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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/05/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
- I Sezione Civile –
Riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 855/2021 R.G. del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 ed avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Ceranesi (GE) alla Via Bartolomeo n. 167/2, elettivamente domiciliato in Genova (GE) alla
Via San Lorenzo n. 21/23 presso lo studio dell'Avv. Roberta Quercioli (C.F.
) che lo rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato C.F._2
allegato al ricorso (per le comunicazioni: fax 010-0948106; pec
Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._3 residente in [...] ed ivi altresì elettivamente domiciliata alla Via Carlo Alberto n. 59 presso lo studio dell'Avv. Maria Padulosi (C.F.
) che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato C.F._4
allegato alla comparsa di costituzione (per le comunicazioni: fax 0818630931; pec Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritte ritualmente depositate in sostituzione dell'udienza del
15.01.2024, le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
1 Ricorrente BO RO: ha chiesto che codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda eccezione e deduzione, Voglia accogliere le seguenti conclusioni: - dare atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e già Parte_1 CP_1
pronunciata con Sentenza non definitiva n. 2513/2022 pubblicata dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 10 novembre 2022; - porre a carico del signor a titolo di Parte_1 assegno divorzile in favore della GN , la somma di € 300,00 mensili, da CP_1
versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario. Detta somma sarà soggetta a rivalutazione automatica annuale in base agli indici ISTAT;
- porre a carico del signor Pt_1
quale contributo al mantenimento dei figli e entrambi
[...] Per_1 Per_2 maggiorenni e non ancora pienamente autosufficienti, la somma di € 200,00 mensili (€ 100,00 mensili per ciascun figlio) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, in favore della madre, GN , oltre rivalutazione automatica annuale in base CP_1
agli indici ISTAT, ed oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie e preventivamente concordate;
- rigettare integralmente le domande formulate dalla resistente, poiché infondate in fatto e in diritto;
- con vittoria dei compensi e delle spese del presente giudizio, oltre spese generali ed oneri accessori di legge. In via istruttoria si insiste per l'ammissione dell'interrogatorio formale della resistente e della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che, svolge saltuariamente attività lavorativa;
2) Vero che, Testimone_1 Tes_1
ha svolto attività lavorativa presso la Libreria Mondadori in Pompei (NA); 3) Vero che,
[...]
svolge saltuariamente attività lavorativa;
4) Vero che, ha svolto Parte_2 Parte_2
attività lavorativa presso strutture alberghiere/ricettive in Pompei (NA); 5) Vero che, Tes_1
gode di buona salute e possiede le capacità per svolgere una attività lavorativa;
6) Vero
[...]
che, gode di buona salute e possiede le capacità per svolgere una attività Parte_2
lavorativa; 7) Vero che, gode di buona salute e possiede le capacità per svolgere CP_1
una attività lavorativa;
8) Vero che, e successivamente alla Per_1 Parte_2
separazione del 2015, hanno interrotto ogni rapporto con il padre signor 9) Vero Parte_1
che, le somme pervenute al signor per successione materna, pari a complessivi Parte_1 circa € 50.000,00, venivano impiegate dal medesimo per trovare un appartamento in cui vivere a Campomorone (GE) e per i successivi costi della stipula del contratto di locazione, del trasloco e del mobilio necessario ed indispensabile. Si indicano a testimoni: - Via Testimone_1
Sant'Abbondio n. 157, Pompei (NA); - Via Sant'Abbondio n. 157, Pompei Parte_2
(NA); - Via Parodi n. 167/02, Ceranesi (GE). Si chiede sin d'ora di esser ammessi Tes_2
a prova contraria su tutti i capitoli di prova avversari eventualmente ammessi. Si insiste inoltre affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia ordinare alla resistente, a ed a Testimone_1 Per_2
2 l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi (e/o modello CUD) degli ultimi tre anni, degli Tes_1
estratti conto contributivi di ciascuno di essi, nonché copia degli estratti conto dei conti correnti bancari e/o postali, anche cointestati, aperti presso istituti italiani e/o esteri, ovvero dei conti titoli, depositi, azionari o relativi a polizze e polizze assicurative aggiornate all'ultimo anno, nonché le movimentazione delle carte di debito e/o credito delle quali siano titolari e/o contitolari, anche relativamente ad eventuali società delle quali siano soci o siano titolari. Si insiste inoltre affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia disporre l'acquisizione presso l'Agenzia
dei relativi dati contenuti nell'anagrafe dei rapporti finanziari riferiti alla GN CP_2
a ed a nonché presso INPS e INAIL ovvero CP_1 Testimone_1 Parte_2 dell'elenco degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i quali i medesimi intrattengono o hanno intrattenuto rapporti, dei dati relativi ai flussi finanziari, alle giacenze ed alle operazioni eseguite, con riserva di procedere ad ulteriore acquisizione delle movimentazioni contabili presso gli Istituti di credito che risulteranno nell'archivio medesimo.
