Ordinanza cautelare 29 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/07/2025, n. 6693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6693 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06693/2025REG.PROV.COLL.
N. 03560/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3560 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Andrea Zarone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 2254/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il Cons. Giovanni Gallone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. -OMISSIS- è un agente di Polizia Stradale, già in servizio presso la sottosezione di Caserta Nord, con qualifica di Assistente C.C..
2. Con decreto del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, notificato a mani il 16 dicembre 2022, è stato disposto, nei confronti del predetto, un trasferimento con effetto immediato per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale alla Questura di Campobasso.
In particolare, tale trasferimento è stato disposto in quanto dalle indagini condotte dalla squadra di Polizia giudiziaria Compartimentale a seguito della presentazione della relazione di servizio prodotta da un operatore in forza presso il medesimo ufficio dello -OMISSIS-(l’Ass. C.C. -OMISSIS-) sarebbe emerso che questi:
- successivamente al decesso del figlio di detto operatore - avvenuto a causa di un incidente stradale- si sarebbe proposto come mediatore per l'affidamento della pratica legale assicurativa a un avvocato di sua conoscenza, il quale svolge la professione nel territorio di competenza Sottosezione di Caserta;
- avrebbe, inoltre, proposto ad un intermediario (-OMISSIS-), amico di infanzia del collega padre della vittima, la somma di cinquemila euro al fine di intercedere lo stesso nell'affidamento della pratica al detto legale;
- nonostante il rifiuto opposto dall’amico di infanzia del collega padre della vittima, avrebbe continuato a contattare lo stesso e, conoscendo la sua attività di autista di mezzi pesanti, gli avrebbe proposto di simulare un falso incidente, promettendogli che il suo amico avvocato lo avrebbe ricompensato economicamente.
Tali fatti sono stati ritenuti dall’amministrazione non confacenti allo status di appartenente alla Polizia di Stato e gravemente lesivi della dignità delle funzioni, determinando una situazione d'incompatibilità ambientale che ha portato all’adozione del provvedimento di trasferimento gravato in prime cure, fondato sul fatto che i comportamenti tenuti dallo -OMISSIS-, peraltro nel comprensorio in cui lo stesso espleta la propria attività quale operatore della Polizia stradale e, dunque, in una articolazione deputata specificamente, tra l'altro, alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, si sarebbero posti in contrasto con il regolamento di servizio ed avrebbero reso opportuno il suo trasferimento in altra sede di servizio.
2.1 Con ricorso R.G. n. 807 del 2023 -OMISSIS- ha impugnato il predetto provvedimento, domandandone l’annullamento, dinanzi al T.A.R. per la Campania – sede di Napoli.
A sostegno di tale primo ricorso ha dedotto i motivi così rubricati:
1) Violazione di legge: violazione dell’art. 55, comma 4, del d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335. Eccesso di potere: carenza di istruttoria, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, illogicità manifesta, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Ingiustizia manifesta ;
2) Violazione di legge: mancata applicazione dell’art. 55, comma 3, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Eccesso di potere: carenza di istruttoria, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, illogicità manifesta .
3. Successivamente, con decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, notificato a mani il 5 luglio 2023 è stata applicata a carico del ricorrente di -OMISSIS- in relazione ai medesimi fatti, per violazione dei doveri di ufficio, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un mese ai sensi del combinato disposto degli artt. art. 6, comma 1, n. 1) e 4, comma 2, n. 18) del D.P.R. n. 737 del 1981.
3.1 Con ricorso R.G. n. 3353 del 2023 -OMISSIS- ha impugnato anche tale successivo provvedimento, domandandone l’annullamento, dinanzi al T.A.R. per la Campania – sede di Napoli.
4. Ad esito dei relativi giudizi, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha, previa loro riunione, respinto entrambi i suddetti ricorsi.
5. Con ricorso notificato il 3 maggio 2024 e depositato lo stesso giorno -OMISSIS- ha proposto appello avverso la suddetta decisione chiedendone la riforma previa concessione di tutela cautelare ex art. 98 c.p.a..
