F. ), nella qualità di mandataria di Controparte_2 C.F._4 [...]
(C.F. giusta procura speciale del 21.06.2019 rep. 15052 racc. 8049 a CP_3 P.IVA_2 rogito del Notaio Dott. di Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Persona_1
Arnaldi, in virtù di procura allegata agli atti opposta
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e si opponevano all'atto di precetto, con cui Parte_1 Parte_2 Controparte_1
(nella qualità di mandataria del Banco Popolare soc. coop., oggi
[...] Controparte_4 aveva intimato loro il pagamento della somma di euro 60.158,88 per le rate insolute del contratto di mutuo a rogito del notar Dott. del 9.01.2006 rep. n. 23394 e racc. n. 8618+4. In Persona_2 particolare, eccepiva la litispendenza/continenza ex art. 39 c.p.c. con il giudizio pendente innanzi al
Tribunale di Napoli iscritto al RG n. 15439/2018.
Deduceva, inoltre, nullità dell'atto di precetto per i seguenti motivi:
1 -ai sensi del combinato disposto degli artt. 480, 479 e 654 per la mancata indicazione delle singole voci del precetto (rate impagate, interessi corrispettivi, moratori, spese...),
- per la mancata allegazione al precetto della copia esecutiva del contratto di mutuo, per la mancanza dell'atto di erogazione a saldo e quietanza del 9.01.2006, per la mancata notifica di un titolo esecutivo
(dovendosi ritenere il contratto di mutuo azionato come ipotecario non come fondiario e, conseguentemente, inapplicabile l'art. 41 TUB) e per la mancata indicazione della formula esecutiva apposta al titolo azionato.
Deduceva, inoltre, la carenza di legittimazione sostanziale e processuale della società precettante;
l'illegittimità della pretesa creditoria, anche sul presupposto che era stato azionato un mutuo condizionato in cui non si era fatta conseguire alla parte mutuataria la libera ed immediata disponibilità della somma, essendovi stata solo una traditio fittizia;
la presenza di clausole abusive e vessatorie in danno del consumatore;
l'illegittima capitalizzazione degli interessi secondo il metodo Par alla francese;
l'errata indicazione del TAEG o che comporta l'applicazione degli artt. 117-125 bis TUB d.lgs. 385/1993, quindi l'applicazione di un tasso nominale pari al tasso minimo dei buoni del tesoro annuali emesso nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Pertanto, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e declaratoria di litispendenza ex art. 39
c.p.c. con il giudizio iscritto al RGn. 15439/2018, chiedevano, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione della a procedere esecutivamente nei loro Controparte_1 confronti, la nullità dell'atto di precetto e l'infondatezza della pretesa creditoria per le ragioni suesposte. Il tutto con vittoria delle spese di lite e competenze di causa.
Si costituiva la la quale, nell'impugnare e contestare l'avverso atto Controparte_1 di opposizione, eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di litispendenza di cui all'art. 39 c.p.c., attesa la definizione del giudizio iscritto al RG n. 15439/2018 con sentenza passata in giudicato n. 174/2024 emessa in data 31.12.2023, nonché la sua piena legittimazione sostanziale e processuale in ragione della procura speciale del 21.06.2019 (Rep. 15052-Racc. 8049) a rogito del Notaio Dott.
[...] di Milano a mezzo della quale la a nominava e costituiva quale propria Per_1 Controparte_4 mandataria. Nel merito, contestava l'infondatezza della domanda attorea, deducendo, tra l'altro, che
“Nella denegata ipotesi in cui, all'esito del presente giudizio, venisse accertato che il mutuo contratto dai Sigg.ri e non abbia natura fondiaria per violazione degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. Pt_1 Pt_2
385/1993 (T.U.B.), questa Difesa evidenzia che non potrà in ogni caso essere comminata la declaratoria di nullità del titolo esecutivo, anche alla luce del fatto che la norma di cui all'art. 1424
c.c. consentirebbe la conversione in un valido ed efficace contratto di mutuo ipotecario, con conservazione delle condizioni economiche pattuite e mantenimento della garanzia ipotecaria”.
