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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10485 /2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10485/2022 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. DE PASCALI ANNA MARIA Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CP_1
MANGHISI ANTONIETTA
Resistente
Oggetto: indennità chilometrica;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 04.10.2022, l'istante in epigrafe indicato, residente a Cassano delle Murge (BA) in CP_ Via Pietro Mascagni n. 8, conveniva in giudizio l' chiedendo di accertare e dichiarare come egli per il periodo dal gennaio 2014 al dicembre 2019 abbia diritto a percepire l'indennità di “percorrenza chilometrica”, a titolo di rimborso spese per l'uso del mezzo proprio sino al centro lavorativo, individuata a norma degli art. 54 del C.C.N.L di categoria del 2.08.2006 e del 7.12.2010 e art. 23 del
CIRL di categoria del 5.10.2009, così come interpretati dagli accordi sottoscritti in sede sindacale il
18/04/2011 e il 4/05/2011, in ragione di 1/5 del costo della benzina moltiplicato per 22,80 Km quale distanza chilometrica del percorso tra l'andata e il ritorno effettuato dal lavoratore nel periodo dal gennaio 2014 al dicembre 2019 dal centro di raccolta coincidente con la residenza (Cassano delle
Murge, in Via Pietro Mascagni n. 8) al centro lavorativo (Foresta di Mercadante sito nei pressi del
Comune di Cassano delle Murge), non corrispostagli. Rivendicando, pertanto, il pagamento dell'indennità di percorrenza chilometrica per il periodo dal gennaio 2014 al 31.12.2019, chiedeva la condanna della resistente a corrispondere le differenze a tal titolo, quantificate in complessivi € 10.792,13, come da conteggi analitici allegati al ricorso, oltre ad accessori di legge e vittoria di spese di giudizio, da distrarsi.
Costituitasi in giudizio, la evidenziava che il ricorrente, assunto a tempo indeterminato nel 2005 CP_1 alle dipendenze della , avrebbe dovuto considerarsi un dipendente di quest'ultima, CP_2 impiegato dall' soltanto in virtù dell'art. 12, comma 2, lett. a) della L.R. 3/2010, avendo arguito, CP_1 in proposito, che “se è vero che l' resistente si è avvalsa dell'opera del ricorrente ai sensi CP_3 dell'art. 12 comma 2 n. 3/2010 è altrettanto vero che il trasferimento del ricorrente alle CP_4 dipendenze dell' non si è mai realizzato, cioè non è mai stato assunto dalla resistente”, in CP_1 quanto “con la deliberazione n. 863 del 23/03/2010 la Giunta Regionale Pugliese ha proceduto alla mera individuazione “…del personale da trasferire ai sensi dell'art. 12 comma 2 lett. a) L.R. n. 3/2010…”, ma di fatto il trasferimento in del lavoratore non è mai avvenuto e CP_1 Parte_1 dunque al ricorrente non è mai stato applicato l'invocato contratto delle sistemazioni idraulico - forestali”; eccepiva, pertanto, il difetto di legittimazione passiva;
eccepiva, altresì, l'inapplicabilità della contrattazione collettiva invocata in ricorso, segnalando la prevalenza del disposto dell'art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010, provvedimento di generale contenimento della spesa pubblica, sulla norma di natura contrattuale e/o regionale. Infine, contestava la fondatezza della domanda e concludeva per il rigetto delle avverse pretese.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
In via pregiudiziale al vaglio del merito della controversia, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta.
Come è noto, la legittimazione a contraddire - che è una condizione dell'azione - postula l'accertamento in capo al convenuto dell'assunzione della veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale;
attiene, invece, al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o nel rigetto della pretesa azionata.
Come per la legittimazione ad agire - istituto processuale che, sul piano subiettivo, identifica in maniera del tutto speculare colui che ha il potere di determinare il dovere decisorio del giudice di pronunciarsi sul rapporto giuridico dedotto in giudizio-, la valutazione della sussistenza della legittimazione va effettuata sulla base della prospettazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio. CP_ Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente agisce nei riguardi dell' e dall'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio si evince che l'istante, in sostanza, deduce di aver prestato attività lavorativa in favore dell' resistente a seguito del transito alle dipendenze di quest'ultima, CP_3 odiernamente convenuta in qualità di parte datoriale del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, nei cui confronti è instaurata azione di accertamento e condanna.
Dunque, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della parte convenuta, attenendo la questione relativa alla individuazione della effettiva parte datoriale del rapporto di lavoro al merito della controversia.
Tanto premesso, come noto, la norma cardine è rappresentata dall'art. 12 L.R. Puglia 3/2010. Ivi si prevedeva (originariamente) che “al personale operaio dell si applica il contratto CP_3 collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510
(Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608” (comma 3).
Per il restante personale dell ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali, era CP_3 prevista, viceversa, l'applicazione dello stato giuridico e della disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali.
Tale disciplina è stata poi abrogata dall'art. 32, comma 1, L.R. 45/2012, a decorrere dal giorno della pubblicazione della medesima legge. A partire dal dicembre 2012 si è, infatti, disposto che “al fine di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, l' avvia, entro trenta Controparte_5 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'apposita procedura di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali dalla stessa applicati e delle confederazioni alle quali esse aderiscono”.
Al riguardo, per ciò che concerne la formulazione originaria delle norme, secondo l'insegnamento costante della Corte di Appello di Bari è chiaro l'intento della legislazione regionale di prevedere due discipline differenziate circa lo status giuridico e contrattuale del personale dell' CP_1
Da un lato, quella privatistica, applicabile al personale operaio assunto con contratto a termine transitato dalla Regione e stabilizzato solo presso l' (art. 12, comma 2, lettera b); dall'altro lato, CP_1 quella rivolta al "restante personale" (tra cui gli operai "già" inquadrati dei ruoli regionali di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), che mantiene intatto il pregresso rapporto di pubblico impiego. Ad ogni modo, gli operai - già stabilizzati e/o di ruolo - transitati dalla potevano optare, a CP_2 domanda, per il regime privatistico in sintonia con quanto già previsto ex lege per gli operai transitati ma non ancora stabilizzati. Una conferma della suddetta impostazione si desumeva, ancora, dal comma 4 (anch'esso poi abrogato), il quale prevedeva espressamente che "in sede di primo inquadramento nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, gli operai irrigui a tempo indeterminato di cui al comma 2, lettera a), e gli operai irrigui a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), sono inquadrati secondo quanto stabilito nella tabella di equiparazione (omissis...)".