5.1 Ha affidato il gravame ai motivi così rubricati:
A) ILLEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE :
1) Violazione di legge: violazione dell’art. 55, comma 4, del d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335. Eccesso di potere: carenza di istruttoria, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, illogicità manifesta, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Ingiustizia manifesta ;
2) Violazione di legge: mancata applicazione dell’art. 55, comma 3, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335. Eccesso di potere: carenza di istruttoria, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, illogicità manifesta ;
B) ILLEGITTIMITA’ DELLA SANZIONE DISCIPLINARE IRROGATA :
1) Violazione dell’art. 14 e 20D.P.R. n. 737/1981. Eccesso di potere. Carenza di istruttoria ;
2) Violazione dell’art. 120 DPR nr 3/1957. Mancato rispetto dei termini per la definizione del procedimento. Violazione del principio della proporzionalità tra fatto e sanzione ;
3) Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, illogicità manifesta, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Ingiustizia manifesta .
6. In data 8 maggio 2024 il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio a mezzo dell’avvocatura erariale.
6.1 Il 23 maggio 2024 il Ministero ha depositato memorie difensive chiedendo la reiezione del gravame.
7. Ad esito dell’udienza in camera di consiglio del 28 maggio 2024 la Seconda Sezione di questo Consiglio, con ordinanza cautelare n. 2006 del 2024, ha respinto la domanda cautelare proposta da parte appellante osservando che “allo stato, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare prevalente l’interesse pubblico all’allontanamento dell’appellante dalla Polizia stradale di Caserta Nord, sede di servizio rispetto alla quale, peraltro, la sede di destinazione - collocata a circa 100 chilometri dal luogo di residenza dell’appellante ed in regione confinante - non risulta ad una distanza tale da pregiudicare la prosecuzione della continuità di rapporto con i familiari”.
8. Il 12 maggio 2025 l’appellante ha formulato richiesta di passaggio in decisione senza preventiva discussione.
8.1 Il 24 giugno 2205 anche il Ministero ha formulato richiesta di passaggio in decisione senza preventiva discussione.
9. All’udienza pubblica del 10 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso di primo grado n. R.G. 807 del 2023 proposto avverso il decreto di trasferimento del 16 dicembre 2022 del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
Secondo parte appellante tale decisione sarebbe errata in ragione dell’infondatezza della contestazione operata dall’amministrazione appellata non sussistendo, nel caso di specie, una condizione di incompatibilità ambientale ex art. 55, commi 4 e 5 del d.P.R. n. 335 del 1982.
Più segnatamente si deduce che:
- il fatto contestato non presenterebbe i caratteri della particolare gravità;
- il provvedimento non sarebbe, in ogni caso, proporzionato alla gravità della contestazione;
- sussisterebbe un difetto di istruttoria.
2.1 In primo luogo si osserva che la condizione di incompatibilità ambientale, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, avrebbe riguardato il rapporto tra il sig. -OMISSIS-ed il collega -OMISSIS-, autore della relazione di servizio che ha dato la stura al trasferimento, e non con l’avv. -OMISSIS-. Ciò in quanto nel provvedimento impugnato non si farebbe alcun riferimento al rapporto con l’avv. -OMISSIS- ma questi sarebbe menzionato solo quale soggetto coinvolto nella relazione di servizio redatta dal -OMISSIS-. La motivazione alla base del trasferimento sarebbe, quindi, quella di evitare che potesse essere compromessa la serenità dell’ambiente di lavoro.
Alla luce di queste considerazioni si deduce che tale rischio non sussisterebbe in quanto:
- il collega -OMISSIS- non presta più servizio nella sede di Caserta Nord;
- nel corso degli anni e, segnatamente, dal marzo 2021 (data del sinistro mortale) al momento dell’adozione del provvedimento di trasferimento gravato in prime cure non vi sarebbe mai stato alcun momento di tensione tra il sig. -OMISSIS-ed il collega -OMISSIS- e l’andamento del lavoro presso la sezione di Caserta sarebbe proseguito senza alcun elemento che potesse creare difficoltà all’amministrazione, tant’è che dallo stato matricolare di entrambi non risulterebbero note di richiamo alle parti e/o procedimenti disciplinari o ammonizioni.
2.2 In secondo luogo, parte appellante deduce che la condotta contestata all’appellante non corrisponderebbe a quanto realmente accaduto e l’amministrazione appellata non avrebbe adeguatamente accertato la veridicità delle circostanze riportate nella relazione di servizio del Ass. C.C. -OMISSIS-, effettuando un’istruttoria carente, lacunosa, incompleta.
