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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 13/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 543/2024
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 543/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 13 febbraio 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per l'avv. GAMBA MARCO sostituito dall'avv. COPERCINI Parte_1
EMANUELE.
Per l'avv. ALQUATI CARLO e l'avv. Controparte_1
ORLANDONI ALESSIA.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli di precisazione delle conclusioni rispettivamente depositati. L'avv. Alquati e l'avv. si oppongono all'accoglimento della P_ domanda di parte attrice con riferimento al ristoro delle spese del procedimento di ATP, procedimento in cui non è stata coinvolta parte convenuta. L'avv. Copercini, a sostegno della propria domanda, riporta quanto statuito da Cass. n. 21085/2023.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 543/2024 promossa da:
(C.F. ), sito in , via del Torchio del Lino n. Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
2, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GAMBA MARCO (c.f.
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Cremona, C.F._1
Piazza Roma n. 2;
ATTORE contro
(C.F. , in persona Controparte_1 C.F._2 del titolare, con sede in Cremona, Via Amidani n. 19, difeso e rappresentato dagli avv.ti ALESSIA
ORLANDONI (c.f. ) e CARLO ALQUATI (c.f. ) con C.F._3 C.F._4 domicilio eletto presso il suo studio in Cremona, Via del Consorzio n. 6;
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il , sito in , via Del Parte_1 Parte_1
Torchio del Lino n. 2, in persona dell'amministratore pro tempore, ha convenuto in giudizio lo
[...]
in persona del titolare, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così giudicare: 1) accertare e dichiarare che lo procedeva a nominare autonomamente l'impresa appaltatrice Controparte_1 [...]
2) accertato che i lavori eseguiti dall'impresa non erano svolti a Parte_2 Parte_2 regola d'arte, dichiarare lo responsabile per colpa nella scelta dell'appaltatrice e, Controparte_1 per l'effetto, condannare l'odierno convenuto al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal
che cautelativamente si quantificano in € 11.712,00, come stimato Parte_1 dell'Arch. in data 9.8.2022, o nella maggior somma che risulterà necessaria per provvedere al CP_2 ripristino delle opere;
3) in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali”.
Si è costituito lo in persona del titolare, chiedendo di “Voglia Controparte_1 il Tribunale di Cremona cosi' provvedere: nel merito: accertata l'insussistenza della culpa in eligendo in capo al geom. nella scelta della ditta Generso Costruzioni srls per i lavori svolti presso il P_
, respingere la domanda dell'attore poiché infondata sotto ogni profilo. Parte_1
Spese legali integralmente rifuse”.
pagina 2 di 5 A seguito della prima udienza di comparizione, il Giudice istruttore, rigettate le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 13/2/2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la causa come da verbale allegato, ed il Giudice ha emesso la presente decisione che viene allegata al verbale di udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le domande proposte dal non possono essere accolte, per le ragioni che Parte_1 seguono.
Il attore ha citato in giudizio il suo precedente amministratore ritenendolo responsabile ex Parte_1 art. 2043 e 2049 c.c. per avere con colpa affidato i lavori straordinari dell'impianto fognario condominiale ad impresa (tale Generoso Costruzioni s.r.l.s.) ritenuta non adeguata, in quanto non dotata delle qualità tecniche ed organizzative necessarie.
Va innanzitutto premesso che l'invocata responsabilità non rientra nel parametro della responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 e 2049 c.c.) – non essendo la stessa invocata da parte di terzi estranei ad un rapporto contrattuale tra le parti – ma in quello della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., essendo le parti in causa legate da un incarico di mandato, sia generico, di amministrare il condominio, sia specifico, quello di scegliere nel caso specifico l'impresa appaltatrice dei lavori deliberati dal condominio.
Ciò premesso, va rilevato che in linea generale la c.d. culpa in eligendo del committente (ed in questo caso, dell'amministratore che agisce per mandato del condominio) è configurabile quando l'opera sia stata affidata a un'impresa manifestamente inidonea, perché ab origine sprovvista delle capacità tecniche ed organizzative necessarie al compimento dell'opera.
Applicando dunque le regole della responsabilità contrattuale, spetta al condominio allegare l'inadempimento del responsabile/debitore, e invece spetta all'amministratore dimostrare che il danno è dovuto a una causa a lui non imputabile. La responsabilità contrattuale è dunque per colpa, o soggettiva, e non oggettiva.
E' chiaro peraltro che anche l'allegazione dell'inadempimento da parte del debitore non deve essere generica e/o basata su mere ipotesi e supposizioni infondate, ma deve senz'altro specificare concretamente la condotta inadempiente che si contesti al danneggiante (ovvero, nel caso di specie, allegare le motivazioni per cui sarebbe stato evidente ab origine che l'impresa affidataria dei lavori fosse carente delle capacità tecniche ed organizzative necessarie).
Nel caso di specie, da un lato, non si ritiene sussistere da parte del attore un'allegazione Parte_1 dell'inadempimento sufficientemente specifica e fondata, dall'altro, il convenuto appare aver dimostrato – pur a fronte di tale genericità ed infondatezza allegatoria avversaria – di essere stato esente da colpa.
Invero, il attore ha ricondotto la negligenza dell'amministratore a due fattori che di per sé Parte_1 non sono idonei a fondare alcuna responsabilità (in quanto non rivelatori di alcuna carenza oggettiva ab origine delle capacità tecniche e dei mezzi dell'impresa): la circostanza che l'impresa affidataria dei lavori fosse stata costituita qualche mese prima dell'incarico, infatti, non può dirsi elemento sufficiente a dedurre una carenza di capacità tecniche e di organizzazione;
allo stesso modo, la circostanza che l'impresa fosse stata costituita con capitale sociale di euro 1.500,00 nulla dimostra, essendo un capitale rientrante nei parametri previsti dalla legge (che, per le s.r.l.s., prevede il capitale minimo di 1 euro) per pagina 3 di 5 la corretta costituzione della società, e completamente estraneo alla capacità tecnica ed organizzativa dell'impresa.
Al contrario, nulla ha allegato il ricorrente con riferimento alle concrete caratteristiche (organizzative e tecniche) dell'impresa appaltatrice, neppure mettendole in relazione all'opera ad essa affidata, avendo la stessa dedotto invece meramente l'inidoneità in astratto dell'impresa dalla condotta negligente in quel determinato caso concreto.
Così ragionando, dovrebbe ritenersi tuttavia che: a) ogni società da poco costituita non sarebbe mai dotata di sufficienti capacità organizzative e tecniche, con la conseguenza che dovrebbe poi individuarsi, con rilevanti difficoltà, anche il momento a partire dal quale l'impresa possa considerarsi
“organizzata” e “competente”; b) ogni s.r.l.s. correttamente costituita con capitale di euro 1.500,00, pur se conforme alla legge, sarebbe inidonea a svolgere le funzioni statutarie, con la conseguenza che dovrebbe poi individuarsi, con rilevanti difficoltà e nonostante il dettato normativo, anche la somma di capitale sociale a partire dal quale l'impresa possa considerarsi “affidabile”; c) ogni società che in concreto risulti inadempiente non era in astratto ed ex ante idonea a ricoprire l'incarico affidatole.
Tali ragionamenti per ovvie ragioni non possono essere condivisi.
Ancora, neppure la consulenza tecnica depositata in sede di ATP (RG 1372/2021, doc. 6 attore) appare ricondurre i vizi delle opere alla supposta carenza di capacità organizzative e tecniche della società affidataria.
In ogni caso, infine, si ritiene anche che il convenuto abbia dimostrato l'assenza di sua colpa, nel senso che non vi fosse elemento alcuno da cui dedurre ab origine l'assenza dei requisiti di affidabilità dell'impresa.
Invero, il convenuto ha dedotto e dimostrato: a) che l'attività affidata all'impresa rientrava da statuto sociale nelle attività di pertinenza della società incaricata (v. doc. 13 convenuto); b) di aver intrattenuto precedentemente all'incarico per cui è causa (v. doc. 6 convenuto) e peraltro anche dopo il suddetto incarico (v. doc. da 7 a 12) rapporti con l'impresa incaricata, con ciò dimostrandosi che si trattava di impresa fidata e ben conosciuta.
Al contrario, nessun altro elemento poteva far presagire ab origine le carenze lamentate dall'attore.
Senza contare peraltro che il condominio certamente ratificò, nulla opponendo, la scelta dell'amministratore nelle delibere assembleari successive al conferimento dell'incarico (v. doc.
2-3 convenuto).
Infine, si rileva che devono ritenersi escluse dal presente giudizio (che riguarda, come da conclusioni attoree, l'accertamento della responsabilità del convenuto “per colpa nella scelta dell'appaltatrice”) le ulteriori forme di responsabilità paventate con la prima memoria istruttoria dal (mancata Parte_1 nomina del direttore dei lavori, culpa in vigilando) in quanto appunto deduzioni di responsabilità diverse neppure rientranti nelle conclusioni formulate. Non si pone dunque – non essendosi tali deduzioni tradotte in apposita domanda sul punto nelle conclusioni finali - neppure il problema relativo all'ammissibilità o meno di una eventuale emendatio libelli.
Le domande di parte attrice vanno dunque rigettate.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore e della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalla parti nel giudizio, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 534/2024 R.G., così dispone: pagina 4 di 5 RIGETTA le domande proposte dal . Parte_1
CONDANNA parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro
3.387,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 13 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 543/2024
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 13 febbraio 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per l'avv. GAMBA MARCO sostituito dall'avv. COPERCINI Parte_1
EMANUELE.
Per l'avv. ALQUATI CARLO e l'avv. Controparte_1
ORLANDONI ALESSIA.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli di precisazione delle conclusioni rispettivamente depositati. L'avv. Alquati e l'avv. si oppongono all'accoglimento della P_ domanda di parte attrice con riferimento al ristoro delle spese del procedimento di ATP, procedimento in cui non è stata coinvolta parte convenuta. L'avv. Copercini, a sostegno della propria domanda, riporta quanto statuito da Cass. n. 21085/2023.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 543/2024 promossa da:
(C.F. ), sito in , via del Torchio del Lino n. Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
2, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. GAMBA MARCO (c.f.
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Cremona, C.F._1
Piazza Roma n. 2;
ATTORE contro
(C.F. , in persona Controparte_1 C.F._2 del titolare, con sede in Cremona, Via Amidani n. 19, difeso e rappresentato dagli avv.ti ALESSIA
ORLANDONI (c.f. ) e CARLO ALQUATI (c.f. ) con C.F._3 C.F._4 domicilio eletto presso il suo studio in Cremona, Via del Consorzio n. 6;
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il , sito in , via Del Parte_1 Parte_1
Torchio del Lino n. 2, in persona dell'amministratore pro tempore, ha convenuto in giudizio lo
[...]
in persona del titolare, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_1
““Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così giudicare: 1) accertare e dichiarare che lo procedeva a nominare autonomamente l'impresa appaltatrice Controparte_1 [...]
2) accertato che i lavori eseguiti dall'impresa non erano svolti a Parte_2 Parte_2 regola d'arte, dichiarare lo responsabile per colpa nella scelta dell'appaltatrice e, Controparte_1 per l'effetto, condannare l'odierno convenuto al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal
che cautelativamente si quantificano in € 11.712,00, come stimato Parte_1 dell'Arch. in data 9.8.2022, o nella maggior somma che risulterà necessaria per provvedere al CP_2 ripristino delle opere;
3) in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali”.
Si è costituito lo in persona del titolare, chiedendo di “Voglia Controparte_1 il Tribunale di Cremona cosi' provvedere: nel merito: accertata l'insussistenza della culpa in eligendo in capo al geom. nella scelta della ditta Generso Costruzioni srls per i lavori svolti presso il P_
, respingere la domanda dell'attore poiché infondata sotto ogni profilo. Parte_1
Spese legali integralmente rifuse”.
pagina 2 di 5 A seguito della prima udienza di comparizione, il Giudice istruttore, rigettate le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 13/2/2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la causa come da verbale allegato, ed il Giudice ha emesso la presente decisione che viene allegata al verbale di udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le domande proposte dal non possono essere accolte, per le ragioni che Parte_1 seguono.
Il attore ha citato in giudizio il suo precedente amministratore ritenendolo responsabile ex Parte_1 art. 2043 e 2049 c.c. per avere con colpa affidato i lavori straordinari dell'impianto fognario condominiale ad impresa (tale Generoso Costruzioni s.r.l.s.) ritenuta non adeguata, in quanto non dotata delle qualità tecniche ed organizzative necessarie.
Va innanzitutto premesso che l'invocata responsabilità non rientra nel parametro della responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 e 2049 c.c.) – non essendo la stessa invocata da parte di terzi estranei ad un rapporto contrattuale tra le parti – ma in quello della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., essendo le parti in causa legate da un incarico di mandato, sia generico, di amministrare il condominio, sia specifico, quello di scegliere nel caso specifico l'impresa appaltatrice dei lavori deliberati dal condominio.
Ciò premesso, va rilevato che in linea generale la c.d. culpa in eligendo del committente (ed in questo caso, dell'amministratore che agisce per mandato del condominio) è configurabile quando l'opera sia stata affidata a un'impresa manifestamente inidonea, perché ab origine sprovvista delle capacità tecniche ed organizzative necessarie al compimento dell'opera.
Applicando dunque le regole della responsabilità contrattuale, spetta al condominio allegare l'inadempimento del responsabile/debitore, e invece spetta all'amministratore dimostrare che il danno è dovuto a una causa a lui non imputabile. La responsabilità contrattuale è dunque per colpa, o soggettiva, e non oggettiva.
E' chiaro peraltro che anche l'allegazione dell'inadempimento da parte del debitore non deve essere generica e/o basata su mere ipotesi e supposizioni infondate, ma deve senz'altro specificare concretamente la condotta inadempiente che si contesti al danneggiante (ovvero, nel caso di specie, allegare le motivazioni per cui sarebbe stato evidente ab origine che l'impresa affidataria dei lavori fosse carente delle capacità tecniche ed organizzative necessarie).
Nel caso di specie, da un lato, non si ritiene sussistere da parte del attore un'allegazione Parte_1 dell'inadempimento sufficientemente specifica e fondata, dall'altro, il convenuto appare aver dimostrato – pur a fronte di tale genericità ed infondatezza allegatoria avversaria – di essere stato esente da colpa.
Invero, il attore ha ricondotto la negligenza dell'amministratore a due fattori che di per sé Parte_1 non sono idonei a fondare alcuna responsabilità (in quanto non rivelatori di alcuna carenza oggettiva ab origine delle capacità tecniche e dei mezzi dell'impresa): la circostanza che l'impresa affidataria dei lavori fosse stata costituita qualche mese prima dell'incarico, infatti, non può dirsi elemento sufficiente a dedurre una carenza di capacità tecniche e di organizzazione;
allo stesso modo, la circostanza che l'impresa fosse stata costituita con capitale sociale di euro 1.500,00 nulla dimostra, essendo un capitale rientrante nei parametri previsti dalla legge (che, per le s.r.l.s., prevede il capitale minimo di 1 euro) per pagina 3 di 5 la corretta costituzione della società, e completamente estraneo alla capacità tecnica ed organizzativa dell'impresa.
Al contrario, nulla ha allegato il ricorrente con riferimento alle concrete caratteristiche (organizzative e tecniche) dell'impresa appaltatrice, neppure mettendole in relazione all'opera ad essa affidata, avendo la stessa dedotto invece meramente l'inidoneità in astratto dell'impresa dalla condotta negligente in quel determinato caso concreto.
Così ragionando, dovrebbe ritenersi tuttavia che: a) ogni società da poco costituita non sarebbe mai dotata di sufficienti capacità organizzative e tecniche, con la conseguenza che dovrebbe poi individuarsi, con rilevanti difficoltà, anche il momento a partire dal quale l'impresa possa considerarsi
“organizzata” e “competente”; b) ogni s.r.l.s. correttamente costituita con capitale di euro 1.500,00, pur se conforme alla legge, sarebbe inidonea a svolgere le funzioni statutarie, con la conseguenza che dovrebbe poi individuarsi, con rilevanti difficoltà e nonostante il dettato normativo, anche la somma di capitale sociale a partire dal quale l'impresa possa considerarsi “affidabile”; c) ogni società che in concreto risulti inadempiente non era in astratto ed ex ante idonea a ricoprire l'incarico affidatole.
Tali ragionamenti per ovvie ragioni non possono essere condivisi.
Ancora, neppure la consulenza tecnica depositata in sede di ATP (RG 1372/2021, doc. 6 attore) appare ricondurre i vizi delle opere alla supposta carenza di capacità organizzative e tecniche della società affidataria.
In ogni caso, infine, si ritiene anche che il convenuto abbia dimostrato l'assenza di sua colpa, nel senso che non vi fosse elemento alcuno da cui dedurre ab origine l'assenza dei requisiti di affidabilità dell'impresa.
Invero, il convenuto ha dedotto e dimostrato: a) che l'attività affidata all'impresa rientrava da statuto sociale nelle attività di pertinenza della società incaricata (v. doc. 13 convenuto); b) di aver intrattenuto precedentemente all'incarico per cui è causa (v. doc. 6 convenuto) e peraltro anche dopo il suddetto incarico (v. doc. da 7 a 12) rapporti con l'impresa incaricata, con ciò dimostrandosi che si trattava di impresa fidata e ben conosciuta.
Al contrario, nessun altro elemento poteva far presagire ab origine le carenze lamentate dall'attore.
Senza contare peraltro che il condominio certamente ratificò, nulla opponendo, la scelta dell'amministratore nelle delibere assembleari successive al conferimento dell'incarico (v. doc.
2-3 convenuto).
Infine, si rileva che devono ritenersi escluse dal presente giudizio (che riguarda, come da conclusioni attoree, l'accertamento della responsabilità del convenuto “per colpa nella scelta dell'appaltatrice”) le ulteriori forme di responsabilità paventate con la prima memoria istruttoria dal (mancata Parte_1 nomina del direttore dei lavori, culpa in vigilando) in quanto appunto deduzioni di responsabilità diverse neppure rientranti nelle conclusioni formulate. Non si pone dunque – non essendosi tali deduzioni tradotte in apposita domanda sul punto nelle conclusioni finali - neppure il problema relativo all'ammissibilità o meno di una eventuale emendatio libelli.
Le domande di parte attrice vanno dunque rigettate.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore e della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalla parti nel giudizio, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 534/2024 R.G., così dispone: pagina 4 di 5 RIGETTA le domande proposte dal . Parte_1
CONDANNA parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro
3.387,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Cremona, 13 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
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