2 Pertanto, chiedeva di rigettare tutte le eccezioni formulate da parte opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite e competenze di causa.
Con ordinanza del 17/12/2025 questo giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
2. In via preliminare, va rigettata l'eccepita litispendenza/continenza ex art. 39 c.p.c. del presente giudizio con il giudizio iscritto al RG n. 15439/2018 . Invero, secondo orientamento giurisprudenziale costante, le questioni in tema di litispendenza devono essere decise con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia, dovendosi tenere conto anche delle vicende processuali sopravvenute;
da ciò consegue che, in caso di intervenuta definizione di uno dei due giudizi pendenti, cesserebbero le condizioni per l'applicabilità dell'art. 39 c.p.c. (Cass. Civ. n.
18252/2015). Ebbene, benché le due controversie presentino profili di connessione soggettiva ed oggettiva, le condizioni di cui all'art. 39, co. 1, c.p.c. non ricorrono nel caso di specie, atteso che il giudizio precedentemente instaurato è stato definito con sentenza n. 174/2024, emessa in data
31.12.2023 e pubblicata il 05.01.2024, nonché notificata in data 21.03.2024 ed attualmente passata in giudicato, come documentato in atti da parte opponente.
3. Sempre in via preliminare, va altresì rigettata la doglianza eccepita dalle parti opponenti relativamente alla carenza di legittimazione sostanziale e processuale della società precettante a procedere esecutivamente nei loro confronti. In particolare, giova rilevare che con procura speciale del 21.06.2019 (Rep. 15052 – Racc. 8049) a rogito del Notaio Dott. di Milano, il Persona_1 nominava e costituiva quale propria mandataria la Controparte_4 Controparte_1
prima denominata “affinché la medesima, a mezzo dei propri legali
[...] Controparte_1 rappresentanti pro-tempore, dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati, ponga in essere, in nome e per conto della mandante, in qualità di mandataria, tutto quanto necessario, utile e/od opportuno ai fini della gestione stragiudiziale e giudiziale dei crediti affidati in gestione alla mandataria”, nonché “intrattenere i rapporti necessari con i debitori (…) in ogni opportuna sede”, “compiere tutte le attività dirette a tutelare il credito, per il suo recupero tempestivo nonché per la migliore protezione degli interessi della Mandante, promuovendo, curando ed autorizzando azioni giudiziali, ivi comprese le opposizioni, in ogni competenze giurisdizione (…), nonché resistere, costituendosi nei relativi giudizi, alle azioni giudiziali promosse nei confronti della Mandante” ed infine “sottoscrivere atti di costituzione in mora, revoca e risoluzione dei contratti (…), fare precetti e ricorsi anche in materia di volontaria giurisdizione”. Appare evidente, alla luce di quanto sopra riportato, che la società odierna precettante sia pienamente legittimata ad agire per conto del in ragione del suddetto contratto Controparte_4
3 di mandato con rappresentanza, il quale espressamente include, tra le facoltà della prima, il potere precettare i soggetti debitori e di agire per il recupero tempestivo del credito della mandante. A ciò si aggiunge che la ha altresì dimostrato la titolarità del credito in capo Controparte_1 al er averlo quest'ultima acquisito in ragione delle vicende incorporatorie a titolo Controparte_4 universale che l'hanno coinvolta e, in particolare, una prima fusione, giusta atto del 20.12.2011 per notar di Verona, rep. 56754 racc. 20928, ed una seconda, giusta atto di Persona_3 fusione del 13.12.2016 per notar di Milano, rep. 13501 racc. 7087. Persona_1
4. Venendo all'eccezione di nullità del precetto per omessa notifica di un valido titolo esecutivo, parte attorea ha dedotto che, nel caso di specie, non può essere applicato l'art. 41 TUB, il quale esclude l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, sul presupposto che non si è in presenza di un contratto di mutuo fondiario ma di un mutuo ipotecario. Ebbene, va rilevato che la doglianza in esame era già stata esaminata da questo Tribunale nell'ambito del giudizio iscritto al RGn.