In particolare, si osserva che l’amministrazione non avrebbe dovuto assumere informazioni solo dall’Ass. C.C. -OMISSIS- e dal suo amico d’infanzia -OMISSIS-ma avrebbe dovuto ascoltare anche i parenti del sig. -OMISSIS-, che a suo dire sarebbero stati contatti dall’appellante, nonché l’Avv. -OMISSIS-, il quale pure viene citato nella relazione di servizio posta a fondamento del provvedimento di trasferimento gravato in prime cure.
Si aggiunge che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare con cautela le dichiarazioni del -OMISSIS-in ragione del rapporto di amicizia che lo lega con il -OMISSIS- e della circostanza che il primo svolge l’attività di autotrasportatore di mezzi pesanti e che ciò avrebbe potuto maggiormente indurlo ad assecondare la prospettazione operata dall’Ass. C.C. -OMISSIS-, per timore di subire ripercussioni nei numerosi e minuziosi controlli che gli agenti di Polizia Stradale operano sui mezzi pesanti.
Si deduce, ancora, che non si spiegherebbe la ragione per la quale il collega dell’appellante, Ass.C.C. -OMISSIS-, abbia atteso per oltre un anno prima di procedere con la redazione della relazione di servizio (atteso che il sinistro risale al 3 aprile 2021, mentre la relazione è del 28 marzo 2022).
2.3 In terzo luogo, si deduce che la versione dei fatti offerta nella relazione di servizio e posta dall’amministrazione a fondamento del provvedimento gravato in prime cure presenterebbe delle incongruenze.
Nel dettaglio, si osserva che:
- mentre, da un lato, il sig. -OMISSIS- afferma che il suo amico -OMISSIS-gli avrebbe riferito di aver incontrato casualmente l'appellante in Teano e che quest’ultimo lo avrebbe condotto presso lo studio dell’avv. -OMISSIS-, cercando di persuaderlo ad esercitare pressioni sul -OMISSIS- affinché affidasse al predetto avvocato l’incarico per la procedura di risarcimento del sinistro che aveva causato il decesso del figlio, offrendogli come ricompensa l’importo di € 5.000,00, dall’altro, il sig. -OMISSIS-, ha affermato che sarebbe stato contatto dall’appellante per concordare un appuntamento in Teano, in seguito al quale sarebbe stato condotto presso lo studio dell’Avv. -OMISSIS-;
- come riferito dallo stesso avv. -OMISSIS- nella dichiarazione allegata al ricorso di primo grado (e come confermato a mezzo di analoga dichiarazione anche da -OMISSIS-), il sig. -OMISSIS-si sarebbe trovato già nello studio del predetto legale ed il sig. -OMISSIS-lo avrebbe raggiunto autonomamente e direttamente all’indirizzo dello studio legale; inoltre l’incontro si sarebbe svolto esclusivamente tra l’avv. -OMISSIS- ed il sig. -OMISSIS-, alla presenza anche del sig. -OMISSIS-, collaboratore del legale, e nel corso dello stesso nessuna somma di denaro sarebbe stata offerta in favore del sig. -OMISSIS-, avendo peraltro l’avv. -OMISSIS- precisato che non avrebbe potuto patrocinare la causa del sig. -OMISSIS- in quanto si sarebbe trovato in una situazione di incompatibilità, essendo già stato nominato difensore del conducente del veicolo che aveva causato il sinistro de quo .
3. Con il secondo motivo di appello si censura, sotto altro profilo, la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso di primo grado n. R.G. 807 del 2023 proposto avverso il decreto di trasferimento del 16 dicembre 2022 del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ritenendo infondata la lamentata violazione dell’art. 55, comma 3, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.
Si deduce che l’amministrazione appellata avrebbe errato nell’individuare la sede di destinazione del sig. -OMISSIS-(Campobasso) in una zona geografica disagiata, impossibile da raggiungere con i mezzi pubblici ed ubicata ad oltre 100 km dalla sua residenza per una percorrenza di almeno un’ora e mezza di auto, senza tener conto della situazione familiare del dipendente.
Sul punto si osserva che l’appellante, padre di uno studente di anni 21 e di una figlia già in cura da uno psicologo (da novembre 2020), non riuscirebbe, a causa del disposto trasferimento, a gestire i tempi concordati nel verbale di separazione per il diritto di visita ai figli.
