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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 4501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4501 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2888 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Fernando M. Gabetta e Ivana Ruiu ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano nella via Fontana n° 5
opponente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ambrosini Controparte_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in questa via Gregorio Ugdulena
n° 3
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Venendo alla fattispecie in esame, ha agito in sede Controparte_1
1 monitoria per ottenere dalla la consegna di copia della Parte_1
documentazione utile a ricostruire le condizioni iniziali e l'evoluzione del rapporto di finanziamento n. CO000021988072 intrattenuto dalle odierne parti in causa.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 18.02.22, il menzionato istituto di credito, al fine di paralizzare la pretesa creditoria ex adverso azionata, ha dedotto di non aver potuto dar seguito all'istanza per consegna documentale avanzata in via stragiudiziale da ritenersi indeterminata in quanto inviata in nome e per conto di altro soggetto distinto dal;
parte CP_1
opponente ha poi formulato domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento di € 869,29 a titolo di saldo debitorio maturato dal in ragione del CP_1
finanziamento contratto.
Ciò premesso con riguardo all'oggetto del giudizio, mette conto evidenziare che il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari ha la consistenza di vero e proprio diritto soggettivo, che trova fondamento, per un verso, nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto e, per altro verso, nella disposizione dell'art. 119, comma 4, del D. Lgs. n. 385/93 ( T.U.B. ) a mente del quale “il cliente, colui che succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”; analoga disposizione è, altresì, prevista dall'art. 28 del Regolamento
Consob n. 11522/982.
La disposizione di cui all'art. 119 T.U.B., la cui ratio ispiratrice è quella di permettere al correntista di verificare la corrispondenza tra le condizioni economiche normative cristallizzate nel contratto e quanto compiuto dalla banca durante l'esecuzione del rapporto, si pone, in particolare, tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza riconosce ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari. Con tale norma la
2 legge attribuisce al cliente una facoltà non soggetta a restrizioni, con cui viene a confrontarsi un dovere di protezione in capo all'intermediario, consistente nel fornire gli idonei supporti documentali alla propria clientela, che detto supporto venga a richiedere ( cfr. ex multis Cass. civ. n. 6975/20; Cass. civ. n. 14231/19 ).
In tale quadro, non appare necessario che siano rese note le ragioni per le quali la richiesta è avanzata, atteso che il diritto previsto dal quarto comma dell'art. 119 T.U.B. si configura come un diritto sostanziale, la cui tutela è garantita come situazione giuridica finale e non strumentale, per il riconoscimento della quale non assume alcun rilievo l'utilizzo che il cliente intende fare della documentazione richiesta ( cfr. Cass. civ. n. 11773/99 ); né può ritenersi che l'esercizio della superiore facoltà sia in qualche modo subordinato al rispetto di determinate formalità espressive o di date vesti documentali ( cfr.
Cass. civ. n. 6975/20 cit. ).
Ora, a fronte della censura mossa dall'istituto opponente, il quale, come sopra accennato, ha dedotto di non aver potuto dar seguito all'istanza per consegna documentale stante l'indeterminatezza della stessa, poiché inviata in nome e per conto di soggetto distinto dal , va osservato che, secondo CP_1
condivisibile indirizzo giurisprudenziale “ai fini del reperimento della documentazione non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad es., i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte” ( v.
Cass. civ. n. 11004/2006 ).
Alla luce dei superiori principi, da un esame della richiesta ex art. 119 TUB, formulata da in data 1.04.21 e ricevuta a mezzo Controparte_1
raccomandata a/r da emerge con chiarezza come siano Parte_1
specificamente indicati la tipologia del rapporto bancario, i numeri identificativi di tale rapporto di finanziamento e la natura della documentazione richiesta;
3 peraltro, nella richiesta è contenuto il nominativo di sia Controparte_1
nella parte in alto a sinistra che nello spazio in basso destinato alla sottoscrizione, oltre alla indicazione del codice fiscale di costui, di guisa che non potrà che ritenersi frutto di un errore materiale ( ragionevolmente un refuso di stampa )
l'indicazione errata del cognome in luogo di quella corretta, , Per_1 CP_1
contenuta nel corpo centrale della richiesta, tale, pertanto, da non poter determinare l'insorgere di qualsivoglia dubbio in ordine alla ascrivibilità della stessa in capo all'odierno opposto.
Dovrà, pertanto, rigettarsi l'opposizione proposta da e Parte_1
per l'effetto andrà confermato il decreto ingiuntivo n. 229/22 emesso nei suoi confronti su istanza di . Controparte_1
Per ciò che attiene alla domanda proposta in via riconvenzionale dall'opponente al fine di ottenere il pagamento di € 869,29 a titolo di saldo debitorio maturato dal in ragione del finanziamento contratto, va CP_1
osservato come in caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto l'ingiunzione di consegna della modulistica contrattuale richiesta dal cliente, vada dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dalla banca opponente di accertamento del residuo credito asseritamente vantato con contestuale domanda di condanna dell'opposto al suo pagamento.
Difatti, l'ammissibilità di una domanda riconvenzionale alla stregua dell'art. 36
c.p.c. va affermata solamente allorquando essa dipenda dal medesimo titolo dedotto in giudizio con la domanda principale, di guisa che nella specie non è ravvisabile alcuna comunanza di situazione o di rapporto giuridico tale da giustificare il simultaneus processus tra la domanda proposta dal cliente in sede monitoria integrante richiesta di documenti ex art. 119 TUB ) e la domanda riconvenzionale, proposta dalla banca in sede di opposizione, di accertamento del residuo credito e conseguente condanna dell'opposto al pagamento al relativo pagamento ( v. Trib. Bari n. 4272 del 16.10.18 ).
Dichiarata, pertanto, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di parte
4 opponente, le spese della presente fase processuale seguiranno la soccombenza e andranno liquidate per come specificato in dispositivo.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 229/22 emesso nei suoi confronti, su ricorso di
, dal Tribunale di Palermo in data 17.01.22; Controparte_1
- dichiara inammissibile la domanda proposta in via riconvenzionale da
Parte_1
- condanna parte opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese della presente fase di opposizione ( da distrarsi in favore del difensore ex art. 93,
c.p.c. ), quantificate in complessivi € 3.809,00, oltre oneri accessori come per legge;
- dispone ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. n. 196/03 che in caso di diffusione o riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso in Palermo in data 10.11.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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