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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/12/2025, n. 2550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2550 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa PR Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di separazione iscritta al n.rg. 3421/2022, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. DI SALVO REALE ANTONIO
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
ZZ MA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Integralmente richiamati gli atti di causa, con istanza del 11.12.25 i difensori rappresentavano di aver trovato un accordo in ordine alle condizioni della separazione e all'udienza del 15.12.25, sostituita dal deposito di note scritte, hanno pagina 1 di 3 precisato in maniera congiunta le conclusioni chiedendo l'omologa del seguente accordo:” Disporre l'assegnazione della casa coniugale alla signora Pt_1
, con tutto quanto in essa contenuto, nell'esclusivo interesse della prole,
[...]
ponendo a carico di questa tutte le utenze, gli oneri condominiali e le ulteriori imposte gravanti sull'immobile; Disporre che il asporti, entro e non oltre CP_1
giorni 30, tutti quanti i propri beni ancora rimasti nell'abitazione familiare;
Dal momento che la signora percepisce la somma di €704,17 a titolo di Pt_1
assegno di inclusione e che il signor ha ceduto la propria quota pari al 50% CP_1
dell'assegno unico, allo stato attuale pari ad €201,00 per ogni figlio percepito nella sua totalità dalla ricorrente, disporre che il versi a titolo di CP_1
compartecipazione al mantenimento dei figli la somma di €450,00 mensili, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, entro il 5 di ogni mese oltre al
50% delle spese extra per gli stessi sostenute;
Disporre che nulla è dovuto a titolo di mantenimento della ricorrente posto che la stessa percepisce il reddito di inclusione ed è in piena età lavorativa;
Disporre l'affidamento congiunto di
[...]
e con collocazione prevalente presso la madre e con Persona_1 Persona_2
possibilità per il padre di vederli e tenerli con sé per due pomeriggi a settimana, da concordarsi tra le parti, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 compatibilmente con le esigenze di studio e di vita degli stessi;
un weekend ogni quindici giorni dal venerdì sera alle 19:00 e fino alla domenica alle ore 19:00, a condizione che il signor si trasferisca stabilmente presso un'abitazione per proprio conto e CP_1
consona ad ospitare i figli;
Stabilire che entrambi i genitori, nel periodo in cui i minori staranno con loro, esercitare la responsabilità genitoriale afferente l'ordinaria amministrazione, mentre per ciò che invece attiene la straordinaria amministrazione i genitori dovranno sempre confrontarsi e concordare tra loro le decisioni sempre nel primario interesse dei figli;
Disporre che le parti rilascino rispettive autorizzazioni al rilascio dei passaporti”. La causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
pagina 2 di 3 Ritiene il Tribunale che la domanda meriti di essere accolta, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Possono essere recepite le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni concordate dalle parti riportate in parte motiva;
ordina l'annotazione della sentenza ( matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Albano Laziale al N. 1, parte I, per l'anno 2008); compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 15 dicembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa PR Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa PR Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di separazione iscritta al n.rg. 3421/2022, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. DI SALVO REALE ANTONIO
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
ZZ MA
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Integralmente richiamati gli atti di causa, con istanza del 11.12.25 i difensori rappresentavano di aver trovato un accordo in ordine alle condizioni della separazione e all'udienza del 15.12.25, sostituita dal deposito di note scritte, hanno pagina 1 di 3 precisato in maniera congiunta le conclusioni chiedendo l'omologa del seguente accordo:” Disporre l'assegnazione della casa coniugale alla signora Pt_1
, con tutto quanto in essa contenuto, nell'esclusivo interesse della prole,
[...]
ponendo a carico di questa tutte le utenze, gli oneri condominiali e le ulteriori imposte gravanti sull'immobile; Disporre che il asporti, entro e non oltre CP_1
giorni 30, tutti quanti i propri beni ancora rimasti nell'abitazione familiare;
Dal momento che la signora percepisce la somma di €704,17 a titolo di Pt_1
assegno di inclusione e che il signor ha ceduto la propria quota pari al 50% CP_1
dell'assegno unico, allo stato attuale pari ad €201,00 per ogni figlio percepito nella sua totalità dalla ricorrente, disporre che il versi a titolo di CP_1
compartecipazione al mantenimento dei figli la somma di €450,00 mensili, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, entro il 5 di ogni mese oltre al
50% delle spese extra per gli stessi sostenute;
Disporre che nulla è dovuto a titolo di mantenimento della ricorrente posto che la stessa percepisce il reddito di inclusione ed è in piena età lavorativa;
Disporre l'affidamento congiunto di
[...]
e con collocazione prevalente presso la madre e con Persona_1 Persona_2
possibilità per il padre di vederli e tenerli con sé per due pomeriggi a settimana, da concordarsi tra le parti, dalle ore 15:00 alle ore 18:00 compatibilmente con le esigenze di studio e di vita degli stessi;
un weekend ogni quindici giorni dal venerdì sera alle 19:00 e fino alla domenica alle ore 19:00, a condizione che il signor si trasferisca stabilmente presso un'abitazione per proprio conto e CP_1
consona ad ospitare i figli;
Stabilire che entrambi i genitori, nel periodo in cui i minori staranno con loro, esercitare la responsabilità genitoriale afferente l'ordinaria amministrazione, mentre per ciò che invece attiene la straordinaria amministrazione i genitori dovranno sempre confrontarsi e concordare tra loro le decisioni sempre nel primario interesse dei figli;
Disporre che le parti rilascino rispettive autorizzazioni al rilascio dei passaporti”. La causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
pagina 2 di 3 Ritiene il Tribunale che la domanda meriti di essere accolta, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Possono essere recepite le condizioni proposte dalle parti in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi e della prole.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni concordate dalle parti riportate in parte motiva;
ordina l'annotazione della sentenza ( matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Albano Laziale al N. 1, parte I, per l'anno 2008); compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 15 dicembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa PR Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3