Infine, si insiste affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia espletare gli opportuni accertamenti a mezzo della Polizia Tributaria, onde accertare l'effettiva situazione reddituale e patrimoniale della GN di e di Con concessione dei CP_1 Testimone_1 Parte_2 termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.
Parte resistente : con nota depositata in data 05.01.2024 si riporta alla comparsa CP_1
di costituzione, alle memorie e ai documenti depositati e ai verbali di causa. Impugna le avverse conclusioni e conclude qui rinnovando le conclusioni già rassegnate nei precedenti scritti difensivi perché il Tribunale: ponga a carico di un assegno divorzile in favore Parte_1 dell'ex coniuge di €.450,00 rivalutabile come per legge;
ponga altresì a carico CP_1
dello stesso, quale contributo al mantenimento dei figli e , maggiorenni ma Per_2 Per_1 non autosufficienti, la somma di €.450 (225 euro per ciascuno), rivalutabile come per legge, oltre al contributo del 50% delle spese straordinarie. Ponga le spese del presente giudizio, compresa la fase relativa alla pronunzia non definitiva sullo status, a carico del ricorrente;
con nota depositata in data 06.01.2024 chiede che la causa sia assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con ricorso depositato in data 18/02/21, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in CP_1
Pompei (NA) il 01.06.90 e da cui erano nati due figli, il 9.12.1992 e il Per_1 Per_2
9.12.2001; chiedeva altresì porsi a proprio carico l'assegno mensile di € 300,00 quale contributo al mantenimento della moglie e l'ulteriore assegno mensile di € 200,00, quale contributo al
3 mantenimento dei due figli, maggiorenni ma non ancora pienamente autosufficienti, oltre il
50% delle spese straordinarie necessarie e preventivamente concordate, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
A sostegno della domanda deduceva: che tra i coniugi era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto cron. n. 1167/2015 del 17.2.2015 e che da allora tra gli stessi non era più ripresa la convivenza si che risultava palese l'impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale;
che egli abitava in Ceranesi (Ge), in un'abitazione di cui era comproprietario insieme alla propria sorella che la viveva Tes_2 CP_1 con entrambi i figli nell'immobile già adibito a casa coniugale in Pompei, alla via
Sant'Abbondio n. 157, di cui era esclusiva proprietaria;
di essere pensionato e di percepire un reddito mensile di € 1200,00, mentre la moglie, casalinga, era priva di reddito;
che entrambi i figli non erano ancora pienamente autosufficienti in quanto svolgevano attività saltuarie,
come commessa di libreria, come lavoratore stagionale nel settore Per_1 Per_2
alberghiero.
1.2- Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 06.06.2021, la resistente aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva disporsi a carico del sig. un assegno divorzile di euro 450.00 mensili ed un assegno mensile di pari importo per il Pt_3
mantenimento dei due figli (assegni rideterminati tenendo conto della rivalutazione istat maturata dal 2015 e mai versata dall'obbligato) oltre il 50 % delle spese straordinarie. Al riguardo allegava che rispetto all'epoca della separazione non erano cambiate le condizioni economiche del suo nucleo familiare, mentre il già pensionato nel 2015, a seguito del Tes_1
decesso della madre avvenuto nel 2020, aveva acquistato mortis causa per una quota del 50% la proprietà di una villa in Ceranesi;
che nessuno dei due figli svolgeva o aveva svolto attività lavorativa, atteso che , diplomatosi l'anno precedente all'Istituto Alberghiero di Per_2
Pompei, era iscritto nelle liste di disoccupazione presso il centro per l'impiego di Pompei, mentre , con diploma di terza media, era iscritta al programma regionale “Garanzia Per_1
Giovani” .