Orbene, nel caso di specie, deve evidenziarsi che il ricorrente era stato stabilizzato presso la CP_2
con contratto stipulato nel 2005 e dunque rientrava nel novero dei dipendenti di cui all'art. 12,
[...] lett. a) L.R. 3/2010, per i quali permaneva il regime pubblicistico (disciplina contrattuale per CP_2
i dipendenti di regioni e autonomie locali). Tuttavia, risulta che parte attrice, con lettera raccomandata a.r. del 25.03.2011, pervenuta l'01.04.2011, versata in atti (v. all. n. 25 del fascicolo di parte attrice), abbia fatto domanda di inquadramento nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico- economico (art. 12 cit., ult. comma).
In ogni caso, è opportuno evidenziare che, con Deliberazione della Giunta Regionale 4/12/2009, n. 2408 (cfr. all. 7 della produzione documentale di parte ricorrente), esplicitamente riferita agli “operai forestali per la gestione delle aree demaniali, dei terreni in occupazione temporanea rimboschiti, per la tutela idrogeologica, per la gestione dei vivai forestali e per il servizio A.I.B.”, la CP_2 ha espressamente disposto di recepire il Contratto Integrato Regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale e idraulico - agraria della sottoscritto in data CP_2
5.10.2009.
Il che è sufficiente per superare le deduzioni difensive di parte convenuta circa la mancata titolarità in capo al ricorrente del diritto azionato nel presente giudizio.
L'art. 23 C.I.R.L., dunque, deve trovare spazio anche nel caso qui scrutinato.
Per il resto, mette conto richiamare le condivise argomentazioni svolte, tra le altre, nella sentenza n. 320/2021 del 02/03/2021 della Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro, nel respingere l'appello CP_ proposto dall' in fattispecie analoga, secondo cui:
“
3. L' affida il gravame a quattro motivi. CP_1
Con il primo motivo denuncia il mancato rilievo della propria carenza di legittimazione passiva, in quanto legittimata era esclusivamente la con cui la controparte aveva sottoscritto un CP_2 contratto di pubblico impiego a seguito di concorso. Nel secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della , ribadendo che … non era mai stato dipendente CP_2 dell' , che si era soltanto avvalsa della sua opera ai sensi della l.r. Puglia n. 3 del 2010. Con CP_1 deliberazione n. 853 del 23 marzo 2010, difatti, la Regione aveva individuato il personale da trasferire all' , ma detto trasferimento non era mai avvenuto, sicché i lavoratori erano rimasti CP_1 dipendenti della Regione. Con il terzo motivo l' reitera la propria eccezione di difetto di legittimazione passiva e denuncia CP_1 falsa applicazione dell'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, ribadendo che a seguito della citata deliberazione del marzo del 2010 non vi era stato alcun atto successivo, per cui non vi era stato l'effettivo “trasferimento” di personale e l'appellato, quindi, era rimasto di-pendente regionale a tutti gli effetti. Con il quarto ed ultimo motivo l'appellante denuncia la violazione dell'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 12 della l.r. Puglia n. 3 del 2010, con falsa applicazione del c.c.n.l. e c.i.r.l. idraulico- forestali in luogo dei contratti del comparto Regioni ed Autonomie Locali. Evidenzia che al rapporto di lavoro con l'appellato, di natura pubblica, si applicava esclusivamente la contrattazione collettiva del comparto Regioni ed Autonomie lo-cali nonché il relativo contratto integrativo e non già le disposizioni contrattuali richiamate in sentenza tra cui, in particolare, il c.i.r.l., applicabile soltanto ai dipendenti assunti direttamente dall' con contratto privatistico ovvero assunti dalla CP_1 CP_2 sempre con contratto di diritto privato, e poi successivamente trasferiti all' . CP_3
4. I primi tre motivi - che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente - non sono fondati, dovendosi senz'altro condividere la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che rispetto alla domanda proposta da … la legittimazione passiva spettasse all' e non alla . CP_1 CP_2 4.1. Occorre muovere dall'art. 12 dalla l.r. Puglia n. 3 del 2010, istitutiva dell' (ente CP_1 strumentale della : art. 1) e recante “Disposizioni in materia di attività irrigue e CP_2 forestali”. Il citato art. 12 (intitolato “risorse umane”), infatti, recita: «1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali l' si dota di proprio personale tecnico, CP_3 amministrativo e operaio nel rispetto della dota-zione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo in- quadramento di cui ai commi successivi nonché dell'articolo 16, comma 5. 2. In fase di prima istituzione l si avvale: CP_3
a) degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze della
, già addetti alle attività forestali e irrigue, che transitano alle dipendenze CP_2 dell' ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (Norme generali CP_3 sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni); b) degli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo de-terminato alle dipendenze della
per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all' A tal
CP_2 Controparte_3 fine, l' opera, nel corso dell'anno 2010, la trasformazione da tempo determinato a tempo CP_3 indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai stagionali forestali mediante la loro utilizzazione per una durata pari o superiore a centottantuno giornate lavorative, al fine di assicurare il consolidamento e il miglioramento delle attività di cui agli articoli 2 e 3....... c) dei dipendenti di ruolo della già addetti all'organizzazione e all'amministrazione delle
CP_2 attività forestali e irrigue svolte dalla e trasferite all'Agenzia, mediante l'istituto del
CP_2 distacco. Tali dipendenti continuano a beneficiare del trattamento economi-co, fondamentale e accessorio, in godimento con oneri a carico del bilancio regionale». La posizione di … si colloca pacificamente nell'ipotesi prevista dal comma 2 lett. a) dell'articolo citato, essendo egli un operaio a suo tempo assunto a tempo indeterminato dalla e
CP_2 poi transitato all' in virtù della Delibera della Giunta regionale n. 863 del 23 marzo 2010. CP_1
In tale Delibera si legge, fra le altre cose, che gli uffici competenti del Servizio Foreste e del Servizio Demanio e Patrimonio avevano trasmesso gli elenchi del personale da trasferire ai sensi dell'art 12 comma 2 lett. a) della l.r. n. 3 del 2010, nei quali è riportato anche il nome di … (posizione 73029 dell'allegato A1). La Giunta, quindi, ha autorizzato il Ser-vizio Personale a emanare gli opportuni provvedimenti per il trasferimento del personale ex art. 12 comma 2 lett. a) di cui all'allegato A, con fissazione della relativa decorrenza in ponderata valutazione delle esigenze dell'Agenzia e della necessità di agevolare l'avvio delle relative attività con progressività e in modo tale da non interrompere e/o intralciare in alcun modo i servizi sin qui assicurati dalla CP_2
Ne discende che, a seguito della Delibera di Giunta n. 863 del 2010, …, operaio a tempo indeterminato alle dipendenze della , è transitato alle dipendenze dell' ai sensi CP_2 CP_1 dell'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001. 4.2. Da ciò deriva altresì che l'unico soggetto passivamente legittimato rispetto alla pretesa fatta valere da … è proprio l' e non certo la . Al personale trasferito si applica infatti CP_1 CP_2
l'art. 2112 c.c., esplicitamente richiamato dall'art. 31 cit. (secondo cui: «Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428»). Pertanto, siccome la pretesa azionata da … attiene ad un periodo successivo al trasferimento (egli ha infatti reclamato l'indennità di percorrenza maturata in relazione agli anni dal 2015 al 2017), essa è stata correttamente indirizzata nei confronti del nuovo datore di lavoro, mentre è estranea alla controversia la Regione alle cui dipendente egli lavorava in precedenza” (cfr. sentenza n. 320/2021 del 02/03/2021 della Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro). Nel merito, ancora in via preliminare, non pare possa, nel caso di specie, accedersi alla tesi difensiva CP_ propugnata dall' fondata sull'abrogazione dell'istituto contrattuale ex art. 6 comma 12 c. d.l. 78/2010.
Al fine di sostenere l'inapplicabilità al caso di specie degli accordi collettivi, parte resistente ha evidenziato che il contenimento della spesa pubblica contemplato dall'art 6 comma 12 D.L. 78/2010 renderebbe impossibile applicare le disposizioni sull'uso del mezzo proprio e sull'indennità chilometrica di trasferta ex art 23 CIRL.
Orbene, le eccezioni svolte dalla convenuta nella memoria difensiva appaiono infondate alla luce della copiosa giurisprudenza della Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro [v. sentenze prodotte in allegato alle note difensive di parte ricorrente del 17.10.2024, tra cui cfr. sentenza n. 1017/2024 del 22.07.2024 la quale, circa la pretesa applicabilità delle misure di contenimento della spesa pubblica fra cui l'art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010, ai sensi del quale a partire dal 2011 l'indennità chilometrica di percorrenza non può più essere riconosciuta, afferma “che tale censura va comunque disattesa per le ragioni già enunciate da questa Corte territoriale in precedenti arresti (cfr. ex multis
App. Bari sent. 1021/2022 pubblicata il 25 maggio 2022,) ai quali il Collegio ritiene di dover dare continuità. Per quanto qui interessa la citata disposizione recita: «A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009…… A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (31.5.2010) gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978,
n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al
d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive” (laddove l'art. 15 della L. n. 836/1973 disciplina l'autorizzazione del mezzo proprio ed il riconoscimento dell'indennità chilometrica, mentre l'art. 8 della L. n. 417/1978 individua i criteri di liquidazione della stessa)».
Prevede tuttavia il successivo comma 20: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica». Non v'è dubbio che la disposizione è riferibile alle sole amministrazioni statali (come risulta chiaramente anche dal contenuto dell'art. 1) e che, in quanto tale, non vincola direttamente gli enti locali. Ciò in forza anche della cennata esimente del comma 20 che, laddove esclude in modo espresso le Regioni, non può che riferirsi all'intero comparto, ricomprendendo cioè gli enti
“strumentali” delle Regioni, tra i quali rientra espressamente l' ex art. 1 della l.r. Puglia n. 3 CP_1 del 25 febbraio 2010. Diversamente opinando si perverrebbe ad ingenerare situazioni discriminatorie, all'evidenza del tutto irragionevoli, tra dipendenti regionali e dipendenti di enti strumentali delle Regioni.”].
Proseguendo con l'esame del merito, si condividono le argomentazioni svolte nei numerosi precedenti favorevoli resi in fattispecie analoghe dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, ivi anche integralmente trasposte ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.. L'art. 54 dei contratti collettivi del 2.08.2006 e del 7.12.2010 dispone che il datore di lavoro provvede ai mezzi di trasporto necessari per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, nel caso in cui la distanza dal centro di raccolta sia superiore ai 2 km, fermo restando che, qualora l'azienda non provveda a tali mezzi, al lavoratore che utilizza il mezzo proprio spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro.
L'art. 23 del contratto integrativo regionale 2008-2011 stabiliva che, se il datore di lavoro non avesse provveduto al mezzo di trasporto, all'operaio sarebbe spettata una somma pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super per ogni chilometro tra l'andata ed il ritorno e che tale indennità veniva riconosciuta «per il percorso effettuato dal centro di raccolta, che normalmente viene individuato presso il comune di assunzione, al centro lavorativo. Diversa individuazione sarà preventivamente concordata tra l'azienda e la e OO.SS. provinciali di categoria firmatarie del presente CIRL». Pt_2
Il verbale di accordo sindacale del 18.4.2011 ha identificato la nozione di “centro di raccolta” nei termini che seguono: «i centri di raccolta sono stati individuati a norma dell'art. 23 del CIRL c/o il
Comune più vicino al centro lavorativo, tra quello di residenza del lavoratore e quello ove è situato il centro per l'impiego (ex ufficio di collocamento), come da elenco allegato e sottoscritto, parte integrante del presente accordo. In relazione a ciò si precisa che la decorrenza nell'applicazione di questo istituto contrattuale ha valore retroattivo sin dalla data di 1^ assunzione nell'Agenzia. Pertanto la stessa procederà ad effettuare i relativi conguagli, ritenendosi esauriti i relativi Pt_3 contenziosi».
