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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/04/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 274/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 274/2025 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. Claudia De Pasquale e l'avv. Parte_1 C.F._1
Annamaria Del Chicca
e
C.F. ) con l'avv. Francesca Benini e con CP_1 C.F._2
l'avv. Gianluca Sardi
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 28.1.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 20.12.1986 e che dalla loro unione sono nati i figli e PE
, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, e , maggiorenne Per_2 Per_3 ma non ancora economicamente indipendente. Con provvedimento in data 3.2.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27.3.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 27.3.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 [...] ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla annotazione CP_1 della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 20.12.1986 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 2 P. 2 Serie A anno 1987. DISPONE CHE:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa familiare posta in Livorno Via dei Legnami 26 in comproprietà fra le parti viene assegnata unitamente al garage e al posto auto condominiale con i mobili e arredi alla he vi abiterà con la figlia . Pt_1 Per_3
Il à atto di essersi allontanato da tempo dalla casa familiare, di aver stabilito CP_1 già altrove la propria residenza, nonché di aver già ritirato dalla casa familiare i propri effetti personali e i beni di sua esclusiva proprietà.
3. Il contribuirà al mantenimento della figlia , maggiorenne, laureata, ma CP_1 Per_3 economicamente non autosufficiente, con la somma di Euro 450,00 mensili, entro il giorno 5 del mese, con rivalutazione annuale ISTAT. Detta somma verrà versata, alla con accredito mensile sulle coordinate Pt_1 bancarie già note. Le spese straordinarie mediche, scolastiche, formative e sportive per la figlia saranno a carico dei genitori al 50% ciascuno e dovranno essere debitamente documentate, e concordate se necessario, secondo le previsioni di cui alle Linee guida del CNF del 29.11.2017 che le parti danno atto di conoscere e condividere, per quanto applicabili alla figlia maggiorenne ma non economicamente autonoma. In deroga a quanto sopra, le spese di vitto, alloggio (a titolo esemplificativo e non tassativo: affitto, consumi, bollette) e frequentazione della scuola notarile (a titolo esemplificativo e non tassativo: retta, materiale di studio) si intendono già concordate e saranno a carico delle parti in pari misura. Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail: se il genitore che riceve la comunicazione non avrà risposto nel termine di 15 giorni, la spesa si intenderà approvata. Ove la spesa, come sopra disciplinata, sia stata sostenuta da un genitore lo stesso rimetterà all'altro il relativo giustificativo entro 15 giorni dall'esborso e quest'ultimo provvederà al rimborso entro i successivi 15 giorni.
4. Saranno a carico integrale del le spese di manutenzione ordinaria e CP_1 straordinaria, spese di bollo e assicurazione dell'Auto Ford targata FP270RT, con esonero della a ogni responsabilità. Detto veicolo resterà nella disponibilità Pt_1 della figlia;
Per_3
5. L'Auto Lancia Ypsilon targata GB693EV intestata alla rimarrà nella Pt_1 disponibilità e in uso alla stessa che si accollerà integralmente il pagamento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, bollo e assicurazione con esonero del da ogni responsabilità; CP_1
6. L'auto Hyundai modello vi -fuel targata ER352GS, intestata al rimarrà nella CP_1 disponibilità del figlio con accordi diretti tra padre e figlio circa il pagamento PE delle spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, bollo e assicurazione, in ogni caso con esonero della Dott.ssa a ogni responsabilità. Pt_1
7. La barca Selvad 5.3 mr s/n 1007188 intestata al rimarrà nella disponibilità CP_1 dello stesso. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altra spesa alla stessa inerente saranno a carico integrale del con esonero della CP_1
a ogni responsabilità. Pt_1
8. Il motociclo Peugeot Belville tg. ES25986 di proprietà del resterà nella CP_1 disponibilità dello stesso, che provvederà a tutte le spese, ordinarie e straordinarie, bollo, assicurazione e quant'altro con esonero della a ogni responsabilità; Pt_1
9. Le parti provvederanno entro 30 giorni dalla firma del presente accordo all'estinzione del conto cointestato n. 48023745 con saldo 472,16; il ricavato CP_2 al netto delle spese e/o imposte di chiusura verrà diviso fra le parti in pari misura;
10. Le parti dichiarano di essere economicamente autonome e di non avere diritto ad alcun contributo al proprio mantenimento;
Provvederanno in separata sede allo scioglimento della comunione dei beni e alla regolamentazione dei rapporti dare/avere.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 27.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 274/2025 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. Claudia De Pasquale e l'avv. Parte_1 C.F._1
Annamaria Del Chicca
e
C.F. ) con l'avv. Francesca Benini e con CP_1 C.F._2
l'avv. Gianluca Sardi
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 28.1.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno il 20.12.1986 e che dalla loro unione sono nati i figli e PE
, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, e , maggiorenne Per_2 Per_3 ma non ancora economicamente indipendente. Con provvedimento in data 3.2.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 27.3.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 27.3.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 [...] ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere alla annotazione CP_1 della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il 20.12.1986 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 2 P. 2 Serie A anno 1987. DISPONE CHE:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa familiare posta in Livorno Via dei Legnami 26 in comproprietà fra le parti viene assegnata unitamente al garage e al posto auto condominiale con i mobili e arredi alla he vi abiterà con la figlia . Pt_1 Per_3
Il à atto di essersi allontanato da tempo dalla casa familiare, di aver stabilito CP_1 già altrove la propria residenza, nonché di aver già ritirato dalla casa familiare i propri effetti personali e i beni di sua esclusiva proprietà.