Pertanto, secondo parte appellante, e la scelta di trasferire l’appellante da Caserta Nord a Campobasso risulta manifestamente sproporzionata.
Si aggiunge, ancora, che l’appellante avrebbe potuto anche essere assegnato alla Questura di Caserta, in uno dei 6 commissariati della Provincia di Caserta, in una delle 2 sezioni Polfer di Caserta, al magazzino Veca di Aversa, ad i 3 distaccamenti Polstrada ovvero alla scuola di Polizia, tutte sedi di lavoro in cui si sarebbe scongiurato il rischio di assegnargli funzioni di prevenzione stradale e gestione operativa in caso di sinistri.
4. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso di primo grado R.G. n. 3353 del 2023 proposto avverso il decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 5 luglio 2023 è stata applicata a carico di -OMISSIS- in relazione ai medesimi fatti, per violazione dei doveri di ufficio, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un mese.
Secondo parte appellante il T.A.R. avrebbe erroneamente ritenuto infondata la censura con cui si è lamentato un difetto di istruttoria.
Più segnatamente il primo giudice avrebbe mancato di prendere in considerazione il fatto che il funzionario istruttore ha provveduto a sentire a sommarie informazioni i soggetti indicati dal collega dell’appellante, sig. -OMISSIS-, omettendo invece di dare all’appellante stesso la possibilità di essere a sua volta sentito e fornire la propria versione dei fatti.
Inoltre, si deduce che non sono stati svolti accertamenti presso l'ufficio incidenti della Sottosezione di Caserta Nord, al fine di verificare la fondatezza delle accuse mosse dall’appellante e che la commissione di disciplina ha richiesto un supplemento di istruttoria senza che ciò venisse preventivamente comunicato all'incolpato (il quale ne è venuto a conoscenza solo al termine dell'istruttoria).
Si aggiunge che lo stesso Consiglio di Disciplina Provinciale, in occasione della prima seduta, avvenuta in data 27 gennaio 2023, avendo ritenuto di procedere con un supplemento di istruttoria acquisendo anche le dichiarazioni dei soggetti indicati nella relazione del sig. -OMISSIS- (-OMISSIS- e -OMISSIS-), avrebbe dovuto sospendere il procedimento e restituire gli atti all'organo proponente ( id est il Compartimento Polstrada Napoli) indicando i punti sui quali riteneva necessari ulteriori accertamenti ai fini della decisione, anziché agire direttamente mediante l’intervento del funzionario istruttore che aveva già maturato una convinzione sulla vicenda e rappresentato una proposta di valutazione della condotta dell’appellante.
5. Con il quarto motivo di appello si censura, sotto altro profilo, la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso di primo grado R.G. n. 3353 del 2023 proposto avverso il decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 5 luglio 2023 è stata applicata a carico di -OMISSIS- in relazione ai medesimi fatti, per violazione dei doveri di ufficio, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un mese.
Secondo parte appellante il T.A.R. avrebbe erroneamente ritenuto infondata la censura relativa alla violazione dell’art. 120 del d.P.R. n. 3/1957 per mancato rispetto dei termini per la definizione del procedimento.
In proposito si deduce che:
- l’amministrazione avrebbe esercitato il potere disciplinare fondandosi esclusivamente sulla relazione di servizio del collega dell’appellante, senza effettuare alcuna attività di verifica della veridicità delle accuse sollevate nella relazione;
- il procedimento si sarebbe dovuto concludere il 6 novembre 2022.
Nel dettaglio si evidenzia che:
- il funzionario istruttore, ad agosto 2022, ha chiesto la proroga di 15 giorni per le indagini, senza compiere ulteriori atti e limitandosi a trasmettere quanto in suo possesso al Questore di Caserta in data 5 settembre 2022;
- dal 5 settembre 2022 sono trascorsi più di 3 mesi prima della convocazione davanti al Consiglio di Disciplina avvenuta il 6 dicembre 2022;
- detta convocazione è stata rinviata a data da destinarsi ed il Consiglio si è riunito la prima volta il 27 gennaio 2023, per poi rinviare nuovamente la seduta a data da destinarsi; data successivamente individuata nel 18 aprile 2023, con ulteriore rinvio, sempre a data da destinarsi, poi individuata nel giorno 9 maggio 2023.