Nel successivo verbale del 4.5.2011 le parti collettive hanno interpretato autenticamente la definizione di “centro di raccolta” in precedenza riportata: «Il punto 4 del precedente verbale dovrà essere interpretato univocamente in tal senso: i centri di raccolta dovranno coincidere o con la residenza del lavoratore o con il centro per l'impiego, individuabile nell'elenco allegato al suddetto accordo, facendo cadere la scelta a quello (cioè al centro di raccolta) più vicino al centro lavorativo. In tal modo saranno sanate anche tutte le situazioni pregresse, oggetto di contenzioso, in quanto criterio di valutazione equo e giusto per tutti i lavoratori».
Ancora, nell'accordo del 4.5.11 le parti collettive hanno aggiunto poi - punto B - che per il futuro “i centri di raccolta dovranno essere individuati nel Comune più vicino al centro lavorativo e il lavoratore deve essere utilizzato nel centro lavorativo più vicino alla sua residenza…... Tale nuova individuazione sarà preventivamente discussa e concordata a livello provinciale tra le parti firmatarie del presente accordo e ratificata in sede regionale…”, precisando con chiarezza che “Nelle more di tale individuazione troverà applicazione, in continuità, il precedente punto A”.
Mette conto osservare che il punto B del medesimo accordo del 4.5.2011 si è limitato a recepire anche per il futuro l'impegno programmatico delle parti sociali ad individuare i centri di raccolta nel comune più vicino al centro lavorativo nonché ad assegnare i lavoratori nel centro lavorativo più vicino alla loro residenza, in ogni caso subordinando qualsivoglia futura determinazione in tal senso ad un accordo tra le parti sociali da assumere a livello provinciale e da sottoporre alla ratifica in sede regionale ed espressamente prevedendo che nelle more del perfezionamento di detta procedura continuasse a trovare applicazione la disciplina di cui al precedente punto A.
Ora, nel caso di specie, la circostanza che il ricorrente abbia utilizzato il proprio mezzo di trasporto per raggiungere il posto di lavoro non risulta essere stata specificamente contestata dall' CP_3 resistente, la quale si è limitata meramente a denunziare il difetto di prova della relativa circostanza, censurando l'omessa tempestiva produzione di “documenti che possano ricondurre ad un mezzo di proprietà del ricorrente” (cfr. pagg. 7 e 8 della memoria difensiva), senza, tuttavia, aver obiettato (né, tantomeno, comprovato) di avere predisposto i mezzi di trasporto necessari per il raggiungimento dei luoghi di lavoro da parte del dipendente.
Analogamente, sulla scorta delle pattuizioni collettive sopra citate, il rimborso di cui si discute avrebbe dovuto essere calcolato, per i periodi in contestazione, sulla distanza chilometrica del percorso tra l'andata e il ritorno (22,80 Km) effettuato dal lavoratore nel periodo dal gennaio 2014 al 31.12.2019, per il numero di giornate lavorative analiticamente indicate a pag. 13 del ricorso (e, peraltro, documentate dai prospetti paga in atti, nonché dall'attestazione protocollata in data 14.10.2021 rilasciata dal Responsabile Provinciale dal centro di raccolta coincidente con la CP_1 residenza (Cassano delle Murge, in Via Pietro Mascagni n. 8) al centro lavorativo (Foresta di
Mercadante sito nei pressi del Comune di Cassano delle Murge), essendo la residenza del lavoratore, nel caso di specie, più vicina al centro lavorativo rispetto al centro per l'impiego riferibile al dipendente.
Invero, le risultanze in atti (v. estratti del noto sito internet impiegato per il calcolo delle distanze) forniscono debito riscontro alla prospettazione attorea, peraltro, nemmeno oggetto di specifica contestazione da parte della resistente. CP_3
Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, la domanda deve essere accolta, con accertamento del diritto del ricorrente a percepire un rimborso calcolato in ragione di 1/5 del costo della benzina moltiplicato per 22,80 Km quale distanza chilometrica del percorso tra l'andata e il ritorno effettuato dal lavoratore nel periodo dal gennaio 2014 al 31.12.2019 dal centro di raccolta coincidente con la residenza del dipendente (Cassano delle Murge, in Via Pietro Mascagni n. 8) al centro lavorativo
(Foresta di Mercadante sito nei pressi del Comune di Cassano delle Murge).
L'Agenzia convenuta non ha specificamente contestato le distanze e la quantificazione del credito vantato, sicché può farsi riferimento, per il periodo dal 2014 al 31.12.2019, ai conteggi allegati al ricorso, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU. Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
Ne consegue la condanna dell' resistente al pagamento in favore della parte ricorrente, per il CP_3 periodo dal 2014 al 31.12.2019, a titolo di indennità di percorrenza, della somma di € 10.792,13, oltre a interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in considerazione della natura delle questioni di fatto e di diritto trattate, comuni ad altre controversie i cui ricorrenti sono difesi dal medesimo difensore, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 di con atto depositato Controparte_6 il 04.10.2022, così provvede:
1) accoglie il ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere il rimborso dell'indennità chilometrica calcolata in ragione di 1/5 del costo della benzina moltiplicato per 22,80 Km quale distanza chilometrica del percorso tra l'andata e il ritorno effettuato dal lavoratore per ogni giornata di lavoro nel periodo dal 2014 al 31.12.2019 dalla propria residenza al centro lavorativo;
2) per l'effetto, condanna l' resistente al pagamento in favore della parte ricorrente, per CP_3 il periodo dal 2014 al 31.12.2019, a titolo di indennità di percorrenza, della somma di € 10.792,13, oltre a interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
3) condanna la parte resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 14.01.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10485/2022 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. DE PASCALI ANNA MARIA Parte_1
Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CP_1
MANGHISI ANTONIETTA
Resistente
Oggetto: indennità chilometrica;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 04.10.2022, l'istante in epigrafe indicato, residente a Cassano delle Murge (BA) in CP_ Via Pietro Mascagni n. 8, conveniva in giudizio l' chiedendo di accertare e dichiarare come egli per il periodo dal gennaio 2014 al dicembre 2019 abbia diritto a percepire l'indennità di “percorrenza chilometrica”, a titolo di rimborso spese per l'uso del mezzo proprio sino al centro lavorativo, individuata a norma degli art. 54 del C.C.N.L di categoria del 2.08.2006 e del 7.12.2010 e art. 23 del
CIRL di categoria del 5.10.2009, così come interpretati dagli accordi sottoscritti in sede sindacale il
18/04/2011 e il 4/05/2011, in ragione di 1/5 del costo della benzina moltiplicato per 22,80 Km quale distanza chilometrica del percorso tra l'andata e il ritorno effettuato dal lavoratore nel periodo dal gennaio 2014 al dicembre 2019 dal centro di raccolta coincidente con la residenza (Cassano delle
Murge, in Via Pietro Mascagni n. 8) al centro lavorativo (Foresta di Mercadante sito nei pressi del
Comune di Cassano delle Murge), non corrispostagli. Rivendicando, pertanto, il pagamento dell'indennità di percorrenza chilometrica per il periodo dal gennaio 2014 al 31.12.2019, chiedeva la condanna della resistente a corrispondere le differenze a tal titolo, quantificate in complessivi € 10.792,13, come da conteggi analitici allegati al ricorso, oltre ad accessori di legge e vittoria di spese di giudizio, da distrarsi.
