Articolo 19 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 18Articolo 20
Versione
1 gennaio 1992
Art. 19. (Rimessione in termini) 1. Dopo l' articolo 184 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 184-bis. - (Rimessione in termini). La parte che dimostra di essere incorsa nelle decadenze previste negli articoli 183 e 184 per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini.
Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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