6. Con il quinto motivo di appello si censura, sotto altro profilo, la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso di primo grado R.G. n. 3353 del 2023 proposto avverso il decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 5 luglio 2023 è stata applicata a carico di -OMISSIS- in relazione ai medesimi fatti, per violazione dei doveri di ufficio, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per un mese.
Secondo parte appellante il T.A.R. avrebbe erroneamente ritenuto infondata la censura relativa alla violazione dell’art. 6 del d.P.R. n. 737/1981.
Si osserva che quest’ultima disposizione prevede un elenco tipico e tassativo con il quale sono state indicate le ipotesi in cui applicare la sospensione dal servizio ma nessuna delle circostanze in esso indicate risulterebbe tuttavia sussistente nel caso in esame.
In particolare, si deduce che il fatto contestato non ricadrebbe nella fattispecie della particolare gravità con la conseguenza che il provvedimento adottato risulterebbe non proporzionato e che l’amministrazione avrebbe dovuto applicare sanzioni meno gravi rispetto alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione.
Si deduce, poi, che l’appellante, come risulta dal foglio matricolare allegato anche al fascicolo di primo grado, non è mai stato destinatario di ulteriori sanzioni disciplinari.
Infine, si osserva che il provvedimento sanzionatorio gravato in prime cure sarebbe affetto da un deficit istruttorio per le ragioni già esposte a mezzo del primo motivo di appello.
Si aggiunge, in proposito che non sarebbero attendibili neppure le dichiarazioni rese da -OMISSIS- e da -OMISSIS-.
7. Le suddette censure possono essere esaminate congiuntamente stante l’intima connessione che lega.
7.1 Quanto al primo profilo di doglianza del primo motivo di appello giova, anzitutto, rammentare che il comma 4 dell’art. 55 del d.P.R. n. 335 del 1982 stabilisce, con riguardo al trasferimento per c.d. “incompatibilità ambientale” ( species del più ampio genus del “trasferimento d'ufficio”) che “Il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali”.
La giurisprudenza di questo Consiglio (da ultimo Cons. Stato, sez. II, 06 novembre 2023, n. 9563) ha, in proposito, chiarito che “a) i provvedimenti di trasferimento d'autorità di militari - ivi compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale - sono qualificabili come "ordini", rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto; b) in conseguenza, i trasferimenti d' autorità per ragioni di incompatibilità ambientale non abbisognano di una particolare motivazione, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è generalmente prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato; del resto, sovente ricorre anche l'esigenza di evitare l'esternazione di situazioni di particolare delicatezza, sulle quali è opportuno mantenere il massimo riserbo nell'interesse dell'Arma e dello stesso militare; detto trasferimento non può essere condizionato dalle condizioni personali e familiari del dipendente, le quali recedono di fronte all'interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1504/2006 e Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1913/2010); c) l'istituto del trasferimento del pubblico dipendente per incompatibilità ambientale è dunque un provvedimento caratterizzato da ampia discrezionalità, finalizzato a tutelare il bene giuridico costituito dal corretto funzionamento dell'ufficio e dal relativo prestigio, e può essere adottato anche nel caso in cui tal bene venga semplicemente messo in pericolo, non essendo necessario che debba essere già danneggiato; d) è ben noto che il trasferimento d'autorità non si connota per il carattere sanzionatorio, ma è preordinato ad ovviare alla situazione di incompatibilità ambientale venutasi a determinare e, conseguentemente, non rilevando la scaturigine della situazione di incompatibilità ambientale venutasi a creare: essa potrebbe anche non dipendere da condotte "ascrivibili" al militare, ovvero essere dovuta a condizioni in cui si sono venuti a trovare i familiari di quest'ultimo, ecc.: esula del tutto alcun giudizio di rimproverabilità della condotta di questi. In simili evenienze, il compito del giudice è limitato al riscontro della effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare ad avviso dell'Amministrazione (e costituente presupposto del provvedimento), e della proporzionalità del "rimedio" adottato dall'Amministrazione per rimuoverla. Si è detto in proposito, ancora di recente, che la valutazione della situazione soggettiva che, anche in difetto di comportamenti colpevoli del militare, costituisce la causa funzionale del trasferimento, deve poi fondarsi su una compiuta e complessiva considerazione dell'episodio di vita, della sua gravità, della sua idoneità concreta, anche in relazione ai compiti disimpegnati dal militare, a ledere il prestigio del reparto o comando di appartenenza, o quantomeno a menomarlo in modo significativo (per il principi suddetti si vedano, tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. IV del 12.5.2016 n. 1909; Consiglio di Stato, Sez. IV, 17/09/2013, n. 4586)”.