Costituitasi in giudizio, la evidenziava che il ricorrente, assunto a tempo indeterminato nel 2005 CP_1 alle dipendenze della , avrebbe dovuto considerarsi un dipendente di quest'ultima, CP_2 impiegato dall' soltanto in virtù dell'art. 12, comma 2, lett. a) della L.R. 3/2010, avendo arguito, CP_1 in proposito, che “se è vero che l' resistente si è avvalsa dell'opera del ricorrente ai sensi CP_3 dell'art. 12 comma 2 n. 3/2010 è altrettanto vero che il trasferimento del ricorrente alle CP_4 dipendenze dell' non si è mai realizzato, cioè non è mai stato assunto dalla resistente”, in CP_1 quanto “con la deliberazione n. 863 del 23/03/2010 la Giunta Regionale Pugliese ha proceduto alla mera individuazione “…del personale da trasferire ai sensi dell'art. 12 comma 2 lett. a) L.R. n. 3/2010…”, ma di fatto il trasferimento in del lavoratore non è mai avvenuto e CP_1 Parte_1 dunque al ricorrente non è mai stato applicato l'invocato contratto delle sistemazioni idraulico - forestali”; eccepiva, pertanto, il difetto di legittimazione passiva;
eccepiva, altresì, l'inapplicabilità della contrattazione collettiva invocata in ricorso, segnalando la prevalenza del disposto dell'art. 6 comma 12 del D.L. 78/2010, provvedimento di generale contenimento della spesa pubblica, sulla norma di natura contrattuale e/o regionale. Infine, contestava la fondatezza della domanda e concludeva per il rigetto delle avverse pretese.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.
In via pregiudiziale al vaglio del merito della controversia, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte convenuta.
Come è noto, la legittimazione a contraddire - che è una condizione dell'azione - postula l'accertamento in capo al convenuto dell'assunzione della veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale;
attiene, invece, al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o nel rigetto della pretesa azionata.
Come per la legittimazione ad agire - istituto processuale che, sul piano subiettivo, identifica in maniera del tutto speculare colui che ha il potere di determinare il dovere decisorio del giudice di pronunciarsi sul rapporto giuridico dedotto in giudizio-, la valutazione della sussistenza della legittimazione va effettuata sulla base della prospettazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio. CP_ Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente agisce nei riguardi dell' e dall'esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio si evince che l'istante, in sostanza, deduce di aver prestato attività lavorativa in favore dell' resistente a seguito del transito alle dipendenze di quest'ultima, CP_3 odiernamente convenuta in qualità di parte datoriale del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, nei cui confronti è instaurata azione di accertamento e condanna.
Dunque, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della parte convenuta, attenendo la questione relativa alla individuazione della effettiva parte datoriale del rapporto di lavoro al merito della controversia.
Tanto premesso, come noto, la norma cardine è rappresentata dall'art. 12 L.R. Puglia 3/2010. Ivi si prevedeva (originariamente) che “al personale operaio dell si applica il contratto CP_3 collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510
(Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608” (comma 3).
Per il restante personale dell ivi inclusi gli operai già inquadrati nei ruoli regionali, era CP_3 prevista, viceversa, l'applicazione dello stato giuridico e della disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali.
Tale disciplina è stata poi abrogata dall'art. 32, comma 1, L.R. 45/2012, a decorrere dal giorno della pubblicazione della medesima legge. A partire dal dicembre 2012 si è, infatti, disposto che “al fine di garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, l' avvia, entro trenta Controparte_5 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'apposita procedura di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei Contratti collettivi nazionali dalla stessa applicati e delle confederazioni alle quali esse aderiscono”.
Al riguardo, per ciò che concerne la formulazione originaria delle norme, secondo l'insegnamento costante della Corte di Appello di Bari è chiaro l'intento della legislazione regionale di prevedere due discipline differenziate circa lo status giuridico e contrattuale del personale dell' CP_1
Da un lato, quella privatistica, applicabile al personale operaio assunto con contratto a termine transitato dalla Regione e stabilizzato solo presso l' (art. 12, comma 2, lettera b); dall'altro lato, CP_1 quella rivolta al "restante personale" (tra cui gli operai "già" inquadrati dei ruoli regionali di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), che mantiene intatto il pregresso rapporto di pubblico impiego. Ad ogni modo, gli operai - già stabilizzati e/o di ruolo - transitati dalla potevano optare, a CP_2 domanda, per il regime privatistico in sintonia con quanto già previsto ex lege per gli operai transitati ma non ancora stabilizzati. Una conferma della suddetta impostazione si desumeva, ancora, dal comma 4 (anch'esso poi abrogato), il quale prevedeva espressamente che "in sede di primo inquadramento nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, gli operai irrigui a tempo indeterminato di cui al comma 2, lettera a), e gli operai irrigui a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), sono inquadrati secondo quanto stabilito nella tabella di equiparazione (omissis...)".
