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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 29/05/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 404/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 29.5.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv.ti NERI Giacomo e RAIMONDI Enrico, Largo Barbella n.
6 - Chieti
CONTRO
Controparte_1
(contumace)
Controparte_2
(contumace)
Controparte_3
(contumace)
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da verbale in data 29.5.2025.
1
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 18.2.2025, Parte_1 conveniva in giudizio la Controparte_1 quali parti controinteressate, e proponendo Controparte_2 Controparte_3 la seguente domanda:
• “dichiarare che la , per via delle ragioni illustrate nel ricorso Parte_2 introduttivo, ha err are il punteggio della ricorrente ed ordinare all'Ente, previa valutazione dell'effettivo numero di ore di servizio prestato dalla Dott.ssa nell'anno solare 2023 in favore dell' Parte_1 Controparte_4
la graduatoria, attribuendole il punte
[...] alternativa, quello di 9,12 o, sempre in alternativa, quel maggiore o minore punteggio che sarà ritenuto di giustizia dal Magistrato”.
Contestava infatti il punteggio attribuitole nella graduatoria dei medici specialisti in Medicina del Lavoro relativamente all'ambito zonale di , pubblicata in CP_1 data 30.9.2024 all'esito della propria domanda di aggi to dalla stessa presentata in data 18.1.2024, rappresentando che in data 7.10.2024 aveva proposto, mediante comunicazione inviata a mezzo PEC, una motivata istanza di riesame, nella quale aveva rappresentato al Comitato zonale della Parte_2 quale fosse l'esatto numero di ore in cui aveva prestato servizio nell'arco dell'anno 2023, rispettivamente alle dipendenze dell' e dell' Controparte_4 Controparte_4 ed aveva, di conseguenza, chiesto la rettifica della graduatoria previa attribuzione del giusto punteggio.
Parte Tuttavia tale istanza di riesame non era stata neppure riscontrata dalla costringendo la ricorrente ad instaurare il presente giudizio.
Le parti resistenti non si costituivano in giudizio, rimanendo contumaci.
All'odierna prima udienza del 29.5.2025 la parte ricorrente esponeva che con Parte PEC in data 27.5.2025, che produceva, la aveva comunicato “che l'azienda non si costituirà e non comparirà nel procedimento in oggetto in quanto con la delibera allegata, previo riconteggio del punteggio della dott.ssa in base Pt_1 alle richiesta avanzate in ricorso, si è proceduto alla rettifica duatoria definitiva valevole per l'anno 2025 relativamente alla branca di Medicina del Lavoro”.
Produceva, altresì, la delibera in data 26.5.2025 ricevuta in comunicazione dalla Parte
avente ad “OGGETTO: MODIFICA DELLA GRADUATORIA DEI MEDICI SPECIALISTI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI, APPROVATA CON DELIBERAZIONE
[...]
N.1930 DEL 19/12/2024”. Pt_2
2 La parte ricorrente chiedeva dunque la dichiarazione della cessazione della Parte materia del contendere, con condanna della al pagamento delle spese del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, alla luce delle Parte suddette comunicazione e delibera della depositate nella data di ieri nel fascicolo telematico, in quanto completamente satisfattive delle pretese della ricorrente, evidenziando che la delibera aveva integralmente recepito le richieste avanzate nel ricorso, a loro volta corrispondenti a quelle già contenute nell'istanza Parte di riesame non riscontrata dalla prima della proposizione dee ricorso.
***
Nel prendere atto di ciò, va dichiarata la cessazione della materia del contendere e pronunciata l'estinzione del giudizio con la presente sentenza, in applicazione del principio per il quale “La pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 1048 del 28/09/2000-Rv. 541106; conforme, Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020, Rv. 657307 - 01).
Con riferimento alla regolamentazione delle spese, liquidate in dispositivo, va ritenuta la soccombenza virtuale della , che ha riconosciuto il Parte_2 diritto dalla parte ricorrente azionato nel presente giudizio.
Va infatti richiamato il principio generale del soccorso istruttorio di cui all'art.6 (Compiti del responsabile del procedimento) comma 1 lett.b) L.241/1990, che dispone che “
1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) (…)”.
È bensì vero che la giurisprudenza amministrativa riconosce che il principio del soccorso istruttorio va contemperato con il dovere di diligenza, che grava comunque sul cittadino, e con il generale dovere di autoresponsabilità:
• “Il limite all'attivazione del soccorso istruttorio, ex art. 6, comma 1, lett. b), l. 7 agosto 1990 n. 241, coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri
3 candidati in palese violazione della par condicio. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza”;
• “Il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione. In presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente, l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando” (T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 19/06/2023, n.912).
Tuttavia, nel caso di specie, la ricorrente si era tempestivamente attivata presentando un'istanza di riesame che, tuttavia, è stata di fatto esaminata solo all'esito della introduzione del presente giudizio.
Parte Considerato il comportamento collaborativo della pur contumace, che si è attivata prontamente in autotutela, sia pure dopo la proposizione del giudizio ma prima della celebrazione della prima udienza, le spese possono essere compensate nella misura di un mezzo e per la quota residua seguono la soccombenza della Parte
Le spese devono essere integralmente compensate nei confronti delle parti controinteressate contumaci, alle quali nessun addebito può essere mosso in relazione alla vicenda di cui trattasi.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
- compensa fra le parti nella misura di un mezzo le spese del giudizio e condanna la la quota residua, che liquida in Controparte_1 complessivi €1.700,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
il tutto da distrarsi in favore dei procuratori antistatari avv.NERI Giacomo e RAIMONDI Enrico.
Così deciso in Pescara in data 29.5.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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