15439/2018 tra gli odierni opponenti e la anch'essa in qualità di mandataria della Controparte_5
e definito con sentenza passata n. 174/2024, notificata in data 21.03.2024 e Controparte_4 passata in giudicato. Più precisamente, questo Tribunale così statuiva: “è evidente che nella fattispecie in esame non siamo in presenza di un mutuo qualificabile come fondiario atteso che l'ipoteca costituita a garanzia del mutuo de quo non è di primo grado, come si evince dall'art.8 del contratto di mutuo del 9.01.2006, in cui è espressamente previsto che l' ipoteca concessa dal terzo datore di ipoteca “dovrà conseguire il secondo grado”, essendo l'immobile concesso in ipoteca già gravato da una precedente iscrizione (nn.11918/2469 del 21.5.20003) a favore della per CP_6 Parte_4 euro 52.500,00. Va, pertanto, accolta l'opposizione stante la mancanza di un valido titolo esecutivo”.
Ordunque, sebbene la suddetta sentenza non sia stata emessa nei confronti dell'odierna
[...]
e nonostante il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “In tema Controparte_1 di giudicato, qualora due giudizi facciano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due si sia concluso con sentenza definitiva, il principio, secondo il quale l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause preclude il riesame dello stesso punto, non trova applicazione allorché tra i due giudizi non vi sia identità di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ., ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo” (Cass., Sez. 5, Decreto n. 3187 del 18/02/2015), non si trascura come l'accertamento in essa contenuto faccia riferimento al medesimo contratto di mutuo e che sussistano comunque profili di connessione soggettiva, atteso che anche la agiva per conto Controparte_5 della Pertanto, i principi espressi nella sentenza n. 174/2024 sono condivisibili, Controparte_4 nonché applicabili, rispetto al caso di specie. Ne deriva che non va discussa in questa sede la natura
4 del contratto di mutuo de quo, il quale certamente non può essere ricondotto alla fattispecie del cd. mutuo fondiario.
Va, pertanto, accolta l'opposizione attesa la carenza di un valido titolo esecutivo.
5. Va evidenziato, inoltre, che, quand'anche si voglia considerare la conversione del contratto di mutuo de quo in un valido ed efficace contratto di mutuo ipotecario, come eccepito dalla parte convenuta, deve ritenersi la nullità del precetto per l'omessa notifica del titolo esecutivo. In particolare, l'art. 41, co. 1, T.U.B. (“nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo”) introduce una vera e propria deroga alla regola generale di cui all'art. 479 c.p.c. in virtù del quale l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notifica del titolo esecutivo che, dunque, al pari della notifica del precetto, costituisce una formalità preliminare indispensabile ossia una condizione di procedibilità per l'esercizio dell'azione esecutiva. Poiché l'art. 41 T.U.B. rappresenta una lex specialis¸ applicabile ai soli creditori fondiari, ne deriva che, nel caso di specie, in cui è stata espressamente esclusa la natura del contratto di mutuo azionato a sostegno della pretesa creditoria come “mutuo fondiario”, trova applicazione la regola generale di cui all'art. 479 c.p.c. Ebbene, al netto di qualsivoglia prova in ordine alla regolare notifica del contratto di mutuo quale titolo esecutivo, il precetto risulta, ad ogni buon conto, viziato da nullità.
6.Circa il governo delle spese di lite, esse vengono poste a carico di parte opposta in virtù della sua totale soccombenza e sono liquidate in favore di parte opponente per il vaglio cautelare in complessivi euro 900,00 (per la sola fase decisionale stante la coincidenza delle altre fasi con il merito) nonché per il merito in complessivi euro 7052,00 (di cui euro 1276,00 fase studio, euro 814,00 fase introduttiva, euro 2835,00 fase istruttoria, euro 2127,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, ridotti al minimo in considerazione del contenuto della decisione che comunque non esclude la sussistenza di una posizione debitoria in capo a parte opponente, nonché in considerazione del valore della causa vicino al limite minimo dello scaglione. Va precisato, infine, che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022
(cioè posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
5 1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto;
2. condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, che si liquidano complessivamente in euro 7952,00 a titolo di onorario, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli il 27.12.2025
Il Giudice
MA SA ON
Firma digitale
6