Orbene, nel caso di specie, deve evidenziarsi che il ricorrente era stato stabilizzato presso la CP_2
con contratto stipulato nel 2005 e dunque rientrava nel novero dei dipendenti di cui all'art. 12,
[...] lett. a) L.R. 3/2010, per i quali permaneva il regime pubblicistico (disciplina contrattuale per CP_2
i dipendenti di regioni e autonomie locali). Tuttavia, risulta che parte attrice, con lettera raccomandata a.r. del 25.03.2011, pervenuta l'01.04.2011, versata in atti (v. all. n. 25 del fascicolo di parte attrice), abbia fatto domanda di inquadramento nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico- economico (art. 12 cit., ult. comma).
In ogni caso, è opportuno evidenziare che, con Deliberazione della Giunta Regionale 4/12/2009, n. 2408 (cfr. all. 7 della produzione documentale di parte ricorrente), esplicitamente riferita agli “operai forestali per la gestione delle aree demaniali, dei terreni in occupazione temporanea rimboschiti, per la tutela idrogeologica, per la gestione dei vivai forestali e per il servizio A.I.B.”, la CP_2 ha espressamente disposto di recepire il Contratto Integrato Regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale e idraulico - agraria della sottoscritto in data CP_2
5.10.2009.
Il che è sufficiente per superare le deduzioni difensive di parte convenuta circa la mancata titolarità in capo al ricorrente del diritto azionato nel presente giudizio.
L'art. 23 C.I.R.L., dunque, deve trovare spazio anche nel caso qui scrutinato.
Per il resto, mette conto richiamare le condivise argomentazioni svolte, tra le altre, nella sentenza n. 320/2021 del 02/03/2021 della Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro, nel respingere l'appello CP_ proposto dall' in fattispecie analoga, secondo cui:
“
3. L' affida il gravame a quattro motivi. CP_1
Con il primo motivo denuncia il mancato rilievo della propria carenza di legittimazione passiva, in quanto legittimata era esclusivamente la con cui la controparte aveva sottoscritto un CP_2 contratto di pubblico impiego a seguito di concorso. Nel secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della , ribadendo che … non era mai stato dipendente CP_2 dell' , che si era soltanto avvalsa della sua opera ai sensi della l.r. Puglia n. 3 del 2010. Con CP_1 deliberazione n. 853 del 23 marzo 2010, difatti, la Regione aveva individuato il personale da trasferire all' , ma detto trasferimento non era mai avvenuto, sicché i lavoratori erano rimasti CP_1 dipendenti della Regione. Con il terzo motivo l' reitera la propria eccezione di difetto di legittimazione passiva e denuncia CP_1 falsa applicazione dell'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, ribadendo che a seguito della citata deliberazione del marzo del 2010 non vi era stato alcun atto successivo, per cui non vi era stato l'effettivo “trasferimento” di personale e l'appellato, quindi, era rimasto di-pendente regionale a tutti gli effetti. Con il quarto ed ultimo motivo l'appellante denuncia la violazione dell'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 12 della l.r. Puglia n. 3 del 2010, con falsa applicazione del c.c.n.l. e c.i.r.l. idraulico- forestali in luogo dei contratti del comparto Regioni ed Autonomie Locali. Evidenzia che al rapporto di lavoro con l'appellato, di natura pubblica, si applicava esclusivamente la contrattazione collettiva del comparto Regioni ed Autonomie lo-cali nonché il relativo contratto integrativo e non già le disposizioni contrattuali richiamate in sentenza tra cui, in particolare, il c.i.r.l., applicabile soltanto ai dipendenti assunti direttamente dall' con contratto privatistico ovvero assunti dalla CP_1 CP_2 sempre con contratto di diritto privato, e poi successivamente trasferiti all' . CP_3
4. I primi tre motivi - che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente - non sono fondati, dovendosi senz'altro condividere la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che rispetto alla domanda proposta da … la legittimazione passiva spettasse all' e non alla . CP_1 CP_2 4.1. Occorre muovere dall'art. 12 dalla l.r. Puglia n. 3 del 2010, istitutiva dell' (ente CP_1 strumentale della : art. 1) e recante “Disposizioni in materia di attività irrigue e CP_2 forestali”. Il citato art. 12 (intitolato “risorse umane”), infatti, recita: «1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali l' si dota di proprio personale tecnico, CP_3 amministrativo e operaio nel rispetto della dota-zione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo in- quadramento di cui ai commi successivi nonché dell'articolo 16, comma 5. 2. In fase di prima istituzione l si avvale: CP_3
a) degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze della
, già addetti alle attività forestali e irrigue, che transitano alle dipendenze CP_2 dell' ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (Norme generali CP_3 sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni); b) degli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo de-terminato alle dipendenze della
per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all' A tal
CP_2 Controparte_3 fine, l' opera, nel corso dell'anno 2010, la trasformazione da tempo determinato a tempo CP_3 indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai stagionali forestali mediante la loro utilizzazione per una durata pari o superiore a centottantuno giornate lavorative, al fine di assicurare il consolidamento e il miglioramento delle attività di cui agli articoli 2 e 3....... c) dei dipendenti di ruolo della già addetti all'organizzazione e all'amministrazione delle
CP_2 attività forestali e irrigue svolte dalla e trasferite all'Agenzia, mediante l'istituto del
CP_2 distacco. Tali dipendenti continuano a beneficiare del trattamento economi-co, fondamentale e accessorio, in godimento con oneri a carico del bilancio regionale». La posizione di … si colloca pacificamente nell'ipotesi prevista dal comma 2 lett. a) dell'articolo citato, essendo egli un operaio a suo tempo assunto a tempo indeterminato dalla e
CP_2 poi transitato all' in virtù della Delibera della Giunta regionale n. 863 del 23 marzo 2010. CP_1