1.3- All'udienza presidenziale del 17.06.2021, tenutasi in forma cartolare, il Presidente confermava le condizioni della separazione consensuale e rimetteva le parti dinanzi all'Istruttore per l'udienza del 29.11.21.
1.3- All'udienza cartolare suddetta, assegnati i termini ex art. 183 c.p.c., su istanza del ricorrente la causa veniva rinviata al 2.5.2022 per la precisazione delle conclusioni sulla domanda di modifica dello status;
quindi pronunciata con sentenza n. 2513/2022, resa pubblica in data
10.11.2022, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa veniva rimessa sul ruolo
4 con ordinanza in pari data all'udienza del 27.12.2022 per il prosieguo del giudizio;
quindi, rigettate con ordinanza del 29.08.2023 le istanze istruttorie articolate da parte ricorrente, con ordinanza in data 1.8.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal
14.9.2024.
2.1. Osserva preliminarmente il Tribunale che, essendo stata già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e Parte_1 [...]
con sentenza non definitiva n. 2513/2022 pubblicata il 10.11.2022, le decisioni da CP_1
assumere in questa sede ineriscono esclusivamente alle statuizioni di carattere accessorio relative al mantenimento dei due figli maggiorenni della coppia ed alla domanda di assegno divorzile spiegata in via riconvenzionale dalla resistente CP_1
Con riferimento alle statuizioni accessorie a contenuto economico per cui è domanda, vanno in primo luogo disattese le istanze istruttorie già rigettate dal giudice istruttore da parte ricorrente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni. Il Tribunale, infatti, condivide e fa proprie le valutazioni espresse sul punto dall'istruttore (vertenti essenzialmente sulla estrema genericità
o sul contenuto valutativo dei capitoli di interrogatorio formale e di prova testimoniale articolati nonché sul carattere esplorativo delle ulteriori indagini richieste), e ciò anche a fronte della omessa confutazione da parte del ricorrente delle valutazioni medesime e comunque della irrilevanza di talune prove od indagini in ragione del riconoscimento da parte dello stesso ricorrente del diritto della a percepire un contributo per il mantenimento dei due figli CP_1
maggiorenni ed un assegno divorzile, diritto contestato solo per i profili attinenti alla quantificazione di detti assegni.
2.2. Tanto premesso, in ordine al mantenimento dei figli maggiorenni può ritenersi consolidato il principio secondo cui “L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso”
(Cass. civ., sent. n. 19589 del 26.09.2011; conf. Cass. civ., ord. n. 21752 del 15-7/9-10-2020).
La giurisprudenza ha precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno
2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, Cass. 12 marzo 2018, n. 5883); nonché, come il
5 relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830). È stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con “rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura” (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). Deve infatti escludersi che l'assegno di mantenimento possa perseguire una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali. (Cass. n. 18785/2021).
Ancor più di recente gli valorizzando il principio di autoresponsabilità, hanno Parte_4
affermato la regula iuris secondo cui: “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.”(Cass. n. 26875 del 20.09.2023; Cass. n. 8630 del
02.04.2024).