3. Il contribuirà al mantenimento della figlia , maggiorenne, laureata, ma CP_1 Per_3 economicamente non autosufficiente, con la somma di Euro 450,00 mensili, entro il giorno 5 del mese, con rivalutazione annuale ISTAT. Detta somma verrà versata, alla con accredito mensile sulle coordinate Pt_1 bancarie già note. Le spese straordinarie mediche, scolastiche, formative e sportive per la figlia saranno a carico dei genitori al 50% ciascuno e dovranno essere debitamente documentate, e concordate se necessario, secondo le previsioni di cui alle Linee guida del CNF del 29.11.2017 che le parti danno atto di conoscere e condividere, per quanto applicabili alla figlia maggiorenne ma non economicamente autonoma. In deroga a quanto sopra, le spese di vitto, alloggio (a titolo esemplificativo e non tassativo: affitto, consumi, bollette) e frequentazione della scuola notarile (a titolo esemplificativo e non tassativo: retta, materiale di studio) si intendono già concordate e saranno a carico delle parti in pari misura. Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail: se il genitore che riceve la comunicazione non avrà risposto nel termine di 15 giorni, la spesa si intenderà approvata. Ove la spesa, come sopra disciplinata, sia stata sostenuta da un genitore lo stesso rimetterà all'altro il relativo giustificativo entro 15 giorni dall'esborso e quest'ultimo provvederà al rimborso entro i successivi 15 giorni.
4. Saranno a carico integrale del le spese di manutenzione ordinaria e CP_1 straordinaria, spese di bollo e assicurazione dell'Auto Ford targata FP270RT, con esonero della a ogni responsabilità. Detto veicolo resterà nella disponibilità Pt_1 della figlia;
Per_3
5. L'Auto Lancia Ypsilon targata GB693EV intestata alla rimarrà nella Pt_1 disponibilità e in uso alla stessa che si accollerà integralmente il pagamento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, bollo e assicurazione con esonero del da ogni responsabilità; CP_1
6. L'auto Hyundai modello vi -fuel targata ER352GS, intestata al rimarrà nella CP_1 disponibilità del figlio con accordi diretti tra padre e figlio circa il pagamento PE delle spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, bollo e assicurazione, in ogni caso con esonero della Dott.ssa a ogni responsabilità. Pt_1
7. La barca Selvad 5.3 mr s/n 1007188 intestata al rimarrà nella disponibilità CP_1 dello stesso. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altra spesa alla stessa inerente saranno a carico integrale del con esonero della CP_1
a ogni responsabilità. Pt_1
8. Il motociclo Peugeot Belville tg. ES25986 di proprietà del resterà nella CP_1 disponibilità dello stesso, che provvederà a tutte le spese, ordinarie e straordinarie, bollo, assicurazione e quant'altro con esonero della a ogni responsabilità; Pt_1
9. Le parti provvederanno entro 30 giorni dalla firma del presente accordo all'estinzione del conto cointestato n. 48023745 con saldo 472,16; il ricavato CP_2 al netto delle spese e/o imposte di chiusura verrà diviso fra le parti in pari misura;
10. Le parti dichiarano di essere economicamente autonome e di non avere diritto ad alcun contributo al proprio mantenimento;
Provvederanno in separata sede allo scioglimento della comunione dei beni e alla regolamentazione dei rapporti dare/avere.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 27.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai