Trib. Cremona, sentenza 13/02/2025, n. 72
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Sentenza 13 febbraio 2025

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Il Tribunale di Cremona, sezione civile, con sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., ha rigettato la domanda proposta da una società immobiliare (attore) nei confronti del suo precedente amministratore (convenuto). L'attore lamentava la responsabilità del convenuto per culpa in eligendo nella scelta di un'impresa appaltatrice per lavori straordinari all'impianto fognario condominiale, ritenuta inadeguata per carenze tecniche e organizzative. L'attore chiedeva il risarcimento dei danni quantificati in € 11.712,00, oltre spese. Si è costituito il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda per insussistenza della culpa in eligendo e la rifusione delle spese legali. L'attore ha basato la propria pretesa sulla responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 e 2049 c.c., mentre il convenuto ha eccepito che la fattispecie rientrava nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., essendo le parti legate da un mandato.

Il Tribunale ha rigettato la domanda attorea, qualificando la responsabilità come contrattuale e non extracontrattuale, poiché la controversia verteva sull'inadempimento di un mandato tra amministratore e condominio. Ha ritenuto che l'attore non avesse adeguatamente allegato l'inadempimento del convenuto, non specificando concretamente le motivazioni per cui l'impresa appaltatrice sarebbe stata manifestamente inidonea fin dall'origine. In particolare, la costituzione recente dell'impresa e il suo capitale sociale di € 1.500,00 non erano considerati elementi sufficienti a dimostrare una carenza oggettiva di capacità tecniche e organizzative. Il convenuto, invece, ha dimostrato l'assenza di colpa, avendo intrattenuto rapporti precedenti e successivi con l'impresa, la cui attività rientrava nello statuto sociale, e non essendovi elementi che potessero far presagire le carenze lamentate. Il Tribunale ha altresì escluso dal giudizio altre forme di responsabilità paventate dall'attore, quali la culpa in vigilando, non rientranti nelle conclusioni finali. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell'attore soccombente e liquidate in € 3.387,00 per compensi, oltre accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cremona, sentenza 13/02/2025, n. 72
    Giurisdizione : Trib. Cremona
    Numero : 72
    Data del deposito : 13 febbraio 2025

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