Ebbene, alla luce dell’ampia formulazione letterale della disposizione prima citata e della lettura datane a livello pretorio, vi è da ritenere che l’amministrazione abbia legittimamente valutato, ai fini dell’apprezzamento della condizione di incompatibilità posta a base del trasferimento gravato in prime cure, il complesso dei fatti accertati nel corso dell’istruttoria procedimentale tra cui, in particolare, anche il rapporto privilegiato riscontrato tra l’appellante e l’avv. -OMISSIS- (in favore del quale il primo ha de facto svolto un’attività di procacciamento di clienti).
Di ciò si è dato contezza nella motivazione del relativo provvedimento (pag. 2) che ha descritto i “comportamenti assunti dall’operatore, nel comprensorio in cui lo stesso espleta la propria attività quale operatore della Polizia stradale” anche richiamando all’uopo per relationem gli atti endoprocedimentali.
In tal senso, non può, in particolare, obliterarsi che il sig. -OMISSIS- è stato interessato, negli anni 2005/2008, quando era in servizio presso la Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, da un procedimento per fatti sempre legati a rapporti con l’avv. -OMISSIS- (così nella proposta di trasferimento del 25 maggio 2022 -doc. 2 alla relazione del Ministero degli Interni prodotta in primo grado il 28 luglio 2023).
Ne discende che non assumono, di riflesso, rilevanza le deduzioni svolte da parte appellante e volte ad escludere la permanenza di una situazione di incompatibilità in ragione del fatto che il collega -OMISSIS- non presta più servizio nella sede di Caserta Nord e che nel corso degli anni successivi non si sarebbero registrati ulteriori dissapori con il personale di tale reparto.
Sono queste, all’evidenza, circostanze sopravvenute rispetto all’adozione del provvedimento e che non valgono comunque ad elidere i rischi connessi al rapporto privilegiato esistente con l’avv. -OMISSIS-.
Inoltre, la situazione di incompatibilità non può essere riferita al rapporto con il singolo collega ma, in generale, con l’ambiente lavorativo e, quindi, tutti gli altri colleghi con la conseguenza che si deve necessariamente prendere in considerazione, come pure accenna il provvedimento gravato, il discredito in cui l’appellante è caduto presso questi e la mancanza di fiducia venuta a crearsi nei suoi confronti atteso che solo in questa ottica è possibile preservare nel suo complesso il “buon andamento dell’ufficio”.
Da disattendere è anche il secondo profilo di doglianza del primo motivo di appello con cui si contesta l’attendibilità della ricostruzione fattuale accolta dall’amministrazione nel provvedimento di trasferimento gravato in prime cure.
Nel dettaglio, le deduzioni svolte sul punto da parte appellante non valgono a minare la solidità dell’impianto probatorio su cui riposa la decisione amministrativa di trasferimento per “incompatibilità ambientale”.
In primo luogo, non sono stati addotti elementi oggettivi in grado di mettere seriamente in discussione l’attendibilità della relazione di servizio a firma dell’Ass. C.C. -OMISSIS- la quale invece appare dettagliata e circostanziata. A ciò si aggiunga che non sono emersi motivi di astio o rancore verso il collega (come pure riconosciuto da parte appellante la quale ha evidenziato come dagli atti matricolari non emergano dissidi tra i colleghi anche nel periodo successivo al verificarsi dei fatti). Inoltre la tempistica della presentazione della relazione di servizio appare del tutto ragionevole e fisiologica specie se si considera che in essa si riportano una serie di fatti successivi anche di mesi rispetto al sinistro mortale e che hanno contribuito a tratteggiare la complessiva condotta del sig. -OMISSIS-.
Alla stessa maniera in assenza di deduzioni più puntuali non v’è ragione di dubitare dell’attendibilità di quanto dichiarato dal sig. -OMISSIS-– che ha deposto in modo sostanzialmente confermativo della narrazione contenuta nella relazione di servizio - anche perché, sul piano logico, questi, per la professione che svolge, avrebbe potuto nutrire un analogo metus anche nei confronti dell’incolpato.
Quanto al mancato ascolto dell’avv. -OMISSIS- e del suo collaboratore -OMISSIS- appaiono condivisibili i rilievi svolti nella sentenza impugnata dal giudice di prime cure e, cioè, che questi proprio perché coinvolti nella vicenda, avrebbero potuto avere un qualche interesse al suo ridimensionamento anche nell’ottica di suoi eventuali risvolti disciplinari presso l’Ordine di appartenenza. Considerazione, questa, che conduce peraltro a dequotare di importanza le asserite (ed invero marginali) incongruenze che vi sarebbero con le dichiarazioni scritte allegate al ricorso di primo grado presentate proprio dall’avv. -OMISSIS- e da -OMISSIS-.
Sostanzialmente neutra è, in ultimo, la circostanza che non siano stati ascoltati nell’ambito del procedimento di trasferimento i sig.ri -OMISSIS-e -OMISSIS- poi invece ascoltati in sede disciplinare. E ciò anche alla luce di quanto emerso, come si vedrà infra al punto 7.5, in sede di loro ascolto nel successivo procedimento disciplinare e che ha confermato la correttezza della ricostruzione in fatto posta dall’amministrazione a fondamento delle proprie determinazioni.
7.2 Infondato è anche il secondo motivo di appello.
L’art. 55, comma 3, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 stabilisce che “Nel disporre il trasferimento d'ufficio l'Amministrazione deve tener conto delle esigenze di servizio e anche delle situazioni di famiglia e del servizio già prestato in sedi disagiate”.
Come pure precisato dalla giurisprudenza citata al precedente punto 7.1, l’amministrazione è, quindi, chiamata, nell’esercizio di un potere largamente discrezionale, a bilanciare, senza automatismo alcuno, le circostanze del caso concreto.
Ebbene, nella vicenda che occupa, la soluzione prescelta ( id est il trasferimento d’autorità alal Questura di Campobasso) appare ragionevole e proporzionata alla luce delle seguenti considerazioni:
- l’appellante, come già evidenziato, è stato interessato da analogo procedimento negli anni 2005/2008 quando era in servizio presso la Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta per fatti sempre legati ai rapporti con l’avv. -OMISSIS-, sicché si appalesa massimamente opportuno il suo allontanamento fuori della regione Campania;
- ancorché in altra regione la sede di destinazione si trova ad una distanza tutto sommata contenuta percorribile in giornata anche per soddisfare le esigenze familiari;
- i figli dell’appellante sono ormai entrambi maggiorenni.
7.3 Non coglie nel segno neppure il terzo motivo di appello.
È sufficiente osservare che, dal punto di vista squisitamente procedimentale, non vi sono ostacoli rispetto alla possibilità per il Consiglio di Disciplina Provinciale, al fine di assicurare il rispetto del fondamentale principio di completezza dell’istruttoria di effettuare supplementi di indagine a mezzo del funzionario istruttore.
Né, in particolare, v’è al livello normativo alcun obbligo di dare comunicazione di ciò all’interessato o di sospendere il procedimento (essendo quest’ultima evenienza in generale consegnata dall’art. 2, comma 7, della l. n. 241 del 1990 ad una valutazione discrezionale dell’amministrazione procedente).
Del resto, da un punto di vista sostanziale, anche in assenza di specifiche deduzioni di parte appellante sul punto, la scelta procedimentale operata dall’amministrazione non risulta aver vulnerato l’incolpato nelle proprie prerogative difensive (che sono rimaste integre ed esercitabili nelle modalità ordinarie).
7.4 Infondato è, ancora, il quarto motivo di appello.
L’art. 120 del D.P.R. n. 3 del 1957 stabilisce che “Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto”.
Come condivisibilmente osservato dal giudice di prime cure la giurisprudenza di questo Consiglio ha affermato che tale “termine perentorio s’interrompe ogniqualvolta, prima della sua scadenza, sia adottato un atto proprio del procedimento, anche se di carattere interno, dal quale possa inequivocabilmente desumersi la volontà dell'Amministrazione di portare a conclusione il procedimento”. E ciò in quanto “la norma sanziona con la estinzione la completa inattività dell'Amministrazione a tutela dell'interessato, per evitare che questi resti sottoposto ad un procedimento disciplinare pendente per un tempo indeterminato” e “non richiede che il procedimento si concluda entro novanta giorni dal suo inizio, ma che non vi sia, una volta avviato il procedimento stesso, un periodo di 90 giorni senza che nessun atto sia compiuto ( ex multis , Cons. Stato sez. II, 7 dicembre 2022 n. 10738).
Facendo applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche è sufficiente rilevare che, nel caso di specie, non si è registrata, alla luce delle deduzioni di parte appellante, alcuna reale inerzia dell’amministrazione la quale ha sempre dato impulso tempestivo al procedimento (così come emerge dall’analitico riepilogo offerto a pag. 21 della relazione della Direzione Centrale per gli Affari Generali e delle Politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno n. 333 CAL785934-T/D del 23 maggio 2024, prodotta in giudizio il 23 maggio 2204) . Non assumono, in particolare, a tal fine rilievo né i rinvii disposti nella trattazione davanti al Consiglio (atti, quelli di rinvio, che, invero, hanno comprovato la volontà di portare avanti il procedimento seppur compatibilmente con il carico di lavoro dell’organo e le altre esigenze delle parti) né i tempi di trasmissione dell’incartamento dopo la proposta del funzionario incaricato.
7.5 Da disattendere è infine anche il quinto motivo di appello.
L’art. 6, comma 1, n. 1) del D.P.R. n. 737 del 1981 prevede l’applicazione della sanzione della sospensione dal servizio per le seguenti condotte: “Può essere inflitta nei seguenti casi: 1) mancanze previste dal precedente art. 4, qualora rivestano carattere di particolare gravità ovvero siano reiterate o abituali”.
L’art. 4, comma 2, n. 18) del D.P.R. n. 737 del 1981, richiamato dal precedente art. 6 n.1), punisce “qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”.
Dal combinato disposto delle suddette previsioni normative, espressamente richiamate dal provvedimento disciplinare gravato in prime cure, discende che la sanzione della sospensione dal servizio può trovare irrogazione solo ove il comportamento tenuto dall’operatore di polizia non conforme al decoro delle funzioni sia caratterizzato da gravità ovvero ripetuto nel tempo.
Non v’è dubbio che, nel caso di specie, la condotta ascritta all’appellante risponda a tali requisiti e che la sanzione applicata sia in ogni caso ad esso proporzionata.
Le concrete modalità dell’azione, in sé già gravi, denotano, infatti, familiarità e dimestichezza con pratiche di procacciamento dei clienti per legali interessati alla gestione di sinistri stradali (come pure indirettamente confermato dalla circostanza che l’appellante risulta essere stato interessato da un precedente procedimento sempre relativo ad i suoi rapporti con l’avv. -OMISSIS- – vd. nota prot. 191/ris.05 del dirigente del Compartimento della Polizia Stradale per la Campania ed il Molise del 31 ottobre 2008, allegata alla nota del Commissariato di P.S. di Marcianise del 26 luglio 2022 prot. n. 1875/Seg. Aff. Generali /22). Esse, inoltre, rivelano un certo grado di spregiudicatezza in ragione del contesto in cui sono state poste in essere le condotte (nel rapporto con colleghi) e della circostanza che l’appellante non ha esitato a fare leva sulla propria qualità (agente di Polizia Stradale istituzionalmente chiamato all’accertamento dei sinistri stradali) e degli altri soggetti coinvolti (esposti ai controlli della medesima Polizia Stradale) anche istigando alla commissione di reati (come la simulazione di un finto sinistro).
Infine, non colgono nel segno le deduzioni svolte da parte appellante con riguardo all’asserita inattendibilità delle dichiarazioni rese, nell’ambito del procedimento disciplinare, da -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Esse, infatti, al netto di qualche possibile imprecisione che ne conferma la genuinità, sono tra loro convergenti e, soprattutto, si pongono in perfetta sintonia con il robusto apparato probatorio già posto a base del provvedimento di trasferimento (della cui solidità si è già ampiamente detto supra al punto 7.1).
8. Per le ragioni sopra esposte l’appello è infondato e va respinto.
9. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono ex art. 26 c.p.a. la soccombenza e sono da porre integralmente a carico di parte appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante -OMISSIS- al pagamento, a titolo di spese processuali, in favore dell’appellato Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, della somma di € 6.000,00 (seimila/00) oltre gli accessori di legge (se dovuti).
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e delle altre persone fisiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.