Tanto rilevato in diritto, si osserva che nel caso di specie, sia la figlia , di anni 32, che Per_1
il figlio di anni 23, hanno da tempo completato il proprio percorso di studi, Per_2
conseguendo la prima la licenza media ed il secondo il diploma alberghiero. Il ha poi Tes_1
dedotto nel ricorso depositato nel 2021 che entrambi i predetti figli da tempo erano inseriti nel mercato del lavoro (la figlia come commessa di libreria, il figlio con Per_1 Per_2
contratti stagionali nel settore alberghiero) e tuttavia, come anticipato, lo stesso Tes_1
riconoscendo che gli stessi non avevano raggiunto una piena autosufficienza economica, ha
6 chiesto confermarsi a proprio carico l'obbligo di contribuire al loro mantenimento, sebbene con un assegno di minor importo (complessivi euro 200,00 mensili) rispetto a quanto concordato nei patti di separazione del 2015 (complessivi euro 400,00); la invece, contestando CP_1
l'inserimento lavorativo di entrambi i figli (ha infatti dedotto che , diplomatosi l'anno Per_2 precedente all'Istituto Alberghiero di Pompei, era iscritto nelle liste di disoccupazione presso il centro per l'impiego di Pompei, mentre , con diploma di terza media, era iscritta al Per_1 programma regionale “Garanzia Giovani”) ha chiesto per entrambi l'aumento del precedente assegno ad euro 450,00 mensili (euro 225,00 per ciascuno).
Ebbene, posto che, a prescindere dalla prova del lavoro attualmente svolto, la figlia , Per_1
oggi di 32 anni, ha interrotto da circa venti anni il proprio percorso scolastico e di formazione, ritiene il tribunale che, in assenza di allegazioni prima ancora che di prove in ordine alla ricorrenza di cause impeditive della ricerca, del reperimento e dello svolgimento di un lavoro da parte della stessa figlia, ricorrono senza dubbio le condizioni per presumere il conseguimento nelle more di un'autonoma collocazione lavorativa ovvero l'ingiustificato mancato conseguimento di tale risultato, vale a dire il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento. Tutto ciò considerato, avendo tuttavia il ricorrente, come già evidenziato, manifestato la volontà di continuare a concorrere al mantenimento di detta figlia, assolutamente congruo si reputa l'importo di euro 100,00 che a tale titolo il i è dichiarato Tes_1
disponibile a versare alla in uno al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa CP_1
figlia.
Quanto, invece, al figlio di 23 anni, avendo riguardo alle attuali sue esigenze di vita Per_2
personale e sociale, al tempo ormai decorso dal conseguimento del diploma dell'Istituto alberghiero, al verosimile iniziale inserimento dello stesso, sebbene con contratti stagionali, nel settore turistico-alberghiero (notoriamente florido nel territorio di residenza), si stima congruo determinare in euro 200,00 l'assegno mensile ancora dovuto dal a titolo di concorso al Tes_1
mantenimento di detto figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie per lo stesso occorrenti.
Entrambi i suddetti assegni saranno versati entro il giorno cinque di ogni mese a decorrere da gennaio 2025 e saranno rivalutati annualmente in base agli indici istat a decorrere da gennaio
2026ri
2.3- Da ultimo ritiene il tribunale che la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente
è fondata e pertanto meritevole di accoglimento per quanto di ragione. CP_1
Al riguardo è opportuno rammentare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 18287/2018, hanno così precisato: “ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del
1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di
7 divorzio cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione ed in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Conseguentemente, occorre verificare: a) se vi è rilevante disparità tra la situazione economica precedente al divorzio e quella successiva dipendente da scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo rilevante endo- familiare in relazione alla durata del rapporto e alle effettive potenzialità professionali e reddituali;
nel corso di tale valutazione deve accertarsi non solo il raggiungimento di un'autonomia economica da garantire l'autosufficienza, ma un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla realizzazione della vita familiare;
b) se vi è impossibilità di procurarsi mezzi economici equiparabili a quelli avuti in costanza di matrimonio come conseguenza delle predette scelte condivise durante il matrimonio (rilievo causale).
Ciò posto, alla luce dei paradigmi giurisprudenziali suesposti, nella valutazione concreta ed effettiva - affidata al giudice chiamato a decidere sull'an e sul quantum dell'assegno - dei
“mezzi adeguati” contemplati dalla norma e delle “ragioni oggettive” (che determinano per il richiedente l'incapacità di procurarseli), l'indagine deve muovere innanzitutto dall'accertamento dell'esistenza della disparità economica tra gli ex coniugi, verificando anche se essa sia ascrivibile ad una precisa scelta dei coniugi di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo interno alla famiglia.