In tale Delibera si legge, fra le altre cose, che gli uffici competenti del Servizio Foreste e del Servizio Demanio e Patrimonio avevano trasmesso gli elenchi del personale da trasferire ai sensi dell'art 12 comma 2 lett. a) della l.r. n. 3 del 2010, nei quali è riportato anche il nome di … (posizione 73029 dell'allegato A1). La Giunta, quindi, ha autorizzato il Ser-vizio Personale a emanare gli opportuni provvedimenti per il trasferimento del personale ex art. 12 comma 2 lett. a) di cui all'allegato A, con fissazione della relativa decorrenza in ponderata valutazione delle esigenze dell'Agenzia e della necessità di agevolare l'avvio delle relative attività con progressività e in modo tale da non interrompere e/o intralciare in alcun modo i servizi sin qui assicurati dalla CP_2
Ne discende che, a seguito della Delibera di Giunta n. 863 del 2010, …, operaio a tempo indeterminato alle dipendenze della , è transitato alle dipendenze dell' ai sensi CP_2 CP_1 dell'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001. 4.2. Da ciò deriva altresì che l'unico soggetto passivamente legittimato rispetto alla pretesa fatta valere da … è proprio l' e non certo la . Al personale trasferito si applica infatti CP_1 CP_2
l'art. 2112 c.c., esplicitamente richiamato dall'art. 31 cit. (secondo cui: «Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428»). Pertanto, siccome la pretesa azionata da … attiene ad un periodo successivo al trasferimento (egli ha infatti reclamato l'indennità di percorrenza maturata in relazione agli anni dal 2015 al 2017), essa è stata correttamente indirizzata nei confronti del nuovo datore di lavoro, mentre è estranea alla controversia la Regione alle cui dipendente egli lavorava in precedenza” (cfr. sentenza n. 320/2021 del 02/03/2021 della Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro). Nel merito, ancora in via preliminare, non pare possa, nel caso di specie, accedersi alla tesi difensiva CP_ propugnata dall' fondata sull'abrogazione dell'istituto contrattuale ex art. 6 comma 12 c. d.l. 78/2010.
Al fine di sostenere l'inapplicabilità al caso di specie degli accordi collettivi, parte resistente ha evidenziato che il contenimento della spesa pubblica contemplato dall'art 6 comma 12 D.L. 78/2010 renderebbe impossibile applicare le disposizioni sull'uso del mezzo proprio e sull'indennità chilometrica di trasferta ex art 23 CIRL.
Orbene, le eccezioni svolte dalla convenuta nella memoria difensiva appaiono infondate alla luce della copiosa giurisprudenza della Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro [v. sentenze prodotte in allegato alle note difensive di parte ricorrente del 17.10.2024, tra cui cfr. sentenza n. 1017/2024 del 22.07.2024 la quale, circa la pretesa applicabilità delle misure di contenimento della spesa pubblica fra cui l'art. 6, comma 12, del d.l. n. 78 del 2010, ai sensi del quale a partire dal 2011 l'indennità chilometrica di percorrenza non può più essere riconosciuta, afferma “che tale censura va comunque disattesa per le ragioni già enunciate da questa Corte territoriale in precedenti arresti (cfr. ex multis
App. Bari sent. 1021/2022 pubblicata il 25 maggio 2022,) ai quali il Collegio ritiene di dover dare continuità. Per quanto qui interessa la citata disposizione recita: «A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009…… A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (31.5.2010) gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978,
n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al
d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive” (laddove l'art. 15 della L. n. 836/1973 disciplina l'autorizzazione del mezzo proprio ed il riconoscimento dell'indennità chilometrica, mentre l'art. 8 della L. n. 417/1978 individua i criteri di liquidazione della stessa)».
Prevede tuttavia il successivo comma 20: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica». Non v'è dubbio che la disposizione è riferibile alle sole amministrazioni statali (come risulta chiaramente anche dal contenuto dell'art. 1) e che, in quanto tale, non vincola direttamente gli enti locali. Ciò in forza anche della cennata esimente del comma 20 che, laddove esclude in modo espresso le Regioni, non può che riferirsi all'intero comparto, ricomprendendo cioè gli enti
“strumentali” delle Regioni, tra i quali rientra espressamente l' ex art. 1 della l.r. Puglia n. 3 CP_1 del 25 febbraio 2010. Diversamente opinando si perverrebbe ad ingenerare situazioni discriminatorie, all'evidenza del tutto irragionevoli, tra dipendenti regionali e dipendenti di enti strumentali delle Regioni.”].
Proseguendo con l'esame del merito, si condividono le argomentazioni svolte nei numerosi precedenti favorevoli resi in fattispecie analoghe dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro, ivi anche integralmente trasposte ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.. L'art. 54 dei contratti collettivi del 2.08.2006 e del 7.12.2010 dispone che il datore di lavoro provvede ai mezzi di trasporto necessari per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, nel caso in cui la distanza dal centro di raccolta sia superiore ai 2 km, fermo restando che, qualora l'azienda non provveda a tali mezzi, al lavoratore che utilizza il mezzo proprio spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro.
L'art. 23 del contratto integrativo regionale 2008-2011 stabiliva che, se il datore di lavoro non avesse provveduto al mezzo di trasporto, all'operaio sarebbe spettata una somma pari ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super per ogni chilometro tra l'andata ed il ritorno e che tale indennità veniva riconosciuta «per il percorso effettuato dal centro di raccolta, che normalmente viene individuato presso il comune di assunzione, al centro lavorativo. Diversa individuazione sarà preventivamente concordata tra l'azienda e la e OO.SS. provinciali di categoria firmatarie del presente CIRL». Pt_2
Il verbale di accordo sindacale del 18.4.2011 ha identificato la nozione di “centro di raccolta” nei termini che seguono: «i centri di raccolta sono stati individuati a norma dell'art. 23 del CIRL c/o il
Comune più vicino al centro lavorativo, tra quello di residenza del lavoratore e quello ove è situato il centro per l'impiego (ex ufficio di collocamento), come da elenco allegato e sottoscritto, parte integrante del presente accordo. In relazione a ciò si precisa che la decorrenza nell'applicazione di questo istituto contrattuale ha valore retroattivo sin dalla data di 1^ assunzione nell'Agenzia. Pertanto la stessa procederà ad effettuare i relativi conguagli, ritenendosi esauriti i relativi Pt_3 contenziosi».
