Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/05/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 856/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 856/2025, promossa con ricorso depositato il 03/03/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Varese il 02/07/1991
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], P.zza Pajetta n. 6
con l'Avv. Monica Alberio
e
2) Parte_2
Nato a Piazza Armerina (EN) il 31/08/1987
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Monica Alberio
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario pagina 1 di 4
(anno 2016 atto n. 1 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 19/10/2022 omologato con decreto del
21/11/2022 depositato il 28/11/2022
con i seguenti figli minorenni:
nato il [...] Persona_1
nata il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 03/03/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. I figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2
collocamento paritario. Il figlio è residente presso la madre, mentre la figlia Per_1 Per_2
presso il padre.
[...]
2. I minori staranno, a settimane alterne, il mercoledi, giovedi e venerdi con un genitore ed il lunedi, martedi, sabato e domenica con l'altro. Il genitore con il quale i minori trascorreranno la notte si impegna ad andare a prenderli all'uscita di scuola o, nei periodi di vacanza scolastica, al campus o oratorio, e riaccompagnarli il mattino successivo;
in assenza di tali attività il genitore che dovrà trascorrere la notte con i figli andrà a prenderli presso l'altro genitore alle ore 10.00.
3. I genitori potranno sentire i minori almeno una volta al giorno, quando stanno con l'altro genitore.
4. Le festività natalizie e pasquali seguiranno la regola dell'alternanza. Per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo, anche non consecutivo, di almeno 15 giorni da comunicare all'altro coniuge entro il 31 maggio di ogni anno, in Europa e indicando all'altro coniuge l'indirizzo di villeggiatura.
5. Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario dei figli durante il periodo in cui li ha con sé.
6. Le spese straordinarie verranno concordate ed equamente suddivise al 50% tra entrambi i genitori, così come previsto e meglio specificato nelle Linee Guida approvate dal pagina 2 di 4 Tribunale di Varese..
7. L'assegno unico ed universale per i figli verrà percepito al 50% da ciascun genitore.
8. Tutte le indennità percepite per la disabilità del figlio dovranno essere versate su Per_1
un conto corrente o libretto intestato al minore e utilizzate esclusivamente per le esigenze di quest'ultimo (es. visite specialistiche non coperte dal SSN, medicinali, eventuali corsi e/o attività sportive e relativa attrezzature). Le stesse verranno gestite dalla Sig.ra Pt_1 che si impegna a comunicare al Sig. ogni spesa effettuata;
quest'ultimo ha Pt_2
comunque facoltà di richiedere il rendiconto di detto conto corrente o libretto ogni 90 giorni.
9. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed, in ogni caso, rinunciano ad ogni richiesta di mantenimento l'uno dall'altro.
10. I Sigg.ri e autorizzano sin d'ora le competenti autorità al rilascio ed al Pt_1 Pt_2 rinnovo dei documenti di identità e validi per l'espatrio sia loro che dei minori e Per_1
. Persona_2
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
28/03/2016, in Brebbia (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di pagina 3 di 4 Brebbia (VA) (anno 2016, atto n. 1, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'8.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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