Ebbene, è pacifico in causa (per averlo dedotto nel ricorso introduttivo anche lo stesso Pt_1
che la resistente, di circa 61 anni, è sempre stata (durante i numerosi anni di convivenza
[...]
matrimoniale) ed è tuttora casalinga e priva di reddito.
Il ricorrente ha invece svolto una buona carriera nella Marina Militare diventando sottoufficiale ed attualmente percepisce una pensione di circa 1.400-1500 euro (al lordo di trattenute per circa
400,00 euro mensili) come comprovato da buste paga e certificazioni uniche in atti.
8 In ragione delle riferite pacifiche circostanze, espletata una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenuto conto, da un lato, del fatto che
[...]
per l'età e la mancanza di pregresse esperienze lavorative, ha scarse possibilità di CP_1
inserirsi stabilmente nel mondo lavorativo e di disporre di mezzi adeguati, onde provvedere al proprio sostentamento, e, dall'altro, della più solida e stabile posizione economica di Pt_1
ritiene il Tribunale che nella fattispecie sussistono i presupposti indispensabili - alla
[...]
luce delle rammentate coordinate ermeneutiche - ai fini del riconoscimento di un assegno divorzile in favore della richiedente. Ricorre, invero, la disparità delle risorse economiche a disposizione dei coniugi e in specie della situazione economica della resistente precedente e successiva al divorzio, disparità dipendente da scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali della resistente, così come sussiste la attuale impossibilità per la medesima resistente, in conseguenza di tali scelte condivise, di procurarsi mezzi economici adeguati, e ciò anche in considerazione della lunga durata del matrimonio, contratto in data 01.06.1991 e della convivenza matrimoniale protrattasi per oltre ventiquattro anni fino alla separazione consensuale del 2015. Del resto, come anticipato, lo stesso ricorrente riconosce il diritto del coniuge all'assegno divorzile, essendo controverso tra le parti solo il quantum di detto assegno.
Orbene, tenuto conto, per un verso, della già evidenziata mancanza di redditi della ma CP_1
anche della circostanza che ella vive con i figli in una casa di proprietà, per altro verso dell'attuale reddito da pensione del ricorrente (al netto delle trattenute sullo stesso effettuate) e della spesa mensile di euro 200,00 dallo stesso sostenuta per il pagamento del canone di locazione della casa in Ceranesi in cui abita (v. contratto prodotto in corso dicausa), il Tribunale, valutata ogni circostanza, ritiene congruo determinare in euro 350,00 mensili l'assegno divorzile dovuto dal alla assegno da versare entro il giorno cinque di ogni mese a Tes_1 CP_1 decorrere da gennaio 2025 e da rivalutare annualmente secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai a decorrere da gennaio 2026.
3. Avuto riguardo alla natura della controversia ed alla necessità della pronuncia giudiziale per la modifica dello status ma anche all'esito della stessa, che ha visto entrambe le parti parzialmente soccombenti, le spese dell'intero giudizio restano interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle statuizioni accessorie alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da con ricorso depositato Parte_1
9 in data 18.02.2021 nei confronti di e sulle domande riconvenzionali proposte CP_1
dalla resistente, così provvede:
1. pone a carico di l'obbligo di versare a l'assegno mensile di Parte_1 CP_1
euro 300,00 – da corrispondere entro il 5 di ogni mese a decorrere da gennaio 2025 e da rivalutare annualmente secondo gli indici istat a decorrere da gennaio 2026 - quale contributo al mantenimento della figlia (euro 100,00) e del figlio (euro Per_1 Per_2
200,00), entrambi maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti con la stessa conviventi, ;
2. pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie per i figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti purchè preventivamente concordate o comunque comunicate e debitamente documentate dal genitore convivente mentre le sole spese straordinarie obbligatorie sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà dall'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
3. accoglie la domanda formulata da e, per l'effetto, pone a carico di CP_1 Pt_1
l'obbligo di corrispondere mensilmente alla predetta la somma di 350,00 a titolo
[...]
di assegno di divorzio, importo da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere da gennaio 2025 e da rivalutare annualmente secondo gli indici istat a decorrere da gennaio
2026;
4. compensa interamente tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano
10