Nel successivo verbale del 4.5.2011 le parti collettive hanno interpretato autenticamente la definizione di “centro di raccolta” in precedenza riportata: «Il punto 4 del precedente verbale dovrà essere interpretato univocamente in tal senso: i centri di raccolta dovranno coincidere o con la residenza del lavoratore o con il centro per l'impiego, individuabile nell'elenco allegato al suddetto accordo, facendo cadere la scelta a quello (cioè al centro di raccolta) più vicino al centro lavorativo. In tal modo saranno sanate anche tutte le situazioni pregresse, oggetto di contenzioso, in quanto criterio di valutazione equo e giusto per tutti i lavoratori».
Ancora, nell'accordo del 4.5.11 le parti collettive hanno aggiunto poi - punto B - che per il futuro “i centri di raccolta dovranno essere individuati nel Comune più vicino al centro lavorativo e il lavoratore deve essere utilizzato nel centro lavorativo più vicino alla sua residenza…... Tale nuova individuazione sarà preventivamente discussa e concordata a livello provinciale tra le parti firmatarie del presente accordo e ratificata in sede regionale…”, precisando con chiarezza che “Nelle more di tale individuazione troverà applicazione, in continuità, il precedente punto A”.
Mette conto osservare che il punto B del medesimo accordo del 4.5.2011 si è limitato a recepire anche per il futuro l'impegno programmatico delle parti sociali ad individuare i centri di raccolta nel comune più vicino al centro lavorativo nonché ad assegnare i lavoratori nel centro lavorativo più vicino alla loro residenza, in ogni caso subordinando qualsivoglia futura determinazione in tal senso ad un accordo tra le parti sociali da assumere a livello provinciale e da sottoporre alla ratifica in sede regionale ed espressamente prevedendo che nelle more del perfezionamento di detta procedura continuasse a trovare applicazione la disciplina di cui al precedente punto A.
Ora, nel caso di specie, la circostanza che il ricorrente abbia utilizzato il proprio mezzo di trasporto per raggiungere il posto di lavoro non risulta essere stata specificamente contestata dall' CP_3 resistente, la quale si è limitata meramente a denunziare il difetto di prova della relativa circostanza, censurando l'omessa tempestiva produzione di “documenti che possano ricondurre ad un mezzo di proprietà del ricorrente” (cfr. pagg. 7 e 8 della memoria difensiva), senza, tuttavia, aver obiettato (né, tantomeno, comprovato) di avere predisposto i mezzi di trasporto necessari per il raggiungimento dei luoghi di lavoro da parte del dipendente.
Analogamente, sulla scorta delle pattuizioni collettive sopra citate, il rimborso di cui si discute avrebbe dovuto essere calcolato, per i periodi in contestazione, sulla distanza chilometrica del percorso tra l'andata e il ritorno (22,80 Km) effettuato dal lavoratore nel periodo dal gennaio 2014 al 31.12.2019, per il numero di giornate lavorative analiticamente indicate a pag. 13 del ricorso (e, peraltro, documentate dai prospetti paga in atti, nonché dall'attestazione protocollata in data 14.10.2021 rilasciata dal Responsabile Provinciale dal centro di raccolta coincidente con la CP_1 residenza (Cassano delle Murge, in Via Pietro Mascagni n. 8) al centro lavorativo (Foresta di
Mercadante sito nei pressi del Comune di Cassano delle Murge), essendo la residenza del lavoratore, nel caso di specie, più vicina al centro lavorativo rispetto al centro per l'impiego riferibile al dipendente.
Invero, le risultanze in atti (v. estratti del noto sito internet impiegato per il calcolo delle distanze) forniscono debito riscontro alla prospettazione attorea, peraltro, nemmeno oggetto di specifica contestazione da parte della resistente. CP_3
Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, la domanda deve essere accolta, con accertamento del diritto del ricorrente a percepire un rimborso calcolato in ragione di 1/5 del costo della benzina moltiplicato per 22,80 Km quale distanza chilometrica del percorso tra l'andata e il ritorno effettuato dal lavoratore nel periodo dal gennaio 2014 al 31.12.2019 dal centro di raccolta coincidente con la residenza del dipendente (Cassano delle Murge, in Via Pietro Mascagni n. 8) al centro lavorativo
(Foresta di Mercadante sito nei pressi del Comune di Cassano delle Murge).
L'Agenzia convenuta non ha specificamente contestato le distanze e la quantificazione del credito vantato, sicché può farsi riferimento, per il periodo dal 2014 al 31.12.2019, ai conteggi allegati al ricorso, essendo superfluo l'espletamento di apposita CTU. Parte convenuta ha infatti l'onere di contestare in modo specifico la quantificazione della pretesa dell'attore anche quando neghi in radice la sussistenza del credito (Cass. SSUU 23/1/2002 n. 761); la mancata o generica contestazione dei conteggi li rende accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
Ne consegue la condanna dell' resistente al pagamento in favore della parte ricorrente, per il CP_3 periodo dal 2014 al 31.12.2019, a titolo di indennità di percorrenza, della somma di € 10.792,13, oltre a interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in considerazione della natura delle questioni di fatto e di diritto trattate, comuni ad altre controversie i cui ricorrenti sono difesi dal medesimo difensore, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 di con atto depositato Controparte_6 il 04.10.2022, così provvede:
1) accoglie il ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere il rimborso dell'indennità chilometrica calcolata in ragione di 1/5 del costo della benzina moltiplicato per 22,80 Km quale distanza chilometrica del percorso tra l'andata e il ritorno effettuato dal lavoratore per ogni giornata di lavoro nel periodo dal 2014 al 31.12.2019 dalla propria residenza al centro lavorativo;
2) per l'effetto, condanna l' resistente al pagamento in favore della parte ricorrente, per CP_3 il periodo dal 2014 al 31.12.2019, a titolo di indennità di percorrenza, della somma di € 10.792,13, oltre a interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
3) condanna la parte resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 14.01.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella